ABRUZZO

Chieti (Lanciano)
I.P.S.S.C.T.P. «P. De Giorgio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Sergio Benedetti, Mirko D'Alessandro, Sabrina Gagliardi, Susanna Iavicoli e Silvia Marcucci:

«Raccolta differenziata e riciclaggio di rifiuti urbani» (1)

RELAZIONE

La seguente proposta di legge vuole risolvere il grave problema che affligge la società post-industriale: l'eccessiva quantità di rifiuti prodotti e loro conseguente smaltimento a costi elevati.
La soluzione del problema è nella raccolta differenziata degli stessi mediante specifici raccoglitori dislocati nelle varie zone di ogni comune. In ogni capoluogo di provincia - province limitrofe si possono consorziare - si costituiranno centri di raccolta rifiuti differenziati che denominiamo Piattaforme ecologiche le quali, una volta separati e selezionati i rifiuti stessi, provvederanno a inviarli, per essere riciclati, nelle cartiere, nelle vetrerie, nelle acciaierie e fonderie. I rifiuti organici putrescibili, di contro, possono essere portati in appositi impianti di compostaggio in grado di produrre fertilizzanti e terricci di alta qualità.
Il tutto, a nostro giudizio, apporterà enormi vantaggi a un ambiente più sano e potrà liberare attraverso l'ero- gazione dei suddetti servizi risorse non solo di natura finanziaria (nuove attività economiche, posti di lavoro, entrate per gli enti locali).

ARTICOLATO

Art. 1.
(Raccolta differenziata).

1. Nei comuni con più di 10.000 abitanti viene istituita la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani.

Art. 2.
(Creazione di piattaforme ecologiche).

1. In ogni capoluogo di provincia viene costituito un centro di raccolta rifiuti differenziati provenienti dai vari comuni.

Art. 3.
(Sanzioni).

1. Pene pecuniarie da 50.000 a 500.000 lire sono comminate a coloro che non utilizzeranno in maniera corretta questi servizi.

L'Aquila (Pratola Peligna)
I.T.I.S. «Leonardo Da Vinci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Matteo De Crescentis, Francesco Di Battista, Ennio Paletta, Mauro Silla e Emanuele Volante:

«Disciplina dello snow board» (2)

RELAZIONE

Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di trovare adeguate soluzioni ad un problema che non ha ancora raggiunto livelli allarmanti, ma che, con l'andar del tempo, potrebbe avere gravi conseguenze per l'incolumità delle persone.
Infatti, come tutti sappiamo, uno degli sport invernali preferiti oggi dai giovani è lo snowboard; non tutti sanno, però, che esso è difficile da praticare e una persona inesperta potrebbe urtare, con gravi conseguenze, contro altre persone che sciano liberamente sulle stesse piste. Il pericolo aumenta quando, come spesso accade in montagna, si fa uso di sostanze alcoliche per contrastare il freddo. Pertanto, questa proposta di legge ha lo scopo di disciplinare la materia in questione, imponendo a chi di dovere la creazione di piste apposite per lo snow board, ed inoltre agli organi competenti la vigilanza sull'esecuzione ed il corretto funzionamento delle dette opere.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È fatto obbligo ai dirigenti degli impianti di sport invernali di provvedere alla realizzazione di idonee piste per la pratica dello snow board; esse dovranno essere delimitate da apposite reti metalliche in modo da consentire la normale discesa dei praticanti dello snow board e dello sci libero.
2. La vigilanza sulla esecuzione ed il corretto funzionamento di dette opere è affidata alle regioni ed alle comunità montane, di concerto con gli organi di controllo della F.I.S.I. La mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 1 porterà la chiusura immediata di detti impianti.
3. Chiunque sia trovato a praticare lo snow board sulle piste riservate allo sci libero, è punito con l'ammenda da 50.000 a 500.000.
4. È fatto obbligo ai direttori degli impianti sciistici di stipulare idonei contratti assicurativi, al fine di tutelare gli utenti, ed eventualmente risarcire i danni sofferti da terzi per fatti provocati dai praticanti di snow board.

Pescara
I.T.C.G. «Manthoné»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Sonia Calista, Rinaldo Cilli, Danila Leone, Cristiana Mincone e Vanessa Paris:

«Misure a favore dei senza fissa dimora» (3)

RELAZIONE

Il problema dei senzatetto è sempre più frequente e discusso nell'ambito economico-sociale del nostro paese, ed interessa circa 60.000 cittadini italiani. Molti, anzi troppi individui vivono in condizioni precarie e d'indigenza, vengono emarginati ed esclusi dalla società che li priva della dignità, non mostra particolare solidarietà nei loro confronti. Pochi sono gli aiuti che i più sfortunati ricevono, e ciò che più preoccupa è che all'aumentare del numero dei senzatetto corrisponde un aumento dell'indifferenza pubblica.
Ricordiamo i dodici principi fondamentali della Costituzione italiana: vi è l'articolo 2 in cui viene trattato il tema di solidarietà politica, economica e sociale, che in alcune situazioni sembra essere tralasciato. Proprio per questo motivo bisogna farlo riemergere, trattando il problema esposto in precedenza; sentiamo, quindi, l'esigenza di proporre una legge che tenti di risolvere il problema dei più sfortunati, preoccupandoci anche del loro reinserimento nella società.

ARTICOLATO.

Art. 1.

1. Lo Stato si impegna attivamente a garantire un'assistenza morale e materiale a tutti gli individui in condizioni di povertà o di indigenza, che si trovano a vivere senza fissa dimora.

Art. 2.

1. Viene assicurata ospitalità ai senzatetto che ne facciano richiesta, garantendo riabilitazione fisica e mentale attraverso apposite strutture statali nelle quali opera personale specializzato retribuito direttamente dallo Stato.
2. All'interno di queste strutture lo Stato istituisce corsi d'istruzione primaria e secondaria gratuiti e corsi di formazione professionale della durata non superiore a dodici mesi per garantire il reinserimento sociale di questi individui.

Art. 3.

1. Lo Stato attribuisce alle regioni il compito di coordinare codesti centri di accoglienza.
2. Si affida alle ASL il compito di individuare quei soggetti che presentano problematiche rilevanti, affinché possano essere accolti nelle strutture citate.

Teramo (Giulianova)
Liceo scientifico «M. Curie»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Lizzie Bentivoglio, Valeria Crocetti, Valentina D'Antonio, Eugenio Manzato e Mattia Verticelli:

«Interventi di promozione del diritto al lavoro in favore dei giovani» (4)

RELAZIONE

Noi crediamo che debba essere affermato il diritto alla conoscenza del mondo del lavoro anche da parte dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. Pur essendo state intraprese azioni nel campo dell'orientamento allo studio e al lavoro, restano ancora poche le iniziative di informazione e formazione attuate in favore dei giovani. Mancano risorse destinate alla conoscenza da vicino del mondo del lavoro e dell'università, delle opportunità locali, nazionali ed europee. Nonostante la proclamazione del diritto all'orientamento, non ci sono ancora iniziative concrete e di impatto in questo campo.
A nostro avviso si può intervenire in più modi in questo settore: creare maggiore informazione sulle università, sulle possibilità di lavoro, sui profili professionali; contribuire ad iniziative formative/educative a scuola e presso centri locali; sovvenzionare viaggi di istruzione al lavoro (fabbriche, uffici, eccetera), con campus gestiti dai dirigenti e dai professionisti; promuovere luoghi di informazione più capillari dove i ragazzi possano avvicinarsi; finanziare corsi pratici di inserimento basati sull'economia del lavoro.
La presente legge, nell'indicare alcune risorse da attivare, destina fondi alle province da ripartire fra associazioni, scuole, comuni, rivolti a progetti di promozione del diritto al lavoro.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La Repubblica Italiana promuove il diritto all'informazione sul lavoro in favore dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, anche al fine di creare una nuova cultura del lavoro e delle professioni e accrescere le opportunità sociali delle future generazioni.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro concede contributi alle province, che li destinano a progetti innovativi redatti da comuni, scuole, piccole e medie imprese, associazioni composte da giovani, per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) iniziative concrete ed efficaci di informazione sulle univeristà, sulle possibilità di lavoro, sui profili professionali, in particolare nel settore delle nuove tecnologie;
b) iniziative formative/educative a scuola e presso centri locali, rivolte a bambini e adolescenti;
c) contributi per viaggi di istruzione al lavoro (fabbriche, uffici, università, servizi telematici, centri tecnologici, eccetera), con campus gestiti dai dirigenti e dai professionisti, a favore di bambini e adolescenti;
d) luoghi di informazione più capillari e accessibili sul territorio;
e) corsi pratici di inserimento basati sull'economia del lavoro.

2. I progetti devono produrre concreti e documentati risultati e devono essere inseriti in un piano provinciale. La partecipazione ai progetti dà diritto ad un punteggio utile per il credito formativo.

Art. 3.

1. Per far fronte agli oneri derivanti da questa legge, è riservata quota parte del bilancio dello Stato destinato alla formazione professionale.