TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 777 di Marted́ 26 settembre 2000

INTERROGAZIONI

MALAVENDA. - Ai Ministri della giustizia e della sanità. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico diagnostico;
durante tale visita si è avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;
oltre questi detenuti con Aids conclamato si è avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;
in entrambi i casi il tribunale di sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;
in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un centro clinico anche se, con l'aggravarsi di una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;
quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che, a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova), i detenuti affetti da Hiv, oltre i criteri clinici previsti dalla normativa, si vedano richiedere anche la condizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 231 del 1999, che però dovrebbe solo essere riferito ai detenuti affetti da altre patologie gravi (e non quindi l'Aids);
se per tutti i casi di gravi patologie invalidanti non sia più opportuno far prevalere criteri clinici certi rispetto ad ambigue e discrezionali definizioni di pericolosità sociale. (3-06290)
(25 settembre 2000)
(ex 4-31209 del 27 luglio 2000)

TARADASH. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Pino Cobianchi è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano, dove è stato trasferito da quello di Ariano Irpino, dopo aver trascorso circa quindici anni nell'istituto penitenziario di Bellizzi Irpino;
il trasferimento a Secondigliano è stato disposto per motivi di salute, necessitando il detenuto di cure specialistiche che non potevano essere garantite ad Ariano, ma che non sono mai state effettuate nemmeno a Secondigliano;
il primo trasferimento è stato disposto per l'accusa rivolta al Cobianchi di aver introdotto in carcere circa 60 grammi di hashish che era stato rinvenuto in due riprese, il 10 aprile 1998, mentre il detenuto si trovava in permesso premio, e qualche giorno dopo il suo rientro, il 21 aprile 1998;
il Cobianchi, che si è sempre distinto per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal carcere, si è sempre dichiarato innocente, cercando di dimostrare la sua estraneità all'accaduto anche con un lunghissimo sciopero della fame che ne ha minato gravemente le condizioni di salute;
la colpevolezza del Cobianchi, è stata fondata esclusivamente sulle rivelazioni di un detenuto nel carcere di Montoro Inferiore, Salvatore Sorrentino, a seguito delle quali, nella notte tra il 26 ed il 27 aprile 1998, è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino, con la revoca dei benefìci carcerari di cui godeva per la correttezza del suo comportamento e la perdita del lavoro che svolgeva a Bellizzi;
i detenuti che rientrano dai permessi premio vengono perquisiti e tenuti in osservazione per un giorno e sottoposti a schermografie per verificare se abbiano assunto sostanze stupefacenti o se siano in possesso di droga -:
se non ritenga opportuno verificare la legittimità del procedimento in base al quale sono stati disposti i ripetuti trasferimenti del Cobianchi e accertare, per quanto di sua competenza, la conformità delle procedure in esito alle quali è stato ritenuto colpevole di aver introdotto sostanze stupefacenti in carcere;
se non ritenga opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire al Cobianchi un'adeguata assistenza sanitaria, considerando che la pena deve perseguire le finalità di reinserimento e rieducazione.(3-02985)
(2 novembre 1998)

TARADASH - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
i detenuti del reparto S4 del carcere di Secondigliano, in una lettera inviata il 25 marzo ad un quotidiano, hanno manifestato l'intenzione di iniziare uno sciopero pacifico rifiutando il vitto dell'amministrazione a causa delle condizioni di vita nell'istituto, che non rispettano la dignità dei detenuti e confliggono con le finalità rieducative della pena;
benché il carcere sia una struttura di recente realizzazione, i detenuti, nella lettera, hanno chiaramente descritto le condizioni in cui sono costretti a vivere: le celle sono piccole per due persone e non sufficientemente areate, gli impianti di ventilazione dei servizi igienici interni ad esse non sono funzionanti, le finestre insufficienti, vi sono tre docce per ogni sezione, che comprende 50 detenuti, e gli impianti sono privi di parapetti o schermi che tutelino l'intimità;
i detenuti vengono sottoposti, per tre volte di seguito - alle 8.00, alle 15.00 ed alle 20.00 - al controllo stando in posizione di attenti, come è previsto in un solo altro carcere in Italia, quello di Poggioreale;
in occasione dei colloqui, gli avvocati, che per questo motivo sono restii a recarsi nel carcere, e i familiari dei detenuti, compresi le donne e i bambini, vengono sottoposti a perquisizioni personali particolarmente invasive, riservate anche ai detenuti al termine delle visite, mentre le celle più di una volta al mese vengono perquisite senza alcun rispetto per l'ordine degli alloggi;
il cibo che l'amministrazione penitenziaria fornisce ai detenuti è di pessima qualità ed essi possono acquistare allo spaccio solo prodotti precotti di un'unica marca che hanno costi che solo pochi riescono a sostenere;
l'assistenza sanitaria è insufficiente sia per le scarse attrezzature di cui è fornita l'infermeria che per la difficoltà di reperire farmaci anche per le terapie d'urgenza;
i detenuti hanno nelle celle solo televisioni in bianco e nero e, ove posseggano una radio, viene loro impedita la ricezione del segnale in modulazione di frequenza, permessa invece in molti altri istituti;
i detenuti non riescono mai, nonostante le reiterate domande, ad incontrare gli educatori e gli assistenti sociali o ad avere colloqui con parlamentari in visita al carcere e con il magistrato di sorveglianza;
la situazione del carcere è tale da determinare un sistema di applicazione della pena in assoluto contrasto con i principi costituzionali e le disposizioni di legge vigenti -:
se non ritenga opportuno inviare tempestivamente un'ispezione presso il carcere di Secondigliano al fine di verificare l'adeguatezza e la dignità delle condizioni di vita dei detenuti ed individuare eventuali responsabilità per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento penitenziario, assistenza sanitaria e sociale dei detenuti, di tutela delle posizioni giuridiche degli stessi da parte del tribunale di sorveglianza e, in generale, di garanzia dei diritti dei singoli individui. (3-03661)
(6 aprile 1999)