Bolzano (Ortisei)
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Istituto tecnico commerciale «Raetia»
1. È istituito presso ogni comune con più di 4 mila abitanti un assessorato alla gioventù. L'assessore deve avere fra i 25 e i 45 anni, è designato dal Consiglio comunale e nominato dal sindaco. Egli deve avvalersi di un gruppo di collaboratori composto da sette persone fra i 20 e i 30 anni, scelte dall'assessore stesso. Questi collaboratori devono disporre di un titolo di studio superiore e aver frequentato dei corsi di formazione relativi alle problematiche giovanili. L'assessorato, avrà a disposizione un ufficio, e dovrà garantire quotidianamente un servizio di informazione e di consulenza per il pubblico dalle ore 16 alle ore 18. A capo dell'ufficio sarà nominato un direttore che si avvarrà della collaborazione di due segretari. II personale amministrativo sarà assunto tramite concorso pubblico.
1. L'assessorato ha il compito di provvedere, attraverso una pianificazione pluriennale, a creare nuove strutture e promuovere manifestazioni a favore dei giovani. Ogni sei mesi dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dall'assessorato che presiede.
2. L'assessorato deve fornire ai giovani che ne facciano richiesta un servizio di informazione e di consulenza in merito a questioni o problemi inerenti le tematiche giovanili negli uffici e agli orari di cui sopra all'articolo 1.
3. L'assessorato deve mettere a disposizione dei fondi, iscritti al bilancio del Comune ed erogati nelle modalità previste dalle disposizioni finanziarie annuali, per incentivare e finanziare attività culturali, sportive e ricreative proposte e organizzate da associazioni giovanili.
1. I collaboratori dell'assessorato alla gioventù percepiranno uno stipendio mensile stabilito da leggi vigenti in materia. Il responsabile dell'ufficio godrà di un trattamento economico previsto per il personale del VII livello della pubblica amministrazione, i segretari invece quello del V livello della stessa.
1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
1. La vendita di sigarette e tabacchi è vietata ai minori di 16 anni di età. L'inosservanza di questa disposizione è punita con una pena pecuniaria per il venditore che va da lire 200.000 fino a lire 1.200.000 e per il consumatore da lire 100.000 fino a lire 300.000. In caso di ripetizione dell'inosservanza di questa disposizione, la pena pecuniaria inflitta al venditore ed al consumatore, verrà raddoppiata.
1. È vietata la vendita di tabacchi tramite distributori automatici.
1. La tassa sul consumo di tabacchi verrà aumentata del 30 per cento.
1. È vietato fumare nei ristoranti; negli esercizi pubblici come bar, eccetera, è concesso solamente in modo ridotto.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
1. I giovani di età compresa tra i 14 e i 26 anni, che non godono di un reddito autonomo, sono esentati dal pagamento dell'Iva nell'acquisto di materiale di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite dall'articolo 3.
1. Costituisce oggetto dell'acquisto agevolato libri di ogni genere, compact disc musicali e multimediali.
Art. 3.
1. Gli acquisti agevolati non possono superare l'importo annuo di lire 1.000.000 al netto di Iva.
1. È possibile detrarre dalle dichiarazioni Irpef di contribuenti, dal cui stato di famiglia risulta la presenza di giovani economicamente non indipedenti, fino al limite massimo di un milione per l'acquisto documentato di materiale di cui all'articolo 2.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
1. La presente legge si applica in tutti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
1. Nei programmi ministeriali è inserito un insegnamento di educazione interculturale avente la finalità di ampliare la conoscenza di culture, tradizioni e costumi dei cittadini stranieri che vivono in Italia.
1. I contenuti specifici della materia sono scelti dai provveditorati agli studi con attinenza alla realtà sociale e previa valutazione della rilevanza e delle caratteristiche della presenza degli immigrati nel territorio provinciale.
1. I criteri di elaborazione dei contenuti sono determinati a partire dal principio che la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza.
1. Il corso di formazione civica si articola in iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. A tal fine vengono previsti anche interventi di immigrati che vivono in prima persona l'esperienza dell'integrazione in una nuova società.
Liceo scientifico «B. Pascal»
Giuliano Bertagna, Valentina Poletta:
I.T.C. «Marie Curie»
Yuri Brunetti, Chiara Gretter, Evelyn Mattè, Novella Pallaoro, Federica Paterno:
La difficoltà di capire e conoscere spinge spesso verso il pregiudizio e la chiusura preconcetta al confronto con il diverso.
Se gli scambi con i paesi dell'Unione europea sono ormai una realtà e per gli studenti è sempre più facile intrecciare rapporti culturali con i «colleghi» comunitari, ciò avviene invece con maggiori difficoltà nei confronti delle maggiori comunità di appartenenza degli extracomunitari che vivono e lavorano in Italia.
Per dotare gli studenti di strumenti per comprendere e analizzare l'evoluzione della società in cui vivono, proponiamo la seguente normativa che ha il fine di introdurre un nuovo insegnamento di educazione interculturale da attivare in tutte le scuole superiori.
Per favorire l'incontro culturale, secondo la legge da noi proposta, la scuola dovrà offrire agli adolescenti tutti i mezzi necessari per capire e accettare ogni singolo individuo in quanto essere vivente in possesso di credo, nazionalità e lingua propri.
Convinti dell'importanza di una tale integrazione dei programmi scolastici per l'ampliamento dell'intero patrimonio personale di esperienze e di cultura, ci appelliamo al vostro senso civico per avere un aiuto in più per sconfiggere i nostri pregiudizi.