Aosta
Liceo classico «XXVI Febbraio»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Matteo Acerbi, Giuseppe Mafrica, Francesco Orlando, Andrea Parisi, Andrea Paron:
«Criteri e modalità per la salvaguardia e manutenzione di beni artistico-culturali sul territorio nazionale» (100)
RELAZIONE
Dopo aver preso in considerazione la legge riguardante i beni culturali n. 1089 del 1o giugno 1939, capo I e II, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19 e 20, abbiamo deciso di rivedere completamente i suddetti articoli, che risultano a nostro parere datati e pertanto non sono più adatti alla salvaguardia dei numerosi beni posti sul territorio nazionale.
L'articolo 1 comprende la definizione della materia soggetta a questa proposta di legge.
L'articolo 2 tratta l'obbligo di notifica da parte del ministero ai proprietari, del fatto che i beni di cui sono in possesso sono ritenuti particolarmente importanti per il patrimonio culturale italiano, e l'obbligo della denuncia da parte del proprietario di beni culturali e artistici.
L'articolo 3 tratta le spese di manutenzione relative ai beni che lo Stato può sovvenzionare, parzialmente o totalmente.
L'articolo 4 riguarda i rimborsi, da parte del proprietario, delle sovvenzioni ricevute dal ministero.
L'articolo 5 tratta delle autorizzazioni e ordinanze di sospensione per i lavori di manutenzione e salvaguardia.
Abbiamo ritenuto opportuno rivedere questa legge perché pensiamo che lo Stato debba salvaguardare il nostro patrimonio culturale e artistico di capitale importanza e inestimabile valore, e che pertanto esso debba poter essere trasmesso alle generazioni future, per essere il vanto della nostra nazione.
ARTICOLATO
Titolo 1.
MATERIA SOTTOPOSTA AI TERMINI DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono soggetti alla presente legge i beni immobili e mobili del territorio nazionale che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica o della cultura in genere, compresi:
a) i beni riguardanti la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) i beni d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi e altri documenti di notevole interesse storico o artistico.
Titolo 2.
MODALITÀ DI RATIFICA E DENUNCIA DEI BENI DI CUI ALL'ARTICOLO 1.
Art. 2.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è obbligato a notificare in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i beni indicati nell'articolo 1, di interesse particolarmente rilevante.
2. Nel caso di immobili per natura o su pertinenza, la notifica su richiesta del ministero è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, proprietario o detentore del bene a qualsiasi titolo.
3. I proprietari dei beni di cui all'articolo 1 sono obbligati a denunciarli al Ministero per i beni e le attività culturali, allegando un elenco descrittivo dei singoli beni di proprietà, accompagnato da perizia tecnica.
4. A sua volta, il ministero è obbligato a notificare al proprietario la presa visione della denuncia e nel caso in cui si verifichi l'entrata a far parte di quei beni reputati di particolare importanza per il patrimonio culturale nazionale.
Titolo 3.
CONTRIBUTI E RIMBORSI
Art. 3.
1. Il ministero ha la facoltà d'imporre le provvidenze necessarie per assicurare la conservazione dei beni di cui all'articolo 1 e per impedirne il deterioramento. La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente proprietario dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, con decreto del ministro si stabilisce che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato:
a) per il 50 per cento della spesa, se non reputati beni di particolare importanza e primario intervento;
b) per il 100 per cento della spesa, se considerati beni di particolare importanza per la nazione e di primario intervento.
Art. 4.
1. In caso di assoluta urgenza, i beni potranno essere restaurati con il contributo, parziale o totale, dello Stato. La somma sarà rimborsata allo Stato per il 70 per cento dell'ammontare, se l'opera restaurata è stata valutata come un bene di primaria importanza per il patrimonio culturale nazionale; totalmente, se l'opera non rientra in questo caso.
2. Qualora i beni di cui all'articolo 1 subiscano danneggiamenti per calamità naturali, lo Stato provvederà all'immediato restauro con rimborso, da parte del proprietario, non superiore al 70 per cento della spesa, se l'opera non è stata notificata come bene particolarmente importante; non superiore al 50 per cento se l'opera è stata notificata come bene di primaria importanza.
Titolo 4.
AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE DI SOSPENSIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA
Art. 5.
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non esposti alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministero per i beni e le attività culturali solo se riconosciuti come beni di particolare importanza per il patrimonio artistico-culturale nazionale.
2. Nel caso in cui siano effettuati lavori di manutenzione e salvaguardia dei beni di cui all'articolo 1, questi potranno essere sospesi tramite ordinanza dell'autorità competente.
3. La stessa facoltà spetta al sovrintendente per i lavori relativi alle cose di cui all'articolo 1 anche quando non sia per esse intervenuta la notifica. In tal caso la notifica deve essere fatta dal ministro non più tardi di trenta giorni dall'ordine di sospensione.