PIEMONTE

Alessandria
Liceo scientifico statale «Galileo Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Gianluca Barbieri, Carolina Benzi, Fabio Bottazzi, Elisa Monti, Elisa Morrone:

«Introduzione dell'insegnamento delle tecnologie informatiche in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di II grado » (58)

RELAZIONE

La presente proposta di legge viene presentata tenendo conto di un obiettivo primario e ormai irrinunciabile della scuola italiana: quello di garantire agli allievi di tutti gli indirizzi della scuola secondaria di II grado una buona conoscenza delle metodologie e delle tecnologie informatiche. È un'opinione condivisa da tutti il fatto che il loro possesso sia una base ineliminabile per coloro che conseguono il diploma o la maturità di scuola superiore. La conoscenza dell'informatica, infatti, condiziona ormai tutte le discipline di studio e i più diversi settori dell'attività economica e della vita sociale.
Per queste ragioni sono stati attuati in numerose scuole vari tipi di sperimentazione o di corsi facoltativi, ma è nostra convinzione che per un apprendimento sistematico della materia occorre un intervento legislativo che prevede la sua obbligatorietà. Sarà utile inoltre favorire una continua collaborazione tra gli insegnanti di tecnologie informatiche e quelli delle singole aree disciplinari.
Si confida in una approvazione sollecita di questa legge per favorire i giovani sia nella frequenza dei corsi universitari, sia nell'inserimento nel mondo del lavoro, ormai aperto al libero mercato europeo e mondiale delle professioni.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Viene introdotta tra le materie di studio obbligatorie di tutti gli indirizzi di scuola secondaria di II grado la disciplina denominata: tecnologie informatiche.

Art. 2.

1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove d'esame riguardanti la materia verranno stabiliti con successivo decreto legislativo, dopo un progetto elaborato da una specifica commissione.

Art. 3.

1. Con la riforma dei cicli scolastici, pur tenendo conto della attuazione dell'autonomia, a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, l'orario settimanale degli indirizzi che ancora non comprendono tra le materie di studio quella di «tecnologie informatiche», viene elevato di 2 ore per consentirne l'obbligatorietà.

Art. 4.

1. Per l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio relative al Ministero della pubblica istruzione.


Asti

I.T.S.C. «G.A. Giobert»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valentina Guarino, Paola Montrucchio, Daniela Placido, Davide Prosio, Andrea Zanello:

«Disciplina siti Internet» (59)

RELAZIONE

La presente iniziativa di legge s'interessa di prevedere e reprimere i reati che avvengono su internet poiché, finora, in merito vi sono carenze legislative.
Deve essere limitato l'uso di determinati siti inadeguati ai minori di 16 anni, pertanto, si propone di introdurre il codice fiscale e il numero della propria carta di identità per accedere al sito.
Abbiamo formulato regolamentazioni per la prevenzione degli abusi, già commessi in precedenza e per questo abbiamo previsto delle sanzioni.
Affinché siano rispettati i precedenti presupposti dovrebbero essere svolti corsi di aggiornamento con libero accesso; al fine di migliorare le conoscenze degli studenti si dovrebbero integrare corsi di istruzione, su internet, ai normali programmi scolastici già dalle scuole medie inferiori.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. I siti pornografici devono essere vietati ai minori di 16 anni.
2. Per accedervi devono essere inseriti i propri numeri di codice fiscale e di carta di identità.

Art. 2.

1. Essendo un mass media di pubblico accesso non deve essere utilizzato per ingiusti scopi di lucro o/e per illeciti abusi, ma solamente per una maggiore informazione culturale.

Art. 3.

1. I reati commessi tramite internet sono puniti con:

un'ammenda da 50 mila a 600 mila lire per coloro che sfruttano questo mezzi di comunicazione per scopi illeciti;

una pena da 2 a 6 anni di reclusione per gli abusi commessi sui minorenni.

2. La pena idonea deve essere stabilita dal giudice a seconda della gravità del reato commesso e della personalità del reo (articolo 133 del codice penale).

Art. 4.

1. I programmi ministeriali devono includere, sin dalle scuole medie inferiori, almeno un'ora settimanale nella quale vengono impartite lezioni educative riguardanti internet.


Biella (Valle Mosso)

I.T.I.S. «Sella» sezione distaccata

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Daniele Albanese, Mariaelena Merlo, Davide Monteferrario, Lorenzo Odorico, Fabio Pirola:

«Part-time per lavoratrici madri» (60)

RELAZIONE

La donna oggi lavora sia per raggiungere una sua affermazione personale, sia per una precisa esigenza economica a sostegno del bilancio familiare, e spesso si trova a dovere affrontare una rigidità del mondo del lavoro che le impone una conflittuale opzione tra impegni di lavoro ed esigenze familiari.
I primi cinque anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo psico-fisico dell'individuo: il bambino in questo periodo assimila intellettualmente, affettivamente, fisicamente e motoriamente tutto quanto gli servirà nella sua vita di studente e di adulto e ciò è possibile nella misura in cui sia la madre la prima e fondamentale mediatrice tra il suo mondo ed il mondo esterno.
La tutela di questo periodo della vita potrebbe essere una valida prevenzione delle forme di disagio giovanile oggi sempre più diffuse e potrebbe altresì significare minori costi sociali collegati sia alla gestione di adeguate strutture infantili sia al recupero psicologico, affettivo e relazionale dei disagi giovanili stessi.
Alla luce di queste considerazioni e di quanto sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 37: «...Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione», abbiamo formulato una proposta di integrazione dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sulla tutela della lavoratrice madre.
Riteniamo che la garanzia giuridica dell'opzione per il contratto part-time per le lavoratrici madri sia importante per garantire un maggior benessere collettivo e per favorire quella politica di flessibilità dell'occupazione che oggi rappresenta una delle necessità più urgenti del nostro paese.

ARTICOLATO

Art. 1.

Art. 7-bis. La lavoratrice ha diritto, oltre ai benefici di cui all'articolo 7, alla trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Art. 2.

Art. 7-ter. Al compimento del terzo anno di vita del bambino alla lavoratrice spetta la possibilità di scegliere il proseguimento del contratto a tempo parziale per un ulteriore anno. Tale opzione è rinnovabile anche al compimento del quarto e del quinto anno di vita del figlio.

Art. 3.

Art. 7-quater. La lavoratrice al compimento del sesto anno di vita del bambino ha il diritto di optare definitivamente per il contratto a tempo parziale.


Cuneo

Istituto tecnico commerciale «F.A. Bonelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Flavio Frandino, Simona Giordana, Sara Giorgis, Enrico Malenchini, Aurora Re:

«Incentivazione delle nascite» (61)

RELAZIONE

L'obiettivo di questa proposta di legge è di aiutare le famiglie in situazioni di maggiore difficoltà economica con figli a carico, sperando di incentivare le nascite. Infatti, in Italia col passare degli anni il tasso di natalità è diminuito notevolmente legato al fatto che con l'aumento del costo della vita, mantenere un figlio, è diventato sempre più difficile.
Abbiamo così cercato di incaricare le regioni ad occuparsi di tale problema, attribuendo alle stesse l'onere di reperire le risorse necessarie allo scopo, nell'ambito del generale progetto di decentramento fiscale.


ARTICOLATO

Art. 1.

1. Indipendentemente dagli interventi dello Stato, si prevede che le regioni debbano intervenire nei confronti delle famiglie con a carico figli, con un aiuto economico.

Art. 2.

1. Le regioni, dalla nascita del figlio fino alla maggiore età, erogano alla famiglia una cifra il cui ammontare è stabilito a livello regionale che deve variare in base al reddito famigliare.

Art. 3.

1. Ai fini dell'intervento dell'articolo 2, è necessario presentare una domanda corredata dal certificato anagrafico, attestante l'appartenenza del figlio al nucleo famigliare e la dichiarazione dei redditi, che dovrà essere presentata anche negli anni successivi.
2. Nell'ammontare del reddito, non devono essere considerate le altre maggiorazioni famigliari previste dalle leggi dello Stato.

Art. 4.

1. Si considerano appartenenti al nucleo famigliare i figli naturali ed adottivi conviventi. L'intervento è previsto anche a favore dei figli maggiorenni studenti, per la durata legale del corso di studi.

Art. 5.

1. Le regioni si procurano i fondi necessari al finanziamento delle famiglie, provvedendo a tale scopo con sovraimposte regionali sul consumo di beni voluttuari, di alcolici e di sigarette.



Novara

I.P.C.S.S.T. «Ravizza»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Monica Bertarello, Francesca Borlandi, Isabella Civello, Carolina Del Giudice, Jesmina Graffeo:

«Disponibilità delle aule per attività complementari ed integrative» (62)

RELAZIONE

La seguente proposta di legge permetterebbe agli studenti nelle ore extrascolastiche, la possibilità di usufruire dell'istituto per recuperi o altre attività, senza che sia necessaria l'assistenza di un docente.
Questa proposta oltretutto comporterebbe una semplificazione burocratica, in quanto evitando le approvazioni del collegio docente e del consiglio d'istituto, ridurrebbe notevolmente i tempi di approvazione della richiesta.
Comporterebbe inoltre un risparmio economico, sia per la scuola che per gli studenti, non dovendo pagare un docente sorvegliante.
I rischi sarebbero minimi in quanto non verrebbero utilizzati laboratori e/o palestre, ma solo le aule assegnate.
Naturalmente la presente legge dà la possibilità al dirigente scolastico di decidere se applicarla o meno, distinguendo caso per caso, in base all'attività prevista ed alla maturità dimostrata dagli studenti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è aggiunto il seguente comma: «Negli istituti di istruzione secondaria superiore il dirigente scolastico può autorizzare gli studenti, anche se minorenni, a svolgere le attività complementari ed integrative di cui alla presente legge senza la sorveglianza dei docenti, qualora tali attività non prevedano l'utilizzo di laboratori o della palestra e vi sia il consenso scritto di coloro che esercitano la potestà parentale sugli studenti coinvolti. Può essere richiesta la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, seguente».




Torino

Istituto tecnico industriale «E. Agnelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Alberto De Marzo, Ilario Falco, Daniele Gaudino, Maurizio Lavagnino, Fausto Picco:

«Proposta di legge costituzionale per l'introduzione del Parlamento monocamerale» (63)

RELAZIONE

L'attuale Parlamento è composto dalla Camera dei deputati di 630 membri e dal Senato della Repubblica di 315 Senatori aventi gli stessi compiti.
Con l'Euro l'Italia fa ormai parte stabilmente dell'Unione europea ed inoltre deve recepire ed applicare le direttive ed i regolamenti che da questa provengono.
Opera quindi in un contesto legislativo e normativo alquanto predefinito tale da poter considerare superflua e costosa la presenza di due Camere aventi gli stessi compiti.
Proponiamo quindi un Parlamento con una sola Camera con un massimo di 500 membri.
Riteniamo utile che essa sia composta da rappresentanti dei partiti ma anche della società civile e precisamente dai rappresentanti dei produttori (industriali e sindacati), del sapere (università), e dei consumatori per l'importanza che i produttori, il sapere, ed i consumatori hanno nella competizione mondiale.
Riteniamo che debba comprendere rappresentanti delle 20 regioni italiane onde garantire una più tempestiva presenza dello Stato a livello locale affinché vengano realizzate tempestivamente quelle infrastrutture e quei servizi (sanità, scuole, trasporti, ordine pubblico, eccetera) che migliorano il contesto socio economico in cui viviamo e operano le imprese, con vantaggi per la qualità della vita e per l'occupazione di noi giovani.
Riteniamo che i rappresentanti dei partiti debbano essere in numero decrescente in rapporto alla percentuale dei votanti onde invogliare i deputati a tenere in debito conto le motivazioni per cui sono stati eletti.
Riteniamo che in una democrazia i deputati non debbano essere protetti da alcuna immunità parlamentare, ma soggetti alla legge come ogni altro cittadino.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Composizione del Parlamento).

1. Il Parlamento si compone di una sola Camera con un massimo di 500 deputati così suddivisi:

massimo 350, ed in misura decrescente in rapporto alla percentuale dei votanti, eletti 1a ipotesi: con sistema proporzionale ma con sbarramento al 6 per cento a livello nazionale e con almeno il 10 per cento in 5 regioni, 2a ipotesi: con sistema maggioritario misto (75 per cento con sistema maggioritario a doppio turno e il 25 per cento con sistema proporzionale, ma con sbarramento indicato nella 1a ipotesi);

80 deputati nominati in egual numero da ogni regione dai rispettivi consigli regionali;

20 rappresentanti delle maggiori associazioni industriali scelti nelle regioni più esposte alla competizione, nominati dalle rispettive associazioni;

20 rappresentanti dei maggiori sindacati dei lavoratori, scelti nelle regioni più esposte alla competizione, nominati dalle rispettive associazioni;

20 rappresentanti dei maggiori politecnici, scelti nelle regioni più esposte alla competizione, nominati dalle rispettive associazioni;

10 rappresentanti dei consumatori, nominati dalle rispettive associazioni.

Art. 2.

(Tipologia dei deputati).

1. Possono essere eletti deputati elettori con età compresa tra i 25 ed i 55 anni al momento della nomina, privi di condanne penali o di processi penali in corso, non proprietari di mezzi di informazione.
2. Devono essere residenti nel collegio in cui sono candidati da almeno sei mesi onde evitare candidature provenienti da altre zone, prive della conoscenza della realtà locale.
3. Devono avere una buona conoscenza del contesto socio-economico europeo e mondiale.
4. Durante il loro mandato non possono svolgere altri lavori retribuiti, pena la decadenza dal mandato senza sostituzione, né occupare altre cariche pubbliche.
5. Possono essere eletti al massimo due volte.

Art. 3.

(Retribuzione dei deputati).

1. I deputati sono retribuiti con uno stipendio pari alla loro ultima dichiarazione ai fini IRPEF maggiorata del 30 per cento, a scalare in rapporto al numero di assenze, con un massimo di lire 12 milioni lorde mensili. I viaggi e le spese, inerenti il loro mandato, sono a carico dello Stato.

Art. 4.

(Immunità parlamentare).

1. I deputati sono esenti da qualsiasi immunità parlamentare e sono perseguibili a norma di legge come qualsiasi altro cittadino, essendo la libertà di parola ampiamente tutelata.

Art. 5.

(Scioglimento della Camera).

1. La Camera resta in carico 5 anni e può essere sciolta anticipatamente:

dal Presidente della Repubblica;

su richiesta di almeno il 70 per cento dei deputati;

tramite referendum richiesto da almeno 500 mila elettori;

su richiesta di almeno 10 regioni deliberata dai rispettivi consigli regionali con maggioranza del 60 per cento.


Verbania

Liceo classico scientifico sperimentale «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Luca Andreoli, Andrea Comina, Alberto Fabbri, Clarissa Galli, Marcello Magistris:

«Regolamentazione di Internet» (64)

RELAZIONE

Da ormai alcuni anni Internet rappresenta uno dei più versatili sistemi di comunicazione sul piano mondiale. Da canale di comunicazione militare e scientifica, è diventato, in meno di trent'anni, la vera alternativa futura agli attuali mezzi di informazione. In questa fase di sviluppo si sono però delineati molti problemi tuttora insoluti. La maggior parte della popolazione, infatti, ignora le potenzialità e i rischi di questo strumento. Considerevole è la quantità di utenti inesperti, spesso minorenni, che utilizzano i servizi della posta elettronica, Irc e Newsgroup, senza attenersi a elementari norme di sicurezza. Il rischio derivante dalla possibilità che estranei vengano a conoscenza dei dati personali di un singolo utente non è da sottovalutare; le recenti normative emanate a tutela della privacy possono qui essere agevolmente vanificate. Un altro problema è rappresentato dalla sempre più diffusa pirateria di software e brani musicali. La più recente evoluzione tecnologica ha permesso una nuova forma di violazione dei diritti d'autore che non necessita di supporto materiale, in quanto distribuibile in rete. Questo nuovo fenomeno non è, evidentemente, controllabile dalle attuali regolamentazioni.
Un altro argomento in discussione è quello relativo ai casinò virtuali inseriti nel sistema. Essi permettono a un qualsiasi utente, anche italiano, di partecipare a vari tipi di giochi d'azzardo utilizzando la propria carta di credito. Tutto ciò è in palese contrasto con lo spirito della normativa vigente sui giochi d'azzardo, che peraltro non contempla esplicitamente tale eventualità. Infine un problema presente in gran parte dei siti concerne l'eccessiva quantità di materiale pubblicitario sotto forma di piccole animazioni dalle quali è possibile accedere alle pagine Web dei prodotti sponsorizzati. Esse sono causa di forti rallentamenti durante il caricamento di siti anche di piccole dimensioni. Se a queste si aggiungono le sempre più frequenti E-Mail dirette a centinaia di persone a soli fini pubblicitari, ci si rende conto dell'inderogabile necessità di intervenire tempestivamente con appositi provvedimenti legislativi. La presente proposta di legge vuole fornire un contributo in tal senso.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono e sviluppano la conoscenza sulle funzioni e l'utilizzo di Internet, nonché le opportune iniziative atte a prevenire ogni forma di abuso.

Art. 2.

1. Gli utenti di posta elettronica devono essere tutelati dalla pubblicità invasiva e scorretta:

a) è vietato l'invio di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario al domicilio di un utente Internet senza la sua esplicita autorizzazione alla ricezione;

b) il proprietario dell'apparecchio emittente è responsabile in solido con il committente e l'operatore pubblicitario dell'invio di corrispondenza non autorizzata.

Art. 3.

1. Agli effetti di cui alle disposizioni del codice penale concernenti il divieto di esercizio di giochi d'azzardo, sono assimilati a luoghi aperti al pubblico i siti Internet in cui l'utente può partecipare a giochi d'azzardo.

Art. 4.

1. È istituito uno speciale nucleo investigativo della Guardia di finanza per l'individuazione di siti che diffondono materiali pornografici accessibili ai minorenni.

Art. 5.

1. L'autorità giudiziaria può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità non autorizzata in caso di particolare urgenza. In ogni caso, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificarlo. L'operatore pubblicitario, il proprietario del mezzo di diffusione e il committente che non ottemperano al provvedimento inibitorio, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a lire 500 mila.


Vercelli

Liceo sociale «Santa Giovanna Antida»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Eleonora Bongiovanni, Katia Castiglioni, Massimo Fiorio, Barbara Pedone, Valentina Proserpio:

«Regolamentazione della vendita delle riviste pornografiche nelle edicole» (65)

RELAZIONE

Alle soglie del terzo millennio, ognuno di noi si trova di fronte a sfide nuove, mosse dal contesto socio-politico e culturale. Si tratta in particolare della crisi dei valori, in cui sovrastano il diffuso soggettivismo, il relativismo morale, il neonichilismo, spesso esaltati dai mezzi di comunicazione di massa. La società complessa in cui viviamo, è in continuo mutamento all'insegna del progresso in ogni campo, quali, ad esempio, la scienza, la genetica, la telematica. I rapidi cambiamenti strutturali, le molteplici innovazioni tecnologiche ed informatiche vanno ad incidere sulla vita dell'uomo ed in particolare sul più debole: il minore. Oggi più che mai, a tutela del minore ma, soprattutto, a riguardo di una sana informazione rivolta alle famiglie e ad ogni singolo cittadino, occorre che la società si trovi ad affrontare e a prendere coscienza di una problematica quale la vendita delle riviste pornografiche nelle edicole. È necessaria una regolamentazione del sistema, in quanto, molto spesso, tali pubblicazioni si trovano a contatto con chiunque.
L'argomento suscita molto interesse e curiosità. Occorre che coinvolga parlamentari per la legiferazione in merito al citato fenomeno.
I figli, crescendo, hanno molteplici occasioni per attingere notizie sul sesso e sul modo di vivere l'amore. Nel presente stato socio-culturale, sono individuabili due operatori intorno al sesso e al suo impiego: li denominiamo informali e formali; o funzionali e intenzionali. Nei primi sono compresi i mezzi di comunicazione di massa che propongono ai minori, con sfaccettature diverse, i temi del sesso in forma traumatica, incuranti delle eventuali reazioni. La raffigurazione che ne danno è nociva, spregiudicata, imperniata su aspetti ludici e piacevoli, non mai sulle sue mete obiettive e sociali. Ai secondi appartengono quanto sono persuasi che la sessualità sia da considerare una qualificazione della persona. Il sesso è la componente primaria nella definizione delle caratteristiche della personalità e le lacune in proposito preludono a disturbi di diversa natura ed entità nel futuro dell'individuo.
La Costituzione italiana, nei «Principi fondamentali» e, precisamente nell'articolo 2, parla dei diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo. Inoltre, nell'articolo 13 della prima parte, «Diritti e doveri dei cittadini», la Costituzione italiana afferma che la libertà personale è inviolabile ed è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
Di fronte a questo scenario è opportuno, urgente e necessario che il tutto sia supportato dalla legislazione italiana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si demanda al ministero competente di provvedere con decreto alla regolamentazione della vendita delle riviste pornografiche nelle edicole, al fine di tutelare il minore sia dal facile contatto con tale realtà, sia nella formazione della personalità.
2. È compito della famiglia e della scuola informare il minore, tutelandolo dalla visione di riviste pornografiche.

Art. 2.

1. Per favorire una adeguata tutela del diritto alla crescita libera ed autonoma del minore, è severamente vietata l'esposizione nelle edicole delle riviste pornografiche.

Art. 3.

1. L'edicolante ha il dovere di individuare un settore specifico, in cui collocare le riviste pornografiche.
2. Al fine di salvaguardare la dignità e il rispetto del minore, in relazione alla dimensione sessuale della sua persona, l'edicolante ha il dovere di controllare l'età minore dei clienti.
3. Le riviste pornografiche devono essere rigorosamente coperte e sigillate.

Art. 4.

1. È d'obbligo nelle edicole l'esposizione della legge in materia di regolamentazione della vendita delle riviste pornografiche.

Art. 5.

1. La mancata osservanza delle direttive, espresse negli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3 e 4, comma 1, comporta una pena pecuniaria, che va da un minimo di lire 500 mila pari a 258 Euro, ad un massimo di 2 milioni di lire pari a 1033 Euro.