Disegno di legge n. 7328-bis
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
NOTA: Agli articoli dello stampato A.C. 7328-bis non riportati nell'indice non sono stati presentati emendamenti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1 995 n. 504 è inserito il seguente:
5-bis. In deroga al precedente comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere» ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli, e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1o gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: -300 miliardi;
2002: -150 miliardi;
2003: -100 miliardi.
Seguono compensazioni FI.
11. 17. De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o gennaio 2001.
Seguono compensazioni AN.
11. 3. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Al comma 1, punto 6 dopo le parole: oli vegetali aggiungere le seguenti: e dell'etanolo e metanolo.
Conseguentemente sostituire nell'articolo le parole: biodiesel con: etanolo e metanolo.
11. 13. Gerardini, Zagatti, Bandoli, Debiasio Calimani, Cappella, Vigni, Occhionero, De Simone, Manzato, Vozza, Francesca Izzo, Siola, Sedioli.
Al comma 1, sopprimere le parole da: Il biodiesel contenuto in misura percentuale fino a come carburante e sostituirle con le seguenti: il biodiesel contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il «biodiesel» contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il «biodiesel» contenuto in misura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e con olio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti è esente da accisa.
Seguono compensazioni AN.
11. 1. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego con le seguenti: in miscele con gasolio e con olio combustibile ovvero utilizzato puro per l'utilizzo.
11. 11. Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: come carburante inserire le seguenti: o al riscaldamento di edifici pubblici o privati.
Seguono compensazioni AN.
11. 4. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Al comma 1, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'ambiente.
11. 10. Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
Al comma 1, dopo le parole: agricole e forestali inserire le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
11. 2. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, al capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: e forestali inserire le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. 5. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Al comma 1, dopo le parole: metodi di prova inserire il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate.
Seguono compensazioni AN.
11. 6.Armani, Bono.
Al comma 1, dopo le parole: metodi di prova inserire il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate.
Seguono compensazioni AN.
11. 7.Armani, Bono.
Al comma 1, dopo le parole: metodi di prova inserire il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate.
Seguono compensazioni AN.
11. 8.Armani, Bono.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 sarà consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato «bioetanolo» ottenuto dalla distillazione dei vini, e sarà effettuata in regime di deposito fiscale. Il «bioetanolo» contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi con benzine destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, di distribuzione e le caratteristiche fiscali del «bioetanolo» con i relativi metodi di prova.
La norma è autocompensativa.
Seguono compensazioni misto-CCD.
11. 16. Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.
Nella rubrica, dopo la parola: «biodiesel» inserire le seguenti: e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 5 per cento con le seguenti fino al 20 per cento.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri.
Segue compensazione FI. n. 1.
11. 14. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.
Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel e su additivi e riformulanti ecologici prodotti da biomasse.
E, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esenzione da accisa è estesa a riformulanti e additivi per benzine e diesel purché abbattano significativamente i principali inquinanti automobilistici, e purché prodotti a partire da biomasse. Con decreto del Ministero dell'ambiente sono determinati i requisiti di ammissibilità e i relativi metodi di prova.
Segue compensazione n. 1 VERDI.
11. 15.Scalia.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
Il contingente degli arruolamenti, come carabiniere ausiliario, per sola ferma di leva, dei giovani alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12000 unità.
Conseguentemente, alla Tabella 11, all'unità previsionale sotto indicata, apportare le seguenti modifiche:
All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:
All'articolo 12, premettere il seguente comma:
Sostituire l'articolo con il seguente:
Sostituire l'articolo con il seguente:
Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal lo gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottindicata misura:
Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.
All'articolo 12, comma 1, capoverzo: «benzina» sostituire la cifra: 1.077.962, con: 538.981.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «benzina» sostituire la cifra: 1.007.486, con: 503.743.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «olio da gas o gasolio» sostituire la cifra: 739.064, con: 369.532.
Al comma 1, capoverso «olio da gas o gasolio» dopo le parole: lire 739.964 per mille litri, aggiungere il seguente periodo: Per i consumi nei territori della Regione Sicilia e Regione Sardegna di olio da gas o gasolio usato come carburante si applica la seguente aliquota: lire 513.693 per mille litri.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «olio da gas o gasolio» sostituire la cifra: 697.398, con: 348.699.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «olio da gas o gasolio» sostituire le parole: usato come combustibile per riscaldamento: lire 697,398 per mille litri, con le seguenti: usato come combustibile per riscaldamento: lire 572,39 per mille litri.
Al comma 1, capoverso «emulsioni stabilizzate,» alla lettera a) sostituire le parole: lire 513.693 con le seguenti: lire 473.693; alla lettera b) sostituire le parole: lire 513.693 con le seguenti: lire 473.693; alla lettera c) sostituire le parole: BTZ: lire 96.154 con le seguenti: BTZ: lire 56.154.
Conseguentemente utilizzare la compensazione n. 2.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «emulsioni stabilizzate» sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
Al comma 1, capoverso «gas di petrolio liquefatti, sostituire le parole: lire 509.729 per mille chilogrammi, con le parole: lire 400.000 per mille chilogrammi.
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per combustione per usi civili, aggiungere, in fine, le seguenti: Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «gas metano», al capoverso «per combustione per usi civili» alla lettera a), dopo le parole: 26 giugno 1986 sostituire: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 35,47 per metro cubo.
Al comma 1, capoverso «gas metano» capoverrso «per combustione per usi civili», alla lettera b) sopprimere le parole: fino a 250 metri cubi annui.
Al comma 1 al capoverso «gas metano» capoverso «per combustione per usi civili», alla lettera a) sostituire: 56,99, con: 46,78.
Al comma 1, al capoverso «gas metano», capoverso «per combustione per usi civili», alla lettera b) sostituire: 124,62, con: 46,78.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «gas metano», capoverso: «per combustione per usi civili» alla lettera b), dopo le parole: metri cubi annui, sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo, con le seguenti: lire 104,89 per metro cubo.
Al comma 1, capoverso «gas metano», capoverso «per combustione per usi civili», alla lettera c) sostituire: 307,51, con: 46,78.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «gas metano», al capoverso: «per combustione per usi civili» alla lettera c), dopo le parole: per altri usi civili, sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo, con le seguenti parole: lire 287,78 per metro cubo.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «gas metano», al capoverso: «per i consumi nei territori» alla lettera a) dopo le parole: lettere a) e b), sostituire le parole: lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: lire 27,05 per metro cubo.
All'articolo 12, comma 1, capoverso «gas metano», capoverso «per i consumi nei territori» alla lettera b) dopo le parole: usi civili, sostituire le parole: lire 212,46 per metro cubo, con le seguenti: lire 192,73 per metro cubo.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con «biodiesel» contenuto in misura variabile dal 20 al 30 per cento in peso, idonee all'impegno nella carburazione e nella combustione:
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella c, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (cap. 1654), modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Conseguentemente nella Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modificare gli imorti come segue:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 75, comma 2, alla tabella C, voce Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (U.P.B. 2.1.2.9.-2.2.1.4.) modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al relativo onere di lire 150 miliardi si provvede mediante l'utilizzo delle economie realizzate con il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000, n. 92.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire infine il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente comma:
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente comma.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:
All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
1. A parità di gettito di imposta; sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.
Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti aventi valore di testimonianza storica, archeologica, culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima tutela, valorizzazione e conoscenza.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
Conseguentemente: Alla Tabella A Ministro del Tesoro, apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
Conseguentemente: Alla Tabella A Ministro del Tesoro, apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
All'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
All'articolo 13, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotto petroliferi di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato della Comunità Europea, alte imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotto petroliferi di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.
Unico comma, dopo le parole: soltanto quelli praticabili, aggiungere le seguenti: ed opportuni.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Per il periodo dal 1o gennaio-30 giugno 2001.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio-30 giugno 2001 con le seguenti: Per l'anno 2001.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio con le seguenti: 1o novembre 2000.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
Al comma 1, dopo le parole legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al comma 1, dopo le parole: n. 448 inserire le seguenti: sull'intero territorio nazionale.
Al comma 1, dopo le parole: n. 448 aggiungere le seguenti: come modificato dal comma 4, dell'articolo 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Sostituire le parole: è aumentato di lire 50 per litro con le seguenti parole: è aumentato di lire 150 per litro.
Al comma 1, sostituire le parole: di lire 50 per litro con le seguenti: di lire 100 per litro e sostituire le parole: di lire 50 per chilogrammo con le seguenti: di lire 100 per chilogrammo.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 con le seguenti: lire 200.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 per litro di gasolio con le seguenti: lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto con le seguenti: 100 lire per chilogrammo di petrolio liquefatto.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 con le seguenti: lire cento.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro e 50 per chilogrammi rispettivamente con: 200 per litro e 200 per chilogrammo.
Sostituire le parole: di lire 50 per chilogrammo con le seguenti: e di lire 150 per chilogrammo.
Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e lire 50 per metro cubo di gas metano.
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La riduzione è applicata anche nei confronti delle imbarcazioni dei residenti nella laguna veneta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella Tabella A richiamata, alla rubrica, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diminuire come segue gli importi previsti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 75, alla Tabella B richiamata, la voce: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è ridotta del seguente importo:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzandosi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-ter. I Ministri delle Finanze e dell'Industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 412 del 26 agosto 1993.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, alla voce gasolio le parole: 30 per cento aliquota normale» sono sostituite dalla seguente: «esenzione».
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un credito d'imposta pari a lire 250 lire per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito di imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
Al comma 3, sostituire le parole: con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza con le seguenti: con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kwh.
Al comma 3, sostituire le parole: con potenza impegnata superiore a 3000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza., con le seguenti: con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.
Al comma 3, sostituire le parole: con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza, con le parole: con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.
Al comma 3, sostituire le parole: con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza., con le seguenti: con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.
Al comma 3, sostituire le parole: con potenza impegnata superiore a 3.000kw, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza., con le parole: con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kwh.
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:
Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:
Al comma 3, inserire infine il seguente periodo:
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e sul gas naturale e, dopo il comma 7, il seguente comma:
Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e sul gas naturale, conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.
Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e sul gas naturale e, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e sul gas naturale e, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Dopo l'articolo 15 inserire l'articolo 15-bis come il seguente testo:
1. Il presente definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o sevizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.
9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei Trasporti collettivi, le Regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.
11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.
14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Il comma 1 è soppresso.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Il comma 1 è soppresso.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Sostituire il comma 2, con il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 75 comma 1, Tabella A, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ridurre gli importi come segue:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Di conseguenza alla tabella A, alla Voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 3, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dalla data del 10 gennaio 2001 fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Conseguentemente sopprimere la lettera f) comma 1 dell'articolo 2.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 4, sostituire le parole da: è ulteriormente prorogata fino alla fine del comma con le seguenti: è soppressa.
Al comma 4, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna e conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 10 per cento aggiungere: ovvero 50 per cento.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 75, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente all'Articolo 75 comma 1 nella tabella A richiamata, alla voce Ministero del tesoro variare gli importi come segue:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella Tabella A richiamata alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente all'Articolo 75 comma 1 nella tabella A richiamata alla voce Ministero del Tesoro variare gli importi come segue:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo 16-bis:
1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE», sono soppresse le parole: «Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.».
6. Il contributo è dovuto:
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:
8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE», sono soppresse le parole: «Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.».
6. Il contributo è dovuto:
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:
8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente;
1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:
2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce «IMPOSIZiONi DIVERSE», sono soppresse le parole «Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.».
6-bis. Il contributo è dovuto:
6-quater. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta».
4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6; del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE», sono soppresse le parole: «Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.».
6-bis. Il contributo è dovuto:
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:
6-quater. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta».
4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
1. Il comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, viene abrogato.
6. Il contributo è dovuto:
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:
8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
1. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
È abolita la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
È abolito il contributo di cui all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 633 è soppressa la lettera e).
L'articolo 18 (Norme in materia di energia geotermica) è abrogato.
All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: rete di teleriscaldamento sopprimere le seguenti: alimentata da tale energia.
Conseguentemente, all'articolo 75, comma 1, alla tabella A richiamata, al voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridotta dei seguenti importi.
All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: alimentata da tale energia aggiungere le seguenti: e da biomassa.
Conseguentemente, all'articolo 75, comma 1, alla tabella B richiamata, la voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è ridotta dei seguenti importi:
All'articolo 18, rigo 2, inserire tra: geotermica e: quale le parole: o solare o eolica.
All'articolo 18, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:
All'articolo 18, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:
All'articolo 18, aggiungere il seguente comma: le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese anche a chi si allaccia alle reti di alimentate a biomasse.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL spa, di non meno di quindicimila MW di capacità produttiva di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è cliente idoneo ogni cliente finale, come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh.
Sopprimerlo.
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: a):
Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 72.
All'articolo 19, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
All'articolo 19, comma 1, lettera a) il punto 1) viene sostituito con il seguente: la lettera g) è soppressa.
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente: 1) la lettera g). è soppressa:
Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Al comma 1, lettera a), punto 2, le parole cinquantamila sono sostituite dalle seguenti centomila.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere: al seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Conseguentemente, all'articolo 75, comma 1, alla Tabella A richiamata, la voce Ministero del Tesoro è ridotta dei seguenti importi:
Al primo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 2-bis.
Al comma 1, dopo il n. 2), inserire il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
Conseguentemente alta tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2 (Agenzie delle entrate), (2.1.2.9. - Agenzia delle entrate - capp 1654, 1655), modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
(Conseguentemente sono soppressi tutti gli stanziamenti che figurano indicati nella Tabella C, nel triennio 2001 - 2003, per il Ministero dell'Università e della ricerca scient41ca e tecnologica)
Al comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, va aggiunto: prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto.
Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 con le seguenti: per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 e sostituire le parole: negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 con le seguenti: negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
Al comma 2, lettera b) sostituire la cifra: 2002 con la seguente: 2003.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente ridurre la Tabella A, per tutte le rubriche in misura proporzionale per gli importi necessari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente ridurre la Tabella A, per tutte le rubriche in misura proporzionale per gli importi necessari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Conseguentemente: Tabella C, rubrica Ministero Tesoro - Voce: legge 205/2000, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa», è inserita la seguente: «dell'avvio».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali ancorché esercitate da enti pubblici, aggiungere la seguente lettera: «b-bis) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza;».
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni le parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «lire 35 milioni per gli autocaravan»; conseguentemente alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere, in fine, la seguente voce: (octiesdecies) «Spese per prestazioni veterinarie».
Sopprimerlo.
Al comma 1, premettere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 75, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 75, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella C:
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente: all'articolo 75, comma 2, tabella C, la voce Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzia delle dogane) (U.P.B. 2.1.2.12-2.2.1.7) è modificata come segue:
Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.
Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: «l) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».
Al relativo onere valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003 di minori entrate si provvede mediante riduzione della Tabella A della legge finanziaria 2001 e per quanto consentito dalla Tabella C della legge finanziaria 2001.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: «l) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».
Al relativo onere valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003 di minori entrate si provvede mediante riduzione della Tabella A della legge finanziaria 2001 e per quanto consentito dalla Tabella C della legge finanziaria 2001.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
Dopo il comma 3, aggiungere:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente Tabella A, relativo al Ministero del tesoro, per i seguenti importi:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzia delle dogane) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Conseguentemente: all'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».
Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».
Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».
Dopo l'articolo 20 é aggiunto il seguente:
All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Per il biennio 1998 e 1999, i canoni delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449, del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.
A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che, nella loro determinazione - per promuovere e sostenere il «turismo» o in presenza di fenomeni erosivi od eventi calamitosi che condizionino e limitino l'effettivo utilizzo degli arenili affidati in concessioni - potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.
Conseguentemente, cessano di avere efficacia nei confronti delle concessioni di specie le disposizioni dell'articolo 2, della legge 281/70.
Conseguentemente, all'articolo 75, tabella C, ridurre gli importi come segue:
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 sono apportate le seguenti modifiche:
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni lire 250.000».
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Le somme dovute dai contribuenti agli enti locali sono iscritte in ruoli resi esecutivi ovvero sia resa esecutoria la ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a pena di decadenza:
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.
Conseguentemente alla Tabella A la voce relativa al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica è così modificata:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sostituire le parole; è fissato in lire 5 miliardi con le seguenti: è fissato in lire 1 miliardo.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi con le seguenti: lire 1 miliardo.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.
Sopprimere il comma 2.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo ai versamenti unitari e la compensazione riguardante i crediti e i debiti, dopo la lettera a), aggiungere le seguente: «a-bis) le imposte dì cui alla lettera che precede, effettuate sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917,».
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera a), dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,» aggiungere le seguenti: «operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
All'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la notificazione della cartella di pagamento, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 25 giugno 1999, n. 205, relativo alla trasformazione di reati in illeciti amministrativi, dopo il n. 17), aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Il debitore, persona fisica, nei cui confronti sia iniziata la procedura di espropriazione immobiliare può proporre alla direzione regionale delle entrate un accordo transattivo in virtù del quale, a fronte di un versamento di un importo non inferiore al prezzo base di primo incanto determinato a norma dell'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aumentato del 30 per cento, ottiene la liberazione del bene o dei beni oggetto di procedura e la estinzione del debito d'imposta.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2001, sono riepilogati e riordinati, nel senso di una drastica riduzione, i codici tributo e contributivi.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 Dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7%, entro il 30 settembre 2001.
Al comma 1, dopo le parole e 1992, aggiungere le seguenti a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsivoglia istanza,.
Al comma 1, sopprimere le parole da maggiorato fino a settembre 2001.
Al comma 1 sopprimere le parole: maggiorato di un importo pari al 15 per cento.
Al comma 3, quarto rigo, abrogare le parole: con l'applicazione degli interessi legali.
Al comma 1, sostituire le parole 15 per cento con seguenti: 30 per cento.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Al comma 3, sostituire le parole: dieci rate semestrali con le seguenti: tre rate trimestrali.
Al comma 3, sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: tre rate.
Al comma 3, sostituire le parole: semestrali con le seguenti: mensili.
Al comma 3, sostituire le parole: semestrali con le seguenti: trimestrali.
Al comma 3, sopprimere le parole: con l'applicazione degli interessi legali.
Al comma 3, dopo le parole: interessi legali aggiungere le seguenti: ridotti alla metà.
Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, né alla erogazione di sanzioni.
Al comma 4, sostituire le parole: dall'anno fino alla fine del comma con: 2001.
Al comma 7 alla fine del primo periodo inserire le parole: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza mensile.
Al comma 7, alla fine del primo periodo inserire il seguente: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza trimestrale.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti comma:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla Tabella B Ministero del Tesoro apportare le seguenti modifiche:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla Tabella B: Ministero dei lavori pubblici:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relativi ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 22, con la seguente: Disposizioni relative ad eventi calamitosi.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole al presente articolo con le parole ai precedenti commi.
Conseguentemente ridurre la Tab. A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica come segue:
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo i della legge 23 gennaio 1992, n. 34 e dall'articolo 3, comma 157 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. 1 termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Gli IACP comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte IRPEG, ICI, IRAP e REGISTRO relativi agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1o marzo 2001 le imposte dovute.
Sopprimerlo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ovunque ricorra, sopprimere la parola: metallica.
Al comma 1, dopo le parole: sale pubbliche da gioco aggiungere le seguenti: o circoli privati.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
(nuovo comma sesto) Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), devono rispondere ai seguenti requisiti:
(nuovo comma settimo) Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera b), devono rispondere ai seguenti requisiti:
(nuovo comma ottavo) Il produttore o, in caso di apparecchi importati dall'estero, l'importatore, sono tenuti a consegnare a chi da essi acquista o acquisisce in detenzione, ai fini del noleggio, della gestione, della distribuzione o dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b), una certificazione, rilasciata nella forma della perizia giurata da un ingegnere iscritto all'albo con specializzazione elettronica, informatica o meccanica, attestante la rispondenza degli apparecchi medesimi ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo.
(nuovo comma nono) Il distributore e il noleggiatore sono tenuti a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo, conservandone copia autentica, a chiunque da essi acquista o comunque acquisisce in detenzione, ai fini dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b).
(nuovo comma decimo) Chiunque interviene sugli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), ai fini del loro adeguamento al progresso tecnologico o, comunque, per finalità diverse da quelle di riparazione o di manutenzione, è tenuto, a conclusione dell'intervento, a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo.
(nuovo comma undicesimo) Il gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), è vietato ai minori di anni sedici. È fatto obbligo a chi detiene gli apparecchi assicurare il rispetto ditale divieto.
(nuovo comma dodicesimo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al divieto di cui al comma terzo sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. In caso di recidiva la pena è raddoppiata. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni. Se il contravventore è titolare della licenza per pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(nuovo comma tredicesimo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene ai fini dell'utilizzo per il gioco, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli di qualunque specie, apparecchi non rispondenti ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo o comunque sprovvisti della certificazione di cui al comma ottavo, anche a seguito degli interventi di cui al comma decimo, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.
(nuovo comma quattordicesimo) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agevola o favorisce la partecipazione al gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), di minori di anni sedici è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
(nuovo comma quindicesimo) In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi tredicesimo e quattordicesimo sono raddoppiate. Nel caso in cui il fatto sia commesso all'interno di un pubblico esercizio, il Questore può disporre la sospensione della licenza di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico.
Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote.
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 2).
Al comma 2, lettera c), numero 2, sostituire le parole da: La durata di ciascuna parte non può essere inferiore a dodici secondi con le seguenti: o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente mediante buoni erogati dagli apparecchi di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione.
Al comma 2, lettera c), alinea 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il premio può anche consistere nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano.
Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: 12 secondi con le seguenti: 3 minuti.
Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: 12 secondi con le seguenti: 1 minuto.
Al comma 2, alla lettera c) aggiungere il seguente punto: 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentano unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di ticket o buoni consumazione comunque denominati.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno.
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 1, dopo le parole conforme al modello approvato aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo dopo le parole: è stabilito e sostituito con fino al 30 settembre 2001, un imponibile forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.000.000 per ogni apparecchio installato negli esercizi pubblici o circoli privati.
Al comma 2, sostituire le parole: 1400.000 con le seguenti: 5.000.000.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.
Al comma 5, dopo la parola: finanze inserire le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.
Al comma 1, sostituire le parole: i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001 con le seguenti: i cui effetti cessano 90 giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella A ridurre la rubrica Ministero del tesoro dei seguenti importi:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
1. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17c della legge 400/1998 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocare effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo una tantum di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente 25-bis:
I locali d'intrattenimento e di svago, i pubblici esercizi, le discoteche, le sale da ballo, i piano bar e assimilati, comprese le multi-sale musicali, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, devono far eseguire musica dal vivo per almeno un'ora, purché nel rispetto delle seguenti norme:
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire l'articolo 25-bis:
1. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze adotta i provvedimenti necessari a consentire l'estensione della rete del gioco del lotto a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1999.
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
1. A far data dal 10 gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 16.2 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 su G.U. 14 aprile 1999 n. 86 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 16.3. Nel caso in cui il CONI non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:
Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1. Per il finanziamento e il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, variare gli importi come segue:
1. Ai fine di stimolare la creazione di nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme di Imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e solvibile di nuovi servizi, il Ministero del Lavoro é autorizzato ad istituire con proprio decreto un programma sperimentale per il salario di attività sociale (SAS). Il SAS è finalizzato alla creazione e all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla creazione di nuove imprese, in particolare cooperative, operanti nei settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità. I progetti per l'utilizzo del SAS consistono in un piano d'impresa, con specifica indicazione dell'organico occupazionale previsto, relativo alle attività che si intendono attuare nonché proseguire alla fine del periodo sostenuto dal contributo. I progetti possono contenere un piano di formazione professionale finalizzato alla migliore predisposizione delle condizioni umane e tecniche necessarie per l'inizio dell'attività, di durata non superiore a sei mesi. I progetti sono corredati da una certificazione attestante la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici delle nuove attività, l'adeguatezza della loro dimensione occupazionale in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalità prescelte, la loro rilevanza territoriale, rilasciata congiuntamente dalla società Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dalla amministrazione regionale ove si svolgeranno tali attività.
3. Il SAS un contributo alla retribuzione, di lire 15.600.000 annue versato dallo Stato ai soggetti. Il SAS è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza. L'assegnazione del SAS è vincolata alla definizione di un progetto di attività finalizzato al raggiungimento entro tre anni di una propria autonomia economica. I progetti possono usufruire del SAS per una durata non superiore a tre anni.
Conseguentemente alla tabella A rubrica Ministero del tesoro sono apportate le seguenti modifiche:
1. Senza oneri per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono istituire un «Fondo integrativo di solidarietà per le Forze dell'Ordine, i Corpi di Polizia Provinciale e Comunale».
Sopprimerlo.
Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 200 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Conseguentemente: ridurre in tabella D per l'anno 2001 di 150 miliardi l'importo relativo alla seguente voce: del Ministero del Tesoro:
Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978. n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per 'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svelte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, nella tabella B richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:
Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile ed in particolare:
è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nell'ambito di apposita unita previsionale di base del Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo speciale in conto capitale previsto in tabella B relativamente al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.
Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.
Al comma 1, dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le parole: alle fonti rinnovabili.
Al comma 1 sostituire le parole da: all'innovazione tecnologica a: energetico con le seguenti: all'attuazione della direttiva 96/61 e del relativo decreto legislativo 8 agosto 1999 n. 372, al miglioramento dell'efficienza energetica, alle nuove attività, o all'ampliamento di preesistenti, nel campo della selezione, del recupero, del riciclo di rifiuti e delle materie prime secondarie e al conseguimento della certificazione ambientale di cui alla norma ISO 14001 e al regolamento comunitario 1836/93.
Al comma 1, dopo le parole: alla protezione dell'ambiente aggiungere: e alla salvaguardia dei boschi e delle foreste.
Al comma 1, dopo le parole: e al risparmio energetico aggiungere: allo sviluppo della produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile.
Al comma 1, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: incluso quello relativo ad attività agricole, dando la priorità alle richieste delle aziende la cui attività produttiva si svolge nei territori dei Patti territoriali approvati, e sostituire le parole: con dotazione di lire 50, con le seguenti: con un finanziamento pari a 80.
Al comma 2, dopo le parole: Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato inserire le seguenti: delle Politiche agricole e forestali.
Conseguentemente nella Tabella B (articolo 75, comma 1), alla voce: Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: incluso quello relativo ad attività agricole, dando la priorità alle richieste delle aziende la cui attività produttiva si svolge nei territori dei patti territoriali approvati, e sostituire le parole: con dotazione di lire 50, con le seguenti: con un finanziamento pari a 80: con un finanziamento pari a 80 miliardi per ciascuna delle annualità 2001-2003.
Al comma 2, dopo le parole: Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato inserire le seguenti: , delle Politiche agricole e forestali.
E di conseguenza nella Tabella B (articolo 75, comma 1), alla voce: Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: incluso quello relativo ad attività agricole, dando la priorità alle richieste delle aziende la cui attività produttiva si svolge nei territori dei Patti territoriali approvati.
Al comma 2, dopo le parole: Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato inserire le seguenti: delle Politiche agricole e forestali.
Alla fine del comma 1, dopo la parola: fondo aggiungere: nazionale.
Al comma 1 dopo le parole: apposito fondo aggiungere le parole: che viene ripartito tra le regioni in ragione della densità di popolazione e dell'indice di industrializzazione.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi, con le seguenti: 300 miliardi.
Al comma 1 dell'articolo 27 sostituire le parole: 50 miliardi con le parole: 300 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Al comma 1, sostituire le parole: 50 miliardi con le parole: 150 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 75, comma 1, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
Al comma 2, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato e delle finanze sono aggiunte le seguenti: e delle politiche agricole e forestali.
Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, inserire le seguenti: sentite la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
Al comma 2, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: e con le regioni.
Al comma 2 sostituire le parole: definiti con: ridefiniti e le parole: dei criteri e le con: delle.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, in Tabella D:
alla voce Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
All'articolo 27 aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente alla tabella B nella parte Ministero dei beni culturali, ridurre lo stanziamento di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'ambiente, alla voce, Legge n. 448 del 1998; Articolo 49, programmi dl tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b. 1.2.1.4) apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo n. 22, del 1997, sono apportate le seguenti modifiche dopo le parole: «la tariffa è applicata» sono aggiunte le seguenti: «dai Comuni o».
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Sopprimere l'articolo.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 100 miliardi, con le seguenti: lire 200 miliardi.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 100 miliardi, con le seguenti: lire 150 miliardi.
Sostituire il secondo periodo con il seguente:
Sostituire il secondo periodo con il seguente:
Al secondo periodo sostituire le parole: con decreto del Ministero delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, , con le seguenti: alle Regioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il recupero fino alla fine del comma con le seguenti: l'assunzione del personale LSU ed LPU già operante presso il Ministero dei beni e delle attività culturali in numero necessario a consentire i necessari interventi di tutela e conservazione del patrimonio archeologico, storico, culturale ed artistico.
Al comma 1, sostituire la parola: librerie, con la seguente: biblioteche.
Al comma 1, sostituire le parole: delle librerie con le seguenti: delle biblioteche.
All'articolo 28, comma 1, aggiungere dopo la parola: librerie le parole: storiche e biblioteche.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche di proprietà degli Enti Locali, dichiarati vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. In quest'ultimo caso il Ministero per i beni e le attività culturali parteciperà nella misura massima di 1/3 dell'importo totale per il recupero.
All'articolo 28, comma 1, aggiungere in fine le parole: , decreto da emanare entro il 31 marzo 2001.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero.
Al comma 1 aggiungere in fine le parole: con particolare attenzione alla valorizzazione delle terre natali di Giuseppe Verdi nell'occasione del centenario della sua morte.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, inserire infine il seguente comma:
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In via prioritaria tali finanziamenti devono essere destinati al recupero e alla conservazione dei beni immobili sedi di municipio.
Al termine aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
Al termine aggiungere comma:
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
Conseguentemente alla tabella B la voce relativa al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica è così modifica:
Al comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche del seguente importo:
Al comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale del seguente importo:
Al comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, nonché la dotazione infrastrutturale di base finalizzata a favorire gli insediamenti produttivi, il Ministro del Tesoro e il Ministro dell'industria, commercio e artigianato provvedono con propri decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e predisporre, nel quadriennio 2000-2004, un piano straordinario di infrastrutture nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG D/4949 del 20 giugno 1997, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 4.
Nel comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:
Sopprimere il comma 5.
Nel comma 5, sostituire le parole: nell'articolo 3, fino alla fine del periodo con il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 6.
Sopprimere il comma 6.
Al comma 6, sostituire il punto 1-bis con il seguente:
Al comma 6, sostituire le parole: 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili, valutati non più utili dal Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1. Con le seguenti: 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili, anche se non individuati dal Decreto di cui al Comma 1.
Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili.
Al comma 6, al punto 1-bis, sostituire le parole: valutati non più utili dal con la seguente parola: del.
Al comma 6, capoverso 1-bis dopo le parole: comma 1 aggiungere la parola: non.
Al comma 6, al punto 1-bis, dopo le parole: possono essere disposte aggiungere il seguente periodo: ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000 n. 283.
Al comma 6, capoverso 1 bis, sostituire le parole da: del tesoro del bilancio a: dell'ambiente con le seguenti: nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Al comma 6 sostituire le parole nonché relativamente ai beni con le seguenti: ad esclusione di quelli ubicati.
Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.
Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: nonché relativamente ai beni... fino a: ...dell'ambiente.
Compensazioni P.R.C.
Al comma 6, al punto 1-bis, sostituire da: dei Ministeri della difesa fino a: per i beni e le attività culturali con il seguente periodo: del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.
Al comma 6, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 6, alla fine del punto 1-bis, dopo le parole: beni da dismettere aggiungere il seguente periodo: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.
Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.
Al comma 6, capoverso 1-bis dopo le parole: è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, aggiungere le parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.
Nel comma 6, all'interno del comma 1-bis aggiunto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, apportare le seguenti modificazioni: sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
Al termine del comma 6, dopo le parole: è altresì determinato il valore dei beni da dismettere aggiungere il seguente periodo:
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente comma:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere, in fine il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6-bis:
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 6-bis:
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:
1. I lavoratori soggetti al Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da proprietari di immobili, anche mediante un processo di mobilità tra enti, sono inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale del comparto Enti pubblici non economici, con l'attribuzione di incarichi, nell'ambito delle attività istituzionali, in posizioni ordinamentali corrispondenti al livello di qualificazione professionale acquisita.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB), si applica il regime tributario di cui all'articolo 40 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli immobili destinati alle attività proprie degli Istituti.
Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. Gli immobili dell'Istituzione di pubblica assistenza e beneficienza (IPAB), sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 2 per cento.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Alle prestazioni assistenziali rese dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
All'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le province» sono inserite le seguenti: «la istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)».
Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dopo l'articolo 29, inserire la seguente:
1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.
Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 112/98.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente articolo:
1. La lettera c), del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogata.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente articolo:
1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopprimere le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» e aggiungere al medesimo articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il seguente comma:
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli Enti Previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti «residui», si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli Enti Previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti «residui», si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli Enti Previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti «residui», si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. I gestori o esercenti pubblici servizi devono evidenziare nella fattura o bolletta di pagamento comunque denominata, le penalità o gli interessi, a carico degli utenti, dovuti in caso di ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
Ai fini di evitare contenziosi relativi alla cessione di immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche, i contratti già stipulati dagli assegnatari con l'Amministrazione statale, afferenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà statale gestiti dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Friuli Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono valido titolo per le necessarie iscrizioni tavolati.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sopprimere le parole: prosieguo delle attività di
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: al comma 1 inserire e 1-bis.
Sopprimere l'intero articolo.
Sopprimere l'intero comma 1.
All'articolo 31 sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, la rubrica e sostituita dalla seguente: Alienazione materiali fuori uso della Difesa e dell'Interno.
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: o del Ministro delle finanze.
Abrogare dalle parole: anche in deroga alle parole: 9 luglio 1990, n. 185.
Al comma 2, sopprimere le parole da anche in deroga fino alla fine del periodo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'articolo 31, comma 3, dopo le parole Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo aggiungere la parola anche.
All'articolo 31 comma 3 sopprimere le parole da anche fino a esportazione.
All'articolo 31 comma 3 sopprimere le parole da anche fino a esportazione.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2000. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 431, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre penalità, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda all'amministrazione interessata con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel limite di 10 semestralità e con interessi legali. Le sanzioni ed altre penalità per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si impegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, sarà assegnato dall'amministrazione.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, uno o più decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:
Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 2000 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31.3.2001. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.
Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:
1. Dopo l'articolo 25 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 è inserito il seguente:
26.2.1.2.
CP: -27.000.000;
CS: -27.000.000.
11. 9. Ascierto, Gasparri, Bono, Mitolo, Gnaga, Armani.
«1-bis. Le aliquote di accisa relative al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e come carburante agricolo sono fissate in misura pari a zero. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e per un periodo la cui lunghezza è determinata, di concerto, dai Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, in base alle evoluzioni del mercato dei prodotti petroliferi, il prezzo del gasolio, destinato agli impieghi di cui al periodo precedente, è fissato in lire 600 al litro. La differenza tra tale valore ed il prezzo di mercato del gasolio destinato all'impiego come carburante agricolo e per il riscaldamento delle serre è restituita ai soggetti utilizzatori attraverso un fondo appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, definisce, con proprio decreto la dotazione finanziaria e le modalità di finanziamento e di funzionamento del fondo di cui sopra».
Compensazione nr. 1 della Lega Nord Padania.
12. 52.Chiappori, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Dozzo, Anghinoni, Vascon.
01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere previsto in lire 2.000 miliardi per il triennio 2001-2003 si provvede con le compensazioni.
12. 25. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal lo gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 28. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
benzina; lire l.077.962 per mille litri;
benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 739,064 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 572,39 per mille litri.
12. 6.Mario Pepe.
Seguono compensazioni LNP.
12. 17.Faustinelli.
Compensazione LNP.
12. 16.Faustinelli.
Compensazioni LNP.
12. 18.Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo CDU.
12. 20.Teresio Delfino, Grillo.
Compensazione LNP.
12. 15.Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 12. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.
12. 29, De Benetti, Scalia, Pistone.
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 473.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 473.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile BTZ: lire 56.154 per mille chilogrammi.
12. 14.Repetto.
2001: - 154.000;
2002: - 103.000;
2003: - 77.000.
12. 30.Cambursano.
Seguono coperture Lega 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
12. 37. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 11.Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoni.
Segue compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 49. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 46. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 47. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
12. 10. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 48. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 9. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 8. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 7. Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.
a) miscela con oli da gas usata come carburante: lire 423.04l per mille litri;
b) miscela con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 385.202 per mille litri;
c) miscela con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ: lire 158.372 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 79.185 per mille chilogrammi;
d) miscela con olio combustibile denso per uso industriale; con olio combustibile ATZ: lire 66.473 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 33.237 per mille chilogrammi.
2001: - 32.000.
12. 5.Rizza.
1-bis. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza lo ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 26. Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Miccichè, Giudice, Lotta, Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Trincali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.
1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal lo gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
12. 27. Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Miccichè, Giudice, Lotta, Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Trincali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.
2. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 a decorrere dal 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504 erogati nella regione Sicilia sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.
Seguono compensazioni F.I. nn. 1 e 3.
12. 31. Prestigiacomo, Miccichè, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Lotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. Per lo stesso periodo, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante.
2001: - 120.000.
12. 1.XIII Commissione.
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.
1-ter. Le somme assegnate, di cui al precedente comma, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma l-bis.
Segue compensazione n. 1.
12. 32.Prestigiacomo.
1-bis. Al fine di compensare le variazione dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 10 gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.
2001: - 200 miliardi;
2002: - 150 miliardi;
2003: - 100 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
12. 34.Radice, Stradella.
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. Per lo stesso periodo, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante.
2001: - 120.000.
12. 19.Caveri.
2. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrenza dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2002 è dimezzata l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
12. 22. Sergio Fumagalli.
2. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrenza dal 1o gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
12. 23.Sergio Fumagalli.
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2001: - 48.000.
12. 2. Crucianelli, Tattarini, Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campatelli, Vozza.
1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:
gasolio: 15 per cento aliquota normale;
benzina: 49 per cento aliquota normale;
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre esenzione.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
12. 35. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Collarini, Piva, Marras, Scaltritti, Casentino.
1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504, è sostituito dal seguente: Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura:
gasolio: 15 per cento dell'aliquota normale;
benzina: 49 per cento dell'aliquota normale.
12. 24.Domenico Izzo.
1-bis. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunta la seguente lettera:
g) per una quota non inferiore al 15 per cento del gettito complessivo ad interventi di risanamento ambientale e per la tutela del territorio, attraverso il diretto controllo del Ministero dell'ambiente.
12. 33.Turroni, Scalia.
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura dell'1 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2001: - 56.000.
12. 3. Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campatelli, Tattarini, Vozza.
1-bis. A decorrere dal lo gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre l'accisa è soppressa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2001: - 70.000.
12. 4. Crucianelli, Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campetelli, Tattarini, Vozza.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne.
2001: - 4 miliardi;
2002: - 3 miliardi;
2003: - 2 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
12. 36. Scaltritti, Scarpa, Floresta, Collarini, De Ghislanzoni, Bertucci, Amato, Pezzoli, Menes, Leone.
1-bis. Per i consumi aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
Compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
12. 38. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46.78 per metro cubo: b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
Compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
12. 39. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 le aliquote delle accise sopraindicate sono ulteriormente ridotte del 20 per cento.
Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
12. 40. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise sopraindicate sono ulteriormente ridotte del 20 per cento.
Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
12. 41. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
1-bis. A far data dal lo gennaio 2000, l'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.
Segue compensazione Lega NP n. 4.
12. 42. Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «2c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.
Segue compensazione Lega NP n. 4.
12. 43. Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.
l-bis. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera la metà del prezzo medio al consumo.
Seguono compensazioni 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 50. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
l-bis. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferisupera il 45 per cento del prezzo medio al consumo.
Segue compensazioni n. 18 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 51. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
1-bis. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.
Segue compensazione Lega NP n. 4.
12. 45. Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. Alla Tabella A, punto 3, allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le parole: limitatamente al trasporto delle merci, sono sostituite dalle parole: compresa la pesca.
Seguono compensazioni del Gruppo CDU.
12. 21.Teresio Delfino, Grillo.
(Imposta di consumo sul gas metano).
12. 01. Folgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
(Musei sommersi).
2. Nel decreto istitutivo dei Musei sommersi sono espressamene elencate e vietate tutte le attività incompatibili con le finalità di cui al primo comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le regolamentazioni eventualmente stabiliti.
3. La gestione dei Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le attività culturali, con il coinvolgimento attivo di associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi innovativi per l'occupazione giovanile.
4. Per la violazione dei divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 30della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. La sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto.
6. In fase di prima applicazione della presente normativa vengono istituiti Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di Napoli.
7. All'onere finanziario derivante dalle spese di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Musei sommersi, nei limiti massimi di spesa annuale di 1.000 milioni di lire per ogni Museo sommerso, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa annuale di 2.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2000.
12. 02.Scalia, Turroni.
2-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: 1-bis esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.
2001: - 660 miliardi;
2002: - 429 miliardi;
2003: - 330 miliardi.
13. 1.Campatelli, Turci.
2-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo (26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: per usi industriali sono aggiunte le seguenti: fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.
2001: - 660 miliardi;
2002: - 429 miliardi;
2003: - 330 miliardi.
13. 2.Campatelli, Turci.
2-bis. All'articolo 26, comma i del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.
All'onere derivante dal presente comma, pare a 330 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione in Tabella A Ministero del Tesoro:
2001: - 660.000;
2002: - 438.900;
2003: - 330.000.
13. 3.Chiamparino.
2-bis. Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le accise sono ridotte del 50 per cento.
2001 - 100;
2002 - 75;
2003 - 50.
13. 5.Collavini.
2-bis. È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano».
2001: - 100;
2002: - 75;
2003: - 50.
13. 6.Collavini.
16-bis. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.
2001: - 200 miliardi;
2002: - 133 miliardi;
2003: - 100 miliardi.
13. 7.VI Commissione.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20002003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto Capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, alto scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.01. Rabbito, Benvenuto, Borronati, Brunale, Carmine, Cappella, Finocchio Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.
Il credito di imposta di cui al comma i non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.
13. 0.2. Rabbito, Benvenuto, Borronati, Cappella, Carmine, Brunale, Finocchio Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 milioni di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto Capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 04. Rabbito, Benvenuto, Borronati, Brunale, Carmine, Cappella, Finocchio Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.
Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.
All'onere derivante dall'attuazione dèl presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.
13. 05. Rabbito, Benvenuto, Borronati, Brunale, Carmine, Cappella, Finocchio Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.
13. 4.Scalia, Paissan.
Seguono compensazioni gruppo LNP nn. 1, 3, 4, 5, 11.
14. 17. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
Seguono compensazioni n. 1 del gruppo LNP.
14. 25. Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.
Seguono compensazioni n. 12 del gruppo LNP.
14. 24. Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.
Seguono compensazioni del gruppo LNP nn. 1, 3, 11.
14. 18. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
Seguono compensazioni del gruppo LNP n. 1.
14. 21. Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.
14. 20. Parolo, Fontan, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
14. 6. Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.
14. 16. Parolo, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
14. 5. Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
14. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del gruppo LNP nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11.
14. 19. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
14. 11. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo.
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
14. 13. Teresio Delfino, Volontè.
Seguono compensazioni del gruppo LNP n. 1.
14. 22. Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
14. 4. Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.
Seguono compensazioni n. 12 del gruppo LNP.
14. 23. Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.
Compensazioni del gruppo di AN.
14. 7. Alberto Giorgetti.
1-bis. All'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il punto 4), aggiungere il punto 4-bis) seguente:
4-bis) montani, o di cui almeno il 51 per cento del territorio sia classificato come montano, e facenti parte di comunità montane, in relazione al gasolio ed ai gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento delle serre.
2001: -10.000.
14. 1. Crucianelli, Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campatelli, Tattarini, Vozza.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tempo indeterminato per i comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, situati nelle regioni a statuto ordinario.
2001: -50.000;
2002: -33.000;
2003: -25.000.
14. 2. Cimadoro.
1-bis. Il regime previsto dall'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quater della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.
Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 23 milioni di litri annui mentre per i comuni della provincia di Udine in 11,5 milioni di litri annui.
14. 3. Ruffino, Di Bisceglie, Prestamburgo.
1-bis. Dal 1o gennaio 2001 il credito d'imposta previsto per gli impianti a biomassa dall'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è aumentato fino a 25 L/Kwh.
2001: -400.
14. 8. Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.
1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106 è aggiunto il seguente:
106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo CDN.
14. 9. Delfino Teresio, Volontà, Tassone.
1-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «petrolio liquefatti» sono aggiunte le seguenti: «ed al metano».
Seguono compensazioni n. ... del gruppo CDU.
14. 10. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.800;
zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.800."
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
14. 12. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quater della Legge n. 66, del 6 febbraio 1992.
3. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
14. 15. Menia, Contento, Franz.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari all'1,5 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente al fondo di cui al comma 1.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.
14. 0. 1. Il Governo.
2. A tal fine, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1o gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.
14. 0. 3. Testa, Monaco.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1o gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.
*14. 0. 4. Turroni, Scalia, Paissan.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, al fondo di cui al comma 1.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.
*14. 0. 6. Casinelli.
(Agevolazioni sul gasolio in agricoltura).
2001: -800 miliardi;
2002: -600 miliardi;
2003: -400 miliardi.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo FI.
14. 02. De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.
2. Il presente articolo è valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2001: -100.000 milioni;
2002: -100.000 milioni.
14. 05. Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo AN.
15. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proieti.
L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani, con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.
Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 21. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.
Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 22. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
2-bis. L'incremento dell'aliquota di cui al comma 2 non si applica agli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento. Per beni culturali si intendono quelli che compongono il patrimonio artistico, storico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, ed i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà individuati ai sensi delle disposizioni vigenti e dichiarati tali dalle competenti sovrintendenze regionali.
2001: - 200.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000.
15. 1.Cimadoro.
Seguono compensazioni gruppo LNP 1, 3.
15. 28. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
15. 11.Cambursano.
Seguono compensazioni del gruppo F.I. n. 1.
15. 12.Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, viale, De Luca, Crimi.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*15. 5. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*15. 3. Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.
o-tris) impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 15. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
o-tris) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c).
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 17. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
o-tris) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 16. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
o-tris) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 14. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
5. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta la seguente lettera: b-bis) che hanno disponibilità di energia elettrica da due o più fonti.
15. 7. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
b-tris) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 23. Caparini, Fontan, Fastinelli, Alborghetti, Galli, Parolo.
b-tris) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 24. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
7-bis. In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera e), e del comma 7 del'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i cosi detti «grandi utenti», che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui consumi di energia elettrica direttamente alla Provincia.
15. 26. Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.
7-bis. All'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1995, sopprimere la lettera g).
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 25. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
7-bis. All'articolo 52, comma 2 lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere le parole: con potenza elettrica non superiore a 30kW.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 19. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
7-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:
e-bis) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
15. 29. Martinelli, Donner, Stefani, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.
7-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere le seguenti parole: con potenza elettrica non superiore a 20 kW.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 20. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
7-bis. All'articolo 10, legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato Interministeriale Prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
15. 18. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
7-bis. I soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. In tal caso, l'ammontare degli acconti complessivamente versati risultante alla fine di ogni mese non deve essere inferiore all'importo complessivo delle rate mensili costanti che si sarebbero dovute versare sulla base degli effettivi consumi consuntivati nella dichiarazione annuale. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, sussistano differenziali positivi tra il totale mensilmente calcolato delle rate costanti che si sarebbero dovute versare in base ai consumi effettivi dell'intero anno ed il totale degli importi effettivamente versati alle stesse date, su tali differenziali andranno applicati i soli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, di cui al comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 504/95, relativamente al periodo di tempo durante il quale è sussistito detto differenziale positivo.
15. 8. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
7-bis. Fermi restando i termini di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e di cui al comma 4, dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, il versamento delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica, dei relativi diritti annuali di licenza di cui al il Titolo del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono effettuati mediante utilizzo del modello di pagamento «F24» con possibilità di compensazione con altre imposte/contributi, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
15. 10. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.
7-bis. Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, né dl interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal precedente comma 6.
15. 9. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
8. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.
Segueno compensazioni del gruppo F.I. n. 1.
15. 13. Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, viale, De Luca, Crimi.
Seguono compensazioni del gruppo LNP 1, 3, 4, 5, 6, 11.
15. 27. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*15. 6. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.
7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi l'anno.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*15. 2. Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.
2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.
3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonché il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.
4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.
5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1 comma 3-4.
7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la «quantità» e
il «prezzo di costo» da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonché il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.
8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata la quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.
Servizio di pubblica utilità
Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in Kg, litri dei servizi di publbica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare 1 2 3 4 5 6 Energia elettrica in KWh/abitante 1.000 1.900 2.700 3.500 4.100 4.600 Gas metano metri cubi/anno 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500 Di cui: In Kilocalorie 13.800 15.640 17.480 19.320 21.160 23.000 Gas propano liquido Nd nd nd nd nd nd Acqua potabile Depurazione Canone fognatura 150 litri/giorno 150 litri/giorno 150 litri/giorno 150 litri/giorno 150 litri/giorno 150 litri/giorno Rete telefonica fissa Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa Raccolta rifiuti in Kg/giorno 0,8 1,4 2 2,6 3,2 3,8
10. Relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:
a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;
b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari;
12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.
13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza sottoscriva un impegno a:
a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:
5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;
75 litri/ acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.
b) A pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da applicarsi sarà pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.
15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.
16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.
17. Successivamente il ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE.
Seguono compensazioni del gruppo P.R.C.
15.0.1. Bonato, Giordano, De Cesaris, Rossi.
Articolo 15-bis. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con handicap (in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o agli stessi soggetti titolare di canone.
Seguono compensazioni del gruppo F.I. n. 4.
15.02.Guidi.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7. - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1. «L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico;».
16. 4. Gatto.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
Seguono compensazioni del gruppo FI.
16. 2. Aracu, Frattini.
a) bis. Alla Tabella A parte terza allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta la seguente voce 127 octiesdecies: dischi, compact disk nastri e cassette registrati.
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
16. 13. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo.
a-bis) all'articolo 19-bis, al comma 1 è soppressa la lettera e);.
Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 30. Frosio Roncalli, Molgora.
b-bis) dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto, è aggiunto il seguente «41-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati.
Segue compensazione Lega NP n. 1,9.
16. 33.Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.
b-bis) alla Tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente: 25-bis) prestazioni veterinarie;».
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 29. Terzi, Cè.
b-bis) alla Tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-quinquies), premettere le seguenti parole: «le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle province:».
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 28. Dozzo, Frosio Roncalli, Molgora.
b-bis) Gli adempimenti contrattuali dei titolari delle concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998 e al DM n. 174 del 2 giugno 1998, aventi per oggetto l'eventuale integrazione dei minimi garantiti a favore degli enti competenti, sono sospesi fino al completamento delle attività, di competenza dell'Amministrazione finanziaria, previste e disciplinate nei citati regolamenti.
Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero delle finanze ed il CONI convocheranno una Commissione paritetica, composta da soggetti rappresentativi dei titolari delle concessioni, per la verifica dell'effettivo completamento di tutte le modalità di accettazione delle scommesse, e la loro efficacia, di cui al primo periodo. La Commissione avrà anche il compito di verificare e valutare l'effettivo andamento del gettito finanziario e la sua congruità rispetto alle previsioni generali di raccolta delle scommesse.
16. 5. Gatto.
«1-bis, le riserve in sospensione d'imposta, costituite entro il 3 dicembre 1999 dalle imprese che esercitano la pesca professionale marittima a norma dell'articolo 55 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite».
16. 7. Mariani.
1-bis, all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: f-bis) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione ma prima di qualsiasi cessione.
* 16. 8. Mariani.
1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: f-bis) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione ma prima di qualsiasi cessione.
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
* 16. 11. Grillo, Teresio Delfino.
1-bis. Le riserve in sospensione d'imposta, costituite entro il 31 dicembre 1999 dalle imprese che esercitano la pesca professionale marittima a norma dell'articolo 55 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
16. 12. Grillo, Teresio Delfino.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore sin dal periodo di imposta corrente e per le controversie non definite a partire dall'entrata in vigore dalla direttiva 77/388 CEE.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
16. 16. Pace, Antonio Pepe, Fino.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Rapporto tra imposta unica o altri Tributi) - "L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici e le scommesse, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
Seguono compensazioni del gruppo FI.
16. 3. Aracu, Frattini.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di prodotto ammissibili a beneficio.
2001: - 40.000;
2002: - 27.000;
2003: - 20.000.
16. 15. Casinelli.
2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e svago, nei pubblici esercizi, nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei piano bar ed assimilati, comprese le multisale musicali, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali prevista dalla tabella A, parte III, come modificata dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati.
2001: - 30.000;
2002: - 20.000;
2003: - 15.000.
16. 17. Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali.
Seguono compensazioni gruppo LNP 3, 11, 12, 7, 8.
16. 9. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
c) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.
Seguono compensazioni del gruppo FI.
16. 1. Cuccu.
3-bis. I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 già prorogati dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1990, n. 226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.
16. 14. Pistone, Galdelli.
4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli segue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 32.Molgora, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 27. Molgora.
Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 31.Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
16. 18. Pace, Antonio Pepe, Fino.
5-bis. La riduzione dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto di veicoli o altro mezzo di locomozione già applicata per i soggetti con invalidità motoria in possesso di patente speciale, viene esteso a soggetti non in possesso della medesima, ma con necessità di essere accompagnati con gli stessi mezzi per handicap sensoriale motorio, fisico, oppure psichico o mentale.
Compensazione: F. I. n. 4.
16. 34.Guidi, Massidda.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.
Ministero del Tesoro
2013: - 200.000;
2014: - 133.000;
2015: - 100.000.
16. 19. Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.
Seguono compensazioni del gruppo MISTO-VERDI.
16. 22. Turroni, Scalia, Paissan.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.
2001: - 200.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000.
16. 23. Cambursano, Testa.
6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, dopo il punto «3),» aggiungere il seguente «3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».
6-ter. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.
2004: - 8.000;
2005: - 8.000;
2006: - 8.000.
* 16. 21. Gerardini, Foti.
6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, dopo il punto 3), aggiungere il seguente: «3-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».
6-ter. Per le finalità previste al comma 6-bis, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.
2001: - 8.000 milioni;
2002: - 8.000 milioni;
2003: - 8.000 milioni.
* 16. 25. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Paolo Colombo.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, al punto 127-sexiesdecies, dopo la lettera d) aggiungere la lettera f).
8. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.
2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.
16. 20. Gerardini.
6-bis. L'aliquota Iva per la riparazione, costruzione o acquisto della prima casa di abitazione è ridotta al 4 per cento.
16. 26. Ciapusci.
6-bis. Le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca, dei prodotti della pesca allo stato naturale sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 14, punto 1, lettera h) della sesta direttiva n. 388/77 del Consiglio del 17 maggio 1977.
Seguono compensazioni del gruppo FI.
16. 24. Scaltritti, Scarpa, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni, Bertucci, Marras, Leone, Pezzoli.
6-bis. Alla Tabella Allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 dopo le parole «al settore agricolo» aggiungere le seguenti parole: «e della pesca».
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
* 16. 10. Grillo, Teresio Delfino.
6-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 dopo le parole: «al settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca».
* 16. 6. Mariani.
(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).
«Art. 62. - (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4».
3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari, nella misura di lire 300 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.
4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
5. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte dei venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;
e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;
f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;
g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.
9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai seni del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.
* 16. 08.Malavaenda.
(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).
«Art. 62. - (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementilici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4».
3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.
4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
5. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
c per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte dei venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;
e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;
f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;
g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.
9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubnficanti, secondo le modalità individuate ai seni del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.
* 16. 07.Pace, Lembo.
(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e istituzione di un contributo ecologico).
«Art. 62. - (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito del bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4».
3 All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotto nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per archilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
6. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.
a) per prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
c) per i prodotti di provenienza comunitaria all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:
1) l'entità del contributo;
2) le modalità e i termini di accertamento riscossione e versamento del contributo;
3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;
4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002.
6. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.
Seguono compensazioni del gruppo MISTO-VERDE.
16. 03.Turroni, Scalia, Paissan.
(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).
«Art. 62. - (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
6. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
1) l'entità del contributo;
2) le modalità e i termini di accertamento riscossione e versamento del contributo;
3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;
4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.
5. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.
16. 02.Testa, Cambursano.
(Norme di modifica in materia di oli lubrificanti).
2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE», le parole: «Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.» sono sostituite da: «Oli lubrificanti lire 1.160.000 per mille kg.».
3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.
4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
5. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
c per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;
e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;
f) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.
9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai seni del comma 7, lettera f), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.
16. 09.Pistone, De Benetti, Galdelli.
(Deducibilità dei costi relativi all'acquisto e all'impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile).
2. È abrogato il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2001: 100 per cento;
2002: 133 per cento;
2003: 0 per cento.
16. 04.Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.
(Tassa di concessione governativa).
2001: 100 per cento;
2002: 133 per cento;
2003: 0 per cento.
16. 05.Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.
(Contributo istituito dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
2001: 100 per cento;
2002: 133 per cento;
2003: 0 per cento.
16. 0. 6.Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.
(I.V.A. nelle procedure concorsuali).
Seguono compensazioni del gruppo CDU.
16. 01.Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Cirillo.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia mediante riduzione di accantonamenti in tabella A e mediante abrogazione di disposizioni recanti agevolazioni fiscali.
16. 010.Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.
18. 1.Possa.
2001: 76.000;
2002: 51.000;
2003: 38.000.
18. 3. Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.
2001: 5.000;
2002: 3.400;
2003: 2.500.
18. 4. Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.
18. 5.Malavenda.
Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni nella zona climatica Fe E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993.
Seguono compensazioni LNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.
18. 6. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Seguono compensazioni LNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.
18. 7. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
18. 2.Schmid, Olivieri, Boato.
(Norme sulla cessione di energia elettrica).
2. Restano impregiudicati i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
18. 0. 1.Testa.
19. 27.Malavenda.
0.a) all'articolo 10, è aggiunto in ultimo il seguente numero: 7-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266».
Seguono compensazioni Lega NP n. 6, 2, 10, 9.
19. 45. Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.
0.a) all'articolo 10, è aggiunto in ultimo il seguente numero: 7-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse».
Seguono compensazioni Lega NP n. 6, 2, 10, 9.
19. 46. Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.
a) all'articolo 10, aggiungere: «per cessione di impianti o mezzi ad emissione zero e per prestazioni relative alla loro installazione è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta per un periodo di tre anni».
Conseguentemente: seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.
19. 23.Scalia, Cento, Bielli, De Benetti, De Cesaris, Leone Delfino, Marco Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Turroni, Valpiana, Vignali.
01) nella lettera c) sostituire le parole: «non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio» con le seguenti: «è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento.».
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
19. 42. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Gallli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
19. 28.Fino Lembo.
2001: - 100 per cento;
2002: - 133 per cento;
2003: - 0 per cento.
*19. 33. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2001: - 100;
2002: - 75 ;
2003: - 50.
19. 40. Collavini.
b) all'articolo 19-bis concernente la percentuale di detrazione, nel comma 2, dopo le parole «n. 27-quinques», sono inserite le seguenti «delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993».
19. 24.Ruggeri.
b) all'articolo 19 concernente la detrazione, nel comma 2, primo periodo, dopo le parole «operazioni esenti», sono inserite le seguenti «con l'eccezione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993».
19. 26.Ruggeri.
Incongruo.
b) alla Tabella A, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici», aggiungere le seguenti: «anche in scrittura breille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione» aggiungere le seguenti: «, montaggio, duplicazione,»;
3) al numero 35), dopo le parole: «legatoria e stampa», aggiungere le seguenti: «, anche in braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»
2001: 80;
2002: 80;
2003: 80.
19. 20.Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.
b) All'articolo 19 dopo il quinto comma bis è inserito il seguente comma 6:
Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o
rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende
termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o
ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare
progetti di ricerca e sviluppo, non si applica il disposto del precedente comma 5.
L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 633/72, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA.
19. 36. Caccavari, Debiasio Calimani.
a-bis) all'articolo 32, comma 1, le parole da «non superiore a trecentossessantamilioni» fino a «altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a lire un miliardo» e le parole da «nei confronti» fino a «altre attività esercitate» sono soppresse.
Seguono compensazioni Lega NP n. 12, 11, 3, 1.
19. 48. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.
a-bis) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da «trecentossesantamilioni» fino a «altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «lire un miliardo»;
2) il comma 2 è soppresso;
3) al comma 3, le parole «nella misura dell'1,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1 per cento».
Seguono compensazioni Lega NP n. 12, 11, 3, 1.
19. 49. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.
a-bis) dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte Il, allegata al decreto, è aggiunto il seguente: «41-quater) acquisto di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266».
Seguono compensazioni Lega NP n. 6, 1, 4, 5, 7, 3.
19. 47. Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.
a-bis) alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:
21-ter) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenziamento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;».
Segue compensazione LNP 1.
19. 12.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
a-bis) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-quinquies) è inserito il seguente:
127-sexies) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio e finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n 10 e successive modificazioni e integrazioni;».
Segue compensazione LNP 5.
19. 13.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
a-bis) alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:
21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali con fondi propri di bilancio;».
Segue compensazione LNP 1.
19. 11.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
a-bis) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-quinquies) è inserito il seguente:
127-sexies) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio;».
Segue compensazione LNP 1.
19. 14.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
a-bis) alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:
21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali;».
Segue compensazione
19. 116.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
a-bis) Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 21-bis), è inserito il seguente:
"21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni;" e alla parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-quinquies).».
Seguono compensazioni LNP 3, 1, 7, 6 e 5.
19. 17. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Alborghetti.
a-bis) alla tabella A, parte III, al numero 127-quinquies), dopo le parole: "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: ", nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457,"».
Segue compensazione LNP 1.
19. 15.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
b) All'articolo 10, dopo il numero 27-quinquies), inserire il numero: 8-septies. Sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta».
Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
19. 43. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
"All'articolo 19-bis 1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comma 2, lettera e) del le parole a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, sono soppresse".
Seguono compensazione n. ... del gruppo AN.
19. 32. Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
3) Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 663 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:
«n. 120-bis. Le prestazioni di organizzazione delle Agenzie di viaggi e turismo, rientranti nel regime speciale ex articolo74/TER decreto del Presidente della Repubblica n.633/72, eseguite in Italia.»
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
19. 0. 7. Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
1-bis. Al'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: «f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione al finì della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione:».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia mediante riduzione di accantonamenti in tabella A e mediante abrogazione di disposizioni recanti agevolazioni fiscali.
19. 22.Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.
1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5%;
Seguono compensazioni LNP 1, 3.
19. 54.Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
1-bis. Alla tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 106) inserire il seguente:
106/bis) teli in polietilene utilizzati per la protezione delle colture agricole.
2001: - 2000;
2002: - 2000;
2003: - 2000.
19. 1.XIII Commissione.
1-bis. All'articolo 19bisl, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 al comma 1, alla lettera g) le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 00 per cento».
Segue compensazione n. 1 del gruppo FI.
19. 39. Prestigiacomo, Floresta.
2. L'imposta sul valore aggiunto a carico dei mosti e dei viene ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.
19. 37. Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barono, Galati, Savelli.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
19. 55.Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003»;
b) nel comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2004».
Conseguentemente segue compensazione F.I. n. 1.
19. 41.Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.
Seguono compensazioni AN.
19. 29.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni AN.
19. 30.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
3. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30/4/98.
4. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del Dpr n. 601 del 29/9/1973 sono imputabili alle riserve preesistenti.
5. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Dpr n. 601 del 29/9/1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
6. All'articolo 17, comma 6 del Dpr 446/97 sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.
19. 38.Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
2-bis. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla Provincia non è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.
Seguono compensazioni LNP 3, 1.
19. 44.Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.
2-bis. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 l'importo «cinquantamila», relativo ai versamenti periodici, è sostituito con «centomila».
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
19. 52.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 l'importo «cinquantamila», relativo ai versamenti periodici, è sostituito con «duecentomila».
Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord Padania.
19. 51.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali, nel primo comma, sostituire le parole: «inferiore a lire 60.000.000» con le seguenti: «inferiore a lire 150.000.000».
19. 35.Manzione, Apolloni De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 34, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, nel comma 6, sostituire le parole: «è elevato a quindici milioni di lire» con le seguenti: «è elevato a cento milioni di lire».
19. 34.Manzione, Apolloni De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2-bis. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo;».
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia mediante riduzioni di accantonamenti in tabella A e mediante abrogazione di disposizioni recanti agevolazioni fiscali.
19. 21.Conte.
2-bis. Il n. 42) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, venga soppresso e inserito nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633.
Seguono compensazioni AN.
19. 31.Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.
2-bis. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, nella formulazione introdotta dall'articolo 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «retributivi e previdenziali» sono soppresse.
19. 25.Ruggeri.
2-bis. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto.
Segue compensazione Gruppo LNP n. 1.
19. 19.Fongaro, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA.
Segue compensazione Gruppo LNP n. 1.
19. 18.Fongaro, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania 3, 11, 12.
19. 10.Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. Il credito risultante dalla dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 è utilizzabile ai fini della compensazione prevista dal decreto legislativo 241/97 e successive modificazioni.
Seguono compensazioni LNP.
19. 9.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari.
19. 8.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 è soppressa.
19. 7.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Il comma 11 dell'articolo 66 del DL 30/8/93 n. 331 convertito nella legge 29/10/93 n. 427 è soppresso.
Seguono compensazioni del Gruppo LNP.
19. 6.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette.
Segue compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord Padania.
19. 5.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sostituire 1,5 per cento con 1 per cento.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
19. 4.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole «infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori» si aggiungono le parole «nonché delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42».
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
19. 3.Battaglia, Giannotti, Giacco, Caccavari, Mariani.
2-bis. L'acquisto di beni e servizi ai fini della ricerca scientifica, effettuato da università ed istituzioni pubbliche di ricerca è sottoposto all'aliquota I.V.A. minima ed è altresì esentato dal regime della ritenuta d'acconto.
19. 2.Giacco.
(Semplificazione adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).
* 19. 0. 17.Conte, Contento.
(Semplificazione adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).
* 19. 0. 1.Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.
(Semplificazione adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).
19. 0. 2.Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.
(IVA nelle procedure concorsuali).
Segue compensazione del gruppo LNP.
19. 0. 4.Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giorgetti.
(Semplificazione adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).
19. 0. 14.Conte, Contento.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).
19. 0. 5.Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.
(IVA nelle procedure concorsuali).
19. 0. 13.Barral, Roscia.
(IVA nelle procedure concorsuali).
Compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
19. 0. 3.Giancarlo Giorgetti.
(IVA nelle procedure concorsuali).
Segue compensazione del Gruppo FI.
* 19. 0. 6.Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.
(IVA nelle procedure concorsuali).
Segue compensazione del Gruppo AN.
* 19. 0. 8.Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Marras, Vitali, Bono.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).
19. 0. 9.Mazzocchi, Armani.
(IVA nelle procedure concorsuali).
19. 0. 12.Bastianoni.
(IVA nelle procedure concorsuali).
Segue compensazione del Gruppo AN.
19. 0. 10.Mazzocchi, Armani.
(Altre attività considerate commerciali ai fini IVA).
Conseguentemente: «Le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1980 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1980, n. 349 recante: "Particolari modalità d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano" si applicano anche ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani effettuati da aziende speciali o consortili.».
Segue compensazione del Gruppo AN.
19. 0. 11.Lembo, Fino, Armani.
Segue compensazione del Gruppo FI.
19. 0. 15.Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
(Spese per prestazioni veterinarie).
Segue compensazione del Gruppo FI.
19. 0. 16.Leone, Conte.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
20. 11.Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Gatti.
0.1. Alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non trovano applicazione qualora il soggetto acquirente è legalmente ed effettivamente separato dal coniuge e l'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo è stato assegnato dal giudice all'altro coniuge ai sensi dell'articolo 194, 2o comma, del codice civile.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Altresì le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente legalmente ed effettivamente separato, obbligato a rinunciare all'uso dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo in favore dell'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale».
Segue compensazione Lega NP n. 1, 3.
20. 12.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 18.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.
Segue compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 19.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi approvati, comunque denominati, del piano urbanistico comunale e finalizzati alla loro realizzazione, sono soggetti a tassazione limitatamente alle plusvalenze realizzate mediante i trasferimenti medesimi. Qualora, nel trasferimento non si realizzino plusvalenze, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.
Ministero del tesoro:
2001: - 20.000;
2002: - 15.300;
2003: - 10.000.
20. 9.Zagatti, Bandoli, Vigni, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.
1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata della edificabilità sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
Ministero del tesoro:
2001: - 20.000;
2002: - 13.300;
2003: - 10.000.
20. 10.De Biasio Calimani, Cappella, Siola.
2-bis. All'articolo 11 della tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Atti, documenti, certificati anagrafici e relative domande, finalizzati alla pratica sportiva».
Segue compensazione Lega NP n. 1.
20. 14.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo, all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Atti, documenti, certificati anagrafici e relative domande, finalizzati alla pratica sportiva».
Segue compensazione Lega NP n. 1.
20. 13.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. All'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, è aggiunto il seguente capoverso: «locazioni di immobili ad uso abitativo ai propri dipendenti».
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
20. 5. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la Croce Rossa Italia (CRI) è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati della amministrazioni pubbliche - Articolo 4 istituzione della Autorità per l'informatica nella P.A. - (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501):
2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.
20. 21.Teresio Delfini, Tassone, Cutrufo, Grillo.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
20. 20.Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*20. 05. Pezzoli, Marras, Scarpa, Vitali, Bono.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*20. 06. Mazzocchi, Armani.
2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*20. 090.Fiori, Baccini, Proietti, Alemanno, Tringali.
2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*20. 0. 1. Fiori, Baccini, Proietti, Alemanno, Trincali, Messa, Ozza, Benedetti.
All'articolo 9, comma 1, della Tabella, allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbilgatorie» inserire le parole «, di previdenza integrativa».
20. 8.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
All'articolo 17, comma 7, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sostituire le parole «fino al 1o gennaio 2003» con le parole «fino al 1o gennaio 2001».
20. 7.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
3-bis. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 a lire un milione.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
20. 6. Lembo, Fino, Armani.
«4. A partire dal 1o gennaio 2001, le spese relative agli atti dell'autorità giudiziaria emessi a seguito di domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 sono a totale carico dello Stato».
20. 4. Maura Cossutta.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:
« Art. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite). - 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia mediante riduzione di accantonamenti in tabella A e mediante abrogazione di disposizioni recanti agevolazioni fiscali.
20. 3. Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
«All'articola 9, comma 1, della Tabella, allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie» inserire le parole: «, di previdenza integrativa».
2001: - 30;
2002: - 20;
2003: - 20.
20. 2. Pistone, Benevento, Rabbito, Agostini.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
20. 1. XIII Commissione.
4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco».
Segue compensazione Lega NP n. 3, 1, 11, 2.
20. 15.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
3-bis. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive per i minori, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.
Segue compensazione Lega NP n. 1.
20. 16.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
3-bis. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni di appartenenza, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.
Segue compensazione Lega NP n. 1, 2.
20. 17.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
*20. 03.Bastianoni.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
*20. 02.Barral, Roscia.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
20. 014.Martinelli, Stefani, Chiappori, Donner, Giorgetti.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
Compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
20. 015.Giancarlo Giorgetti.
(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti).
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) per le attività di minima importanza; è aggiunta, in fine, la seguente lettera c);
c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;
2) al comma 2 le parole «50 per cento» sono sostituite da 5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione dì detti imponibili , valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
20. 07 Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti).
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le attività di minima importanza;» è aggiunta, in fine, la seguente lettera c):
«c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente con le altre che non vi sono soggette;»
2) Al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite da 5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle Finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota ala tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».
20. 04.Gasperoni.
A decorrere dal 1o gennaio 2000, i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso valori massimi per metro quadrato e per anno e suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:
fino a 500 mq lire x mq 2.500;
da 500 a 3000 mq lire x mq 1.500;
da 3000 a 5000 mq lire x mq 1.000;
da 5000 a 25.000 mq lire x mq 800;
oltre 25.000 mq lire x mq 500.
Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a lire 2.000.000.
I canoni determinati ai sensi della presente legge, possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base del tasso inflativo rilevato dall'ISTAT.
Ministero del tesoro, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti:
2001: - 10 miliardi;
2002: - 10 miliardi;
2003: - 10 miliardi.
20. 08. Pezzoli, Bono, Marras, Scarpa, Scaltritti.
(Accatastamento dei fabbricati rurali).
a) all'articolo 1, comma 6, le parole «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;
b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4».
2001: - 10 miliardi;
2002: - 7,5 miliardi;
2003: - 5 miliardi.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo F.I.
20. 012.De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.
(Fabbricati rurali).
«9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate».
2001: - 5 miliardi;
2002: - 5 miliardi;
2003: - 5 miliardi.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo F.I.
20. 011.De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.
(Piccola proprietà contadina).
2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 15 - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni lire 250.000».
2001: - 15 miliardi;
2002: - 15 miliardi;
2003: - 15 miliardi.
20. 013.De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.
(Termine di decadenza delle somme dovute agli enti locali).
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di accertamento in rettifica;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Seguono compensazioni del gruppo A.N.
20.0.16.Lembo, Fino.
2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.
3. La presente disposizione si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.
4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma.
2001: - 60 miliardi;
2002: - 50 miliardi;
2003: - 30 miliardi.
20. 010.Misuraca.
Seguono compensazioni AN.
21. 3. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni LNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
21. 11. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni FI.
21. 1. Berruti, Conte, Leone.
Seguono compensazioni AN.
21. 4. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
*21. 2. Carazzi.
*21. 7. Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
Seguono compensazioni LNP.
21. 8. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni AN.
21. 5. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra il 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.
Seguono compensazioni LNP.
21. 12. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.
Seguono compensazioni LNP.
21. 13. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del pagamento dei modelli F23 e F24 tramite le procedure telematiche dell'amministrazione finanziaria, limitatamente agli anni 2001, 2002, i relativi termini per effettuare tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi.
21. 14. Frosio Roncalli.
3-bis. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato.
Seguono compensazioni LNP n. 1, 3, 4, 5, 11 e 12.
21. 10. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.
3-bis. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario.
Seguono compensazioni LNP.
21. 9. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
3-bis. L'articolo 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559, riguardante la previsione di una sopratassa collettiva qualora il50 per cento dei contribuenti non effettui il pagamento delle imposte iscritte a ruolo, viene abrogato.
21. 6. Lembo, Fino.
(Versamenti unitari e compensazione).
Seguono compensazioni AN.
21. 01. Lembo.
(Versamenti unitari e compensazione).
Seguono compensazioni LNP.
21. 06. Frosio Roncalli.
(Diritto di notifica atti esattoriali).
«1-bis. La misura del diritto dì notifica della cartella di pagamento, a carico del contribuente, è pari a quella prevista per le notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265. I comuni e le province possono stabilire che, anche in caso di mancato pagamento della comunicazione di iscrizione a ruolo comunque denominata, anche se non inviata dal concessionario della riscossione, la relativa cartella di pagamento contenga il diritto di notifica richiamato».
21. 02. Lembo.
(Integrazione alla legge sui reati tributari).
«n. 17-bis) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559;».
21. 03. Lembo, Fino.
(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva).
2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l'iscrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito d'imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo del prezzo base di primo incanto.
4. È esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo successivamente alla data della richiesta del contribuente.
5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del debito d'imposta è elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base di almeno del 50 per cento.
6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere autorizzati dall'ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci miliardi.
7. Si applica l'articolo 19 del decreto 602/73 in materia di dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Rimane ferma l'iscrizione dell'ipoteca fino al pagamento finale del debito concordato.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze saranno emanate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
21. 05. Frosio Roncalli.
(Codici tributo e contributivi).
21. 07. Frosio Roncalli.
* 22. 22. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
* 22. 19. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari del provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 %, entro il 30 settembre 2001.
2. Le somme dovute al sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali, La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro ìl 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge. 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del DM. 31/7/1993 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.
Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura dl cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamneto delle somme dl cui al comma i sono strablilte con decreto dei Ministero delle Finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si da luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi ci cui al presente articolo.
Seguono compensazioni del gruppo FI.
* 22. 20.Prestigiacomo.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31/7/93 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.
Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data dl entrata in vigore della presente legge, non si da luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. Fino al termine dl cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuall relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
* 22. 18. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
22. 12.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
22. 13.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
22. 10.Malavenda.
22. 23.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 24.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 26.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 25. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 28.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 27.Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
22. 15. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
22. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo AN.
22. 16. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.
22. 30. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 31. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
22. 32. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
7-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, il personale assunto con incarico a tempo determinato per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, può essere assunto a tempo indeterminato, previa selezione pubblica, secondo le norme ordinamentali dei singoli enti.
7-ter. Le Regioni, previa intesa con gli Enti locali, stabiliscono i criteri per assicurare la mobilità tra enti del personale da assumere, in relazione alle disponibilità di organico esistenti in ciascuno di essi.
7-quater. Le Regioni e gli Enti locali possono utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, come modificato dall'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226.
22. 2.Galdelli, Duca, Gasperoni, Abbondanzieri, Giulietti, Bracco, Mariani, Agostini, Sbarbati.
7-bis. Per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 5 e 4 del Decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, il comune può sostituirsi, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4 decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.
22. 21. Giulietti, Galdelli, Abbondanzieri, Giacco, Agostini, Bracco, Duca, Gasperoni.
7-bis. Alle aziende agricole ed ai loro dipendenti colpite dall'influenza aviare si prorogano per sei mesi le scadenze fiscali, previdenziali, assistenziali e contributive.
22. 17.Alberto Giorgetti.
7-bis. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate I.C.I. relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai Comuni colpiti con le modalità di cui agli articolo 2 e 4 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
2001: - 22.000 milioni.
22. 11.Domenico Izzo, Boccia, Luongo, Molinari.
7-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione nelle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 2001, da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall' approvazione della presente legge, previa intesa con le Regioni interessate, sono definiti criteri e modalità di attuazione degli interventi.
2001: - 40.000.
22. 9.Galdelli.
7-bis. Il termine per il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2779 del 1998 è prorogato al 1o gennaio 2002; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2908 del 1998 il recupero decorre dal 1o giugno 2002. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo comunista.
22. 8.Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Bracco, Giacco, Giulietti, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, inserire il seguente: «Articolo 4-bis. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario ad acta.».
22. 7.Giulietti, Galdelli, Abbondanzieri, Giacco, Agostini, Bracco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 e come modificato dall'articolo 3 comma 3-decies del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito nella legge 226 del 1999, le parole: 1998, 1999 e 2000» e le parole «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1998, 1999, 2000 e 2001» e «31 dicembre 2001».
22. 6.Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Agostini, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, aggiungere infine il periodo seguente: «per gli Enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo sopradetto, indipendentemente dal reddito dichiarato».
22. 5.Abbondanzieri, Giulietti, Bracco, Galdelli, Giacco, Agostini, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma: 6-bis: Nelle more dei trasferimenti alle Regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a) i Presidenti-Funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle Regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione Europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.
22. 4.Galdelli, Agostini, Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, dopo le parole «comprendono anche le opere», inserire le seguenti: «per il recupero funzionale degli edifici nonché quelle».
22. 3.Giacco, Agostini, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Bracco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.
7-bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
22. 1.Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Giacco, Duca, Bracco, Giulietti, Mariani, Gasperoni, Sbarbati.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo, esclusa la maggiorazione prevista nel comma 1, sono applicate anche ai soggetti colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2000.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord Padania.
22. 29. Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.
(Differimento del termine per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont).
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrarsi con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli eventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.
22. 02.Casinelli.
(Riordino fondiario delle zone del Friuli- Venezia Giulia).
Seguono compensazioni n. ... del gruppo LNP.
22. 03. Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
(Differimenti di termini di pagamento degli IACP comunque denominati)
22. 01.Casinelli, Scozzari.
23. 1.X Commissione.
a) comma 1, dopo le parole «La produzione e l'importazione» sono inserite le seguenti: «la gestione o l'utilizzo»;
b) comma 1, dopo le parole «di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici» sono inserite le seguenti: «O per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni»;
c) il comma 2 è soppresso.
23. 19. Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.
23. 21. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
23. 4.Berruti, Leone.
I commi dal quinto all'undicesimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti: (nuovo comma quinto) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio:
a) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro.
b) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili all'esterno, non scambiabili con premi di diversa specie o convertibili in denaro, di modesto valore economico e tali da escludere la finalità di lucro.
c) gli apparecchi da trattenimento che danno al giocatore il diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;
b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo, nonché l'indicazione del divieto di gioco per i minori di anni sedici;
c) essere programmati in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.
a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;
b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo;
23. 2. Manzione, Ruggeri, Rebecchi, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti.
23. 18. Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
23. 12. Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte.
* 23. 24.Faustinelli.
c) il V comma è sostituito dal seguente: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo il gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
23. 11. Ozza, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Paolone, Proietti.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
* 23. 16. Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte.
* 23. 9. Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo, Tassone.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte.
* 23. 7.Frigato.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte.
* 23. 15. Gasparri, Armani, Bono.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
* 23. 3. Manzione, Ruggeri, Rebecchi, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
Segue compensazione F.I. n. 3.
23. 20.Guidi.
23. 6.Leone, Conte.
23. 10. Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.
23. 8.Casinelli.
23. 23. Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.
23. 22. Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.
23. 17. Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.
c-bis. L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.
23. 13.Lembo.
23. 5.Conte, Leone, Berruti.
d-bis. Il comma 9 è sostituito dal seguente: Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 15 milioni. L'utilizzo ditali apparecchi è vietato ai minori di anni 18. Ai soggetti minorenni che al momento del controllo da parte delle autorità competenti stiano giocando con gli apparecchi sopra menzionati sono sanzionati con un'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
23. 14.Lembo.
24. 1. X Commissione.
1, L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica: a) di conformità della documentazione prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento compresa l'installazione su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; b) apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per l'identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo; c) di programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.
2. A decorrere dal 31 maggio 2001 gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo CDU.
24. 5. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.
24. 4. Malavenda.
24. 7. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è di 30 giorni decorrenti dalla richiesta dell'interessato.
24. 6. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
24. 2. Berruti, Conte, Leone.
24. 3. Malavenda.
Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubbica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonchédel dispositivo di cui al comma i, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
24. 9. Mazzocchi, Pezzoli.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
24. 8. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
24. 10. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
5-bis. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 dopo le parole «nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora» sono aggiunte le seguenti: «similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».
24. 11. Mazzocchi, Pezzoli.
25. 1.X Commissione.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia mediante riduzione di accantonamenti in tabella A e mediante abrogazione di disposizioni recanti agevolazioni fiscali.
25. 8.Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
25. 9.Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed i loro aventi causa, è consentita, su domanda, 1'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2 capoverso, della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensiva di ogni onere gestionale.
2-ter. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento, con decorrenza 1o gennaio 2000. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi, prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 330 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
25. 3.De Franciscis.
2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2o capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.
* 25. 13.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1 secondo capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell 'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.
* 25. 2.Bicocchi.
2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2o capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.
* 25. 11.Mazzocchi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2-bisA. i ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2o capoverso, della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionano concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gstionale.
* 25. 4.De Franciscis.
2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
25. 10.Mazzocchi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
2001: - 300.000;
2002: - 300.000;
2003: - 300.000.
25. 14.Albanese.
2-bis L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
25. 7.Santori, Conte, Scarpa, De Ghislanzoni Cardoli, Bianchi, Matranga. Aracu.
2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
25. 12.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli rivenditori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
* 25. 6.Bicocchi.
2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
* 25. 5.De Franciscis.
2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.
3. Alla spesa di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo una tantum di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità.
25. 04. Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.
a) deve essere impiegato almeno n. 1 musicista ogni 250 persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (C.P.V.);
b) nei locali superiori a 1000 persone di capienza ufficiale devono essere impiegati almeno 4 musicisti.
c) i musicisti devono essere ingaggiati nel rispetto della vigente legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo.
25. 05. Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
25. 0. 2. Alberto Giorgetti.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
25. 06. Doni, Mazzocchi, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
25. 08. Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI)
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo FI.
25. 09. Possa, Alessandro Rubino, Conte, Scajola.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD.
25. 011. Peretti.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo CDU.
25. 03. Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.
2. A partire dal 1o gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal 1o gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo lì del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo LNP.
25. 012. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
(Sviluppo della rete del gioco del lotto)
25. 07. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
(Disposizioni in materia di giochi).
2. A far data dal 10 gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A far data dal primo gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.
6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».
8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6. 7 e 8 del presente articolo.
25. 0. 1.Abaterusso, Casilli.
(Disposizioni in materia di scommesse)
2. Dopo l'articolo 1.2. del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 1.3. Il CONI, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite in avvenimenti sportivi che avvengono in Italia o in altri Stati o gestite direttamente in altri Stati».
3. Il primo periodo dell'articolo 2.6 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è cosi modificato: «Art. 2.6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso».
4. Il primo periodo dell'articolo 4.5 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è così modificato: «Art. 4.5. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a persone fisiche, società di capitali, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso».
5. All'articolo 2.1 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 sono soppresse le seguenti parole: «determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario».
6. L'articolo 10 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è soppresso.
7. L'articolo 4.1 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7.4.99 è soppresso.
8. L'articolo 33 punto 2 a) del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è così modificato: «Art. 33 punto 2 a). Per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento».
9. Dopo l'articolo 7.2 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 9 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 7.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112».
10. Dopo l'articolo 5.1 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 5.2. Nel caso in cui il Ministero delle Finanze non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate».
11. Dopo l'articolo 1 n. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 oggi intitolato «Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse» e aggiunto il seguente articolo: «Art. 1. n. 4. Il Ministero delle Finanze, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite relativamente alle corse dei cavalli che avvengono in Italia o che avvengono in altri Stati e da essi direttamente gestite».
12. Il primo periodo dell'articolo 2.8 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Rupubblica 8 aprile 1998 n. 169 è così modifcato: «Art. 2.8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al Ministero delle Finanze il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso».
13. L'articolo 8.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.
14. All'articolo 2.1 e) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 sono soppresse le seguenti parole: «determinati anche tenendo conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario.
15. L'articolo 9 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.
16. L'articolo 3.2 a) della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.
17. Dopo l'articolo 6.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è introdotto il seguente articolo: «Art. 6.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 112».
25. 010. Possa, Alessandro Rubino, Conte.
* 26. 2.Alberto Giorgetti.
* 26. 22.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 26. 28.Alessandro Rubino, Possa, Conte.
1. Le regioni avviano esperienze pilota con l'assunzione di personale LSU ed LPU già professionalmente formato, o provvedendo alla necessaria preparazione professionale, per la cura e l'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedono. A tal fine il fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
26. 21.Malavenda.
* 26. 29.Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
* 26. 20.Giacco, Battaglia.
* 26. 14.Conti, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.
26. 15.Conti, Porcu, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.
26. 18.Conti, Gramazio.
26. 19.Conti, Porcu.
26. 16.Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.
Conseguentemente copertura LNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7.
26. 6.Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.
Conseguentemente copertura LNP n. 1, 10, 11, 12.
26. 5.Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.
2001: - 50 miliardi.
26. 27.Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.
Conseguentemente copertura LNP n. 1, 3, 4, 5.
26. 4.Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.
26. 17.Conti, Porcu, Gramazio, Alboni.
1-bis. Per la realizzazione di sovvenzioni da ripartire in favore delle indennità dei mutilati ed invalidi del lavoro sono destinate 100.000 lire lorde pro capite mensili e 200.000 lorde pro capite mensili a favore di portatori di handicap.
2001: 100%;
2002: 133%;
2003: 0%.
26. 24.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire.
Conseguentemente seguono compensazioni AN.
26. 23.Landi.
1-bis. Ai fini del sostegno e della promozione di interventi svolti da associazioni di volontariato e/o da Organizzazioni non governative (ONG) nei paesi a maggiore pressione migratoria sono definiti, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri degli Esteri, delle Finanze e dell'Industria i criteri e le disposizioni per la concessione dei contributi, nella misura di 10 miliardi (dieci miliardi), anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte nonché la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
26. 30. Landi.
1-bis. A valere sui fondi del comma 1, alfine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge il agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 è ammessa la detraibilità per un importo pari al 19 per cento per l'acquisto, da parte dei soggetti medesimi di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e che per le loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
26. 26.Cambursano, Voglino, Testa.
2-bis. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339.
La presente norma si applica ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore.
26. 25.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
2. Entro il 1o marzo 2001 il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonché la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1o maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte dai benificiari del finanziamento nonché la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
26. 7.Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.
26. 9.Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
26. 8.Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 26. 1.Cuccu, Maione, Guidi.
* 26. 10.Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
2-bis. L'articolo 41 del DLgs 25 luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è abrogato.
26. 3.Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.
2-bis. Per le associazioni di volontariato il canone di concessione annuo relativo agli apparecchi ricetrasmittenti a bassa frequenza (CB) è gratuito. Il minor introito dell'Ente PP.TI. è compensato mediante l'integrazione apportata al Fondo Nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27/12/97 n. 499.
26. 11.Ciapusci.
2-bis. Al fine di promuovere misure e interventi di agevolazioni fiscali alle ONLUSS, l'acquisto di ambulanze e del materiale relativo all'attrezzatura delle stesse è esente dall'imposta sul valore aggiunto.
Segue compensazione Lega NP n. 3, 1, 12.
26. 12.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. Al secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e 54, comma 1, lettere a), c) ed t)», sono sostituite dalla seguenti: «e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania 1, 3, 4, 5, 11.
26. 13.Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.
2001: - 20 miliardi.
26. 01.Stelluti, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.
2. Possono essere impiegati nei progetti di utilizzo del SAS;
a) disoccupati iscritti nelle liste dl collocamento;
b) forza di lavoro inattiva, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non hanno mal aperto una posizione contributiva;
c) lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato che trasformano il proprio rapporto in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario sia Interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato, parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;
d) titolari di trattamento pensionistico, in conformità alle normativa vigente in materia di cumulo.
4. La società Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, effettua semestralmente un monitoraggio delle attività realizzate dai progetti dl SAS approvati ed eventualmente provvede a promuovere le iniziative necessarie per il corretto utilizzo dei relativi fondi o per la loro sospensione, con apposita, vincolante segnalazione all'ente erogatore La società Sviluppo Italia effettua inoltre la verifica sullo stato di raggiunta autonomia economica dell'attività intrapresa al complersi dell'anno successivo alla fine della erogazione del SAS.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo denominato «Fondo per l'attribuzione del salario di attività sociale». Il Ministro del Lavoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.
La dotazione del Fondo è determinata in lire 160 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 2001-2002 2003. All'onere relativo si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2002-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2002-2003.
2001: - 160 mld;
2002: - 160 mld;
2003: - 160 mld.
26. 0. 2.Gardiol, Scalia, Galletti, Cento, Paissan.
2. Il «Fondo» è indirizzato ai soggetti elencati nel precedente comma che hanno subito danni fisici in conseguenza di attività operative svolte nell'esercizio delle loro funzioni volte alla prevenzione e repressione di reati al fine di assicurare la sicurezza del territorio Regionale e delle Comunità locali.
3. L'istituzione e le modalità di accesso e di riparto del «Fondo» sono disciplinate con legge Regionale. Alla costituzione economica del «Fondo» possono contribuire Enti, associazioni, privati.
26. 0. 3.Luciano Dussin, Fontan, Stucchi, Fontanini Chincarini.
27. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minor uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.
Legge 183/87: Fondo di rotazione politiche comunitarie Cap. 8620.
27. 6. Governo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate a finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minor consumo energetico ed il maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
h) promozione di tecnologie per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
2001: - 500;
2002: - 500;
2003: - 500.
27. 18. Turroni, Scalia, Paissan.
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 465 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
27. 21. Cambursano, Testa.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile).
a) per gli interventi di innovazione tecnologica di impianti e strutture produttive finalizzate alla protezione dell'ambiente;
b) per gli interventi di modifica e innovazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche;
c) per le attività necessarie all'ottenimento da parte delle piccole e medie imprese della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale di cui al Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 EMAS;
d) per le attività connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'utilizzo di materie e beni provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti;
e) per gli interventi e le attività di riconversione e ristrutturazione ecologica degli uffici ed edifici pubblici e privati adibiti a sedi amministrative;
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
2001: - 300 miliardi;
2002: - 300 miliardi;
2003: - 300 miliardi.
27. 16. Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhinero, Siola, Vozza.
27. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
*27. 33. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
*27. 31. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
27. 20. Turroni, Scalia.
27. 27. De Benetti, Scalia.
27. 40. Conti, Alboni, Delmastro Delle Vedove, Gramazio.
27. 39. Conti, Gramazio, Alboni.
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
*27. 2. Vozza.
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
*27. 4. Crucianelli, Tattarini, Vozza.
27. 3. Crucianelli, Tattarini, Vozza.
27. 41. Conti, Gramazio.
27. 11.Pace, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.
27. 19. Turroni, Scalia.
2001: 250 miliardi;
2002: 250 miliardi;
2003: 250 miliardi.
27. 28. Turroni.
2001: - 100 miliardi;
2002: - 100 miliardi;
2003: - 100 miliardi.
27. 25. De Benetti, Scalia.
27. 34. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. Una quota pari al 40 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata ad incentivi per la realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico.
27. 35. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
*27. 30. Gianca.
*27. 12. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente da emanare entro il 31 gennaio 2001, di concerto con i Ministri di finanze, lavoro, politiche agricole e forestali, funzione pubblica, affari regionali e solidarietà sociale, saranno definiti i criteri, gli interventi ed i necessari vincoli preventivi di tutela territoriale su scala regionale, nonché le relative ed adeguate dotazioni economiche.
2-bis. Le regioni, in attuazione del presente articolo ed entro il 15 marzo 2001, avvieranno l'attuazione del presente articolo anche ricorrendo all'assunzione di personale LSU e LPU e provvedendo alla necessaria preparazione professionale.
27. 7.Malavenda.
27. 1. XIII Commissione.
27. 36. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
27. 37. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
27. 32. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
27. 26. De Benetti, Scalia.
27. 38. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 17 miliardi, in aggiunta alla dotazione già prevista.
2001: + 5.000;
2002: + 6.000;
2003: + 6.000 (totale 3 anni: 17 miliardi).
2001: - 5.000;
2002: - 6.000;
2003: - 6.000 (totale 3 anni: 17 miliardi).
27. 42.Galletti, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turroni.
2-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.
*27. 5. Ferrari.
2-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.
*27. 29. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.
2-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. In ogni caso la privativa comunale non si applica alle attività che di regola producono rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto ovvero alla raccolta, allo smaltimento e al recupero a proprie spese di rifiuti assimilati, senza alcun ricorso al servizio pubblico.
27. 23. De Benetti, Scalia.
2-bis. Coloro che presenteranno nel corso del 2001 al Ministero dell'Ambiente la richiesta di valutazione degli SCA relativi a centrali elettriche alimentate da fonti convenzionali e di importo superiore a 100 miliardi sono esonerati dal versamento di quanto disposto dal Dl 24/01/96, n. 31, articolo 16 comma 8 (e relativa norma applicativa stabilita con Decreto Ministero Ambiente del 6 febbraio 1996) e successivi aggiornamenti.
Seguono compensazioni CDU.
27. 8. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo.
2-bis. Viene istituito un Fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e prestiti, con una dotazione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.
La copertura utilizzare la compensazione n. 7 e la compensazione n. 5.
27. 22. Scalia, Turroni, Procacci, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese.
2-bis. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 229, del 21 dicembre 1999, è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'Ambiente, un Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per la lotta alla siccità e alla desertificazione.
2-ter. Al fondo di cui al comma 2-bis affluisce annualmente a decorrere dal 1o gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre dell'anno precedente. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica, alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, alla protezione del suolo, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla riduzione di impatto delle attività produttive, al riequilibrio territoriale, alla informazione, formazione e ricerca con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali.
2-quater. All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 15. Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Monzato, Occhionero, Siola, Vozza.
«2-bis. Al fine di incentivare misure di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, con priorità degli interventi nelle aree in ritardo di sviluppo, anche mediante il finanziamento di progetti cofinanziati dalla Comunità europea, e del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6, è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 300 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno del successivo biennio 2002-2003, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché la verifica dell'attuazione delle attività svolte in attuazione del presente articolo.
alla voce Legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. (Settore n. 27) (u.p.b.7.2.1.10 - fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Cap. 8620), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (u.p.b. 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200;
2002: - 200;
2003: - 200.
27. 17. Turroni, Scalia, De Benetti, Paissan.
1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento dle fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
27. 43. Cerulli Irelli.
«Art. 27-bis. - (Status degli amministratori degli Enti Parco nazionali e Regionali). - Ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti parco nazionali e degli Enti Parco regionali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo 24, comma 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2 e articolo 26 della Legge 265/1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 settembre 1990, n. 142"».
27. 0. 1. Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
(Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
2001: - 30;
2002: - 30;
2003: - 30.
27. 0. 2. Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasto Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
(Tariffa rifiuti solidi urbani).
2. All'articolo 49, comma 13, del decreto legislativo n. 22, dopo le parole : «è riscossa» sono aggiunte le seguenti: «dal comune o, sulla base della convenzione e del relativo disciplinare,».
3. Sino all'applicazione da parte dei Comuni del sistema tariffario continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998, gia applicati nell'anno 1999 in base all'articolo 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sino all'entrata in vigore della tariffa ai sensi dell'articolo 33 della legge 488/99, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il modello che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero i singoli comuni, compilano al fini della presentazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero i singoli comuni che presentano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani al sensi del comma 1-bis sono esonerati dalla presentazione, per il medesimo anno di riferimento del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, 70.
27. 0. 3. Gerardini.
2-bis. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e della cooperazione, con particolare riferimento alla salvaguardia degli equilibri sociali, economici, culturali del territorio, alla valorizzazione del processo di integrazione sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari regolari, al sostegno e al potenziamento delle risorse economiche esistenti nei paesi a maggiore pressione migratoria, viene istituito un apposito Fondo per l'integrazione e la cooperazione da emanarsi con decreto del Presidente della repubblica ai sensi ell'articolo17 comma 1 lettera a) della legge 23 agosto 1988 n. 400.
27. 13.Landi.
28. 11.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Segue compensazione LNP n. 4.
28. 26. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
Segue compensazione LNP n. 9.
28. 25. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
«La predetta somma è trasferita alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali assicurando una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite».
28. 23. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
«La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librari garantendo una equilibratadistribuzione territoriale delle risorse attribuite».
28. 24. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
28. 22. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
28. 9Malavenda.
* 28. 27. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.
* 28. 31. Michielon, Bianchi Clerici, Covre, Giancarlo Giorgetti.
28. 6Possa.
28. 32. Michielon, Bianchi Clerici, Covre, Giancarlo Giorgetti.
28. 7Possa.
28. 21. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
28. 2.Caccavari, Petrini, Copercini.
«A valere sulla predetta somma, l'importo di lire 20 miliardi è destinato al recupero e al restauro del Teatro Sociale di Bergamo».
28. 28. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un'ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei Beni Culturali, archeologici, storici artistici, archivisti delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con handicap non inferiore al 60 per cento.
Compensazione Forza Italia n. 4.
28. 33. Guidi, Massidda.
«1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».
28. 29. Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.
28. 30. Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.
2. Almeno il 5 per cento della somma prevista per il 2001 dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dovrà essere utilizzata per il recupero e la conservazione dei beni culturali storici, artistici e archivistici del paese natale di Giuseppe Verdi in occasione del centenario della sua morte.
28. 3.Caccavari, Petrini, Copercini.
1-bis. Per le attività connesse con l'organizzazione dell'iniziativa «Italia in Giappone 2001» al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita la somma di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002.
2001: - 5.500;
2002: - 1.000.
28. 34. Mario Pepe.
1-bis. Nell'ambito delle disponibilità aggiuntive previste dal comma 1 si procederà prioritariamente al recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali storici, artistici ed archivistici connessi alla figura di Giuseppe Verdi e delle sue tetre natali in occasione del centenario della sua morte.
28. 4.Petrini, Caccavari, Copercini.
2. Al fine di consentire le opere di restauro e consolidamento della dogana veneta di Lazise, della Villa Carrara Bottaggisio di Bardolino e la cinta muraria di Peschiera del Garda è concesso alla Regione Veneto un contributo straordinario pari a lire 2 miliardi in conto capitale per l'anno 2001.
2001: - 2 miliardi.
28. 5.Fratta Pasini, Chincarini, Piva, Frau, Peretti, Alberto Giorgetti.
Per la realizzazione degli interventi diretti al recupero architettonico e al restauro della Chiesa di S. Vincenzo, sita in Thiene (VI), sono stanziati 2 miliardi.
2001: - 2.000.
28. 15.Apolloni, Manzione.
Per la realizzazione degli interventi diretti al recupero architettonico e al restauro di Villa Ghellini, sita in Villaverla (VI), sono stanziati 2 miliardi.
2001: - 2000.
28. 16.Apolloni, Manzione.
Per la sistemazione dei sentieri di guerra situati nell'Altopiano di Asiago, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da ripartire nel triennio 2001, 2002 e 2003 da assegnare alla Comunità montana Sette Comuni.
2001: - 667;
2002: - 667;
2003: - 667.
28. 14.Apolloni, Manzione.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce con proprio decreto al comune di Arquà, la somma di lire 6 miliardi a valere sui fondi di cui al comma 1, per il finanziamento delle opere e dei progetti relativi alla celebrazione del VII centenario della nascita di Francesco Petrarca.
28. 13.Ascierto.
1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli Enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali sono obbligati a destinare una quota aggiuntiva, pari all'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione, per programmi pluriennali di interventi di restauro, riuso e conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale. Con successivo decreto interministeriale le risorse previste al presente comma sono attribuite, per le finalità di cui al presente articolo, ai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali.
28. 18.De Biasio Calimani.
2. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettono programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività, audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittente televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
* 28. 1.Abaterusso.
2. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività, audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
* 28. 8.Molinari, Servodio, Casilli.
1-bis. Nell'ambito degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare nella tabella C allegata alla presente legge dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività, audiovisivi con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
* 28. 10.Bastianoni.
2. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro 60 giorni dalla data di, pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
* 28. 17.Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.
«2. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella Tabella C allegata alla presente legge.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività, audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente legge del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
* 28. 19. Rossiello, Leccese.
«2. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella Tabella C allegata alla presente legge.
Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il 20 per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il 25 per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'80 per cento della loro attività, audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
* 28. 35. Iacobellis.
(Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno).
a) Realizzazione nel quadriennio di infrastrutture senza oneri per lo Stato mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati nei settori delle opere pubbliche, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, dell'accoglienza turistica, del cablaggio territoriale;
b) Promozione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni od enti pubblici, ivi compresa Sviluppo Italia Spa, delle operazioni relative, prevedendo anche l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione sulla base di bandi di gara internazionali, anche in deroga alle norme di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, a soggetti finanziari e bancari idonei alla realizzazione con modalità e tempi definiti delle infrastrutture;
c) Semplificazione amministrativa e snellimento procedurale;
d) Valutazione della fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, delle caratteristiche tecnologiche, della struttura commerciale, della possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente in un periodo temporale adeguato, dei meccanismi di variazione dei prezzo/tariffe;
e) Valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti territoriali;
f) Concorso di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche non tariffabili, anche mediante il ricorso a tecniche di copertura finanziaria riferibili al beneficio per gli utenti;
g) Assistenza alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti abilitati, anche mediante l'unità tecnica di cui all'articolo 7 della legge 144 del 1999.
28. 0. 2. Testa.
(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili).
Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei beni medesimi.
Per sostanze alimentari deteriorabili si intendono quelle così definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1993.
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso BCE, maggiorato di sette punti percentuali, salvo pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore, In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile.
28. 0. 1. Ruggeri.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso:
Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
Segue compensazione AN n. 2.
28. 12.Mazzocchi, Pezzoli.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*29. 33. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
*29. 9.Bonato, Giordano, De Cesari.
*29. 20.Malavenda.
*29. 47. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
*29. 25. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiungere il seguente comma 6-bis: «Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo del 16.2 1996, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, l'alienazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori dell'unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore cosi determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I Comuni e gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto».
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
29. 10.Bonato, Giordano, De Cesari.
29. 26. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
«dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a. non conferiti nei fondi di cui al comma 86 del medesimo articolo 3; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle Finanze che ne cura l'attuazione"».
29. 46. Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
«2-bis. Le differenze patrimoniali rilevate a seguito della vendita degli alloggi di cui al comma 2 lettera A) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993 n. 560 non partecipano alla formazione del reddito d'impresa.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993 viene così modificato: dopo le parole: "che risultino liberi" viene aggiunto: "alla data del 10 gennaio 2000".
2-quater. Nella vendita degli alloggi di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993 n. 560, hanno titolo all'acquisto anche gli assegnatari che conducano l'alloggio a titolo di locazione da meno di un quinquennio, purché abbiano maturato da oltre un quinquennio la posizione utile nella graduatoria di assegnazione e fermi restando gli altri requisiti di legge».
Segue compensazione Lega NP n. 1, 3, 11, 12, 7, 6.
29. 45.Michielon, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
*29. 27. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
*29. 53. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni LNP n. 4, 5, 6, 7.
29. 48. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
«... Sono altresì esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto, i soggetti obbligati, in adempimento di provvedimenti normativi, alla cessione di immobili nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di interi settori economico-industriali. Agli atti, ai contratti ed ai provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazioni con la legge 26 giugno 1990, n. 165».
29. 43. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
4-bis. All'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) le alienazioni e le permute dei beni hanno luogo a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sia inferiore a 200.000 euro. Nei casi in cui sussistano motivi di interesse pubblico ovvero particolari circostanze tali da escludere l'utilità o la convenienza economica dello svolgimento di una pubblica gara, le alienazioni e le permute dei beni hanno luogo a trattativa privata. Tali beni, dopo la determinazione del valore del bene sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sono inclusi in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze».
b) Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonché da ricevere in permuta».
29. 16.Spini, Ruffino.
«4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, dopo le parole «determinazione del prezzo» aggiungere le seguenti:
"Se viene richiesta da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di detta rendita, tra l'appartamento richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del Territorio, dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta"».
2001: - 3.000 milioni;
2002: - 3.000 milioni;
2003: - 3.000 milioni.
29. 44.Molinari.
29. 54. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
29. 50.Giorgetti, Rizzi.
5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497 trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento (o proprio decreto) dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
29. 28. Ascierto, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo LNP.
*29. 67.Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
*29. 18.Malavenda.
« 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2000 n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresi determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.
29. 65.Scalia.
29. 4.Angelici.
29. 35.Manzione.
29. 64.Scalia.
29. 19.Malavenda.
29. 63.Scalia.
29. 37.Manzione.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
29. 30.Pace, Antonio Pepe, Fino.
29. 13.Bonato, Giordano, De Cesaris.
29. 62.Scalia.
Seguono compensazioni n. .. del gruppo A.N.
29. 29. Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
29. 61.Scalia.
*29. 17.Basso, Ruffino.
*29. 1.IV Commissione.
29. 51.Giorgetti, Rizzi.
6-bis. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli Enti Previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti «residui», si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento.
Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.
Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti «residui» considerando i relativi valori millesimali.
I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti «residui» i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.
Ai conduttori degli alloggi «residui» acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.
Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.
Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.
29. 69.De Biasio Calimani, Cappella.
6-bis. Il ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore ai 200.000 euro. Nei casi in cui sussistano motivi di interesse pubblico ovvero particolari circostanze tali da escludere l'utilità o la convenienza economica dello svolgimento di una pubblica gara, le alienazioni hanno luogo a trattativa privata. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6-ter. Alla lettera e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti «da alienare nonché da ricevere in permuta».
29. 40.Manzione.
Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.
29. 41.Manzione.
6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.
29. 39.Manzione.
6-bis. Il ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.
29. 42. Manzione.
«6-bis. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è sostituito dal seguente: "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti, su richiesta delle stesse regioni e province autonome, al patrimonio dei predetti enti territoriali.
Detti beni non possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati"».
29. 52. Ruffino.
6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole ad uso residenziale sono soppresse.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
* 29. 31. Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.
6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse.
Seguono compensazioni del gruppo FI.
* 29. 66.Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.
6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse.
29. 21. Pasetto, Ciani, Casilli, Duilio.
6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: ad uso residenziale sono soppresse.
29. 55. Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
«6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dismissibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura».
Seguono compensazioni del gruppo LNP.
29. 49. Parolo, Fontan, Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.
6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
29. 36. Manzione.
6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.
29. 38. Manzione.
6-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'Amministrazione della difesa per i propri scopi istituzionali per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa Amministrazione della difesa può affidare a tecnici liberi professionisti apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla direzione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio.
6-ter La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 19, e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996. n. 662.»
29. 34. Manzione.
6-bis.
Limitatamente agli immobili destinati ad uso residenziale, la locazione potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalle Università quali a titolo esemplificativo: Collegi Universitari Legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966 n. 942, cooperative di studenti, soggetti senza fini di lucro di cui al libro primo del codice civile aventi personalità giuridica operanti nel settore del diritto allo studio.
29. 22. Delfino Teresio, Volontè.
6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo dopo le parole «che ne cura l'attuazione» aggiungere le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.»
29. 23. Bastianoni.
6-bis. Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.
29. 59.Cento, Scalia.
«6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16 comma 1, della legge 28 luglio 1999 n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».
Seguono compensazioni del gruppo CCD.
29. 60.Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
6-
All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione in Tabella A Ministero del Tesoro:
2001: - 10.000;
2002: - 10.300;
2003: - 10.000.
29. 58.Susini, Biricotti.
6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge, è inserito il seguente:
11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente vengono alienati gli immobili del Patrimonio e del Demanio dello Stato, «alloggi individuali», concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio».
Seguono compensazioni del gruppo AN.
29. 32. Ascierto, Gasparri.
6-bis. Allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare il Ministero della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione di alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate per programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro emana annualmente un regolamento contenente un elenco in cui sono progressivamente inseriti gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più idonei alle esigenze della Difesa o di cui è vantaggiosa la sostituzione con altre unità abitative. Nello stesso regolamento sono previsti il riconoscimento del diritto di prelazione in favore degli utenti e modalità di cessione analoghe a quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi.
29. 2.IV Commissione.
«6-bis. Alle vendite di beni immobili e diritti immobiliari di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si applica il disposto di cui all'articolo 3, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1999. n. 488. relativamente all'esonero dalla consegna dei documenti di regolarità urbanistica e fiscale dei beni e dei diritti e alla loro sostituzione con apposite dichiarazioni».
29. 5.Attili, Duca, Giardiello, Raffaldini.
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 comma 7 della legge 23 dicembre 1993 n. 537, il diritto a mantenere la conduzione dell'alloggio AST spetta agli utenti il cui canone è maggiorato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 23 dicembre 1994 n.724».
29. 6.Ruffino, Ascierto.
«6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresi, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994».
29. 7.Ruffino.
«Le POSTE ITALIANE S.p.a. e le Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17. 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio.
La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente».
29. 8.Becchetti.
Al comma 3, dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, al termine del primo periodo, dopo le parole «che ne cura l'attuazione» e prima della locuzione «In detti programmi» è aggiunto il seguente periodo: «fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utilisti, dei conduttori nonché in favore di tutti i soggetti che già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente».
29. 14. Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Cesetti, Giacco.
6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
29. 15. Il Governo.
16-bis. All'articolo 1 comma 3 della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, dopo le parole «quelli soggetti ai vincoli di cui alla Legge 1o giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni».
29. 68. Susini Vigni.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo Comunista.
29. 24. Strambi, Gasperoni.
2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie delle Istituti».
29. 0. 1.Signorino, Brunale.
2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie delle Istituti».
Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.
29. 0. 2.Signorino, Brunale.
29. 0. 3.Signorino, Brunale.
29. 0. 4.Signorino, Brunale.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.
29. 0. 5.Borrometi.
Seguono compensasioni n. ... del gruppo CDU.
29. 0. 6. Teresio Delfino, Volontà, Cutrufo, Grillo, Tassone.
2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» con le parole: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie».
29. 0. 8.Manzione, La Macchia.
109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere a), b), d), e), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie».
29. 0. 7.Manzione.
Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento.
Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.
Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti «residui» considerando i relativi valori millesimali.
I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti «residui» i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.
Ai conduttori degli alloggi «residui» acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.
Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.
Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo Comunisti Italiani.
29. 0. 9Pistone, Lucidi, Galdelli.
(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).
Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento.
Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.
Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti «residui» considerando i relativi valori millesimali.
I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti «residui» i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.
Ai conduttori degli alloggi «residui» acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.
Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contatto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.
Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.
Seguono compensazioni n. ... del gruppo FI.
29. 0. 12.Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.
(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).
Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento.
Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.
Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti «residui» considerando i relativi valori millesimali.
I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti «residui» i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.
Ai conduttori degli alloggi «residui» acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.
Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.
Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.
29. 0. 11Casinelli, Scozzari.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546).
29. 0. 10. Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
(Norme in materia di trasparenza nei servizi pubblici).
2. Sono esclusi altri addebiti di qualsiasi tipo per il ritardo nei pagamenti nonché il rimborso spese spedizione della fattura-bolletta.
29. 0. 13.Lembo, Fino.
La suestesa disposizione non comporta alcun aggravio, né per il bilancio dello Stato, né per quelli delle ATER.
29. 0. 14. Menia, Contento, Giorgetti Alberto.
30. 2.Malavenda.
30. 1.Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.
1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
30. 3. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roncalli.
31. 4.Malavenda.
* 31. 3.Malavenda.
Seguono compensazioni AN.
* 31. 6.Carlo Pace, Antonio Pepe.
31. 1.I Commissione.
31. 7.Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
* 31. 5.Malavenda.
* 31. 8.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'affidamento in comodato gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
31. 9.Contento.
31. 2.Romano Carratelli.
* 31. 10.Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
* 31. 11.Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
(Disposizione integrativa di norma del T.U.I.R.).
31. 0. 1.Vozza.
(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP).
2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta, di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo.
31. 0. 2.Vozza.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento pieno della titolarità del tributo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) previsione di attribuzione della potestà regolamentare in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'assolvimento dell'obbligo tributario;
d) invarianza del gettito complessivo;
e) perequazione delle tariffe e revisione del regime delle «sospensioni»;
f) revisione organica della normativa concernente le tasse automobilistiche;
g) riforma e aggiornamento del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 39/53. Espressa abrogazione delle norme incompatibili con il regime tributario vigente.
31. 0. 4.Delfino Teresio, Volontà, Tassone, Grillo, Cutrufo.
Compensazione n. 2 del gruppo Misto-CCD.
31. 0. 5.Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
(Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali).
Articolo 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, destinate all'imbottigliamento, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con legge regionale è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato, commisurato al quantitativo massimo di acqua estraibile, da determinarsi sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. L'indicazione del suddetto canone annuo è riportata nel decreto di concessione.
31. 0. 6.Fongaro.