Paola Aceti, Viviana Borlotti, Alessandro Fabemoli, Marta Fratus, Riccardo Pisoni:
«Fondo per la scuola alimentato dal gioco del lotto» (41)
RELAZIONE
Nel 1998 il gioco del lotto ha incassato circa 12 mila miliardi di lire.
Una frazione di questi introiti è destinata ogni anno a progetti di conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici.
La proposta di legge da noi presentata applica lo stesso principio cioè vincola parte dell'entrata a una destinazione di spesa pubblica ben precisa, ma l'obiettivo è complementare a quello della conservazione del patrimonio culturale.
La proposta intende sfruttare la passione degli italiani per il gioco per assicurare agli studenti di oggi e di domani le migliori condizioni ambientali e le migliori opportunità per apprendere e sviluppare le proprie potenzialità, nell'interesse di tutto il paese.
Chi giocherà al lotto nel mese di settembre, cioè nel mese in cui riprenderanno le lezioni, fornirà, più o meno consapevolmente, risorse per l'educazione e l'arricchimento culturale dei giovani, cioè della società di domani: non scommetterà solo sui numeri, ma sul futuro.
Art. 1.
1. Gli utili erariali derivanti dal gioco del lotto in tutte le estrazioni del mese di settembre sono destinati a un fondo denominato: «Lotto per la scuola» e gestito dal Ministero della pubblica istruzione.
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo precedente sono impiegate per finanziare totalmente e parzialmente, mediante l'erogazione di contributi, progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o da enti locali in materia di:
a) adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza vigenti;
b) costituzione, funzionamento, potenziamento di laboratori e di biblioteche scolastiche;
c) diffusione di tecnologie didattiche multimediali e accesso da parte degli studenti a reti telematiche locali, nazionali e internazionali.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Elena Becchetti, Dea Fontana, Elena Gatta, Debora Paterlini, Marilena Pe:
«Istituzione e riordino del servizio cura animali» (42)
RELAZIONE
Ogni anno in Italia vengono abbandonati, o meglio buttati in strada un numero enorme di animali, soprattutto cani e gatti, che provocano incidenti stradali anche mortali.
La nostra proposta mira ad eliminare tale fenomeno che è causa di tanti disagi soprattutto per la sicurezza dei cittadini, ma anche per un controllo igienico-sanitario degli animali onde evitare l'insorgere di malattie particolari di animali lasciati a se stessi.
In molti comuni il fenomeno del randagismo e di canili e gattili mal tenuti considerata la corrente normativa in materia, è un fatto all'ordine del giorno che preoccupa la pubblica amministrazione non meno di altri problemi che procurano problemi e disagi ai cittadini.
Per questo abbiamo ritenuto opportuno dettare una normativa che istituisca strutture pubbliche che, controllate dal punto di vista sanitario e con contributi dei privati che si servono direttamente e pubblici a carico dei contribuenti, considerato il servizio pubblico. Però si deve introdurre anche l'aspetto sociale in relazione al fatto che gli animali domestici soprattutto aiutano la cura di malattie e fanno compagnia a malati anziani, oltre che essere amati da bambini e adolescenti.
La responsabilità di ogni comune dunque deve riguardare il proprio territorio e i cittadini che lo abitano per la sicurezza e la prevenzione di uno sviluppo sociale più equilibrato.
Da parte nostra ci sembra che controllare questo fenomeno sia un fatto di civiltà in quanto un popolo lo si giudica anche da come ama gli animali che sono di aiuto, compagnia e sicurezza per tutti. D'altronde chi non ama gli animali non ama tanto meno le persone.
Art. 1.
1. Ogni comune d'Italia dovrà organizzare nell'ambito del proprio territorio un servizio per animali in genere (ricovero, cura, eccetera) e approntare una adeguata struttura a tale scopo.
1. Il ricovero di cui all'articolo 1 dovrà servire per accudire gli animali randagi (cioè senza proprietario) e tutti quelli che i cittadini del comune vorranno portarvi anche momentaneamente, evitando di abbandonarli a se stessi.
1. Il comune assumerà del personale specializzato per offrire meglio il servizio in oggetto (personale medico e addetti alle pulizie o altro); dovrà munire ogni animale di una etichetta o tatoo con indicato un numero per risalire al legittimo proprietario o alla condizione di adottabilità dell'animale.
1. Ogni cittadino che vorrà affidare il proprio animale all'istituto dovrà versare anticipatamente presso le casse del comune le spese occorrenti per il periodo di permanenza. Trascorso tale periodo, non presentandosi il legittimo proprietario, l'animale sarà dichiarato adottabile e affidato a chiunque ne farà richiesta.
1. Il comune registrerà ed etichetterà ogni animale del territorio comunale con proprio personale o incaricato e convenzionato ASL di appartenenza e ne accerterà le condizioni generali dal punto di vista sanitario.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Micol Casartelli, Chiara Cicala, Chiara Del Grosso, Roberto Rota, Chiara Verga:
«Modifica nella composizione del consiglio di circolo o di istituto e giunte esecutive» (43)
RELAZIONE
Negli istituti di istruzione secondaria superiore, allo scopo di assicurare una situazione decisionale democratica, si propone di parificare il numero della componente studentesca con la componente rappresentativa dei docenti.
Riteniamo che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sia antidemocratico poiché nelle scelte didattico-pedagogiche, organizzative ed economiche riguardanti l'istituto, la componente studentesca non assume una posizione di uguaglianza decisionale con la componente docenti.
Art. 1.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
«Negli istituti di istruzione secondaria il numero della componente rappresentativa studentesca deve essere pari al numero dei componenti della rappresentanza dei docenti».
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Paolo Fanfani, Sinuhe Mendozza, Marco Pedrini, Martino Raggi, Luca Voltini:
«Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'istituzione del difensore civico per l'infanzia» (44)
L'istituto del difensore civico è stato introdotto inizialmente nel nostro ordinamento giuridico dagli statuti di alcune regioni ordinarie (quali Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania) con il compito di tutelare i cittadini contro gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della pubblica amministrazione.
Successivamente l'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 ha previsto la possibilità per le province e i comuni di prevedere nei loro statuti l'istituto del difensore civico.
Il fatto che negli ultimi tempi si è assistito ad un sensibile aumento del fenomeno del maltrattamento, della violenza, dello sfruttamento sessuale dei minori, oltre che del lavoro minorile, fa apparire necessario prevedere una particolare protezione dei diritti dell'infanzia enunciata dalla stessa Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
Appare quindi necessario modificare l'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 prevedendo l'istituzione, almeno nell'ambito provinciale, di un difensore civico per l'infanzia che ricoprirebbe un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei minori. Il difensore civico dovrà, infatti, non soltanto assicurare l'attuazione dei diritti già stabiliti dalla legislazione sull'infanzia ma anche estendere a favore dell'infanzia i diritti umani fondamentali, sia rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al pieno rispetto dei diritti già riconosciuti, sia promuovendo il riconoscimento di quelli non ancora assimilati nella legislazione, nella cultura e nella vita quotidiana.
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 8 giungo 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti:
3. Lo statuto provinciale può prevedere l'istituzione del difensore civico per l'infanzia il quale svolge, nell'ambito dei comuni della provincia, un ruolo di garante dei diritti dei minori.
4. All'ufficio di difensore civico per l'infanzia possono accedere, previa domanda degli interessati all'assessorato provinciale ai servizi sociali, magistrati che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni presso i tribunali dei minorenni con comprovata competenza in materia di psicologia infantile e dell'età evolutiva.
5. La scelta del difensore civico per l'infanzia viene effettuata, sulla base dell'esperienza posseduta e dei titoli presentati dagli interessati, da un'apposita Commissione designata dall'assessorato provinciale ai servizi sociali e composta da due neuropsichiatri infantili, due psicologi dell'età evolutiva e da un presidente del tribunale dei minorenni. L'ufficio di difensore civico ha durata quinquennale.
6. Il difensore civico è tenuto a pubblicare, almeno ogni sei mesi, rapporti sulla propria attività, che serviranno all'assessorato provinciale ai servizi sociali quale strumento conoscitivo oltre che di controllo.
7. Il difensore civico per l'infanzia ha il potere di:
a) svolgere indagini sulle violazioni dei diritti dei minori, con il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione e di richiedere la testimonianza di terzi;
b) intraprendere o sostenere un'azione legale nei casi in cui riscontri una violazione dei diritti dei minori.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Martina Caspani, Paolo Della Bitta, Paolo Manzi, Veronica Perego, Simone Salvagni:
«Modifica del primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo e propositivo» (45)
RELAZIONE
In un paese come l'Italia, uno Stato democratico dove la sovranità, così come recita il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione «appartiene al popolo», riteniamo che i cittadini debbano partecipare direttamente alla vita politica non solo per bocciare alcune scelte del Parlamento abrogando leggi da questo emanate, ma anche ponendo in vita direttamente norme che il Parlamento non dovesse eventualmente emettere con la forma o la tempestività richiesta dai cittadini. L'introduzione dell'istituto del referendum propositivo, unito al referendum abrogativo e al diritto-dovere del voto, andrebbe sicuramente a completare il quadro dei mezzi offerti ai cittadini perché possano partecipare, in maniera marcatamente attiva, alla vita del loro paese.
Art. 1.
1. L'articolo 75, comma 1, della Costituzione è sostituito dal seguente:
1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure per deliberare la proposizione, totale o parziale, di una legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Mariangela Agnelli, Laura Boriani, Laura Chiapella, Jocelina Sari, Marta Tessera:
«Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro» (46)
RELAZIONE
Considerato che negli ultimi anni è stato rilevato un notevole aumento della disoccupazione giovanile, noi studenti frequentanti la classe 2B Brocca dell'ITC «Agostino Bassi» di Lodi proponiamo una soluzione al problema sopra citato.
La nostra proposta consiste nel dare un'opportunità lavorativa agli studenti che hanno terminato le scuole medie superiori ottenendo un punteggio considerevole.
Concretamente una commissione esaminerà le capacità professionali del neo diplomato, in un lasso di tempo prefissato, all'interno di un ambiente di lavoro attinente agli studi svolti. La commissione in questione dovrà essere composta da un minimo di due a un massimo di cinque membri - rappresentanti l'impresa che offrirà il lavoro - e dal professore che ha maggiormente seguito lo studente nel triennio della scuola superiore (avendo un maggior numero di ore).
Escludendo gli studenti e le studentesse dei vari licei, che al termine del corso di studi non hanno conseguito una specifica preparazione, la proposta di legge da noi avanzata ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo della formazione del bagaglio professionale di coloro che hanno frequentato un istituto tecnico o professionale (minimo 5).
Art. 1.
1. Il neo diplomato che ha conseguito un punteggio compreso tra 95 e 100 centesimi ha diritto ad usufruire di un approfondimento professionale.
1. La commissione deve essere composta da un minimo di due a un massimo di cinque membri - rappresentanti l'impresa che offrirà il lavoro - e dal professore che ha maggiormente seguito lo studente (avendo il maggior numero di ore).
1. La commissione deve tenere un colloquio con ognuno dei neo diplomati aventi le caratteristiche richieste, al termine del quale (entro una settimana) è tenuta a comunicare i nominativi degli esaminati che sono stati scelti per i posti di lavoro.
1. L'azienda deve stipulare un contratto di lavoro provvisorio di almeno sei mesi con i tirocinanti, allo scadere dei quali è tenuta a decidere se assumerli con contratto fisso o licenziarli.
1. Nel periodo di prova, i tirocinanti devono avere gli stessi diritti e doveri di ogni altro lavoratore e quindi ricevere una retribuzione minima decisa precedentemente dalla commissione.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Loredana Baratta, Valentina Gaetti, Isabel Paghera, Angela Piccina, Noemi Pretta:
Pensiamo come studenti che l'organo più importante del nostro sistema costituzionale, poiché rappresentativo della volontà del popolo, debba conciliare l'esigenza del meccanismo deliberativo democratico con quella di procedere alle riforme sollecitate dalla collettività. Pertanto, salvaguardando il principio di democrazia e di pluralismo, proponiamo.
Art. 1.
1. Attribuire solo alla Camera dei deputati la funzione deliberativa e al Senato della Repubblica la funzione di controllo politico sul Governo.
1. Che le autonomie locali, espressione di democratizzazione del potere politico siano maggiormente rappresentate all'interno del Parlamento.
1. Che nella procedura di formazione delle leggi, da noi attribuita alla Camera dei deputati, vi sia un maggior controllo sul sistema di votazione al fine di evitare arbitrii.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Gabriele Falanga, Valeria Foglino, Simone Fusi, Rossella Monarca, Roberto Paglialunga:
«Inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado dell'insegnamento curriculare di cultura multietnica» (48)
RELAZIONE
Nella realtà di un'Europa che si avvia a diventare un intreccio di razze e di culture diverse, se da un lato la compresenza di culture genera episodi di intolleranza e di razzismo sia a livello ideologico che in concreti atteggiamenti, è altrettanto vero che un diverso presupposto ritiene invece che questa compresenza possa essere una stimolante occasione per ideare, creare e proporre un nuovo modo di vivere insieme.
Anche le istituzioni sono attente a questa trasformazione. Tra esse la scuola assume un ruolo di primaria importanza: deve educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull'uguaglianza di diritti e doveri di ognuno.
Appare necessario che la scuola statale offra ed agevoli una via di accesso privilegiata a mondi ormai distanti solo geograficamente, come l'Africa, i Paesi arabi e l'America Latina, in funzione della formazione di una società multietnica e quindi multiculturale che, pur salvaguardando la propria identità, condivida un profondo senso di rispetto e di tolleranza, in una serie di rapporti che ruotano intorno ad un'asse di valori fondamentali: i diritti dell'uomo, nel rispetto dell'autonomia personale di ogni individuo.
Art. 1.
1. Le scuole di ogni ordine e grado dell'intero territorio italiano, nell'accogliere studenti stranieri, devono promuovere l'apprendimento della lingua italiana con ore di insegnamento extracurriculari, estendendo l'iniziativa anche ai genitori degli stessi allievi che non parlino l'italiano.
1. Date le differenti confessioni religiose ormai attestate in Italia, la scuola statale deve fornire nozioni di cultura religiosa non soltanto cattolica ma anzi diffondere la conoscenza delle peculiarità delle varie religioni con l'introduzione di una nuova disciplina «cultura multietnica» che priva di caratterizzazione confessionale muova alla conoscenza ed al rispetto di culture differenti in funzione di una società che si apra al confronto.
2. Tale disciplina sarà tenuta da docenti che abbiano sostenuto un esame di storia della religione o possiedano competenze specifiche equiparabili, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, prevedendo anche interventi di esperti esterni che portino la testimonianza diretta della loro esperienza (giornalisti, medici, missionari).
1. L'educazione all'interculturalità deve tendere a sottolineare come le differenti manifestazioni interagiscano, contribuendo seppur in modo diverso alla vita sociale del paese in cui si vive. Ma innanzitutto è necessario che l'insegnamento perda il suo carattere etnocentrico, attribuendo superiorità alla propria cultura: i testi scolastici europei di storia devono sottolineare l'apporto di tutte le culture e di tutti i popoli alla costituzione dell'Europa moderna, in modo che qualsiasi individuo, da qualunque etnia provenga, non si senta un intruso culturale.
1. Affinché la formazione di giovani non si limiti all'astrazione di discorsi, ma si incentri su fondate esperienze, la scuola deve inoltre favorire la mobilità dei giovani con più frequenti viaggi all'estero, nonché di scambi culturali con le scuole di altri paesi, per un effettivo tirocinio culturale agevolando ogni forma di confronto e di raffronto di aspetti etnici differenti.
2. Auspicabile anche l'organizzazione di manifestazioni musicali e più genericamente artistiche.
3. Dato il carattere esclusivamente culturale di tali iniziative, la partecipazione alle stesse costituirà un credito formativo che verrà quindi registrato nel percorso di ogni singolo allievo.
1. L'insegnamento di educazione civica si integri il più possibile con lo studio del diritto in tutte le scuole di ogni ordine e grado e abbia come punto focale il riferimento costante ai diritti dell'uomo e all'assoluta uguaglianza di fronte alla legge «senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione e opinioni politiche».
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Marco Ermano, Daniele Ghislieri, Diego Ghislieri, Marco Prevadihl, Eleonora Sali:
«Legge quadro per l'assistenza alle persone in difficoltà» (49)
RELAZIONE
Lo scopo di questa proposta di legge è quello di regolamentare a livello nazionale il servizio socio-assistenziale già esistente ma organizzato in modo diverso, da regione a regione, per renderlo più efficiente nella prevenzione e rimozione degli svariati disagi sociali.
Per rendere effettivo il principio costituzionale dell'uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3) e realizzare il diritto all'assistenza per chi è inabile e privo di mezzi (articolo 38) si propone:
a) la definizione di pubblica utilità per il servizio di assistenza agli anziani in difficoltà e ai non autosufficienti, onde rendere obbligatorio l'intervento dell'Ente locale almeno per tali categorie;
b) la preparazione di assistenti qualificati mediante corsi di formazione riconosciuti dallo Stato, unificati in tutto il territorio nazionale, che portino ad un riconoscimento giuridico delle figure operanti in questo settore;
c) la partecipazione totale o parziale dell'assistito alle spese e l'eventuale copertura di costi residui da parte degli enti locali.
Art. 1.
1. L'assistenza agli anziani in difficoltà e alle persone non autosufficienti è servizio di pubblica utilità demandato alla cura dell'ente comunale.
2. Tale assistenza deve svolgersi prioritariamente mediante interventi di assistenza domiciliare, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nuclo familiare o nella propria residenza.
3. L'assistenza domiciliare socio-assistenziale ed altre categorie di persone in difficoltà può essere programmata unitamente a quella di cui al primo comma.
4. Per assistenza domiciliare si intendono prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento di cui al comma quattro della presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.
5. L'assistenza domiciliare deve essere altresì attivata in collaborazione con la sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposti dalle amministrazioni regionali per l'attuazione dell'assistenza domiciliare integrata da parte dell'ASL.
1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato:
a) a garantire il rispetto della dignità della persona;
b) al superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare e sociale;
c) al superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti e al coordinamento dei servizi socio-assistenziali con tutti gli altri servizi sociali territoriali;
d) al riconoscimento dell'apporto del privato sociale, delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale;
e) alla promozione e alla incentivazione delle varie forme di solidarietà, liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. L'ente comunale esercita tali funzioni, oltre che nelle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, anche in convenzione o compartecipazione con le società no-profit del settore e può promuovere forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali, nonché accordi di programma.
1. Entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, l'ente comunale dovrà approvare un proprio regolamento per individuare le modalità con cui effettuare gli interventi sul territorio, nonché le modalità di nomina e i criteri dell'azione della speciale commissione tecnica per la valutazione concreta dei casi e dei modi di intervento.
2. Di tale commissione devono far parte un assistente sociale, un medico dell'ASL e un rappresentante degli operatori sociali.
1. È demandato al Governo di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento attuativo per l'individuazione degli interventi socio-assistenziali, il cui svolgimento richiede il possesso di specifiche professionalità, conseguibili mediante la frequenza di corsi appositamente istituiti o riconosciuti, su base nazionale, per la preparazione del personale specializzato.
1. Per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria il comune deve stanziare in bilancio apposito finanziamento.
2. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 3 devono altresì essere evidenziati i criteri di compartecipazione degli utenti, o dei loro familiari civilmente obbligati, alla copertura finanziaria delle spese del servizio, nonché i casi di esenzione della stessa.
3. A tale scopo è istituita una Commissione di controllo per la verifica delle situazioni reddituali, composta da un Assistente sociale, un funzionario e un tecnico comunale.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Paolo Bernareggi, Valentina Bertolini, Francesco Cordaggia, Maria Libera, Franco Rovelli:
«Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di abuso di sostanze alcoliche» (50)
Art. 1.
1. L'esercente di un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore di anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a tre anni. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dell'esercizio.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Elisa Cervini, Elisa Cremona, Cristina Panzera, Alberto Pravato, Paolo Saporiti:
«Uso alternativo delle ore di religione» (51)
RELAZIONE
Art. 1.