Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse - Giovedì 9 novembre 2000


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ALLEGATO

DOCUMENTO SULLO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO
(relatore: senatore Giovanni Iuliano)

S O M M A R I O

1. Premessa

2. Gli aspetti ambientali

3. Le problematiche relative alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto
3.1. Definizione e classificazione dei rifiuti contenenti amianto
3.2. Le problematiche poste dalla classificazione dei RCA
3.3. Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
3.4. I sostituti dell'amianto

4. Lo stato di fatto accertato dalla Commissione
4.1. Le audizioni
4.1.1. L'audizione di Napoli, in ordine alla presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi
4.1.2. Sopralluogo presso la discarica di Cavriana (MN)
4.2. I soggetti coinvolti
4.3. I rappresentanti dei lavoratori
4.4. Gli altri grandi produttori

5. La legislazione vigente

6. Conclusioni

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3


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1. Premessa.

Per decenni l'asbesto, o amianto, è stato utilizzato in applicazioni diverse e variegate in ambito civile ed industriale, nel campo dei trasporti e quale elemento importante di una vasta serie di manufatti, fossero essi in matrice compatta o meno. La fortuna di questo minerale, appartenente a due famiglie per sei tipi, tutti a matrice fibrosa, è stata determinata dalle sue elevate qualità meccaniche, unite ad eccellenti proprietà chimiche e ad una relativamente semplice lavorabilità. L'utilizzo dell'amianto ha rappresentato un'efficace e conveniente soluzione a problemi di protezione passiva al fuoco, coibenza termica, correzione acustica, consolidamento di matrici cementizie ed elementi d'attrito.
Successivamente a questo periodo di notevole espansione, fin dai primi anni settanta, chiarendo dubbi già sorti all'esordio sul mercato di questo materiale, la medicina ha dimostrato la tossicità del prodotto per l'apparato respiratorio. Le manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; studi epidemiologici hanno evidenziato, poi, che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti - venticinque anni.
Pertanto, dal 1983, si è assistito alla progressiva, ma continua, produzione di norme comunitarie e nazionali volte alla dismissione dell'uso di amianto, in applicazione a spruzzo ed all'interno di manufatti, fino alla situazione attuale che ne vieta qualunque uso. La produzione normativa si è accompagnata, poi, ad una sempre maggiore sensibilità alla problematica da parte dei titolari di un «rischio amianto», dei media e degli organismi preposti al controllo.
Oggi, parallelamente all'interdizione all'uso dell'amianto, esiste una serie di obblighi nei confronti dei detentori d'amianto, a questi spesso non noti, verso i quali, per contro, gli organismi di controllo hanno maturato un livello di competenza e d'attenzione sicuramente importante. Appare evidente come, nel corso del tempo, le problematiche collegate all'utilizzo dell'amianto siano transitate dall'aspetto medico-legale a quello medico generale, a quello ambientale, fino ad incidere, allo stato attuale, sulla vivibilità delle città ed in genere sulla qualità della vita di ciascun cittadino.
L'indagine, pertanto, non può prescindere da alcune considerazioni mediche in ordine alle malattie scaturenti dall'esposizione all'amianto (in fibre) e dalla sensibilizzazione al problema da parte della coscienza collettiva: infatti, da un primo momento in cui il problema dell'esposizione all'amianto riguardava unicamente i lavoratori addetti alla sua lavorazione, si è man mano giunti ad una più diffusa sensibilizzazione, a dimostrazione di come il problema da medico-legale sia divenuto ambientale. Questo passaggio, già messo in evidenza, nella precedente legislatura, dalla Commissione d'inchiesta monocamerale sul ciclo dei rifiuti, è stato nuovamente focalizzato dalla Commissione attraverso una serie di accertamenti e di audizioni dei soggetti maggiormente interessati a livello nazionale.
Le problematiche relative all'amianto avevano dunque indotto la Commissione a programmare il proprio lavoro per il secondo biennio di attività mediante la costituzione di un gruppo di lavoro che


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svolgesse un'approfondita indagine conoscitiva, e di tale proposito la Commissione stessa aveva dato atto nella relazione alle Camere sull'attività svolta (1). Prima di passare, però, all'analisi di quanto acquisito dalla Commissione nel corso delle numerose audizioni, occorre, seppur brevemente, dare conto degli aspetti medici.

(1) Doc. XXIII n. 35, paragrafo 9, lettera c.

L'indicatore sintomatico della nocività dell'amianto fibroso all'apparato respiratorio, in primo luogo degli addetti ai lavori comportanti l'impiego di amianto, emerge nei primi studi sul mesotelioma maligno della pleura ed interessa anzitutto la medicina del lavoro, attraverso il riconoscimento della probabile insorgenza di malattia professionale, poi culminato nella previsione contenuta nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (2). Con tale normativa si compie un passaggio dalla semplice fenomenologia della malattia connessa all'amianto, agli aspetti di prevenzione delle patologie professionali, predisponendo una struttura completa delle protezioni necessarie al lavoratore; configurazione e mezzi di protezione ancora valide ed efficaci e che, forse, sono quelle che hanno portato alle maggiori conoscenze in materia di «rischio» da amianto.

(2) Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, capo III (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro).

Indubbiamente, il proliferare degli infortuni e delle malattie professionali, se da un lato ha dato luogo a vicende non sempre limpide di riconoscimento della malattia professionale, dall'altra ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione rispetto al problema, la quale si è concretata con il nascere di associazioni volte a tutelare gli interessi dei soggetti esposti all'amianto, associazioni il cui contributo è stato non irrilevante sia per il monitoraggio del fenomeno sia per la stessa predisposizione della normativa espulsiva dell'amianto.
Interessante è osservare come il legislatore, forse per la prima volta nel campo degli infortuni sul lavoro, si sia preoccupato, all'articolo 26 del citato decreto legislativo, di predisporre un'adeguata «Informazione dei lavoratori», facendone carico ai datori di lavoro. Tale informazione non si limita alla semplice segnalazione dei rischi, ma si snoda attraverso un'adeguata, preventiva, illustrazione: «a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione», e si completa attraverso una sua «periodicità triennale e in ogni caso ogni-qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento indicativo dell'esposizione».
Attraverso quest'obbligo informativo, l'aspetto negativo del rischio si sarebbe dovuto trasformare in un corretto momento di cultura del rischio stesso, che è l'anticamera della prevenzione generale alla quale si giunge attraverso la previsione di un registro dei tumori, tenuto presso l'Ispesl, nel quale devono essere segnalati «i casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati» (articolo 36 dello stesso decreto legislativo).
A fronte delle dichiarazioni di principio contenute nel decreto legislativo n.277 del 1991, la Commissione ha potuto accertare che la legge è stata in larga parte disattesa, poiché un vero registro di tutte le patologie asbesto-correlate non è stato predisposto neppure nelle regioni che hanno definito il piano di dismissione dall'amianto e neppure rispetto alle patologie minime (3). La previsione dell'articolo 36, infatti, non solo non è stata


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allargata a tutte le patologie asbesto-correlate (secondo l'auspicio espresso dalle Commissioni parlamentari all'unanimità), ma in molte regioni italiane anche il semplice registro dei soli mesoteliomi non è stato ancora attivato e resta pertanto insoluta la questione del monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti all' amianto. D'altra parte il problema viene ancor più amplificandosi, perché l'impatto con l'amianto di per sé non provoca nessun particolare fastidio immediato, dal che ne consegue che solo una seria e capillare campagna di informazione può rendere edotta la coscienza collettiva della gravità del fenomeno.

(3) V. audizione di Vito Totire, presidente dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, nella seduta del 15 marzo 2000.

2. Gli aspetti ambientali.

Come detto, gli aspetti ambientali collegati prima alla lavorazione dell'amianto e dei suoi derivati, poi alla dismissione del prodotto, imposta dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) avevano già attirato l'attenzione della Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti operante nella XII legislatura, la quale aveva espresso perplessità circa la destinazione dell'amianto contenuto nelle baracche del Belice (4), ed oggi di questa Commissione, che peraltro ha avuto notizia di procedimenti penali concernenti l'illecita decontaminazione di carrozze ferroviarie (5) e, più recentemente, di procedimenti in corso presso la procura della Repubblica di Torre Annunziata e presso quella di Napoli, concernenti, rispettivamente, il ritrovamento di amianto presso lo stabilimento Avis di Castellammare di Stabia (6) e la bonifica del siti industriali dismessi delle aree ex Eternit ed ex Ilva-Italsider di Bagnoli (7). In verità, proprio in materia di amianto si è più volte messo in evidenza come si può inquinare mentre formalmente si decontamina, e come i problemi di inquinamento siano strettamente connessi a quelli della salute dei lavoratori. D'altra parte, che la bonifica del territorio dall'amianto, in particolare dall'eternit, abbia provocato situazioni praticamente poco controllabili in tutto il Paese, viene testimoniato da più parti (8).

(4) V. Atti Parlamentari, XII legislatura, Camera dei deputati, Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Relazione conclusiva, $ 11.2, La missione in Sicilia, Lo smantellamento delle baracche del Belice contenenti amianto.
(5) Documento, n.688/5, relativo alla ELSID di Avellino.
(6) Dove viene effettuata la coibentazione delle carrozze ferroviarie.
(7) V. audizione del 7 luglio 1999 del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, Alfredo Ormanni, nonché quella di Daniela Traverso, rappresentante dell'associazione verdi ambiente e società, del 15 marzo 2000.
(8) Ad esempio, nel comune di Cavriana (MN) viene segnalata, con un esposto presentato alla Commissione il 25 ottobre 2000 e con l'interrogazione n. 4-31865 dei deputati Anghinoni e Terzi al ministro dell'ambiente, la presenza di una discarica irregolare di eternit nell'ex cava Gallina, che crea notevoli problemi alla salute della popolazione.

In tali occasioni, le persone ascoltate hanno messo in evidenza da una parte le difficoltà di classificazione dell'amianto rifiuto, in particolare di quello sotto forma di cemento-amianto, e dall'altra i ritardi nell'attuazione dei piani regionali di bonifica.
Anche per quanto concerne la quantità di amianto presente sul territorio nazionale, la Commissione ha avuto modo di raccogliere dati discordanti, pubblicati nel «Documento sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante» (9), dal quale si evince con tutta evidenza l'approssimazione dei numeri forniti da più parti, atteso che solo una minima percentuale delle industrie che hanno risposto al questionario hanno affermato di possedere la mappa dell'amianto.

(9) V. il $ 3.7 di detto documento approvato nella seduta del 7 giugno 2000 (doc. XXIII n. 41).

Nel corso delle audizioni è emerso poi che, nonostante i quasi dieci anni trascorsi dalla prima legge che bandisce l'amianto, esistono ancora enormi difficoltà nell'individuazione del limite di ammissibilità di fibre di amianto per litro


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d'aria. Al riguardo, la polemica connessa alla risarcibilità del danno per i lavoratori sembra essere stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000, secondo la quale «onde valutarne compiutamente la portata, conviene muovere dal contesto normativo in cui esse si collocano, e cioè dalla legge 27 marzo 1992, n. 257», la quale, preceduta da una disciplina comunitaria, già da tempo consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991), ha dettato «norme relative alla cessazione dell'impiego» di tale sostanza, esplicitando, tra le proprie finalità, quelle della dismissione dalla produzione e dal commercio dell'amianto medesimo e dei relativi prodotti, nonché della decontaminazione e della bonifica (articolo 1). Il medesimo provvedimento legislativo - per quanto riguarda i «valori limite» - ha rinviato a quelli fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 277, che ha provveduto esso stesso a modificare tramite l'articolo 3, comma 4, a sua volta recentemente sostituito dall'articolo 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Ed ancora, secondo la Corte, «lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dall'accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL. Nell'ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche).»
Sgombrato il campo dalla questione del limite di ammissibilità negli ambienti di lavoro, ai fini del riconoscimento della posizione agevolata ai lavoratori, si deve affermare che è risultato accertato dalla Commissione nel corso delle audizioni che il livello di due fibre/litro è quello proposto per la certificazione di restituibilità dopo la bonifica e corrisponde ad una misura proposta nell'ambito di uno dei decreti del 1996 in materia di bonifica dall'amianto; la ratio di tale limite è legata alla constatazione che, anche dopo aver bonificato un ambiente di lavoro, aprendo la finestra potrebbe rientrare qualche fibra litro dall'esterno. Va tuttavia rilevato come anche tale limite non esclude del tutto i rischi, atteso che anche due fibre litro - secondo una stima epidemiologica fatta negli Stati Uniti d'America da Nicholson sulla popolazione scolastica - rappresenta un impatto notevole, sia pure calcolato su alcuni milioni di esposti, dal punto di vista dell'insorgenza di mesoteliomi della pleura e di tumori polmonari.

3. Le problematiche relative alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto.

3.1. Definizione e classificazione dei rifiuti contenenti amianto.
I rifiuti di amianto sono definiti all'articolo 2, lettera c), della legge n.257del 1992 come «i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente


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amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3». La legge n.277 del 1991, di recepimento delle direttive comunitarie in materia di amianto negli ambienti di lavoro, aveva precedentemente imposto i seguenti valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo e 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
Relativamente alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto (Rca) occorre ricordare che già l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982 classificava i rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi. Lo stesso articolo 2 al comma 5) recitava: «Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto.......in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente». Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 la voce 21) aveva l'indicazione dell'amianto (in polveri o fibre). La deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, stabiliva che sono «rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'articolo 2 comma 4, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n.915/82 che contengono una o più sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite». Per quanto riguarda l'amianto, la concentrazione limite indicata nella tabella è (mg/kg) 100.
Con il decreto legislativo n. 22 del 1997 i rifiuti sono classificati in urbani e speciali secondo la loro origine e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in speciali pericolosi e speciali non pericolosi. La tossicità e la nocività di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 sono pertanto due (H6, H5) delle quattordici classi di pericolosità, per cui un rifiuto di amianto, classificato speciale non tossico e non nocivo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 (es. con una CL inferiore a 100 mg/Kg), può essere classificato pericoloso a seconda se appartiene ad una delle altre dodici classi di pericolosità dell'allegato I del decreto legislativo n. 22/97. Nel caso dell'amianto, data la cancerogenicità che possono indurre nell'uomo le fibre libere inalate, la classe di pericolosità di riferimento à la H7. Secondo quanto recita l'articolo 12, punto 6, della sopra citata legge n.257/92, le caratteristiche fisiche che determinano la pericolosità dell'amianto sono la friabilità e la densità che condizionano il rilascio delle fibre. Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, attuativo della legge n.257/92, al punto 1 afferma che sono «friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale» e che sono «compatti i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (quali dischi abrasivi, frese, trapani, ecc)».
Il decreto legislativo, per quanto sopra detto, classifica i Rca in pericolosi e non pericolosi a seconda del codice europeo (Cer). Pertanto sono pericolosi i Rca il cui codice è : 06.07.01 (rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici) oppure il codice 17.06.01 (materiali isolanti contenenti amianto); di converso sono rifiuti non pericolosi i Rca aventi i seguenti codici: 10.13.02 (rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto), 16.02.04 (apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre), 16.02.06 (rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell'amianto) e 17.01.05 (materiali da costruzione a base di amianto).

3.2. Le problematiche poste dalla classificazione dei RCA.
Come si è sopra visto, i codici Cer sono attribuiti a Rca pericolosi e non pericolosi,


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la cui discriminante è la pericolosità intesa nel caso in esame come cancerogenicità. Secondo i criteri comunitari, sono rifiuti di amianto pericolosi quelli con un contenuto di amianto superiore allo 0,1 per cento. Ciò ha fatto finora nascere numerose polemiche e dibattiti nella comunità scientifica, in quanto non appare del tutto logico che si faccia riferimento alla sola concentrazione assoluta di amianto per stabilire la pericolosità di un determinato manufatto, dal momento che la pericolosità è strettamente correlata alla capacità del manufatto di liberare fibre inalabili. Ne deriva che, a parità di contenuto percentuale di amianto di un determinato rifiuto, un rifiuto friabile è più pericoloso di un rifiuto compatto. Per tale motivo, la commissione nazionale amianto (10) già nel 1993 affidò al Cnr uno studio per mettere a punto un parametro che potesse definire in maniera più obiettiva la pericolosità dell'amianto. Da uno studio assai approfondito sono scaturiti i disciplinari tecnici presentati nel 1995 alla stessa commissione nazionale, che si basano sull'indice di rilascio dei Rca inteso come rapporto tra il contenuto percentuale di amianto e la densità relativa; essa risulta a sua volta come rapporto tra densità reale misurata del campione e quella teorica che dovrebbe avere il materiale se non vi fossero vuoti. In altri termini, ciò significa che tanto più piccola è la densità relativa tanto più alto è l'indice di rilascio di fibre e quindi tanto più alta la pericolosità del materiale. Quindi, quanti più vuoti ha un Rca più facilmente si sgretolerà e quindi libererà fibre.

(10) Istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.257 del 1992.

3.3. Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, era previsto che «i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata» (11) il che, in pratica, significava che di fatto era proibito qualsiasi trattamento sui rifiuti di amianto e che i Rca derivanti per esempio dalle operazioni di bonifica erano di fatto destinati alle discariche 2C se costituti da amianto friabile, o alle discariche di tipo 2B o 2A se costituiti da amianto compatto. Nonostante tale proibizione, la Commissione ha potuto verificare che in più di una regione del nostro Paese, sono stati effettuati trattamenti di inertizzazione vera o virtuale prima dei conferimenti in discarica controllata senza che le regioni siano intervenute con sanzioni disciplinari o con sequestro degli impianti o per modificare precedenti decreti assessoriali che prevedevano i trattamenti in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82. Il caso più eclatante ed emblematico è quello della ditta Giovanni Aprile che per anni, anche in regime di vigenza delle clausole poste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, ha effettuato trattamenti di amianto presso i propri impianti autorizzati di Melilli, più virtuali che reali, senza alcun rispetto delle norme ambientali e di sicurezza imposte dal decreto legislativo n. 626/94, su quantitativi notevoli di amianto provenienti dalle carrozze ferroviarie delle FS di Alcamo, da altri dipartimenti ferroviari e da numerose aziende siciliane, in particolare del territorio di Siracusa. Anche in Lombardia ed in Emilia Romagna sono state riscontrate dalla Commissione situazioni analoghe a quella siciliana.

(11) Articolo 5, comma 1.

Secondo la deliberazione del 27 luglio 1984, in attuazione dell'articolo4 del decreto del Presidente della Repubblica n.915/82, i Rca fino a 100mg/Kg di polveri e fibre di amianto erano classificati speciali e potevano essere smaltiti in discariche di tipo 2A se legati in matrice cementizie o resinoide provenienti da attività


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di demolizione, costruzioni o scavi, purché espressamente previsto dai piani regionali di smaltimento. In caso contrario, dovevano andare in discarica di tipo 2B. I Rca con concentrazioni di polveri e fibre da 101 a 10.000 mg/Kg erano classificati tossici e nocivi e dovevano essere smaltiti in discarica di tipo 2B. Infine i Rca con concentrazioni di polveri e fibre oltre i 10.000 mg/Kg -naturalmente classificati tossici e nocivi - dovevano essere smaltiti in discarica di tipo 2C.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/97 ed in particolare con il Decreto legislativo n. 389/97 di modifica, tutti i Rca possono essere avviati sia in discariche controllate di adeguata tipologia sia in impianti di trattamento e inertizzazione. I trattamenti di inertizzazione hanno lo scopo di bloccare le fibre libere per ridurre la pericolosità, e quindi quello di declassificare i Rca in maniera da poterli smaltire in discariche di categoria inferiore alla 2C, a costi più contenuti. I processi di trattamento di inertizzazione dell'amianto sono vari e numerosi, da quelli di stabilizzazione e solidificazione ai trattamenti chimico-fisici (vetrificazione, vetroceramizzazione ecc). Di ciò ha riferito alla Commissione la dottoressa Marabini del Cnr nell'audizione del 3 febbraio 2000. Il nostro Paese, secondo quanto riferito dalla dottoressa Marabini, ha diversi brevetti Cnr ed ha già approntato i disciplinari tecnici per i trattamenti di vetrificazione e vetroceramizzazione. Tali processi intervengono sulla natura cristallo-chimica dei minerali di amianto e rendono inerte, in quanto la trasformano, la matrice di amianto. I sistemi chimico-fisici offrono quindi la possibilità di reimpiego e/o riciclo dell'amianto. Al momento, però, non essendo stati recepiti i disciplinari tecnici nazionali in sede europea, non si può attivare il meccanismo di trattamento ai fini del recupero ma solo il trattamento al fine di eliminazione della pericolosità e conseguente smaltimento in discarica controllata. Con l'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/97, ossia del decreto ministeriale n. 471/99 sulle bonifiche dei siti contaminati, assumono un ruolo assai importante i trattamenti di inertizzazione o quelli di tipo chimico-fisico, i cui disciplinari tecnici sono ancora fermi presso i Ministeri ambiente e sanità per la concertazione. La Commissione ritiene che ulteriori ritardi in materia non solo fanno aumentare i costi di smaltimento, ma di fatto consentono agli operatori senza scrupoli di commettere illeciti lucrosi in un mercato che peraltro appare assai carente di idonei impianti di discarica di tipo 2B e 2C.

3.4. I sostituti dell'amianto.

Materiali alternativi, in fibra di carbonio o sintetici organici, con performances vicine a quelle dell'amianto, sono stati finora utilizzati anche nei settori industriali. Sostitutivi dell'amianto spray sono alcuni intonaci a base di miscele di vermiculite-cemento e leganti inorganici o miscele di silicato di calcio e vermiculite, aventi svariati nomi commerciali. Si è anche pensato che materiali fibrosi alternativi all'amianto potessero essere alcuni tipi di lana di vetro, di lana di roccia, di filato di vetro o di filato di vetro fine. Studi internazionali, però, hanno mostrato che tali sostituti dell'amianto possono essere pericolosi perché, se non proprio cancerogeni, tali materiali sono certamente mutageni. Il motivo di tale pericolosità sarebbe insito nella natura fibrosa che comporterebbe fenomeni degenerativi nei polmoni analoghi a quelli indotti dalle fibre di amianto (12). Dall'analisi delle risultanze acquisite la Commissione ha potuto rilevare che sul problema dei materiali sostitutivi dell'amianto, la situazione appare preoccupante e bisogna assolutamente evitare che la scelta dei materiali alternativi si riveli, nel tempo, altrettanto pericolosa dell'amianto; ritiene, pertanto, che occorra intensificare l'attività di ricerca per giungere, in tempi relativamente brevi, ad individuare, eventualmente anche normativamente, i materiali che presentino minori rischi.

(12) Le risultanze degli studi internazionali e, in genere, della ricerca sui materiali sostitutivi dell'amianto sono state esposte alla Commissione dal professor Gianfranco Donelli, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, nel corso dell'audizione del 9 febbraio 2000.


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4. Lo stato di fatto accertato dalla Commissione.

Lo stato di fatto relativo all'amianto su tutto il territorio nazionale risulta alla Commissione dalla documentazione acquisita nel corso di indagini relative ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti - dalla quale si evince un generale ritardo nell'attuazione dello stesso censimento da parte delle regioni (13) - e dalle audizioni dei soggetti interessati in vario modo al «ciclo dell'amianto». Infine, una delegazione della Commissione si è recata il 16 ottobre 2000 a Napoli per ascoltare i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori del settore marittimo e delle compagnie armatoriali che gestiscono le linee di collegamento veloci tra Napoli e le isole del golfo (14).

(13) Vedi tabella dei piani regionali approvati.
(14) La delegazione, composta dai senatori Cozzolino, Iuliano e Lubrano di Ricco, ha incontrato i rappresentanti della CGIL-FILT, UGL-Mare, UIL,CISL, della Aliscafi Snav e della Caremar, nonché alcuni lavoratori marittimi.

Prima di passare, però, all'esposizione delle risultanze delle audizioni, occorre mettere in evidenza che rispetto all'amianto il classico ciclo di smaltimento dei rifiuti si arricchisce di ulteriori elementi, derivanti dalla circostanza che la legge n.257 del 1992, articolo 10, prevede a carico dello Stato e, per esso, delle regioni l'erogazione di contributi per la formazione professionale, per la riconversione delle aziende e, infine, per il risanamento dei siti.

4.1. Le audizioni.

Passando all'esame delle risultanze delle audizioni, occorre preliminarmente dare atto di quanto sostenuto dal dottor Alfredo Ormanni, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, il quale ha sottoposto all'attenzione della Commissione i primi risultati e le prime osservazioni relativi ad un'indagine in corso presso l'Avis di Castellammare di Stabia. Orbene, a prescindere dai risultati concreti dell'indagine, si deve affermare che i problemi focalizzati sono essenzialmente due: la possibilità di enfatizzazione dell'esposizione all'amianto, in considerazione delle agevolazioni concesse ai lavoratori del settore, (15) e le difficoltà di individuazione delle discariche destinate allo smaltimento.

(15) Da più parti la Commissione ha ricavato segnali di enfatizzazione dei quantitativi di amianto presenti sul territorio e delle stime di dismissioni. V. anche quanto si dirà in seguito riguardo all'indagine della procura della Repubblica di Napoli relativa all'ex area Italsider di Bagnoli.

4.1.1. L'audizione di Napoli, in ordine alla presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi.

Di particolare interesse si rivela l'audizione svoltasi, come detto, da ultimo a Napoli riguardante la presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi, ove sono emersi problemi relativi agli accertamenti della presenza di questo materiale, accertamenti che sono fatti, per così dire, a bocce ferme, in altre parole senza le macchine in movimento, mentre la maggior parte delle fibre di amianto a bordo delle imbarcazioni si sviluppa proprio quando sono in corso le attività; ciò comporta un virtuale rispetto della normativa. I lavoratori marittimi ascoltati suggeriscono che la misurazione delle fibre aerodisperse sia effettuata dalle aziende sanitarie locali in piena autonomia, e non da privati su mandato delle società armatoriali; anche le bonifiche sulle imbarcazioni dovrebbero seguire un protocollo idoneo alla loro specificità. I lavoratori del settore, poi, lamentano la mancata applicazione da parte delle Casse di previdenza per i marittimi delle disposizioni previdenziali previste dalla legge 257 del 1992, a causa dell'esclusione contenuta nell'articolo 2 della legge 277 del 1991 stessa. Sul punto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, con ordinanza n. 7 del 2000, ha dichiarato la questione manifestamente


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inammissibile, atteso che, «in sostanza, è invocata, da un canto, l'estensione del suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori ritenuti esclusi dallo stesso, e, d'altro canto, così ampliata la platea dei potenziali fruitori, è prospettata l'illegittimità della censurata disposizione giacché, in assenza di parametri predeterminati, essa troverebbe applicazione «ad una serie indeterminata di destinatari». In verità, la stessa Corte costituzionale aveva già affrontato il problema con la sentenza n. 5 del 2000, affermando che «Lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dall'accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL», per cui si comprenderebbe l'esclusione e ne deriverebbe una necessità di ampliamento dell'operatività del predetto articolo 13. Il problema, inoltre, sebbene affrontato per la protezione dei lavori in ambito portuale dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che all'articolo 2 estende ai lavoratori in ambito portuale i benefici della legge n.626, non sembra risolto rispetto a chi è esposto all'azione dell'amianto pur non essendo addetto a specifici lavori di decontaminazione; lo stesso decreto ministeriale 31 maggio 1999 indica solo i lavori relativi alla decontaminazione da amianto come particolarmente usuranti. Rimane, pertanto, scoperta la posizione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori nel ciclo normale di produzione (navigazione) che, però, non è per niente difforme, come ha sostenuto la stessa Corte costituzionale, da quello del lavoratori ferroviari e, pertanto, non rientra nella tutela prevista per le »mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità».
Altro elemento emergente dall'indagine e che ritorna d'attualità, se mai tale problematica è stata abbandonata, la questione relativa alla decontaminazione delle carrozze ferroviarie dall'amianto, questione che aveva avuto risvolti giudiziari interessanti fin dall'inizio degli anni novanta e che aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema già prima del varo della legge n.257 del 1992.

4.1.2. Sopralluogo presso la discarica di Cavriana (MN).

La discarica di II categoria tipo A è sita in località Croce Bianca di Cavriana, nota anche come ex cava Gallina, dal nome del proprietario che già negli anni settanta effettuava attività di escavazione di ghiaia. La delibera n. 950 della giunta provinciale di Mantova del 23 luglio 1996 autorizza il conferimento di inerti, derubricati inerti e rifiuti speciali contenenti miscele cemento-amianto. La disponibilità attuale dell'area è affidata alla SOECO (costituita per il 70 per cento da Fertilvita e per il 30 per cento da Ecodeco) che ne è affittuaria. In periodi precedenti all'utilizzazione attuale, ossia immediatamente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e negli anni seguenti, è stato effettuato tra l'altro uno smaltimento illegale di rifiuti tossici e nocivi consistenti in morchie di verniciatura, terre di fonderia ed altre tipologie di rifiuti che hanno contaminato il sottosuolo e compromesso la falda idrica.
Vi è infatti, in fase di approvazione, un progetto di messa in sicurezza del sito, che non sembra tuttavia offrire tutte le garanzie ambientali; a giudizio della Commissione, tale messa in sicurezza dovrebbe comportare non solo l'impermeabilizzazione delle pareti laterali, attualmente esposte a dilavamento, ed il capping superficiale anch'esso realizzato con materiali impermeabilizzanti, ma anche la completa sigillatura del fondo della discarica,


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attribuendo ad una serie di pozzi, esterni alle pareti di intercettazione della falda, il compito non solo di monitoraggio dell'eventuale contaminazione residua ma anche quello di emungimento dei contaminanti stessi in caso di diffusione degli stessi in falda. La messa in sicurezza, inoltre, dovrebbe essere esclusivamente un fatto tra privati, ossia realizzata a cura dell'azienda proprietaria del sito in accordo con l'affittuario, senza che il comune sia coinvolto in qualche misura.
Proprio in considerazione dei rischi ambientali, mentre per la gestione e la messa in sicurezza del pregresso appare opportuno che il comune mantenga una neutralità istituzionale, per il definitivo ripristino dello stato dei luoghi sembra opportuno un ruolo più incisivo di controllo.
In ogni caso, il sopralluogo ha messo ancora una volta in evidenza, qualora ve ne fosse ancora la necessità, la stretta correlazione esistente tra coltivazione di cave, traffici di rifiuti, smaltimenti illeciti e non, dimostrando come, al di là dell'individuazione delle responsabilità per il passato, il futuro di una corretta gestione del poliedrico mondo dei rifiuti passi necessariamente attraverso una ricognizione della situazione delle cave e delle altre estrazioni, nonché attraverso la predisposizione di un piano integrato di riqualificazione delle cave stesse, ripristino del territorio e smaltimento dei rifiuti.

4.2. I soggetti coinvolti.

Proprio in considerazione dell'aspetto rilevante delle problematiche relative alla decontaminazione da amianto delle carrozze la Commissione ha ritenuto di svolgere audizioni dei soggetti interessati al ciclo, vale a dire dei rappresentati delle ferrovie dello Stato e dei lavoratori del settore. I dirigenti del settore tecnico delle ferrovie dello Stato hanno, nel corso delle audizioni, tracciato complessivamente un quadro soddisfacente della situazione, quadro che si può sintetizzare nelle considerazioni del dottor Mario Raspini, dirigente tecnico per il materiale rotabile delle ferrovie dello Stato, nel corso dell'audizione dell'1 marzo 2000, secondo il quale «nel 1996 erano circolanti 2.033 rotabili con amianto-cassa, mentre ad oggi ne sono circolanti 133; in quello stesso anno erano circolanti 3.318 rotabili decoibentati prima del 1990, a fronte degli attuali 2.538. Per quanto riguarda i rotabili con componenti in amianto, questi non erano oggetto di indagine nel 1996, per cui il dato non è disponibile a quel momento; dalla campagna del 1997 ad oggi abbiamo introdotto 2.432 rotabili con componenti amianto, mentre attualmente ne esistono solo 2.017». In ogni caso, sostiene il rappresentante delle ferrovie dello Stato, «quando si parla di componenti ci si riferisce sostanzialmente ad un bassissimo rischio, anzi a rischio zero, trattandosi di manufatti in amianto che liberano fibre soltanto se lavorati».
Sulla politica generale dell'azienda, poi, si accertava, nel corso della medesima audizione e in base alla documentazione fornita alla Commissione, che «per quanto concerne i rotabili con componenti, quando trattasi di semplice sostituzione del particolare contenente amianto con materiali alternativi, sia in matrice compatta sia friabile, l'attività di bonifica è realizzata negli impianti di manutenzione corrente (circa 75 impianti su tutta la rete), mentre quando la sostituzione del particolare richiede tempi di sosta del rotabile elevati o necessita di attrezzature, strutture ed impianti complessi e dedicati l'attività di bonifica è svolta presso le officine di grande riparazione FS o dall'industria privata».
Sempre secondo quando affermato dal rappresentate dell'azienda, «ogni attività di bonifica, ovunque essa sia realizzata, avviene in ossequio alle normative di legge sulla tutela della salute dell'ambiente e del personale, in particolare attraverso la redazione e la successiva approvazione e controllo dei piani di lavoro da parte delle competenti autorità territoriali. Per quanto riguarda il piano degli interventi manutentivi e lo stato di attuazione delle bonifiche, le ferrovie dello Stato hanno


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espressamente vietato ai costruttori l'uso dell'amianto come isolante termo-acustico ed avviato la bonifica dei rotabili coibentati con amianto fin dal 1980. In questo contesto è stato avviato un piano di decoibentazione dei mezzi ferroviari mediante l'attrezzamento delle officine FS e l'apporto dell'industria privata». Analoga alla posizione espressa dalle ferrovie dello Stato è quella dei rappresentanti delle compagnie marittime (16).

(16) V. audizione del 16 ottobre 2000 a Napoli.

Anche per quanto riguarda la situazione alla data dell'audizione, i predetti rappresentati delle ferrovie dello Stato hanno assicurato il rispetto integrale delle prescrizioni sia per quanto riguarda l'aspetto infortunistica sul lavoro che quello ambientale; in particolare hanno affermato che «nell'ambito di una collaborazione tra ferrovie dello Stato ed Enea per lo sviluppo e la qualificazione di sistemi di bonifica da amianto, attuato con la fattiva partecipazione dell'Ispesl e dell'Istituto superiore di sanità, sono state sviluppate e qualificate le procedure standard di decoibentazione per la licenziabilità e la messa in esercizio o per la demolizione del materiale rotabile. Tali procedure sono state prese a riferimento nella stesura delle norme e metodiche tecniche per la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui rotabili ferroviari di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1995. In base all'esigenza di attuare un programma di bonifica del materiale rotabile, in particolare di quello accantonato, con la collaborazione di Enea e di qualificati esperti esterni, sono state definite procedure negoziali e contrattuali per attivare in regime di massima sicurezza e trasparenza tale programma. Sono state quindi definite norme e criteri di qualificazione di imprese che, per capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa, erano in grado di prestare servizi di bonifica del materiale rotabile, comprendendo le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti. L'avvio del sistema di qualificazione, che ha la durata di 38 mesi, è stato pubblicato mediante bando sulla Guce nel 1995 e la nuova pubblicazione è del 1998. Un'apposita commissione mista, con la partecipazione dei rappresentanti di Enea e di professionisti esterni, provvede alla valutazione dei soggetti richiedenti la qualificazione, ad identificare la capacità produttiva annuale di ogni soggetto qualificato e a curare le successive procedure di negoziazione».
In definitiva secondo i dati forniti alla Commissione «si è passati dai 4.652 rotabili del 1996, dei quali 2.671 con amianto in cassa, ai 1.315 attuali (dato aggiornato al gennaio 2000), dei quali solo 108 con amianto in cassa. Ciò ha comportato una drastica riduzione del potenziale di rischio dei siti di accantonamento, come del resto una loro consistente riduzione, passando da circa 245 del 1996 agli attuali 79».

4.3. I rappresentanti dei lavoratori.

A fronte della sostanziale conformità alle prescrizioni tecniche e legislative emergente dall'audizione dei rappresentati delle ferrovie dello Stato, si pone in evidenza, da parte delle associazioni ambientaliste e dei rappresentati dei lavoratori (17), sotto diversi aspetti, una costante violazione della legislazione vigente e, in sostanza, una sostanziale arretratezza ed approssimazione dei piani di decontaminazione approntati dalle ferrovie stesse. In effetti, tali organizzazioni sostengono che quasi nulla si è fatto per provvedere sia alla tutela della salute dei lavoratori, sia soprattutto al risanamento ambientale dall'inquinamento da amianto.

(17) V. audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, dell'associazione verdi ambiente e società, del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato e del coordinamento macchinisti uniti ferrovie dello Stato.

Sostiene, infatti, Giovanni Tiberia, responsabile per la sicurezza del coordinamento macchinisti uniti delle ferrovie dello Stato, che «è dal 1983 che abbiamo scoperto la presenza nei locomotori di amianto usato in abbondanza per la coibentazione e come componente delle


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parti elettriche, ma non è stata l'azienda ad avvisarci bensì un medico del servizio sanitario, che lo ha fatto a titolo, per così dire, di favore», e che «le ferrovie dello Stato non ci forniscono segnalazioni circa la situazione dei rotabili (quanti sono accantonati in attesa di smaltimento e quanti sono circolanti) e non c'è alcuna trasparenza né trasmissione di dati ai lavoratori da parte dell'azienda», così che i dati non possono essere controllati dagli interessati«.
In ogni caso le predette rappresentanze in corso di audizione hanno sostenuto che «le ferrovie dello Stato non hanno avuto un comportamento trasparente in questa vicenda e vorrei segnalare in particolare due episodi significativi dell'atteggiamento e della strategia dell'azienda. Il primo episodio risale alla seconda metà degli anni ottanta quando, anche a seguito di interventi della magistratura su denuncia dei lavoratori per mancanza di prevenzione, le ferrovie decisero di avviare un programma di scoibentazione dei vagoni e delle locomotive; in quel caso invece di ricorrere a risorse interne, fu deciso di rivolgersi a ditte private e fu scelta, tra le altre, l'impresa Elsid di Avellino (18). La scoibentazione era effettuata a cielo aperto, senza alcuna protezione per i lavoratori e per la popolazione e veniva attuata secondo criteri non corretti; inoltre, le stesse ferrovie dello Stato nel 1995 ammisero che i rotabili scoibentati prima del 1990 non davano garanzie rispetto all'eliminazione dell'amianto. L'altro episodio, verificatosi nel 1994, è il sequestro di cento vagoni alla frontiera della ex Iugoslavia: le ferrovie stavano cercando di liberarsi del problema inviando questi vagoni in Albania nell'ambito di un programma di aiuti umanitari» (19).

(18) Detta società era subentrata negli impianti e nei contratti con le ferrovie dello Stato già stipulati dall'imprenditore Graziano con la società Isochimica di Avellino, a seguito del fallimento della stessa società coinvolta con il suo proprietario nello scandalo delle "lenzuola d'oro". La stessa Elsid risulta essere stata condannata per aver decoibentato in maniera irregolare (lasciando sul posto scorie di amianto fibroso) le carrozze ferroviarie già oggetto di contratto con le FS (v. doc. 688/5 trasmesso alla Commissione dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Avellino).
(19) V. audizione del 15 marzo 2000 citata.

4.4. Gli altri grandi produttori.

La situazione emergente per quanto riguarda le ferrovie dello Stato non si discosta di molto da quella relativa agli altri grandi produttori ed utilizzatori di amianto. Le audizioni dell'Enel, dei rappresentati della marina mercantile e militare, sull'argomento, non hanno, invero, fatto grande chiarezza né sugli aspetti della prevenzione sanitaria per i lavoratori e per la popolazione, né sulle procedure di decontaminazione da amianto; in particolare nulla si è potuto accertare di preciso in ordine ai flussi finanziari, che a seguito dei contributi statali, si muovono a favore delle industrie e delle aziende nel campo dello smaltimento e della decontaminazione dall'amianto.
La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle procedure, pur determinate legislativamente, induce a sospetti sia in ordine all'avvenuto effettivo smaltimento sia in ordine al costo dello stesso per le casse dello Stato. D'altra parte è una costante, nelle audizioni, il rinvio ad inadempimenti e ritardi degli organi nazionali e regionali nell'approvazione dei piani e nell'approntamento delle procedure, come è costante il riferimento a situazioni tipiche, particolarmente rilevanti, come quella di Casale Monferrato, quella dell'area ex Eternit di Siracusa (20), quella dell'area ex Italsider di Bagnoli, nonché delle aree ex Fibronit di Broni e di Bari.

(20) Questa, già richiamata sia per lo smaltimento illecito presso la ditta Aprile, sia nella relazione territoriale sulla Sicilia (doc. XXIII n.34), non si discosta da quelle delle altre aree geografiche in cui la società Eternit ha operato.

Rispetto a tali realtà la Commissione ha avuto modo di raccogliere segnalazioni nel corso delle audizioni su vicende per le


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quali sono in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. In particolare nessun elemento nuovo rispetto a quanto già detto nella relazione territoriale sulla Puglia (21) si è potuto acquisire in ordine alla situazione della Fibronit di Bari, ove pure sorgono sospetti di un'illecita, o, quanto meno, superficiale, gestione della fase di bonifica del territorio, atteso che da più parti si è contestata una proposta di finanziamento di riqualificazione urbana che risale al luglio 1998 e che, sostanzialmente, nella logica di riqualificare il sito tende a realizzare il vero e proprio piano di lottizzazione che l'azienda Fibronit aveva presentato nel 1994 (22), provocando, in tal modo, una rimessa in circolazione delle circa settanta tonnellate di rifiuti di amianto in fibre accumulatosi nel corso dell'intero periodo di lavorazione (1935-1985) della ditta.

(21) V. doc. XXIII n. 19, relazione sulla Puglia, 4 e 5.3.
(22) V. relazione di Salvatore Valletta, rappresentante dell'associazione Anarres, nel resoconto stenografico dei lavori del seminario svoltosi a Bari il 7 marzo 2000; v. anche audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, nonchè dell'associazione verdi ambiente e società.

Anche per l'area Fibronit di Broni la situazione non sembra essere differente da quella di Bari: il progetto di bonifica approvato e prorogato, per il completamento, al dicembre 2000, non sembra tecnicamente sufficiente ad evitare i pericoli dell'esposizione all'amianto anche in considerazione del fatto che sul territorio, come riferito nel corso dell'audizione del 6 giugno 2000 (23), si sono riscontrati episodi di mesoteliomi pleurici che hanno colpito anche la popolazione civile, cioè quella non soggetta specificamente al rischio di amianto nell'ambiente di lavoro. L'impressione che si può ricavare, anche in questo caso, è che gli organi istituzionali (compresi i rappresentanti dell'industria) tendono a dichiarare che il fenomeno di esposizione all'amianto è sotto controllo ed in fase calante, mentre le associazioni dei cittadini, dei lavoratori, e, in genere, di quelli che hanno vissuto direttamente il problema, ritengono che non sono stati approntati mezzi sufficienti di protezione.

(23) V. seduta del 6 giugno 2000, audizione di Andrea Astranti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni.

Proprio per Broni, la Commissione ha avuto modo di verificare come in materia i tempi della giustizia, in questo caso amministrativa e di controllo sugli atti, siano tali da scoraggiare i cittadini e gli organi istituzionali dal proporre opposizioni o istanze. Sempre relativamente al territorio di Broni, desta preoccupazione l'incidente verificatosi nei primi mesi del 2000, del quale ha riferito alla Commissione Andrea Astranti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni, e relativo all'immissione nell'atmosfera di una quantità di polvere di amianto da parte della ditta Italcementi. L'episodio è tanto più preoccupante perché l'emissione si è verificata nel corso dei lavori di decontaminazione dall'amianto.
Anche in merito alla situazione di Casale Monferrato la Commissione ha avuto modo di accertare ritardi preoccupanti e superficialità inquietanti. Secondo Bruno Pesce, rappresentante del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato, «il rischio, come è ben noto, non è identificabile solo negli ex siti industriali o nelle cave, ma purtroppo ha una diffusione tale da riguardare buona parte degli edifici privati e pubblici sotto varie forme». A Casale, in particolare, sta partendo la bonifica relativa alla sponda destra del Po dove venivano scaricati i reflui della fabbrica; mentre la bonifica dell'ospedale, che è tutto coperto di eternit, dovrebbe partire tra qualche mese. In pericoloso ritardo è, poi, la bonifica dello stabilimento perché al riguardo c'è stato un notevole contenzioso in quanto il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso, respinto due volte dal TAR, della ditta vincitrice: al riguardo, secondo le associazioni ambientaliste, «c'è il rischio di reazioni clamorose da parte dei cittadini perché il contenzioso è stato una presa in giro; se poi l'impresa che ha vinto l'appalto mena il can per l'aia e fa perdere molti mesi, non ci si fida molto».
Ancora oscura, poi, è la vicenda relativa alla bonifica dei siti industriali dismessi


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delle aree ex Eternit ed ex Ilva-Italsider di Bagnoli. Secondo le associazioni ambientaliste, che riportano dichiarazioni del sindaco di Napoli, nell'area vi è la presenza di 7 mila tonnellate di cemento amianto abbandonate alle intemperie e all'erosione degli agenti atmosferici nell'area dell'ex Eternit (24). Sul punto la Commissione, stante lo stato dell'indagine preliminare della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ha potuto accertare unicamente l'esistenza del procedimento che sembra destare, per altro, sospetti anche di altra natura; mentre nessun accertamento specifico risulta essere stato fatto in ordine alla presenza di cemento amianto nelle discariche della provincia di Avellino, di cui pure si era avuto notizia nel corso delle citate audizioni.

(24) V. audizione del 15 marzo 2000.

Il quadro di sostanziale divergenza tra le notizie assunte dagli organi istituzionali e quelle rese note alla Commissione dalle associazioni ambientaliste e da quelle di categoria è stato peraltro confermato dall'audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica Bettoni Brandani, la quale ha riferito i risultati della conferenza nazionale sull'amianto, tenuta nel marzo 1999, che è stata ed è un riferimento importante sia per fare il punto della situazione relativamente all'attuazione della legge n. 257, sia per le prospettive di qui a medio termine.
La conferenza, pur se indetta con ritardo rispetto ad un adempimento previsto dalla legge (entro due anni dall'entrata in vigore della stessa), rappresenta la ferma determinazione del Governo e, in particolare, della commissione nazionale sull'amianto, che l'ha ritenuta un appuntamento importante. Nell'ambito della conferenza è stato fatto il punto della situazione relativamente a vari aspetti e problemi sui quali ha, indubbiamente, inciso anche la predisposizione sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, adottato dal Ministero della sanità. «Trattandosi di salute collettiva» afferma il sottosegretario «occorrono politiche intEgrate, quindi non solo sanitarie, che possano dare risposte in termini di salute prima ancora che di sanità».
Sempre secondo quanto affermato in Commissione dal sottosegretario, «nel corso della conferenza nazionale, dove sono stati resi noti i risultati di ricerche epidemiologiche, è emerso un dato non dico allarmante ma comunque degno di preoccupazione: il fenomeno della mortalità correlato all'amianto, quindi il mesotelioma pleurico, ma non solo questo, si sta diffondendo nella popolazione, e non solo nei soggetti esposti professionalmente». In questo quadro emergono casi eclatanti come quelli del comune di Biancavilla, dove lo studio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità ha messo in evidenza un aumento della mortalità per mesotelioma pleurico nella popolazione in genere, collegato al fatto che il materiale utilizzato per la costruzione del paese contiene amianto ed alla presenza di strade non asfaltate che contengono amianto, per cui esso viene immesso nell'atmosfera.
Altro dato emergente dall'audizione è che i censimenti hanno registrato una situazione a macchia di leopardo: rispetto a regioni che hanno portato avanti un'azione importante, con azioni di educazione sanitaria e con interventi di risanamento, ve ne sono altre che non hanno ancora fatto né i censimenti né i piani di bonifica (25). È emerso altresì, che solo con la finanziaria del 1999 è stato creato un fondo complessivo di 1.130 miliardi, che comprende i risanamenti delle aree a rischio ambientale, aree critiche in cui vi è anche la situazione amianto. Nella finanziaria vi è anche una prima - ancorché insufficiente - previsione di specifici fondi finalizzati alla soluzione del problema amianto: 6 miliardi per il 2000, 8 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002.

(25) V. tabella allegata.

Altro problema emerso nel corso della conferenza nazionale, di cui ha dato comunicazione alla Commissione la senatrice Bettoni, riguarda i sostituti dell'amianto, per i quali in alcuni casi si è dovuto procedere ad una deroga, molto


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limitata e sotto controllo, perché il materiale, se non adeguatamente sostituito, poteva comportare rischi per i lavoratori e per gli impianti stessi; a fronte di una pericolosità per tali impianti, si è scelto di mantenere le guarnizioni. Più in generale è emerso che il problema dei sostituti dell'amianto è nuovo, non ancora studiato approfonditamente sotto il profilo dell'innocuità dei materiali sostitutivi e per il quale servono ricerche e fondi che consentano di testare i vari materiali proposti come sostituti.
Il quadro complessivo tracciato nell'audizione - sebbene necessiti di ulteriori approfondimenti sia sugli impegni di spesa che sull'effettività di tali impegni e sulla loro ricaduta ai fini della soluzione del problema - consente comunque di affermare che rispetto alla messa al bando dell'amianto, a livello europeo (che si deve concludere nel 2005), sotto l'aspetto legislativo l'Italia è stata tra le prime nazioni ad affrontare il problema in termini corretti, mentre si è in corsa per recuperare i ritardi operativi accumulati dall'emanazione della legge ad oggi.
Tale attività è appena avviata e sta tenendo in debito conto gli errori e le negligenze accumulate nel passato, per le quali, però, non tutti gli aspetti sono stati ancora chiariti ed alcuni meritano approfondimenti perché possono recuperarsi ritardi sia tecnici scientifici che normativi contabili. Inoltre, dal Ministero della sanità sono stati stanziati fondi stanziati per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto, pari a 115 miliardi per il 2000, 125 per il 2001 e 55 per il 2002. Tali finanziamenti riguardano anche l'Ispesl per la ricerca in materia di sostituti dell'amianto (26).

(26) V. Ministero della sanità, commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, verbale della riunione del 1o febbraio 2000, agli atti della Commissione.

5. La legislazione vigente.

Così come completata dagli ultimi provvedimenti del 1999, è anticipatoria, sotto certi aspetti, della definitiva messa al bando dell'amianto nell'ambito dell'Unione europea e contiene anche aspetti avanzati di tutela dei lavoratori sia dal punto di vista medico sanitario, sia dal punto di vista della riconversione degli addetti ad altri lavori; essa tuttavia manca di un adeguato controllo contabile e di una trasparente visualizzazione del flusso dei finanziamenti e, soprattutto, pecca sotto l'aspetto di un'individuazione sufficientemente motivata dei materiali sostitutivi. Sempre rispetto alla legislazione vigente si deve osservare che non sempre le regioni hanno adempito ai compiti di legislazione secondaria e, in ogni caso, molte volte l'adempimento è avvenuto con ritardo.

6. Conclusioni.

La Commissione ritiene che dall'indagine conoscitiva fin qui svolta sia emersa da una parte un'attenzione adeguata al problema, che finalmente è stato inquadrato sotto tutti gli aspetti siano essi sanitari preventivi o risarcitori che ambientali o di prevenzione generale della salute del cittadino, mentre dall'altra ancora necessiti una pratica attuazione dei dettati normativi che non può non passare attraverso l'approfondimento di casi emblematici e di allarme sociale dai quali si deve desumere il canone operativo per il futuro.
In punto di fatto, invero, la necessità di approfondire situazioni emblematiche come quella dell'area ex Italsider di Bagnoli o quella della Fibronit di Bari o dell'amianto contenuto nei vagoni ferroviari e, in genere, gli aspetti oscuri o di contrasto emersi nel corso delle audizioni, non può che essere auspicio della Commissione stessa che, nei limiti temporali consentiti, si riserva di tracciare un quadro analitico approfondito di tali situazioni all'esito di ulteriori necessarie indagini.
Conclusivamente, la Commissione ritiene che il quadro emergente dalle audizioni svolte e dagli accertamenti espletati


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sia indice della necessità di un ulteriore approfondimento di alcune realtà particolari, sia di fatto che tecnico-giuridico.
In fatto sono emerse:
a) discrepanze in ordine allo smaltimento ed alla decontaminazione dell'amianto del materiale rotabile fra quanto affermato dalle ferrovie dello Stato ed altri soggetti; va anche considerato il fatto che le FS hanno gestito e continuano a gestire, nonostante la privatizzazione, denaro pubblico;
b) la decontaminazione e, in genere, la restituzione di alcune aree fortemente interessate all'inquinamento da amianto, quali la Fibronit di Bari, la Eternit di Casale Monferrato, la situazione di Broni e l'Italsider di Bagnoli, hanno avuto vicende giudiziarie e destato allarme nei cittadini.

Dal punto di vista tecnico-giuridico:
c) le procedure di controllo sulle spese per la decontaminazione dall'amianto non hanno trovato alcun riscontro in quanto i piani regionali sono stati approvati da poco tempo e non sono stati accertati i flussi economici ed i beneficiari di tali flussi;
d) rimane ancora insoluto il problema e non sufficientemente chiara la classificazione dei materiali contenenti amianto, atteso che non sembra risolta la querelle tra il Ministero dell'ambiente e quello della sanità in ordine alla classificazione di tale rifiuto fra i nocivi;
e) la volontà di un maggiore approfondimento dello studio dei materiali sostitutivi, manifestata nel corso della conferenza nazionale, abbisogna di concrete iniziative di finanziamento della ricerca e dello studio, anche perché le deroghe all'espulsione dell'amianto, giustificate proprio in funzione della mancanza di risultati certi in ordine alla non nocività dei materiali sostitutivi stessi, non possono protrarsi all'infinito e non sempre le esigenze industriali possono ripercuotersi così drasticamente, come nel caso dell'amianto, sulla salute dei cittadini;
f) un discorso a parte meritano i materiali sostitutivi, i quali abbisognano di una maggiore attenzione scientifica e su tale punto la Commissione auspica un impegno finanziario tale da agevolare ed incrementare la ricerca stessa;
g) ritiene, infine, la Commissione che le problematiche emerse nel corso dell'indagine e la complessità della materia, coinvolgente sia aspetti di tutela dei lavoratori, di tutela sanitaria degli stessi e dei cittadini esposti, nonché di corretta gestione dei rifiuti provenienti dalla decontaminazione e di individuazione dei materiali sostitutivi, imponga una rivisitazione dell'intero argomento, eventualmente integrando le competenze della commissione nazionale amianto, previa delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, attesa la pletora di disposizioni esistenti in materia (v. allegato 2) e le palesi posizioni di disparità che possono verificarsi in concreto rispetto a lavoratori, non formalmente esposti al rischio amianto, ma che dalla presenza di questo nel luogo di lavoro possono aver contratto una delle patologie amianto-dipendenti.
h) va, infine, osservato come la scheda di accertamenti sanitari, semestrale o annuali, secondo le cadenze della legge n. 626 del 1994 vada, in concreto, adeguatamente calibrata non alle tipologie formali di lavoro, ma all'ambiente stesso in cui il lavoratore si trovi ad operare e, in tal senso, la Commissione auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero competente.


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ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AMIANTO

Leggi Nazionali.

Decreto ministeriale 20 dicembre 1999 - Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000 (27).

(27) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305, S.O.

decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999 N. 549 - Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (28).

(28) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.

Decreto legislativo 4 agosto 1999, N. 372 - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (29).

(29) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

Decreto legislativo04 agosto 1999, n. 372 (Allegato III ) - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (30).

(30) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

O.M. 31 maggio 1999 , n. 6 - Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana (31).

(31) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

Decreto ministeriale 26 maggio 1999 - Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del Decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di
depurazione per la tutela della laguna di Venezia (32).

(32) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194, S.O.

31 marzo 1999 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999 (33).

(33) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86, S.O.

Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (34).

(34) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48, S.O.

Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (35) - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

(35) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.

Decreto ministeriale 20 agosto 1999 (36) - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

(36) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249. V. anche il comma 1 dell'articolo 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.

CIPE 6 agosto 1999 - Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (articolo 3 della L. n. 144/1999.) (Deliberazione n. 141/99) (37).

(37) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1999, n. 257.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (38).

(38) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate


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per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196 (39).

(39) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1999, n. 161.

Decreto ministeriale 19 maggio 1999 - Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti (40).

(40) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.

Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (41).

(41) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258.

decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 - Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (42).

(42) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.

Decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (43).

(43) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298.

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (44).

(44) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109. V., anche, Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (45).

(45) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (46).

(46) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116. V. anche Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998, emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 agosto 1998, n. 192, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 23 ottobre 1998, n. 223, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 20 novembre 1998, n. 239, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 dicembre 1998, n. 250, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (47).

(47) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

Decreto ministeriale 29 agosto 1997 (48).

(48) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1997 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto (49).

(49) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1997, n. 60.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 -Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (50).

(50) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente; Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze.

Decreto ministeriale 14 maggio 1996 (51). - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

(51) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251 , S.O.



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Legge 5 gennaio 1996, n. 25 (52).

(52) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1996, n. 16.

Decreto ministeriale 26 ottobre 1995. - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (53).

(53) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91 , S.O.

Decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (54).

(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123.

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (55).

(55) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.

Legge 3 novembre 1994, n. 640 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991 (56).

(56) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.

Decreto ministeriale 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (57).

(57) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220 , S.O.

Decreto ministeriale 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (58).

(58) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O. e ripubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (59).

(59) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251.

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 - Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato (60).

(60) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255. V. Circ. 20 giugno 1996, n. 128, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (61).

(61) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O. V. Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali.

decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 - Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (62).

(62) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1994, n. 69.

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti (63).

(63) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. V. Circ. 22 febbraio 1997, n. 41, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

Legge 4 agosto 1993, n. 271 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (64).

(64) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181 .

decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (65).

(65) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130.


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Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (66).

(66) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O. V. Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (67).

(67) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O. V., anche, il regolamento approvato con decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. V. Circ. 30 giugno 1998, n. 295, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 21 giugno 1997, n. 139, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 2 agosto 1997, n. 181, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 marzo 1997, n. 49, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 ottobre 1996, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 febbraio 1998, n. 35, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 29 marzo 1996, n. 69, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 giugno 1998, n. 120, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (68).

(68) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. V. Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 12 marzo 1996, n. 60, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

Leggi Regionali

Regione Abruzzo

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 - Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti (69).

(69) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16.

Delib.G.R. 23 febbraio 2000, n. 206, Allegato E alla Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo» - Articolo 17, 5o comma. Atto di organizzazione relativo all'individuazione dei Servizi, posizioni di Staff ed Uffici nell'ambito delle Direzioni Regionali e Strutture speciali di supporto (70).

(70) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 aprile 2000, n. 5, Suppl.

Delib.G.R. 29 luglio 1997 2797/C, Allegato C, Programmazione integrativa del POP 94-96 e del POM 94-96 per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie aggiuntive FESR e FEOGA attribuite alla Regione Abruzzo nella ripartizione delle maggiori disponibilità del QCS 94-99 derivanti dall'indicizzazione dell'ECU (71).

(71) Pubblicata nel B.U. del 14 novembre 1997, n. speciale Politiche comunitarie.

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 75 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (72).

(72) Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1996, n. 30 Speciale.

Legge regionale 24 agosto 1992, n. 79, Prime norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riutilizzo delle materie prime secondarie in attuazione dell'articolo 2, comma VI, della legge 9 novembre 1988, n. 475 (73).

(73) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 settembre 1992, n. 28.

Regione Basilicata

Delib.G.R. 04 settembre 2000, 1814 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e posizioni dirigenziali - Graduazione transitoria delle posizioni dirigenziali - Individuazione degli Uffici, delle Strutture di Progetto, dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati (74).

(74) Pubblicata parzialmente nel B.U. Basilicata 13 settembre 2000, n. 58 e interamente nel B.U. Basilicata 18 settembre 2000, n. 60.


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Legge regionale 08 settembre 1999, n. 27 - Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto (75).

(75) Pubblicata nel B.U. Basilicata 13 settembre 1999, n. 52.

Delib.G.R. - 30 agosto 1999, n. 1959 - Piano regionale di protezione dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto predisposto in applicazione delle previsioni di cui al punto 10) del documento approvato dal Delib.C.R. 5 dicembre 1995, n. 128 (76).

(76) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 1999, n. 53.

Legge regionale 01 febbraio 1999, n. 3 - Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale (77).

(77) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 febbraio 1999, n. 8.

Provincia autonoma di Bolzano

D.P.G.P. 16 dicembre 1999, n. 69 - Regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati (78).

(78) Pubblicata nel B.U. 1 febbraio 2000, n. 5, I suppl.

Legge provinciale 24 luglio 1998, 7 - Valutazione dell'impatto ambientale (79).

(79) Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1998, n. 32.

D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21 - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro - Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano (80).

(80) Pubblicato nel B.U. 30 luglio 1996, n. 34, II suppl. ord.

Delib.G.P. 16 gennaio 1995, n. - Direttiva concernente l'impiego di prodotti ecocompatibili negli edifici pubblici (evitare prodotti contenenti formaldeide e solventi) (81).

(81) Pubblicata nel B.U. 21 febbraio 1995, n. 8.

D.P.G.P. 14 gennaio 1992 n. 2 - Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica» (82).

(82) Pubblicato nel B.U. 3 marzo 1992, n. 10, I suppl. ord.

Regione Calabria

Delib.G.R. 26 ottobre 1999, n. 3431 - Programma operativo regionale (P.O.R.) e relativo documento di valutazione ex ante. Presa d'atto (83).

(83) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 dicembre 1999, n. 118, Ed. Straord.

Delib.G.R. 27 ottobre 1998, n. 5593 - Legge regionale n. 10 del 1997 - Approvazione indirizzi e criteri per la ricognizione delle opere esistenti, programmi di intervento piano economico finanziario (84).

(84) Pubblicata nel B.U. della Regione Calabria 8 aprile 1999, n. 36.

Legge regionale 03 aprile 1995, n. 9 - Piano sanitario regionale 1995-1997 (85).

(85) Pubblicata nel B.U. 11 aprile 1995, n. 39.

Delib.C.R. 08 marzo 1972, n. 54 - Regolamento interno del Consiglio regionale (86).

(86) Pubblicata nel B.U. Calabria 8 aprile 1972, n. 15, S.O.

Regione Campania

O.P.G.R. 12 giugno 1998, n. 7 - Modalità per la regolarizzazione dei lavori eseguiti fino al 4 giugno 1998, direttiva transitoria nelle more dell'attuazione del primo stralcio del piano di interventi infrastrutturali e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 3, comma 2, dell'O.M. 21 maggio 1998, n. 2787, e approvazione atti connessi ai lavori (87).

(87) Pubblicata nel B.U. 18 giugno 1998, n. 35.

O.P.G.R. 09 giugno 1997, n. 27 - Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania (88).

(88) Pubblicata nel B.U. 14 luglio 1997, numero speciale.

Delib.G.R. 14 marzo 1997, 1078 - Linee guida per la redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di


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decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (89).

(89) Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1997, n. 19.

Regione Emilia-Romagna

Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 268 - Schema di regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, articolo 2, Legge regionale n.**** (90).

(90) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 marzo 2000, n. 47.

Delib.C.R. 11 dicembre 1996, n. 497 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Proposta della giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580) (91).

(91) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.

Delib.G.R. 29 ottobre 1996, n. 2580 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (92).

(92) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.

Delib.G.R. 28 febbraio 1995, n. 593 - Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (articolo 2, Legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni) (93).

(93) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 maggio 1995, n. 83.

Legge regionale 18 aprile 1992, n. 21 - Norme concernenti le Materie prime secondarie (M.P.S.) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475 (94).

(94) Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1992, n. 52.

Reg. Friuli-Venezia Giulia

D.P.G.R. 14 dicembre 1999, 0398/Pres - Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Modifica del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (95).

(95) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2000, n. 6.

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 (96).

(96) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1999, n. 36, supplemento straordinario n. 7.

D.P.G.R. 17 giugno 1999 0192/Pres - Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (97).

(97) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 luglio 1999, n. 30.

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999) (98).

(98) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1999, n. 6, supplemento straordinario n. 3.

Legge regionale 09 novembre 1998, n 13 - Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate (99).

(99) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 novembre 1998, n. 17 supplemento straordinario.

D.P.G.R. 04 novembre 1998, 0385/Pres. - Modifica attribuzione risorse finanziarie a specifiche voci di spesa del «Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (100).

(100) Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1998, n. 52.

D.P.G.R. 17 giugno 1998, 0224/Pres. - Legge regionale n. 22 del 1996, articolo 8, comma 1. Adozione del Progetto di Piano


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regionale di smaltimento dei rifiuti. Sezione rifiuti solidi urbani (101).

(101) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 settembre 1998, n. 4, I S.O. al B.U. 16 settembre 1998, n. 37.

D.P.G.R. 11 ottobre 1996, 0376/Pres. - Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (102).

(102) Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 1996, n. 36, S.S.

Legge regionale 03 settembre 1996, n. 39 - Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto (103).

(103) Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1996, n. 24 S.S.

D.P.G.R. 08 ottobre 1991, 0502/Pres. - Revoca del D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. ed approvazione del nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (104).

(104) Pubblicato nel B.U. 10 marzo 1992, n. 33.

Regione Lazio

Legge regionale 06 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (105).

(105) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2.

Delib.G.R. 10 novembre 1998, 5892 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Spesa complessiva lire 562.540.000, quanto a lire 212.500.000 sul capitolo 41354 e quanto a lire 350.040.000 sul capitolo 41353, esercizio 1998 (106).

(106) Pubblicata nel B.U. della Regione Lazio 10 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 4; pubblicazione disposta con Delib.G.R. 23 febbraio 1999, n. 745.

Legge regionale 06 ottobre 1998, n. 45 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) (107).

(107) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 ottobre 1998, n. 29, S.O. n. 3.

Legge regionale 09 luglio 1998, n. 27 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti (108).

(108) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 1998, n. 21, S.O. n. 2.

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 (109).

(109) Pubblicata nel B.U. Lazio 25 maggio 1998, n. 14, S.O. n. 5.

Delib.G.R. 05 maggio 1998, 1520 - Direttive ed indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (110).

(110) Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1998, n. 20.

Delib.G.R. 06 maggio 1997, 2575 - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (111).

(111) Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 17, S.O. n. 1.

Regione Liguria

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, n. 42 - Termine di presentazione della scheda relativa al «Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti» (112).

(112) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, supplemento.

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 41 - Piano regionale di protezione dall'amianto - Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria, relativi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (113).

(113) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 40 - Piano regionale di protezione dall'amianto - Piano di censimento dei siti estrattivi di pietre verdi (114).

(114) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 39 - Piano regionale amianto - Progetto di miglioramento della qualità analitica dei labora


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tori liguri per la misura di concentrazione di fibre di amianto in aria in microscopia ottica (115).

(115) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 38 - Piano regionale di protezione dell'amianto - Adozione della procedura per il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (116).

(116) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (117).

(117) Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.

Delib.G.R. 23 dicembre 1998, 2593 - Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto - Adozione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di informazione (118).

(118) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Delib.G.R. 29 maggio 1998, 1678 - Differimento dei termini di consegna delle schede di autonotifica per il censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto (119).

(119) Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1998, n. 25, parte II.

Delib.G.R. 30 dicembre 1997, 5600 - Ridefinizione dei termini previsti all'allegato IV alla deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257) (120).

(120) Pubblicata nel B.U. Liguria 1 aprile 1998, n. 13, S.O.

Delib.G.R. 03 dicembre 1997, 4911 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Costituzione Gruppo di Lavoro (121).

(121) Pubblicata nel B.U. Liguria 1o aprile 1998, n. 13, S.O.

Delib.G.R. 17 ottobre 1997, 4099 - Lavori socialmente utili - Progetto Amianto (122).

(122) Pubblicata nel B.U. Liguria 1o aprile 1998, n. 13, S.O.

Delib.C.R. 20 dicembre 1996, 105 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (123).

(123) Pubblicata nel B.U. Liguria 5 febbraio 1997, n. 6.

Legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 - Disciplina delle attività di smaltimento (124).

(124) Pubblicata nel B.U. della Regione Liguria 15 marzo 1995, n. 5.

Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (125).

(125) Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11.

Circ.P.G.R. 22 novembre 1993, n. 10 - Circolare interpretativa dell'articolo 21-quater della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, come modificata dalla legge regionale 23 agosto 1993, n. 40 (126).

(126) Pubblicata nel B.U. 9 dicembre 1993, n. 49.

Delib.C.R. 24 novembre 1992, n. 124 - Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5, decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in L. 9 novembre 1988, n. 475 (127).

(127) Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1993, n. 19.

Legge regionale 08 gennaio 1990, n. 1 - Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento (128).

(128) Pubblicata nel B.U. Liguria 17 gennaio 1990, n. 2.

Regione Lombardia

Delib.C.R. 09 febbraio 2000, VI/1486 - Piano generale triennale di programmazione 1999-2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della


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legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» (129).

(129) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 marzo 2000, n. 12, I S.S.

Circ. 12 gennaio 2000, n. 3 - Direzione Generale Formazione e Lavoro - Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore - Legge regionale n. 70/1980 articolo 3 ex Legge regionale n. 40/1974 titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 2000 (130).

(130) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 gennaio 2000, n. 5.

Delib.G.R. 29 dicembre 1999, 6/47553 - Approvazione del progetto globale di bonifica del settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della Legge regionale n. 30/1994 e della Delib.C.R. 7 marzo 1995, n. V/1419, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1998, n. 53299 (131).

(131) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 gennaio 2000, n. 4, II S.S.

Delib.G.R. 19 novembre 1999, 6/46391 - «Linee di indirizzo per la predisposizione del 2o Piano generale triennale 1999/2001 e del Piano di attuazione relativo alla prima annualità 1999 ai sensi della L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 4 »Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi di edilizia scolastica«» (132).

(132) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 dicembre 1999, n. 50.

Delib.C.R. 27 ottobre 1999, VI/1357 - Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica per l'anno 1999 formulato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» (133).

(133) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 novembre 1999, n. 48.

Delib.G.R. 22 maggio 1998, 6/36262 - Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto (134).

(134) Pubblicata nel B.U. 25 giugno 1998, n. 25, III suppl. straord.

Delib.C.R. 08 aprile 1998, VI/848 - Progetto obiettivo «Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia - 1998-2000» (135).

(135) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 maggio 1998, n. 20, I S.S.

Circ. 10 marzo 1998, 16 - Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nella Legge regionale 28 aprile 1997, n. 13, «Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n. 549» (136).

(136) Pubblicata nel B.U. 27 marzo 1998, n. 12, IV suppl. straord.

Legge regionale 08 settembre 1997, n. 35 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali (137).

(137) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 settembre 1997, n. 37, I S.O.

Delib.G.R. 07 giugno 1996, 6/14095 - Approvazione delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità della procedura di VIA) da applicarsi ai relativi progetti di piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (articolo 5 della L. 2 maggio 1990, n. 102, e D.P.C.M. 4 dicembre 1992). Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'unità operativa organica VIA del servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio (138).

(138) B.U. 30 luglio 1996, n. 31. I Suppl. Straord.

Circ. 18 dicembre 1995, 47 - Procedure per l'individuazione degli interventi prioritari da parte delle amministrazioni provinciali - Settore istruzione - Formazione professionale e lavoro - Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore - Legge regionale


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n. 70 del 1980 articolo 3 ex Legge regionale n. 40 del 1974 - Titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 1996 (139).

(139) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 gennaio 1996, n. 1, II suppl. straord.

Delib.G.R. 15 dicembre 1995, 6/6393 - Distretto N. 8 - Sebino Bergamasco - Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/64928 del 7 marzo 1995 concernente l'approvazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali predisposti in base alla legge regionale n. 7/1993 e concessione dei contributi regionali per l'attuazione dei relativi progetti d'intervento (140).

(140) B.U. 20 gennaio 1996, n. 3, IV suppl. straord.

Delib.G.R. 11 dicembre 1995, 6/6096 - Riconoscimento alle provincie delle funzioni amministrative in materia di raccolta delle comunicazioni relative al trattamento allo stoccaggio o al riutilizzo dei residui inerti e sostitutivi dei materiali di cava e miniera (esecutiva con provvedimento della CCAR n. 674/1147 del 21 dicembre 1995) (141).

(141) B.U. 1 febbraio 1996, n. 5, II suppl. straord.

Delib.G.R. 22 settembre 1995, 6/2490, - Adozione del «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (142).

(142) B.U. 1 dicembre 1995, n. 48, III suppl. straord.

Delib.G.R. 25 luglio 1995, 6/444 - Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Gembro» (articolo 14 della Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86) (143).

(143) B.U. 3 ottobre 1995, n. 40, I suppl. straord.

Circ. 05 giugno 1995, 38790 - Settore ambiente ed energia - Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 - decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (144).

(144) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.

Circ. 05 giugno 1995, 38790 - Settore ambiente ed energia - Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 - decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (145).

(145) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.

Delib.G.R. 07 marzo 1995, 5/64968 - Approvazione dei «Criteri di ammissibilità alle agevolazioni fiscali ex articolo 11, 6o comma, n. 102 del 1990» e dell'allegata modulistica in attuazione al punto 5.2.1. del piano di ricostruzione e sviluppo delle provincie di Bergamo, Brescia e Como (146).

(146) Pubblicato nel B.U. Lombardia 27 aprile 1995, n. 17, I S.S.

Delib.G.R. 03 agosto 1994, 5/56372 - Attuazione articolo 12 legge 2 maggio 1990, n. 102 - «Approvazione del bando per la presentazione delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie» e della allegata modulistica in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como - Assunzione impegno di spesa per la divulgazione del bando (147).

(147) B.U. 29 settembre 1994, n. 39, I Suppl. Straord.

Delib.G.R. 25 gennaio 1994, 5/47583 - Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto-legge 5 novembre 1993, n. 433, reiterato con modifiche ed integrazioni col decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12 «Disposizioni in materia di utilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» ed alle correlate procedure amministrative - «Deliberazione della giunta regionale del 25 gennaio 1994 - n. 5/47583) (esecutiva con provvedimento della CCAR n. spec. 169/013/147 del 3 febbraio 1994) (148).

(148) B.U. 2 aprile 1994, n. 13, VI suppl. straord.

Delib.G.R. 16 aprile 1993, 5/35101 - Tariffario delle prestazioni fornite dalle unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) (149).

(149) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 giugno 1993, n. 23, III S.S.

Circ. 18 marzo 1993 - Settore sanità e igiene - Delib.G.R. 19 febbraio 1993, n. 33170 «Campagna di controlli straordinari


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e altri provvedimenti urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico» (150).

(150) B.U. 8 maggio 1993, n. 18, 4 S.S.

Circ. 04 febbraio 1993, 4 - Settore sanità e igiene servizio igiene pubblica - Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (151).

(151) B.U. 17 aprile 1993, n. 15, 3 S.S.

Delib.G.R. 30 luglio 1991, 5/12183 - Autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e artt. 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 all'Azienda generale servizi municipalizzati di Verona (ASM) e all'Azienda servizi municipalizzati di Brescia (ASM) comproprietarie della «Centrale termoelettrica del Mincio», con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio, conto proprio, di grunerite di amianto (amosite) nell'insediamento produttivo sito in via S. Nicolò, Comune di Ponti sul Mincio (MN) (152).

(152) B.U. 21 gennaio 1992, n. 4, I suppl. straord.

Delib.C.R. 31 maggio 1989, IV/1373 - Piano di interventi per l'individuazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nel trattamenti fonoassorbenti di edifici scolastici e ospedalieri di ogni ordine e grado, pubblici e privati - Piano di indagine per le strutture ad uso collettivo pubbliche e private - Dimensionamento del problema (153).

(153) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 settembre 1989, n. 37.

Delib.G.R. 04 dicembre 1984, 3/45485 - Istituzione Commissione tecnica per lo studio e la predisposizione di un programma regionale di interventi inteso all'individuazione e all'eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fono-assorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici di ogni ordine e grado (154).

(154) Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 aprile 1985, n. 16.

Regione Marche

Delib.C.R. 15 dicembre 1999, 284 - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti - legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, articolo 15 (155).

(155) Pubblicata nel B.U. Marche 25 gennaio 2000, n. 7.

Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 - Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (156).

(156) Pubblicata nel B.U. Marche 5 novembre 1999, n. 107.

Delib.C.R. 06 luglio 1999, 255 - Piano regionale per l'artigianato di cui all'articolo a della Legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 (157).

(157) Pubblicata nel B.U. della Regione Marche 22 luglio 1999, n. 74, suppl. n. 15.

Legge regionale 20 maggio 1997, 33 - Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano (158).

(158) Pubblicata nel B.U. Marche 29 maggio 1997, n. 31.

Legge regionale 04 settembre 1992, n 44 - Nuove norme per l'agricoltura biologica (159).

(159) Pubblicata nel B.U. 16 settembre 1992, n. 78.

Regione Molise

Legge regionale 14 novembre 1997, n. 25 - Utilizzo di materiali per il ripristino paesistico dei siti (160).

(160) Pubblicata nel B.U. Molise 15 novembre 1997, n. 22.

Regione Piemonte

Delib.G.R. 15 maggio 2000, 33-33 - Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 «Disposizioni relative alla disciplina dei Lavori Socialmente Utili» (161).

(161) Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 maggio 2000, n. 22.

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,


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n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (162).

(162) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 2000, n. 18.

Legge regionale 07 aprile 2000, n. 42 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.) Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 (163).

(163) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 2000, n. 15, Supplemento.

Delib.C.R. 01 marzo 2000, 627-3800 - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Approvazione del piano triennale 1999/2001 e del piano annuale 1999 per gli interventi di edilizia scolastica (164).

(164) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 aprile 2000, Suppl. al n. 14.

Delib.G.R. 11 ottobre 1999, 36-28343 - Formazione Professionale - Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento della qualifica di «Responsabile Tecnico» al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. - Approvazione (165).

(165) Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 ottobre 1999, n. 42.

Delib.C.R. 29 luglio 1999, 548-9691 - Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 relativa a «Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» (166).

(166) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1o settembre 1999, n. 35, suppl.

Delib.C.R. 29 luglio 1997, 436-11546 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (167).

(167) Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 settembre 1997, III S.S. al n. 38.

Delib.G.R. 09 ottobre 1995, 34 - Criteri relativi allo smaltimento ed al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto (168).

(168) Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1995, n. 45.

Circ.P.G.R. 01 luglio 1992, 17/ECO - Smaltimento rifiuti - Criteri per l'assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di 1a categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento rifiuti contenenti amianto (169).

(169) Pubblicata nel B.U. 8 luglio 1992, n. 28.

Regione Puglia

Legge regionale 03 giugno 1996, n. 6 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 (170).

(170) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 1996, n. 61, S.O.

Reg. 20 febbraio 1988, n. 1 - Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura (171).

(171) Pubblicato nel B.U. Puglia 6 aprile 1988, n. 64.

Regione Sardegna

Delib.G.R. 16 marzo 1999, 16/13 - Legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, articolo 9 e Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, articolo 78. Piano stralcio per la protezione civile regionale per l'anno 1999 e relative previsioni di spesa (172).

(172) Pubblicata nel B.U. della Regione Sardegna 22 maggio 1999, n. 16, Suppl. straord. n. 18.

Legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 - Interventi in materia ambientale e modifiche alla Legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, alla Legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, alla Legge regionale 7


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giugno 1989, n. 30, alla Legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e alla Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (173).

(173) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 ottobre 1993, n. 38.

Legge regionale 15 maggio 1990, n. 13 - Interventi in materia ambientale e modifiche alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi) (174).

(174) Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 19.

Regione Sicilia

Decr. 25 luglio 2000 - Approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferenza (175).

(175) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 2000, n. 36, S.O. n. 19. Emanato dal Commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti.

Circ.Ass. 23 maggio 2000, 1025 - Registro regionale dei mesoteliomi - Definizione delle procedure di segnalazione e registrazione dei casi e modalità applicative dei decreto 24 giugno 1998 (176).

(176) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 luglio 2000, n. 34. Emanata dall'Assessore della sanità.

D.P.Reg. 11 maggio 2000 - Piano sanitario regionale 2000-2002 (177).

(177) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 giugno 2000, n.26, s.o.

Dec.Ass. 12 novembre 1998 - Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide (178).

(178) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 dicembre 1998, n. 62.

Circ.Ass. 30 settembre 1997, 278 - Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro - Articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (179).

(179) Circolare dell'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 ottobre 1997, n. 55.

D.P.Reg. 27 dicembre 1995 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (180).

(180) Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 marzo 1996, n. 10.

Circ. Ass. 17 marzo 1995, n. 798 - Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (181).

(181) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità ed Assessorato per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 aprile 1995, n. 21.

Dec.Ass. 05 agosto 1994 - Allegato A Elenco delle attività produttive e delle lavorazioni - Individuazione delle attività produttive e delle lavorazioni che non possono essere intraprese e autorizzate senza il preventivo nulla osta all'impianto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 (182).

(182) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 ottobre 1994, n. 51.

Circ.Ass. 22 ottobre 1992, 664 - Direttive sulla sorveglianza sanitaria del laboratori in applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (183).

(183) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 1992, n. 57.

Circ.Ass. 10 aprile 1987, 14854 - Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, articolo 24 - Scarichi degli insediamenti civili esistenti - Modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - Realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri (184).

(184) Circolare dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 ottobre 1987, n. 43.

Circ.Ass. 30 giugno 1983, 132 - Censimento delle attività produttive e compilazione mappe di rischio (185).

(185) Circ. dell'Assessorato Regionale per la sanità, non pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic.


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Dec.Ass. 02 giugno 1982, 201 - Individuazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, delle attività produttive e delle lavorazioni da non potersi intraprendere ed autorizzare senza il preventivo nulla osta all'impianto (186).

(186) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 giugno 1982, n. 28.

Legge regionale 01 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione (187).

(187) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 ottobre 1956, n. 67.

Regione Toscana

Delib.C.R. 21 dicembre 1999, 385 - Legge regionale n. 25/1998 articolo 9 comma 1 «Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi» (188).

(188) Pubblicata nel B.U. Toscana 1o marzo 2000, n. 9, Suppl. straord n. 30, Parte seconda.

Delib.C.R. 17 febbraio 1999, 41 - Piano sanitario regionale 1999-2001 (189).

(189) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 aprile 1999, n. 15, Suppl. straord. n. 40.

Delib.C.R. 07 aprile 1998, 88 - Legge regionale n. 4 del 1995, articolo 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1o stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati (190).

(190) Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1998, n. 18.

Delib.C.R. 08 aprile 1997, 102 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Articolo 10, legge 27 marzo 1992, n. 257 e decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (191).

(191) Pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1997, n 22, Supplemento straordinario.

Provincia autonoma di Trento

Delib.G.P. 29 ottobre 1999, 7160 - Compensazioni agromonetarie per rivalutazione sensibile della lira italiana del marzo 1997 - Programma operativo Misura 2 «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, in applicazione dell'articolo 12, comma 2 e 4 del Reg. (CE) n. 950/97» - Criteri e modalità di attuazione della Misura 2 - Bando per l'accesso agli aiuti (192).

(192) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 novembre 1999, n. 50.

Delib.G.P. 08 ottobre 1999, 6900 - Censimento edifici contenenti amianto - differimento di termini (193).

(193) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 ottobre 1999, n. 48.

Delib.G.P. 20 novembre 1998, 12801 - Approvazione del «Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (194).

(194) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 gennaio 1999, n. 3.

Delib.G.P. 27 gennaio 1995, 780 - Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 90 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18. Deliberazione attuativa (195).

(195) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 marzo 1995, n. 11, suppl. ord. n. 3.

Legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 - Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (196).

(196) Pubblicato nel B.U. 31 agosto 1993, n. 40, I suppl. ord.

D.P.G.P. 30 luglio 1991, 12 - Articolo 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: approvazione del regolamento di esecuzione (197).

(197) B.U. 17 settembre 1991, n. 40.

Regione Umbria

Delib.G.R. 28 giugno 2000, 694 - Linee guida vincolanti per le aziende USL relative alla vigilanza negli studi medici -


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odontoiatrici con riferimento al Decreto legislativo n. 626/1994 (198).

(198) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 2000, n. 41.

Delib.G.R. 30 settembre 1997, 6250 -
Decreto legislativo n. 22/1997, artt. 30 e 57. Modifica disposizioni autorizzative - Determinazioni in merito alle procedure per la gestione del periodo transitorio (199).

(199) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.


Delib.G.R. 22 ottobre 1996, 7485 - Piano regionale per l'amianto di cui alla Delib.G.R. n. 9426/1995; direttive sullo smaltimento dei rifiuti e materiali contenenti amianto (200).

(200) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 dicembre 1996, n. 54.

Regione Valle D'Aosta

Legge regionale 20 marzo 1959, n. 2 - Disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di commercio (201).

(201) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 31 marzo 1959.

Regione Veneto

Delib.G.R. 23 giugno 2000, 1873 - Piano triennale 1999-2001 degli interventi di Edilizia scolastica. Piano annuale 2000. L. 11 gennaio 1996, n. 23 (202).

(202) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 luglio 2000, n. 67.

Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 - Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti (203).

(203) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 gennaio 2000, n. 8.

Delib.G.R. 28 dicembre 1999, 4781 - Istituzione del Sistema epidemiologico regionale (S.E.R.) (204).

(204) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 marzo 2000, n. 29.

Delib.G.R. 14 luglio 1999, 2528 - Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della Delib.G.R. 15 dicembre 1998 (205).

(205) Pubblicata nel B.U. Veneto 13 agosto 1999, n. 70.

Delib.G.R. 28 dicembre 1998, 5083 - L.R n. 5 del 1996. Approvazione del «Piano triennale per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro» e del progetto operativo «Sistema informativo e informatico regionale SPISAL net» (206).

(206) Pubblicata B.U. 16 febbraio 1999, n. 14

Provincia di Bolzano

Provvedimenti comunitari

Dec. 23 marzo 2000, 2000/415 415 - Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (207).

(207) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 157. Entrata in vigore: V. l'articolo 49 della presente decisione.

Dir. 26 luglio 1999, 1999/77 77 - Direttiva della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (208).

(208) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1999, n. L 207. Entrata in vigore il 26 agosto 1999.

Dec. 28 ottobre 1998, 2000/66 66 - Decisione della Commissione relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano Spa (209).

(209) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

Concl. 07 aprile 1998 - Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (210).

(210) Pubblicate nella G.U.C.E. 7 maggio 1998, n. C 142.


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Dir. 27 gennaio 1998, 98/12 12 - Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (211).

(211) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 1998, n. L 81. Entrata in vigore il 7 aprile 1998.

Dir. 24 settembre 1996, 96/61 61 - Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (212).

(212) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre 1996.

Dir. 23 luglio 1996, 96/49 49 - Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (213).

(213) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235. Entrata in vigore il 17 settembre 1996.

Racc. 08 giugno 1995, 95/216 216 - Raccomandazione della Commissione sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (214).

(214) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 1995, n. 134. Entrata in vigore il 9 giugno 1995.

Reg. (CE) 21 marzo 1994, 665/94 94 - Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca (215).

(215) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 marzo 1994, n. 83. Inizio applicazione l'1 gennaio 1994.


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ALLEGATO 3