TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano (Ortisei)
Istituto tecnico commerciale «Raetia»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Natalie Bettina Senoner:

«Istituzione di un assessorato alla gioventù» (94)

RELAZIONE

La legge è stata redatta con lo scopo di aiutare i giovani in qualsiasi problema loro abbiano. Spesso infatti un giovane non vuole o non può rivolgersi ai propri genitori, forse perché questi lavorano e dedicano troppo poco tempo ai loro figli o perché sottovalutano i loro problemi. Il giovane si chiude così in se stesso o si sfoga con gli amici. Egli avrebbe invece bisogno di una persona che prima di tutto lo sappia ascoltare e che poi cerchi di aiutarlo dandogli dei buoni consigli.
Questa legge non ha però solamente lo scopo di aiutare i giovani, ma anche quello di aiutarli ad evitare i problemi fin dall'inizio.
Un problema molto grave che al giorno d'oggi colpisce molti giovani è l'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti. Ed è qui che la nostra legge dovrebbe dare una mano.
Il giovane, infatti, ha bisogno di stimoli per affrontare con coraggio il mondo e la vita da adulto che gli sta venendo incontro. Se questi mancano egli può sentirsi scoraggiato, insicuro ed innanzitutto annoiato. In questo caso l'assessorato, organizzando manifestazioni giovanili, terrebbe occupati molti giovani, evitando che questi, essendo non controllati frequentino una brutta compagnia e facciano una brutta fine.


ARTICOLATO

Art. 1.

(Istituzione assessorato).

1. È istituito presso ogni comune con più di 4 mila abitanti un assessorato alla gioventù. L'assessore deve avere fra i 25 e i 45 anni, è designato dal Consiglio comunale e nominato dal sindaco. Egli deve avvalersi di un gruppo di collaboratori composto da sette persone fra i 20 e i 30 anni, scelte dall'assessore stesso. Questi collaboratori devono disporre di un titolo di studio superiore e aver frequentato dei corsi di formazione relativi alle problematiche giovanili. L'assessorato, avrà a disposizione un ufficio, e dovrà garantire quotidianamente un servizio di informazione e di consulenza per il pubblico dalle ore 16 alle ore 18. A capo dell'ufficio sarà nominato un direttore che si avvarrà della collaborazione di due segretari. II personale amministrativo sarà assunto tramite concorso pubblico.


Art. 2.

(Funzioni).

1. L'assessorato ha il compito di provvedere, attraverso una pianificazione pluriennale, a creare nuove strutture e promuovere manifestazioni a favore dei giovani. Ogni sei mesi dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dall'assessorato che presiede.
2. L'assessorato deve fornire ai giovani che ne facciano richiesta un servizio di informazione e di consulenza in merito a questioni o problemi inerenti le tematiche giovanili negli uffici e agli orari di cui sopra all'articolo 1.
3. L'assessorato deve mettere a disposizione dei fondi, iscritti al bilancio del Comune ed erogati nelle modalità previste dalle disposizioni finanziarie annuali, per incentivare e finanziare attività culturali, sportive e ricreative proposte e organizzate da associazioni giovanili.

Art. 3.

(Norme finanziarie).

1. I collaboratori dell'assessorato alla gioventù percepiranno uno stipendio mensile stabilito da leggi vigenti in materia. Il responsabile dell'ufficio godrà di un trattamento economico previsto per il personale del VII livello della pubblica amministrazione, i segretari invece quello del V livello della stessa.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.




Bolzano (Merano)
Liceo classico linguistico «Beda Weber»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Francesca Faraone, Alexander Romagna:

«Divieto di vendita di tabacco ai minori di anni 16» (95)

RELAZIONE

Al fine di proteggere il diritto costituzionale alla salute di ogni cittadino italiano, soprattutto dei giovani, sarebbe opportuno aumentare l'età minima riguardo il consumo di tabacchi da 14 a 16 anni, come già in atto in altri paesi europei. La vendita della nicotina tramite distributori automatici va vietata perché sono accessibili a tutti.
Riguardo al terzo articolo, con l'aumento della tassa sul consumo dei tabacchi diventerà più difficile accedere alla nicotina.
Giustifichiamo l'articolo 4 perché il fumo passivo secondo studi scientifici nuoce gravemente alla salute; perciò contribuisce alla salvaguardia dei fumatori e dei non-fumatori.
Aggiunta al terzo articolo: L'alccol, come la nicotina ha un prezzo molto elevato.
Perche allora quello della nicotina non dovrebbe esserlo altrettanto?
Inoltre l'aumento del prezzo del tabacco ammortizerebbe le altre cifre che la dipendenza dalla nicotina comporta allo Stato italiano.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La vendita di sigarette e tabacchi è vietata ai minori di 16 anni di età. L'inosservanza di questa disposizione è punita con una pena pecuniaria per il venditore che va da lire 200.000 fino a lire 1.200.000 e per il consumatore da lire 100.000 fino a lire 300.000. In caso di ripetizione dell'inosservanza di questa disposizione, la pena pecuniaria inflitta al venditore ed al consumatore, verrà raddoppiata.

Art. 2.

1. È vietata la vendita di tabacchi tramite distributori automatici.


Art. 3.

1. La tassa sul consumo di tabacchi verrà aumentata del 30 per cento.


Art. 4.

1. È vietato fumare nei ristoranti; negli esercizi pubblici come bar, eccetera, è concesso solamente in modo ridotto.



Bolzano (Merano)
Liceo scientifico «B. Pascal»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Giuliano Bertagna, Valentina Poletta:

«Detrazioni IVA su acquisti di beni culturali» (96)

RELAZIONE

Con questa proposta di legge si intende agevolare l'incremento del patrimonio culturale giovanile, favorendo l'acquisto di beni di formazione e informazione culturale che possano maggiormente accrescere la conoscenza nei giovani. A questo proposito si ritiene opportuno considerare l'insufficiente quantità di denaro della quale dispongono i giovani, nonché il fatto che questi ultimi non dispongono di un reddito fisso da loro prodotto considerata l'età. Pertanto, con questa proposta di legge, si ritiene opportuno dare vita a una forma di sgravio fiscale fino a quando i giovani non diventino economicamente indipendenti. Questo provvedimento è quindi indirizzato a far diminuire parzialmente il conto dei compact disc, libri e cd-rom, attraverso detrazione dell'Iva. Inoltre si prevedono forme di detrazione fiscale per l'acquisto dei sopraelencati beni d'informazione dalle dichiarazioni Irpef delle famiglie del cui nucleo familiare facciano parte giovani economicamente non indipendenti, si fa riferimento a questi strumenti informativo-culturali di base, tenendo in considerazione il fatto che sono tra quelli più utilizzati dai giovani.




ARTICOLATO

Art. 1.

1. I giovani di età compresa tra i 14 e i 26 anni, che non godono di un reddito autonomo, sono esentati dal pagamento dell'Iva nell'acquisto di materiale di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite dall'articolo 3.


Art. 2.

1. Costituisce oggetto dell'acquisto agevolato libri di ogni genere, compact disc musicali e multimediali.

Art. 3.

1. Gli acquisti agevolati non possono superare l'importo annuo di lire 1.000.000 al netto di Iva.


Art. 4.

1. È possibile detrarre dalle dichiarazioni Irpef di contribuenti, dal cui stato di famiglia risulta la presenza di giovani economicamente non indipedenti, fino al limite massimo di un milione per l'acquisto documentato di materiale di cui all'articolo 2.



Trento (Pergine Valsugana)
I.T.C. «Marie Curie»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Yuri Brunetti, Chiara Gretter, Evelyn Mattè, Novella Pallaoro, Federica Paterno:

«Introduzione dell'insegnamento di "Educazione interculturale"» (97)

RELAZIONE

L'importanza delle varie culture dei popoli che ci circondano è in continuo aumento in un mondo sempre più interdipendente. L'afflusso nel nostro Stato di persone provenienti da paesi poveri o teatro di guerre sanguinose alimenta la costruzione di una società multietnica e la nostra ignoranza nei confronti di queste civiltà, sempre più vicine a noi, crea un notevole disagio sociale.
La difficoltà di capire e conoscere spinge spesso verso il pregiudizio e la chiusura preconcetta al confronto con il diverso.
Se gli scambi con i paesi dell'Unione europea sono ormai una realtà e per gli studenti è sempre più facile intrecciare rapporti culturali con i «colleghi» comunitari, ciò avviene invece con maggiori difficoltà nei confronti delle maggiori comunità di appartenenza degli extracomunitari che vivono e lavorano in Italia.

Per dotare gli studenti di strumenti per comprendere e analizzare l'evoluzione della società in cui vivono, proponiamo la seguente normativa che ha il fine di introdurre un nuovo insegnamento di educazione interculturale da attivare in tutte le scuole superiori.
Per favorire l'incontro culturale, secondo la legge da noi proposta, la scuola dovrà offrire agli adolescenti tutti i mezzi necessari per capire e accettare ogni singolo individuo in quanto essere vivente in possesso di credo, nazionalità e lingua propri.
Convinti dell'importanza di una tale integrazione dei programmi scolastici per l'ampliamento dell'intero patrimonio personale di esperienze e di cultura, ci appelliamo al vostro senso civico per avere un aiuto in più per sconfiggere i nostri pregiudizi.


ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge si applica in tutti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.


Art. 2.

1. Nei programmi ministeriali è inserito un insegnamento di educazione interculturale avente la finalità di ampliare la conoscenza di culture, tradizioni e costumi dei cittadini stranieri che vivono in Italia.

Art. 3.

1. I contenuti specifici della materia sono scelti dai provveditorati agli studi con attinenza alla realtà sociale e previa valutazione della rilevanza e delle caratteristiche della presenza degli immigrati nel territorio provinciale.

Art. 4.

1. I criteri di elaborazione dei contenuti sono determinati a partire dal principio che la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza.

Art. 5.

1. Il corso di formazione civica si articola in iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. A tal fine vengono previsti anche interventi di immigrati che vivono in prima persona l'esperienza dell'integrazione in una nuova società.