Rossella Barbaro, Vito Cifarelli, Angelo Di Cuia, Chiara Giancipoli e Antonella Milillo:
RELAZIONE
Lasciare che i bambini si divertano a navigare sulla «Rete» è importante per la loro formazione ma si corre il rischio che possano visitare siti «per adulti».
Come evitare spiacevoli sorprese?
Ogni qualvolta si inneggia all'onnipotenza della Rete e al suo ruolo di unificatrice di popoli, si dimentica un risvolto talvolta drammatico fatto di pedofilia, pornografia e terrorismo.
È capitato a tutti di finire per sbaglio in un sito «per adulti» o di trovare, durante una ricerca, alcune finestre «esplicite»!
Ci troviamo, dunque, in una sorta di giungla in cui è necessario proteggere i più deboli. Le soluzioni finora prospettate, quali l'uso di mezzi informatici come filtri, o la classificazione dei siti incriminati, sono inadeguate; si continua ad assistere, talvolta impotenti, ai bombardamenti informatici degli stessi siti vietati ai minori, presentati in forma diversa.
La presente proposta di legge mira all'introduzione di mezzi più efficaci di tutela dell'integrità del minore.
Art. 1.
1. È vietato ai minori di anni 18 l'ingresso nei siti INTERNET classificati «per soli adulti».
2. È fatto obbligo alle aziende produttrici di apparecchi per collegamento ad INTERNET, tipo modem, di dotare il prodotto finale di apposito lettore ottico per scheda magnetica mirata.
3. La lettura ottica utilizzata dall'apposito lettore è del tipo e specie utilizzato dai lettori ottici del Ministero delle Finanze.
4. Il lettore ottico non attiverà la connessione alla rete INTERNET in caso di richiesta di accesso a siti non visitabili dal minore, identificato attraverso il codice fiscale.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Livia Adinolfi, Antonio Nardiello, Veronica Pagliuca, Salvatore Parrillo e Maria Lucia Petilli:
RELAZIONE
La presente proposta di legge tende a creare delle strutture stabili ed efficienti che devono mettere in comunicazione gli interessi e le vocazioni di ciascun territorio con le legittime aspettative di realizzazione delle giovani generazioni. La proposta mira non solo a creare una certa flessibilità nelle agenzie formative, le quali devono premunirsi di indirizzi richiesti sul territorio e, a tal fine, prevedere una riqualificazione di una fascia di persone che necessitano di una più appropriata preparazione. Le agenzie formative devono altresì diventare focolai culturali dove ogni persona deve poter trovare le giuste soddisfazioni alle proprie esigenze, promuovendo iniziative che sempre più devono arricchire le comunità che servono. Un occhio di riguardo deve per forza mantenersi per quelle realtà che già vivono fatti particolari (aree depresse economicamente e/o demograficamente, aree a rischio, aree di confine).
Art. 1.
(Principi).
La legge si propone di creare un'agenzia formativa più funzionale, in grado di provvedere non solo all'arricchimento culturale degli studenti, ma anche di prepararli al perfetto inserimento nel mondo lavorativo. Le suddette agenzie dovrebbero incentivare la diffusione di attività culturali e la formazione di figure professionali di nuova istituzione, mantenendo sempre alta, però, la considerazione delle risorse locali.
La legge mira: a migliorare il funzionamento delle agenzie formative; a favorire l'inserimento rapido dei giovani nel mondo del lavoro auspicando la loro più giusta realizzazione professionale; a incrementare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali; a curare la preparazione di nuove figure professionali; ad elevare il numero di posti di lavoro; a valorizzare l'interazione tra mondo lavorativo e mondo formativo.
Le agenzie formative devono disporre di laboratori, aule attrezzate, sale conferenze, sale video, sale computer, e quant'altro venga ritenuto necessario per la giusta e reale predisposizione dei giovani al mondo produttivo. Inoltre, codeste agenzie possono attivare dei corsi di formazione, anche post diploma e post laurea, con l'obiettivo di formare e suscitare nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto giovanili, aprendosi, considerando e sfruttando le risorse locali, valorizzandone il territorio. Possono essere attivate iniziative per fornire degli studi alle imprese esistenti. Queste possono fornire consulenze o, per alcuni settori, docenze alle agenzie formative per meglio compenetrare vicendevolmente il mondo scolastico con quello produttivo.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono prevedere all'interno dei propri bilanci dei trasferimenti per le agenzie formative in base al numero di fruitori dei servizi, al numero di iniziative realmente attivate. Le imprese potranno dedurre le somme investite nelle agenzie di cui agli articoli precedenti in misura dell'80 per cento, mentre nelle zone menzionate nel comma successivo la deduzione sarà pari al 100 per cento.
2. Le zone di confine, le zone depresse demograficamente e/o economicamente, le zone ad alto tasso di criminalità, devono avere una collocazione considerevole all'interno delle iniziative predisposte.