VENETO

Belluno (Feltre)
I.P.S. Agricoltura e ambiente

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Eddy Brancher, Ilaria De Carli, Alberto Giovannini, Simone Tacca, Tiziana Tormen:

«Modifiche all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, relativa ai tirocini formativi e di orientamento» (101)

RELAZIONE

Onorevoli colleghi, in riferimento all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento e al regolamento di attuazione della legge (d. m. 25 marzo 1998, n. 142 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 12 maggio 1998), riteniamo opportuno modificare alcune disposizioni dell'articolo 1 del regolamento suddetto, al fine di permettere contemporaneamente la permanenza in azienda di più tirocinanti, senza i limiti prescritti nel regolamento (articolo 1, punti 3a, 3b, 3c), in relazione al numero di dipendenti dell'azienda.
Infatti le aziende agricole e in particolare modo quelle montane e collinari, raramente, oltre al titolare, hanno dipendenti in numero superiore alle 5 unità risultando quasi impossibile frequentare da più tirocinanti per attività di stages le stesse aziende.
La modifica delle disposizioni del regolamento (articolo 1) verrà così sostituita con un altro criterio generale che si aggiungerà a quelli già presenti nella legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento. Si potrà derogare all'attuale vincolo numerico tramite un accordo tra le parti (tutore e tirocinanti).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di seguito alla lettera i), è aggiunta la seguente disposizione:

«l) i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda senza limite di numero di dipendenti dell'azienda stessa previo accordo tra le parti (tutore-titolare da un lato e tirocinanti dall'altro)».




Padova (Este)
I.T.C. «Atestino»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Eleonora Busso, Francesco De Marchi, Nicola Giuliato, Monica Maron, Elisa Radoan:

«Destinazione di una parte della vincita in concorsi a premi pari o superiore ad un miliardo a enti o associazioni di volontariato» (102)

RELAZIONE

La società moderna è costituita da individui diversi, ognuno dei quali ha degli interessi e degli scopi nella vita. Il gioco è un «passatempo» molto diffuso tra gli italiani, e tra questi trovano crescente successo i concorsi a premi tra i quali in particolare il superenalotto. Si ha talora l'impressione che la ricerca quasi ossessiva della vincita arrivi a mascherare i veri valori della vita, tra i quali va sottolineato il valore della solidarietà, come base per una civile convivenza. L'occasione di un successo occasionale, legato a una circostanza fortunata, può costituire al contrario un momento di richiamo agli obblighi della solidarietà indicati dalla nostra Carta costituzionale, in particolare nei confronti delle persone che soffrono o che si trovano in condizioni di particolare disagio economico e sociale.
Proponiamo di destinare una quota delle vincite in beneficenza, offrendola ad enti o istituti no profit, che hanno tra i compiti l'accoglienza e la promozione sociale e culturale di persone che si trovano in situazioni di svantaggio e che vedono limitata l'espressione della loro dignità umana. Tale destinazione potrà essere stabilita nel momento stesso della partecipazione al concorso oppure successivamente alla vincita, secondo modalità da concordare tra i Ministeri delle finanze e per la solidarietà sociale, ai quali è demandata l'alta vigilanza sull'attuazione della presente legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La Repubblica, come indicato nell'articolo 2 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e ne chiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale. Tali doveri possono trovare espressione attraverso iniziative di solidarietà associate alle vincite conseguite nei concorsi a premi che si svolgono nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. I vincitori in concorsi a premi di somme pari o superiori a un miliardo sono tenuti a destinare una quota della vincita ad enti o associazioni che abbiano come scopo l'esercizio della solidarietà verso situazioni di svantaggio sociale, senza fine di lucro.
2. L'indicazione dell'ente o associazione beneficiaria è fatta dal vincitore, con esclusione di persone giuridiche con le quali siano presenti vincoli di natura economica o sociale.

Art. 3.

1. La quota di vincita da assegnare a scopo benefico è fissata in base alla seguente tabella:

da 1.000.000.000 a 2.000.000.000: 5 per cento;

da 2.000.000.001 a 10.000.000.000: 10 per cento;

da 10.000.000.001 a 20.000.000.000: 15 per cento;

oltre 20.000.000.000: 20 per cento.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per la Solidarietà sociale disporrà le modalità per l'attuazione della presente legge.




Rovigo (Lendinara)
I.T.C. «Conti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Jessica Boschetti, Silvia Cappello, Nikka Rossi, Maristella Tardiello, Thomas Zanirato:

«Istituzione della biblioteca virtuale delle scuole» (103)

RELAZIONE

La società contemporanea è caratterizzata, per quanto riguarda il mondo giovanile, da un progressivo allontanamento dalla lettura e da un sempre crescente interesse per il mondo dell'informatica e della multimedialità. Il Ministero della pubblica istruzione ha già avviato progetti che mirano a diffondere la cultura informatica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si ritiene che in questo momento il ministero debba anche occuparsi del problema del disinteresse dei giovani nei confronti della lettura attivando il circuito scolastico con strumenti innovativi e in grado di provocare una positiva risposta da parte degli studenti.
Non leggere significa infatti perdere la memoria di sé e del proprio passato.
A tal fine la presente legge intende predisporre strumenti che possano consentire un rapido avvicinamento dei giovani alla lettura, attraverso la realizzazione di un progetto che li veda contemporaneamente destinatari e protagonisti, utilizzando in modo sistematico le nuove tecnologie. Tale progetto, che può essere sinteticamente espresso nel motto «una classe, un libro, un computer» consiste nella graduale realizzazione di una grande biblioteca scolastica virtuale, da consultare mediante Internet in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.
Il ministero avrà il compito di promuovere l'adesione delle scuole e degli studenti a questa biblioteca virtuale.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Definizione del progetto).

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove la realizzazione di un progetto di biblioteca virtuale generale delle scuole italiane (denominato Alessandria) mediante la diffusione in tutte le scuole delle seguenti strumentazioni elettroniche:

personal computer;

collegamento Internet;

scanner;

stampante.

2. La configurazione tecnica della postazione di lavoro suindicata sarà predisposta da una apposita commissione ministeriale nominata di concerto dal ministro della pubblica istruzione, dal ministro del tesoro e dal ministro dell'industria.
3. In ogni scuola ogni classe adotterà un libro e curerà, all'interno del progetto, secondo modalità definite in modo del tutto autonomo, la trascrizione dello stesso nei formati più consoni ad una facile consultazione elettronica.
4. Le singole scuole promuoveranno in ogni modo l'utilizzo della biblioteca virtuale così costruita.
5. Il ministero finanzierà la realizzazione di un nodo Internet allo scopo di ospitare i libri memorizzati dalle classi e curerà l'inoltro e la raccolta dei testi.
6. Tale progetto sarà di durata triennale e vedrà le classi impegnate con un libro diverso ogni anno.
7. Sarà cura del Ministero della pubblica istruzione stipulare una convenzione con l'associazione italiana degli scrittori e l'associazione italiana degli editori al fine di consentire l'inserimento di almeno un'opera per autore per la quale tuttora esitano i relativi diritti. Tali opere saranno individuate da una apposita commissione mista e saranno indicate con apposita circolare dal Ministro della pubblica istruzione al fine di consentirne la loro trascrizione elettronica.
8. Sarà cura del Ministero della pubblica istruzione promuovere una convenzione con le società telefoniche che forniscono i collegamenti Internet in base alla quale l'accesso alla biblioteca virtuale creata sia gratuito per le scuole.

Art. 2.

(Interventi a favore degli studenti).

1. Il Ministero della pubblica istruzione per diffondere in modo capillare l'utilizzo della biblioteca virtuale promuove un concorso tra le maggiori case produttrici di hardware al fine di realizzare un personal computer idoneo alla consultazione dei testi nella biblioteca virtuale e facilmente accessibile in termini di costi da parte degli studenti.
2. Il prezzo di riferimento di tale computer è fissato in 500 euro, IVA compresa.
3. Una commissione tecnica, di nomina ministeriale, determinerà i requisiti di tale macchina.
4. Requisito necessario di tale macchina dovrà essere la possibilità di collegamento ad Internet.
5. Gli studenti, che intenderanno acquistare tale macchina, avranno diritto ad un bonus di 150 euro che lo Stato verserà loro secondo le modalità che verranno successivamente definite, con apposita circolare. Tale disposizione riguarda tutti gli studenti, qualsiasi scuola frequentino, sia pubblica, sia privata.

Art. 3.

(Norma finanziaria).

1. Per l'avviamento del progetto sono stanziati 10 miliardi, da reperire facendo ricorso ad un aumento temporaneo del prezzo delle sigarette di 50 lire a pacchetto fino alla concorrenza della somma.




Treviso (Vittorio Veneto)
IPSSAR «Alfredo Beltrame»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Cristina Benincà, Roberto Casagrande, Cristina De Lucca, Alberto Franceschet, Elisa Miotto:

«Introduzione di un periodo di tirocinio professionale o attività di volontariato» (104)

RELAZIONE

Si propone di estendere a tutte le scuole superiori italiane l'esperienza della cosiddetta attività di stage, che attualmente viene svolta soltanto da talune classi di determinati istituti professionali e tecnici.
Poiché il contatto operativo con realtà lavorative diverse da quelle della scuola è altamente formativo e professionalizzante, si ritiene opportuno inserire obbligatoriamente nella programmazione dei singoli istituti superiori un'attività di stage in ambiti lavorativi che insistono nel territorio di appartenenza dell'istituto e che abbiano, possibilmente, affinità di indirizzo con la scuola.
Per suscitare o incrementare negli allievi il senso di responsabilità e solidarietà verso i minori, gli anziani, le persone svantaggiate si ritiene opportuno prevedere, in alternativa all'esperienza di tirocinio professionale, un'attività di volontariato, da far prestare agli studenti durante l'anno scolastico in strutture assistenziali o di sostegno (case di riposo, asili nido, istituti di riabilitazione fisica e psichiatrica, uffici pubblici preposti all'assistenza sociale) opportunamente selezionate nel territorio.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Viene stabilito che gli studenti di tutti gli istituti superiori presenti nel territorio italiano, con indirizzo di studio professionale, tecnico o liceale, durante ciascun anno scolastico svolgano un periodo obbligatorio di tirocinio professionale o di attività di volontariato.
2. Il tirocinio professionale, della durata di due settimane (dal lunedì al venerdì), deve essere prestato in ambiti lavorativi che insistono nel territorio di appartenenza dell'istituto e siano stati da questo opportunamente selezionati.
3. L'attività di volontariato, della durata di due settimane (dal lunedì al venerdì), deve essere prestata in strutture assistenziali destinate a minori, persone con handicap, anziani, o presso servizi sociali del comune o dell'Asl, localizzati nel territorio di appartenenza dell'Istituto.
4. Spetta alle singole scuole il compito di organizzare i tirocini o le attività di volontariato e di tenere i contatti con le aziende resesi disponibili alla collaborazione o con le strutture di assistenza e sostegno.
5. I tirocini e le attività di volontariato non dovranno essere oggetto di alcuna valutazione, in quanto avranno l'esclusiva funzione di far sperimentare operativamente agli studenti realtà sociali e lavorative diverse da quelle prettamente scolastica.




Venezia (Mestre)
Istituto «G. Parini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Matteo Bognolo, Kristian Busatto, Leonardo Costa, Carmine Donato, Nicola Massari, Gianalberto Minto:

«Misure per favorire l'inserimento dei giovani e dei più deboli nel mondo del lavoro» (105)

RELAZIONE

Visto l'articolo 4 della Costituzione, si decide di integrare il suddetto articolo con tale proposta di legge ordinaria: il Governo, consultati il Parlamento nazionale ed i parlamenti regionali, decide di attuare, mediante decreto delegato, tutti quei provvedimenti atti a permettere ai giovani e alle fasce più deboli della società, di immettersi in tutte le attività pubbliche e private attraverso corsi mirati tesi a garantire una adeguata professionalità.
Tale proposta è stata redatta dopo ampia discussione in classe delle problematiche inerenti alle possibilità odierne di lavoro offerte ai giovani che stanno svolgendo un determinato iter educativo.
Essa è frutto di una attenta riflessione che vede spesso il mondo del lavoro soggetto a trasformazioni, senza che venga adeguatamente cambiato il percorso formativo ancora troppo arroccato sui principi teorici piuttosto che attualizzazioni pratiche.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
3. Il Governo, consultati il Parlamento nazionale ed i parlamenti regionali, decide di attuare, mediante decreto delegato, tutti quei provvedimenti atti a permettere ai giovani e alle fasce più deboli della società, di immettersi in tutte le attività pubbliche e private attraverso corsi mirati tesi a garantire una adeguata professionalità.




Verona (Cavalcaselle-Castelnuovo)
Liceo scientifico «Benacusu»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Elisabetta Lorandi, Giovanni Madella, Michele Marchesan, Marcello Righetti, PierAndrea Trimeloni:

«Divieto di pubblicità di superalcolici» (106)

RELAZIONE

Tutti noi sappiamo quanto frequenti siano gli incidenti stradali che, soprattutto nelle notti di fine settimana, si verificano sulle strade del nostro paese.
Si tratta di incidenti che coinvolgono per la gran parte giovani che escono dalle discoteche e la cui origine va ricercata, oltre che nell'elevata velocità, nel fatto che i giovani spesso si mettono alla guida delle loro autovetture in stato di ubriachezza o comunque alterati.
È perciò necessario intervenire arginando l'abuso di sostanze alcoliche al fine di contenere il diffondersi delle cosiddette stragi del sabato sera; innanzitutto vietando le pubblicità di alcolici e super alcolici che, dandone un'immagine scorretta, favoriscono la loro diffusione, quindi avvalendosi dei progressi della tecnologia, grazie ai quali oggi molto si può fare.
Esiste infatti un apparecchio che attraverso un sensore impedisce l'accensione dell'automobile laddove alla sua guida si metta una persona ubriaca o comunque con elevato tasso di alcolicità.
Ci sembra pertanto necessario ed urgente che il legislatore provveda a rendere obbligatoria l'adozione nelle autovetture di un tale strumento grazie al quale molte vite potrebbero essere salvate.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di contenere le cosiddette stragi del sabato sera e, più in generale, il diffondersi dell'alcolismo, è fatto divieto di pubblicizzare attraverso giornali, televisioni, radio, prodotti alcolici e superalcolici.

Art. 2.

1. Si dovrà provvedere affinché tutte le autovetture siano dotate di un dispositivo che impedisca automaticamente l'accensione nel caso che il guidatore respirando, emani un elevato tasso di alcolicità.




Vicenza (Asiago)
I.P.S.I.A. «C. Lobbia»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Alessandro Calgaro, Cristian Gheller, Andrea Parisi, Annalisa Rizzotto, Giulia Silvagni:

«Elevazione dell'obbligo scolastico al quinto anno della scuola secondaria superiore» (107)

RELAZIONE

La presente proposta di legge viene presentata per risolvere un problema annoso della scuola dell'obbligo italiana fortemente sentito dalle famiglie e dagli operatori scolastici, urgente per avvicinare la nostra formazione e sapere scolastici a quelli europei.
La prospettiva di una Europa culturalmente integrata è un tema di indubbia e grande utilità. All'interdipendenza delle economie si sovrappone l'interdipendenza fra le varie culture.
Si confida, quindi, in una approvazione di questa proposta di legge, che rappresenterebbe un importante e decisivo passo verso una concreta integrazione culturale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È fatto obbligo a ciascun cittadino il conseguimento del diploma al termine di un ciclo di studi di durata quinquennale, da effettuarsi in una scuola secondaria superiore.
2. In relazione al triennio conclusivo del ciclo di studi di cui all'articolo 1, gli oneri derivanti dall'acquisto di libri scolastici e dal sostenimento delle spese di trasporto da/per la sede della scuola saranno a parziale carico dello studente.
3. In attuazione della presente legge, il ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare un decreto atto a stabilire il reperimento dei fondi per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2.