CAMPANIA

Avellino
Istituto Tecnico Industriale Statale
«G. Dorso»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Virgilio De Girolamo, Vito Iovine, Giuseppe Manco, Ferdinando Scala e Armando Trodella:

«Disciplina della clonazione» (12)

RELAZIONE

Noi alunni della classe 2a F dell'I.T.I.S. «G. Dorso» di Avellino, abbiamo elaborato la proposta di legge sulla clonazione in quanto tutti non siamo d'accordo su questo «Progresso della scienza» che crea un essere umano uguale ad un altro. Questo processo ci sembra orrendo perché l'individualità di una persona scompare insieme alla propria dignità.
Se si dovesse arrivare anche alla clonazione del cervello, e questo non è sicuro, ci poniamo una domanda: «l'anima di questi individui, poiché è incorporea, ci sarà, e potrà essere uguale alla nostra?
Inoltre questo esperimento va contro la religione e contro la morale.
Infine, non siamo del tutto contrari alla clonazione degli animali, purché venga messa in atto per scopi scientifici, e per evitare l'estinzione di qualche specie.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È consentita la sperimentazione di clonazione di esseri non umani, solo per scopi scientifici e sotto stretto controllo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministero autorizzerà le richieste che gli perverranno da Istituti Universitari nel rispetto dell'etica e della morale. Chiunque effettua esperimenti di clonazione non autorizzati sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2.

1. È vietata la sperimentazione di clonazione dell'essere umano. Chiunque effettuerà la clonazione di esseri umani, sarà punito con la reclusione da 10 a 15 anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Benevento (S. Marco dei Cavoti)
Liceo ginnasio statale S. Marco dei Cavoti

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Gabriella Barbato, Marco Borrillo, Viola Bosco, Andrea Cocca e Giuseppina Marchetti:

«Norme per la rottamazione degli elettrodomestici» (13)

RELAZIONE


L'uomo è stato in grado di trasformare l'ambiente in cui ha scelto di vivere e continua a fare ciò spinto soprattutto da interessi economici.
Spesso però non si cura di come ha operato per raggiungere il suo scopo.
Per proteggere l'ambiente ciascuno di noi deve assumere responsabilmente nuove forme di comportamento verso se stesso e i suoi simili; in poche parole, è necessario che ognuno rispetti con più attenzione l'ambiente, imparando a gestire le risorse naturali e i rifiuti, per migliorare la qualità della vita. Non è possibile usare a nostro piacimento l'ambiente terrestre o addirittura abusarne, ma bisogna usare in maniera razionale le risorse, tenendo conto che il riciclaggio e il riutilizzo sono fondamentali, se si vogliono conservare le risorse non rinnovabili. Solo così si potrebbe eliminare lo scempio a cui assistiamo giornalmente, quando notiamo frigoriferi, lavatrici, cucine ed altri elettrodomestici depositati lungo le strade o nei boschi, prati, torrenti, fiumi, laghi; gli elettrodomestici non solo inquinano, ma molto spesso, ostacolando il regolare deflusso delle acque, causano disastrose alluvioni (Sarno, Quindici, Cervinara).

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Chi vende un elettrodomestico è tenuto a ritirare quello vecchio e a provvedere alla sua distruzione o rottamazione.

Art. 2.

1. Il riciclaggio e la vendita di pezzi usati creano occupazione e sviluppano nuovi tipi di attività, volte alla protezione dell'ambiente naturale.

Art. 3.

1. Lo Stato deve adottare normative molto rigorose, puntando su «tasse ecologiche» applicate all'uso e al deterioramento delle risorse naturali e ai danni causati all'ambiente, al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini.

Caserta (Aversa)
Istituto tecnico industriale statale
«A. Volta»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Pasquale Brasiello, Vincenzo Colle, Antonio Giuliano, Girolamo Pascale e Giuseppe Senzio:

«Istituzione di una commissione nelle strutture ospedaliere a tutela dei diritti del malato» (14)

RELAZIONE


La proposta di legge che presentiamo va intesa in relazione all'articolo 32 della Costituzione italiana, che garantisce e tutela la salute del cittadino. Il testo normativo ha caratteri essenziali e concreti, perché mira ad assicurare un servizio celere ed immediato col decentramento del tribunale dei diritti del malato. Questo servizio, che si ritiene indispensabile alla difesa della dignità e alla tutela del malato, deve essere valorizzato attraverso una commissione che operi presso le strutture ospedaliere. I membri di tale commissione dovranno essere nominati dal tribunale dei diritti del malato, che ha sede a Roma. La necessità di tale servizio nasce dal bisogno di risolvere, in tempi brevi, situazioni di disagio denunciate sul posto dal malato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La Commissione deve essere nominata dal tribunale dei diritti del malato, che ha sede a Roma, dopo aver sentito il parere della regione.

Art. 2.

1. La Commissione operante presso le strutture ospedaliere deve essere costituita da legali, psicologi, assistenti sociali e da almeno un rappresentante di cittadini stranieri residenti nel territorio.

Art. 3.

1. La Commissione deve svolgere esclusivamente un ruolo di tutela e di difesa dei diritti del malato.

Art. 4.

1. L'attività svolta dalla Commissione non deve essere a scopo di lucro.

Art. 5.

1. Il malato non deve alcun riconoscimento in denaro alla Commissione.

Napoli
Istituto magistrale
«Eleonora Pimentel Fonseca»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Andrea Allinoro, Alessandro Caputo, Raoul Corcione, Elena Giannotti e Giulio Raffaele:

«Devoluzione di parte delle vincite al lotto a favore di soggetti bisognosi» (15)

RELAZIONE


Negli ultimi tempi le cifre vinte attraverso le lotterie sono esorbitanti.
Sembra quasi un paradosso che, di fronte a gente che vive a stento, o versa nella più totale miseria, si debbano avere in un solo colpo somme così elevate che vanno al di là di qualsiasi previsione di guadagno.
Senza nulla togliere al fascino della lotteria, perché non destiniamo una piccola percentuale delle vincite superiori ai cinquecento milioni a fini benefici, aiutando chi ha bisogno e non ha fonti adeguate di guadagno?

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Con la presente proposta di legge lo Stato si impegna a devolvere il 10 per cento delle somme vinte attraverso lotto e lotterie, che superino i cinquecento milioni, a favore di soggetti bisognosi.

Art. 2.

1. I destinatari di queste percentuali vengono designati dal Ministero del Tesoro, sulla base di graduatorie compilate annualmente dagli uffici anagrafici dei Comuni di residenza, cui perverranno le domande dei soggetti interessati.

Art. 3.

1. Possono esibire richiesta di erogazione del contributo le famiglie che percepiscono un solo reddito che non superi, al netto, i dodici milioni annui.

Art. 4.

1. Nel caso di famiglie numerose, con più di tre figli, il limite è elevato ad un reddito che non superi, al netto, i diciotto milioni annui.

Art. 5.

1. Lo Stato deve provvedere alla pubblicazione, con mezzi idonei, dei nominativi dei beneficiari, indicando, per ciascuno di essi, le condizioni che hanno consentito la devoluzione delle somme.

Salerno
Istituto professionale di Stato per i servizi sociali di Salerno

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Fiorina Barbaria, Gerarda Cerrato, Giuseppina De Stefano, Filomena Liguori e Ester Micali:

«Modifica della L. 285/97: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per minori, adolescenti, anziani e immigrati» (16)

RELAZIONE


Con il cambiamento della società cambiano i bisogni, che spesso si trasformano in veri e propri problemi sia per la società sia per lo stesso individuo che li avverte. Il bisogno di appartenere ad un gruppo e sentirsi da questo protetti, di avere stima di se stesso e degli altri, di sentirsi utile per la collettività, se non soddisfatti, portano l'individuo alla solitudine, alla depressione, all'emarginazione, alla devianza. Ciò è ancora più grave poiché tale fenomeno colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione: minori ed anziani, adolescenti ed immigrati, che spesso sono lasciati a se stessi e non sanno come occupare il loro «tempo libero». La legge n. 285/97 promuove la realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione, indirizzando i propri interventi solo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e non degli anziani, degli immigrati o dei più deboli in genere. Tali interventi sono, però, facoltativi e non obbligatori. La realizzazione di progetti e strutture di cui alla suindicata legge non deve essere prevista dagli organi, anche locali, competenti, ma è semplicemente rimessa alla sensibilità dei singoli amministratori o di privati in vario modo organizzati. Con la presente proposta si intende rendere obbligatoria la presenza capillare sul territorio di strutture rivolte a minori, adolescenti, anziani, immigrati, onde rimuovere i processi di emarginazione sociale, degrado delle periferie e devianza (uso di droghe e spaccio di stupefacenti) prevenendoli, intervenendo sulla loro causa principale: la mancanza di spazi in cui sviluppare la propria personalità e sentirsi soggetto attivo di una collettività.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. L'articolo 1, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per l'infanzia, l'adolescenza, gli anziani e gli immigrati finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei soggetti sopraindicati, privilegiando l'ambiente ad essi più confacente».

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «popolazione minorile» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione minorile, anziana e di immigrati». Allo stesso modo, tutti i riferimenti al minore contenuti nella legge n. 285 del 1997 devono ritenersi estesi ad adolescenti, anziani ed immigrati.
3. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «le regioni possono» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni devono».
4. Le tipologie di progetti finanziate devono essere rivolte non solo a minori, ma anche ad adolescenti, anziani ed immigrati, per i quali dovranno essere privilegiati, in particolare, servizi socio-assistenziali, servizi educativi e ricreativi per il tempo libero.