Commissioni Riunite X e XII - Mercoledì 7 luglio 1999


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ALLEGATO

Riordino del settore termale.

TESTO UNIFICATO C. 424 E ABB.

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina la erogazione delle cure termali da parte del Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti dal medesimo Servizio sanitario nazionale, e prevede le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse ambientali.
2. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, promuovono, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistico dei territori termali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) cure termali: le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera c);
b) patologie: le malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
c) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi o a case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
d) aziende termali: le aziende, o i rispettivi rami, definite ai sensi dell'articolo 2555, costituite da uno o più stabilimenti termali.

Art. 3.
(Stabilimenti termali).

1. Le cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono erogate negli stabilimenti che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;


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b) utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, stufe naturali e artificiali, nonché acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse siano state riconosciute ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Cure termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria garantiti agli assicurati INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi indicate.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvede all'adozione dei protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendone l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 7.

Art. 5.
(Regimi termali speciali).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'INPS e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti richiesti dall'INPS per l'ammissione ai medesimi regimi termali speciali.
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti alle attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tal fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

Art. 6.
(Cure termali concesse ai lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali).

1. I lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli avviati alle cure termali, ai sensi dell'articolo 5, dall'INPS o da enti, casse e


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fondi che gestiscono forme sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, possono essere autorizzati ad usufruire delle cure termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali solo presso gli stabilimenti termali accreditati e nei seguenti casi:
a) per i cicli di cura termale per la riabilitazione di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo;
b) per i cicli di cura prescritti nell'ambito del regime termale speciale dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 5;
c) per i cicli di cura termale la cui immediata esecuzione, anche in associazione con altri mezzi di cura, possa essere risolutiva per le patologie individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dall'azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto richiedente su prescrizione motivata del medico specialista o, nel caso di cui al comma 1, lettera b), di un medico dell'INAIL. La prescrizione dà conto dei presupposti clinici di cui al comma 1 e deve essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali e di laboratorio.
3. I soggetti autorizzati ad usufruire delle cure termali ai sensi del presente articolo sono tenuti a trasmettere copia dell'autorizzazione entro due giorni dalla data della concessione della stessa al datore di lavoro nonché, limitatamente ai soggetti aventi diritto all'indennità economica, all'INPS. Il datore di lavoro e l'INPS entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione possono chiedere al responsabile dell'azienda unità sanitaria locale, che decide entro i successivi cinque giorni, il controllo della prescrizione e la verifica delle condizioni di cui al comma 1, lettera c).
4. Il periodo di fruizione delle cure termali autorizzate ai sensi del presente articolo è assimilato ai periodi di malattia anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile a condizione che il soggetto avente diritto presenti all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza la prescrizione del medico di fiducia entro cinque giorni dalla data di redazione della stessa ed inizi il ciclo di cura entro venti giorni dalla data dell'autorizzazione.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta, salvo giustificato motivo, la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime richiamato sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale.
6. Il periodo di fruizione delle cure termali autorizzate ai sensi del presente articolo non può essere superiore a quindici giorni per anno anche per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della citata legge n. 833 del 1978, fatta eccezione per i cicli di cura per la riabilitazione di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Tra il periodo di fruizione delle cure termali autorizzate ai sensi del presente articolo e il congedo ordinario o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 724, non si applica ai dipendenti pubblici appartenenti alle categorie di cui al terzo comma dell'articolo 57 della citata legge n. 833 del 1978 qualora le cure termali afferiscano alla patologia di cui gli stessi sono portatori.

Art. 7.
(Ricerca scientifica, rilevazione statistico- epidemiologica, educazione sanitaria).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministero della sanità di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


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2. Per la realizzazione dei programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono, per la definizione dei modelli metodologici e la sovrintendenza tecnico-scientifica della relativa attuazione, delle università, degli enti e dei centri di ricerca specializzati.

Art. 8.
(Specializzazione in medicina termale).

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale.

Art. 9.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro).

1. Per la migliore qualificazione del ruolo e della funzione del medico nell'attività termale, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di cui alla presente legge è sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali mediche di categoria che intervengono nella negoziazione.
2. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso il Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le strutture termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
3. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione o del medico che nell'ambito di tale servizio non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali.

Art. 10.
(Formazione professionale).

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale, che svolge le attività di competenza del personale parasanitario esclusivamente negli stabilimenti termali, fatta eccezione per quelle esclusivamente riservate a specifici profili professionali.

Art. 11.
(Talassoterapia).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità istituisce, con proprio decreto, una commissione incaricata di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. In attesa della definizione della materia è prorogata la validità dei rapporti già in vigore con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 12.
(Qualificazione dei territori termali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con gli enti locali interessati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistico-ambien


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tale dei territori termali, che vengono adottati secondo le rispettive competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
3. Nell'ambito dei piani-programma e dei progetti-obiettivo nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprensive di territori a vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Art. 13.
(Promozione del termalismo).

1. Nell'ambito dell'attività istituzionale l'ENIT inserisce nei propri piani e programmi promozionali idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tal fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di altre istituzioni, enti ed associazioni pubbliche e private interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

Art. 14.
(Marchio di qualità ambientale termale).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri della stazione termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della miglior tutela dell'ambiente;
c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale;
d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica dal Ministero dell'ambiente ogni due anni.
5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 13, comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Art. 15.
(Consulta nazionale del termalismo).

1. Per il monitoraggio e lo studio del termalismo ai fini anche di una sua più


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proficua integrazione con gli altri interventi di tutela globale della salute e in favore del generale benessere degli individui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Consulta nazionale del termalismo della quale fanno parte:
a) il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tra i quali uno designato dalle stesse con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante del Ministero della sanità e un rappresentante del Dipartimento del turismo, con funzioni di vicepresidenti;
d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; dell'ambiente; del lavoro e della previdenza sociale; dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni termali-ANCOT;
f) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Unioncamere;
g) un rappresentante della direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa e per ciascuno degli enti previdenziali INPS, INAIL, INPDAP, ENASARCO;
h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni delle aziende termali e del comparto turistico più rappresentative sul piano nazionale;
i) i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori e pensionati e delle imprese;
l) i rappresentanti delle organizzazioni per la tutela dei cittadini utenti dei servizi, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) cura la tenuta dell'anagrafe delle aziende termali, distinte per regione e provincia autonoma, e delle loro aggregazioni in associazioni e consorzi nazionali, regionali e territoriali;
b) acquisisce ed ordina i dati comunque riferiti e connessi ai patrimoni ed alle attività termali, con particolare riguardo alle concessioni minerarie in atto; al numero dei soggetti che usufruiscono delle cure termali, distinguendo i cittadini italiani da quelli dei Paesi europei e da quelli dei Paesi extraeuropei; ai fatturati annuali per le stazioni termali risultanti dalle dichiarazioni IVA delle aziende termali; all'occupazione nelle aziende termali e nelle imprese indotte dalle attività termali; alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e alle altre strutture di interesse turistico in esercizio nelle stazioni termali; agli arrivi e alle presenze annuali dei cittadini italiani, europei ed extraeuropei nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nelle stazioni termali;
c) cura la raccolta delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di termalismo;
d) acquisisce le risultanze dei programmi di cui all'articolo 7, comma 1, ne cura la più opportuna diffusione e sulla base delle stesse può proporre al Ministro della sanità le modificazioni previste all'articolo 4, comma 3;
e) fornisce, a richiesta, documentazioni e dati di cui è in possesso;
f) favorisce la tempestiva divulgazione circolare nel proprio seno delle informazioni concernenti atti ed iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Ministeri e degli enti e amministrazioni centrali nonché degli organi dell'Unione europea in materia di termalismo;
g) verifica periodicamente la situazione generale e le condizioni specifiche


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del termalismo nazionale e propone opportune misure per lo sviluppo del settore termale;
h) formula eventuali pareri, raccomandazioni, indicazioni e proposte anche ai fini dell'adozione di apposite deliberazioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. La Consulta è convocata dal presidente anche su richiesta dei propri componenti e si riunisce ordinariamente, con cadenza semestrale, per gli adempimenti di cui al comma 2, lettera g). La trattazione di singoli compiti o di argomenti specifici può essere delegata dal presidente ad appositi gruppi di lavoro presieduti da un vicepresidente, istituiti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1.
4. La Consulta nazionale del termalismo si avvale di un ufficio di segreteria istituito d'intesa tra il Ministero della sanità ed il Dipartimento del turismo.
5. Le amministrazioni pubbliche e le aziende termali sono tenute a fornire alla Consulta i dati e le notizie utili alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 16.
(Sanzioni).

1. I termini «terme» e «termale» possono essere usati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d) e all'articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nei medesimi articoli.
2. L'uso dei termini «terme» e «termale» in difformità da quanto stabilito al comma 1, se non costituisce più grave reato, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
3. Limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivati dalle stesse, è sottoposta all'autorizzazione della autorità sanitaria comunale territorialmente competente, sentito il parere del servizio di igiene pubblica della rispettiva azienda unità sanitaria locale.