Doc. II, n. 30




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 14.
Art. 14.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti, purché esso rappresenti un partito o movimento organizzato nel paese e consista di almeno dieci deputati, eletti sulla base di liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nelle elezioni per la Camera dei deputati presentate, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno in almeno venti circoscrizioni, ovvero in collegamento con le medesime liste.



Frontespizio Relazione