Doc. IV-ter, n. 53




TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 1a Civile

Il tribunale di Roma, Sezione 1 Civile composto dai signori magistrati:
Dottor Alberto Bucci, presidente
Dottor Tommaso Sciascia
V.P.O. Avv. Paolo Mereu, relatore
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo 43113/93 degli affari contenziosi civili posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28 giugno 1996 e vertente

TRA

Amendola Gianfranco con gli Avv.ti Gianni Lanzinger di Bolzano e Corrado Carruba di Roma, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Sella 41

E

Sgarbi Vittorio con gli Avv.ti Francesco Bresmes, Pasquale Balzano Prota e Gian Pietro Dall'Ara, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9

* * *

Ritorna al Collegio il giudizio con il quale il dottor Gianfranco Amendola ha richiesto la condanna dell'onorevole Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno che avrebbe subito per le espressioni da quest'ultimo rivoltegli nel corso della trasmissione televisiva Maurizio Costanzo Show, ovvero «maiale ... corrotto sei tu ... ignorante, incapace, bugiardo ...».
Il Tribunale, già investito dal G.I., con la propria ordinanza del 24 giugno 1994, ha dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'onorevole Sgarbi relativa all'applicabilità dell'articolo 68 comma 1 della Costituzione, non ritenendo di poter affermare che il parlamentare medesimo, nell'apostrofare il magistrato Amendola con le espressioni sopra riportate, avesse inteso riaffermare quei medesimi concetti di critica all'operato della magistratura espressi in precedenza e rientranti nel legittimo esercizio della sua funzione di parlamentare, e ciò in quanto non poteva ritenersi in discussione l'operato dell'Amendola quale magistrato, per cui l'insulto rivolto al predetto non poteva ritenersi in alcun modo collegato alle opinioni critiche espresse o esprimibili nei confronti della magistratura.
La nuova disciplina della materia, immediatamente applicabile in quanto relativa a normativa processuale, dettata dall'articolo 2 n. 4 e 5, decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, successivamente reiterato con decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357 e decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466, impone tuttavia la sospensione del giudizio, l'invio degli atti di causa alla Camera dei Deputati alla quale l'onorevole Sgarbi apparteneva al momento del fatto e ancora appartiene.

PER QUESTI MOTIVI

sospende il presente giudizio;
ordina che venga trasmessa copia degli atti del giudizio alla Camera dei deputati;
manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il 12 luglio 1996.

Il Presidente
(Dott. Alberto Bucci)


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