Doc. IV-ter, n. 57




TRIBUNALE DI PAOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 44/95 NRPM.
N. 91/95 RGIP.

Il Gup
all'esito dell'udienza preliminare del 15 novembre 1996, pronunziando nei confronti di:
Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952

IMPUTATO

delitto previsto e punito dagli articoli 595, secondo comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per avere nel corso di un monologo tenuto durante la trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani» andata in onda sulla rete televisiva «Canale 5» in data 4 dicembre 1992, comunicando quindi con più persone, offeso la reputazione dell'ingegnere Vincenzo Mancino, mediante attribuzione di un fatto determinato, pronunciando le frasi di seguito indicate:
«La individuazione delle armi con cui Ligato fu ucciso. Con due pistole, di cui la Glock 17 era stata utilizzata in due delitti di mafia per uccidere Vincenzo Caponera... quindi il collegamento qual è? ... questa è l'arma con cui hanno ucciso Ligato; questa è un'arma usata dai mafiosi... ergo... si tratta di un delitto di mafia. Ma a chi è affidata la perizia? ... è affidata a Sandro Lopez e Vincenzo Mancino. Io ho ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una consulenza di parte per la difesa di Vincenzo Celini, da cui risulta che questi due periti non furono in grado, per una precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da individuare che è una Beretta. Su questa Beretta e sulle cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto discutibili. Pare che non ci sia arma più difficile per riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere l'uso, di questa Glock che è un'arma austriaca, mi dicono i periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura. Ebbene per la perizia su un'arma molto più facile, non altri periti, ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, Sandro... faccio il perito anch'io, faccio il delatore... Sandro Lopez e Vincenzo Mancino hanno mostrato una preparazione che non sapremmo se dire mediocre o inqualificabile». «Questi periti non sono in grado di effettuare una perizia balistica per l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore. Cioè hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagini già verificatesi su armi molto più facili». «Abbiamo mandato in carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due periti la cui perizia è perlomeno discutibile». «Affidando la giustizia alle mani di periti di discutibili capacità». «Si decide attraverso i pentiti che uno sia o meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come dice Folena, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci di riconoscere se stessi allo specchio»;

ritenuto che non è allo stato accoglibile l'eccezione di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione proposta dalla difesa, avuto riguardo alla mancanza in atti di qualunque prova che i fatti indicati nella contestazione possano essere sussunti nella previsione di cui all'articolo 2, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 556;
che non compete più a questo giudice, per effetto del disposto del citato decreto-legge, la valutazione della manifesta infondatezza o meno dell'eccezione;
che, pertanto, copia degli atti del presente procedimento deve essere trasmessa alla Camera dei deputati per le determinazioni di competenza ex articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.

PER QUESTI MOTIVI

letti gli articoli 2, quarto comma, e 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 dispone la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del presente procedimento e la sospensione dello stesso per giorni 90.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti della presente ordinanza.

Paola, 15 novembre 1996.

Il GUP
Dott. Cecilia De Angelis


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