Bergamo (Treviglio)
proposta d'iniziativa dei ragazzi
I.T.C.S. «G. Oberdan»
Daniela Candilati, Nazzareno Chillè, Alessandro Premoli, Sara Santambrogio e Ilaria Vezzoli:
RELAZIONE
L'esigenza di modificare il primo comma dell'articolo 1 del codice civile con riferimento al momento dell'acquisto della capacità giuridica si pone per superare con relativa implicita abrogazione la legge sull'aborto (legge 22 maggio 1978, n. 194) in quanto si porrebbe in contrasto con l'articolo modificato. Attualmente l'intervento di interruzione della gravidanza, nei limiti della legge n. 194 è consentito, in quanto il nascituro concepito, non essendo persona, non ha alcuna tutela giuridica con riferimento all'evento nascita, pur avendo rilievo ai fini successori e di donazione. La modifica dell'articolo 1, primo comma, facendo acquistare al nascituro concepito la capacità giuridica dal momento del concepimento lo proteggerebbe da ogni possibile intervento interruttivo della gravidanza. L'acquisto della personalità giuridica non sarebbe in contrasto con la condizione di nascituro concepito, essendo una attribuzione dell'ordinamento e non una condizione di natura. Anche le persone giuridiche, con il riconoscimento, acquistano la personalità giuridica. Quando vi è un nascituro concepito, si è in presenza di una persona in senso giuridico, anche se condizionato all'evento nascita ed in quanto tale da proteggere e che la modifica proposta consente di ottenere.
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 1 del codice civile - Capacità giuridica - viene modificato nella parte in cui prevede l'acquisto della capacità giuridica «dal momento della nascita» spostando l'acquisto medesimo «dal momento del concepimento».
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Letizia Bui, Alessandro Darsinós, Laura Guarneri, Michela Magri e Lisa Morandi:
RELAZIONE
Nella tradizione giuridica italiana, ed in particolare nei codici civile e penale, gli animali vengono considerati «beni mobili» e la regolamentazione che li riguarda concerne fondamentalmente i diritti ed i doveri degli esseri umani che intrattengono rapporti giuridici aventi per oggetto degli animali. Non esiste una autonoma previsione di «diritti» degli animali in quanto tali, indipendente da quella degli esseri umani che a vario titolo entrano con essi in contatto (lodevole parziale eccezione è quella prevista dall'articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali).
Da almeno un trentennio però, si va ovunque sempre più affermando la convinzione che gli animali vadano a pieno titolo considerati dal diritto dei veri e propri «soggetti», titolari di autonoma tutela da parte della legge.
Questa nuova consapevolezza si è manifestata, specie a partire dagli anni '90, anche nella legislazione italiana con l'approvazione di innovative leggi in materia di randagismo ed animali da affezione e di limiti alla sperimentazione animale.
Ciò che ancora è assente dal nostro ordinamento è un esplicito riconoscimento dei diritti degli animali in quanto tali, che superi definitivamente la concezione di essi come «beni», che li trasformi da oggetti a soggetti del diritto. Tale riconoscimento è di particolare importanza, oltre che sul piano dei principi di civiltà giuridica, perché deve costituire lo sfondo ed il limite entro il quale interventi specifici possono trovare sostegno e contestualizzazione.
A livello internazionale è stata elaborata nel 1978 la «Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali», un importante documento che ha ricevuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO e dell'ONU. La nostra proposta di legge si propone di recepire nel nostro ordinamento giuridico il contenuto di tale importante dichiarazione di principi.
Art. 1.
1. Il testo conosciuto come «Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali» redatto dalla Lega Internazionale dei Diritti degli Animali presentato ufficialmente il 15 ottobre 1978 presso l'UNESCO, diventa legge ordinaria della Repubblica Italiana (vedi Allegato).
1. Il contenuto della «Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali», che si intende integralmente riportato e trascritto, viene comunque allegato alla presente legge e con essa viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1. A seguito della presente legge, la «Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali» assume carattere giuridicamente vincolante nel territorio della Repubblica.
2. Tutte le disposizioni con essa incompatibili devono intendersi abrogate.
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana.
4. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
La Dichiarazione Universale dei diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 dalla Lega internazionale e dalle leghe e associazioni affiliate e da coloro che volevano parteciparvi, è stata presentata all'UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) e poi all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Era accompagnata da una petizione firmata da oltre due milioni di persone.
Poiché tutti gli animali hanno dei diritti;
poiché l'indifferenza e il disprezzo per i diritti degli animali hanno provocato e continuano a provocare crimini per mano dell'uomo contro la natura e gli animali;
poiché il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza di altre specie animali è il fondamento della coesistenza di tutte le specie in tutto il mondo animale;
poiché l'uomo ha perpetrato il genocidio contro gli animali e la minaccia di genocidio continua ancora;
poiché il rispetto degli animali è collegato al rispetto dell'uomo verso gli uomini;
poiché sin dall'infanzia occorrerebbe insegnare all'uomo a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali;
Articolo 1
1. Tutti gli animali nascono con lo stesso diritto alla vita e ad esistere.
1. Tutti gli animali hanno diritto al rispetto.
2. L'uomo, in quanto appartenente ad una specie animale, non può arrogarsi il diritto di sterminare o sfruttare in modo disumano gli altri animali. È suo dovere usare il proprio sapere per il benessere degli animali.
3. Tutti gli animali hanno diritto all'attenzione, alla cura ed alla protezione dell'uomo.
1. Nessun animale dev'essere maltrattato o sottoposto ad azioni crudeli.
2. Se un animale dev'essere ucciso, la morte dovrà essere istantanea e indolore.
1. Tutti gli animali selvatici hanno diritto alla libertà nel loro ambiente naturale, che si tratti di terra, aria o acqua, e dev'essere loro permesso di procreare.
2. La privazione di libertà, anche per scopi educativi, costituisce una violazione di questo diritto.
1. Gli animali della specie che vivono tradizionalmente in un ambiente umano hanno il diritto di vivere e crescere al ritmo e nelle condizioni di vita e libertà peculiari della loro specie.
2. Qualsiasi interferenza dell'uomo su tale ritmo o tali condizioni per scopi di lucro costituisce una violazione di questo diritto.
1. Tutti gli animali da campagna hanno diritto di completare il loro arco di vita naturale.
2. L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
1. Tutti gli animali da lavoro hanno diritto a una ragionevole limitazione della durata e intensità del loro lavoro, al nutrimento necessario ed al riposo.
1. La sperimentazione animale che contempli sofferenze fisiche o psichiche è incompatibile coi diritti degli animali, che si tratti di ricerca scientifica, medica, commerciale o di qualsiasi altro tipo.
2. È necessario usare e sviluppare metodi sostitutivi.
1. Gli animali usati nell'industria devono essere allevati, trasportati, accuditi e uccisi senza che venga loro inflitta sofferenza.
1. Nessun animale dev'essere sfruttato per il divertimento dell'uomo.
2. Le esibizioni e gli spettacoli che coinvolgono gli animali sono incompatibili con la loro dignità.
1. Qualsiasi atto che implichi l'uccisione deliberata di un animale è un biocidio, ovvero un crimine contro la vita.
1. Qualsiasi atto che implichi l'uccisione di massa di animali selvatici è un genocidio, ovvero un crimine contro la specie.
2. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
1. Gli animali morti vanno trattati con rispetto.
2. Le scene di violenza contro gli animali devono essere bandite da cinema, televisione, tranne nei casi di educazione umanitaria.
1. I rappresentanti dei movimenti in difesa degli animali dovrebbero avere un'effettiva voce in capitolo a tutti i livelli di governo.
2. I diritti degli animali, al pari dei diritti umani, devono godere della protezione della legge.
UNESCO
Parigi 1978
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Virna Benzoni, Katia Cesareo, Laura Forgione, Letizia Gullà e Elisa Zugno:
RELAZIONE
La nostra proposta di integrazione all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, verte su una questione ritenuta importante per quanto riguarda l'integrazione dei portatori di handicap all'interno della società attuale, in particolare nell'ambito scolastico e, conseguentemente, in quello lavorativo.
Secondo l'attuale legislazione italiana al termine del ciclo di scuola media superiore, i portatori di handicap, pur partecipando con continuità agli studi, ottengono solamente un attestato di frequenza e per essere ammessi all'esame per il conseguimento del titolo, devono sostenere un'ulteriore prova che accerti le loro competenze cognitive.
È discriminante che, se il consiglio di classe determina il percorso cognitivo che l'alunno dovrà conseguire e se nel contempo gli attesta l'evoluzione cognitiva sul piano psico-fisico, gli venga imposto di sottoporsi ad un ulteriore esame per avere la possibilità di accedere all'esame di Stato.
Questa proposta nasce dal nostro interesse verso quei soggetti che pur essendo «diversi» per alcuni deficit, sono e saranno comunque parte della società futura e contribuiranno allo sviluppo di quest'ultima.
Ci impegneremo, dunque, non solo teoricamente ma anche praticamente a fare dei portatori di handicap parte integrante della società e a cercare di ridurre le differenze che sembrano dar vita a due società diverse.
Art. 1.
1. Chiediamo che vengano apportate delle modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'articolo 13 del decreto ministeriale del 19 febbraio 1992 in relazione alla valutazione degli alunni portatori di handicap.
2. Qualora il consiglio di classe appuri che l'allievo portatore di handicap psico-fisico abbia conseguito un livello di preparazione consono agli obbiettivi didattici e formativi preposti dalla programmazione del consiglio di classe, non deve sostenere le prove finalizzate all'accertamento della sua evoluzione cognitiva ma accedere direttamente all'esame finale di Stato.
3. La decisione del consiglio di classe può essere messa in atto con la somministrazione di prove per ogni disciplina del curriculum di studi con relativa valutazione.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Paolo Arrigoni, Matteo Cammi, Simone Denti, Matteo Ferrari e Sandra Treccani:
RELAZIONE
La Costituzione italiana configura il nostro Stato come «Stato di diritto», ponendo come principi fondamentali i diritti inviolabili dell'uomo. All'articolo 3 la Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e lo stesso articolo ribadisce che è compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale, concretizzando accanto all'uguaglianza formale, un'effettiva uguaglianza sostanziale.
Secondo quanto affermato dalla Costituzione e facendo riferimento a bisogni sociali esistenti, quali ad esempio quello dell'assistenza domiciliare presentiamo una nuova proposta di legge: Istituzione dello sportello del tempo libero, per venire incontro ad un disagio molto diffuso, da risolvere il più presto possibile. L'esigenza si verifica spesso in quelle famiglie il cui nucleo è formato anche da anziani, bambini o portatori di handicap, dove le persone (madre, padre, eccetera) normalmente disponibili ad accudirli, risultano impossibilitate a svolgere assistenza adeguata. Spesso le strutture pubbliche riescono a fornire un minimo di assistenza agli inabili, ma alcune volte, non è sufficiente; in alcuni comuni addirittura totalmente mancante. Pertanto, chiediamo l'istituzione di uno sportello del tempo libero, che si attiverà ogni volta si renderà necessario.
Art. 1.
1. Presso tutti i comuni d'Italia sarà istituito uno sportello del tempo libero (S.T.L.), il cui funzionamento sarà affidato a persone che svolgeranno attività di volontariato.
1. Tutti i volontari donatori di tempo libero potranno rivolgersi al proprio comune di residenza, dichiarando i tempi e i giorni di disponibilità.
2. Il comune tramite lo S.T.L. valuterà l'idoneità delle domande pervenute, redigendo un registro degli idonei, suddiviso in giorni e in ore di disponibilità.
1. Tutti coloro che necessitano di assistenza potranno richiederla allo sportello dei propri comuni che provvederanno ad inviare volontari, utilizzando gli elenchi dell'apposito registro.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Alessia Frigerio, Chiara Magnelli, Alessandro Mazzoleni, Nicola Rigoni e Elisa Sorce:
RELAZIONE
L'idea di dar vita alla seguente proposta di legge nasce dall'esigenza che gli studenti degli istituti professionali hanno di svolgere attività di stage prevalentemente durante l'anno scolastico. Nelle sfide dell'integrazione europea diventa sempre più determinante costruire un sistema formativo che valorizzi le esperienze di alternanza scuola-lavoro. In questo contesto l'approfondimento delle attuali opportunità di realizzare stage in azienda può contribuire a meglio indirizzare le imprese nelle loro politiche formative e di un inserimento di giovani. Chi frequenta i normali corsi scolastici non può rinunciare alle opportunità offerte dallo stage, nel mentre, chi inizia a lavorare con percorsi di inserimento in azienda non può trascurare l'esperienza formativa. L'azienda diventa quindi una risorsa di apprendimento per la scuola. La scuola, a sua volta, si apre al mondo del lavoro. Sulla base di queste premesse, è necessario attivare significative convergenze con le sedi degli istituti scolastici, dei Centri di formazione professionale (C.F.P.) e delle università per l'assunzione responsabile dei compiti formativi, secondo le specificità rientranti nelle rispettive competenze. Per questo motivo abbiamo pensato di presentare questa proposta di legge che istituisca a livello nazionale un referente (presso le Camere di commercio locali), dove ogni soggetto promotore di attività di stage possa rivolgersi.
Art. 1.
1. È istituita presso ogni sede di Camera di commercio una banca dati informatica per la gestione dei dati identificativi delle aziende disponibili per attività di stage.
1. Al fine di istituire la banca dati le singole Camere di commercio provvederanno ad inviare un modulo di adesione a tutte le aziende e società presso di loro iscritte.
1. Alla banca dati possono accedere i seguenti soggetti promotori:
università;
provveditorato agli studi;
scuole private parificate;
centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati;
cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili;
agenzie regionali per l'impiego;
direzioni provinciali del lavoro;
istituzioni formative private, senza fini di lucro.
1. Per avviare l'attività di stage sarà necessario stipulare una convenzione (così come già previsto dalla legge del 24 giugno 1997, n. 196) tra i soggetti promotori e i datori di lavoro privato in cui andranno indicati:
obiettivi e modalità di svolgimento;
durata e periodo di svolgimento;
nome del «tutor» incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
estremi identificativi delle assicurazioni;
settore aziendale di riferimento.
1. È a carico dell'azienda presso la quale si svolge lo stage assicurare l'allievo presso l'INAIL e stipulare in via cautelativa una polizza assicurativa privata per la responsabilità civile, per qualsiasi danno che l'allievo dovesse subire o procurare ad altri durante il periodo di formazione in azienda.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Laura Bellani, Paolo Ceglie, Paolo Pochetti, Marco Sudati e Sara Tosi:
RELAZIONE
Il problema dell'eccessivo peso degli zaini scolastici in questi ultimi anni si è notevolmente accentuato; infatti numerose sono state le conseguenze negative riscontrate. Ciò ha causato una vera e propria emergenza; infatti l'attenzione dei mass media si è accentrata su questo argomento, soprattutto dopo lo spiacevole fatto di cronaca verificatosi in novembre scorso a Napoli dove un ragazzo tredicenne è morto precipitando dal secondo piano, trascinato nel vuoto dall'eccessivo peso dello zaino. Anche la scienza si interessa di ciò; infatti a dicembre una rivista inglese ha condotto una ricerca nel nostro paese. Con i risultati ottenuti si è constatato che più di un terzo degli studenti porta un carico corrispondente al 30 per cento del peso corporeo. Pur sottovalutato da tempo questo problema è riaffiorato con danni consistenti; i ragazzi spesso fin dalla giovane età sono sottoposti a pesi elevati che causano problemi alla schiena.
Art. 1.
1. Lo zaino scolastico deve pesare al massimo un decimo del peso della persona, per la sicurezza e la salute dell'individuo.
1. Un libro non può pesare più di 1,4 chilogrammi e deve essere composto al massimo da quattro fascicoli. Il peso di ogni fascicolo non deve essere superiore a 350 grammi.
1. Gli allievi hanno il diritto di portare un solo fascicolo per materia, essi si possono astenere dal portare altri fascicoli.
1. I docenti hanno il dovere di riferire agli studenti quale fascicolo portare.
1. Ogni scuola, entro il 2002, deve dotare la sua struttura di armadietti personali a combinazione, pena una grave multa.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Ilaria Cipriani, Francesca Eruzzi, Federico Finazzer, Michele Pavarina e Sebastiano Sali:
RELAZIONE
Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e danno a persone e cose connesse con le calamiità che provocano una lacerazione nelle strutture e nel funzionamento delle comunità, si attiva la protezione civile attraverso le unità assistenziali di emergenza, istituite con decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 6 febbraio 1981.
I recenti avvenimenti in Italia ed all'estero hanno evidenziato carenze nell'organizzazione che finora si è avvalsa principalmente della collaborazione di associazioni di volontariato sorrette da grande spirito di servizio ma spesso prive del necessario coordinamento.
Al fine di costituire un'unica struttura organizzata, si propone di potenziare la base del reclutamento di personale addestrato per queste evenienze con l'istituzione di unità assistenziali a livello provinciale coordinate dall'organico della protezione civile.
Nell'ambito della riforma dell'obbligatorietà del servizio militare, che ridurrà il personale nelle Forze armate, appare utile e necessario poter disporre di un contingente permanente da utilizzare per questi scopi.
La proposta prevede l'arruolamento di giovani di ambo i sessi chiamati a prestare servizio nella protezione civile per un periodo contenuto in tre mesi. La formazione si svolgerà con corsi teorico-pratici su materie concernenti il soccorso sanitario, l'assistenza sociale ed il pronto intervento.
I costi di un'organizzazione così costituita risultano contenuti in quanto non si devono predisporre strutture di vitto ed alloggio per il personale, essendo le unità assistenziali a carattere locale, organizzate su base provinciale.
Art. 1.
(Unità assistenziali permanenti).
1. È istituito a livello provinciale il servizio di unità assistenziale permanente nell'ambito della protezione civile, con compiti di coordinamento e organizzazione dell'assistenza alla popolazione in tutti i casi previsti dall'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 6 febbraio 1981.
1. Il personale è reclutato obbligatoriamente per la durata di tre mesi ed è costituito da giovani di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni, con possibilità di rinvio ed esonero come attualmente previsto per la chiamata di leva.
2. Nell'ambito di ogni provincia l'organo della protezione civile organizza corsi di addestramento teorico-pratici di soccorso sanitario, di assistenza sociale e di pronto intervento, della durata minima di 120 ore.
3. Il personale risiede presso il proprio domicilio ed in caso di allerta deve presentarsi nel luogo assegnatogli entro quattro ore dalla chiamata.
1. Al fine di attuare gli adeguamenti necessari alle procedure ed alla struttura funzionale, il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 mila milioni per ogni anno, si provvede con stanziamento del Ministero dell'interno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Greta Aliprandi, Barbara Redaelli, Federico Resnati, Emanuele Rossi e Stefania Russo:
RELAZIONE
Il problema dei senzatetto è sempre più grave e diffuso, poiché le condizioni di vita di coloro che sono rimasti senza fissa dimora e che hanno fatto delle strade il loro unico alloggio sono oggi alquanto precarie. La già difficile situazione è ulteriormente aggravata in inverno, quando addirittura si riscontrano casi di decesso per ipotermia, che spesso si verificano, come documenta la cronaca più recente, nella quasi totale indifferenza da parte della gente. Il seguente disegno di legge costituito da quattro articoli propone di intervenire sul drammatico problema, che non può più essere ignorato, utilizzando spazi attualmente liberi o abusivamente occupati costruiti su terreni di proprietà demaniale. Data la complessità e la vastità del fenomeno in esame tale proposta viene limitata all'ambito delle grandi aree metropolitane (Milano, Torino, Roma, eccetera) laddove i bisogni risultano più consistenti e preoccupanti.
L'attuazione della presente proposta prevede l'intervento delle amministrazioni locali (regioni, comuni) perché la realizzazione dei progetti risulti più incisiva e adeguata alle diverse situazioni.
Art. 1.
1. Nelle aree urbane le strutture attualmente libere o abusivamente occupate (fabbricati non ultimati, edifici abbandonati, stabili già destinati ad usi pubblici, eccetera) costruite su proprietà demaniale sono destinabili ad alloggio temporaneo o a ricovero di quanti non hanno fissa dimora, al fine di evitare la presenza in luoghi pubblici di persone in stato di visibile abbandono, che vivono in condizioni gravi per la salute fisica e psichica personale e creano disagio all'interno della comunità.
1. Si dispone che tali edifici vengano ristrutturati conformemente alle vigenti norme edilizie e di sicurezza, nonché idonei al ricovero di persone indigenti o senza fissa dimora per soddisfare i bisogni di primaria necessità, quali il riparo per la notte, il vitto o l'assistenza igienico-sanitaria.
1. La gestione e l'organizzazione interna vengono predisposte secondo criteri e norme ben definite che regolino il funzionamento e l'uso delle strutture. A tale fine vengono affidate, per il tramite degli enti di amministrazione locale, ad istituti di assistenza pubblica, ad associazioni di volontariato nonché ad enti privati di sicura affidabilità.
1. Il Governo stanzia un finanziamento da dividere successivamente tra le regioni, in proporzione alla gravità delle varie situazioni locali. I governi regionali gestiscono tali fondi ed eventuali introiti aggiuntivi, provenienti da iniziative benefiche e predispongono progetti per la realizzazione delle diverse opere.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Marco Belloni, Valentina Gallaverna, Marco Ierardi, Natalia Inglese e Matilde Lasagna:
RELAZIONE
La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge n. 194 del 22 maggio 1978 relativa alle norme sulla tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza.
In particolare si interviene allo scopo di:
prestare maggior assistenza alla donna nel momento in cui si trova costretta a scegliere un'eventuale interruzione della gravidanza;
coinvolgere maggiormente il padre del concepito;
combattere e ostacolare il ricorso all'aborto clandestino;
inasprire le sanzioni.
Pur riconoscendo che le gravidanze indesiderate debbano essere evitate con un'opportuna prevenzione, una maggiore informazione ed educazione, anche in ambito scolastico, e pur ritenendo l'interruzione della gravidanza un rimedio estremo e spesso molto sofferto dalla donna si propongono le modifiche di cui al seguente testo di legge nell'intento di:
offrire alla donna la consulenza e l'aiuto di personale qualificato che possa aiutarla nella scelta offrendole tutte le alternative possibili all'interruzione della gravidanza;
consentire alla donna, anche minorenne, ma maggiore di 16 anni, una scelta libera senza condizionamenti da parte di chi esercita sulla stessa la potestà;
evitare il ricorso a strutture private o peggio ancora a strutture non autorizzate (centri più facilmente raggiungibili dalle donne minorenni che non vogliono coinvolgere i genitori);
considerare la morte della donna derivante dagli eventi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 194 del 1978 come omicidio preterintenzionale e quindi applicare la sanzione prevista dall'articolo 584 del codice penale.
Chiediamo, pertanto, che la presente proposta di legge venga accettata come parte integrante della legge 22 maggio 1978, n. 194 e confidiamo che sia al più presto valutata e approvata in nome di una maternità più consapevole e di un senso di solidarietà alla donna che si trova nella condizione di effettuare una scelta difficile.
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, viene aggiunto il seguente comma:
«Durante il periodo indicato al comma precedente e nel periodo successivo all'eventuale interruzione della gravidanza, alla donna deve essere offerta la possibilità di consultare - presso le sedi autorizzate - personale specializzato (psicologi, consulenti familiari), al fine di essere aiutata nella scelta e nel superare il periodo successivo all'eventuale interruzione della gravidanza.».
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono soppressi.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le parole «inferiore a 18 anni» vengono sostituite dalle parole «inferiore a 16 anni».
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. La donna di età superiore ai 16 anni può decidere per l'intervento di interruzione della gravidanza senza il consenso di chi esercita sulla stessa la potestà o la tutela di cui al comma precedente, a condizione che la scelta della donna sia condivisa dal padre del concepito, se maggiorenne.».
1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 le parole «da sei anni a dodici anni» vengono sostituite dalle parole «da dieci anni a diciotto anni».
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Emiliano Del Barba, Tamara Lombella, Alessandra Monti, Giulia Ruggeri e Marco Scortaioli:
RELAZIONE
Con il presente articolo si chiede l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15, nel quale si dispone che non sono elettori coloro che sono dichiarati falliti. È noto che la dichiarazione di fallimento presuppone semplicemente l'insolvenza, stato che si realizza per il solo fatto che «il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». È altresì noto che tale situazione prescinde da indagini sulla colpa o sul dolo dell'imprenditore e che in particolare l'insolvenza può verificarsi anche in presenza di adempimenti, seppure non regolari (ex articolo 1197 del codice civile, con l'utilizzo di giacenze di magazzino o di titoli in portafoglio).
Orbene, stante il fatto che la tendenza attuale nei confronti delle imprese medie o medio grandi (solitamente strutturate nella forma di società di capitali) è quella di sanare l'insolvenza, mentre il fallimento resta la procedura che vede quali maggiori destinatari gli imprenditori individuali o le società di persone (ai quali soli si applicano poi le sanzioni personali dell'esclusione dall'elettorato attivo), si ritiene di dover procedere all'abrogazione della disposizione descritta che così ingiustamente limita i diritti politici del fallito.
Art. 1.
1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15, è abrogato.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Chiara Catania, Alessandro Egitto, Elisa Macchi, Martino Turri e Andrea Viganò:
RELAZIONE
Durante una discussione in classe, abbiamo affrontato il delicato problema degli incidenti stradali e delle spiacevoli conseguenze sulla vita e l'incolumità di molti nostri coetanei.
Ci sembra opportuno portare all'attenzione del legislatore questo argomento in quanto le statistiche annuali sui dati degli incidenti stradali dicono che questi ultimi sono in aumento.
Il fenomeno ha una diretta conseguenza sulla salute e l'integrità fisica delle persone (diritti costituzionalmente sanciti).
Inoltre lo Stato, ogni anno, deve destinare fondi considerevoli per finanziare l'attività delle strutture ospedaliere e delle altre a queste collegate.
Al fine di arginare gli inconvenienti suddetti, ci sembra opportuno istituire una più valida opera di prevenzione tramite l'insegnamento dell'educazione stradale da inserire nei programmi didattici.
Art. 1.
1. L'insegnamento dell'educazione stradale è obbligatorio nei cicli della scuola dell'obbligo.
1. Il suddetto insegnamento sarà introdotto, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 2000/2001.
2. Nei programmi della scuola di base viene inserito a pieno titolo l'insegnamento dell'educazione stradale.
3. Viene delegata al Governo l'emanazione di un regolamento che attui, nei tempi e nei modi opportuni, tale materia.
1. L'insegnamento avrà una durata di un'ora settimanale per la scuola di base, due ore per la scuola dell'orientamento e costituirà materia d'esame.
1. La guida di motocicli nel territorio nazionale, sarà consentita solo a chi sarà in possesso di uno speciale permesso di circolazione.
2. Tale permesso verrà rilasciato al compimento del quattordicesimo anno d'età, dopo aver superato un esame teorico.
3. Possono essere ammessi all'esame solo coloro che hanno conseguito il diploma di licenza della scuola di base.
1. Al conducente che incorrerà in cinque contravvenzioni (guida senza casco, guida pericolosa, sovrannumero di passeggeri sul motociclo, eccesso di velocità), verrà revocato lo speciale permesso di circolazione.
2. Le autorità competenti avranno cura di annotare le suddette contravvenzioni nell'apposito spazio del documento.
3. All'atto della revoca del permesso, il motociclo verrà sequestrato e restituito non prima di trenta giorni, previo conseguimento di un secondo permesso.
4. La presente legge entrerà in vigore il 1o gennaio 2007, data in cui coloro che nell'anno scolastico 2000/2001 si iscriveranno alla scuola di base sosterranno l'esame per ottenere il rilascio dello speciale permesso di circolazione.