Avellino
proposta d'iniziativa dei ragazzi
I.T.C. «L. Amabile»
Guido Cascetta, Emily Conte, Rosario Coppola, Raffaele Giglio, Battista Sarno:
RELAZIONE
Lo Stato italiano promuove lo sviluppo delle zone montane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, la salvaguardia delle culture locali e la tutela dell'ambiente. La presente proposta di legge mira alla realizzazione delle seguenti finalità:
favorire il ripopolamento delle realtà montane;
sanare le diseconomie che ostacolano le attività economiche situate nelle zone montane;
contemperare le esigenze dello sviluppo economico delle aree montane cosiddette «depresse» con quelle ambientali;
promuovere le attività economiche tradizionali legate all'ambiente attraverso l'impiego di prodotti agricoli e forestali.
Lo Stato coinvolge direttamente gli enti locali territoriali ed in particolare le comunità montane ed i comuni nella attuazione della presente legge in quanto la gestione degli interventi sarà di competenza delle istituzioni che meglio conoscono le potenzialità e gli interessi locali che si intendono tutelare.
Art. 1.
1. Per realizzare gli obiettivi della legge sarà costituito un fondo regionale per la montagna alimentata oltre che dalle quote già previste dal fondo nazionale, anche dai trasferimenti a favore della regione in base a leggi statali, da quelli provenienti da norme specifiche dell'Unione europea e dai soggetti pubblici e privati.
1. Il fondo per l'economia montana di cui all'articolo 1 è riservato al finanziamento delle iniziative promosse nelle zone più svantaggiate e finalizzate sia a superare le situazioni di crisi temporanee delle attività economiche che a conservare le identità culturali della popolazione. La regione individua annualmente le quote del fondo da attribuire agli interventi per i diversi settori e per le comunità montane e/o comuni interessate.
1. La regione determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione degli interventi finanziari gravanti sulle disponibilità del fondo, avendo considerazione in particolare delle zone e delle tipologie di intervento che i soggetti intendono attuare. In ogni caso dovrà essere accordata preferenza alla realizzazione di iniziative localizzate in quelle zone maggiormente svantaggiate.
1. I comuni e/o le comunità montane attuano interventi di manutenzione ambientale avvalendosi di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di produzione e lavoro che abbiano i soci o la sede nelle zone individuate come destinatarie dei benefici economici. Per interventi di manutenzione ambientale si intendono quelli diretti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, alla conservazione delle acque e del patrimonio agricolo-forestale, l'utilizzazione del territorio per fini agricoli e turistici.
1. Per favorire il recupero delle località montane ed i relativi insediamenti abitativi, i comuni e/o le comunità montane possono concedere a coloro che trasferiscono la loro residenza oppure la propria attività in uno degli ambiti geografici oggetto di salvaguardia, impegnandosi a permanervi per almeno dieci anni, le seguenti agevolazioni:
a) un processo di insediamento pari al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento comprese quelle relative agli allacciamenti di elettricità, acqua, gas, telefono;
b) un contributo a fondo perduto pari al 5 per cento della spesa ammessa per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Norme a riconoscimento di particolare merito per studenti italiani» (13)
RELAZIONE
Il processo di integrazione europea, che non può essere soltanto espressione bancaria, ci ha indotto a riflettere sul fatto che le diversità tra i vari paesi possano essere risolte solo attraverso la reciproca conoscenza e familiarità dei costumi, della cultura e della lingua.
Per conoscersi, bisogna però incontrarsi e questo, soprattutto a diciotto anni, è abbastanza complicato perché non si ha la disponibilità economica necessaria per affrontare un viaggio con relativo soggiorno.
Resta pertanto un sogno o un appannaggio di pochi. Lo Stato deve intervenire, anche in riferimento all'articolo 34 della nostra Costituzione, e premiare, a chiusura dell'intero ciclo scolastico, gli studenti che si sono dimostrati più meritevoli, istituendo un fondo anche con i proventi di una lotteria, da destinarsi all'assegnazione di un soggiorno gratuito estivo, della durata di un mese, in un paese dell'Unione europea.
Sarà impegno del Parlamento italiano sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo un progetto di legge analogo, per favorire la reciprocità degli scambi tra i vari paesi, con conseguenti agevolazioni per tutti.
Art. 1.
1. Al fine di agevolare la conoscenza linguistica, culturale e geografica della realtà europea, è istituito un premio per cento studenti che usufruiranno di un soggiorno gratuito all'estero per la durata di un mese.
2. Al premio, concorrono gli studenti che si sono diplomati nel relativo anno scolastico e che abbiano riportato il massimo dei voti accompagnato da un curriculum eccellente.
3. A parità di merito hanno la precedenza gli studenti le cui famiglie dimostrino di essere in condizioni economiche meno favorevoli.
Art. 2.
1. Per partecipare al premio-concorso, gli studenti interessati devono inoltrare domanda entro il 31 luglio dell'anno di riferimento al Ministero della pubblica istruzione, indicando la capitale europea prescelta.
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita una apposita commissione costituita da sette membri, scelti tra docenti della scuola media superiore e un rappresentante degli studenti.
1. L'onere di cui al presente premio-concorso è a totale carico dell'apposito fondo statale cui confluisce quota parte dei proventi di una lotteria nazionale.
1. Il Parlamento europeo sarà invitato ad emanare un'analoga legge, che realizzi reciproci viaggi e scambi culturali anche mediante l'istituzione di una lotteria europea.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
«Norme istitutive del reddito minimo sociale» (14)
RELAZIONE
La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che in Italia il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli molto elevati, addensandosi soprattutto nella fascia di età compresa tra i diciotto e i trent'anni.
Gli studi effettuati su tale fascia della società evidenziano dati e realtà allarmanti, segnalando una condizione di sofferenza e di rischio sociale che lo Stato deve disporsi ad affrontare con un orientamento delle scelte normative saldamente ancorato ai valori della solidarietà e dell'effettiva partecipazione alla vita della comunità sociale in ogni suo aspetto, senza emarginazioni o esclusioni.
Se, indubbiamente, il progresso tecnologico rappresenta un percorso obbligato per il miglioramento degli standard di vita e per le moderne economie, esso tuttavia comporta un costo per sua natura «sociale», che sarebbe ingiusto e deleterio scaricare sulle aspettative di vita dei singoli individui.
Questa proposta è stata studiata al fine di determinare la possibilità di un sostegno economico (articolo 1) per giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, in rapporto a talune condizioni economiche e personali (articolo 2) che delimitano la platea dei soggetti aventi titolo.
Il sostegno economico ideato per tale fascia di età si pone, per altro verso, anche l'utile obiettivo di contribuire a combattere la piaga e la proliferazione del mercato illegale del lavoro.
Attraverso l'individuazione delle condizioni di incompatibilità (articolo 3), si punta ad evitare situazioni di ingiustizia e a non favorire il disimpegno dalla vita scolastica.
Attraverso il riferimento ad altre forme di sostegno sociale nonché al soggetto incaricato di gestire l'erogazione dell'indennità proposta (articolo 4), si affronta il tema della misura della stessa.
Infine, si reputa opportuno individuare, ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, la costituzione di un fondo di dotazione per il reddito minimo sociale nel bilancio dello Stato (articolo 5) che venga alimentato secondo un principio solidaristico nella sua composizione, anche con la possibilità di successive verifiche.
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo sociale).
1. È istituito, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario dello Stato, l'indennità denominata «reddito minimo sociale».
1. Hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'articolo 1 le persone di età compresa tra il diciottesimo e il trentesimo anno di età.
2. I soggetti compresi nella fascia di età indicata nel comma precedente hanno titolo a percepire l'indennità nel caso in cui siano in condizione di disoccupazione, per qualsiasi causa risolutiva del rapporto di lavoro, ovvero siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno un biennio come soggetti in cerca di prima occupazione.
1. È incompatibile con la percezione dell'indennità di cui alla presente legge la titolarità di redditi di qualunque natura i quali, nell'insieme, superino il limite del minimo imponibile ai fini Irpef.
2. È altresì incompatibile con la percezione della medesima indennità la frequenza dell'istruzione secondaria superiore.
1. L'indennità viene fissata in misura pari all'entità annuale media dei trattamenti minimi pensionistici erogati dall'INPS, aumentata del 50 per cento.
2. L'indennità viene erogata in ratei mensili, a cura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti a carico dell'INPS in sede di applicazione e gestione della presente legge, si provvederà annualmente con apposito capitolo - intitolato Fondo di dotazione per il reddito minimo sociale - del bilancio dello Stato, così alimentato:
a) per un terzo, con un contributo di solidarietà pari al 2 per cento dei minimi contrattuali, a carico dei datori di lavoro pubblici e privati;
b) per un terzo, con le risorse derivanti dalla riduzione annua nella misura del 2 per cento del bilancio del Ministero della difesa;
c) per un terzo, con una quota pari ad un decimo dell'imposta gravante sugli interessi dei titoli del debito pubblico, che potrà a tal fine essere aumentata dello 0,5 per cento.
2. In sede di discussione e approvazione del bilancio dello Stato e della legge finanziaria, si procederà annualmente alla verifica ed alle eventuali misure integrative correttive per l'alimentazione del fondo.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Antonietta Caputo, Simone Lago, Daniele Lops, Anna Mele, Rosaria Sannino:
RELAZIONE
Alla fine di ogni curriculum scolastico, la maggior parte degli allievi in situazione di handicap acquisisce un credito formativo spendibile nel mondo del lavoro.
Tale credito, però, appare attualmente poco «spendibile» poiché non sono ancora chiari la definizione di «capacità lavorativa» ed i criteri utili alla sua «misurazione».
Nella normativa vigente, «l'integrazione lavorativa» dei soggetti in situazione di handicap si limita, peraltro, a prendere in considerazione le attività svolte da enti, associazioni e cooperative che non sempre realizzano concretamente percorsi lavorativi per tali soggetti, essendo tale inserimento generalmente «favorito» piuttosto che «reso obbligatorio» a fronte di un certo finanziamento.
Sulla base di queste considerazioni, appare quindi necessaria la definizione, da parte degli organismi competenti, di ulteriori strumenti che agevolino il collocamento al lavoro delle persone in situazione di handicap, per dare ad ogni soggetto non solo la piena autonomia, ma il «senso delle possibilità» di cui ogni individuo è portatore.
Art. 1.
1. È diritto della persona in situazione di handicap vedersi riconosciuta la propria capacità lavorativa.
1. I parametri per l'identificazione della capacità lavorativa della persona in situazione di handicap terranno conto:
a) del tipo di patologia;
b) del percorso scolastico;
c) del credito formativo acquisito.
1. Presso tutte le regioni sono istituiti fondi che permettono la collocazione lavorativa delle persone in situazione di handicap dotate di crediti formativi.
1. A tali fondi possono accedere quei giovani imprenditori (max 35 anni) che progettino di integrare, indirizzare e sostenere, con forme specifiche di tutoraggio nelle proprie imprese, persone in situazione di handicap con crediti formativi.
1. Per le finalità della presente proposta di legge il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Lorenzo Cuda, Marco De Magistris, Barbara Rambaldi, Carlo Rispoli, Rosalia Tancredi:
RELAZIONE
La nostra Costituzione, all'articolo 34, comma 1, stabilisce che «la scuola è aperta a tutti» e, al comma 3 dello stesso articolo, continuando, detta: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».
Non è contestabile che con le suddette disposizioni, la legge fondamentale della nostra Repubblica abbia riconosciuto e sancito il diritto allo studio.
Orbene, l'effettività dell'esercizio di tale diritto non sembra compatibile con il cosiddetto «numero chiuso» che, limitando le iscrizioni e l'accesso alle facoltà universitarie, limita di fatto il diritto all'istruzione universitaria e, quindi, il diritto allo studio. Di qui la presente proposta di legge, che mira ad abolire i cosiddetti «accessi regolati», in maniera da permettere a tutti gli studenti, che abbiano conseguito un diploma di maturità o di abilitazione in un qualsiasi istituto di scuola media superiore, di accedere liberamente alla facoltà universitaria scelta.
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'accesso alle iscrizioni presso gli istituti universitari.
1. Chiunque abbia conseguito un diploma di maturità o di abilitazione in un istituto di scuola media superiore può iscriversi liberamente a qualsiasi facoltà universitaria e non è consentito porre vincoli e limitazioni all'esercizio di tale diritto.
1. I corsi di laurea sono disciplinati dalle singole facoltà universitarie nel rispetto delle norme fondamentali in materia.
1. È abrogata ogni disposizione che disciplina la materia degli accessi alle facoltà universitarie in maniera difforme dalla presente legge.
1. La presente legge diviene operativa a partire dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della stessa.