TOSCANA

Arezzo
Liceo ginnasio statale «F. Petrarca»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Cesare Baccheschi, Filippo Borri, Sara Caneschi, Glenda Cardone, Laura Montaini:

«Disciplina della donazione del midollo osseo» (84)

RELAZIONE

Il principio di solidarietà dovrebbe essere diffuso anche per vincere il problema della leucemia. Un rimedio c'è: la donazione di midollo osseo. Per questo si propone di chiedere, all'atto di un normale prelievo di sangue, a chi vi si sottopone, se accetta che si possa ricavare dal campione estratto il codice del midollo osseo, al fine di formare una grande banca dati a cui possono accedere solo gli operatori del Servizio sanitario nazionale (naturalmente vincolati dal segreto professionale).
I malati, così, saranno in grado di trovare rapidamente i riferimenti necessari per verificare la compatibilità ed attivare le pratiche opportune per contattare il donatore.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Presso ogni struttura sanitaria pubblica provinciale è istituita una banca dati dei campioni ematici riferiti al midollo osseo.
2. Ad ogni cittadino, al momento del prelievo presso la struttura, viene richiesto se accetta di far registrare il codice del suo midollo osseo; deve inoltre dichiarare se intende dare la propria disponibilità alla eventuale donazione.
3. Coloro che hanno accettato di procedere alla donazione devono avere tutte le informazioni sanitarie connesse con tale atto, nonché ogni sorta di sussidio di tipo terapeutico. Inoltre, il tempo lavorativo impiegato per gli accertamenti e l'intervento sono retribuiti, come pure sono rifuse eventuali spese di viaggio.
4. È istituito un sito INTERNET a cui si possa accedere per tutte le informazioni necessarie ad accelerare il contatto tra il paziente e la struttura pubblica che è in possesso dei dati. Tutte le scuole con un proprio sito INTERNET collaborano a diffondere soprattutto la «cultura del dono» con iniziative volte a sensibilizzare al problema, prevedendo tessere con tariffa agevolata per spettacoli di carattere culturale (teatro, musica, opera lirica) e propaganda attraverso slogan.




Firenze
Liceo ginnasio «Machiavelli Capponi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Marina Ciolli, Veronica Martilli, Antonella Rocco, Ilaria Romolini, Azzurra Sansone:

«Introduzione del reato di mobbing» (85)

RELAZIONE

Si propone una legislazione su un nuovo tipo di reato detto mobbing.
Il mobbing è la ricerca di un capro espiatorio da perseguitare nei luoghi di lavoro.
La legge sul mobbing da noi proposta potrebbe essere così formulata.
Chiunque perseguiti continuativamente, sul luogo di lavoro, un dipendente, un sottoposto, un collega, mettendo in atto attività vessatorie di conflittualità tali da provocare gravi disturbi psicosomatici alla persona «mobbizzata» fino a portarla alle dimissioni, è punito con la reclusione (da un mese a tre anni) e con l'interdizione dai pubblici uffici.
In sede civile la parte offesa può altresì richiedere un risarcimento congruo all'entità dei danni materiali e morali patiti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È vietato nei luoghi di lavoro mettere in atto attività vessatorie di conflittualità, angherie, persecuzioni o soprusi nei confronti di altri lavoratori.

Art. 2.

1. Chiunque perseguiti in modo continuo sul luogo di lavoro un dipendente, un sottoposto, un collega, mettendo in atto attività vessatorie di cui all'articolo 1, tali da provocare gravi disturbi psicosomatici alla persona «mobbizzata» fino a portarla alle dimissioni è punito con le sanzioni indicate nell'articolo 3 e 4.

Art. 3.

1. È punito con la reclusione da un mese a tre anni e con l'interdizione dai pubblici uffici chi pone in essere attività vessatorie indicate nella presente legge.

Art. 4.

1. In sede civile la parte offesa può altresì richiedere un congruo risarcimento secondo l'entità dei danni materiali e morali patiti.




Grosseto (Rispescia)
Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente sezione coordinata I.P.S.S.C.T. Raffaele del Rosso di Orbetello

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Fabio Bigoni, Daniele Franceschini, Riccardo Pasqui, Fabio Ricci, Marco Rosadoni:

«Nuove norme sulla valutazione dell'efficacia dell'insegnamento» (86)

RELAZIONE

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sancisce il diritto degli studenti alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo statuto stesso definisce la scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona e allo sviluppo della coscienza critica.
In questa ottica ci è sembrato di estremo rilievo individuare nuove modalità per la valutazione dell'efficacia del rapporto insegnamento/apprendimento e dell'efficienza del sistema scolastico. Tale problematica si inserisce oggi nel complesso dibattito relativo alla parità scolastica ed al confronto tra scuola pubblica e scuola privata. La valutazione dell'efficienza del sistema scolastico, sia pubblicato che privato, non può basarsi a parer nostro solo su criteri di natura quantitativa (numero degli alunni iscritti, percentuale dei respinti, numero degli abbandoni) ma deve ricercare un criterio qualitativo attraverso il quale i soggetti stessi dell'apprendimento possano esprimere un giudizio critico sul sistema nel suo complesso e sull'operato dei singoli insegnanti. Per questi motivi proponiamo che a tutti gli studenti della scuola media superiore, sia pubblica che privata, venga sottoposto alla fine di ogni anno scolastico un questionario anonimo di valutazione dell'efficacia di insegnamento di ogni docente.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. A partire dall'anno scolastico 1999/2000 è introdotto un nuovo sistema di valutazione dell'efficienza scolastica e dell'efficacia dell'insegnamento, che prevede la partecipazione attiva degli studenti al processo.
2. Al termine di ogni anno scolastico, ed in particolare negli ultimi 15 giorni dell'attività didattica, ad ogni studente di istituto di scuola media superiore statale, parificata o legalmente riconosciuta verrà sottoposto un questionario anonimo attraverso il quale egli potrà esprimere il suo giudizio riguardo all'efficacia del rapporto insegnamento/apprendimento nelle singole discipline.
3. Il questionario, per ragioni di uniformità, dovrà essere formulato secondo l'allegato 1 alla presente legge.
4. I risultati della valutazione espressa dagli studenti verranno opportunamente aggregati, a garanzia dell'anonimato, a cura di un'apposita commissione nominata dal collegio dei docenti.
5. I risultati di cui all'articolo 4 saranno discussi in sede di scrutinio finale dai singoli consigli di classe, che formuleranno eventuali proposte da attuare nell'anno scolastico successivo, al fine di migliorare l'offerta formativa della scuola.




Livorno
I.P.S.S.C.T. «Cristoforo Colombo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Giulia Bertini, Irene Blasi, Isabella Borrelli, Alice Lunardi, Jennifer Rustici:

«Istituzione dell'Autorità italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani» (87)

RELAZIONE

L'Italia, come è noto, possiede una delle Carte costituzionali fra le più avanzate nella quale la promozione e la tutela dei diritti umani e delle persone sono contemplati e definiti in numerosi articoli.
L'Italia, inoltre, è da tempo attivamente impegnata nelle sedi internazionali per affermare i diritti dei popoli e delle minoranze nonché i principi della risoluzione pacifica delle controversie fra gli stati e di quelle insorte al loro interno; così come l'Italia è in prima fila nella battaglia per la messa al bando in ogni paese della pena di morte.
Nel campo specifico dei diritti umani l'Italia, tuttavia, non possiede ancora un'istituzione nazionale in materia, così come previsto e indicato nella Risoluzione ONU A/RES/48/134 del 1993.
La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo di colmare questa grave lacuna, recependo la suddetta risoluzione dell'ONU per procedere alla costituzione dell'Autorità italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani.
Rafforzare gli strumenti per la promozione e la tutela dei diritti umani e crearne di nuovi in linea con le più recenti risoluzioni dell'ONU appare in effetti un dovere ed una necessità inderogabili di fronte ai nuovi processi di integrazione multietnica e multiculturale in atto nella nostra società come in tutte quelle più avanzate nonché per rispondere al meglio all'esigenza di tutelare i diritti dei più deboli (in particolare i minori, i lavoratori emigrati, i rifugiati, i disabili fisici e mentali).
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
Con l'articolo 1 si costituisce l'Autorità come organismo indipendente e se ne definiscono gli scopi in recepimento della Risoluzione ONU A/RES/48/134 del 1993; con lo stesso articolo si definiscono procedure e modalità per la costituzione dell'organo collegiale chiamato a dirigere l'Autorità in questione.
Con l'articolo 2 e l'articolo 3 si definiscono, rispettivamente, i compiti e i poteri dell'Autorità.
L'articolo 4 definisce le spese di funzionamento.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Costituzione dell'Autorità).

1. In recepimento della Risoluzione ONU A/RES/48/134 del 20 dicembre 1993 è istituita l'Autorità italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, organismo indipendente.
2. L'Autorità nel perseguimento dei suoi scopi, di cui al comma precedente, si ispira ai principi e ai dettami della Costituzione repubblicana e a quanto affermato dal diritto internazionale con particolare riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, alle convenzioni internazionali sui diritti umani ed agli strumenti internazionali in atto per promuovere la conoscenza, il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
3. L'Autorità è retta da un organo collegiale al cui interno vengono eletti un presidente ed un vice-presidente. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono fissati criteri e modalità di designazione dei membri dell'organo collegiale, nonché il loro numero e la loro durata in carica e i casi di incompatibilità. L'organo collegiale deve comunque garantire nella sua composizione criteri di pluralismo, competenza ed indipendenza ed essere espressione ampia della società civile.
Con il medesimo decreto vengono determinati criteri e modalità per determinare uffici e strutture da porre alle dipendenze dell'Autorità.

Art. 2.

(Compiti dell'Autorità).

1. Attuare il monitoraggio del livello di rispetto dei diritti umani in Italia.
2. Fornire, anche di propria iniziativa, pareri e raccomandazioni al Parlamento e al Governo su tutte le questioni che riguardino i diritti umani, sia interne sia internazionali, formulando, se del caso, pareri e proposte sulle scelte di politica estera dell'Italia.
3. Ricevere, anche da singoli, denunce di comportamenti lesivi dei diritti umani e attivare, nel caso in cui la denuncia risulti fondata, gli strumenti più idonei a far cessare tali comportamenti.
4. Diffondere la cultura dei diritti umani e offrire alla società civile un foro di discussione sulle suddette materie.
5. Predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani in Italia, da trasmettere al Governo e al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri dell'Autorità).

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere che le siano fornite informazioni e/o le siano esibiti documenti dalle amministrazioni dello Stato e pubbliche e dai privati interessati, nonché da terzi. Per i medesimi fini l'Autorità può disporre accessi, ispezioni e verifiche di luoghi.
2. Nei casi di controversie l'Autorità, nei limiti prescritti dalle leggi, interviene attraverso gli strumenti della conciliazione, dell'informazione, della trasmissione a ogni altra autorità competente, della raccomandazione e della censura.

Art. 4.

(Spese di funzionamento).

1. Le spese di funzionamento sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed amministrato dall'Autorità che redige apposito rendiconto annuale da trasmettere al Governo e al Parlamento.




Lucca
Liceo scientifico «A. Vallisneri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Claudia Chiocchetti, Annalisa Miani, Lisa Pelletti, Elena Romanini, Chiara Villani:

«Disciplina della pubblicità» (88)

RELAZIONE

La presente proposta di legge vuol modificare l'articolo 3, comma 5, della legge n. 122 del 30 aprile 1998, che vieta l'interruzione di programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti da pubblicità o televendite.
Abbiamo constatato che tale legge viene violata in quanto le trasmissioni per bambini in particolar modo i cartoni animati, nonostante abbiano una durata inferiore ai trenta minuti, sono interrotti da messaggi pubblicitari. Questo avviene perché molto spesso vengono uniti in un'unica trasmissione due cortometraggi di durata inferiore a trenta minuti ciascuno così da ottenere un'unica trasmissione che supera il limite di tempo consentito.
In tal modo può essere introdotta pubblicità senza tener conto dell'eccessiva durata e della frequenza con la quale viene trasmessa.
A sostegno della nostra proposta facciamo appello a vari documenti:

1. Al codice di autodisciplina pubblicitaria promulgato ufficialmente il 12 maggio 1966, con aggiornamenti successivi avvenuti con intervallo di circa due anni. Il codice ha lo «scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzato soprattutto come servizio per l'informazione per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore».

2. Al Consiglio d'Europa con una delibera del 1972 «sulla tutela dei consumatori nei confronti della pubblicità ingannevole».

3. Alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 20 novembre 1989, in cui è stata ratificata a New York la convenzione sui diritti del fanciullo, e resa esecutiva in Italia il 27 maggio 1991, n. 176.

4. L'articolo 81 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona né arrecare pregiudizio morale e fisico ai minorenni.

5. Infine abbiamo l'articolo 411 della legge del 29 dicembre 1990 che ritiene ragionevole considerare ingannevole anche la pubblicità che non informa, ma suggestiona.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 5, della legge n. 122 del 30 aprile 1998, è sostituito dal seguente:

«La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose.
I notiziari e le rubriche di attualità ed i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, anche quando i singoli cortometraggi di durata inferiore ai trenta minuti vengono uniti in un'unica trasmissione risultante di durata superiore alle normative previste dalla legge, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite».




Massa Carrara (Villafranca in Lunigiana)
Liceo classico «Aulla»
(sezione distaccata liceo scientifico)

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Guido Anselmi, Fabio Folloni, Chiara Kihlgren, Simone Leoncini, Giulia Perfigli:

«Recupero e riadattamento sociale dei minori carcerati» (89)

RELAZIONE

La proposta riguarda il recupero e il riadattamento sociale di minori carcerati o che abbiano in corso procedimenti penali o subìto condanne passate in giudicato, per i quali siano comunque previsti un regime di semilibertà o libertà condizionata o arresti domiciliari.
Vista l'inadeguatezza del metodo rieducativo cui sono sottoposti i giovani rei, si rende necessaria tale proposta di legge per sensibilizzare lo Stato al recupero dei suddetti minori i quali, col ritorno alla libertà, possano diventare parte integrante della società, evitando l'emarginazione che potrebbe ricondurli alla precaria situazione precedentemente vissuta.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Obbligo della frequenza scolastica fino a sedici anni con impegno, da parte della provincia di appartenenza, di provvedere al mantenimento del ragazzo, nei casi di estrema povertà, con l'esenzione delle tasse scolastiche e la gratuità dei libri di testo.

Art. 2.

1. Diritto di usufruire di un dottore in sociologia iscritto all'albo professionale che provveda all'assistenza del minore.

Art. 3.

1. Introduzione del giovane in ambiente sportivo o di volontariato, al fine di sviluppare spirito di socializzazione e consapevolezza di appartenere ad una comunità civile di cui egli fa parte integrante.

Art. 4.

1. Predisposizione nei carceri minorili di spazi appositi che consentano al giovane di imparare lavori socialmente utili che, una volta libero, gli permettano di entrare più agevolmente nel mondo del lavoro.

Art. 5.

1. Il giovane detenuto abbia la possibilità di denunciare liberamente carenze o disagi nella terapia di recupero tramite confronti con personale abilitato oppure tramite appositi sistemi atti ad evitare negligenze da parte del personale carcerario competente e a responsabilizzare il carcerato.




Pisa (Pontedera)
Istituto magistrale «E. Montale»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Irene Brucini, Melania Fulceri, Elena Giuntoli, Chiara Matteoli, Minire Uko:

«Diritto alla chiarezza» (90)

RELAZIONE

La certezza del diritto è il principio giuridico fondamentale su cui si basa il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Solo se le norme sono scritte in modo chiaro i cittadini possono capirle ed applicarle. Lo Stato ha quindi il dovere di mettere i cittadini in condizione di poter conoscere e capire le leggi. Ciò anche perché, come dispone l'articolo 5 del codice penale, l'ignoranza della legge non è ammessa.
Oggi invece nel nostro paese, ogni cittadino onesto che cerca di conoscere la legge e di applicarla correttamente, spesso si trova in difficoltà maggiori rispetto al cittadino disonesto che sa che la legge, essendo ambigua, potrà essere interpretata a suo favore, magari alla fine di una lite giudiziaria che durerà diversi anni (altro triste primato italiano!).
Questo perché le leggi italiane, oltre a non essere facilmente reperibili, sono spesso scritte in modo incomprensibile e si sovrappongono caoticamente a leggi del passato che rimangono parzialmente in vigore. Ciò spiega anche l'eccessivo numero delle leggi in Italia rispetto ad altri paesi europei (in Italia sono circa 150 mila, mentre in Francia sono 7 mila, in Germania sono 5 mila, in Gran Bretagna sono 3 mila). La situazione è ormai insostenibile sia per ogni comune cittadino, come per gli amministratori e gli altri operatori del diritto (avvocati, giudici, eccetera). Anche il linguaggio della pubblica amministrazione è spesso molto lontano dal modo comune di esprimersi dei cittadini.
Non va inoltre sottovalutato il fatto che questa situazione delude i giovani e affievolisce il loro spontaneo senso di giustizia, creando una frattura preoccupante tra loro e le istituzioni.
La proposta di legge che viene qui presentata dai ragazzi della II B del Liceo linguistico di Pontedera, ha proprio il fine di contribuire a superare lo stato di cose sopra descritto, restituendo alle leggi la loro fondamentale caratteristica di certezza.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Tutte le norme giuridiche vigenti (primarie e secondarie) sono accessibili ai cittadini tramite una banca dati giuridica sulla rete Internet. Un apposito ufficio parlamentare cura l'inserimento di tutta la normativa vigente in Italia (anche a livello locale) e il suo continuo aggiornamento in collegamento con tutte le amministrazioni interessate.

Art. 2.

1. Presso ogni amministrazione (centrale o locale) nessuna esclusa, è nominato un responsabile per l'informazione giuridica con il compito di fornire ai cittadini, tutte le informazioni e documentazioni giuridiche di competenza.

Art. 3.

1. Se la norma o le norme esaminate non sono chiaramente interpretabili, dovranno essere rinviate agli organi competenti affinché ne forniscano interpretazione autentica entro un preciso limite di tempo.

Art. 4.

1. I cittadini, anche attraverso loro associazioni, potranno segnalare ai vari organi competenti la necessità di riesaminare e/o riunificare sotto forma di codici o testi unici, le norme scritte in modo non chiaro o sovrapposte caoticamente a norme parzialmente abrogate.

Art. 5.

1. Ogni anno il Parlamento, in collegamento con tutte le amministrazioni interessate, fornirà una relazione sul lavoro di semplificazione svolto in campo normativo.




Pistoia (Pescia)
Istituto professionale commerciale «Sismondi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Daniela Bonelli, Anna Colamonaco, Silvia Flosi, Melissa Raimogni, Veronica Spadoni:

«Disciplina della immigrazione» (91)

RELAZIONE

Recentemente, in Italia, è sorto un grande problema: quello dell'immigrazione clandestina. Questo ha causato una maggiore delinquenza, di quella già pre-esistente, provocando così ai cittadini un unico grande disagio sociale.
Nel nostro paese, è stata sempre presente la malavita organizzata, ma in questi ultimi tempi la situazione è peggiorata notevolmente; è sufficiente dare uno sguardo al nostro paese: è aumentata la prostituzione, i furti notturni, l'incremento dello spaccio di stupefacenti; per questi motivi riteniamo opportuno regolamentare l'immigrazione, poiché lo Stato dà modo agli immigrati di agire illegalmente e soprattutto danneggiando la collettività.
A nostro avviso la situazione è insostenibile e sta creando disequilibri sociali di difficile controllo.
Per sanare questa situazione proponiamo la seguente legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Fare un censimento sugli immigrati, prendendo atto se lavoratori o meno, della loro identità e residenza.

Art. 2.

1. Limitare il tempo di soggiorno di ogni individuo emigrante, dando un aiuto economico, solo se non in possesso di lavoro.

Art. 3.

1. In caso di atto illegale dovranno essere immediatamente rimpatriati.

Art. 4.

1. Un maggiore controllo alle frontiere, non solo informandosi sull'individuo, ma anche con perquisizioni.




Prato
I.P.S. «F. Datini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Francesco Battaglia, Sara Breschi, Enrico Ciolli, Marilena De Luca, Lorenza Giorgetti:

«Modifica delle norme inerenti le misure alternative alla detenzione» (92)

RELAZIONE

La legge sull'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354 (più nota come Legge Gozzini) ha apportato sostanziali modifiche alla condizione del detenuto in Italia, poiché ha privilegiato la rieducazione del condannato piuttosto che la sua repressione.
Il salto qualitativo di maggior spicco della riforma è rappresentato dall'introduzione nell'ordinamento carcerario delle misure alternative alla detenzione.
Infatti con esse la legislazione ha ufficialmente riconosciuto che il carcere non è l'unica risposta possibile al reato e, soprattutto, che l'espiazione della pena detentiva, al di fuori dell'istituto di pena, di fronte a certe situazioni, non può risolversi nell'abbandono a se stesso del detenuto, ma necessita di strutture di sostegno (quali, ad esempio, le comunità), che lo sostengano e gli permettano di scontare la pena in un contesto che, in prospettiva, faciliti la sua rieducazione ed il suo reinserimento nella vita sociale.
Le misure alternative a cui si fa riferimento sono, sostanzialmente:

1. l'affidamento in prova al servizio sociale;

2. la detenzione domiciliare;

3. la semilibertà.

Queste misure sono state oggetto di una successiva e recente legge del 27 maggio 1998, n. 165, conosciuta come Legge Simeone.
Non si può fare a meno però di constatare che né la Legge Gozzini, né la successiva legge hanno focalizzato il problema della discrezionalità del magistrato nella concessione delle suddette misure alternative. Tale libertà di scelta si può evincere dall'uso, nel testo normativo, della forma verbale «possono»; infatti nella legge in questione ricorre frequentemente la possibilità di concedere tali misure, non attenendosi ad elementi puramente oggettivi, per altro in essa ben definiti, ma lasciando detta decisione anche alla valutazione soggettiva del giudice.
Si ritiene che, stando così i fatti, si venga a mortificare lo spirito stesso della legge e pertanto si considera opportuno proporre alcune modifiche alle norme che disciplinano tali misure, per garantire ai detenuti quei principi di democrazia, dignità, uguaglianza e giustizia sanciti e garantiti dalla Carta costituzionale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 47, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, al condannato viene concesso l'affidamento al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare, qualora si verifichino le condizioni previste ai commi successivi».

Art. 2.


1. L'articolo 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975, modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (ex articolo 47-ter). La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, vengono espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di ...»

Art. 3.

1. L'articolo 50, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. Vengono espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è in prova al servizio sociale, qualora si verifichino le condizioni previste ai commi successivi».




Siena
I.T.I.S. «T. Sarrocchi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Simone Bonechi, Valentina Carnasciali, Elisa Ghini, Emanuele Giunti, Riccardo Mariottini:

«Norme volte a regolare il flusso migratorio» (93)

RELAZIONE

A seguito dei problemi posti al nostro paese dalla immigrazione clandestina, e considerando i doveri di accoglienza ineludibili nei confronti di coloro che lasciano il loro paese sotto la minaccia della guerra e della povertà, riteniamo opportuna l'esistenza di una legislazione più attenta su tale ordine di problemi. Visti i fatti sopracitati e visto che non esistono norme che disciplinano in modo adeguato tale materia, abbiamo stabilito di formulare i seguenti articoli di una legge il cui obiettivo è contribuire ad un miglioramento dei controlli costieri e ad una regolamentazione più chiara ed efficace dei flussi migratori nel nostro paese. Ulteriore vantaggio di questa proposta, se approvata, sarebbe una condizione di maggior sicurezza per tutti i cittadini italiani e di conseguenza un progresso nei rapporti tra cittadini e gruppi di etnie diverse nel nostro paese.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce che deve essere realizzato un apposito documento di identificazione per gli immigrati clandestini in cui saranno specificate le generalità dell'individuo: stato civile, stato di famiglia, provenienza e attività svolte. Il soggetto dovrà entrare in possesso del documento entro 60 giorni dal suo arrivo in Italia.
2. Gli immigrati saranno classificati in maniera tale che, al compimento di un qualsiasi reato, anche minimo, seguirà un periodo di detenzione o una sanzione amministrativa a seconda di ciò che è previsto nella legislazione italiana.
3. In riferimento all'articolo 2 gli individui che compiranno ulteriori reati verranno consegnati alle autorità del loro paese di provenienza. Tutti coloro che hanno commesso reati in Italia e ne sono stati espulsi non potranno in alcun modo rientrare nel nostro paese.
4. Nell'intento di offrire ai cittadini italiani una maggiore sicurezza saranno potenziati i controlli sulle coste e nelle acque territoriali al fine di controllare i flussi di clandestini.
5. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.