«Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» (7)
RELAZIONE
Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, che trova il suo fondamento nei princìpi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione italiana, richiede a tutte le istituzioni dello Stato l'adozione di concreti ed immediati interventi atti a garantire, senza limitazioni, l'effettività del diritto allo studio.
L'attuazione di tale diritto, come è ovvio, coinvolge prima fra tutte l'organizzazione scolastica che deve poter disporre di adeguate strutture e possibilità di accesso a tutte le opportunità formative e di assistenza previste dal sistema normativo.
Deve rilevarsi, purtroppo, che i comuni - a cui la legge quadro n. 104 del 1992 ha attribuito il compito di stipulare accordi di programma con le scuole e le unità socio-sanitarie locali per l'assistenza agli alunni disabili - hanno attuato, dall'emanazione della legge quadro ad oggi, ben poche forme di collaborazione, vuoi per difficoltà burocratiche, vuoi per mancanza di sensibilità. Tali intese, peraltro, sono limitate a garantire l'assistenza scolastica dei disabili soltanto nella scuola dell'obbligo e non negli altri ordini di scuola.
Gli alunni della classe seconda sezione D dell'ITCSAP di Soverato ritengono che per assicurare l'inserimento scolastico dei portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado vi è la possibilità di utilizzare la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
Gli obiettori, infatti, possono essere utilizzati da tutte le istituzioni scolastiche nel proprio interno per compiti di assistenza agli allievi disabili ovviando alle carenze del sistema.
Nell'articolo 8 tale legge ha istituito un ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di «...organizzare e gestire ... l'impegno degli obiettori di coscienza assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b)».
Purtroppo, l'articolo su menzionato nel comma 2, lettere a) e b) non inserisce l'istituzione scolastica tra i soggetti che possono stipulare convenzioni con l'ufficio nazionale per il servizio civile per l'impiego degli obiettori di coscienza.
Pertanto, si propone la modifica dell'articolo come di seguito indicato.
ARTICOLATO
Art. 1.
1. All'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole «Amministrazioni dello Stato» è inserita l'espressione «ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Eliminazione delle mine antiuomo» (8)
RELAZIONE
La tragedia delle guerre che devastano di malvagità il nostro tempo, ha cambiato il significato della stessa nozione dei diritti umani, nel senso che, oggi, le vittime concrete della contesa sono sempre più le popolazioni civili. In questa fase distruttoria, gli «strumenti» più atroci sono le armi che colpiscono direttamente uomini, donne e bambini. Un posto di primo piano di questi mezzi di genocidio civile assumono le armi chimiche, batteriologiche e, soprattutto antipersona.
Da recenti statistiche si evince che in 67 nazioni, prevalentemente le più povere, sono disseminati oltre 120 milioni di mine antiuomo che costituiscono un rischio quotidiano soprattutto per i bambini.
In una conferenza ad Ottawa nel 1997 è stata sottoscritta una convenzione da 121 paesi (tra cui l'Italia) che prende in considerazione le sole mine, ma il suo limite sta nel fatto che Stati importanti, come gli Stati Uniti d'America, non l'hanno sottoscritta, facendo così prevalere interessi militari su quelli dei diritti.
Per noi giovani, quindi, il problema va visto con l'ottica di chi punta a realizzare una iniziativa di pace contro le ideologie che producono la guerra. Per questo vogliamo e dobbiamo collocarci, senza esitazione, dentro quel grande movimento pacifista che, nel mondo, a partire dal Papa, dal segretario generale delle Nazioni Unite, dalla Croce Rossa Internazionale e dalle numerose organizzazioni di volontariato, lottano contro gli ordigni di guerra. Anche noi, pur sapendo di compiere una proposta «virtuale>, ma densa di autenticità morale, vogliamo portare il nostro contributo proponendo la costruzione di mine antiguerra. Vogliamo, cioè, allargare la schiera dei difensori dei diritti umani e dei «costruttori» della pace.
ARTICOLATO
Art. 1.
1. È bandita sul territorio nazionale la produzione, lo stoccaggio, l'uso a qualsiasi titolo delle mine antipersona e di qualsiasi altro ordigno, batteriologico o chimico, che possa essere usato ai danni della società civile.
1. Per le finalità dell'articolo 1, sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, l'importazione e/o esportazione e la detenzione dei predetti ordigni ed armi da guerra.
1. Le aziende italiane produttrici ed i detentori, a qualsiasi titolo, di mine antipersona e loro componenti, devono farne denuncia al Ministero della difesa, che stabilirà le modalità di distruzione, anche di quelle in dotazione o staccate presso le Forze armate.
1. Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge, viene punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa da 1 miliardo a 2 miliardi di lire.
2. L'Italia, s'impegnerà, nell'ambito della cooperazione internazionale, a sostenere le vittime con programmi finalizzati al risarcimento, all'assistenza ed alla riabilitazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge dello Stato.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Destinazione di una quota dell'8 per mille dell'IRPEF alle donne prive di reddito come indennità di maternità» (9)
RELAZIONE
Un giorno, improvvisamente, ci siamo accorti di essere in molti a non avere fratelli, sorelle o di non far parte di una famiglia tradizionale: figli con un solo genitore.
Ragazzi molto amati perché merce rara, colmati di mille attenzioni, ma con un prezzo altissimo da pagare: la solitudine. Ragazzi benestanti, informati, smaliziati, pronti, ma fragili, costretti a vivere in una famiglia sempre più ristretta. Timore per un futuro incerto, reddito insufficiente, scarsa flessibilità dell'orario di lavoro, servizi sociali inadeguati, ci hanno spiegato che in questa società non si può dare spazio a più di un figlio. Ma un fratello, più fratelli ci permettono di sfuggire all'assedio di genitori, nonni, nonne e poter crescere insieme a chi ha i nostri stessi interessi, ci aiuterà a maturare il nostro rapporto con gli altri e sarà sempre la memoria della nostra infanzia. E allora, inizi lo Stato a dare ora un sostegno a quanti decidano di fare una scelta che oggi si rivela coraggiosa e che non dispongono di un reddito perché svolgono un lavoro ancora non retribuito, per poi pensare, in un futuro non lontano, ad altri impegnativi interventi a favore dell'infanzia.
Art. 1.
(Destinazione e misura dell'indennità).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, ad ogni donna priva di reddito personale è corrisposta una indennità di maternità dal primo mese di gravidanza al compimento del primo anno di vita del bambino.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento del salario minino giornaliero stabilito dalla vigente legislazione per le lavoratrici con qualifica di impiegato.
1. L'indennità di cui all'articolo 1 viene corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di apposita domanda presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
1. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, l'indennità di cui all'articolo 1 spetta a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età.
2. La relativa domanda deve essere presentata dall'interessata entro centottanta giorni dall'ingresso del bambino in famiglia.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione di una percentuale della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta dai contribuenti alla diretta gestione statale.
2. All'erogazione predetta provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al ministro del lavoro e della previdenza sociale, competente per materia.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
RELAZIONE
I motivi che spingono a presentare la proposta di legge sopra evidenziata nascono dalla constatazione avvenuta durante il corso dei miei anni scolastici, per la quale i voti sono, comunque, l'espressione di una valutazione soggettiva del docente, che per quanto imparziale ed obiettiva possa essere, comporta per definizione un personale convincimento dei concetti che vanno dalla sufficienza e/o insufficienza all'ottimo, e pertanto non ancorabili a criteri di fatto oggettivi ed imparziali, tali da valere come giudizio unico ed uniforme nell'ambito dello stesso istituto o, ancor più, fra istituti differenti.
A titolo meramente esemplificativo, se per l'ammissione ad un corso universitario è richiesto l'avere conseguito la maturità con il punteggio di 10, l'aspirante, maturato con 9, viene escluso rispetto al maturato con 10: il principio sarebbe equo se il 9 e il 10 discendessero da un criterio matematico, uguale per tutti e non dalla concezione personale del docente di nove e di dieci.
Sotto altro aspetto, ma di uguale rilevanza, mentre inizialmente pensavo che il voto potesse essere una gratificazione per l'impegno allo studio, nonché uno strumento di emulazione, progressivamente mi sono convinto che l'apprendere e il divenire soggetti consapevoli, maturi, autonomi, non possono essere mossi dal conseguimento di un voto.
Il giudizio finale, personale ma rispondente a criteri prefissati, uguali per tutti, darà i requisiti di valore, competenza, capacità, abilità, talento dello studente.
Art. 1.
(Voti).
1. I voti utilizzati per valutare gli studenti dei corsi di scuola media superiore sono abrogati con decorrenza dall'anno scolastico 2000-2001.
1. Gli studenti sono valutati secondo i seguenti criteri:
a) «idoneo» o «non idoneo» per ogni singola disciplina nei trimestri o quadrimestri di passaggio;
b) «ammesso» o «non ammesso» per il passaggio alla classe successiva;
c) un giudizio finale accompagnerà l'ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva; da detto giudizio dovranno risultare il rendimento, le attitudini, l'interesse alla conoscenza, l'approfondimento delle discipline, la capacità di sintesi e di coordinamento interdisciplinare, nonché ogni altra espressione della maturità che l'allievo ha conseguito nel corso dell'anno scolastico.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Introduzione di un corso di madre lingua per studenti stranieri» (11)
RELAZIONE
La presente proposta di legge, presentata ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, è finalizzata a risolvere un problema fortemente sentito dai cittadini stranieri residenti in Italia, con figli frequentanti scuole italiane.
È indubbio che in Italia risiedono ormai molti stranieri che pur volendosi integrare nella nostra società desiderano anche mantenere vive nei loro figli la storia e la cultura del paese di origine.
Poiché in Italia l'istruzione è un servizio essenziale assicurato a tutti i cittadini ed anche agli stranieri è giusto che tale servizio assolva tale esigenza.
Confidiamo in una sollecita approvazione della presente proposta.
Art. 1.
1. La presente legge si propone di dare una risposta alle pressanti richieste formulate dalle comunità straniere residenti nel nostro territorio.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, nelle scuole di ogni ordine e grado, per gli allievi che ne fanno richiesta, dovrà essere attuata un'ora a settimana di madrelingua.
1. L'ora settimanale dedicata a tale fine, sarà detratta dal monte ore assegnato ai docenti di lettere, in piena rispondenza allo spirito dell'autonomia scolastica.
1. Per attuare una reale integrazione culturale il docente di madrelingua dovrà realizzare costanti momenti di didattica cooperativa con il consiglio di classe ed in particolare con il docente di lettere.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione destinati ad attività culturali.