![]() |
![]() |
1. Sistema creditizio, operazioni sospette, 'ndrangheta
Nel contesto di questa esposizione appare ora utile affrontare il tema dell'applicazione della normativa in tema di segnalazioni sospette per poi ricostruire alcune vicende della Banca Popolare di Palmi che a questa problematica possono essere collegate.
Per ulteriori valutazioni sia in ordine al sistema dell'articolo 3 della legge 197/91, sia in ordine all'incidenza dei controlli preventivi da quest'ultima previsti, sarà inoltre presa in considerazione una recente ordinanza cautelare del GIP di Crotone (115) emessa nell'ambito di un procedimento penale per frode comunitaria e riciclaggio, attualmente nella fase delle indagini preliminari.
1.1 In data 24 febbraio 2000, in riscontro ad un'apposita richiesta della Commissione, il Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NPV) ha inviato un documento di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ex articolo 3 della legge n. 197/91 relativo alla regione Calabria. L'elaborato descrive l'andamento delle segnalazioni dall'emanazione della normativa di riferimento, distinguendo tra il periodo anteriore e quello successivo all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'originario testo della legge dal decreto legislativo n. 153/97 (1 settembre 1997). L'analisi si basa sulle segnalazioni inserite nel sistema di elaborazione statistica sino al 23 febbraio 2000.
1.2. La situazione delle segnalazioni sino al 1o settembre 1997.
Dall'entrata in vigore della legge n. 197/91 al 1997 il NPV ha ricevuto dalle Questure calabresi 219 segnalazioni. Confrontando il dato regionale con quello complessivo nazionale, si rileva che le segnalazioni pervenute dalla Calabria hanno rappresentato il 24,24% del totale nel 1992, il 10,68% nel 1993, il 7,16% nel 1994, il 2,79% nel 1995, lo 0,72% nel 1996 e l'1,19% nel 1997. Ulteriori e più dettagliati elementi di conoscenza circa il funzionamento del sistema in questione nella regione sono desumibili dalla successiva tabella che prende in considerazione le realtà delle singole provincie e la tipologia degli intermediari segnalanti.
Per quel che concerne lo sviluppo operativo delle 219 segnalazioni, il NPV riferisce di: a) aver provveduto all'approfondimento diretto di 19 casi;
La successiva tabella disaggrega il dato regionale su base provinciale e annuale, consentendo, altresì, un raffronto, in termini percentuali, con il dato nazionale.
Tutte le segnalazioni pervenute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/97 sono state originate da banche.
diretta o indiretta delle organizzazioni mafiose sugli intermediari finanziari.
banche di credito cooperativo, 1 banca popolare e 2 società per azioni (119).
Da notare, infine, che quattro delle segnalazioni pervenute dall'UIC sono state ritenute di competenza della DIA, una è stata oggetto di indagini di diretta investigazione dell'NPV e nove sono state delegate ai Nuclei di polizia tributaria territorialmente competenti. 29 si trovano ancora in fase di approfondimenti preliminari. Per quel che concerne le restanti due, una non ha dato luogo ad alcuna specifica indagine da parte della polizia valutaria in quanto un'indagine giudiziaria è già in corso, mentre in relazione all'altra non sono emersi, nel corso dell'analisi, elementi che hanno suggerito di avviare specifiche indagini antiriciclaggio. I due accertamenti allo stato attuale conclusi non hanno portato all'individuazione di violazioni.
2. Il commissariamento della Banca Popolare di Palmi.
Sono stati acquisiti agli atti della Commissione gli atti del procedimento penale n. 1027/95 RGPM (già 218/95 ignoti) della procura della repubblica presso il Tribunale di Palmi (120).
Inoltre la Banca popolare di Palmi aveva effettuato segnalazioni alla Banca d'Italia per posizioni in sofferenza di entità di gran lunga inferiori a quelle accertate dalla Vigilanza.
della procura della repubblica presso il tribunale di Palmi del giugno 1997 (122).
3. L'altro reperto giurisprudenziale preso in considerazione dalla Commissione nell'ambito dell'analisi dell'applicazione della normativa relativa alla segnalazione delle operazioni sospette in Calabria è l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Crotone il 4 marzo 2000 nell'ambito di un procedimento penale per frode comunitaria e riciclaggio (123).
documentali. Le somme percepite, dopo essere state depositate su libretti di deposito al risparmio e/o conti correnti, intestati a persone fisiche coinvolte nella frode o a imprese da loro controllate, erano fatte affluire su altri conti e depositi, creando un vorticoso giro di operazioni prive di apparente giustificazione, segnate da reiterate sottoscrizioni di certificati di deposito, evidentemente finalizzate alla dissimulazione dell'origine dei fondi: un vero ciclo di "lavaggio" del denaro sporco.
esaminati si riferiscono all'ispezione effettuata dal 4 aprile 1995 al 21 luglio 1995) (127).
«anomala» tendente ad allocare prima e a far perdere le tracce poi dei proventi del reato era iniziata da circa un anno". Inoltre esse risultano effettuate in occasione di una verifica interna che ha portato, tra l'altro, al licenziamento - nel settembre 1999 - dell'allora direttore Minella Carmelo Giovanni.
4. Di notevole interesse, e particolarmente significativo della urgenza di una intelligence e di una prevenzione antiriciclaggio adeguata, è il capitolo della operazione "Armonia" dedicato dalla DDA di Reggio Calabria alla aggressione 'ndranghetistica agli istituti di credito e alla rete di funzionari di banca "disponibili" e di esperti referenti finanziari delle cosche a Milano e in Isvizzera. La rappresentazione dell'attacco mafioso e delle sue varie connessioni comprende i numerosi e speciali riscontri delle "voci di dentro" colte nel corso di una penetrante e assai particolare attività di indagine condotta in mezzo a molte difficoltà (130) e attraverso radiolocalizzazioni satellitari ed intercettazioni
ambientali. Le operazioni descritte - analoghe a quelle che nel tempo dall'Ufficio italiano dei cambi aveva in parte avuto modo di rilevare anche senza trovarvi connessioni mafiose- riguardano funzionari di banca infedeli, falsificazioni di garanzie bancarie, clonazione di titoli e altre truffe alle banche (131), e i loro protagonisti, legati alla cosca di Giuseppe Morabito detto il "Tiradritto", si muovono tra la Calabria, Napoli, Milano, la Germania e la Svizzera, anche in compagnia di individui indagati dalle polizie belga e tedesca, dialogano tra loro anche a proposito dei propri collegamenti con altre banche tedesche, di altre operazioni economiche da effettuare in Lituania, dei rapporti, già avuti ed ancora in atto, in Russia, Polonia, Malta, Spagna, dell'utilizzo dei servizi elettronici. Il meccanismo delle (tentate) truffe è legato alla negoziazione di titoli al portatore di ingente valore presso intermediari bancari diversi dall'istituto emittente i titoli stessi. All'operazione è indispensabile la complicità di talpe e funzionari bancari operanti in punti chiave, dell'istituto di credito, in grado di fornire i codici distintivi di titoli realmente emessi, venduti alla clientela e da questa depositati in custodia presso l'istituto emittente medesimo.
esempio il deposito in garanzia di titoli falsificati per valori assai elevati, in base al quale dalla banca si otterrebbero finanziamenti altrettanto cospicui (sotto forma di lettere di credito) per opere pubbliche da realizzare in paesi in via di sviluppo (la negoziazione delle lettere di credito presso altri istituti assicurerebbe gli introiti corrispondenti mentre la mancata restituzione dei crediti ottenuti graverebbe sull'istituto che ha accettato come garanzia i titoli clonati.
Le segnalazioni sono state quindi generate essenzialmente dal sistema bancario e dagli uffici postali, emergendo un solo caso di attivazione della procedura da parte di una società finanziaria. La provincia dalla quale sono pervenute più segnalazioni è Reggio Calabria (142), nella quale si concentrano anche tutte quelle degli uffici postali.
Di particolare importanza è anche la verifica delle causali delle operazioni che sono state ritenute sospette da parte degli intermediari. Al riguardo, dalla lettura della tabella che segue si evidenzia la particolare attenzione prestata nei confronti delle operazioni che coinvolgono l'utilizzazione di contanti ovvero di titoli o libretti al portatore. Nondimeno, pare opportuno far notare che tra le operazioni che hanno destato sospetti vi sono anche 17 richieste di affidamento (116).
b) di essersi astenuto dal condurre specifici accertamenti con riguardo a 88 contesti, atteso che nell'ambito dell'attività di analisi si era evidenziata l'esistenza di indagini in corso nei confronti dei soggetti segnalati da parte dell'Autorità Giudiziaria o di altre forze di polizia;
c) aver delegato al Nucleo Regionale di polizia tributaria di Catanzaro lo sviluppo di 105 segnalazioni.
Infine, 7 casi per i quali dall'analisi non erano emersi elementi utili per l'avvio di accertamenti antiriciclaggio, sono stati comunque portati a conoscenza dei locali organi di
polizia tributaria. In merito allo stato di trattazione, il Comando della Guardia di finanza rappresenta che al momento sono stati archiviati 89 contesti, mentre per 35 sono ancora sviluppati accertamenti.
Per uno degli approfondimenti in corso, essendo emersi elementi di rilevanza penale, è stata già presentata una relazione all'Autorità Giudiziaria.
Per le restanti 95 segnalazioni - essenzialmente quelle per le quali è stata rilevata la presenza di concomitanti indagini da parte di altri organi e quelle che non hanno evidenziato aspetti di particolare interesse - alla fase di analisi non è seguita alcuna specifica attività esterna. Solo 5 delle 89 indagini concluse hanno consentito l'individuazione di illeciti.
In particolare, in una sola occasione è stata riscontrata la possibile sussistenza di un'ipotesi di riciclaggio, mentre gli altri accertamenti hanno fatto emergere un reato di falso, due violazioni delle disposizioni della legge n.197/91, una delle quali avente rilevanza penale, e un'infrazione valutaria sanzionata in via amministrativa.
1.3 La situazione delle segnalazioni di operazioni sospette dopo il 1 settembre 1997.
Quale necessaria premessa alla lettura dei dati che seguono, va precisato che tra il momento in cui la segnalazione perviene all'UIC e quello in cui la stessa viene trasmessa dall'UIC al NPV e da questi elaborata in modo statistico esiste uno sfasamento temporale. Non sarebbe quindi significativo procedere, laddove si volesse, ad un raffronto fra le statistiche realizzate dall'UIC e quelle predisposte dal NPV.
La tabella che segue mostra l'andamento del flusso di segnalazioni su base annuale dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153/97 con la conseguente assegnazione all'UIC di nuove funzioni.
E proprio sulla tipologia degli intermediari segnalanti pare necessario soffermarsi per svolgere alcune riflessioni
Si rileva, in primo luogo, che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/97 gli uffici postali, i quali in precedenza con 117 segnalazioni rappresentavano ben il 53,42% di tutte le segnalazioni pervenute dalla Calabria, non hanno più fornito input operativi. L'anomalia è confermata anche dalla circostanza che le segnalazioni degli uffici postali si concentravano, in precedenza, nella sola provincia di Reggio Calabria. Pare quindi opportuno approfondire ulteriormente l'argomento in futuro al fine di chiarire le reali cause della riscontrata incongruenza.
Va, inoltre, evidenziato come del tutto inesistente appaia la collaborazione degli intermediari non bancari operanti nella regione.
Dall'entrata in vigore della legge, infatti, è giunta una sola segnalazione da parte di una società finanziaria, peraltro prima del 1 settembre 1997 (117). Il comportamento riscontrato in Calabria non è in controtendenza rispetto all'andamento che si registra a livello nazionale che vede l'assoluta prevalenza delle banche nell'invio di segnalazioni. Ciò nonostante, tenuto conto della situazione esistente nella regione, la Commissione ritiene necessario che sia il proprio Comitato sul riciclaggio, sia le diverse autorità competenti procedano a verificare, al di là del formale rispetto degli obblighi imposti dalla norma, "il livello di adesione" di questo genere di imprese, o delle loro reti che operano in Calabria, rispetto al principio della collaborazione attiva stabilito dalla legge n. 197/91.
Con riguardo alla collaborazione prestata dal settore bancario, la tabella n. 5 mette comunque in luce come essa si attesti su livelli molto contenuti.
In proposito, non si ritiene di poter accogliere l'obiezione che potrebbe essere da taluno mossa, secondo la quale considerata la debolezza dell'economia calabrese e la conseguente ristrettezza dei flussi intermediati il numero delle segnalazioni dovrebbe essere necessariamente limitato. Si reputa al riguardo che la quantità di segnalazioni non possa derivare solo dai volumi intermediati ma anche da altre circostanze, prima fra tutte la tipologia di clientela. Ora, se certo non v'è dubbio che l'economia della Calabria in generale, e soprattutto in alcune zone, è depressa (118), è di tutta evidenza che spesso lì si annidano le più pericolose manifestazioni criminali, le quali esercitano uno stretto controllo di tali territori.
La ristrettezza dell'economia e la ridotta dimensione dei contesti territoriali in cui le banche svolgono la loro attività da una parte facilitano la conoscenza della clientela e quindi la possibilità di individuare le operazioni sospette, e, dall'altra parte, la pressione
La causa principale di un così scarso livello di collaborazione è molto probabilmente rappresentata dall'intimidazione derivante dal vincolo associativo, la quale finisce per condizionare anche i dipendenti che si trovano ad operare in determinati ambiti. Valutate le risultanze statistiche, pertanto, si può giungere alla conclusione che, almeno per quel che concerne la Calabria, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 153/97 per meglio tutelare la riservatezza di coloro che segnalano non hanno sortito tutto l'effetto sperato. Si pone quindi il problema di mettere a punto ulteriori strategie che consentano di superare lo stato di cose. La via che sembra di poter suggerire passa, in primis, per l'affinamento di tecniche e procedure che, gestite dalle sedi centrali degli intermediari, consentano di limitare l'esposizione di coloro che lavorano nelle aree a rischio, avendo comunque ben cura di non deresponsabilizzarli.
Non si tratta tanto di mettere a punto sistemi informatici che considerino in modo oggettivo le operazioni della clientela, bensì di studiare modelli organizzativi che, sfruttando le tecnologie disponibili, producano valutazioni approfondite e affidate a soggetti specializzati e lontani dalla gestione diretta dei rapporti oggetto di esame.
Del pari, da parte degli Organi dello Stato corre l'obbligo di attivare tutti gli strumenti posti a disposizione dalle vigenti norme, soprattutto per quel che concerne lo scambio di informazioni fra autorità giudiziarie, di vigilanza e di polizia. In tale ambito, in particolare, dovrebbe essere posta particolare cura nella ricerca di indizi di inquinamento del settore bancario e finanziario, in modo da indirizzare proficuamente l'esecuzione di analisi su dati aggregati, ispezioni e, qualora ne sussistano i presupposti, indagini giudiziarie.
D'altra parte, così come si rileva sia dalla vicenda Musolino, in precedenza descritta, sia da quella della Banca Popolare di Palmi e sia da quella della Banca Popolare di Crotone, sussiste la possibilità che la vita bancaria, seppur in ambiti ristretti, finisca per essere condizionata anche economicamente dai capitali della criminalità organizzata.
La tutela dalle infiltrazioni criminali deve quindi riguardare, in via prioritaria, le piccole banche locali, le quali risultano maggiormente esposte a questo rischio.
Con riferimento alla specifica materia delle banche locali, il Nucleo speciale di polizia valutaria, nel riscontrare la richiesta della Commissione, ha reso noto di avere svolto, nel corso del 1999, una serie di rilevazioni volte a individuare le banche che non attivano segnalazioni di operazioni sospette. Dal documento pervenuto risulta che ben 30 banche calabresi, intese come banche che hanno la loro sede principale in Calabria e non come banche presenti nella regione con loro sportelli, dall'entrata in vigore della legge n. 197/91 al 17 giugno dello scorso anno non avevano mai fatto pervenire segnalazioni di operazioni sospette. Si tratta di banche che, in base ai parametri dimensionali di classificazione adottati dalla Banca d'Italia, erano inquadrabili fra le minori. Per quel che concerne la tipologia, 27 erano
Allarmante è anche la vicenda giudiziaria che ha visto al centro la banca di credito cooperativo di Benestare, soprattutto per quel che concerne la pericolosità del controllo criminale del territorio dove l'azienda di credito svolgeva la sua attività. Si impone quindi un'ulteriore riflessione della Commissione in ordine alle possibili infiltrazioni criminali nel sistema bancario e finanziario regionale.
Continuando nell'esame del dato relativo alle segnalazioni pervenute in epoca successiva al 1 settembre 1997, emerge che le operazioni che hanno destato più sospetti sono ancora quelle che hanno riguardato il contante.
Si tratta di un'indagine preliminare avviata di iniziativa dai magistrati del pubblico ministero a seguito di notizie di stampa sul commissariamento della locale Banca Popolare di Palmi.
Tra i primi atti dell'inchiesta vanno menzionate - per il loro specifico interesse nell'ambito di questa relazione - le circostanze raccolte dal procuratore della repubblica nel corso dell'esame in qualità di persona informata del direttore e del funzionario titolare dell'ufficio cambi e vigilanza della filiale di Reggio Calabria della Banca d'Italia.
Dalle loro deposizioni risulta che il provvedimento di commissariamento della Banca popolare - adottato dal governatore della Banca d'Italia - è stato determinato da una serie di anomalie riscontrate dagli ispettori riguardanti le aliquote di sofferenza e, in genere, gli aspetti patrimoniali: fatti in sostanza riferibili ad erogazioni di credito "talora incaute".
In particolare, la Vigilanza ha accertato che il consiglio di amministrazione di quell'istituto non aveva esercitato per intero i suoi poteri di gestione e di amministrazione "spogliandosi di qualunque controllo e limitandosi a prendere atto delle decisioni assunte dagli organi esecutivi ed in particolare dal ragionier Zagari" (121).
In sostanza, quando è iniziata l'attività ispettiva l'istituto aveva sofferenze pari a circa 21 miliardi, formatesi anche a seguito di un'attività "scarsamente incisiva" svolta dal collegio sindacale. Anzi, un componente di questo collegio era anche presidente del collegio sindacale della ditta Kero Sud, una ditta di commercializzazione di oli minerali la cui posizione aveva subito specifici rilievi per violazioni relative alla gestione del credito.
Ma in questa vicenda, circostanze più significative si desumono in particolare dalla lettura di due documenti agli atti del fascicolo processuale: la relazione della vigilanza e il verbale del consiglio di amministrazione dell'istituto del 9 dicembre 1994.
Dal primo - nella parte del testo dedicata alla "collaborazione con l'autorità giudiziaria - emerge la posizione della Kero Sud era stata oggetto di numerose richieste di documentazioni da parte dell'autorità giudiziaria essendo i suoi titolari indagati per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il documento del C.d.A. della Banca Popolare richiama, a sua volta, la posizione della Kero Sud per evidenziare - a confutazione dell'assunto della vigilanza - che l'analisi dei rischi connessi ai suoi sconfinamenti doveva tenere conto di specifiche circostanze, quali il sistema delle garanzie prestate e alcuni significativi afflussi di contante pressoché contestuali alle operazioni ispettive.
Gli amministratori della Popolare evidenziano l'esistenza di un buon patrimonio della società "unitamente ai soci e, o suoi garanti" e sottolineavano che, in un ristretto arco temporale, anzi "in corso di ispezione", erano stati effettuati rientri pari a 2538 milioni di lire. E se altri significati afflussi di provvista a breve erano previsti, la cliente aveva fatto acquisire ulteriori garanzie ed altre era disposto ad offrirne.
Nel trattare questa posizione i consulenti del PM pongono a loro volta in risalto il fatto che, a fronte di circa 5 miliardi di fidi concessi (inizialmente i fidi concessi ammontavano a complessive lire 1.750 milioni, aumentati, con delibera di revisione del fido del 21 aprile 1994, a lire 4.903.000.000), risultano due distinte fideiussioni, una prestata all'atto dell'iniziale affidamento dai sigg. Ruggiero Vincenzo e Ruggiero Gianfranco per lire 6300 milioni, l'altra rilasciata dalla sig.ra Catarozzolo Maria Felicia in data 2 dicembre 1994 per lire 4.500 milioni e ulteriori garanzie, rappresentate da "certificati di deposito di Mediobanca".
Su questi ultimi titoli non è dato rilevare ulteriori informazioni né sulla loro entità né sui soggetti che le hanno prestate.
Orbene le circostanze sopra evidenziate acquistano uno specifico interesse in quanto la posizione dei soggetti sopra indicata è stata ed è oggetto di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.
In tale contesto non pare senza significato che l'operazione di repentino rientro - della quale non risultano allo stato ulteriori dettagli - appare meritevole di specifica considerazione, onde fugare qualsiasi incertezza circa l'origine di detti fondi, come previsto dagli indici di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette elaborati dalla Banca d'Italia.
È evidente che l'economia della trattazione e la pendenza del procedimento di prevenzione esimono la Commissione da un'ulteriore diretta trattazione della questione, già rimessa alla competente AG per le eventuali sue determinazioni da un'articolata e puntuale richiesta
Non può tuttavia non rilevarsi che anche nei fatti testé richiamati sembra delinearsi un basso profilo di attenzione all'operatività degli indici di anomalia delle operazioni e, conseguentemente, all'operatività del sistema delle segnalazioni ex articolo 3 legge 197/91.
In argomento, per completezza, va segnalato che l'esame della documentazione relativa alla misura di prevenzione suddetta è stato reso particolarmente complesso a causa della mancanza dei rituali indici degli atti e di un'ordinata fascicolazione delle copie degli atti trasmessi dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
Dette circostanze, non insignificanti in una materia sì rilevante, non possono non essere evidenziate e partecipate al competente ministero, perché ne accerti le cause e ne limiti i negativi effetti.
Il provvedimento richiama una vicenda di frode comunitaria consistita nell'illecita captazione di erogazioni per l'immissione sul mercato di carni bovine attraverso la macellazione anticipata, reato presupposto di una serie di complesse operazioni bancarie finalizzate a dissimulare l'origine delittuosa di ingenti provviste (oltre due miliardi di lire).
Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza di Crotone è emersa l'esistenza di una "rete" organizzata di soggetti (tra questi, Grande Aracri Nicolino (124), esponente della 'ndrina di Cutro, operativa anche a Reggio Emilia e in Germania) che, simulato l'abbattimento di capi bovini, riusciva ad incassare indebitamente incentivazioni finanziarie comunitarie (125), grazie a svariate falsificazioni
In particolare, alla negoziazione dei certificati di deposito faceva seguito l'emissione di numerosi assegni circolari, in un rapido ed inusuale movimento di provviste, impiegate a volte in investimenti in yen giapponesi, che non essendo la valuta corrente a Crotone, non potevano non richiamare l'attenzione degli istituti di credito di Crotone ed evocare loro le prescrizioni di legge sulle "operazioni sospette".
La ricostruzione di questi accadimenti, che peraltro ripropone modalità non nuove delle frodi comunitarie, evidenzia un livello di efficacia del dispositivo preventivo particolarmente deficitario, caratterizzato dall'omissione di segnalazioni di operazioni ex articolo 3 l. 197/91, a fronte dei numerosi elementi anomali delle operazioni, sia oggettive (pluralità di transazioni, senza apparente giustificazione su medesime ingenti provviste, ecc.) sia soggettive (incompatibilità del contenuto delle operazioni con le condizioni economiche e finanziarie dei clienti).
Dagli atti, ad esempio, traspare immediatamente l'inadempimento degli obblighi di segnalazione da parte della Banca Popolare di Crotone, sebbene presso tale istituto, interessato da una rilevante parte delle operazioni di "lavaggio" del denaro sporco, risultino effettuate plurime operazioni, "strutturate" con frazionamenti di provvista e apparentemente prive di significato economico.
Nel corso di suoi precedenti lavori, ed in vista dell'elaborazione della presente relazione, la Commissione antimafia si era già interessata ai risultati dell'attività di vigilanza nei confronti degli operatori bancari operanti in Calabria e aveva anche acquisito significativi dati circa gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia nei confronti della Banca Popolare di Crotone (126), in epoca anteriore all'aggregazione con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (i dati
Dopo l'ispezione della vigilanza, a seguito di anomalie riscontrate presso alcune dipendenze della banca nella tenuta dei conti correnti e nella concessione di sconfinamenti, nonché a causa delle inesatte comunicazioni all'organo di vigilanza in merito alle posizioni ad andamento anomalo, su proposta della Banca d'Italia, il ministero del tesoro irrogava alla Banca popolare di Crotone sanzioni pecuniarie per carenze nei controlli interni; posizioni ad andamento anomalo non correttamente segnalate; errori ed omissioni nelle segnalazioni alla centrale dei rischi.
È risultato infine che anche il servizio ispettorato dell'UIC nel 1998 aveva condotto un intervento presso la Banca Popolare di Crotone, e aveva rilevato "carenze in tema di normativa interna, di formazione di personale, nonché di controlli ispettivi e del collegio sindacale; e, quanto all'archivio unico informatico, oltre agli "insufficienti controlli procedurali", la "sistematica omessa registrazione del ritiro/consegna allo sportello dei certificati di deposito al portatore".
Infine, all'esito dei "verifiche a campione" condotte dal suddetto servizio ispettorato emergeva - e era segnalata all'A.G. - l'omessa registrazione di 4 identificazioni e l'omessa registrazione di 11 operazioni (128).
Alla stregua delle suddette circostanze, in collaborazione con il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, è stato avviato un ulteriore approfondimento dei dati acquisiti al fine di valutare se, e in che modo, la normativa antiriciclaggio sia stata osservata da parte degli intermediari coinvolti nelle operazioni finanziarie oggetto dell'inchiesta penale crotonese.
In riscontro alla richiesta del 10 marzo 2000, il Servizio antiriciclaggio dell'UIC (129) ha trasmesso alla Commissione un'analisi tecnica preliminare delle movimentazioni bancarie di cui all'ordinanza del GIP di Crotone del 4 marzo 2000, i cui contenuti salienti sono di seguito riferiti.
In primo luogo si è avuta la conferma che nessuna segnalazione è stata inoltrata dalla Banca Popolare di Crotone "pur in presenza di una serie di trasferimenti di fondi per valori molto elevati, che non sembrano, peraltro giustificarsi con una normale logica di carattere economico-finanziario" ..."conformemente alle istruzioni operative emanate in merito dalla Banca d'Italia...".
L'istituto Bancario San Paolo di Torino ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette riferibili alla vicenda in questione nel giugno 1999. Ma dette segnalazioni sono successive ad una richiesta di informazioni inoltrata dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Crotone su delega dell'Autorità Giudiziaria, "laddove l'operatività
I rilievi, assolutamente condivisibili, del Servizio Antiriciclaggio dell'UIC evidenziano la necessità di riconsiderare nell'impianto delle indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette la categoria dei comportamenti anomali degli operatori bancari, non presa in considerazioni dalle versioni del 1993 e del 1994 del "decalogo" (a differenza di quanto avvenuto in altri paesi, a cominciare dall'Inghilterra che, per prima, nel 1989 definì linee guida per la segnalazione di operazioni anomale).
L'utilità di siffatta categoria di indici di sospetto è di tutta evidenza e consentirebbe di coniugare i risultati delle attività ispettiva interna, con il complesso degli altri indici del "decalogo".
Ma altrettanto importante appare la realizzazione di maggiori sinergie tra i soggetti deputati ad attività di vigilanza e una più puntuale disciplina delle operazioni poste in essere attraverso la sottoscrizione e la negoziazione dei certificati di deposito, che si confermano strumenti suscettibili di impieghi finalizzati ad operazioni di occultamento e riciclaggio di capitali sporchi, favorendo, in particolare, interposizioni fittizie.
Alla luce dei risultati dell'inchiesta condotta dall'Autorità Giudiziaria crotonese, il complesso delle anomalie, rilevato in distinte occasioni, nell'operatività della Banca Popolare di Crotone e della filiale di Crotone dell'Istituto San Paolo di Torino, costituiscono esempi ulteriori dell'ineffettività della normativa preventiva antiriciclaggio. La mancata attuazione della legge e la corrispondente mancanza di prevenzione agevolano notevolmente il conseguimento di disegni di riciclaggio e l'impiego di capitali di provenienza delittuosa.
Una volta clonati, i titoli vengono rinegoziati presso altre banche alle quali deve essere confermata, a cura dell'emittente, la regolarità dei medesimi titoli. Presso l'istituto che ha emesso il titolo la rete di complicità deve poter garantire anche il superamento di tale ostacolo con l'assicurare la banca negoziatrice generalmente insediata in altro paese che si tratta di titolo effettivamente emesso e circolante e che la numerazione del titolo corrisponde all'esemplare emesso.
Viene rappresentato poi un meccanismo di ingresso nella posta elettronica della Deutsche Bank di Milano previa conoscenza delle relative chiavi informatiche, meccanismo che permette a questi esponenti della 'ndrangheta di predisporre e inviare lettera di conferma della buona emissione dei titoli superando la indisponibilità di complicità interne. E anche per questo complicità interne sono indispensabili all'interno dell'istituto in cui i titoli clonati si negoziano (si accenna p. es. a funzionari di banche elvetiche a conoscenza della falsità dei titoli negoziati). La banca che negozia è interessata ad avere conferma della veridicità del titolo da parte di chi lo ha emesso. Le conversazioni registrate si riferiscono alle difficoltà e ai problemi che si incontrano ma in contrappunto a operazioni già riuscite come la negoziazione di libretti di risparmio per 900 milioni emessi da altra banca presso l'IBSPaolo di Torino (132).
Se ci si attiene alle intenzioni espresse dai mafiosi intercettati l'uso dei titoli clonati potrebbe essere stato anche più sofisticato, quale per
Dai mafiosi intercettati si apprende anche il ricorso alla falsificazione di assegni circolari (operata duplicando la zona magnetica ottenuta da un titolo vero ) che, tuttavia, rende più difficile l'incasso dei titoli presso una banca diversa dall'emittente, e induce all'apertura di un conto presso la banca negoziatrice e soprattutto al prelievo - prima che tale banca verifichi la falsità del titolo presentato.
(115) Cfr. DOC 1807: Tribunale di Crotone, Ufficio del GIP, Ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di Sorbara Francesco ed altri, emessa in data 4 marzo 2000 nel procedimento penale n. 423/98.
(116) Il numero delle operazioni segnalate (291) differisce da quello delle segnalazioni (219) in quanto una singola segnalazione può prendere in considerazione più operazioni.
(117) Cfr. Tabella 2.
(118) In altra parte del documento si dà conto dell'elevato livello di sofferenze bancarie presenti nella regione.
(119) Si veda nelle conclusioni e proposte la successiva nota n. 180.
(120) Cfr. DOC 1481.
(121) DOC 1481, p. 9.
(122) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI, Richiesta per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno (...) nei confronti di Ruggiero Giovanni ed altri, nonché proposta di sequestro dei beni nei confronti di familiari conviventi, p. 9 ss.
(123) L'ordinanza del Gip di Crotone è stata acquisita nel corso del sopralluogo effettuato a Crotone il 7-8 marzo 2000.
(124) La CRIMINALPOL già nel 1995 evidenziava la latitudine del campo di operatività criminale in Emilia, Belgio e Germania di GRANDE ARACRI NICOLINO, raggiunto nel 1996 da un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Bologna nell'ambito del procedimento Caiazzo Giovanni + 11 relativo ad un traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini esperite nell'ambito di quest'ultimo procedimento si evince, tra l'altro, che Grande Aracri adoperava come paravento la società Europa Trading import export, corrente in Belgio.
(125) La Commissione U.E., con Reg. (CE) n.2311/96, ha istituito un premio speciale alla commercializzazione precoce dei vitelli. In particolare, l'articolo50 stabilisce che ogni Stato membro può accordare il contributo in parola soltanto per animali macellati sul proprio territorio nel rispetto delle condizioni evidenziate dalla circolare n.9 datata 16.12.1996, con la quale il Ministero per le Politiche Agricole disciplina l'attuazione del suddetto regime di premio. L'ammissibilità al premio è inoltre subordinata al rispetto di specifici adempimenti di carattere documentale, sanciti dall'articolo50 bis del richiamato Regolamento comunitario e dalla Circolare anzidetta.
Le procedure di controllo delle condizioni esplicitate ai richiamati punti 1. e 2., indispensabili per l'ammissibilità al premio, sono sommariamente delineate all'articolo50 ter del predetto Regolamento (CE) e, per quanto concerne la specifica attività di verifica esercitata a livello nazionale, dalla citata Circolare M.I.P.A..
Nel dettaglio, i controlli in argomento devono essere effettuati dall'A.I.M.A. e dagli Assessorati Regionali competenti per territorio.
È l'A.I.M.A. che impartisce agli Assessorati le modalità di verifica da osservare nell'espletamento dei controlli presso i macelli e le aziende.
(126) La Banca Popolare di Crotone è attualmente operativa con 30 sportelli dislocati nelle 5 province calabresi (cfr: www.bperbank.it/dati.htm).
(127) Cfr, DOC n. 1243 Accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso le banche aventi sede in Calabria nel periodo 1995-1998 e relative determinazioni, p.2.
(128) Cfr. articolo 2 l. 5 luglio 1991, n. 197 e succ. modif.
(129) Cfr. UIC, SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO, Appunto sulle movimentazioni bancarie di cui all'ordinanza del Gip di Crotone del 4 marzo 2000, pervenuto alla Commissione il 14 marzo 2000, in DOC 1820.
(130) Le difficoltà, purtroppo, sono anche interne, e testimoniano una consapevolezza, una cultura, e una scelta di investimento ancora assai inadeguata nella organizzazione tecnologica dell'intelligence e della prevenzione. Significativo esempio è dato dalla evitabile vanificazione di un prezioso risultato conseguito dalle indagini: si riesce a scoprire la utenza utilizzata dalla cosca mafiosa ma -per mancanza dello strumento !!!- i fax delle sue operazioni illecite non vengono decifrati : "nonostante la esistenza di regolare decreto per la intercettazione dei fax da e per le utenze in questione, non è stato tecnicamente possibile effettuare tale tipo di operazione, in quanto non si è riusciti a reperire l'apparecchiatura idonea allo scopo,né presso il locale GPRS, né presso gli organismi abilitati al noleggio della stessa" ( vol.II, p. 602).
(131) "A tutt'oggi si ritiene che siano ancora in atto numerose attività illecite in danno di istituti di credito nazionali e internazionali da parte dell'organizzazione criminale..."(vol. II, p.631).
(132) Il meccanismo di truffa è legato alla circostanza che in Italia i certificati di deposito possono essere emessi al portatore senza limitazioni di importi così come avviene per i titoli di Stato.