LIGURIA

Genova
Istituto magistrale statale «S. Pertini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Barbara Aglioti, Marta Bonati, Stefania Lazzari, Valentina Oreto, Viola Targani:

«Introduzione di Kinderheim-nido nelle imprese» (37)

RELAZIONE

La Costituzione italiana configura il nostro Stato come stato di diritto ponendo come principi fondamentali dello Stato i diritti inviolabili dell'uomo. Riferendoci a tale proposito la nostra classe 1o I dell'istituto Sandro Pertini di Genova ad indirizzo socio-psico-pedagogico con sperimentazione Brocca, propone una proposta di legge che concretizzi, in misura più evidente, alcuni di questi diritti avvicinando, in tal modo, il paese reale al paese istituzionale nel tentativo di risolvere in minima parte il disagio nato negli ultimi anni nella collettività. All'articolo 3 la Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e lo stesso articolo ribadisce inoltre che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, d'ordine economico e sociale, concretizzando, accanto all'uguaglianza formale, un'effettiva uguaglianza sostanziale.
La Costituzione inoltre sancisce l'articolo 1 e allo stesso articolo 4, il diritto al lavoro del cittadino e si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. Ricordiamo che nell'articolo 30 viene sancito il diritto e dovere dei genitori al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nell'ambito della famiglia e, comunque della società, nonché all'articolo 31 la Repubblica italiana si impegna ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, alla formazione della famiglia e all'adempimento dei compiti relativi a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendone gli istituti necessari. In riferimento a quanto premesso proponiamo l'istituzione in ogni impresa pubblica o privata, con un numero di dipendenti superiori a 36 unità, di Kinderheim-nido che possa consentire di attivare:

a) il diritto sostanziale al lavoro della lavoratrice-madre;

b) il concretizzarsi delle pari opportunità tra uomo-donna e tra parti sociali forti e deboli;

c) la tutela della prima infanzia e dei diritti che ne conseguono (rapporto madre-figlio);

e) incentivare la maternità e la natalità in Italia (tra i primi stati del mondo con un tasso di crescita negativo e il più alto livello di denalità);

f) il diritto al lavoro dei giovani.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il Kinderheim-nido è una struttura che si propone di accogliere i figli dei dipendenti pubblici o privati, uomo o donna, fino al compimento del terzo anno di vita.

Art. 2.

1. Tale istituzione viene proposta per le imprese, unità produttive e amministrative, pubbliche o private, con un numero di unità dipendenti superiore a 36.

Art. 3.

1. Gli oneri e costi di tale istituzione saranno posti parzialmente a carico: dell'unità produttiva che la realizza, sia essa impresa pubblica o privata; parte a carico del contribuente-lavoratore; parte nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Art. 4.

1. Nell'ambito di tale istituzione, i Kinderheim-nido, saranno avviati al lavoro ed alla professione giovani diplomati e disoccupati, con precedenza per coloro che sono in possesso di un titolo di studio «professionalizzante» come quello conseguito nel nostro istituto (maturità socio-psico-pedagogica, liceo delle scienze sociali, vigilatrici d'infanzia e maestre asilo).

Art. 5.

1. Lo Stato dovrà impegnarsi ad esercitare controlli periodici sull'obbligo per le imprese derivante da tale istituzione, nonché sulle condizioni di funzionamento di tali strutture sia igienico-sanitarie che educative e di tutela dell'infanzia, attraverso ministeri competenti, nonché attraverso gli enti locali.

Imperia
Istituto magistrale statale «C. Amoretti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Flavia Beretta, Valentina Carelli, Milena Grossi, Daisy Noia, Chiara Remedio:

«Obbligo di assistenza morale ed affettiva, oltre che economica, dei figli nei confronti dei genitori» (38)

RELAZIONE

L'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento l'obbligo giuridico di assistenza morale ed affettiva, oltre che economica, dei figli verso i genitori è sorta dall'esame della realtà locale dove abbiamo rilevato numerosi casi di anziani in condizione di solitudine.
Ha richiamato la nostra attenzione il loro stato di abbandono da parte dei figli che, nella migliore delle ipotesi, si erano preoccupati esclusivamente del loro sostegno economico.
Ciò che ci ha spinto a trasformare queste nostre semplici considerazioni ed opinioni personali, ed ora in una proposta di legge, è stato lo studio delle norme che regolano i rapporti familiari; in particolare dell'articolo 143 del codice civile che prevede a carico dei coniugi, reciprocamente, l'obbligo di «assistenza morale e materiale» (tra gli altri).
Riteniamo, infatti, che tale obbligo di natura morale ed affettiva, evidenziato dal legislatore tra i coniugi, debba essere esteso ai rapporti tra genitori e figli. Il nostro codice civile prevede, a carico dei genitori, gli obblighi di educare, mantenere ed istruire la prole ed, a carico dei figli verso i genitori, solamente l'obbligo degli alimenti, nei casi di cui all'articolo 433 codice civile.
Il nostro intendimento è quello di porre a carico di ogni figlio, verso il quale il genitore abbia adempiuto ai propri doveri, l'obbligo di sostegno morale ed affettivo oltre che economico verso il genitore al fine di valorizzare, anche giuridicamente, il rapporto umano-affettivo tra genitori e figli ed evitare casi di abbandono psicologico degli anziani.
Riteniamo, concludendo, che l'adempimento di tale obbligo consentirebbe ad ogni genitore di trascorrere serenamente ed attivamente la propria vecchiaia, ricevendo così uno stimolo affettivo che potrebbe essere utile per affrontare ogni problematica quotidiana anche relativa alla salute.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Viene introdotto l'articolo 148-bis del codice civile «Dovere dei figli verso i genitori».
2. Ogni figlio ha, nei confronti di ambedue i genitori, l'obbligo di assistenza morale.
3. Ogni figlio ha, altresì, nei confronti di ambedue i genitori, l'obbligo di assistenza materiale qualora gli stessi non siano in grado di provvedervi reciprocamente ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 2.

1. Viene introdotto l'articolo 148-ter del codice civile «Assistenza morale e materiale».
2. L'assistenza morale consiste nell'assicurare al genitore il sostegno psicologico nonché la presenza fisica ogni volta che sia necessaria tenendo conto delle esigenze sia del genitore che del figlio.
3. L'assistenza materiale consiste nell'assicurare ai genitori gli alimenti secondo la disciplina degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Art. 3.

1. Viene introdotto l'articolo 148-quater del codice civile «Adempimento da parte di più figli».
2. Le obbligazioni di cui agli articoli 148-bis e 148-ter nel caso in cui il numero dei figli sia superiore a uno dovranno essere adempiute in maniera giusta ed equivalente tra gli stessi, con possibilità di accordo relativamente ai modi e ai tempi di esecuzione salvaguardando l'obbiettivo dell'assistenza al genitore.

Art. 4.

1. Viene introdotto l'articolo 148-quinques del codice civile «Esenzione dall'obbligo di assistenza morale».
2. È esentato dal dovere di assistenza morale verso il genitore, il figlio a danno del quale:

a) sia comprovata l'avvenuta violazione degli obblighi di mantenimento e/o educazione da parte del genitore (di cui all'articolo 147 del codice civile);

b) sia comprovata la commissione di reati riguardanti violenza, maltrattamenti e ogni forma di abuso nei mezzi di correzione da parte del genitore;

c) sia comprovata la condizione di impossibilità psicofisica.

La condizione di cui al punto c), del presente articolo dovrà essere accertata per mezzo di un apposito collegio medico formato da almeno tre medici, specializzati nella disciplina di volta in volta interessata, nominati: uno dal figlio, uno dal genitore e l'ultimo dal tribunale del luogo di residenza del genitore.

La Spezia
Istituto tecnico commerciale «Da Passano»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Sara Maggiari, Enrico Rappa, Luca Sartelli, Marika Sricchia, Simone Viviani:

«Obbligo di patentino per la guida di ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 c.c.» (39)

RELAZIONE

L'alta percentuale d'incidenti stradali in cui sono coinvolti ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 c.c. guidati da ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni fa pensare che, alla base di tale fenomeno, ci sia la scarsa conoscenza delle regole del codice stradale ed una non perfetta padronanza del mezzo di trasporto da parte d'utenti che non sono tenuti ad acquisire nessun tipo di licenza di guida.
Riteniamo importante, perciò, introdurre un patentino di guida obbligatorio per minorenni di età superiore a 14 anni che vogliano guidare un ciclomotore di cilindrata inferiore a 50 c.c.
Il patentino sarà rilasciato dopo la frequenza di un corso teorico-pratico di scuola guida tenuto presso qualsiasi istituto d'istruzione superiore convenzionato con una scuola guida che fornisca gli istruttori necessari. I corsi saranno gratuiti per gli studenti e saranno finanziati dagli istituti d'istruzione superiore attingendo dai fondi a disposizione per le attività didattiche complementari.

ARTICOLATO


Art. 1.

1. È fatto obbligo agli utenti della strada di età superiore a 14 anni di conseguire un patentino per la guida di ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 c.c.
2. Tale patentino viene rilasciato dopo la frequenza di un corso teorico relativo alle norme di circolazione stradale della durata minima di ore dieci e di un corso pratico di guida della durata minima di ore otto.

Art. 2.

1. I corsi teorico-pratici di cui all'articolo 1 sono gratuiti per gli studenti e vengono organizzati obbligatoriamente in tutti gli istituti d'istruzione superiore dello Stato.

Art. 3.

1. È fatto obbligo agli istituti d'istruzione superiore dello Stato di stipulare convenzioni con scuole guida regolarmente autorizzate per ottenere il supporto organizzativo e didattico necessario per lo svolgimento dei corsi teorico-pratici di guida.

Art. 4.

1. Il finanziamento di detti corsi è a carico degli istituti superiori che possono attingere dai fondi a loro disposizione per le attività didattiche complementari.

Savona (Cairo Montenotte)
ITCG «Patetta»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rosa Fusco, Riccardo Marchetti, Barbara Marchioro, Veronica Peluffo, Stefania Pongibove:

«Istituzione dell'agenzia di ricerca e sperimentazione tecnologiche di bonifica mine antipersona» (40)

RELAZIONE

Nel 1997 il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla campagna internazionale per la messa al bando delle mine (ICBL) e alla coordinatrice della campagna, Jody Williams.
L'Italia ha definitivamente vietato ogni produzione e uso delle mine antipersona con la legge n. 374 del 1997.
Ad Ottawa, nel dicembre dello stesso anno, i governi di 123 nazioni, tra cui l'Italia, hanno firmato il «Trattato per la messa al bando dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine AP, e per la loro distruzione».
La ratifica da parte delle assemblee dei singoli paesi è avvenuta per 64 nazioni (dato aggiornato al 10 febbraio 1999).
La Convenzione di Ottawa entrerà in vigore il 1o marzo 1999, data alla quale saranno passati sei mesi dal momento della ratifica del 40o firmatario (articolo 17 Convenzione di Ottawa).
L'Italia non ha ancora ratificato il Trattato. Il disegno di legge di ratifica n. 5005 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio scorso ed attende l'approvazione del Senato della Repubblica.
Tale disegno di legge contiene anche proposte di modifica della legge n. 374 del 1997 che lasciano però non del tutto soddisfatti coloro che hanno operato e operano per la messa al bando delle mine antipersona.
In particolare non si fa alcun accenno ad un problema di vitale importanza quale la cooperazione allo sminamento umanitario.
Sappiamo dalle statistiche che le mine, anche a conflitto terminato, continuano a produrre vittime: ogni 20 minuti nel mondo una mina esplode, mutilando o uccidendo per lo più civili inermi. Non si tratta, però, esclusivamente di un problema di sicurezza: a causa delle mine molto spesso è impossibile, per intere comunità, ritornare in tempo di pace ai villaggi d'origine oppure coltivare le terre infestate, sino a quando queste non vengono bonificate. Ciò causa grave pregiudizio per l'economia degli stessi paesi e per la sopravvivenza di popolazioni già duramente provate dai conflitti avvenuti sui loro territori.
Le mine antipersona disseminate nel mondo sono oltre 100 milioni. Di queste, oltre 40 milioni sono state fabbricate in Italia.
È importante bloccare la produzione e la vendita di mine, ma è altrettanto importante riparare i danni che sono stati fatti e che continueranno se non verranno previsti consistenti interventi di sminamento.
Le mine continuano ad esplodere nel mondo e per fermarle non basta un Trattato.
Per questo formuliamo una proposta di integrazione alla legge n. 347 del 1997 che preveda il finanziamento di progetti di ricerca e sperimentazione tecnologie di bonifica che abbiano come scopo quello di coordinare programmi di assistenza allo sminamento.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia di ricerca e sperimentazione tecnologie di bonifica mine antipersona organizzata sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un proprio regolamento attuativo per rendere operativa l'agenzia nel termine massimo di un anno dall'emanazione del regolamento.

Art. 2.

1. L'agenzia ha quale compito quello di svolgere attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nel campo delle attività di bonifica da mine antipersona; forma personale in grado di coordinare interventi e partecipa direttamente alle attività di sminamento nei paesi che necessitano di interventi di bonifica, utilizzando mezzi finanziari propri o provenienti da organizzazioni internazionali.
2. Almeno il 50 per cento dei fondi assegnati all'agenzia debbono essere destinati ad attività dirette di bonifica.

Art. 3.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente proposta si provvede con risorse ottenute come segue:

a) diminuendo del 3 per cento le risorse di bilancio destinate al Ministero della difesa;

b) istituendo un fondo di solidarietà ottenuto dal versamento coattivo del 10 per cento degli interessi attivi, percepiti da banche ed istituti di credito italiani e stranieri operanti in Italia, sull'ammontare totale degli interessi ottenuti dalla concessione di finanziamenti all'esportazione di armi.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, entro e non oltre il termine di un anno, all'emanazione di disposizioni atte a realizzare quanto previsto al punto b), comma 1, del presente articolo.