A) Interpellanza:
B) Interrogazione:
C) Interrogazione:
D) Interrogazione:
E) Interrogazione:
F) Interrogazioni:
G) Interrogazioni:
da troppi anni la popolazione di Pievepelago nel Frignano è in attesa della realizzazione della tangenziale che consenta di non soffocare il traffico nel centro del paese;
nelle ultime settimane è in corso una violenta polemica fra esponenti della maggioranza di Governo, alcuni dei quali sostengono che l'opera è stata inserita nel piano triennale dell'Anas dell'Emilia Romagna, mentre altri lo negano con decisione -:
se l'opera sia stata inserita e in caso contrario i motivi del mancato inserimento e se il Governo intende adoperarsi per una rapida realizzazione dell'opera.
(2-02369) «Giovanardi».
(18 aprile 2000)
nella seduta della Camera del 16 dicembre 1999, il sottosegretario Mattioli, nell'ambito di una breve informativa (richiesta, tra gli altri, dallo stesso interrogante) sui danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 15-16 dicembre 1999, in particolare, nella Valle Caudina, ha assicurato che «il Governo si impegna ad informare il Parlamento sull'evoluzione della situazione ed è pienamente disponibile ad accogliere tutte le indicazioni che dai parlamentari, in quanto profondamente legati al territorio, vorranno pervenire, affinché gli interventi siano meno propagandistici e più efficaci (...)» -:
quali iniziative il Governo abbia adottato in coerenza con l'impegno assunto nella seduta del 16 dicembre 1999.
(3-04834)
(18 dicembre 1999)
se sia stato effettuato un monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio ricompreso nei confini della regione Campania;
in caso, affermativo, quali siano i risultati di tale monitoraggio e quali iniziative consequenziali il Governo intenda assumere;
in caso negativo, se non ritenga necessario promuovere tempestivamente adeguati interventi finalizzati alla predisposizione del succitato monitoraggio.
(3-04835)
(18 dicembre 1999)
lunedì 8 febbraio 2000 sulla statale 589 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un autobus per il trasporto intercomunale di passeggeri; si tratta dell'ultimo di una lunga serie di fatti gravi coinvolgenti quel tratto di strada;
la statale 589 collega, come bretella, le statali della Valle di Susa con quelle del Pinerolese, attraversando l'abitato di Avigliana, la zona dei laghi e la bassa Val Sangone e, in particolare, subisce tre gravi strozzature: il centro cittadino di Avigliana, la zona turistica dei laghi morenici e l'abitato di Trana;
detta strada statale, individuata come via da regionalizzare nell'apposito decreto legislativo, rappresenta oggi un punto di traffico per i Tir che, giungendo dalla Francia intendono raggiungere la zona di Pinerolo senza pagare i pedaggi della tangenziale torinese: si tratta di oltre 1000 Tir al giorno;
la strada, inoltre, rappresenta uno snodo di sicurezza tra la viabilità delle due valli che, come è noto, saranno interessate dai giochi olimpici del 2006;
l'Anas ha già previsto un primo stanziamento per avviare la realizzazione di un progetto che prevede la circonvallazione degli abitati di Avigliana e Trana e della zona dei laghi con la realizzazione di un tunnel al di sotto della collina morenica ma i fondi sono insufficienti al completamento del primo lotto, come richiesto dalle amministrazioni locali -:
se non ritenga il Governo di disporre affinché sia completato lo stanziamento per la realizzazione completa del primo lotto;
in subordine se non ritenga di dover invitare l'Anas ad avviare i lavori con la realizzazione del primo tratto e del foro pilota del tunnel, garantendo contestualmente il reperimento dei fondi per il completamento dell'intero primo lotto;
se il Governo intenda garantire che, nelle more del trasferimento della competenza sulla strada statale n. 589 alla regione Piemonte, l'Anas completi l'opera con il secondo lotto relativo alla circonvallazione dell'abitato di Trana indicando la priorità dell'opera stessa nell'impiego dei fondi statali, anche alla luce delle evidenti connessioni dell'opera con l'area territoriale interessata dallo svolgimento dei giochi olimpici 2006.
(3-05084)
(10 febbraio 2000)
l'amministrazione comunale di Olgiate Comasco (Como) intende realizzare a breve la cosiddetta «variantina» alla statale briantea per decongestionare il centro del paese dal traffico e dallo smog;
il progetto prevede un tracciato che già ora lambisce numerose abitazioni e soprattutto le due scuole, materna ed elementare, poste a sud del paese stesso mettendo in tal modo in chiaro pericolo la salute e la sicurezza dei bambini;
inoltre verrebbe intaccata gravemente una intera zona boschiva, polmone dell'intero paese, quando già si potrebbe utilizzare una striscia già disboscata, tutto ciò ad ulteriore dimostrazione di un progetto privo di buon senso e lungimiranza per le effettive e reali esigenze dei cittadini di Olgiate Comasco -:
se non si intenda indagare sui reali motivi di tanta insistenza nel realizzare una variante su di un tracciato così fuori luogo e completamente avulso da un progetto organico;
se non si intenda intervenire al più presto per spostare più a sud la realizzazione della suddetta variante come già previsto dal progetto della amministrazione provinciale a debita distanza dagli insediamenti urbani e soprattutto dalle scuole.
(3-05451)
(29 marzo 2000)
l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha dimostrato preferenze per alcune sigle sindacali e una mancanza di elasticità nell'interpretazione delle direttive del Governo, cosa che incide, svilendoli, sul suo ruolo e sulle sue funzioni -:
quale sia il numero dei consulenti a vario titolo che l'Aran ha assunto, i criteri con cui sono stati scelti ed a quanto ammonti la loro retribuzione;
quale sia il numero dei dipendenti, compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo, che prestano servizio all'Aran;
quali attività i componenti del comitato direttivo dell'Aran, svolgano al di fuori dell'Agenzia, quali criteri che hanno determinato la loro nomina, la durata del loro incarico e le retribuzioni ad essi spettanti;
quali dirigenti generali prestino servizio all'Aran;
quale affitto sia corrisposto per i locali che occupa l'Agenzia;
quante ore di «lezione» o «interventi» in seminari, corsi, conferenze, hanno effettuato i componenti dell'Agenzia, e a carico di chi e per quale retribuzione complessiva;
se i componenti dell'Agenzia svolgano, a tale titolo lezioni o interventi in seminari, corsi e conferenze a carico di chi e per quale retribuzione complessiva.
(3-03326)
(27 gennaio 1999)
l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) fu istituita con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di snellire e rendere più duttili nonché tempestive le procedure inerenti alla definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il pubblico impiego;
ad ormai sette anni dall'avvenuta istituzione della predetta Agenzia appare non idoneo il suo ruolo ordinamentale, stante il fatto che risultano vanificate nella pratica proprio quella tempestività e quell'autonomia negoziale, le quali costituivano presupposto essenziale per la nascita e l'operatività dell'Aran;
troppo spesso, inoltre, la medesima Agenzia si limita, nelle trattative con i sindacati, ad applicare in materia le direttive del Governo pedissequatamente e con spirito «notarile» nonché con un eccesso burocratico che svilisce il ruolo e la funzione dell'organismo -:
quali siano i componenti del comitato direttivo dell'Aran, quale retribuzione essi percepiscano rispettivamente per il loro incarico e se tale retribuzione sia cumulabile con altri redditi;
quali attività questi componenti «di vertice» esercitino al di fuori dell'Agenzia, con quali criteri - tra tante professionalità presenti nel nostro Paese - essi siano stati nominati all'Aran e quanto duri il loro incarico;
quante ore di «lezione» ovvero quanti «interventi» in seminari, corsi, conferenze, abbiano effettuato i componenti dell'Agenzia dalla sua nascita, a carico di chi e per quale retribuzione complessiva;
di quanti e di quali «consulenti esterni» disponga a vario titolo l'Aran, come questi siano stati scelti ed a quanto ammontino le loro rispettive retribuzioni;
quanti dipendenti abbia in totale l'Aran (ivi compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come - in particolare - siano distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali prestino servizio all'Aran;
quale importo di locazione venga corrisposto per i locali occupati dall'Agenzia, nonché quale proprietario abbia la corrispondente unità immobiliare;
il costo totale, quindi, dell'esistenza della stessa Aran;
se, inoltre, l'avvenuta costituzione dell'Aran (deputata per il pubblico impiego alle trattative tra l'amministrazione pubblica e le forze sindacali) abbia effettivamente conseguito il proclamato obiettivo di consentire uno snellimento delle competenze e dell'organico del dipartimento per la funzione pubblica nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il totale di quanti dipendenti abbia avuto per ogni anno (dal 1992 al 2000) quel dipartimento (compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come siano attualmente distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali vi prestino servizio;
per quali motivi, infine - prescindendo da considerazioni giuridiche sulla discutibile necessità d'affidare ad un'«agenzia» le contrattazioni nel pubblico impiego, con riferimento all'asserita esigenza d'evitare che «il politico» cedesse ad eccessive richieste salariali -, la contrattazione nel settore pubblico a questo punto non ritorni, come per il passato, al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che con le sue espressioni di professionalità darebbe garanzie comunque maggiori di riuscita delle trattative tra l'amministrazione ed i sindacati, consentendo allo Stato-istituzione notevoli «economie di gestione», tanto sbandierate ma nei fatti mai realizzate.
(3-06052)
(17 luglio 2000)
(ex 5-07628 del 30 marzo 2000).
la legge 29 gennaio 1992, n. 58, nel sancire la soppressione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst), definiva l'affidamento in concessione dei servizi ad una Società appositamente costituita dall'Iri;
l'articolo 4 della suddetta legge ha altresì previsto che il personale in servizio presso l'Asst passi alle dipendenze della società concessionaria conservando il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del personale del pubblico impiego;
il comma 3 del suddetto articolo 4 sancisce altresì che il personale dell'Asst può optare per la permanenza nel pubblico impiego, facendone espressamente domanda. Il comma stesso prevede che il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, determina «i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio»;
tale legge in alcune regioni italiane (prevalentemente del Mezzogiorno) e specialmente in Abruzzo è stata applicata in modo parziale sicché molti ex dipendenti Asst che ne avevano fatto richiesta non è stato concesso di rimanere nella pubblica amministrazione, in aperta violazione dei propri diritti sanciti dalla legge stessa;
in alcune regioni italiane alcuni dipendenti sono stati costretti a ricorrere alla magistratura amministrativa per affermare i propri diritti ed alcuni tribunali amministrativi regionali ( Tar Lazio, e Tar Sicilia) hanno già dato loro ragione;
allo stato attuale vi sono ancora circa cento dipendenti ex Asst, (in aggiunta a quelli riassegnati in seguito a sentenze tribunale amministrativo regionale) che pur avendo fatto richiesta, non sono stati trasferiti alla pubblica amministrazione e, di essi, molti sono in Abruzzo;
in questa regione sembra addirittura che nessuno abbia potuto ottenere tale trasferimento, in aperto dispregio della legge;
va infine aggiunto che in taluni casi alcuni di questi dipendenti ex Asst transitati alla società concessionaria, sono apertamente discriminati da parte della società stessa, sia per quanto riguarda la loro professionalità, sia per quanto riguarda la sede di assegnazione e l'incarico lavorativo ricoperto -:
per quale motivo la legge 29 gennaio 1992, n. 58, sia stata disattesa, nel senso denunciato, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dei dipendenti ex Asst;
per quale motivo il mancato rispetto delle disposizioni relative al diritto dei dipendenti ex Asst a rimanere nella pubblica amministrazione sia stato violato esclusivamente per i lavoratori delle regioni meridionali;
per quale motivo l'evidente violazione di legge sia stata diffusamente e sistematicamente perpetrata in Abruzzo;
di chi siano le precise responsabilità di tale evidente violazione di legge;
se il Governo abbia verificato quali siano le condizioni dei lavoratori ex Asst transitati alle dipendenze della società concessionaria;
se il Governo italiano ritenga giusto che i cittadini italiani, per far valere di fronte allo Stato i propri diritti sanciti per legge, siano costretti a ricorrere alla magistratura;
se e quali provvedimenti saranno adottati per assicurare i diritti sanciti dalla legge e tutti i lavoratori ex Asst che, ai sensi dell'articolo 4, hanno chiesto di rimanere nella pubblica amministrazione.
(3-04249)
(16 settembre 1999)
la legge n. 58 del 29 gennaio 1992 ha disposto lo scioglimento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst);
il servizio svolto dalla Asst venne assegnato in concessione - per un anno - all'Iritel, una società costituita appositamente per questa finalità;
nel nuovo ente privato confluirono tutti i dipendenti ex Asst e tutto il personale delle stazioni radiocostiere del territorio nazionale, appartenenti ai «centri radio» dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
in base all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, agli stessi ex dipendenti veniva offerta la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego, in altra amministrazione della stessa provincia, con la garanzia del mantenimento delle medesime qualifiche e retribuzioni;
la formulazione dei criteri per l'assegnazione delle sedi, secondo il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, fu demandata ad apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ad opera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle maestranze interessate;
l'individuazione dei posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni fu, invece, demandato ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, da concertarsi con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, facendo ricorso all'istituto della mobilità;
la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione effettuata dal ministero per la funzione pubblica fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, del 20 agosto 1993. Ma dalla pubblicazione stessa si evinceva che il numero e la tipologia delle qualifiche poste a disposizione - in molte province del sud Italia ed in particolare in quella Cagliari - non erano rispondenti alle qualifiche possedute dagli ex dipendenti (Asst) e poste e telecomunicazioni. I medesimi non poterono avvalersi dell'opzione contemplata dalla legge n. 58, a causa dell'assenza di posti e qualifiche di sesto, settimo e ottavo livello;
occorre sottolineare, inoltre, che anche i posti realmente usufruibili risultarono da tempo occupati, o addirittura inesistenti, a causa dell'inefficienza di numerose amministrazioni pubbliche del sud Italia, che non considerarono l'esatta consistenza dei posti vacanti o fornirono situazioni di organico non veritiere e, pertanto, in palese contrasto con la legge;
la totale mancanza di posti disponibili nelle amministrazioni pubbliche della provincia di Cagliari e la non veritiera situazione degli organici di numerose province del sud Italia ha concorso in maniera determinante alla rinuncia all'opzione di gran parte del personale interessato, penalizzato dal rischio di una scelta al buio che avrebbe potuto comportare la perdita del posto di lavoro;
coloro che ottennero di permanere nella pubblica amministrazione dovettero agire in prima persona attraverso canali non ufficiali concretizzando accordi con amministrazioni che non resero nota alcuna disponibilità di posti nella lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 63-bis; e, comunque, trovarono soddisfazione alle legittime richieste unicamente a seguito di ricorso al Tar (sentenza 50/96 paragrafo 4 del «patto»);
la palese violazione dell'esercizio del diritto di opzione ha comportato, per gli ex dipendenti, la decadenza dallo status di pubblico dipendente, che, peraltro, doveva essere ampiamente motivata (testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957);
centinaia di lavoratori posti in cassa integrazione e di dipendenti in esubero presso aziende private (ad esempio Olivetti) sui quali incombeva lo spettro del licenziamento, sono stati assunti dall'ente poste italiane, acquisendo, di fatto, lo status di pubblico dipendente senza aver sostenuto (e vinto) alcun concorso;
le stesse ex maestranze Asst e poste e telecomunicazioni, oggi dipendenti della Telecom, si trovano a lavorare in condizioni non volute, esercitando, di fatto, funzioni non corrispondenti alle qualifiche derivanti dalla vincita di regolare concorso pubblico -:
quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la riapertura delle liste di mobilità nella pubblica amministrazione per tutto il personale della ex Iritel, oggi dipendente Telecom, che intenda riacquisire lo status di dipendente dell'amministrazione pubblica;
quali iniziative si intendano adottare per riordinare, in modo trasparente, corretto e veritiero, la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione fornendo ai richiedenti quantità di posti lavoro e qualifiche similari a quelle precedentemente assolte.
(3-06051)
(17 luglio 2000)
(ex 4-05713 del 28 novembre 1996).