Chieti (Vasto)
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Istituto tecnico industriale «E. Mattei»
RELAZIONE
Già da alcuni anni, in molti paesi europei, la legislazione scolastica prevede, per gli istituti tecnici industriali, scientifico-tecnologici e professionali, che l'ultimo anno debba essere quasi interamente dedicato ad esperienze formative presso unità produttive.
In Italia esperienze di questo tipo sono spesso estemporanee e di breve durata e, comunque, lasciate alle capacità organizzative dei singoli istituti.
La proposta di legge che la classe 2aA dell'ITIS di Vasto vuole porre all'attenzione del Parlamento, chiedendone l'approvazione, affronta i suindicati problemi.
Art. 1.
1. È obbligatorio per gli istituti tecnici industriali, licei scientifici tecnologici e istituti professionali, dedicare parte dell'ultimo anno scolastico all'orientamento nel mondo del lavoro.
2. In particolare, il 70 per cento delle ore di studio programmate all'inizio dell'anno scolastico dovrà essere impegnato per l'organizzazione e la realizzazione di stages presso imprese, il restante 30 per cento potrà essere dedicato allo studio delle discipline curriculari.
3. L'esperienza operativa attuata e pianificata dovrà essere oggetto di una delle prove di esame di maturità, indispensabile ai fini della valutazione.
4. Le modalità attuative della presente legge dovranno essere specificate nei regolamenti d'istituto.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Valentina Cocciolone, Martina Di Nicola, Marco Lai, Riccardo Marinangeli, Marica Spinosa:
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Negli ultimi anni abbiamo notato una notevole tendenza all'aumento delle «coppie di fatto». Questo comporta una forte contraddizione tra realtà e regole, in quanto la prima ci pone davanti ad un dato di fatto, ovvero la diffusione della pratica di convivenza; le seconde, basandosi sulle relazioni certificate dal matrimonio, non prendono coscienza dell'esistenza di forme alternative a questo tipo di unione. Nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni dove svolge la sua personalità, riteniamo che la coppia di fatto debba essere legittimata e tutelata; inoltre va considerato che comunque anche le coppie di fatto hanno figli e che questi ultimi non godono dello stesso status dei figli legittimi.
Se il giudice chiamato a valutare l'idoneità di una coppia di fatto all'adozione rilevasse la capacità di questa di costituire un nucleo maturo, sereno, stabile e responsabile, riteniamo sia giusto concedere ad un bambino la possibilità di crescere accanto a due figure guida nella sua formazione fisica, psichica, affettiva e socio-culturale, anche se non legate dal vincolo del matrimonio.
Art. 1.
1. Si abolisce la distinzione formale tra figlio legittimo e figlio naturale, equiparandoli alla qualifica di «figlio».
2. L'adozione è permessa anche alle coppie di fatto. La decisione di idoneità è lasciata all'apprezzamento del giudice che abbia ritenuto la coppia adatta al compito e se ciò corrisponde agli interessi del figlio.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Stefania D'Aloisio, Daniela Di Giampaolo, Stefano Pompilio, Daniela Profico, Cinzia Trabucco:
«Uso in comodato di libri scolastici» (3)
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Il diritto all'istruzione è sancito dalla stessa Costituzione (articolo 34).
È compito dello Stato rendere effettivo tale diritto fornendo agli studenti delle famiglie meno abbienti i libri e altro materiale didattico necessari per ottenere un buon rendimento scolastico.
Si propone, quindi, una legge che preveda la possibilità di dare in comodato i libri agli studenti della scuola media superiore statale di secondo grado, provenienti da famiglie a reddito basso, che ne facciano richiesta.
Le risorse finanziarie saranno prelevate dalle vincite in denaro dei concorsi a premio nazionali. A tal fine sarà costituita una apposita commissione con il compito di selezionare le domande pervenute.
Art. 1.
1. Gli studenti che appartengono a famiglie con reddito annuo al di sotto dei 35 milioni lordi possono fare domanda per ottenere libri in comodato.
2. Le domande vanno presentate al preside della scuola frequentata e trasmesse alla commissione di cui al comma 5. Gli studenti che presentano domanda devono avere meno di anni 21.
3. I libri distribuiti dovranno essere restituiti 15 giorni prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
4. Per le risorse finanziarie: sarà prelevato lo 0,1 per cento dalle vincite da 1 a 5 miliardi di lire; lo 0,5 per cento dalle vincite da 5 a 10 miliardi; l'1 per cento dalle vincite da 10 miliardi in su.
5. Per la selezione delle domande di cui al comma 1 è istituita una Commissione presieduta dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro per la solidarietà sociale.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Daniela Bianchi, Giorgia Cinciripi, Guido Grimaldi, Luigi Orsini, Luca Ruffini:
«Istituzione ed emissione dei Titoli Artistici Giovanili (TAG) a favore dei ragazzi e delle ragazze italiani» (4)
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Assistiamo oggi ad un forte aumento dei prezzi di libri, dischi, concerti, riviste, materiali audiovisivi e multimediali, corsi di formazione per teatro, musica, danza, eccetera, che dovrebbero essere beni artistici concessi a tutti i giovani per il pieno sviluppo della loro personalità. In attesa di più profonde trasformazioni legislative (eliminazione dell'IVA sui dischi, applicazione di norme anti-trust sui compact disc, eccetera), il presente disegno di legge intende offrire ai giovani pari opportunità anche nella fruizione dei prodotti artistici, proponendo l'istituzione di un Titolo Artistico Giovanile (TAG) a disposizione dei ragazzi e delle ragazze nella fascia di età compresa fra i 14 e i 18 anni. TAG è una parola del lessico dei graffiti ed indica la firma in codice degli autori dei murales.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge ed istituisce i TAG. Nel comma 2 viene istituita la BANG (Banca degli Aiuti Nazionali ai Giovani) che gestirà i titoli, anche promuovendo convenzioni per sconti e agevolazioni per i titolari del TAG e aumentando così il valore dei titoli.
L'articolo 2 individua i destinatari cioè ragazzi adolescenti nella fascia 14-18 anni, abitanti in Italia, ma anche immigrati, stranieri, eccetera, con un budget familiare sotto i 50 milioni, e i settori di spesa, fissando anche un limite per ogni ticket.
L'articolo 3 stabilisce che i fondi siano stornati dal bilancio delle spese militari.
Art. 1.
(Istituzione dei TAG).
1. La Repubblica Italiana promuove la diffusione della cultura artistica fra i giovani, attraverso l'emissione dei Titoli Artistici Giovanili, denominati TAG.
2. I TAG sono emessi dalla Banca degli Aiuti Nazionali Giovanili (BANG), istituita presso il Ministero della solidarietà sociale. La BANG può promuovere forme di credito diretto con l'industria culturale e agevolazioni tariffarie, aumentando il valore aggiunto del TAG.
1. Ciascun giovane residente o dimorante in Italia, di qualsiasi nazionalità, nella fascia di età compresa fra i 14 e i 18 anni e con reddito familiare sotto i 50 milioni, è titolare di un TAG, con scadenza annuale, dell'importo di 100 euro in contanti e del valore aggiunto attribuito dalla BANG.
2. Il Titolo deve essere speso nelle seguenti attività:
a) acquisto di CD musicali e multimediali, libri e riviste;
b) ingresso a concerti e manifestazioni di spettacolo;
c) frequenza a corsi di espressione artistica.
3. Per ciascun prodotto, manifestazione o lezione l'importo non deve essere superiore a 10 euro.
4. I TAG vengono distribuiti in forma di cedola nelle scuole. Su ogni cedola deve essere riportato l'elenco delle spese effettuate nell'arco dell'anno e una breve nota libera di recensione sulle attività. La BANG provvede a svolgere le attività di informazione sull'andamento dei titoli.
1. All'onere valutato per ogni anno in 100 milioni di euro si provvede mediante la riduzione delle spese del bilancio militare.