EMILIA ROMAGNA

Bologna (Imola)
Istituto tecnico commerciale amministrativo programmatori e per geometri «Luigi Paolini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Silvia Bertolini, Gabriella De Patre, Wildmer Gregori, Eleonora Pasquinelli, Marzia Scardino:

«Disciplina dell'uso di "graffiti"» (17)

RELAZIONE

I proponenti del presente progetto di legge sono profondamente contrari al comportamento di coloro - «GRAFFITARI, ARTISTI O VANDALI» - che con bombolette spray o vernici rovinano monumenti, edifici religiosi e pubblici, infrastrutture, abitazioni private, vetrine, mezzi di locomozione, eccetera.
È però un fatto reale che anche nel nostro paese come nelle altre nazioni europee ed in America, si è diffusa la «moda» di imporre le proprie idee creando disagio agli altri componenti della comunità.
Molte di queste «opere» provocano inoltre spese assolutamente non necessarie né per lo Stato né per tutti i contribuenti: basti pensare che per la sola città di Milano è stato quantificato in 100 miliardi il costo della pulizia murale!
Le cronache dei giornali periodicamente ci propongono notizie sul danneggiamento di opere pubbliche le quali, per il loro valore artistico, costituiscono, attraverso il costante afflusso turistico, un'importante fonte di guadagno per lo Stato. Questo malcostume provoca inoltre lamentele da parte di molti cittadini che non trovano giusto che vengano rovinate opere appartenenti sia al paese ed alla comunità, sia ai privati cittadini.
C'è tuttavia molta altra gente che pur violando la legge non viene «colta sul fatto» cosicché non viene assolutamente perseguita.
Riteniamo pertanto importante l'approvazione dei quattro articoli che se accolti metteranno a disposizione di tutti coloro che ne vogliano usufruire, degli spazi creati appositamente per realizzare graffiti, disegni.
Si ritiene dunque che sia utile costruire o semplicemente indicare luoghi nei quali queste attività possano essere svolte liberamente senza che gli autori siano perseguibili per legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge, per graffiti si intendono tutti quei disegni o scritte, fatti con bombolette spray, vernici e grossi pennarelli indelebili.

Art. 2.

1. Visto l'inadatto uso con il quale bombolette spray e vernici sono utilizzati, proponiamo la costruzione di muri e/o pannelli sui quali poter esprimere gli stimoli artistici senza deturpare opere pubbliche, monumenti, infrastrutture, beni privati.

Art. 3.

1. Gli autori delle scritte al di fuori degli spazi consentiti, se verranno scoperti, dovranno ripulire i muri con il proprio lavoro volontario e quindi rieducativo oppure risarcire a proprie spese i danni provocati.

Art. 4.

1. La realizzazione di tali «opere» qualora avvenga negli appositi spazi, individuati da ciascun comune, non deve essere perseguibile per legge.

Ferrara
Istituto commerciale statale «V. Monti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lara Bazzi, Federica Formaggi, Alessandro Galiani, Stefano Maltese, Deborah Parenti:

«Norme in materia di circolazione dei ciclomotori» (18)

RELAZIONE

La presente proposta di legge tiene conto delle esigenze nate dalla diffusione dei ciclomotori di cilindrata 50 cm3 (scooter), come mezzo di trasporto: a) di poter traportare il secondo passeggero; b) di poter condurre il motociclo dopo aver superato una prova pratica e teorica con rilascio di un attestato (patentino). Onorevoli colleghi, questa proposta mira ad avvicinare la nostra normativa a quella di altri paesi aderenti all'Unione europea in cui è già previsto per il punto a) la possibilità di trasportare un secondo passeggero da parte del conducente, se entrambi portano il casco e se si tratta di ciclomotore abilitato; b) l'obbligo di seguire un corso teorico-pratico di educazione stradale con il rilascio di un attestato abilitante alla guida dei ciclomotori. È ormai da tre anni che le case produttrici di ciclomotori, sia italiane che estere come Aprilia, Malaguti, Piaggio-Gilera, Honda, Suzuki, immettono sul mercato modelli di ciclomotori abilitati al trasporto del secondo passeggero. Inoltre l'insegnamento scolastico dell'educazione stradale non viene approfondito ed è necessario che i conducenti di ciclomotore siano a conoscenza delle norme del codice della strada per evitare danni a se stessi e agli altri (numerosi sono gli incidenti causati dall'ignoranza delle norme più elementari).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, è aggiunta la lettera d): «ciclomotore con due sedili o con un sedile biposto che permetta sia al conducente, sia al passeggero, di stare seduti in modo corretto».

Art. 2.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3, si aggiunge: «I ciclomotori a due ruote, per essere definiti abilitati al trasporto di un'altra persona, oltre al conducente, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) un sedile biposto di misura non inferiore agli ottanta centimetri oppure due sedili monoposto;

b) essere in possesso di pedalini per il secondo passeggero che siano stabiliti e ben fissati al veicolo».

Art. 3.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 5, si aggiunge: «sia il conducente che il passeggero devono portare un casco omologato ed almeno il conducente deve aver compiuto l'età minima di 14 anni, che consente di poter guidare un ciclomotore».

Art. 4.

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto l'articolo 115-bis:

1. Per utilizzare un ciclomotore è obbligatorio aver superato un esame di idoneità che tende ad accertare i requisiti psichici e fisici e la conoscenza dei rudimenti del codice della strada.
2. L'esame di idoneità consiste in una prova teorica mirante ad accertare le conoscenze acquisite in venti ore di corso teorico organizzato presso gli istituti secondari di scuole superiori del territorio della Repubblica. Tali corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno tenuti dai docenti di ruolo e da personale delle forze dell'ordine.
3. La prova sarà sostenuta alla presenza di un rappresentante del corpo dei vigili urbani.
4. L'attestato è condizione per la conduzione del motociclo».

Art. 5.

1. L'onere derivante dalla presente legge è valutato in 20 miliardi ed è a carico dello Stato.

Forlì (Cesena)
Liceo scientifico statale «A. Righi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Almiento, Andrea Del Vecchio, Elisa Dominici, Cristian Lolli, Elisa Mazzini:

«Misure a favore di studenti portatori di handicap» (19)

RELAZIONE

Un problema molto diffuso in tutto il mondo è quello riguardante le persone che hanno gravi infermità fisiche, fra le quali la cecità, la sordità, la paralisi, la distrofia muscolare.
I soggetti affetti da queste malattie possono incontrare difficoltà nello svolgere anche le attività più semplici, come andare in bagno. Fino agli anni cinquanta, i disabili erano compatiti, ignorati, o peggio ridicolizzati e talvolta rinchiusi in istituti.
La mentalità comune non riconosceva loro i desideri, le esigenze, le necessità e i diritti di ogni essere umano ritenuto «normale». Anche oggi la discriminazione è molto radicata, anche se le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative private che operano nel settore e le associazioni create dai disabili stessi hanno ottenuto notevoli risultati e riconoscimenti. La previdenza sociale cerca di fornire ai disabili l'assistenza necessarie alla loro integrazione, ma ancora questa non è sufficiente. In alcuni luoghi, in effetti, come le scuole medie superiori questo aiuto da parte dello Stato non è presente. Ciò è ridicolo perché essi, avendo le stesse nostre capacità mentali, dovrebbero avere anche pari possibilità di studio, ma in realtà non è cosi. Ed è per questo che chiediamo alla regione di fornire personale in grado di seguire questo tipo di ragazzi nelle loro attività scolastiche, come salire le scale o muoversi da un'aula all'altra.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La regione Emilia Romagna dispone che si organizzino assistenze adeguate affinché si possano sostenere ragazzi con infermità fisiche, ma aventi piene capacità mentali.
2. Coloro che necessitano di assistenza possono richiederla presso gli uffici del provveditorato agli studi della propria provincia. Il provveditorato valuterà le richieste e disporrà il personale istruito a questi compiti.
3. I finanziamenti per sovvenzionare assistenza saranno raccolti attraverso sottoscrizioni volontarie di cittadini della regione e saranno forniti dallo Stato per mezzo dei finanziamenti attraverso la dichiarazione dei redditi, destinando una percentuale a tale scopo.
4. L'importo della sottoscrizione volontaria potrà essere detraibile ai fini fiscali. L'importo massimo della suddetta detrazione verrà stabilito in accordo con le competenti autorità.

Modena
Istituto statale d'arte «A. Venturi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco Ansaloni, Marta Mingucci, Ilenia Paoluzzi, Mattia Pederzoli, Federica Zironi:

«Misure di prevenzione e di intervento contro il danneggiamento dei muri» (20)

RELAZIONE

Nella nostra città come in molte altre città d'Italia la bellezza di una via, di un sottoportico, di un palazzo antico, perfino di un monumento pregevole viene spesso rovinata da scritte violente per colore, forma e contenuto.
L'ambiente in cui viviamo influisce sul nostro stato d'animo e determina la qualità della nostra vita. I muri imbrattati suscitano un senso di disagio, la percezione di una dilagante volgarità e incuria.
Per questo motivo proponiamo il seguente progetto di legge.
Esso prevede, a titolo punitivo, di assegnare, a writers ed artisti, spazi urbani adeguati da utilizzare per le loro iscrizioni; per i murales, dato il loro valore artistico, gli spazi possono essere realizzati nell'ambito di parchi pubblici su viali di grande percorrenza.
Sul fronte del recupero ambientale, invece, si propongono misure di contenimento dei relativi costi, quali la «adozione» di parti della città da parte delle ditte appaltatrici dei lavori (con riduzione del corrispettivo), l'impiego degli studenti a titolo volontario e nel periodo estivo per gli edifici extrascolastici e a titolo obbligatorio e durante l'anno scolastico per gli edifici da loro frequentati; la legge prevede inoltre incentivi fiscali per i privati che fanno ripulire le facciate dei loro immobili e l'inasprimento delle pene per chi danneggia il decoro urbano.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Spazi urbani per i graffiti).

1. In tutti i capoluoghi di provincia e negli altri centri urbani con popolazione superiore a 50 mila abitanti le amministrazioni comunali devono destinare una o più aree, idonee per superficie ed ubicazione, ad essere utilizzate per murales, iscrizioni, graffiti. Con regolamento comunale potranno essere disciplinati l'utilizzo di tali spazi da parte degli interessati e le modalità per la rimozione o la sovrapposizione dei graffiti.

Art. 2.
(Tutela del decoro degli edifici pubblici).

1. Nei bandi di concorso a gare d'appalto per la rimozione delle scritte, graffiti e altri danni arrecati agli edifici pubblici sarà previsto che l'impresa aggiudicataria possa far apporre la propria ragione sociale sui cartelli identificativi delle aree pulite (strade, piazze) impegnandosi in cambio ad una riduzione del compenso contrattuale non inferiore al 10 per cento del suo valore.
2. Le amministrazioni comunali interessate potranno disporre l'utilizzo, nelle attività di cui al precedente comma, di studenti volontari degli istituti secondari superiori e universitari da impiegare nel periodo di chiusura delle scuole e di sospensione dell'attività universitaria.
3. Tali studenti dovranno essere assicurati con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile; essi dovranno essere formati e coordinati dalla impresa appaltatrice dei lavori ove l'opera sia stata appaltata, o dai dipendenti dei servizi comunali competenti a svolgere l'opera stessa.
4. L'attività prestata dagli studenti di scuola media superiore costituirà credito formativo ai sensi della legge 10 dicembre 1997, n. 425 - e relativi regolamenti di attuazione - recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
5. All'attività svolta sarà inoltre attribuito valore di credito formativo da utilizzare per l'accensione di un rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, relativo ai tirocini formativi e di aggiornamento.

Art. 3.
(Decoro degli edifici scolastici).

1. La pulizia dei muri interni e/o esterni degli edifici scolastici sarà posta a carico degli studenti che frequentano gli istituti di cui trattasi. Gli studenti di scuola secondaria superiore potranno provvedere personalmente alla rimozione delle iscrizioni fuori dell'orario delle lezioni organizzandosi in turni sotto il controllo del personale docente o non docente o anche di soggetti esterni alla scuola. Tale personale docente, non docente o esterno dovrà essere incaricato dal preside dell'istituto. Le ore prestate dal personale docente o non docente per tale funzione verranno retribuite come straordinario. La relativa spesa sarà a carico del fondo d'istituto.
2. Si può applicare anche in questa fattispecie, sentito il parere vincolante del consiglio d'istituto, quanto previsto dal quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 4.
(Pulizia dei muri esterni di edifici privati - detrazioni fiscali).

1. I proprietari di edifici urbani che commissioneranno opere di pulizia dei muri esterni dei loro edifici a partire dall'entrata in vigore della presente legge possono effettuare una detrazione dall'IRPEF da essi dovuta pari al 41 per cento della spesa sostenuta per l'opera e comunque non superiore a lire 5 milioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Art. 5.
(Inasprimento delle pene per chi deturpa i muri degli edifici).

1. L'articolo 639 del codice penale è cosi modificato: «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito con la multa fino a lire un milione. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici si applica la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire due milioni».

Parma
Liceo scientifico biologico «A. Chieppi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Pamela Acestilli, Antonio Darecchio, Marco Formato, Pamela Gardini, Alex Toledi:

«Interramento di elettrodotti per la riduzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche» (21)

RELAZIONE

L'utilizzo dell'energia elettrica è indispensabile non solo nelle abitazioni private o per lo svolgimento di attività produttive, ma anche per assicurare servizi pubblici essenziali. Occorre, tuttavia, tenere conto delle conseguenze negative sulla salute dell'uomo derivati dai campi elettromagnetici determinati dagli elettrodotti. Anche ammettendo che non sussistano ancora pubblicazioni scientifiche, che comprovino in maniera inoppugnabile la sussistenza di un nesso tra tale forma di rinnovamento e talune patologie, resta il fatto che su questo problema la preoccupazione dei cittadini è diffusa e non immotivata. Di questa preoccupazione le pubbliche istituzioni si devono far carico con assoluta priorità, posto che il diritto costituzionale alla salute va inteso non solo come diritto al «benessere fisico», ma anche a quello psichico. È dunque urgente disporre l'interramento degli elettrodotti, sulla base di un piano concertato tra gli enti che producono e distribuiscono energia elettrica e il Ministero dell'ambiente.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di ridurre l'inquinamento elettromagnetico nelle zone abitate, gli enti che distribuiscono energia elettrica devono procedere alla definizione di un piano per il graduale interramento e l'adeguata schermatura degli elettrodotti, cominciando da quelli valutati a maggior rischio (anche in considerazione dell'intensità abitativa) da un'apposita commissione tecnica, istituita entro due mesi dall'entrata in vigore delle presente legge dal Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

1. Ai fini di agevolare le operazioni di cui all'articolo 1, le imprese distributrici potranno chiedere contributi in conto capitale presentando domanda, corredata dal piano di bonifica e dalle previsioni di spesa, al Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo della parte spesa del bilancio statale, che sarà dotato della necessaria disponibilità attraverso l'aumento da parte del Governo dell'aliquota IVA sui consumi, entro i limiti necessari a finanziare i progetti in questione.

Piacenza
Liceo scientifico statale «Respighi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Paolo Campolonghi, Sara Mulazzi, Manuela Platé, Daniela Pugni, Virginia Vecchiato:

«Valorizzazione, riorganizzazione e finanziamenti all'attività teatrale» (22)

RELAZIONE

Il senso della presente proposta di legge si basa sulla valorizzazione delle diverse iniziative teatrali presenti a livello nazionale, in grado di riconoscerne e compensarne, a livello di erogazioni di risorse, le più concrete valenze culturali e di aggancio ai diversi ambienti culturali del territorio nazionale. Si vuole, cioè, ottenere in tal modo che ogni ambiente, grande e piccolo, sia capace di offrire, con il sostegno degli enti preposti - i quali eserciteranno un ruolo di consulenza indiretta, nella quale gli aspetti politici e amministrativi siano subordinati e a sostegno di quelli culturali e civici -, una continuità di stimoli del mondo teatrale rapportata al peso effettivo che essi possono avere su quel territorio.
In particolare, si ritiene opportuno evidenziare, in tale proposta di legge, il ruolo centrale che deve avere la scuola nella rete di rapporti culturali di cui sopra: con presenze specifiche di tale aspetto didattico nei curriculi innovati e sulla base della presenza di esperti e consulenti ad hoc dentro le istituzioni scolastiche; con la presenza, altresì, d'ufficio, di persone di scuola nei momenti decisionali e nelle commissioni teatrali locali; con specifiche agevolazioni al personale della scuola e agli studenti in occasione di pubbliche rappresentazioni e di programmi di cartellone - specie se direttamente riferibili ai curriculi scolastici - sulla linea di quanto già fatto con i cinema - a teatri specificamente rivolti all'attività di studio e di ricerca; con esplicite e concrete valenze di credito alle attività di lavoratori teatrali scolastici.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Al fine di valorizzare le varie iniziative teatrali a livello nazionale in grado di riconoscere e compensarne, sul piano dell'erogazione delle risorse, le più concrete valenze culturali e di aggancio ai diversi ambienti culturali del territorio nazionale, si prevede che ogni ambiente, grande e piccolo, debba essere in grado di offrire una continuità di stimoli dal mondo teatrale rapportata al peso effettivo che essi hanno su quel territorio.
2. A tal fine si prevede il sostegno degli enti preposti, i quali esercitano un ruolo di consulenza indiretta, nella quale gli aspetti politici e amministrativi siano subordinati e a sostegno di quelli culturali e civici.

Art. 2.

1. Si afferma il ruolo centrale che deve avere la scuola nella rete di rapporti culturali di cui all'articolo 1, con presenze specifiche di tale esperto didattico nei curriculi innovati e sulla base delle presenze di esperti e consulenti ad hoc dentro le istituzioni scolastiche.

Art. 3.

1. Si prevede la presenza d'ufficio di persone della scuola nei momenti decisionali e nelle commissioni teatrali locali.

Art. 4.

1. Si riconoscono specifiche agevolazioni al personale della scuola e agli studenti in occasione di pubbliche rappresentazioni e di programmi di cartellone (specie se direttamente reperibili ai curriculi scolastici), sulla linea di quanto già fatto con i cinema, a teatri specificamente rivolti all'attività di studio e di ricerca.

Art. 5.

1. Si riconoscono concrete valenze di credito alle attività di elaboratori teatrali scolastici.

Ravenna
Istituto magistrale «M. di Savoia»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Licia Angeli, Silvia Cappelli, Gaia Mantovani, Sara Milani, Emanuela Pizzimenti:

«Norme di educazione e prevenzione contro l'assunzione di sostanze dopanti nella pratica delle attività sportive» (23)

RELAZIONE

La grave problematica del cosiddetto «doping» nella pratica delle attività sportive non riguarda solamente l'attualità scandalistica sportiva e le norme di carattere penale atte a punire i responsabili: atleti, dirigenti e medici responsabili di illeciti.
Il fenomeno, ancora in gran parte sommerso, probabilmente riguarda moltissime discipline sportive, coinvolge atleti famosi e semplici amatori, atleti a fine carriera ed anche in giovanissima età.
La tutela della salute di ogni individuo nell'interesse della collettività è sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione.
In questo senso riteniamo che le doverose soluzioni penali non siano di per se stesse sufficienti, ma sia necessaria un'opera di educazione e prevenzione da parte dello Stato attraverso la scuola, che già mette in atto in molti istituti - nell'ambito del «progetto giovani» - l'educazione alla salute.
Se questa legge venisse approvata, sarebbe opportuno prevedere nelle disposizioni esecutive anche un ciclo di partecipazione degli enti di promozione sportiva e delle società sportive.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge regola l'impegno dello Stato alla educazione dei giovani studenti al fine di prevenire l'assunzione di sostanze dopanti nella pratica delle attività sportive.

Art. 2.

1. È fatto obbligo a tutte le scuole medie inferiori e superiori pubbliche, di programmare e realizzare per ogni anno scolastico, almeno sei ore di lezione di medicina sportiva.

Art. 3.

1. Le province e i comuni sono gli enti locali a cui spetta, in base alle competenze territoriali, mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e strumentali; ai provveditorati spetta l'opera di coordinamento, attraverso lo strumento della convenzione con gli enti locali suddetti.

Art. 4.

1. Gli enti locali competenti devono altresì coinvolgere nella programmazione annuale, la ASL e il Coni territoriali, enti a cui spetta fornire il Know-how necessario per raggiungere gli obiettivi individuati.

Art. 5.

1. Il Governo si impegna, ogni anno, a finanziare il fondo economico, destinato ai trasferimenti agli enti locali, che devono attuare la suddetta legge.

Reggio Emilia
Istituto tecnico per geometri «A. Secchi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luigi Del Villano, Andrea Marani, Marvin Samy Mohamed Soliman, Angela Pirondini, Marco Tondelli:

«Introduzione di norme a salvaguardia della salute in caso di tatuaggi e piercing» (24)

RELAZIONE

È di tendenza farsi tatuare o bucare il corpo o la faccia; ma chi fa quei mestieri a volte non rispetta le norme igieniche mettendo in pericolo la nostra salute.
Riteniamo pertanto che questi mestieri vadano regolamentati.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Chi svolge l'attività di tatuaggio e di piercing deve aver conseguito un apposito diploma che attesti la conoscenza degli effetti del suo lavoro.

Art. 2.

1. Gli strumenti che usa dovranno essere monouso nella parte che penetra nel corpo e in ogni caso sterilizzati con apposita macchina (autoclave) che dovrà essere presente in ogni laboratorio. Per verificare l'uso effettivo dell'autoclave le ASL faranno controlli a sorpresa.

Art. 3.

1. Coloro che vorranno sottoporsi a tatuaggio o piercing dovranno presentare un certificato medico che attesti l'assenza di controindicazioni.

Art. 4.

1. Il mancato rispetto delle norme comporterà: la chiusura dell'attività nei casi più gravi e multe negli altri. L'accertamento dovrà essere effettuato dal servizio sanitario delle ASL.

Rimini (Riccione)
Istituto statale d'arte

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Stefano Burnazzi, Silvia Del Prete, Angela Galli, Valentina Montemaggiori, Letizia Rossi:

«Norme per l'integrazione dello studente extracomunitario» (25)

RELAZIONE

La presente proposta di legge affronta il problema dell'integrazione tra diverse culture nella scuola ed in particolare nella scuola media superiore. Infatti, sempre più frequentemente si iscrivono alla scuola media superiore studenti provenienti da altri paesi, soprattutto extracomunitari. Sarà dunque sempre più rilevante il ruolo che in futuro avrà la scuola nel creare opportunità e occasioni di incontro, conoscenza ed integrazione tra ragazzi italiani e allievi provenienti da diversi paesi, allo scopo di sviluppare un'educazione all'integrazione culturale e sociale.
In questo contesto, la classe 2a E ha elaborato un progetto, riflettendo sull'esperienza dei primi due anni di studio: infatti di questa classe fanno parte due allievi provenienti da paesi extracomunitari. È stato così analizzato il problema dell'integrazione partendo da un'analisi socio-economica, tramite letture di approfondimento sui rapporti tra paesi industrializzati e paesi a basso grado di sviluppo. In seguito sono stati considerati gli aspetti giuridici dell'integrazione e dell'immigrazione, anche considerando che lo statuto degli studenti e delle studentesse, all'articolo 2, prevede che gli allievi stranieri abbiano diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza e che la scuola debba favorire iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La proposta di legge, pertanto, vuole integrare l'attuale normativa, che già prevede iniziative in tal senso, ma, proprio perché proposta di legge, vuole rafforzare il ruolo dell'istituzione scolastica ai fini di una più compiuta integrazione tra culture diverse e non lasciare solo a singole iniziative un compito così importante.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La scuola favorisce la conoscenza delle culture degli studenti stranieri e lo sviluppo di progetti volti all'integrazione sociale e culturale sia in ambito comunitario che extracomunitario.

Art. 2.

1. Allo scopo di realizzare i princìpi di cui all'articolo 1, le scuole adottano annualmente un piano per l'integrazione che favorisca la conoscenza reciproca delle culture e l'inserimento di studenti stranieri nella scuola media superiore.
Il presente piano potrà prevedere:

a) corsi di assistenza per studenti stranieri nei primi due anni di scuola media superiore per agevolare la conoscenza della lingua;

b) corsi di approfondimento, anche tenuti da insegnanti stranieri, rivolti a tutti gli studenti, per favorire la conoscenza delle diverse culture;

c) un monte ore annuo dedicato allo studio delle diverse culture;

d) lo sviluppo di iniziative di gemellaggio o di progetti interculturali, sia in ambito europeo che extraeuropeo;

e) ogni altra iniziativa che, in relazione alle esigenze specifiche, possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Lo Stato italiano, anche attraverso l'intervento della Comunità Europea, può agevolare economicamente e fiscalmente gli studenti stranieri e italiani che vogliono frequentare la scuola media superiore.