EMILIA ROMAGNA

Bologna
Istituto Tecnico Commerciale «Rosa Luxemburg»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Lucia Ghirardini, Simona Lombardo, Eleonora Orlandi, Silvia Raggetti e Nicoletta Tinti:

«Modifica dell'articolo 438 del codice civile portante in rubrica "Misura degli Alimenti"» (17)

RELAZIONE


È principio fondamentale di un moderno stato democratico non solo la proclamazione dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma l'impegno ad assicurarne l'effettiva uguaglianza rimuovendo ogni ostacolo che vi si frappone. È in contrasto con il principio suddetto - ribadito nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione - ogni norma che metta in rilievo, per differenziarne la disciplina, la diversa «posizione sociale» delle persone. L'articolo 3, comma primo, della Costituzione dichiara l'uguaglianza di tutti senza distinzioni di «condizioni sociali» e afferma che tutti hanno pari «dignità sociale». Non si può non rilevare che l'articolo 438 del codice civile, in tema di obbligo degli alimenti e, in specie, dei criteri di determinazione della misura degli alimenti stessi, è in contrasto con il principio enunciato nell'articolo 3 della Costituzione. La presente proposta, semplice ma esauriente, a nostro parere, consiste nel modificare il secondo comma dell'articolo 438 del codice civile, abolendo nella quantificazione dell'obbligo alimentare ogni considerazione sulla «posizione sociale» dell'alimentando e precisando il carattere dignitoso che deve comunque contrassegnare la vita di chi riceve gli alimenti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 438 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per una vita dignitosa dell'alimentando».

Art. 2.

1. È abolita ogni disposizione comunque contraria alla presente legge.

Ferrara (Malborghetto di Boara)
Istituto professionale statale «I.P.S.A.A. F.lli Navarra»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Elisa Bonora, Andrea Cappello, Matteo Carletti, Margherita Ferioli e Emanuele Zampollo:

«Gratuità dei conferimenti dei rifiuti speciali e pericolosi, di cui alla normativa Ronchi» (18)

RELAZIONE


La presente proposta di legge mira a favorire il conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi, di cui alla normativa Ronchi, agli appositi centri di raccolta, sicché si contribuisca alla formazione di uno specifico senso civico in ordine alla fondamentale esigenza della tutela ambientale. Si mira a favorire i conferimenti in oggetto con la previsione della loro gratuità.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ogni conferimento di rifiuti speciali e pericolosi, di cui alla normativa Ronchi, da parte di imprenditori agricoli a Centri di raccolta appositamente allestiti potrà avvenire, in tutto il territorio nazionale, in modo gratuito.

Art. 2.

1. È fatto divieto ad ogni Ente di imporre corrispettivi, di qualsiasi natura, in relazione ai sopraindicati conferimenti.
2. Una somma di denaro pari, allo 0,3 per cento dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), introitata da ogni regione sarà devoluta ogni anno, entro il 31 dicembre, agli Enti che legittimamente gestiranno la raccolta in oggetto, proporzionalmente ai dimostrati quantitativi di materiali ricevuti in conferimento, determinati in modo ponderale in tonnellate.

Art. 3.

1. I princìpi di cui agli articoli 1 e 2 di cui sopra determinano l'abrogazione delle precedenti disposizioni normative in materia, che impongono vari corrispettivi in relazione ai conferimenti in oggetto.

Forlì (Cesena)
Liceo scientifico «A. Righi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Arianna Alpini, Marina Brighi, Maddalena Colozzi, Maria Cecilia Giunti e Michela Macari:

«Introduzione del corso di educazione sessuale e prevenzione dell'uso di droghe e alcolici» (19)

RELAZIONE


All'interno della nostra società è inevitabile constatare la gravità dei problemi legati al mondo dei giovani. I disagi più frequenti, che sono costituiti dal chiudersi in sé stessi, dalla mancanza di dialogo con i genitori e professori, dalla disinformazione e dall'immaturità, sorgono soprattutto nell'età adolescenziale con il passaggio dalla scuola media a quella superiore. In quest'età infatti, i ragazzi si trovano ad affrontare una realtà nuova, ricca di esperienze diverse, sogni, speranze e aspettative per il futuro, ed è per questo che hanno bisogno di aiuto, di una guida che chiarisca loro dubbi ed incertezze sulle conseguenze derivanti da problemi come l'assunzione di droga, l'abuso di alcolici o rapporti sessuali non protetti. Nonostante in molte scuole vengano praticati corsi su queste tematiche essi, non essendo obbligatori né effettuati con regolarità, non sono sufficienti a preparare i giovani ad affrontare le difficoltà o a risolvere la situazione precedentemente illustrata.
Pertanto chiediamo allo Stato di fornire una figura istituzionale che organizzi corsi di educazione sessuale, di prevenzione all'uso di droghe e di alcolici durante il primo anno di scuola superiore, usufruendo di un'ora all'interno dell'orario scolastico, in cui si trattino queste difficili ma essenziali tematiche.
Per comprendere meglio l'importanza e l'essenzialità di questo servizio, basti pensare che i giovani sono in fondo il futuro della nostra società.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo Stato demanderà ai relativi Provveditorati la nomina di una figura istituzionale, laureata in psicologia, che coordini corsi obbligatori di educazione sessuale, di prevenzione all'uso di droghe ed alcolici, ma anche di altre problematiche adolescenziali, al fine di preparare i giovani ad affrontare adeguatamente questa realtà.

Art. 2.

1. Coloro che usufruiscono di tale servizio sono gli studenti che frequentano il primo anno di ogni scuola superiore della regione.

Art. 3.

1. I corsi si terranno durante tutto l'anno scolastico, usufruendo settimanalmente di un'ora di compresenza con l'insegnante di lettere e suddividendo il programma (di cui all'articolo 1) in due fasi. Durante il primo quadrimestre verranno illustrati i problemi sopra citati e le lezioni saranno mirate ad instaurare un solido rapporto fra studenti ed insegnanti; nel secondo periodo dell'anno, invece, vi saranno soprattutto veri e propri dibattiti, in cui emergeranno domande ed esperienze dei ragazzi. Nell'ultima fase, inoltre, sarà possibile richiedere l'intervento di specialisti ed esperti in materia ad integrare il programma di lavoro.

Art. 4.

1. I finanziamenti per sovvenzionare i corsi saranno raccolti in parte attraverso sottoscrizioni volontarie dei genitori e in parte saranno forniti dallo Stato, utilizzando una percentuale delle entrate relative ai Monopoli di Stato.

Art. 5.

1. L'importo della sottoscrizione volontaria potrà essere detraibile ai fini fiscali. L'importo massimo della suddetta detrazione verrà stabilito in accordo con le competenti autorità.

Modena
Istituto tecnico industriale «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Marco Astorino, Antonio Corradi, Francesco Melotti, Vincenzo Miceli e Mattia Tagliaferri:

«Demolizione di edifici fatiscenti e destinazione delle relative aree a verde pubblico» (20)

RELAZIONE


In molte località italiane sono numerose le aree occupate da edifici fatiscenti, inutili, pericolosi e antiestetici. Riteniamo sia giusto incaricare persone esperte nel campo dell'edilizia di valutare le condizioni reali di tali immobili al fine di abbattere le costruzioni cadenti e di creare spazi destinati a verde pubblico, quali prati, parchi e giardini. Queste aree diventeranno luoghi di incontro, di rilassamento e di divertimento per i cittadini.
Tali provvedimenti saranno fonte di rivalutazione delle città italiane, con riflessi positivi sull'immagine del nostro paese, sul turismo, sugli stili di vita e sulla valutazione economica degli immobili e delle aree edificabili circostanti.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo Stato italiano procede alla demolizione degli edifici fatiscenti presenti sul territorio nazionale.
2. La «fatiscenza» degli immobili sarà valutata sulla base di criteri oggettivi indicati in un documento redatto da un'apposita commissione nazionale, composta da venti esperti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su iniziativa del ministro dei lavori pubblici.
3. Saranno poi singoli periti, in sede locale comunale, ad appurare alla luce di tale documento il carattere fatiscente o meno di un immobile.

Art. 2.

1. Le costruzioni giudicate fatiscenti in base all'articolo 1 della presente legge e i terreni su cui sorgono saranno espropriati secondo le norme vigenti, e saranno destinati alla creazione di aree di verde pubblico, realizzate nel rispetto della normativa in vigore relativa alle gare di appalti pubblici.

Art. 3.

1. Lo Stato stanzia, ai fini dell'attuazione della presente legge per gli anni 2001-2002-2003, la somma di lire 1.000.000.000.000, che verrà fronteggiata tramite l'istituzione di specifici capitoli nelle uscite previste per i bilanci degli anni indicati.

Parma
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali sociali e turistici «Pietro Giordani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Ilaria Barozzi, Cecilia Contini, Teresa Lutzu, Barbara Stefanini e Valeria Zafaglione:

«Premiare la positività» (21)

RELAZIONE


L'obiettivo della seguente proposta di legge è quello di educare la coscienza del giovane abituandola ad essere premiata in caso di comportamento positivo, in relazione al rispetto di una legge o di una norma sociale.
Premiare i comportamenti positivi potrebbe indurre a diffondere una mentalità altruistica e quindi utile per l'intera società.
Mentre le norme giuridiche per loro caratteristica sono coercitive, e quindi intervengono in modo punitivo di fronte a comportamenti negativi, senza ignorare tale funzione essenziale si vuole tendere a spostare il centro di attenzione sui comportamenti positivi da premiare e diffondere. La proposta trova collocazione all'interno della scuola e trova applicazione nei confronti degli studenti delle scuole superiori statali e, come indicato nell'articolo 2, il premio potrebbe consistere in buoni sconto o gratuità da utilizzare per il tempo libero, lo svago o gli interessi culturali.
Siamo arrivati a quest'idea considerando il regolamento d'istituto della nostra scuola che vede, sotto la voce «SOS: Scuola Orientata allo Studente», la scuola come unità organizzata che ha lo scopo di creare le condizioni perché la componente studentesca possa divenire parte attiva nei percorsi di formazione elaborati dal collegio docenti, non dimenticando l'ottica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria».
Tale proposta trova collocazione all'interno della scuola, ma potrebbe estendersi alla comunità individuando anche qui comportamenti sociali da premiare. Ad esempio attribuire al vigile di quartiere, una volta istituito e nell'ambito della sua discrezionalità, il potere di assegnare alcuni dei buoni previsti dall'articolo 2 ai giovani che, al di là del rispetto della legge - in particolare il codice della strada - si pongono come esempi positivi per la comunità.
Non consideriamo quanto detto un'utopia perché, come disse San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12 versetto 21 «si può vincere il male con il bene».

ARTICOLATO

Art. 1.


1. I comportamenti che la scuola prevede di premiare sono:

a) la disponibilità nel portare aiuto ad un compagno in difficoltà, consentendogli di migliorare il rendimento scolastico e favorendo il suo inserimento con i compagni;
b) l'impegno a mantenere l'ordine e la pulizia all'interno della propria aula;
c) l'impegno a mantenere unita la classe segnalando ai coordinatori di classe eventuali disagi;
d) l'impegno a prestare il proprio aiuto ai compagni di classe disabili.

Art. 2.

1. Si prevedono, in riferimento a quanto contenuto nell'articolo 1, i seguenti premi:

a) buoni sconto per l'ingresso ai musei in tutta Italia;
b) buoni benzina;
c) buoni per l'accesso gratuito agli impianti sportivi pubblici come piscine e palestre;
d) buoni da utilizzare in discoteca per bevande analcoliche;
e) buoni gratuiti per l'ingresso ai cinema;
f) buoni sconto per l'ingresso a teatri e manifestazioni culturali;
g) sconti per l'acquisto di materiale musicale, multimediale e scolastico;
h) schede telefoniche gratuite;
i) «ViaCard» gratuite;
l) sconti presso scuole guida per conseguire la patente.

Art. 3.

1. Il consiglio di classe, in collaborazione con i rappresentanti di classe, prende in considerazione la possibilità di premiare gli alunni i cui comportamenti rientrano in quelli citati nell'articolo 1. La decisione di assegnare i premi avviene alla fine di ogni quadrimestre in sede di scrutinio ed i premi verranno consegnati dal preside nel corso di assemblee o feste di istituto.

Art. 4.

1. La scuola deve stanziare un fondo di bilancio destinato all'acquisto dei buoni da assegnare agli studenti meritevoli.
2. Si prevede la collaborazione ed il sostegno economico dei provveditorati agli studi e degli assessorati alla pubblica istruzione.

Piacenza
Istituto tecnico geometri «A. Tramello»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Denise Andena, Antonio Buttafava, Federica Infante, Simone Rizzi e Filippo Rossi:

«Incentivazioni fiscali all'imprenditorialità giovanile» (22)

RELAZIONE

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di introdurre un'esenzione dalle imposte per i primi anni in cui i giovani danno vita a nuove attività d'impresa e professionali.
È fatto notorio che i giovani siano restii ad intraprendere nuove attività perché spaventati dal carico tributario a cui non sempre si accompagna la certezza dei ricavi.
Tutto ciò rappresenta un ostacolo allo sviluppo dell'economia ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Occorre che lo Stato assuma un ruolo propositivo, rinunciando per alcuni anni a riscuotere tributi che comunque non introiterebbe se i giovani non intraprendessero nuove attività economiche.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Per le attività d'impresa e professionali iniziate dai giovani in età compresa tra i 18 e i 25 anni si prevede un'esenzione totale dell'applicazione delle imposte dirette per il primo anno di attività e per i due successivi.
2. L'esenzione è prevista per le imprese e le iniziative professionali di nuova costituzione, attivate ad opera di giovani disoccupati che rientrino nelle fasce di età previste nel primo comma.

Art. 2.

1. Negli anni successivi a quelli per i quali è concessa l'esenzione è prevista l'introduzione graduale della tassazione fino all'inserimento nel regime fiscale normale, a partire dall'anno successivo al V.

Ravenna
Istituto magistrale - Liceo classico

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Simona Bonavita, Nicolò De Maglie, Roberta Lacentra, Sara Magrini e Monia Molinari:

«Istituzione e normazione in tutti i comuni dell'organismo "Consulta dei ragazzi"» (23)

RELAZIONE


Con questa proposta di legge si intende istituire un organismo di partecipazione, progettazione e consultazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita pubblica dell'amministrazione della città. In questi anni molte amministrazioni comunali hanno ampliato il proprio impegno riguardo alle politiche educative; oltre alle tradizionali offerte formative istituzionali, si sono promosse occasioni di riorganizzazione del vivere la città ed il territorio secondo i bisogni dell'adolescenza e dei giovani, cercando di raccogliere il loro contributo di idee ed esigenze, creando organismi composti da ragazze e ragazzi che collaborano con l'amministrazione comunale. Con la sua istituzionalizzazione e regolamentazione si creerebbe un organismo di collaborazione e consultazione obbligatoria per le amministrazioni, riguardo a tutte le problematiche che vedono coinvolto il mondo giovanile. Per le ragazze e i ragazzi sarebbe un'utile palestra formativa per vivere appieno le istituzioni e, nel contempo, un luogo dove portare le proprie idee ed esigenze in modo istruttivo; per la pubblica amministrazione un essenziale strumento in più per capire ed amministrare meglio il territorio. Il mondo della scuola sarebbe in prima persona chiamato ad operare e collaborare in questa istituzione; il nuovo percorso, che vede l'integrazione formativa anche dei giovani che hanno scelto di lavorare, permette una partecipazione complessiva di tutti i giovani a questo progetto.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. In tutti i comuni del territorio nazionale, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, viene istituito un organismo partecipativo delle ragazze e dei ragazzi, allo scopo di promuovere un rapporto diretto fra l'amministrazione comunale ed il mondo giovanile ed infantile. Tale organismo è denominato «Consulta delle ragazze e dei ragazzi».
2. La consulta rappresenta i ragazzi di tutti i plessi scolastici, elementari e medie, degli istituti superiori e dei giovani lavoratori in formazione, del proprio comune.
3. La consulta ha funzione propositiva rispetto alle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo infantile e giovanile, e consultiva in relazione alle iniziative dell'amministrazione in questo campo.
4. Ogni plesso scolastico, istituto superiore e scuola formativa del territorio dovrà essere rappresentato da un ragazzo o da una ragazza. Ogni scuola designa, con le modalità indicate dai colleghi docenti, il proprio rappresentante.
5. I ragazzi e le ragazze nominati nella consulta rimarranno in carica due anni, prevedendo un eventuale rinnovo parziale delle nomine all'inizio di ogni anno scolastico. La consulta nomina al proprio interno un Presidente e può dotarsi di un regolamento per il funzionamento.

Reggio Emilia
Istituto tecnico commerciale «Carlo Levi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Diego Barba, Fortunata Buonfiglio, Daniele Dotto, Quinfang Hu e Claudia Lusetti:

«Proposta per una maggiore sicurezza sulle strade» (24)

RELAZIONE


La sicurezza sulle strade dipende soprattutto da un atteggiamento di prudenza, di maturità e di rispetto per la vita altrui. Il primo scopo della legge è quello di fare acquisire ai ragazzi non solo le conoscenze tecniche adeguate ad un comportamento corretto nelle strade, ma soprattutto i valori sopra citati. Occorre quindi coinvolgere gli allievi in prima persona, rendendoli protagonisti e non semplici spettatori o destinatari di progetti altrui sulla sicurezza.
La scuola deve fornire gli opportuni stimoli e le opportune conoscenze per far loro acquisire la consapevolezza che non sono immortali, ma che possono essere essi stessi vittime o causa di incidenti stradali anche molto gravi. Considerato che il primo scopo della legge è quello dell'acquisizione di una consapevolezza critica da parte degli studenti, il secondo sarà la repressione più severa delle trasgressioni e la prevenzione dagli infortuni.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. In quella che è l'attuale terza media (a 13 anni), deve essere attivato un corso di educazione stradale obbligatorio per tutti. Successivamente, si deve anche prevedere un approfondimento nei due anni successivi. Al termine del corso di educazione stradale ogni classe o gruppo di classi dovrà preparare un progetto autonomo sulla sicurezza stradale, in modo da coinvolgere tutti gli allievi direttamente, rendendoli protagonisti e non destinatari o semplici spettatori di iniziative altrui.
2. Lo Stato e gli enti territoriali minori dovranno assicurare una miglior manutenzione delle strade, migliore illuminazione e segnaletica più evidente in tutti i tipi di strada.
3. Maggior controllo, da parte degli organi preposti, nelle notti del venerdì e sabato. Pene più severe per i trasgressori e soprattutto per i recidivi.
4. In alternativa alle pene pecuniarie, si dovranno prevedere, ad esempio, lo svolgimento di lavori socialmente utili, preferibilmente nei pronto-soccorso degli ospedali, o la frequenza a corsi sulla sicurezza stradale con esame finale, al superamento del quale dovrà essere legato il mantenimento delle idoneità alla guida.
5. Controlli periodici mirati a verificare l'idoneità alla guida soprattutto nei confronti di chi ha commesso infrazioni che mettono a repentaglio la sicurezza e la vita altrui.

Rimini
Istituto tecnico per il turismo «Marco Polo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Lara Fabbri, Francesca Forlani, Alice Garbetti, Michela Matteoni e Giulia Zannoni:

«Modifica dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217, ai fini dell'istituzione dell'accompagnatore turistico per persone disabili» (25)

RELAZIONE


Il contenuto della seguente proposta di legge è inerente al settore turistico, che ci interessa in modo particolare in quanto studenti di un istituto tecnico per il turismo.
Lo scopo è quello di garantire a persone portatrici di handicap di esercitare il diritto di locomozione, attraverso l'introduzione della figura di un operatore turistico che abbia conoscenze non solo in questo campo, ma anche in quello medico. Basandoci sull'articolo 3 della Costituzione il quale dice che ogni cittadino ha eguali diritti davanti alla legge, vorremmo che anche i cittadini invalidi, che vivono un'esistenza già penalizzata, potessero esercitare il predetto diritto nel pieno rispetto della persona. Per realizzare il diritto all'assistenza per chi è inabile e privo di mezzi, si propone:

a) conoscenza e preparazione da parte dell'operatore;
b) spese assistenziali a carico dello Stato;
c) la presenza di un numero di operatori in ogni azienda ASL.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. L'operatore deve possedere un diploma in campo turistico che gli consenta di svolgere attività di guida, con conoscenze approfondite delle opere e delle risorse della località in cui chiede di esercitare la professione.
2. L'operatore turistico deve possedere una preparazione in campo medico, acquisita attraverso corsi di formazione riconosciuti dallo Stato e tenuti dalle aziende ASL.
3. Ogni unità ASL deve avere a disposizione un numero di accompagnatori presenti:

nei musei, in modo da illustrare le varie opere d'arte e rispondere ai bisogni del disabile;
nelle zone balneari, per accompagnare il disabile fino alla battigia, fare il bagno in piscina o in mare, permettendogli un adeguato soggiorno marittimo;
nelle discoteche e nei locali notturni, per garantire loro di divertirsi.

4. Ogni regione deve istituire degli albi professionali inerenti all'accompagnatore turistico per disabili.
5. Presso ogni regione deve essere costituito un apposito fondo al quale attingeranno le varie aziende Ausl della regione, per finanziare i vari interventi. Il fondo è finanziato tramite il versamento dell'8 per mille dell'Irpef.