Doc. II, n. 26, allegato




TESTO DEL REGOLAMENTO
TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE DEI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LUGLIO 1997
Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
Art. 16-bis.
1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.
Art. 23.
Art. 23.
1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 1. Identico.
2. A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
(Si veda il comma 2). 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
3. Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimità diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.
4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi per non più di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formulazione del successivo programma. 6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.
(Si veda il comma 4). 7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
4-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra finanziaria da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un Presidente di Gruppo. 9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.
(Si veda l'articolo 25-bis). 10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.11. Identico.
Art. 24.
Art. 24.
1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.



(Si veda il comma 3).

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
3. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
3-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.6. Identico.
6. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.Soppresso.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.
(Si vedano i commi 6 e 7).12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.
Art. 25.
Art. 25.
1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Identico.
2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma 3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
(Si veda il comma 2). 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
2-bis. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.5. Identico.
3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. 6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.
Art. 25-bis.
Soppresso.
1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente:
a) L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma.
b) L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
c) Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.
Art. 40.
Art. 40.
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. 1. Identico.
2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte.2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.
3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri Gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.5. Identico.
Art. 44.
Art. 44.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119. 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.
Art. 65.
Art. 65.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato
per la legislazione di cui all'articolo 16-bis,
si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
Art. 69.
Art. 69.
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza. 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano. 2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
Art. 79.
Art. 79.
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato. 3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione. 8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.
3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.
11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.
5. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.
6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.15. Identico.
Art. 81.
Art. 81.
1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto. 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente del progetto di legge.
2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei commi precedenti.Soppresso.
4. Scaduti i termini fissati nei commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile.Soppresso.
Art. 83.
Art. 83.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
Art. 84.
Art. 84.
1. In ciascuno dei casi previsti nell'articolo 83, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno, per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 44, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.
2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.
3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
Soppresso.
Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:
Art. 85-bis.
1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per princìpi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.
2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
Art. 86.
Art. 86.
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del Presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio e programmazione.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.3. Identico.
4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.4. Identico.
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.
8. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.9. Identico.
9. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.10. Identico.
Art. 87.
Art. 87.
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.
Art. 94.
Art. 94.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea.1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.
Art. 96-bis.
Art. 96-bis.
1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente capo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.
2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per la eventuale discussione pregiudiziale in Assemblea.Soppresso.
3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Soppresso.
4. La deliberazione dell'Assemblea di cui al comma 3 è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo.Soppresso.
5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
6. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente.4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione ne riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
7. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.7. Identico.
Dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente:
Art. 153-bis.
1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 83, 86, 87, 94, 96-bis e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis entrano in vigore il 1o gennaio 1998.
Art. 154.
Art. 154.
I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-bis.
1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 2. Identico.
2-bis. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.
2-ter. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.


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