CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA Resoconto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse |
SOMMARIO
Martedì 5 ottobre 1999
Sulla pubblicità dei lavori
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Deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno
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Sulla pubblicità dei lavori
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Esame della proposta di relazione sul documento di lavoro della Commissione europea inerente, alla modifica della direttiva 94/62/CEE (relatore: onorevole Franco Gerardini)
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Martedì 5 ottobre 1999. - Presidenza del Presidente Massimo SCALIA.
La seduta comincia alle 9.05.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
Massimo SCALIA, presidente, propone di procedere in seduta segreta.
Deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
(La seduta riprende in seduta pubblica).
Massimo SCALIA, presidente, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 9.10, riprende alle 13.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Massimo SCALIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.
Esame della proposta di relazione sul documento di lavoro della Commissione europea inerente, alla modifica della direttiva 94/62/CEE (relatore: onorevole Franco Gerardini).
Massimo SCALIA, presidente, dà la parola al relatore.
Franco GERARDINI (DS-U), relatore, ricorda che il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha, tra l'altro, recepito la direttiva 94/62/CEE, le cui finalità sono sostanzialmente quelle di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio; sviluppare il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio; ridurre lo smaltimento finale di tali rifiuti.
Non ha pertanto valore ambientale fissare degli obiettivi «quantitativi» di prevenzione.
le tecniche di recupero ambientalmente corrette, siano raggiungibili, sostenibili e misurabili, magari attraverso degli obiettivi massimi per evitare ostacoli al mercato unico.
Massimo SCALIA, presidente, osserva che sarebbe opportuno che il documento all'esame facesse riferimento anche allo studio elaborato in Germania circa gli effetti ambientali della prevenzione.
Franco GERARDINI, relatore, precisa che nel documento si farà riferimento sia a quanto contenuto in uno studio di una società privata italiana di consulenza, che si rifà anche agli studi tedeschi, sia ad ulteriori elementi.
La seduta termina alle 14.
N.B.: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.
(La proposta è approvata).
La direttiva 94/62/CEE si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo ed a tutti i rifiuti di imballaggio ed è stata emanata ai sensi dell'articolo 100 A del Trattato anche per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
In vista dell'avvio della procedura di revisione della direttiva 94/62/CEE, ai sensi del suo articolo 6, la Commissione europea intende avanzare la sua proposta entro il 31 dicembre 1999 e a tal proposito ha fatto circolare un documento di lavoro DG XI-E3 D (99), ed attende, al massimo entro fine novembre, le osservazioni degli Stati membri.
La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, al riguardo, intende offrire le proprie osservazioni.
Afferma che il documento della Commissione poggia su alcuni aspetti principali: rivedere alcune definizioni; rafforzare la prevenzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti generati dagli imballaggi; rivedere gli obiettivi di recupero e riciclaggio; rafforzare il principio della responsabilità del produttore.
Il documento di lavoro propone un'interpretazione più chiara di «imballaggio», secondo un criterio concordato nel «Comitato imballaggi» della DG XI, allegando alla direttiva un elenco non vincolante e quella di «riciclaggio», escludendo l'attuale definizione di recupero di energia.
Si prevede che vi sia una limitazione progressiva della quantità e pericolosità del flusso di rifiuti generati da imballaggi e si restringono i canali di gestione del ciclo attraverso l'emarginazione della combustione con relativo recupero energetico, favorito, secondo il documento da obiettivi di recupero elevati. Questi ultimi non vengono più utilizzati e vengono sostituiti da obiettivi per il «riutilizzo» di alcuni materiali da imballaggio, abbinati ad obiettivi di riciclaggio (obiettivi minimi 75 per cento del peso).
Infine si prevede che i costi per i sistemi di restituzione, raccolta, riutilizzo e riciclaggio devono essere sostenuti dai produttori e dai commercianti, rafforzando l'articolo 7 della direttiva.
Osserva che, in esito all'istruttoria della Commissione d'inchiesta - basata essenzialmente su audizioni di esperti - sono emersi alcuni dati.
Innanzi tutto appare chiaro che non vi sono dati sufficienti per valutare la situazione attuale in relazione agli obiettivi e non vi sono le necessarie informazioni per proporne di nuovi.
Manca anche, sino ad oggi, una compiuta analisi costi-benefici.
Per quello che concerne l'Italia, il sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è appena agli inizi e solo da pochissimi mesi l'ANPA e l'Osservatorio dei rifiuti hanno messo a punto meccanismi che sono al contempo di gestione del fenomeno e di osservazione dello stesso.
Consegue da quanto affermato che il termine entro cui l'Italia potrà offrire un quadro informativo più realistico non cadrà prima del 2001 e che è necessario arrivare a un linguaggio comune costituendo un data-base europeo.
Venendo al principio della prevenzione, osserva che si tratta di un obiettivo importante. Prevenzione non significa però esclusivamente ridurre gli imballaggi in circolazione, mentre sicuramente devono essere ridotti i rifiuti da destinare in discarica.
Gli imballaggi hanno una funzione ineludibile sul mercato: utilità per il trasporto, elemento di marketing, salvaguardia dell'integrità delle merci, eccetera.
In secondo luogo, politiche troppo spinte di prevenzione possono ingenerare fenomeni di «protezionismo ecologico» (cita ad esempio il divieto della vendita di bibite in lattina in Danimarca o di alcuni contenitori per liquidi in Germania).
Ritiene che, per il reale funzionamento del mercato e per prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, i diversi sistemi di gestione devono coordinarsi per potenziare gli sforzi comuni (accordi volontari). Un modello potrebbe essere il sistema di compensazione in atto tra i diversi sistemi postali nazionali.
Circa la revisione degli obiettivi, il documento di lavoro propone di innalzare gli obiettivi di riutilizzo di riciclaggio, eliminando quelli di recupero per la seconda fase di cinque anni, ad almeno il 75 per cento del peso delle frazioni di imballaggi compresa la percentuale minima per ogni materiale di imballaggio (l'attuale obiettivo globale di riciclaggio per il 2001 è del 25 - 45 per cento).
I Paesi membri avrebbero la possibilità di ridurre gli obiettivi di riciclaggio di una quantità corrispondente alla percentuale di riutilizzo raggiunto. Gli obiettivi dovrebbero essere validi per rifiuti generati da imballaggi per la vendita (primari).
La suddivisione degli imballaggi in tre classi (primari, secondari e terziari) sta creando problemi sia in fase di applicazione del contributo sia in fase di applicazione dell'accordo quadro con l'ANCI.
Un'ipotesi potrebbe essere quella di suddividere per flussi di generazione di rifiuti di imballaggio (raccolta pubblica, industria ed artigianato, piccola e grande distribuzione, eccetera) al fine di ottimizzare la gestione in fase di raccolta, riciclo e recupero. Però è necessario comunque garantire una gestione trasparente dell'intero sistema che specifichi sia la destinazione dei flussi finanziari che la contabilizzazione differenziata dei quantitativi delle singole tipologie di imballaggio.
Solo in questo caso si potrebbe confutare l'impostazione dell'UE in relazione all'obbiettivo riferito ai soli imballaggi primari. Tutto ciò comunque comporterebbe una revisione profonda del sistema-imballaggi come delineato dal decreto legislativo n. 22 del 1997 anche al fine di consentire una valida politica di prevenzione.
Sostiene che sono carenti le motivazioni (economiche ed ambientali) alla base della proposta di aumento di target, peraltro per i soli imballaggi primari, mentre gli obiettivi indicati sulla direttiva sono globali ed indistinti e sono riferiti alla generalità degli imballaggi immessi sul mercato.
È emersa da parte di alcuni settori industriali (acciaio e plastica) l'estrema difficoltà di rispettare i nuovi obiettivi anche per la rimozione del recupero energetico come metodo per raggiungere gli stessi.
Il recupero energetico, nell'attuale gerarchia di gestione dei rifiuti dell'UE, ha un suo preciso posto (operazione di recupero e non di smaltimento).
In merito alla proposta della direzione generale XI di «emarginare» il recupero energentico esprime pertanto perplessità.
Quanto al riutilizzo, esso gioca un ruolo molto importante. La diffusione degli imballaggi riutilizzabili ha stimolato una significativa innovazione nei materiali, nelle attrezzature, nel sistema di condurre l'attività commerciale eccetera. Ma non è una scelta sempre valida, sia sul piano della minimizzazione dell'impatto ambientale (trasporto vuoti, pulizia ed igienizzazione) sia sul piano economico (costi).
Diversi studi dimostrano che non vi è una base ambientale per favorire in modo consistente il riutilizzo rispetto alle altre opzioni di recupero degli imballaggi.
Quindi il rafforzamento indiscriminato del riutilizzo e la «discriminazione» di altre forme di recupero (per esempio energetico), sono scelte non condivisibili.
Il riutilizzo nell'ambito di «obiettivi combinati» è un concetto invece interessante se questi ultimi sono estesi a tutte
Afferma inoltre che occorre fissare in modo uniforme il modo di calcolare le quantità riciclate.
In particolare sarebbe opportuno chiarire che la percentuale di pertinenza di un Paese membro è quella relativa alle quantità di rifiuto di imballaggi trattato in quel Paese e non alla quantità di prodotto finito, immesso sul mercato e poi riciclato, a prescindere dal luogo in cui avviene il riciclaggio.
Per quanto concerne il principio della responsabilità del produttore, espone che la Commissione Europea propone di rafforzare il principio della responsabilità del produttore con l'attribuzione a questo soggetto dei costi dei sistemi di recupero.
Ciò già avviene in alcuni Paesi membri, ma in un contesto economico diverso.