Gorizia
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Istituto magistrale «Simon Gregorcic»
Mateja Cernic, Sara Devetak:
«Disciplina dell'eutanasia» (26)
RELAZIONE
Con le tecnologie moderne e la molteplicità dei farmaci si riesce a mantenere una persona artificialmente in vita prolungandone l'agonia anche se è sicuramente destinata a morire.
Questa proposta di legge vuole restituire la responsabilità di scelta al singolo individuo, che deve quindi avere il diritto di interrompere le inutili sofferenze.
Essendo tale materia estremamente delicata e di difficile configurazione, oltre alla scelta del malato terminale dovrà esserci l'assenso di un'équipe medica incaricata a seguire i singoli casi.
Tale proposta di legge comunque non intende in alcun modo obbligare i medici ad assecondare i pazienti con l'interruzione della vita, ma lascia la possibilità, in caso di obiezione di coscienza, di non dover intervenire in tali casi.
Art. 1.
1. Ogni persona al compimento del diciottesimo anno deve dichiarare per iscritto, se intende o no ad avvalersi della possibilità di interrompere la propria vita in casi estremi.
2. La dichiarazione è comunque modificabile in qualsiasi momento.
1. L'interruzione della vita sarà applicata solo in casi estremi, nei quali un'apposita équipe medica dichiarerà l'impossibilità reale di salvezza e di potere evitare la morte del paziente.
2. In seguito a tale dichiarazione sarà comunque il paziente, se cosciente, o il parente più stretto a dare l'assenso definitivo per l'interruzione della vita.
1. Le modalità per tale interruzione saranno definite da disposizioni in seguito emanate.
1. È salva comunque la possibilità per ogni medico di dichiarare l'obiezione di coscienza onde evitare di dove intervenire nei casi d'eutanasia.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Davide Blasig, Sveva Macrini, Diego Taverna:
«Misure per disincentivare lo sfruttamento del lavoro minorile nei paesi extracomunitari» (27)
RELAZIONE
Il problema dello sfruttamento del lavoro minorile nei paesi del terzo mondo per la produzione di beni di consumo e voluttuari destinati ai mercati dell'occidente ricco è uno di quelli che non possono lasciare indifferenti le coscienze. Tale problema è stato di recente visivamente sottolineato dal film «IQBAL» - trasmesso su Rai 2 -, il bambino protagonista solitario di una ribellione tragica al mondo potente e disumano dei suoi sfruttatori. È ben noto, tuttavia, che la realtà della schiavitù infantile legata alla produzione dei tappeti orientali, presentata dal film suddetto, rappresenta solo uno dei tanti settori in cui la manodopera dei bambini è specificamente ricercata (vedi produzione di palloni di cuoio) o comunque impiegata, in quanto le loro prestazioni risultano meno costose e dunque di gran lunga più remunerative (capi di abbigliamento, giocattoli, eccetera) per i mercanti senza scrupoli. Avendo riscontrato con un rilevamento operato direttamente nel mercato al dettaglio che nessun tipo di tutela esiste nel nostro paese rispetto a tanto indecoroso sfruttamento, in quanto i prodotti a rischio sono commercializzati senza che al consumatore sia data la possibilità di contrastare, mediante scelte mirate, il perpetrarsi di questo sfruttamento, si propone al Parlamento un intervento urgente e doveroso in materia, che costituisca un'indicazione forte di indirizzo per il mercato, al fine di disincentivare e sanzionare comportamenti fortemente lesivi della dignità umana.
Art. 1.
1. Tutti i beni di produzione extracomunitaria per la commercializzazione nel nostro paese devono essere accompagnati da certificazione di qualità, confermata dall'autorità competente del paese di provenienza, attestante che i beni non sono stati realizzati con l'utilizzazione di manodopera di soggetti minori di anni 14.
2. Detta certificazione deve accompagnare i beni fino alla vendita al dettaglio degli stessi ed essere allegata ad ogni bene commercializzato.
1. Il Ministro degli affari esteri attraverso le ambasciate verifica, anche su richiesta di associazioni nazionali o internazionali di consumatori o aventi fini di tutela dei minori, la veridicità della certificazione di cui al precedente articolo e segnala al Ministero del commercio con l'estero ogni caso di cui venga a conoscenza di utilizzazione di manodopera di minori di anni 14 e di non veridicità delle certificazioni di cui al precedente articolo.
2. Il Ministero per il commercio con l'estero in seguito a tale segnalazione blocca l'importazione in Italia dei beni prodotti con lavoro minorile e consente la vendita di quelli già entrati in territorio nazionale con certificazione non veritiera, solo se ognuno di tali beni sia accompagnato da dichiarazioni esplicite dell'utilizzazione di lavoro minorile nella produzione dello stesso.
1. Gli importatori e i commercianti che immettono sul mercato italiano beni prodotti in paesi extracomunitari privi della certificazione di cui al precedente articolo 1, o con certificazioni false sono puniti con ammenda pari al 10 per cento del valore dei beni importati o posti in vendita e comunque non inferiore a lire 5 milioni.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Andrea Biasotto, Francis Ceroni, Alex Corazza, Luca Delti, Cristopher Toffolon:
«Disciplina dell'ingegneria genetica» (28)
RELAZIONE
Questa proposta di legge vuole regolare l'attività scientifica sviluppatasi negli ultimi anni riguardo la fecondazione artificiale e l'ingegneria genetica. L'argomento è risultato di grande interesse pubblico ed è sorta la necessità di regolarlo per evitare il mal utilizzo di questo progresso scientifico a fini di lucro e di utilizzo indebito. Con il primo articolo è stata disciplinata l'inseminazione artificiale, cioè l'impianto artificiale di uno spermatozoo nell'utero femminile.
Il secondo articolo riguarda tutti i cittadini italiani di sesso femminile: chi compie questa azione deve essere maggiorenne perché deve essere responsabile di ciò che fa. L'individuo che decide di avere un figlio mediante l'inseminazione artificiale deve avere anche una certa indipendenza economica per assicurare al nascituro una vita dignitosa nel rispetto del principio personalista e dell'uguaglianza formale e anche nel rispetto dei diritti dei figli disciplinati dall'articolo n. 30 della Costituzione italiana. Una vita dignitosa è anche garantita dal limite di 45 anni, in modo tale che al bambino sia garantita una famiglia nella sua infanzia.
Con il secondo articolo è stata anche disciplinata la clonazione che è consentita solo per la riproduzione di tessuti umani che costituiscono organi utili per essere trapiantati su persone bisognose. È importante sottolineare che con questa proposta di legge non si riconosce la clonazione di interi esseri umani perché questi non siano utilizzati a fini di lucro o per interesse di un ristretto numero di persone. Con l'articolo numero tre è stata disciplinata la manipolazione genetica, cioè la modificazione di alcuni geni nel DNA delle cellule umane. Questa manipolazione di geni è utile nella cura della terapia genetica per gli individui affetti da malattie: con questo tipo di terapia si va a modificare o a sostituire determinati geni in alcune cellule permettendo così la cura di determinate malattie o la correzione di determinate anomalie genetiche del nascituro. Disciplinando questa materia si può intervenire in modo da migliorare certi aspetti delle condizioni di vita della società permettendo la cura di gravi malattie o malformazioni genetiche.
Art. 1.
1. Tutti i cittadini di sesso femminile hanno il diritto di usufruire dell'inseminazione artificiale purché il soggetto in questione abbia raggiunto la maggiore età e non superi il 45o anno di età, sia economicamente autosufficiente e in grado di assicurare al nascituro una vita dignitosa. La Repubblica concede il concepimento di un figlio mediante l'inseminazione artificiale per ogni individuo che ne fa richiesta. Tutte le spese saranno interamente a carico dello Stato.
1. La Repubblica riconosce la clonazione di tessuti umani per scopi di ricerca a fini terapeutici o di trapianto ma non riconosce la clonazione totale di individui umani. Le strutture e il personale atto a questi tipi d'attività sono gestiti interamente dallo Stato; quest'ultimo però punisce ogni contravvenzione a quest'articolo.
1. La manipolazione genetica è riconosciuta e consentita dalla legge. Per gli individui umani nella terapia genetica e per correggere eventuali anomalie genetiche del nascituro.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Salvaguardia dei boschi» (29)
RELAZIONE
Ogni anno aumentano vari pericoli per i boschi. Essi sono sottoposti ai pericoli di incendi causati da malintenzionati e dell'inquinamento. I boschi sono spesso meta di bambini, che inconsciamente possono venire a contatto con siringhe, armi e vari oggetti pericolosi.
Proponiamo perciò un maggiore ed adeguato utilizzo di persone addette alla salvaguardia e alla sicurezza dei boschi. Le suddette persone potrebbero essere disoccupati ed emarginati, ai quali verrebbe destinata una determinata somma di denaro. Le precauzioni adottate dallo Stato sono spesso costose, ma inefficaci. Molti progetti e opere destinati alla soluzione del problema non vengono portati a termine. Vengono così consumati dei fondi pubblici senza il raggiungimento dello scopo prefisso.
Proponiamo, quindi, la seguente legge:
Art. 1.
1. I disoccupati e gli emarginati vengono occupati nella pulizia e sicurezza dei boschi.
1. I fondi per la remunerazione di questi lavoratori socialmente utili vengono dirottati da finanziamenti di opere e progetti prima menzionati.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Gloria Gasperini, Tatiana Rapotez, Raffaella Visintin:
«Misure a tutela di aziende agricole in caso di avversità» (30)
RELAZIONE
Pur essendo l'agricoltura un importante settore economico che dovrebbe essere tutelato e protetto dallo Stato non esistono leggi che difendano direttamente il reddito totale dell'azienda agraria dalle avversità naturali, per esempio grandine, uragani, terremoti, alluvioni, siccità e fitopatie.
In Friuli-Venezia Giulia esistono leggi regionali che solo dopo un danno accertato del 30 per cento della produzione lorda vendibile intervengono con prestiti quinquennali o contributi in percentuale al danno accertato, ma con tempi biblici e con gravi conseguenze per gli agricoltori.
Il settore dovrebbe poter contare su una liquidazione del danno in tempi brevi. Per risolvere questo problema, ci si potrebbe appoggiare ai privati, cioè le assicurazioni, e lo Stato potrebbe tutelare la categoria pagando il 50 per cento del premio di assicurazione, mentre il rimanente 50 per cento resterebbe a carico degli agricoltori.
In questo modo lo Stato ridurrebbe notevolmente i costi di gestione della pubblica amministrazione relativa a sinistri e per gli agricoltori ci sarebbe una giusta od equa liquidazione in base al valore corrente di mercato dei beni.
Art. 1.
1. Viene istituito un fondo comune per le imprese agrarie regolarmente iscritte negli appositi albi delle C.C.I.A.A. in materia di danni causati da calamità naturali. Esso riguarda la seguente tipologia di evento: grandine, uragano, terremoto, alluvioni, siccità, vento, fitopatie.
2. Alle aziende che hanno fatto regolare domanda viene liquidato un contributo pari al 50 per cento del costo del premio di assicurazione sostenuto e regolarmente documentato.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Arianna Dominici, Sara Lauretig, Elena Marinig, Leana Not, Stefania Salvador:
«Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte» (31)
RELAZIONE
Al fine di limitare il contrabbando di oggetti di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico, ed artistico, vorremmo modificare gli articoli n. 932, comma 3, e n. 826, comma 2, del codice civile nonché gli articoli n. 43 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089, che regolano i ritrovamenti di tali reperti.
Infatti, nonostante la normativa vigente sanzioni le persone che si impossessano di antichità, taluni soggetti violano tale legge non consegnando questi beni allo Stato.
La nostra proposta si pone come obiettivo la possibilità per il ritrovatore di beni di interesse storico, di diventarne il proprietario a condizione che ne venga dichiarata l'esistenza.
In questo modo il reperto costituisce ugualmente un patrimonio artistico nazionale e si riesce così ad evitarne la vendita illegale a soggetti spesso stranieri.
Art. 1.
1. Colui che ritrova oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, o etnografico, non è obbligato a cederli allo Stato bensì è legittimato a impossessarsene purché il ritrovamento avvenga in fondo di sua proprietà.
2. Il ritrovatore di tali oggetti deve dichiararne l'esistenza allo Stato e farne stimare il valore da soggetto esperto nel settore. Il ritrovatore, in alternativa, può cedere l'oggetto ritrovato allo Stato. In quest'ultimo caso riceverà una ricompensa pari a 1/4 del valore del bene.
3. Il proprietario del reperto è comunque tenuto a cederlo temporaneamente agli enti artistici e culturali che ne facciano richiesta in occasione di mostre, manifestazioni culturali o esposizioni d'arte.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto decida di non cedere la proprietà dell'oggetto allo Stato, è comunque tenuto a conservarlo e a mantenerne l'integrità in quanto tale oggetto è parte integrante del patrimonio artistico italiano. Per questo motivo, l'oggetto potrà essere esposto solamente in manifestazioni tenute all'interno del territorio nazionale.