A) Interpellanza:
B) Interpellanza:
C) Interpellanza:
D) Interrogazione:
E) Interrogazione:
l'Università dell'Aquila, facoltà scienze motorie, ha indetto un concorso, per l'affidamento dell'incarico di insegnamento della disciplina «Sistematica, regolamentazione e organizzazione dell'attività agonistica» per l'anno accademico 1999-2000;
il dottor Pietro Mennea ha partecipato al concorso indetto con il bando pubblicato in data 16 marzo 2000 dall'Università degli studi dell'Aquila, presentando la domanda il giorno 28 marzo 2000 nei termini stabiliti, allegando numerosa documentazione e titoli qualificativi;
il 7 aprile 2000 si è riunito il comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie che ha esaminato le domande presentate (numero tre) per il bando di concorso di cui sopra e i curricula presentati dai candidati: dottori Claudio Di Cesare, Paola Di Salvatore e Pietro Mennea, giudicandoli tutti e tre validi e ritenendoli tutti idonei per l'affidamento dell'incarico;
il presidente del comitato tecnico provvisorio, professor Renato Scrimaglio, nella stessa seduta del 7 aprile 2000 sulla base delle esperienze didattiche e dei curricula professionali (articolo 25 del regolamento di ateneo) ha formulato la graduatoria nel modo seguente: primo dottor Pietro Mennea, seconda dottoressa Paola Di Salvatore, terzo dottor Claudio Di Cesare;
dopo la formulazione della predetta graduatoria, stilata secondo i criteri di valutazione che il presidente aveva indicato e che nessuno aveva contestato, è seguita una discussione nel corso della quale sono intervenuti (seduta del 7 aprile 2000) nell'ordine: il professor Di Orio, che ha sostenuto la tesi della incompatibilità dell'affidamento in oggetto dell'incarico di docente con la posizione di deputato al Parlamento europeo del dottor Pietro Mennea, sottolineando che invece andava privilegiata la continuità didattica nello specifico insegnamento, requisito presentato dal dottor Di Cesare; il professor Gaudio che ha preso atto delle dichiarazioni del professor Di Orio, la professoressa Valenti che ha manifestato consenso circa l'aspetto della specificità didattica e la professoressa Cardigno che ha insistito sull'attività di ricerca dei candidati;
il presidente ha replicato che: «l'aspetto della disponibilità temporale debba essere una decisione del prescelto e non possa essere decisa a priori dal comitato ed ha ribadito il suo iniziale convincimento»;
nella votazione che è seguita è stato indicato, a maggioranza, il dottor Di Cesare per la titolarità dell'insegnamento.
Quanto sopra premesso mette in evidenza come siano stati introdotti, a posteriori, e cioè soltanto dopo la formulazione della graduatoria da parte del presidente, a seguito delle operazioni di valutazione dei titoli di tutti i candidati, nuovi indicatori di merito ed addirittura di esclusione, che inducono a sospettare il favoreggiamento nei confronti di un candidato con lesione dei diritti degli altri;
tutto ciò è sicuramente in contrasto con tutte le norme che regolano le procedure concorsuali, per le quali i criteri di valutazione vengono indicati e accettati prima dell'inizio della valutazione cioè a priori, come pure le incompatibilità;
dal verbale numero 8 della seduta del 7 aprile 2000, si evince che non si è votato sulla graduatoria formulata da presidente e che il voto è avvenuto su una proposta di merito diversa, condizionata da indicatori valutativi intervenuti a posteriori, e che non è stata ufficialmente formalizzata;
l'asserzione dell'incompatibilità del dottor Mennea, in quanto parlamentare europeo, con l'incarico di docente (sempre addotta a posteriori e cioè dopo che a tutti era evidente che il dottor Mennea era il primo in graduatoria) è rozza e sbagliata;
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, non riguarda affatto il diritto di partecipare a concorsi, non è impeditivo rispetto alla possibilità di vincerli, né di conseguenza può incidere a priori sulle scelte individuali di alcuno, nella fattispecie del dottor Mennea, ma anche del comitato tecnico che doveva svolgere il suo compito valutativo senza questo condizionamento improprio e infondato;
l'incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per coloro che vengono eletti al Parlamento nazionale o europeo è rispetto all'esercizio concomitante dell'attività di parlamentare e di docente universitario per la quale il dottor Mennea, in caso di nomina, avrebbe dovuto o rinunciare al mandato parlamentare, se avesse voluto effettivamente insegnare subito, o accettare giuridicamente l'incarico e contestualmente mettersi in aspettativa senza stipendio da parte dell'Università, che poi avrebbe potuto sostituire, di fatto, il dottor Mennea nei termini previsti dalle leggi vigenti;
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recita che «il periodo di aspettativa senza assegni è utile comunque ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza»;
è evidente che il comitato tecnico ha arrecato un danno morale ed economico al dottor Pietro Mennea con un comportamento poco professionale, giuridicamente infondato e poco trasparente -:
se non ritenga di accertare se vi siano stati abusi di potere e tentativi di favoreggiamento e/o errori nelle procedure adottate, in questa vicenda, dal comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie dell'Università dell'Aquila;
se non ritenga altresì di bloccare il voto della delibera al senato accademico in attesa di un'ispezione amministrativa, da inviare con urgenza, e di valutare attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente la deliberazione in caso di errori e illegalità, adottando i provvedimenti conseguenti dopo l'accertamento delle responsabilità individuali e collettive.
(2-02469) «Sbarbati, Mazzocchin».
(9 giugno 2000)
si è conclusa di recente una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia del settore scientifico disciplinare FO7F-Nefrologia, indetto dall'Università di Brescia nel settembre 1999;
l'accertamento della regolarità formale degli atti è avvenuta con decreto rettorale n. 1073 del 25 luglio 2000;
la comunicazione ai candidati della dichiarazione degli idonei è avvenuta il 10 agosto 2000;
si è appreso da atti pubblici che dei quattro candidati rimasti in lizza per tre idoneità (due avevano preferito ritirare la domanda) è rimasto escluso il solo professor Baggio;
si è appreso che è stato presentato dal professor Bruno Baggio un esposto, riguardante la veridicità dei titoli riportati nei curricula di alcuni candidati, presso la procura della Repubblica del tribunale di Brescia in data 8 settembre 2000;
dai verbali della commissione relativa a detta valutazione comparativa, emerge chiaramente che mentre i requisiti di legge sono riportati correttamente, i criteri di valutazione non hanno una scala di merito, talché sono stati usati discrezionalmente e con peso diverso a seconda dei candidati;
ciò è dimostrato dal fatto che:
a) non si è fatto uso di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, mentre questo era possibile perché richiamato dalla legge;
b) dai criteri di valutazione non emerge se la commissione intendesse prediligere l'originalità dei lavori o la collocazione editoriale degli stessi, oppure la loro pertinenza. Tuttavia merita essere ricordato che alcuni lavori scientifici del professor Baggio sono stati pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionale come «The Lancet» e «New England journal of medicine»;
c) non si evince alcun punteggio diversificato derivante dai lavori individuali o a primo nome del candidato, rispetto a quelli in cui il candidato è in posizione di collaborazione. Dai curricula si evince che dei quindici lavori presentati, il candidato Baggio occupa la prima o ultima posizione nel 90 per cento dei lavori, mentre gli idonei non arrivano al 40 per cento;
d) mancano separate quantificate valutazioni riguardanti gli anni di attività didattica svolta dai diversi candidati, come pure l'attività di coordinamento e di direzione di gruppi di ricerca;
appare perciò evidente che con l'utilizzo spregiudicato dei parametri, disancorato da una scala di valutazione certa riferita ai criteri e costruita a priori, si può ottenere qualunque risultato;
inoltre da una attenta lettura dei giudizi individuali e collegiali dei candidati, seguendo la scaletta dei criteri di valutazione che dovevano essere utilizzati, il giudizio finale non poteva che essere più favorevole al candidato Baggio rispetto ad altri candidati, sia per le responsabilità editoriali ricoperte, che per il ruolo di coordinatore nella stesura delle linee guida della società italiana di nefrologia, segno questo di riconoscimento ufficiale della rilevanza clinica delle sue ricerche. Al contrario, nei giudizi è palese l'aggiunta di elementi estranei ai criteri di valutazione indicati, al fine di annullare quanto costretti a dire in senso positivo nei confronti del professor Baggio rispetto ai titoli di studio e di servizio, elementi concreti che non potevano comunque non essere presi in considerazione;
uno dei candidati idonei vanta una anzianità di carriera universitaria e didattica inferiore ad un anno, con una esperienza assistenziale fino 1998, ma nel contempo si vuole definire l'attività didattica del professor Baggio «buona anche se non sempre continua!»;
l'esame dei curricula sembra essere stato viziato da un difetto procedurale, poiché ai criteri di valutazione non è stato affiancato da come essi venivano quantificati, con evidente mancanza di trasparenza amministrativa, il tutto a vantaggio di una utilizzazione impropria e soggettiva dei dati -:
se non si ritenga di dover accertare se non vi siano stati tentativi di favoreggiamento, errori o omissioni delle procedure utilizzate da parte della commissione in questa vicenda;
se il Ministro non ritenga necessario bloccare la procedura concorsuale, in attesa che una ispezione, da inviare con urgenza, valuti attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente gli esiti della procedura di valutazione comparativa in caso di errori o illegalità.
(2-02624) «Sbarbati, Mazzocchin».
(3 ottobre 2000)
l'interpellante non ha mai condiviso, e quindi non ha mai votato, il numero programmato per alcuni corsi di laurea e anzi, proprio sul cosiddetto «numero chiuso», ha depositato alla Camera interrogazioni e risoluzioni ancora aperte;
alcuni atenei italiani ed alcune facoltà, prevalentemente di architettura, facendo riferimento al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, particolarmente all'articolo 4, per l'ammissione al corso di laurea hanno considerato solamente il punteggio della prova di ammissione e non anche del diploma di maturità;
una lettura attenta dell'articolo 4 in questione non fa presupporre questa esclusione per nessun corso e quindi neppure per architettura;
negli anni accademici trascorsi, per esempio il 1999/2000, le stesse università hanno dato al voto di maturità un punteggio anche di 50/100, e alla prova di ammissione ai corsi programmati i restanti 50/100;
la valutazione per l'ammissione ai corsi di architettura, riferivano i quotidiani alcuni giorni fa in modo generico, sembra essere stata decisa dal Murst sulla base di direttive europee;
tale valutazione crea in ogni caso in Italia un trattamento assolutamente diverso tra aventi gli stessi diritti;
tale valutazione non tiene conto che il diploma di maturità è conseguito sulla base di un esame di Stato stabilito dalla costituzione e regolato da una legge apposita;
non considerare il voto di maturità è togliere valore al diploma di maturità -:
quale sia l'atto governativo che ha dato disposizioni in merito all'esclusione della valutazione del voto di maturità;
come giustifichino i Ministri interpellati l'essersi appellati alle direttive europee quando invece altre direttive europee, in questo come in altri settori, sono dal Governo italiano lasciate inattuate;
se non ritengano i Ministri interpellati di aver creato disparità di trattamento e di valutazione e come vogliano intervenire per ristabilire il dettato legislativo;
se non voglia, il Ministro della pubblica istruzione, ribadire il valore legale del diploma di maturità e non voglia quindi partecipare al collega questo punto irrinunciabile anche per il buon funzionamento didattico della scuola italiana.
(2-02581) «Lenti».
(19 settembre 2000)
il 6 giugno 2000, alla facoltà di lettere dell'Università di Palermo, i consiglieri comunale e provinciale di Alleanza nazionale Bartolo Sammartino e Giuseppe D'Appolito hanno accompagnato alcuni enti universitari a ripulire, in maniera assolutamente pacifica, i muri delle aule e dei corridoi imbrattati con slogans politici inneggianti al terrorismo, scritte che istigano all'uso della droga e simboli di ideologie politiche già condannate dalla storia;
ciò è avvenuto dopo che varie volte il preside della facoltà è stato sollecitato affinché ripristinasse la legalità all'interno di una struttura pubblica;
ogni cittadino ha infatti il diritto di richiamare chi, per il proprio ruolo e le proprie funzioni, avrebbe dovuto già spontaneamente garantire il rispetto delle leggi e quindi, nella fattispecie, procedere alla cancellazione di scritte offensive della coscienza di qualsiasi cittadino -:
se non ritengano di dover intervenire presso il rettore professor Giuseppe Silvestri e a fortiori nei confronti del preside della facoltà di lettere dell'Università degli studi di Palermo, professor Giuseppe Ruffino, che, alla legittima richiesta espressa dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di quella facoltà, volta ad impegnare lo stesso preside a far ripulire i muri da simboli antiestetici e antistorici di ideologie ormai definitivamente condannate dalla storia, si sono dichiarati decisamente contrari alla pulizia di quei luoghi pubblici, quali sono le aule e i corridoi di una università statale, perché gli stessi simboli, a loro dire, appartengono alla storia della facoltà che nessuno può negare;
se non ritengano opportuno, quindi, inviare, una circolare ai rettori di tutte le università d'Italia affinché si provveda a ribadire il divieto di imbrattare i muri di edifici pubblici come stabilisce il codice penale agli articoli 635 e 639.
(3-05848)
(16 giugno 2000)
a Genova per oltre venti giorni si è svolta la festa dell'Unità, festa per altro orbata dalla chiusura del giornale fondato da Antonio Gramsci;
una emittente televisiva genovese, e precisamente Telecittà, della quale la cooperativa Sette è proprietaria al 70 per cento, ha trasmesso per decine e decine di ore i dibattiti svoltisi durante la predetta festa, dando largo spazio ai maggiorenti dei Ds: da Veltroni a D'Alema, da Bassanini alla Vincenzi, da Burlando a Pericu, da Rognoni alla Pinotti;
l'emittente televisiva in parola, essendo presente con ben tre telecamere alla festa dell'Unità, ha avuto notevoli costi per la trasmissione dei vari dibattiti ma, anziché avere un ristoro economico dal partito che ha organizzato la festa, avrebbe pagato il partito in questione per eseguire le riprese all'interno della festa;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la cosiddetta par condicio, conferisce ai Corerat il potere-dovere di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della predetta normativa da parte delle emittenti locali anche nei periodi non elettorali;
il Corerat della Liguria,. ad avviso dell'interrogante, avrebbe colpevolmente omesso finora qualsiasi vigilanza sull'episodio sopra denunciato;
l'editore dell'emittente televisiva genovese Primocanale, Maurizio Rossi, in data 20 settembre del 2000, ha inviato un esposto al Corerat della Liguria che per il momento non ha avuto seguito alcuno -:
se risulti che le modalità di trasmissione da parte di Telecittà siano oggetto di procedimento di accertamento da parte della competente autorità con riferimento all'applicazione della legge sulla par condicio e se abbia notizia dell'apertura di un procedimento penale in materia di violazione della legge relativa al finanziamento pubblico ai partiti.
(3-06328)
(28 settembre 2000)