MOLISE

Campobasso
Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente - sede distaccata di Riccia (CB)

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Teresa Antonella Di Florio, Daniela Iuliano, Irene Mignogna, Francesca Moffa, Sonia Testa:

«Indennità consiglieri regionali» (56)

RELAZIONE


La proposta prende il via dalla situazione politica della regione Molise, a cui la classe appartiene.
Nella regione Molise, dopo le ultime elezioni regionali, si sono succedute varie giunte regionali e lunghissimi periodi di crisi ed immobilismo, che hanno portato gravissime conseguenze per i cittadini molisani. Infatti, da oltre due anni il consiglio regionale non riesce ad esprimere una giunta stabile che possa esercitare in modo pieno e appropriato le pubbliche funzioni, con esiti negativi per l'intera economia regionale.
Al tempo stesso il consiglio regionale tutto, ed i singoli consiglieri in particolare, non si dimettono per dare la parola a coloro che li hanno eletti e che sono gli unici depositari del potere, e cioè gli elettori. Su questo atteggiamento, prolungato ormai per due anni, potrebbero influire interessi personali dei singoli consiglieri che nulla hanno a che vedere con quelli della collettività, primo fra tutti il maturare rilevanti indennità economiche e diritti previdenziali che potrebbero venir meno in caso di mancata rielezione.
La proposta, in definitiva, nasce dal comune sentire, ed ha lo scopo di disincentivare i detti comportamenti e fare da sprone per una rapida soluzione delle crisi politiche.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In tutti i casi in cui una giunta regionale dovesse entrare in crisi per dimissioni o ricevuta sfiducia, e fino alla scelta di una nuova giunta o fino a nuove elezioni, le indennità dovute ai singoli consiglieri sono ridotte alla metà per i primi tre mesi e ad un quarto per i mesi successivi.




Isernia

Istituto tecnico industriale

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Michele Credico, Andrea Cutone, Diego Franciosa, Simone Franciosa, Domenico Iannetta:

«Introduzione di nuova normativa in materia di adozione» (57)

RELAZIONE

La presente proposta di legge scaturisce da valutazioni storiche e sociali che allo stato attuale impongono un momento di grande riflessione su alcuni istituti integranti il nostro ordinamento giuridico ed in particolar modo quello dell'adozione.
Sostenendo ed uniformandoci ai fondamentali principi cattolici che caratterizzano la nostra società civile e bandendo ogni tentativo che abbia come scopo un tipo di procreazione complementare distaccata e lontana da quelle già accettate, è opportuno sottoporre l'intera disciplina dell'adozione ad una maggiore attenzione da parte del legislatore il quale dovrà tenere conto non solo delle mutate esigenze della società, ma anche di alcune peculiari circostanze che maggiormente hanno contribuito e stanno contribuendo alla sua trasformazione.
Invero, essendo un dato di fatto che siamo, sempre di più, protagonisti e spettatori sia di un fenomeno sociale che vede la famiglia non più strettamente legata a quel vincolo che ne sanciva la indissolubilità, che di una maggiore tendenza a non giungere tanto facilmente alla celebrazione del matrimonio, ne consegue che persone singole, perfettamente inserite nel circuito economico del nostro paese, sovente preferiscono condurre la loro vita senza creare vincoli istituzionali. Da ciò ne scaturisce un quadro sociale in cui diffusa è la convivenza tra le coppie come maggiore è il numero delle persone singole presenti sul nostro territorio nazionale.
Nella prospettiva di una riforma dell'istituto dell'adozione bisogna tener presente anche un altro dato anch'esso importante; infatti, essendo migliorata la qualità della vita nonché la sua stessa durata, è opportuno allontanarsi dalla disciplina che detta le condizioni necessarie per l'adozione.
Orbene, si sarebbe in presenza di una netta contraddizione se un paese civile accettasse quasi tutti i tipi di fecondazione che la scienza ci propone, superando anche quanto ci viene dall'insegnamento cattolico, irrigidendosi, invece, su eventuali adozioni che ben potrebbero essere richieste anche da chi, pur senza essere legato da vincoli matrimoniali, vorrebbe adottare un bambino.
A sostenere ancor di più una riforma del suddetto istituto è la considerazione che deve essere fatta alla luce dei grandi principi di solidarietà umana che anche il Santo Padre ricorda costantemente ad ognuno di noi. Se consideriamo, infatti, quanti bambini si trovano in uno stato di totale abbandono non si può non invocare una nuova disciplina che oltre ad essere rispettosa dei grandi principi, sarebbe un'ancora di salvezza per chi vive in uno stato di pietoso abbandono.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'adozione è permessa anche a coloro che non essendo uniti in matrimonio con altra persona ne facciano formale richiesta purché si trovino in condizioni tali da poter educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare onde garantire all'adottando una esistenza dignitosa ed equilibrata.

Art. 2.

1. Il giudice tutelare, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali e dell'aiuto delle strutture pubbliche già predisposte per tali scopi, al fine di salvaguardare il maggior interesse dell'adottando, valuta dettagliatamente la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 1.

Art. 3.

1. L'adozione è permessa anche alle coppie che, pur non essendo unite in matrimonio, si trovino nelle condizioni richieste dall'articolo 1 e ne facciano regolare richiesta.

Art. 4.

1. Le coppie di cui all'articolo 3 devono essere conviventi da almeno tre anni e dimostrare di vivere un'unione equilibrata. Il giudice tutelare dispone i necessari accertamenti anche a mezzo dei servizi e delle strutture pubbliche all'uopo predisposte.