Doc. XXII, n. 40




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza stradale).

1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza stradale con il compito di:
a) verificare lo stato di sicurezza delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
b) verificare lo stato di sicurezza dei veicoli di cui al titolo III del nuovo codice della strada;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
e) svolgere e avviare indagini atte a verificare l'entità dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti da parte di soggetti pubblici e privati, la loro effettiva destinazione, insieme ad altre risorse a qualunque titolo acquisite;
f) accertare l'attività svolta ed i risultati, quantitativi e qualitativi, ottenuti dai soggetti pubblici e privati, nell'adempimento dei propri doveri;
g) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;
h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta lo ritenga opportuno.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare esistente.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per quanto concerne l'eccezione dei segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, nonché gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. La Commissione può richiedere alle regioni, agli enti locali o loro consorzi, alle aziende pubbliche o private che svolgono un servizio pubblico di trasporto, atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.


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