«Norme per incentivare la realizzazione di impianti sportivi» (5)
RELAZIONE
L'attività sportiva rappresenta un aspetto fondamentale dello sviluppo, non solo fisico, della persona. La sua pratica assicura un'equilibrata e benefica crescita e conservazione delle condizioni di salute, prevenendo, ad ogni età, l'insorgenza di diverse patologie; inoltre, favorisce il diffondersi ed il consolidarsi dello spirito di gruppo, del senso della disciplina e dell'ordine, della leale competizione per il conseguimento di obiettivi generalmente condivisi.
Gli aspetti sociologici, oltre che salutari, hanno contribuito alla diffusione della pratica sportiva tra tutte le fasce di età e tra tutti gli strati sociali della popolazione. Lo sport non può più considerarsi solo nei suoi aspetti lucidi o come appannaggio esclusivo dei giovani. Esso rappresenta fenomeno di massa, cui sono altresì collegati rilevantissimi interessi economici, come dimostra, peraltro, il diffondersi di numerose società, associazioni, circoli e club sportivi su tutto il territorio nazionale.
Va tuttavia rilevato che le realtà cittadine ancora oggi non offrono spazi e strutture adeguate per la pratica diffusa dello sport. Gli interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni, in particolare dei comuni, hanno inteso privilegiare la realizzazione di strutture spesso sovradimensionate rispetto alle esigenze della comunità, difficilmente gestibili, per gli alti costi di manutenzione e scarsamente fruibili per la pratica di massa delle attività sportive.
A tal fine, sono invece necessarie strutture ed impianti dislocati su vari punti del territorio, la cui realizzazione non richieda notevoli sforzi finanziari ma, al contempo, consenta a tutti un facile accesso all'attività sportiva.
È quanto la presente proposta di legge si propone di ottenere. Una sua sollecita approvazione risponderebbe certamente ad una diffusa esigenza collettiva.
Art. 1.
1. La presente legge è diretta a finanziare la realizzazione di impianti sportivi di quartiere da parte dei comuni, onde favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva. A tal fine è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito fondo che sarà alimentato mediante un'addizionale dell'1 per cento dell'imposta sugli spettacoli.
1. Per poter fruire delle sovvenzioni previste dalla presente legge, i comuni, con apposito atto deliberativo, provvederanno a suddividere il proprio territorio urbano in quartieri, sulla base di parametri e standard da stabilirsi con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dello sport e spettacolo e dell'ambiente, da emanarsi nel termine di 90 giorni dall'approvazione della legge, individuando per ciascun quartiere le aree da destinarsi alla realizzazione delle strutture sportive.
2. Con lo stesso decreto ministeriale saranno individuate le tipologie delle strutture ammesse a finanziamento ed i limiti massimi di spesa per ciascun impianto.
1. Le aree su cui dovranno realizzarsi gli impianti, dovranno individuarsi nell'ambito di quelle destinate ad urbanizzazione secondaria secondo le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati.
2. Il progetto, relativo a ciascun impianto, redatto in conformità al decreto ministeriale di cui al precedente articolo, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi l'opportunità dell'intervento e da un regolamento di gestione ed utilizzazione dell'impianto che ne assicuri la fruibilità da parte di tutti i cittadini, senza oneri a carico degli stessi.
1. I progetti, con i relativi allegati, entro il 30 settembre di ogni anno, saranno trasmessi alla Cassa depositi, che ne approverà il finanziamento tenendo conto delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1.
2. In caso di insufficienza del fondo per finanziare tutti i progetti presentati, la Cassa depositi predisporrà una graduatoria, attribuendo priorità ai progetti presentati da comuni che in precedenza non hanno usufruito di alcun finanziamento previsto dalla presente legge o da altre norme di sovvenzione delle strutture sportive.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Antonietta Consiglio, Erika Conte, Anna Maria Di Fazio, Rosanna Italiano, Michela Matera:
«Istituzione della galleria nazionale di Basilicata con sedi in Matera e Palazzo San Gervasio» (6)
La proposta di legge intende risolvere un problema annoso, fortemente sentito da tutti gli abitanti di Palazzo San Gervasio, comune della provincia di Potenza.
Il signor Camillo d'Errico aveva lasciato al suo paese d'origine una ricca raccolta artistica e bibliografica, affinché a Palazzo San Gervasio fossero istituite una pinacoteca e una biblioteca a lui intitolate. Così avvenne, in virtù del regio decreto 18 luglio 1914, n. 963. La Camera dei fasci e delle corporazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII dispose il trasferimento a Matera della biblioteca e della pinacoteca, poiché Palazzo San Gervasio fu ritenuto sede inadeguata, essendo un centro prettamente agricolo e senza alcuna attrattiva turistica. Il paese, trascorso ormai più di mezzo secolo dal trasferimento dei quadri e dei libri, rimane sì agricolo, ma di un'agricoltura all'avanguardia, che cresce in maniera proporzionale alla cultura dei cittadini. Ricco di bellezze naturali e paesaggistiche, grazie alla presenza della biblioteca e della pinacoteca Camillo d'Errico, potrebbe far parte di un interessante itinerario turistico comprendente i vicini comuni di Venosa e di Melfi, con la conseguente valorizzazione della zona.
Convinti della necessità di valorizzare, oggi più che mai, i piccoli centri e nell'intento di rispettare la volontà del benemerito fondatore, proponiamo di riportare in sede la biblioteca e la pinacoteca Camillo d'Errico e di istituire la Galleria nazionale di Basilicata con sede a Palazzo San Gervasio e a Matera, sulla base di un reciproco scambio del patrimonio artistico.
Art. 1.
1. Si dichiara l'abrogazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1982, che ha stabilito il trasferimento dell'Ente «Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera.
1. Si promuove l'istituzione della Galleria nazionale di Basilicata con sedi in Matera e Palazzo San Gervasio, contenente quadri di d'Errico, Levi e altri.
1. Si demanda al Ministero dei beni culturali l'emanazione del regolamento per la gestione della Galleria nazionale e l'individuazione dell'organismo di gestione che comprenderà i rappresentanti degli enti che concorreranno alla dotazione della galleria.