Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento due procedimenti, uno civile (Tribunale di Milano, atto di citazione dott. Matassa) ed uno penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, n. 573/99 R.G.N.R.), che hanno per oggetto gli stessi fatti.
Così recita il capo di imputazione elevato a carico del collega Sgarbi per l'ipotesi di reato di diffamazione nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Caltanissetta: «per avere, nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani" del 13.4.1999, diffusa sulla emittente Canale Cinque, offeso la reputazione del dottor Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, affermando che il dott. Matassa nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguitare i benemeriti della cultura e che, in luogo di lavorare passerebbe il tempo a scrivere inutili denuncie e querele, affermazioni pronunciate nel contesto della lettura dell'articolo apparso sul quotidiano La Repubblica del 10 aprile 1999 che, fra l'altro, dava notizia della emissione di un'ordinanza del Municipio di Palermo di divieto di sosta in corrispondenza del civico n. 12 della via Libertà di Palermo, per la sera del 12 aprile 1999, per cui il dottor Matassa aveva svolto una riunione per festeggiare il suo compleanno, ed affermando ancora che la città di Palermo, in conseguenza del divieto di sosta di cui sopra sarebbe rimasta bloccata perché il dottor Matassa aveva abusivamente preteso ed ottenuto che tutto il centro rimanesse bloccato per la celebrazione della sua festa in discoteca e che altresì il dottor Matassa avrebbe arrestato ed umiliato, per dar sfogo a non meglio individuati fini illegittimi ed illeciti il Sovrintendente archeologico di Siracusa, Giuseppe Voza, e che uguale condotta avrebbe tenuto il dottor Matassa nei confronti di Leoluca Orlando per la vicenda riguardante il Teatro Massimo di Palermo, insinuando che lo stesso dottor Matassa nulla aveva fatto per usufruire di misure di protezione, che infine il dottor Matassa è afflitto "da alterazione dello sguardo", con le aggravanti dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale e a causa dell'esercizio delle sue funzioni, con l'attribuzione di un fatto determinato e con il mezzo di pubblicità della trasmissione televisiva».
Per gli stessi fatti pende un procedimento civile iniziato con atto di citazione del medesimo magistrato dottor Lorenzo Matassa nei confronti del suddetto onorevole Sgarbi nonché dell'emittente televisiva «Canale 5», della società di produzione RTI S.p.A., del direttore di Canale Cinque dottor Gori, dell'editoriale La Repubblica S.p.A. e del gruppo editoriale L'Espresso.
La Giunta ha esaminato la richiesta relativa al procedimento penale nella seduta del 13 ottobre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.
La Giunta, inoltre, nella seduta del 10 novembre ha preso atto che il procedimento civile sopra citato verteva sugli stessi fatti ed ha pertanto dichiarato assorbita la deliberazione relativa alla richiesta concernente il procedimento civile da quella relativa al procedimento penale sopracitato. Essa ha quindi dato mandato all'odierno relatore di riferire congiuntamente sui due procedimenti.
È opinione consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega, in base alla legge, l'autorità giudiziaria. Com'è noto, infatti, la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, nella parte in cui la locuzione «(i parlamentari) non possono essere perseguiti (per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni)», contenuta nel testo previgente è stata sostituita, con quella «non possono essere chiamati a rispondere» ha inteso ribadire quanto era già universalmente riconosciuto dalla dottrina, secondo cui l'applicazione della prerogativa di cui alla norma citata comporta la piena irresponsabilità sia sul piano penale, sia su quello civile, sia su quello disciplinare.
Quanto ai fatti oggetto dei procedimenti in esame, la Giunta ha avuto modo di notare che si tratta, per quanto riguarda le critiche relative al divieto di sosta nei pressi della discoteca, di una manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo, più che legittima da parte di un parlamentare, specie come il collega Sgarbi, che da tempo conduce una intensa battaglia politica, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la questione sugli organi di stampa.
Quanto invece alle critiche rivolte al magistrato con riferimento alla vicenda dell'arresto del dott. Voza, direttore del museo archeologico di Palermo, va ricordato che l'arresto del medesimo aveva provocato un grande clamore nel mondo dell'arte e della cultura in genere, suscitando anche una grande attenzione dell'opinione pubblica siciliana e nazionale. L'onorevole Sgarbi che - lo si ricorda - era, all'epoca, presidente della Commissione cultura della Camera prese fortemente a cuore l'episodio e promosse, proprio nell'ambito della Commissione che egli presiedeva un dibattito sull'argomento che ebbe luogo nella seduta del 17 ottobre 1994. L'onorevole Sgarbi risultò inoltre cofirmatario di una risoluzione in Commissione presentata dall'onorevole Prestigiacomo e sottoscritta da numerosi parlamentari di vari gruppi politici che esprimeva solidarietà nei confronti del citato studioso e sorpresa per il suo arresto (n. 7/00471 del 19 ottobre 1995). Non va dimenticato infine che il dottor Voza è stato completamente prosciolto dalle accuse che a suo tempo gli erano state mosse.
Analoghe considerazioni, se non altro per il rilievo acquistato dalla questione sia in sede giornalistica, sia in sede politica, possono svolgersi per quanto riguarda le critiche al provvedimento nei confronti del sindaco di Palermo.
Alla luce del complesso dei fatti esaminati deve pertanto ritenersi che le affermazioni rese nel corso della citata trasmissione televisiva, oggetto tanto del procedimento civile quanto del procedimento penale sopracitati, costituiscono una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta e dunque, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, attività parlamentari esse stesse.
Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate, la Giunta propone, all'unanimità, di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali sono in corso i citati procedimenti civile e penale, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele SAPONARA, relatore.
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