Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse - Giovedì 27 maggio 1999


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ALLEGATO

BOZZA DI DOCUMENTO SULL'AREA DI PITELLI (LA SPEZIA).

Premessa.

Questo documento, dedicato alle vicende legate alla discarica di Pitelli, è stato realizzato al termine di un lungo ed approfondito lavoro di studio sugli atti - amministrativi e giudiziari - connessi a tale impianto. Si tratta di un primo documento, giacché nel corso di tale lavoro sono emerse numerose altre problematiche connesse al ciclo dei rifiuti nella città di La Spezia: su queste la Commissione continuerà nei prossimi mesi il suo lavoro.
Il procedimento penale sulla discarica e gli impianti di Pitelli pendente presso la procura del tribunale di La Spezia, trae origine da un'indagine avviata dalla procura presso il tribunale di Asti, che perseguiva un'attività truffaldina legata al ciclo dei rifiuti in cui erano coinvolti numerosi personaggi del settore, fra cui il titolare degli impianti di Pitelli, Orazio Duvia, consigliere d'amministrazione della società Sistemi Ambientali srl, amministratore unico della Contenitori Trasporti spa e socio di fatto della Ipodec srl, tutte società operanti a La Spezia nel ciclo dei rifiuti.
L'attività illecita - secondo la prospettiva accusatoria - consisteva nella sistematica falsificazione di documenti di accompagnamento (tesa a consentire l'ingresso in discarica di materiali non autorizzati) e nella falsificazione di dichiarazioni di avvenuto smaltimento di rifiuti; nella commissione di truffe in danno di enti pubblici e privati ai quali venivano fatturati costi di smaltimento non affrontati; infine, nel sistematico illecito smaltimento di rifiuti tossico-nocivi provenienti dal territorio nazionale e dall'estero. Siffatte condotte illecite poste in essere sin dal 1975 erano agevolate dalla notevole capacità penetrativa dei soggetti coinvolti (tra cui il Duvia) negli enti pubblici di varia natura preposti al controllo, e proseguivano anche durante il periodo in cui la discarica di Pitelli era sottoposta a sequestro giudiziario.
Nell'ambito di quell'indagine, dunque, anche grazie all'attività di intercettazione telefonica svolta su alcune utenze dei personaggi coinvolti nel traffico illecito, veniva alla luce il ruolo delle società che nel tempo avevano gestito la discarica e gli impianti di Pitelli, ed in particolare del dominus di queste società, Orazio Duvia, determinando per questa parte - dopo l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti ed una intensa attività di perquisizione e sequestro - lo spostamento della competenza presso la procura di La Spezia ipotizzandosi, fra le altre, la fattispecie del disastro ambientale.
A proposito dell'indagine condotta inizialmente dalla procura di Asti, va qui ricordato che il magistrato titolare della stessa ha affermato, nell'audizione davanti alla Commissione, che l'inchiesta è stata portata avanti «rompendo il muro dell'omertà, del silenzio e del condizionamento» (audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, dottor Luciano Tarditi, 2 dicembre 1997).

PRIMA PARTE

1. La situazione ambientale a Pitelli.

In questa parte del documento si fa riferimento al complesso della situazione rilevata dalla Commissione, intendendo pertanto per ambientale non già il solo stato dei luoghi ma il coacervo degli interessi e delle complicità - va usato tale


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termine - che hanno negli anni consentito il determinarsi di un caso pressoché unico a livello nazionale ed europeo.
Della discarica, sin dall'avvio dell'attività (1979), è titolare il Duvia, prima attraverso la società Contenitori Trasporti, poi tramite l'affidamento in gestione (contratto di affitto di ramo d'azienda) alla Sistemi Ambientali srl, nella quale il Duvia ha una consistente partecipazione azionaria. Va qui evidenziato che nella vicenda non sono mancate infiltrazioni della criminalità organizzata del casertano, rese evidenti dalla partecipazione alla Contenitori Trasporti, nei primi anni novanta, di soggetti-amministratori della società che sono stati coinvolti nell'indagine «Adelphi» condotta dalla procura distrettuale di Napoli (vedi relazione della Commissione sulla regione Liguria, documento XXIII n. 13).
La Commissione ha già avuto modo di descrivere il modus agendi del Duvia, che era solito ricorrere a sistemi corruttivi nei confronti di esponenti della pubblica amministrazione preposti al controllo delle sue attività - lecite o illecite che fossero - nel sito di Pitelli, ma non solo (vedi la predetta relazione sulla Liguria). Attualmente, sono proprio queste le fattispecie di reato che hanno raggiunto maggiore livello di consistenza probatoria: una serie notevole di episodi che risalgono nel tempo, relativi a dazioni di danaro o altre utilità a funzionari di amministrazioni pubbliche per la stipula di contratti di smaltimento di rifiuti, ricostruiti anche grazie ad una contabilità «nera» tenuta dal Duvia (sequestratagli nel corso di una perquisizione), precisa e dettagliata, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso a seguito di tale rinvenimento.
Per alcuni di questi episodi il Duvia risulta già rinviato a giudizio: presso il tribunale di Roma, a seguito di stralcio, per fatti di corruzione che vedono coinvolto il Ministero della difesa; presso il tribunale di La Spezia, sia per fatti di corruzione legati ad attività di controllo della gestione della discarica di Pitelli verificatisi alla fine degli anni ottanta e nel 1990, che per falso in bilancio (l'ipotesi d'accusa è che il Duvia utilizzasse per l'attività di corruzione di pubblici funzionari parte delle somme conseguite dalla locazione di alcuni terreni, non riportate in contabilità).
Per quanto riguarda il procedimento pendente presso la procura del tribunale di La Spezia (n.1213/96 RGNR), in esso sono confluiti per ragioni di connessione diversi procedimenti di epoca anteriore che riguardano sempre l'attività di gestione del sito di Pitelli e le condotte tenute dagli organi preposti al suo controllo. Ciò è agevolmente rilevabile dalla seconda parte di questo documento in cui si è voluta sistematizzare la cronologia degli atti amministrativi e tecnici che hanno caratterizzato la vita della discarica a partire dalla sua apertura, nonché le principali vicende giudiziarie, in qualche modo illuminanti della complessità e gravità dei fatti posti in essere nell'arco di un ventennio.
Nell'ambito del procedimento in corso, sono state disposte due perizie per incidente probatorio, con la finalità di verificare da un lato la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in relazione ai reati di abuso d'ufficio e di falso prospettati dall'organo inquirente; dall'altra, le condizioni di effettivo degrado del sito, e in particolare se il tipo e l'entità dei danni causati dallo sversamento indiscriminato e protratto di rifiuti pericolosi lasci configurare, oltre che violazioni specifiche della normativa ambientale e sanitaria, anche il più grave reato di disastro ambientale riconducibile alla presenza della discarica e degli impianti del Duvia.
La perizia sugli atti e le procedure amministrative è stata depositata di recente, mentre si attendono gli esiti degli ultimi accertamenti relativi allo stato dei luoghi e ai danni nell'area destinata alla discarica e agli impianti di Pitelli, rispetto ai quali è a conoscenza della Commissione il fatto che il sostituto procuratore titolare dell'indagine ha richiesto di acquisire le risultanze dello studio epidemiologico e delle verifiche sulle acque disposte dal


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comune ed affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL) ed altri enti, che potrebbero evitare ulteriori integrazioni probatorie al collegio peritale, accelerando razionalmente i tempi di chiusura dell'indagine.
A prescindere, però, da ogni valutazione sui profili squisitamente penali, sono innegabili alla luce dei numerosi elementi già acquisiti dalla Commissione le patenti illegalità commesse dai vari organi amministrativi ai quali era devoluto il controllo sulla discarica e sugli impianti, nonchè il gravissimo stato di degrado dell'area di Pitelli, tanto grave da aver determinato l'intervento del legislatore, con la previsione dell'inclusione del sito tra quelli destinatari di cospicui finanziamenti statali per le opere di bonifica proprio in ragione della situazione territoriale determinatasi, ritenuta ad alto rischio ambientale, e ciò a prescindere dal raggiungimento della prova penale del disastro ambientale (legge n. 426 del 1998, articolo 1, comma 4, lettera n).
L'analisi approfondita ed unitaria dei dati più significativi che si sono voluti offrire non può esimere da conclusioni siffatte; ma essa impone, altresì, una seria riflessione sul concreto funzionamento a La Spezia dei meccanismi di controllo dell'apparato amministrativo e sull'operato delle stesse forze di polizia e magistratura, nonché più in generale sulla necessità di creare strumenti di coordinamento e raccordo dei vari momenti dell'attività di prevenzione e repressione in questo settore, come la Commissione ha più volte avuto modo di rilevare nella disamina delle varie problematiche legate al ciclo dei rifiuti.
Invero, la discarica è stata avviata nel gennaio 1979 (a questa data risale la prima concessione), ma già dall'inizio degli anni settanta la parte di terreno sottoposta a servitù militare era in uso al Duvia e alla Contenitori Trasporti per la gestione di una discarica di soli materiali inerti non pericolosi, provenienti dall'arsenale militare di La Spezia.
Nell'ambito del procedimento in corso, sono stati sequestrati rifiuti pericolosi (diossine, silani, xilene, benzene, idrocarburi) occultati da solette di cemento armato, rinvenuti persino al di sotto del piazzale della discarica, sotto la mensa ed altri uffici annessi all'impianto (vedi le audizioni svolte nel corso della missione in Liguria, 16 luglio 1997).

Allarmanti sono, poi, gli esiti dell'indagine peritale sin qui compiuta. È risultato, infatti, che nel periodo 1983-1984 nell'area di Pitelli sono stati interrati i rifiuti dello stabilimento Union Carbide Unisil spa Termoli, costituiti da intermedi di lavorazione dei silani con residui di catalizzatore di nichel esausto. Al periodo 1983-1985 risalgono gli interramenti dei rifiuti tossico-nocivi nella zona circostante e sottostante le vasche, rimovimentati e abbancati nel 1993-1995 per la realizzazione, appunto, delle vasche e delle infrastrutture. A questi stessi periodi possono farsi risalire gli abbancamenti e riabbancamenti di tutti gli altri rifiuti, sia tossici che speciali, discaricati nell'area posta alla sommità delle vasche.
Siffatti sversamenti selvaggi sono avvenuti non solo in un'area che non aveva le caratteristiche previste per impiantare una discarica di tipo B, ma la nuova discarica, realizzata a partire dal 1990, insiste in parte nell'area della vecchia discarica che non è stata neppure bonificata, essendosi provveduto solo a movimentare e riabbancare i rifiuti in essa contenuti, anche quelli pericolosi, per realizzare i nuovi invasi.
In particolare, in una delle vasche sono stati individuati rifiuti provenienti da scarti dell'industria farmaceutica, residui della demolizione di autoveicoli in elevati quantitativi ed in profondità, rifiuti costituiti da fanghi, ceneri e/o scorie contenenti metalli oltre la concentrazione limite, quindi da considerarsi tossico-nocivi, ed il cui contenuto di metalli pesanti nell'eluato era superiore ai limiti prescritti. Le analisi dell'eluato di discarica hanno evidenziato generalmente concentrazioni di metalli pesanti previste nell'allegato al decreto del Presidente della


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Repubblica 915/82 superiori ai valori limite di cui alla tabella A della legge 319/76.
Ed ancora: nell'area destinata allo stoccaggio provvisorio, gli scavi - che si sono spinti ad una profondità massima di 8-10 metri - hanno portato alla luce terreno impregnato di sostanze di origine petrolifera, fanghi, ceneri e/o scorie, rifiuti da demolizioni navali, morchie, rifiuti liquidi e melmosi, sostanze di origine petrolifera, sostanze catramose e sostanze oleose, contenute in fusti ancora integri, contenitori di oli lubrificanti e liquidi refrigeranti.

In tali aree, lo stato di inquinamento delle acque sotterranee, da attribuire alla presenza della discarica (elevate concentrazioni di mercurio, piombo, cadmio, cromo e nichel, rinvenute anche nel percolato), è risultato notevole ed esteso sia alle acque sotterranee alimentate da falde superficiali (pozzi Meneghini, Mancini e Camarca) che a quelle alimentate da falda profonda (pozzo piezometrico n. 1). Inoltre, a valle della discarica, nelle acque esaminate relative ai pozzi Meneghini ed al torrente Canalone, è stato rilevato anche un inquinamento di origine organica.
Le conclusioni cui sono, poi, pervenuti i periti circa l'idoneità dei due forni inceneritori di Pitelli al trattamento dei rifiuti autorizzati, e di quelli tossico- nocivi, non sono meno confortanti. In ordine, infatti, al forno DA5 - in esercizio, sia pure con qualche fermata, dal 1982 al 1986 - è stata evidenziata la non idoneità al trattamento dei rifiuti previsti nell'autorizzazione nel rispetto dei limiti delle emissioni prescritti dall'autorizzazione stessa, poiché, qualora alimentato con tali rifiuti, avrebbe prodotto emissioni di concentrazione notevolmente superiore.
In tale forno sono stati rinvenuti rifiuti (da considerare, in relazione all'epoca di conferimento, come potenziale alimentazione del forno DA5) contenenti glicole etilico, rifiuti della produzione di silani e rifiuti catramosi a base di paraffine, nonché rifiuti costituiti da 2 cloro- 1.3 dinistro- 5 trifluorometilbenzene e rifiuti costituiti da supporto filtrante esaurito, per i quali il forno non era idoneo al trattamento, non soltanto perché si tratta di rifiuti non compresi fra quelli elencati nelle autorizzazioni regionali, ma anche perché avrebbero prodotto emissioni abnormi (rispetto ai limiti di cui alle prescrizioni regionali) di ossidi di azoto, di acido cloridrico e di acido fluoridrico; per quest'ultimo, non tanto rispetto alle prescrizioni regionali (che non ne avevano previsto uno specifico limite), quanto piuttosto «rispetto ad un qualsivoglia limite ragionevolmente accettabile in relazione alla tossicità» di tale inquinante.
Quanto al forno FC10 - in esercizio dal 1992 al 1996 - esso, pur completo da un punto di vista impiantistico, non è stato ritenuto dai periti idoneo al trattamento dei rifiuti autorizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite, per una serie di ragioni: non è stata mai rispettata la prescrizione relativa al contenuto massimo di carbonio organico nelle ceneri; in alcuni periodi, non sono state rispettate le prescrizioni circa la concentrazione massima di anidride solforosa ed ossido di carbonio, né il parametro operativo relativo al tempo minimo di permanenza dei rifiuti nella camera di postcombustione; non sono state effettuate con la prescritta periodicità le analisi dei fumi rispetto ad alcuni significativi inquinanti atmosferici (quali il mercurio e gli idrocarburi policiclici aromatici); infine, le ceneri prodotte, qualora confinate tal quali nella discarica di Pitelli, non sarebbero state smaltite secondo le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Va sottolineato, peraltro, che ad alcune di queste inadempienze si sarebbe potuto ovviare facilmente con un esercizio dell'impianto più adeguato.
Tra i rifiuti rinvenuti nella discarica, sono da considerare come potenziale alimentazione al forno FC10 i residui dell'industria farmaceutica e della demolizione di autovetture, rispetto ai quali il forno non era però idoneo al trattamento nel rispetto delle prescrizioni stabilite


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dalle autorizzazioni: anzitutto perché non vi era l'autorizzazione all'incenerimento di tali rifiuti, comunque perché i residui dell'industria farmaceutica non avrebbero potuto alimentare il forno nel rispetto delle prescrizioni regionali per il loro elevato contenuto in azoto e cloro. Identico discorso va fatto per i residui della demolizione di autovetture, che presentano un contenuto in carbonio dei residui solidi della combustione ed in acido cloridrico delle emissioni gassose tale da non poter rispettare le prescrizioni regionali.
Quanto fin qui riportato vale per i rifiuti effettivamente rinvenuti nell'impianto (ma la definizione pare invero eccessiva). Un discorso a parte meritano invece le ipotesi investigative relative ai rifiuti che sarebbero giunti in maniera del tutto illecita a Pitelli. Si suppone infatti che nella discarica siano stati interrati, negli anni ottanta, circa 500 fusti contenenti terreno e materiale vario decorticato nei comuni di Seveso e Meda a seguito dell'incidente occorso presso la Icmesa il 10 luglio 1976, fusti di cui si è persa ogni traccia dal momento del loro arrivo alla dogana svizzera, dove vennero bloccati e respinti.
Sempre a livello di ipotesi investigativa, e sulla base di alcuni documenti sequestrati a personaggi coinvolti nelle vicende di Pitelli, vi è il sospetto che la discarica sia stata utilizzata nell'ambito di un traffico illecito internazionale di rifiuti, che avrebbe avuto come sito terminale di smaltimento la ex Germania est (vedi audizione del 16 luglio 1997 del sostituto procuratore dottor Alberto Cardino e dell'ufficiale del Corpo forestale dello Stato dottor Benito Castiglia).
Tutto questo è avvenuto nel corso di un ventennio - va sottolineato - senza alcun intervento, anzitutto da parte della pubblica amministrazione cui spettava il controllo sull'attività della discarica e degli impianti e, prima ancora, sulla legittimità della loro realizzazione, come è agevole rilevare da una lettura degli atti che si sono susseguiti negli anni, evidenziati più avanti.

2. Le vicende amministrative dell'impianto di Pitelli.

Nel 1979 la discarica controllata di soli inerti da lavorazioni industriali nasce in un'area destinata in parte a zona panoramica, in parte a zona per l'edilizia economico-popolare, area altresì sottoposta a vincolo paesaggistico; eppure, la discarica viene autorizzata.
Vi è di più: la domanda originaria del Duvia (13 agosto 1976) fa riferimento a un'attività di riempimento con materiali inerti di un avvallamento di terreno nell'area di Pitelli. Nella domanda (appare paradossale leggerlo oggi) si sottolinea che l'area dovrà essere recintata per evitare scarichi abusivi ed incontrollati di rifiuti. Nelle more dell'iter amministrativo, quando sull'istanza si sono già espressi favorevolmente sia la commissione edilizia che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria e l'ufficiale sanitario, il Duvia (il 12 giugno 1978) modifica la sua originaria istanza, chiedendo l'autorizzazione all'esercizio di una discarica controllata di inerti e di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali. Il 31 gennaio 1979 il comune di La Spezia rilascia la concessione relativamente alla seconda istanza del Duvia, richiamando però i pareri espressi dai suddetti uffici tecnici in merito alla prima istanza del Duvia stesso (quindi su altro progetto). Si può pertanto concludere che la concessione è stata rilasciata senza alcuna attività istruttoria.
Tutti gli atti amministrativi successivi alla data del 1979 (per la gestione della discarica, per la realizzazione ed attività degli impianti, per l'ampliamento e adeguamento in discarica di II cat. tipo B) riposano su tale evidentissimo vizio di fondo, che in seguito - come si vedrà nella seconda parte di questo documento - viene addirittura rilevato e non preso in considerazione. Basti osservare come il comune, in data 11 luglio 1983, abbia proceduto al rinnovo della concessione, dietro parere favorevole della commissione edilizia e dello stesso comitato tecnico per l'ambiente, nonostante permanessero


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le predette destinazioni d'uso del territorio, i vigili avessero accertato l'avvenuto sbancamento della collina sita nell'area (oltre alla realizzazione di alcune opere abusive), ed i risultati analitici di campionamenti dell'acqua a valle del muro di contenimento della discarica indicassero già allora il superamento della tabella A di cui alla legge 319/76 relativamente ad alluminio, cloruri, ferro, piombo, cadmio e COD.
A titolo esemplificativo va poi evidenziato che il progetto di sistemazione finale della discarica presentato dalla Contenitori Trasporti nell'agosto 1987 è privo di riferimenti per quanto attiene alle sue effettive modalità di realizzazione e mostra come ancora non sono state neppure realizzate le opere di raccolta del percolato autorizzate sin dal 1985, mentre l'area destinata a discarica occupa ben 31 particelle catastali a fronte delle 6 particelle indicate in progetto.
E ancora - rinviando per ragioni di economia del lavoro al complesso degli atti elencati nella seconda parte di questo documento - la giunta regionale, nella delibera del 24 maggio 1990, con la quale si fissano i termini per le procedure espropriative, preordinate alla realizzazione del progetto del Duvia, dopo aver rilevato che «sotto il profilo urbanistico l'area interessata ricade in zona per verde sportivo e che l'intervento in questione non è conforme allo strumento urbanistico», finisce per ritenere che «le modificazioni degli impianti già esistenti non pregiudicano le possibilità di utilizzare in futuro l'area ai fini sportivi e che, pertanto, gli interventi sono assentibili con conseguente variante allo strumento urbanistico». Al di là di ogni considerazione, la Commissione deve quanto meno ricordare che per le discariche è previsto un controllo post mortem di dieci anni: la sistemazione definitiva sarebbe quindi arrivata in un futuro davvero non prossimo.
In realtà, negli anni 1992-1994 non è stato realizzato un ampliamento e sistemazione della vecchia discarica, quanto piuttosto una nuovadiscarica insistente, in parte, su quella precedente, non bonificata; mentre nella delibera regionale del 1987 era stato approvato un ampliamento della discarica esistente che riguardava un'area contigua a monte della discarica di cui era stata già prevista la bonifica. Tale nuovadiscarica, autorizzata soltanto nel 1992 - sebbene permanessero i vincoli di destinazione della zona - aveva in comune, con la precedente, solo alcune particelle sulle dieci che la interessavano con la realizzazione di tre vasche impermeabilizzate.
Nel 1995, è stata poi realizzata la quarta vasca impermeabilizzata, sovrapposta sia sul terreno naturale, sia sulle tre vasche, sia sui vecchi rifiuti, in un'area interessante diciannove particelle, molte delle quali non autorizzate, ed in un'area destinata, invece, ad essere bonificata.
Soltanto nel luglio 1995, nella relazione ad un ulteriore progetto di adeguamento, viene descritta la nuova situazione realizzatasi ed autorizzata dall'organo regionale nel 1992, ma completamente diversa da quella prevista dal progetto dal 1987. Eppure, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 441/87, la competenza per i nuovi impianti spettava ad una specifica conferenza che doveva valutare l'idoneità del sito e la validità dell'impianto realizzato e, nel caso che tale discarica fosse destinata a ricevere - come è accaduto - anche rifiuti tossico-nocivi, doveva essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.
Si deve qui evidenziare come la data del luglio 1995 sopra citata non appare affatto casuale rispetto alla concatenazione degli eventi e al reale disegno portato avanti dal Duvia. Infatti, prima di questa data (e come si vedrà nel dettaglio nella seconda parte di questo documento) intervengono alcuni atti del comune di La Spezia che modificano in parte le destinazioni d'uso dell'area di Pitelli, a tutto vantaggio dell'attività del Duvia, legittimando a posteriori la presenza della discarica.
In riferimento all'attività dei forni, nonostante i limiti severi prescritti dalla regione per molti inquinanti (vedi delibere


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del 1988-1990-1991), la Commissione ha dovuto rilevare che senza plausibili motivazioni le autorità preposte ai controlli non hanno mai registrato che questi limiti venivano sistematicamente superati. Inoltre non risulta siano mai state eseguite rilevazioni delle concentrazioni nei fumi di molti inquinanti ed in particolare del mercurio; le sole due misure della concentrazione nei fumi di ossidi di azoto hanno dato risultati talmente bassi da apparire inattendibili. Soprattutto, nell'arco di più di due anni (gennaio 1993- aprile 1995) una sola volta sono state eseguite analisi dei fumi rispetto alle diossine ed al CD, pur essendo questi inquinanti tra quelli espressamente citati nella delibera del 20 novembre 1985 come meritevoli di particolare attenzione.

Insomma, ricorrono nel corso degli anni una serie di patenti violazioni della normativa ambientale e sanitaria, cui non riescono a porre alcun freno le ripetute denunce dei comitati di cittadini abitanti a Ruffino e S. Bartolomeo, cioè nelle immediate vicinanze della discarica; gli accertamenti effettuati dagli uffici sanitari e le ripetute segnalazioni delle forze dell'ordine, anche rispetto all'interramento di rifiuti pericolosi; tantomeno, le vicende giudiziarie che vedono coinvolta l'attività del sito.
Anzi, siffatto comportamento spregiudicato ed arrogante della pubblica amministrazione si spinge sino ai tempi più recenti, manifestando chiaramente l'assenza di ogni volontà di rimediare. È del 28 settembre 1995 (quando è già avviato alla procura presso il tribunale di La Spezia un procedimento, poi confluito in quello attuale, in cui veniva disposta una consulenza per accertare la legittimità dell'operato dei vari organi comunali, provinciali, regionali preposti ai controlli) la delibera regionale di approvazione del progetto di variante, che modifica la categoria della discarica in II B super, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della «legge Merli», nonostante gli esiti dell'attività di controllo avessero evidenziato che la discarica era causa di forti inconvenienti dal punto di vista ambientale, come dichiarato nelle diffide regionali e nelle ordinanze del sindaco a tutela della salute pubblica.
Addirittura dopo il sequestro del sito intervengono due atti davvero emblematici della realtà entro la quale il Duvia ha operato. Immediatamente dopo il sequestro il presidente della provincia di La Spezia propone un accordo di programma che - di fatto - revoca all'impianto di Pitelli ogni autorizzazione ad operare e prevede un obbligo di bonifica del sito. Ebbene, a tale proposta segue, il 24 febbraio 1997, una nota dell'assessore all'ambiente della regione Liguria che esprime perplessità sulla chiusura definitiva dell'impianto di Pitelli, affermando tra l'altro che, a giudizio dello scrivente, occorre «valutare e motivare adeguatamente detta scelta con il concorso di tutti gli operatori del settore, anche al fine di non precludere al bacino industriale di La Spezia una possibile soluzione di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della provincia stessa».
Incomprensibile appare poi l'atto della regione Liguria, in data 10 giugno 1998, che diffida la Sistemi Ambientali dal concedere disponibilità di accesso al proprio impianto per lo smaltimento dei rifiuti ad aziende non autorizzate. È appena il caso di ricordare che l'impianto era fermo dal novembre 1996, cioè dal momento dell'intervenuto sequestro giudiziario dell'intera area.
Il sintetico quadro che viene fuori da quanto sin qui svolto sull'operato degli organi amministrativi è oltremodo significativo, indipendentemente dagli esiti penali della vicenda: da un lato emerge, infatti, un coacervo di interessi e complicità che hanno consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento ad evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati). Ma la vicenda denuncia anche l'inefficienza attuale del sistema dei controlli - già più volte richiamata dalla Commissione - cui contribuisce, in parte, un eccessivo frazionamento


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ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni del settore, anche in campo ambientale e del ciclo dei rifiuti. Si è creata, in realtà, una proliferazione ed un accavallamento di competenze e di adempimenti, rispetto ai quali diventa difficile sia una verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività, sia una ricerca ed una individuazione delle responsabilità.

3. Le vicende giudiziarie dell'area di Pitelli.

Venendo ora all'operato della magistratura spezzina, non ci si può esimere dall'esprimere forti perplessità per l'assenza (fino all'epoca recente) di un serio ed incisivo intervento da parte della medesima, nonostante che rapporti delle forze dell'ordine e denunce dei cittadini risalgano già ai primi anni ottanta.
Sono stati numerosi, per verità, i procedimenti della magistratura che hanno riguardato nel corso degli anni l'attività della discarica di Pitelli: nella seconda parte di questo documento si sono evidenziati solo i più significativi; in allegato si dà invece conto di tutti i procedimenti rinvenuti dalla Commissione negli uffici giudiziari di La Spezia, alcuni di questi risolti in piccoli interventi circoscritti alla sanzione delle condotte più lievi (violazioni del decreto del Presidente della Repubblica 915/82), senza che si riuscisse a cogliere il fenomeno nella sua interezza e complessità, ed i diversi profili di illiceità delle condotte poste in essere sia dal privato che dall'amministrazione pubblica.
Certamente, ciò è in parte dipeso dall'assenza di coordinamento tra i diversi uffici giudiziari e dal fatto che attività ispettive e di accertamento, specie amministrative, erano fortemente esposte all'opera corruttrice del Duvia, come dimostrano le vicende giudiziarie più recenti. Non può negarsi, però, che l'assenza di un intervento serio ed incisivo rispetto alle vicende di Pitelli da parte della magistratura spezzina, tradisce anche quel ritardo culturale nell'approccio alla tematica ambientale che ha causato fino ad ora una minore attenzione verso le problematiche della ricerca e dell'acquisizione della prova delle infrazioni, che già risentono di una legislazione convulsa, ancora frammentaria e spesso confusa; nonché dei limiti che alla ricerca ed acquisizione della prova discendono dalla natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali, come la Commissione ha più volte rappresentato agli organismi di indirizzo politico.
Si vuol però dire che l'azione giudiziaria ha mostrato, pur nelle innegabili difficoltà concrete che si sono evidenziate, una scarsa attenzione e capacità di iniziativa rispetto alla vicenda di Pitelli, specie ove si considerino: i numerosi procedimenti avviati e conclusi, in particolare dagli uffici della procura presso la pretura, per violazioni reiterate nel tempo della normativa ambientale e idraulica, per l'inosservanza di provvedimenti sindacali a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per emissioni di fumi e odori atti a molestare le persone; le segnalazioni dei vigili urbani e della polizia municipale (anche in ordine all'interramento di rifiuti pericolosi) e gli accertamenti sanitari, che rivelavano sin dal 1984 - si badi - un «notevole» stato di inquinamento dell'area e la presenza di rifiuti tossico-nocivi; ed ancora, le ripetute denunce, inoltrate sin dagli inizi degli anni ottanta, dai comitati di cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, che denunciavano una serie di illegittimità degli atti amministrativi autorizzativi e lamentavano episodi di dermatiti e altri disturbi causati dall'attività di discarica, amplificati dalle cronache nazionali che - potremmo dire - avevano fatto assurgere il «caso Pitelli» al rango di notorio. Tutti elementi che si sono evidenziati più avanti nella loro significativa ed inquietante concatenazione temporale senza soluzione di continuità, i quali nel tempo sempre più spingevano, ed in maniera univoca, quantomeno ad un maggiore approfondimento delle singole tematiche di volta in volta affrontate.


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4. I fascicoli non trovati.

Si fa qui riferimento a due episodi ad avviso della Commissione di rilevante gravità. Nell'ambito della complessa attività di studio di tutti gli atti giudiziari aventi ad oggetto la discarica di Pitelli, la Commissione ha appreso del rinvenimento di un appunto della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di La Spezia facente riferimento ad un fascicolo processuale aperto sulla morte di un operaio della Contenitori Trasporti, Stretti Giuseppe. Tale fascicolo non è stato rinvenuto presso gli uffici ed archivi giudiziari di quel tribunale al numero indicato nell'appunto. È stata pertanto estesa la ricerca a tutto il periodo 1984-1997, senza alcun esito. L'evidenza che tale fascicolo sia esistito è rafforzata dalle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dall'ufficiale di polizia giudiziaria a suo tempo incaricato delle indagini; nonché dal contenuto di un verbale di dichiarazioni rese dalla vedova Stretti, nel quale si fa espresso riferimento a precedenti dichiarazioni rilasciate dalla stessa davanti alla polizia giudiziaria.
Le circostanze della morte dello Stretti, tali da lasciar ipotizzare che la stessa fosse da collegare ad inalazioni di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) cui l'operaio era stato esposto nell'espletamento delle sue mansioni di ruspista e palista in discarica, sono ampiamente descritte nella seconda parte di questo documento e ad esse si fa rinvio.
Interessa qui rilevare il mancato rinvenimento delle risultanze investigative dell'epoca dei fatti e del loro esito processuale, e ciò a prescindere da ogni valutazione squisitamente penale sulla riapertura di questo procedimento e sui risultati cui sono pervenuti i periti incaricati - nell'ambito dell'attuale procedimento giudiziario - di chiarire le cause della morte dello Stretti. È evidente, però - del resto, è espressa ammissione dei periti - che il giudizio formulato in termini di esclusione di un rapporto di causa ad effetto fra l'esposizione a polveri silicee per l'attività lavorativa e l'evento morte risente inevitabilmente della limitatezza dei dati anatomo-patologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, nonché della mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico, e ciò getta un'ombra sull'intera vicenda.
Altrettanta perplessità desta il fatto che anche il fascicolo relativo alla causa civile intentata all'epoca dalla vedova Stretti per il riconoscimento di una invalidità permanente parziale dovuta a silicosi, non sia completo proprio delle relazioni depositate dai due CTU nominati dal giudice del lavoro in sede di appello per accertare se le cause della morte fossero da collegare all'attività lavorativa svolta dall'operaio.
Né si è trattato di un caso isolato. Infatti la Commissione è venuta a conoscenza della scomparsa di un fascicolo, sempre relativo alla discarica di Pitelli, aperto dopo la presentazione di un esposto - nel 1988 - da parte dell'associazione Legambiente. Infine, di un altro fascicolo processuale, del 1985, è stata rinvenuta solo la copia della segnalazione iniziale.
In conclusione, la magistratura - alla luce anche delle vicende qui sopra esposte - pare essersi «accontentata» di singole contestazioni di minor rilievo, senza la volontà di leggere nel complesso l'attività della discarica di Pitelli, benché non mancassero gli spunti per una simile lettura.
Ferma restando tale constatazione, anche la vicenda di Pitelli fa ritenere a questa Commissione necessari gli interventi legislativi già richiesti per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca ed acquisizione della prova. Rende, altresì, necessarie forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, che consentano un'azione più tempestiva ed incisiva, e che, invece, ancora oggi rimangono in larga parte affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.


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In questa direzione, l'impegno deve essere massimo verso un processo di sensibilizzazione culturale che ancora non è stato completato, ed una valorizzazione delle professionalità nel settore dell'ambiente e, specificamente, in quello attinente al ciclo dei rifiuti. Al contempo, va realizzata un'azione efficace di coordinamento, mediante l'elaborazione di un sistema di archiviazione omogeneo dei dati dell'attività, da porre a fattore comune delle forze dell'ordine e della magistratura inquirente; nonché attraverso un'azione coordinata di controllo sul territorio con l'ausilio di tecnologie e supporti tecnici adeguati.

SECONDA PARTE

5. Cronologia degli eventi.

In questa parte del documento vengono elencati - e sommariamente descritti - i principali atti amministrativi relativi alla realizzazione e gestione del sito nel periodo 1976-1998, nonché le principali vicende giudiziarie che hanno visto coinvolta l'attività di gestione della discarica e degli impianti.
29 giugno 1939 - La legge n. 1497 include l'area compresa tra Pagliari, Ruffino, Pitelli e Maggiano tra i siti di notevole interesse pubblico ed alto valore paesistico.
1962 - Il piano regolatore generale del comune di La Spezia prevede, per l'area di Pitelli, una porzione indicata come zona speciale panoramica B ed una porzione come zona per l'edilizia economico-popolare. Una parte dell'area è soggetta a servitù militare.
16 agosto 1976 - La società Contenitori Trasporti presenta la relazione di progetto che prevede la sistemazione a rilevato con materiale di discarica di un naturale avvallamento di terreno sulla via Pitelli. Al piede del rilevato è prevista la realizzazione di una gabbionata a contenimento e delimitazione dello stesso, al fine di agevolare lo smaltimento delle acque di infiltrazione.
25 febbraio 1977 - L'ufficiale sanitario esprime parere favorevole, a condizione che il luogo venga destinato al solo deposito di materiali inerti.
25 marzo 1977 - La società presenta la planimetria relativa al progetto di discarica controllata, da cui risulta che l'area occupa le particelle 1 e 3. Vi sono i pareri favorevoli della commissione edilizia.
15 luglio 1977 - Nulla osta della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di La Spezia che, limitatamente a quanto prospettato nell'istanza del 1976 di cui sopra, lo condiziona al rispetto «della vegetazione esistente negli spazi liberi, alla conservazione ed all'incremento della piantumazione con essenze caratteristiche prevalenti nella località».
12 giugno 1978 - La società chiede al comune di La Spezia l'autorizzazione ad effettuare nel sito l'interramento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali (si prevede, quindi, non più il solo deposito come nell'originaria istanza, ma una discarica in senso proprio).
3 luglio 1978 - L'ufficio igiene e sanità del comune esprime parere contrario alla richiesta, salvo specifica richiesta da inoltrare di volta in volta dagli interessati.
9 novembre 1978 - La commissione edilizia viene investita dal settore edilizia del problema «della discarica già autorizzata», in riferimento all'istanza della Contenitori Trasporti del 1978 (vedi sopra). La commissione edilizia nulla rileva, anzi ritiene la pratica «non di propria pertinenza e rimette gli atti all'amministrazione, per quanto di competenza».
21 novembre 1978 - L'assessore all'urbanistica, nel corso dell'istruttoria della istanza inoltrata dalla Contenitori Trasporti in data 12 giugno 1978 (vedi sopra), ritiene che la stessa possa essere


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assentita alle condizioni indicate dall'ufficiale sanitario in una nota del 3 luglio 1978.
(Dalla lettura della nota, si evince chiaramente che il parere era stato già favorevole solo perché la richiesta della società era riferita alla realizzazione di un deposito di materiali inerti, mentre - si legge nella suddetta nota - rispetto «all'altra istanza del Duvia», tesa ad ottenere l'autorizzazione per l'interramento di rifiuti industriali, «devesi esprimere parere contrario» in relazione «ai generici termini prospettati dal richiedente», potendo «se del caso» essere autorizzato il deposito di rifiuti industriali solo con particolari ed accurate cautele indicate nella stessa nota).
25 gennaio 1979 - Rapporto della polizia municipale per l'abusiva realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di piattaforme in cemento, tre baracche in lamiera, forno di incenerimento, vasca interrata, serbatoio di acqua potabile e depuratore di acque.
31 gennaio 1979 - Il comune di La Spezia rilascia la concessione per la discarica controllata di materiali inerti e di interramento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.
(Secondo il PRG vigente, l'area di discarica ricade in parte in zona speciale panoramica B e in parte in zona per edilizia economico - popolare comparto D-S. Bartolomeo; una parte è soggetta a servitù militare. Inoltre, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico).
3 gennaio 1980 - Nulla osta del medico provinciale alle operazioni di pirolisi e/o discarica, sempre che siano precedute da parere tecnico favorevole.
1981 - La Contenitori Trasporti presenta al comune istanza per attivare un impianto di incenerimento di rifiuti a Pitelli.
10 settembre 1981 - Il laboratorio di igiene e profilassi preleva per analisi un campione di acqua a valle del muro di contenimento della discarica, i cui risultati analitici danno il superamento della tabella A di cui alla legge 319/76 per i parametri solidi sospesi, alluminio, cloruri, COD, cadmio, ferro e piombo.
14 marzo 1982 - La società chiede alla regione Liguria l'autorizzazione a continuare l'attività di smaltimento residui urbani, speciali, tossici e nocivi. Nella planimetria allegata alla domanda è indicata l'area oggetto della concessione del '79 (cioè le particelle 1 e 3).
10 novembre 1982 - Il comitato tecnico per l'ambiente della regione Liguria rilascia parere favorevole sull'impianto di abbattimento delle emissioni provocate a Pitelli dalla combustione dei residui solidi nel forno DA5, sul bruciatore DUMAG per rifiuti liquidi (entrambi della Contenitori Trasporti) in fase sperimentale per un anno, e sui rifiuti che possono essere trattati (fondami di grezzo, fondami di particolari idrocarburi, bagni per fotografie a colori).
23 dicembre 1982 - La regione delibera di adottare le prescrizioni di cui al detto parere del comitato tecnico per l'ambiente, relativamente all'esercizio dell'impianto DA5.
14 marzo 1983 - La Contenitori Trasporti chiede alla regione l'autorizzazione alla continuazione dell'attività di trattamento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, degli oli usati non rigenerabili né riutilizzabili in quanto non compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 691/82, utilizzando attrezzature specifiche quali impianti di trattamento biologico e forno di incenerimento a pirolisi.
(La richiesta non solo viene depositata tardivamente al protocollo generale della regione Liguria, e cioè il 16 marzo 1983, laddove il termine ultimo di scadenza ai sensi dell'articolo31 decreto del Presidente della Repubblica 915/83 era il 15 marzo, ma risulta altresì carente della documentazione necessaria ai fini della stessa ammissibilità della domanda e della istruttoria. Infatti, il 6 maggio 1983 la


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società, ad integrazione della richiesta, precisa che: nella discarica vengono smaltiti esclusivamente residui da lavorazioni industriali (meccaniche, edili, navali, chimiche) quali rifiuti da demolizione, pulizia stabilimenti, fanghi senza metalli tossici da impianti di depurazione; i rifiuti vengono giornalmente ricoperti con uno strato di 50-80 cm. di inerti e all'esaurimento della discarica la zona verrà ricoperta con terreno vegetale secondo quanto stabilito nell'atto di sottomissione allegato alla concessione del 1979).

22 marzo 1983 - La società fa istanza alla regione per l'autorizzazione alla installazione di due piccoli forni inceneritori e due depuratori di fanghi primari e secondari in località Pitelli.
20 aprile 1983 - La società fa istanza al comune per la proroga sino al 30 giugno 1984 della concessione edilizia del 1979, in attesa dell'emissione, da parte della regione, dell'autorizzazione definitiva allo smaltimento in discarica controllata di rifiuti industriali.
(Va evidenziato che nell'istruzione della pratica da parte del comune, si rappresenta che l'area della discarica ricade parte in zona agricola, parte in zona a verde sportivo, parte in zona per la viabilità di piano, e parte in zona PEEP)
8 giugno 1983 - La commissione edilizia, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, esprime parere favorevole al rinnovo della concessione con alcune prescrizioni.
27 giugno 1983 - La regione rilascia alla Contenitori Trasporti l'autorizzazione per le opere di ampliamento dell'impianto di incenerimento di rifiuti industriali ai sensi della legge 1497/39 e della legge regionale 44/82.
(Va posto in evidenza che il parere del comitato tecnico per l'ambiente sull'impianto di incenerimento era limitato ad una fase sperimentale per l'impiego del bruciatore, con obbligo di controlli analitici con frequenza annuale. Rispetto all'adozione della delibera di autorizzazione sopra indicata, l'assessore regionale all'urbanistica dell'epoca si esprime favorevolmente, considerando modesto l'intervento, «tale da non compromettere gli equilibri della zona interessata», e ciò nonostante il contrasto con le normative urbanistico- edilizie e senza alcun riscontro sull'osservanza delle prescrizioni imposte dal comitato tecnico per l'ambiente).
27 giugno 1983 - I vigili urbani di La Spezia accertano l'abusiva attività di discarica dal 31 gennaio 1982 per scadenza dei termini previsti dalla concessione comunale del 1979. Accertano, in particolare, che: la discarica è stata realizzata su un terreno collinare interessato da due profonde e ripide solcature erosive; l'area è posta immediatamente a monte del comune di Ruffino; il piazzale, previsto ad una quota 100, è stato in realtà realizzato alla quota inferiore 90, in parte mediante riempimento di uno dei solchi erosivi e, in parte, per un fronte di oltre 50 metri, mediante un vasto sbancamento curvilineo della collina.
11 luglio 1983 - Il comune di La Spezia rinnova la concessione alla Contenitori Trasporti per la discarica controllata di materiali inerti provenienti da lavorazioni industriali. Il provvedimento concessorio non è condizionato alle prescrizioni formulate nella precedente relazione di sopralluogo, che rilevava lo stato di alterazione dei luoghi, dettando condizioni di ripristino ambientale (pur omettendosi di rappresentare l'incompatibilità urbanistica dell'area alla realizzazione della discarica).
Tali prescrizioni vengono indicate a parte, con atto distinto consegnato alla Contenitori Trasporti nello stesso giorno del citato provvedimento di rinnovo della concessione.
(Secondo il PRG vigente, variante generale adottata dal consiglio comunale, l'area di discarica ricade: in zona agricola normale e boscata; in zona per l'edilizia economico - popolare; in zona viabilità La Spezia - Lerici con relativa fascia di rispetto; in zona per servizi pubblici di quartiere; in zona


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verde sportivo. È zona in parte soggetta a vincolo panoramico).
23 luglio 1983 - La USL esprime nulla osta in sanatoria alle opere già costruite ed alla installazione di un bruciatore a corredo del forno inceneritore DA5 (con bruciatore DUMAG tipo GOS250), al costruendo forno inceneritore e agli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi.
9 agosto 1983 - Il comune rilascia la concessione edilizia alla Contenitori Trasporti, per l'esecuzione dei lavori di recinzione del terreno adibito a discarica e l'installazione di manufatti al suo interno.
25 agosto 1983 - Delibera della regione che autorizza provvisoriamente (fino al 30 giugno 1984) la società alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Dalla planimetria risulta che l'area interessata comprende anche altre particelle rispetto a quelle concessionate nel 1979 e nel 1983.
Settembre 1983 - La Contenitori Trasporti presenta il progetto di sistemazione finale della discarica. Nella relazione tecnica ad esso allegata si prevede, fra l'altro, la realizzazione di un sistema per la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, nonché dell'eventuale percolato prodotto dall'abbancamento. Dalle planimetrie si evidenzia che sono interessate dall'attività di discarica, oltre che le particelle concessionate numero 1 e 3, quelle ai numeri 2, 218, 38, 41, 42, 48, 56, 644 e 645.
(Persistono i vincoli di zona di cui alla VPRG La pratica, unita alla lettera del geometra Fregoso, conferma che sia la proprietà che l'amministrazione erano al corrente che il comparto D interessava con la sua perimetrazione e con gli espropri l'area di cui la Contenitori Trasporti dichiarava la disponibilità o la proprietà ai fini della discarica. Del resto, lo stesso Duvia veniva interessato dall'occupazione finalizzata all'esproprio PEEP)
24 ottobre 1983 - L'assessore alla regione, ingegner Merlo, precisa che l'autorizzazione regionale deliberata consente «la prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della relativa domanda di autorizzazione, senza alcuna specificazione»
(In sostanza, viene consentita alla società l'attività di discarica senza le previste limitazioni; ciò, peraltro, sulla base dell'atto di un singolo componente dell'organo deliberante - la giunta - che ad esso si sostituisce senza, però, che si comprenda quale sia la fonte che lo legittima ad assumere tale volontà autorizzatoria, secondo quanto evidenziato dai periti nella relazione depositata).
25 gennaio 1984, 2 febbraio 1984 - Il laboratorio di igiene e profilassi analizza un campione di acqua prelevato dal fosso Canalone, da cui risulta il superamento della tabella A della legge 319/76 relativamente ai parametri cloruri, BOD, COD, ferro, rame e fenoli. Un ulteriore campione prelevato dal torrente Canalone il successivo 13 febbraio evidenzia il superamento dei parametri di cui alla legge citata relativamente a COD, ferro, piombo e fenoli. Si accerta inoltre che il torrente è stato completamente ricoperto da argilla riportata con mezzi meccanici.
14 febbraio 1984 - Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua defluente dalla discarica presenta caratteristiche che superano i limiti delle tabelle A e C della legge 319/76.
17 febbraio 1984 - Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua di percolazione della discarica ha rivelato all'analisi un inquinamento ridotto rispetto a quello precedente.
7 maggio 1984 - I vigili urbani accertano che è stata realizzata, nella parte inferiore della discarica, una gabbionata di contenimento e, ai piedi di questa, uno scavo per la raccolta degli eluati. Dalle planimetrie allegate alla relazione presentata successivamente (17 dicembre 1984), si rileva che l'area occupata dalla discarica


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interessa, oltre le particelle numeri 1 e 3, anche quelle ai numeri 2, 218, 38, 39, 45, 41, 42, 48, 644 e 645.
21 giugno 1984 - Delibera regionale (n. 48282) di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti fino al 31 gennaio 1985.
10 luglio 1984 - Il comune di La Spezia emette due delibere aventi i seguenti oggetti: adozione di variante alla variante generale al PRG, adottata con delibera del 21 dicembre 1982, relativa al progetto d'impianto di uso pubblico e riempimento mediante discarica in un'area in località Pitelli; approvazione, ai sensi dell'articolo1 della legge 1/78, del progetto di impianti ad uso pubblico e riempimento mediante discarica in un'area in località Pitelli.
(L'adozione di queste due delibere mostra chiaramente che l'area di discarica di Pitelli non era affatto conforme al piano, del che erano consapevoli gli organi dell'amministrazione, tanto da dover adottare questi due atti per legittimare la situazione di fatto già esistente. Viene addirittura adottata una variante alla variante al PRG, a sua volta già adottata dal comune con deliberazione consiliare n.349 del 1982: era necessario, infatti, in ragione delle diverse destinazioni d'uso dell'area in oggetto, proporre una variante alla variante generale che destinasse l'area ed il suo relativo ampliamento, rispetto alle sue originarie previsioni, a «zona a servizi pubblici di quartiere a verde sportivo». In realtà, non si procede affatto all'approvazione del progetto di realizzazione del centro sportivo, ma viene approvata una utilizzazione dell'area a discarica ad opera di un privato - il Duvia - che, solo al termine della fase imprenditoriale, sarà destinata alla realizzazione del centro sportivo, con oneri a carico del comune. In pratica si fa assurgere al progetto di utilizzo dell'area che è proprio del privato, carattere di opera pubblica, ricorrendo allo strumento della variante di PRG Non è dato, comunque, conoscere la sorte che hanno seguito le procedure di variante, anche se probabilmente non hanno avuto esito positivo (vedi perizia amministrativa).
18 luglio 1984 - Decede Stretti Giuseppe per «enfisema polmonare in silicotico, edema polmonare acuto» (così la certificazione medica), operaio alle dipendenze della Contenitori Trasporti presso la discarica di Pitelli dal 1976, con mansioni di ruspista e spesso impiegato a svolgere operazioni di interramento di rifiuti sia nella discarica che nelle sue immediate adiacenze.
Il 17 luglio erano state effettuate operazioni di interramento di contenitori metallici della capacità di 200 litri ciascuno provenienti dalla Unisil Union Carbide contenenti residui della lavorazione di silani. Nel corso delle operazioni i contenitori, durante la manovra di ribaltamento del camion, erano rotolati alla rinfusa nella fossa predisposta; alcuni si erano rotti lasciando fuoriuscire il contenuto e si era sviluppata una nube bianca che aveva investito lo Stretti (dagli accertamenti effettuati sui contenitori e sul loro contenuto, il fumo bianco sprigionatosi era rappresentato da vapori di ammoniaca, cloro ed acido cloridrico).
Lo Stretti decedeva al mattino presto, mentre veniva portato dall'ambulanza in ospedale. Secondo la ricostruzione offerta dalla moglie, la sera precedente il marito aveva lamentato di essere stato disturbato dalla polvere sollevata durante il lavoro di quel giorno ed aveva bevuto molto; aveva scarso appetito ed aveva continuato a bere per tutta la notte; i suoi indumenti di lavoro avevano un cattivo odore molto forte.
Sulla morte dello Stretti viene aperto un procedimento penale teso ad accertare le circostanze e le cause della stessa, di cui è traccia nei verbali di dichiarazioni rese dai congiunti (la vedova Gianardi Marinetta ed il fratello Stretti Giuseppe), nonché dell'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini; risulta pure il ricorso in appello intentato dalla vedova contro la sentenza del pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro,


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che aveva negato il riconoscimento di un'invalidità permanente parziale dovuta a silicosi (controparte INAIL).
Dal ricorso in appello si evince che solo dopo la sentenza di primo grado la parte attrice depositava i seguenti documenti riguardanti lo Stretti. Si ricorda il certificato del dispensario di igiene di La Spezia in data 28 marzo 1978, il quale attestava dal referto radiografico «notevole accentuazione della trama ilare bilaterale con qualche nodulo fibrotico nel contesto reliquati pleurici; cardiomegalia»; nella relazione radiologica del 23 settembre 1983, si parla di «obliterazione totale del seno CD dx per esiti pleurici stabilizzati; micronoduli fibrocalcificati e pneumoconiotici sparsi; ectasia dell'arco aortico; iperdiafania dei campi basali da iniziale enfisema»; vi è la dichiarazione del medico di famiglia, che ebbe in cura lo Stretti negli anni 1983- 1984 perché affetto da broncopneumatia cronica con frequenti episodi di acuzie e ripetuti episodi di dispnea da sforzo, quadro interpretato come «un'insufficienza cardiorespiratoria da mettersi in relazione con l'anamnesi lavorativa del paziente»; vi è anche la testimonianza di compagni di lavoro sull'attività espletata e consistita, nei primi anni, nel livellare il terreno di discarica a gradoni, mediante escavazione e frantumazione di roccia quarzifera, poi nell'accatastamento di rifiuti con interventi di modifica e livellamento del terreno, con sollevazione di polveri silicee.
Il giudice del lavoro, in sede di appello, aveva disposto nuova perizia (CTU dottor Bardellini, in qualità di medico legale, che aveva relazionato in primo grado). Successivamente, il giudice nominava sempre in veste di CTU anche il dottor Baston, chiedendogli di verificare se le eventuali dispersioni di silice libera durante l'attività lavorativa avessero potuto mettere a rischio di silicosi lo Stretti, ma nel fascicolo mancano entrambe le perizie.
Le conclusioni del CTU Bardellini sono, però, sinteticamente riportate nel ricorso in appello: il consulente non aveva proceduto ad autopsia, ma sulla base degli atti e della documentazione clinica (accertamenti INAIL) aveva confermato l'esistenza di una bronchite di grado discreto; tuttavia, i dati non erano stati ritenuti sufficienti a giustificare una diagnosi di silicosi polmonare.
La causa civilistica si concludeva il 19 dicembre 1994 con sentenza del tribunale, che rigettava l'appello della vedova Stretti.
Non è stato rinvenuto il fascicolo relativo al procedimento penale sulla morte dello Stretti presso gli uffici ed archivi del tribunale di La Spezia, nonostante le accurate ricerche effettuate dalla procura presso il tribunale, che lo ha comunicato alla Commissione con missiva del 7 aprile 1999, dietro richiesta di acquisizione di copie della relativa documentazione avanzate dalla Commissione stessa.
Il procedimento sulle cause dubbie della morte dello Stretti è stato, infatti, riaperto nell'ambito del procedimento n.1213/96 RGNR della procura presso il tribunale attualmente pendente, ed è stato disposto dal GIP l'esame autoptico, previa esumazione del cadavere.
Sulla base delle indagini condotte e della documentazione in possesso, i periti hanno concluso che l'esposizione dello Stretti ad inalazione di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) sprigionatisi dall'accidentale rottura dei contenitori, pur avendo presumibilmente causato effetti irritativi delle prime vie aeree, non abbia avuto efficacia ed efficienza causale o concausale nell'evento mortale (per l'assenza della sintomatologia grave - descritta in perizia - che il soggetto avrebbe dovuto altrimenti presentare già all'inizio dell'intossicazione fino alla morte avvenuta dopo molte ore; per l'assenza di gravi disturbi anche nell'altro compagno investito dai vapori tossici, e pur tenendo conto della broncopatia cronica da cui lo Stretti era affetto).
Secondo i periti, dunque, l'evento morte è con grande probabilità riferibile a collasso cardio-circolatorio secondario ad insufficienza coronarica e miocardiosclerosi ed è indipendente dall'evento infortunistico. Infine, non è stata riscontrata


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dalle indagini istopatologiche e tossicologiche una pneumoconiosi silico-asbestosica.
(È bene evidenziare, però, che i periti hanno rappresentato delle riserve e limitazioni alla valutazione medica espressa, sia per la limitatezza dei dati anatomo-patologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, sia per la mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico).
5 novembre 1984 - Denuncia presentata dagli abitanti dei comuni di Ruffino e S. Bartolomeo. La denuncia è inoltrata al sindaco, all'assessore alla sanità del comune di La Spezia ed all'assessore regionale per la tutela dell'ambiente. In particolare, si rappresenta che da diversi anni gli abitanti della zona hanno subìto danni dalla presenza e dal «progressivo massiccio ampliamento della discarica», che diffonde «odori nauseabondi e irritanti di natura organica e chimica, scolamento di liquami maleodoranti e inquinanti lungo il bacino del canale del Vescovo, incendi ripetuti nei boschi circostanti.. con distruzione del verde e minaccia ad alcune case»; «per le sue caratteristiche e la sua collocazione nel golfo la zona è fra quelle da considerare di rilevante valore paesaggistico e ambientale, da tutelarsi sia in rapporto alla normativa del PRG che in rapporto alla normativa regionale e nazionale; la presenza di ceneri, il cui progetto di copertura non giustifica i danni alla zona né «garantisce la popolazione per quel che riguarda gli effetti sulla salute ambientale e la stabilità del territorio (trattasi di terreni di natura franosa, con presenza di falde d'acqua)».
8 novembre 1984 - Il pretore di La Spezia, dietro rapporto dei vigili urbani del 7 maggio 1984 (vedi sopra) e note del laboratorio di igiene e profilassi del 14 e 17 febbraio 1984, dalle quali emerge la presenza di percolato oltre i limiti di accettabilità con provenienza dalla discarica e con recapito in un torrente di cui è stato addirittura interrato l'originario alveo, dispone il sequestro della discarica, motivato, appunto, dalla presenza di percolato nel torrente Canalone con parametri analitici superiori ai limiti di cui alla legge 319/76 e dalla violazione delle leggi idrauliche per l'interramento del torrente.
13 novembre 1984 - Il pretore di La Spezia dispone la restituzione di disponibilità alla Contenitori Trasporti della zona di impianti di incenerimento, depurazione biologica e disoleazione ( e quelle circostanti di accesso e movimentazione mezzi), escluso restando anche in queste aree ogni scarico di materiali in suolo.
24 novembre 1984 - Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che le analisi di campioni d'acqua del percolato presentano valori superiori a quelli di cui alla tabella A della legge 319/76 per fenolo e zinco, limitatamente ai due campioni prelevati nel pozzo ai piedi della discarica.
11 dicembre 1984 - L'ufficio del Genio civile rileva che la società, con l'intento di convogliare le acque del torrente Canalone provenienti da monte, ha realizzato anche un canale a cielo aperto ed in terra naturale, che non assolve tale funzione, poiché «le acque percolano attraverso il materiale scaricato e ricompaiono a valle della briglia in gabbioni posta a valle»; «le acque meteoriche ricadenti nell'ambito della superficie di discarica non sono assolutamente convogliate e smaltite, stante la mancanza di opere atte a tale scopo..»; «..risulta evidente che a valle della discarica potranno verificarsi abbondanti fuoriuscite di eluato che allo stato attuale non viene raccolto e trattato, ma si disperde nel terreno con pericolo di inquinamento delle acque superficiali e di falda presenti nella zona». Dalla planimetria allegata risulta che l'area interessata alla discarica occupa, oltre che le particelle concessionate nonché 1 e 3, anche altre sei particelle.
Gennaio 1985 - La società presenta istanza per la deviazione canalizzata di un tratto del torrente Canalone e dichiara di aver realizzato una canalizzazione scoperta (nella planimetria viene indicato il nuovo percorso del torrente e risulta che


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l'area interessata alla discarica per la sistemazione definitiva interessa le particelle 1, 2, 3, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 38, 41, 42, 48, 644, 645 e 7).
24 gennaio 1985 - Il comune rilascia la concessione per la costruzione di una vasca di raccolta degli eluati provenienti dalla discarica controllata (che ricade in zona PEEP).
1 febbraio 1985 - Delibera della regione (357) che autorizza la Contenitori Trasporti alla realizzazione della deviazione e canalizzazione di un tratto del torrente Canalone.
4 febbraio 1985 - Delibera della regione (398), che nega la proroga dell'autorizzazione provvisoria per l'attività di discarica, in quanto posta sotto sequestro.
5 febbraio 1985 - Il pretore di La Spezia, fermo restando il sequestro penale per quanto attiene al precluso utilizzo per smaltimento a discarica di rifiuti di qualsiasi genere, rilascia nulla osta all'esecuzione, nelle aree in sequestro, delle opere di cui alla concessione edilizia del 1985 (vasca raccolta eluati, eccetera) e delle ulteriori opere previste dalla delibera regionale del gennaio 1985 (canalizzazione e deviazione di un tratto del torrente Canalone).
20 febbraio 1985 - Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole per la proroga dell'attività di discarica di rifiuti speciali. Rileva che l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di discarica di rifiuti speciali è subordinata all'osservanza di alcune prescrizioni da parte della società e, in particolare, a quella della presentazione, entro il 31 agosto 1985, di dati analitici comprovanti l'assenza di rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
21 febbraio 1985 - La regione autorizza l'attività di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi nell'impianto DA5 con bruciatori per liquidi DUMAG.
28 febbraio 1985 - Delibera regionale (1082), che autorizza la Contenitori Trasporti alla prosecuzione dell'attività di discarica di rifiuti speciali. La regione delibera, tra l'altro, di rinnovare l'autorizzazione provvisoria esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, limitatamente ai rifiuti speciali non classificabili tossici e nocivi, fino alla data del 30 settembre 1985, subordinatamente al dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria ed all'osservanza di talune prescrizioni (realizzazione delle opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in un'apposita vasca di raccolta da costruirsi a valle della discarica; copertura dei rifiuti con materiali terrosi; deposito di un accertamento analitico comprovante l'assenza di ogni rischio di inquinamento delle acque superficiali e di falda).
(Va notato che nelle premesse della citata deliberazione si fa riferimento ad un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria per inosservanza delle norme del TU di cui al RD 523/1904; si afferma che la Contenitori Trasporti, secondo gli accertamenti del Genio civile, «non avrebbe offerto sufficienti garanzie circa il rispetto della legge 319/76» nell'esercizio della discarica dei rifiuti speciali; inoltre, si rileva «l'indispensabilità che venga effettuata una verifica analitica sul materiale scaricato e sulla possibilità di inquinamento delle acque superficiali e della falda». Nonostante ciò, la deliberazione viene comunque assunta, subordinata al dissequestro penale ed alla necessità che discarica ed impianti «non siano incompatibili con la zonizzazione e gli ulteriori vincoli e prescrizioni che discendono dagli strumenti urbanistici..»)
Aprile 1985 - La Contenitori Trasporti presenta il progetto esecutivo per l'adeguamento della discarica alle disposizioni interministeriali per la prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Risultano interessate le particelle numeri 1, 2, 3, 218, 230, 41, 42, 48, 644 e 645; per quanto riguarda la sistemazione finale proposta, le particelle interessate all'area di discarica sono la 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229 e 56.


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9 maggio 1985 - Delibera regionale (2741), che autorizza alla prosecuzione dell'attività di incenerimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, dalla data del 12 marzo 1985 a quella del 31 dicembre 1986 (impianto DA5 con bruciatore per liquidi DUMAG). La delibera contiene una serie di prescrizioni del comitato tecnico per l'ambiente, tra cui: evitare gli spandimenti e l'abbandono dei rifiuti, come ogni fuoriuscita di sostanze o esalazioni moleste e nocive; evitare, durante le fasi di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, la commistione di quelli non compatibili; avviare le acque raccolte a recapiti ammessi; recapitare le ceneri in discariche autorizzate per tali tipi di rifiuti.
Sempre in data 9 maggio 1985, il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere secondo cui la precedente delibera regionale n.1085 del 1985 può essere modificata nel senso che, anche prima della realizzazione delle opere nella stessa delibera prescritte, la società può essere autorizzata alla discarica di inerti.
23 maggio 1985 - Delibera regionale (3080) che, ad integrazione e modifica di quella del 28 febbraio 1985 (1082), autorizza la società Contenitori Trasporti alla discarica di materiali inerti anche prima della realizzazione delle opere prescritte nella citata deliberazione, a condizione che: il materiale sia esclusivamente quello di risulta da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato; l'esecuzione della gabbionata abbia i necessari nulla osta; restino ferme le altre prescrizioni di cui alla citata delibera.
27 e 28 maggio 1985 - Da una planimetria trasmessa alla pretura locale, risulta che la società ha realizzato, a fianco della discarica, un canale di gronda per raccogliere le acque del torrente Canalone. Nella relazione presentata, si precisa che il canale anzidetto segue l'andamento altimetrico della discarica, approfondendosi nelle parti necessarie per permettere un più agevole scorrimento delle acque; dunque, è stato ripristinato, in posizione diversa secondo le autorizzazioni ricevute, il letto del torrente, lontano da quello suo primitivo.
30 maggio 1985 - Il pretore di La Spezia concede alla Contenitori Trasporti la facoltà d'uso dell'area per la sola discarica di materiali inerti di risulta da demolizioni edili.
19 agosto 1985 - La società chiede alla regione una proroga di sei mesi per la consegna dei dati analitici comprovanti l'assenza di rischio d'inquinamento.
16 ottobre 1985 - Il comune rilascia la concessione edilizia a costruire diaframmi per la raccolta del percolato (il progetto, per vero, interessa l'area PEEP, quindi era sottoposta a vincolo).
22 ottobre 1985 - Delibera regionale (5301) di proroga dell'autorizzazione dell'attività di discarica per rifiuti speciali, non tossici e nocivi, a decorrere dal 1ottobre 1985 sino al 31 marzo 1986 e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alla precedente autorizzazione del 1985 (tra cui: realizzazione opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in apposita vasca da costruire a valle della discarica; evitare ogni inquinamento delle acque superficiali e di falda; coprire i rifiuti con materiali terrosi o comunque idonei allo scopo; in attesa dell'esecuzione delle opere prescritte e del dissequestro dell'area, scaricare i soli materiali inerti già autorizzati con la delibera regionale del 1985).
27 dicembre 1985 - Rapporto della polizia municipale per l'ulteriore sbancamento della collina.
31 gennaio 1986 - La Contenitori Trasporti chiede alla regione di installare un impianto di incenerimento rotante tipo FER 14S, in sostituzione dell'impianto DA5 - DUMAG, per il quale la regione ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di incenerimento per rifiuti liquidi e solidi. La società dichiara di voler smaltire rifiuti speciali non contenenti organo- clorurati.

13 giugno 1986 - Il pretore di La Spezia ordina il totale dissequestro dell'area di


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discarica in uso alla Contenitori Trasporti, che dovrà utilizzarla con le modalità e nei limiti delle conseguite autorizzazioni, e cioè per materiali inerti e non inquinanti.
Luglio 1986 - La Contenitori Trasporti presenta la proposta per la sistemazione definitiva della discarica per rifiuti solidi speciali a Pitelli, con la previsione di una serie di opere per la salvaguardia ambientale (captazione del percolato, impermeabilizzazione, eccetera).
31 luglio 1986 - La società, premesso che sono ancora in corso i lavori di abbancamento previsti dalle precedenti autorizzazioni ed è stato presentato il progetto di sistemazione definitiva della discarica, chiede - nelle more dei tempi necessari per la loro approvazione - il rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di smaltimento.
8 settembre 1986 - Comunicazione a firma del presidente della quinta circoscrizione di La Spezia sud, con la quale si esprime alla regione ed al comune parere contrario in ordine al progetto di ampliamento e sistemazione della discarica di Pitelli, facendosi rilevare la sua incompatibilità con le destinazioni d'uso del territorio. Il consiglio circoscrizionale rileva, inoltre, «che la posizione della discarica è tale da pregiudicare anche l'aspetto del territorio, creando un evidente contrasto con l'ambiente»; si chiede la chiusura definitiva anche di ogni attività connessa allo smaltimento di ogni tipo di rifiuti in quella zona.
(Da tale parere, si rileva subito che la società esercitava anche attività di smaltimento, con preventivo stoccaggio, e che l'impianto risultava incompatibile con la destinazione dell'area secondo il PRG)
28 novembre 1986, 28 gennaio 1987 - Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (la società viene comunque autorizzata, con tali ordinanze contingibili ed urgenti cui seguiranno altre, a smaltire rifiuti speciali inerti da demolizioni edili e terre di scavo).
31 dicembre 1986 - Da questa data, il forno DA5 non è più in funzione perché non adeguato alle norme tecniche della delibera CI del luglio 1984.
25 febbraio 1987 - La società trasmette i dati relativi alla produzione del percolato e le analisi effettuate sull'acqua di un pozzo in disuso ubicato a circa ottanta metri di distanza dal pozzo di raccolta realizzato a monte del diaframma di intercettazione, nonché sull'acqua presente nello stesso pozzo a monte del diaframma.
27 febbraio 1987 - Parere a firma dell'assessore regionale Acerbi indirizzato alla Contenitori Trasporti ed al comune di La Spezia, in cui si precisa che il piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato dalla regione, ha individuato le aree su cui insistono la discarica e gli impianti di Pitelli, come «idonee alla realizzazione di una grande discarica», mentre per gli strumenti urbanistici generali esse ricadono in zone destinate a verde sportivo ed a parco naturale.
Sempre del 27 febbraio 1987 è una comunicazione a firma del presidente della USL spezzina, rivolta al sindaco, in cui si rappresenta la necessità di acquisire alcune notizie, «al fine di poter finalmente regolarizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali» conferiti nella discarica di Pitelli.
30 aprile 1987 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (seconda proroga).
13 luglio 1987 - La società chiede alla regione l'approvazione del progetto di adeguamento della discarica per rifiuti speciali, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di discarica di II cat. tipo B, ai sensi delle norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 di cui alla delibera del comitato interministeriale del luglio 1984.
Agosto 1987 - Presentazione del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali. Nella relazione è riportato che si prevede di mettere a


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discarica: rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con esclusione di quelli di natura organica e/o putrescibili; rifiuti speciali non tossici e nocivi; rifiuti speciali tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27, 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL e che, sottoposti alle altre prove di cessione, diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82.
Pertanto, è previsto che, a discarica avviata, potranno essere raccolti per l'abbancamento tipologie di rifiuti già smaltite in passato, fatta salva l'espressa ed ovvia esclusione dei rifiuti tossici e nocivi, di quelli urbani speciali assimilabili di natura organica e putrescibili, di amianto in fibre libere, di fanghi non palabili.
Sono poi previsti: regimazione della rete idrologica; posa di condutture drenanti per la raccolta del percolato; realizzazione del canale di gronda; opere di bonifica degli attuali fronti di discarica; predisposizione dei settori di successivo abbancamento; sistema per la raccolta, il collettamento, il trattamento ed il monitoraggio del percolato prodotto; nonché una serie di opere per la salvaguardia ambientale, quali il sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque superficiali, in particolare del torrente Canalone, ed un sistema di protezione delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee dall'inquinamento del percolato.
Le particelle interessate dall'area di discarica nella sistemazione finale sono: 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 402, 1, 2, 3, 7, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 120, 644 e 645.
(Da notare, dunque, che nell'agosto 1987 non risultano ancora realizzate opere di raccolta del percolato).
29 agosto 1987 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti, a condizione che il materiale sia esclusivamente quello di risulta proveniente da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato (terza proroga).
4 settembre 1987 - La USL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, con alcune prescrizioni.
Ottobre 1987 - Relazione integrativa del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali consegnato dalla Contenitori Trasporti. In particolare, si rileva che, con la rettifica del tracciato del torrente Canalone, saranno adibite a discarica aree del demanio, per una superficie totale di 579 mila mq.
16 dicembre 1987 - Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento della discarica, con talune prescrizioni (tra cui: realizzazione delle opere di regimazione delle acque, disponibilità di una pompa per il pompaggio del percolato, eccetera).
(La zona continua ad essere destinata a verde sportivo, a parco naturale, a parco attrezzato, a zona per la viabilità. Zona sottoposta a vincolo. Inoltre, la maggiore superficie interessata dal progetto è soggetta a servitù militare).
31 dicembre 1987, 16 maggio 1988, 9 luglio 1988 - Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (quarta, quinta e sesta proroga).
4 agosto 1988 - Delibera regionale (4027), di autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, per rifiuti speciali, tossici e nocivi, per dodici mesi e, comunque, sino al pronunciamento della giunta regionale.
13 settembre 1988 - La regione autorizza la gestione dell'impianto DA5.
1 ottobre 1988, 1 aprile 1989, 1 luglio 1989 - Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (settima, ottava e nona proroga).
Giugno 1988 - Il comitato di cittadini e l'associazione Legambiente presentano


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un esposto alla procura presso la pretura di La Spezia avverso l'impianto di Pitelli. Denunciano i seguenti fenomeni: sedimentazione di montagne di ceneri e fanghi nella discarica; trasporti, anche durante la notte, sottratti a qualsiasi controllo; vasta opera di sbancamento e disboscamento nella zona; avanzato dilavamento ed erosione con rischio di frane e presenza di crepe in civili abitazioni; l'essere stata già in passato l'area sottoposta a sequestro penale; l'assenza di «sostanziali ed efficaci» interventi da parte degli organi competenti, nonostante la più volte segnalata gravità della situazione (ci si richiama anche all'esposto presentato il 5 novembre 1984).
28 giugno 1989 - Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di II cat. tipo B nel rispetto di alcune prescrizioni.
13 luglio 1989 - Delibera regionale (3493) di approvazione del progetto presentato dalla Contenitori Trasporti per l'adeguamento e l'ampliamento della discarica di II cat. tipo B (permangono i vincoli sull'area di cui sopra).
La regione rileva che esso prevede anche l'ampliamento della discarica esistente e che riguarda un'area contigua a monte della discarica stessa, che dovrà essere attrezzata con manto impermeabile, drenaggi sotterranei ed opere di captazione del percolato.
Pone alcune limitazioni, tra cui: i rifiuti da smaltire devono essere classificati speciali, non tossici e nocivi, con eluato conforme ai livelli di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82; i rifiuti sopradetti non devono contenere sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive concentrazioni limite di cui alla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984.
Deve essere realizzato un pozzo, a fianco di quello esistente, con pompa per la captazione del percolato in aggiunta a quella esistente; deve essere realizzato il sistema di canalizzazione delle acque superficiali; l'area interessata all'ampliamento va impermeabilizzata e con la predisposizione di un'adeguata rete drenante di percolato, da convogliare in apposita vasca.
(Deve notarsi che l'autorizzazione all'attività di smaltimento viene rilasciata dalla regione solo il 28 dicembre 1992).
17 luglio 1989 - Il comune di La Spezia ordina che è prorogata fino al 31 agosto 1989 l'attivazione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (decima proroga).
Agosto 1989 - Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Si prevede, in particolare per l'impianto di Pitelli: trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi costituiti essenzialmente da rifiuti industriali liquidi di natura organica ed inorganica, rifiuti farmaceutici, rifiuti ospedalieri. L'impianto è costituito da due inceneritori (uno per rifiuti liquidi, l'altro per rifiuti solidi, per una potenzialità complessiva annua di 1.500 tonnellate); discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi, con una potenzialità di 300 mila mc. ancora da abbancare.
1 settembre 1989, 30 novembre 1989, 28 febbraio 1990 - Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (undicesima, dodicesima, tredicesima proroga).
7 settembre 1989 - Dai risultati analitici di un controllo risulta un valore di 123 mg/mc di concentrazioni di polveri, quindi valori di molto superiori ai limiti prescritti (20 mg/mc).
5 ottobre 1989 - La regione, in conseguenza dell'accertamento del 7 settembre 1989, relativo al superamento del limite massimo alle emissioni di polveri, diffida la Contenitori Trasporti a ripristinare le condizioni di funzionamento dell'impianto,


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assegnando il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa diffida.
7 marzo 1990 - La provincia di La Spezia rileva che non è ancora avvenuto l'avviamento della discarica in quanto il progetto autorizzato contrasta con i programmi comunali di edilizia popolare.
8 marzo 1990 - La regione revoca l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10 e sospende l'attività dell'impianto DA5.
30 maggio 1990 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quattordicesima proroga).
12 luglio 1990 - Delibera regionale (3183) che autorizza in sanatoria la Contenitori Trasporti al rinnovo, con variante, dell'autorizzazione alla canalizzazione di un tratto del torrente Canalone (permangono i vincoli dell'area). Dalla planimetria allegata si rileva la realizzazione di un »primo settore predisposto» e di una «vasca raccolta percolato» ubicati nelle particelle numeri 1, 2, 3, 218, 230, 38, 41, 42 e 48.
30 agosto 1990 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quindicesima proroga).
3 settembre 1990 - Delibera regionale (3766) che approva il progetto di modificazione degli impianti di incenerimento FC10 e DA5 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi, compresi gli impianti di stoccaggio provvisorio.
(Va evidenziato che, nelle premesse della citata delibera, si dichiara che sotto il profilo urbanistico l'area interessata ricade in zona per verde sportivo e che l'intervento in questione non è conforme allo strumento urbanistico; ebbene, sulla base di tale constatazione, la regione supera nella stessa premessa la questione della non conformità con questa argomentazione: «ritenuto per altro che le modificazioni degli impianti già esistenti - a prescindere, dunque, dalla legittimità della loro preesistenza - non pregiudicano le possibilità di utilizzare in futuro l'area ai fini sportivi e che, pertanto, gli interventi sono assentibili con conseguente variante allo strumento urbanistico....»).
19 novembre 1990 - La Contenitori Trasporti chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10.
30 novembre 1990 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (sedicesima proroga).
18 gennaio 1991 - Delibera regionale (250) che autorizza la società alla gestione dell'impianto FC10 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi.
28 febbraio 1991, 28 maggio 1991, 30 agosto 1991 - Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (diciassettesima, diciottesima e diciannovesima proroga).
14 maggio 1991 - La società rivolge istanza alla regione per poter utilizzare al massimo le capacità di accoglimento del sito di stoccaggio provvisorio per un quantitativo di rifiuti speciali e tossico - nocivi comprensivo anche dei quantitativi di rifiuti che dovranno essere avviati all'impianto DA5 non ancora realizzato.
26 luglio 1991 - Delibera regionale (3507) che modifica ed integra la delibera del 18 gennaio 1991, prevedendo che l'area adibita a stoccaggio provvisorio possa essere utilizzata anche come stoccaggio in transito per le tipologie di rifiuti autorizzate, a condizione che: essi siano avviati a smaltimento almeno una volta ogni sei mesi; quelli sanitari vengano smaltiti nelle quarantotto ore come previsto dalla normativa in materia; i quantitativi massimi di rifiuti stoccati in transito non superino determinati quantitativi.
(La regione, dunque, a fronte della richiesta della Contenitori Trasporti del 14 maggio 1991, dà immediatamente il proprio assenso, senza porsi neppure il problema che la linea di incenerimento DA5 non è stata ancora realizzata).
17 settembre 1991 - La Contenitori Trasporti presenta una relazione tecnica circa l'adeguamento e l'ampliamento della


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discarica, indicando quale zona interessata quella che si trova a sud- ovest del cimitero di Pitelli.
7 ottobre 1991 - La provincia di La Spezia autorizza la Contenitori Trasporti ad occupare temporaneamente in via d'urgenza, per la durata di mesi quarantotto decorrenti dalla data di immissione in possesso, gli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della discarica.
11 ottobre 1991 - La regione, su richiesta della Contenitori Trasporti ed in ossequio al decreto ministeriale 12 luglio 1990, individua ed eleva i nuovi limiti alle emissioni, così motivando: «di ritenere accoglibili i nuovi limiti proposti dalla ditta, in quanto contenuti entro i valori consentiti dalle normative di settore ed in considerazione del fatto che i limiti erano passibili di verifica in occasione del collaudo». Di tale collaudo, però, non è dato sapere nulla.
31 dicembre 1991 - Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (ventesima ed ultima proroga).
9 gennaio 1992 - Decreto di archiviazione del GIP (dott. Orsini) nei confronti di Orazio Duvia per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, con contestuale dissequestro e restituzione dell'area, perché «non vi sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio» (secondo le conclusioni della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, dottor Franz, del 24 dicembre 1991).
Alcuni abitanti della via U. Botti n.36, ubicata immediatamente a valle della discarica di Pitelli, avevano segnalato la presenza di rifiuti tossico-nocivi. Ma gli accertamenti effettuati, in particolare i controlli della USL, non avevano evidenziato la presenza di rifiuti di tale natura o comunque non autorizzati.
31 marzo 1992 - Contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la Contenitori Trasporti e la società Sistemi Ambientali srl. La titolarità dell'impianto continua a far capo alla Contenitori Trasporti, mentre la gestione è trasferita alla Sistemi Ambientali.
30 aprile 1992 - Delibera regionale (1915) che trasferisce in capo alla Sistemi Ambientali, fino alla data del 31 dicembre 1997, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, già rilasciata alla Contenitori Trasporti.
19 giugno 1992 - Delibera regionale che autorizza la società alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi prodotti da terzi a Pitelli
(La regione, ancora una volta, non fa alcuna questione di compatibilità urbanistica ed ambientale, motivando soltanto: «rilevato che l'intervento si può ritenere conforme al PRG in virtù della variante allo strumento urbanistico approvata dalla giunta regionale con atto 1356/90, che ha reso la destinazione di zona assimilabile ad un'area industriale ove è consentito lo stoccaggio dei rifiuti»).
23 ottobre 1992 - La Sistemi Ambientali chiede alla regione l'autorizzazione all'esercizio con contemporaneo subentro della gestione nella discarica di II cat. tipo B.
12 novembre 1992 - La provincia rileva che le opere previste nella delibera del 1989 e negli elaborati progettuali sono state realizzate in modo conforme alle disposizioni autorizzative e, pertanto, si può concedere l'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
28 dicembre 1992 - Delibera regionale (6146) che autorizza la Sistemi Ambientali alla gestione della discarica per rifiuti speciali, non tossico-nocivi, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla delibera regionale del 1989 (permangono i vincoli sull'area).
15 gennaio 1993 - Esposto degli abitanti del comune di Ruffino alla procura locale, avverso il progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di Pitelli, delibera regionale del 1989.


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Si rappresenta, in particolare, che: la diga è stata eretta in modo artigianale ed in contrasto con la normativa di legge; lo sbarramento ed il bacino sono stati eretti su, ed in parte con, rifiuti della precedente discarica, «estremamente eterogeneo ed instabile .....e contenente in misura sensibile residui organici putrescibili e solubili.... nonché barattoli, contenitori e tubi sia metallici che in plastica, calcinacci e altro materiale di risulta da opere di demolizione e costruzione»; «il rilevato è stato realizzato con tale materiale senza controllo di compattazione e con pendenza, non in armonia con qualsivoglia raccomandazione o norma ingegneristica e al limite del naturale declivio, destando forti perplessità sulla effettiva idoneità a contrasto delle spinte e pressioni esercitate dal proprio peso, dai rifiuti e dalle acque meteoriche che il vasto bacino può raccogliere e scaricare velocemente a valle, in caso di eventi meteorologici straordinari»; l'opera è stata poi realizzata su terreno espropriato ai fini PEEP.
Dall'esposto origina il procedimento penale iscritto il 23 gennaio 1993 alla procura presso la pretura (pubblico ministero dottor Franz), cui vengono riuniti per connessione i procedimenti numeri 221/93 e 4830/93 pendenti presso lo stesso ufficio (pubblico ministero dottor Caporuscio).
Tali procedimenti sono confluiti per connessione in quello n.1213/96 RGNR alla procura presso il tribunale, attualmente pendente.
I certificati analitici trasmessi dal nucleo operativo di La Spezia, relativi agli accertamenti sulle acque del percolato del 26 maggio 1994, evidenziano il notevole inquinamento delle stesse. È agli atti del procedimento la relazione della USL, relativa all'intervento effettuato in data 17 novembre 1994 presso la discarica, in cui si evidenzia «la presenza dello stesso odore percepito precedentemente a Ruffino, ma di intensità maggiore, di composti dello zolfo, tipico del biogas e diffuso uniformemente» ( in particolare, presso la vasca 3). Sono agli atti anche i certificati analitici dei campionamenti di acque effettuati nel novembre 1994 (vedi avanti).
9 aprile 1993 - Gli abitanti della località Ruffino denunciano al sindaco la situazione della discarica di Pitelli, opponendosi al suo ampliamento. Rappresentano ancora una volta che l'area ove è ubicata la discarica ricade in zona PEEP oggetto di esproprio da parte del comune, ed è altresì zona classificata dal DPMC 1 marzo 1991 fra le aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.
6 maggio 1993 - Il comune di La Spezia comunica alla provincia ed alla Sistemi Ambientali che alla discarica sono state conferite ceneri derivanti dalla centrale termoelettrica dell'Enel, in violazione del protocollo d'intesa sottoscritto da amministrazione provinciale, comune, proprietà dell'impianto, associazione di categoria, eccetera, per la gestione della discarica di Pitelli (Sistemi Ambientali aveva comunicato che tale conferimento era stato autorizzato dall'amministrazione provinciale).
28 luglio 1993 - Il presidio multizonale di prevenzione comunica i risultati analitici di tre campioni di rifiuti prelevati dalla vasca n. 2, da cui risulta il superamento dei parametri di cui alla tabella A della legge 319/76 relativamente a rame, cadmio, piombo ed arsenico.
21 agosto 1993 - La provincia di La Spezia comunica alla procura presso la pretura di La Spezia il risultato delle prove di cessione sui campioni prelevati il 28 luglio, rilevando che tali materiali sono classificati rifiuti speciali non tossico- nocivi, ma con parametri superiori a quelli normativi.
9 ottobre 1993 - Rapporto della polizia municipale di La Spezia in cui si denunciano nuovamente gli abusi commessi dalla Contenitori Trasporti e, poi, dalla Sistemi Ambientali, sia in ordine all'occupazione abusiva di aree, ben oltre


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i limiti progettuali, sia in ordine alla destinazione PEEP di parte dell'area stessa.
23 ottobre 1993 - Segnalazione della polizia municipale alla locale procura e verbale di sopralluogo del tecnico comunale, in cui vengono chiaramente riscontrati gli abusi commessi dalla Sistemi Ambientali di cui sopra.
3 novembre 1993 - I risultati analitici su campioni di percolato evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente ad azoto, cloruri, BOD e COD.
13 dicembre 1993 - L'ingegnere capo del comune di La Spezia prova a fornire rassicurazioni alle ripetute segnalazioni della polizia municipale, assumendo che gli interventi effettuati dalla società sono riferiti all'esercizio di una discarica di inerti e che, pertanto, la stessa attività «non può configurarsi come sconfinamento della discarica»; aggiunge che «è in corso di approvazione apposita variante per lo svincolo dei terreni» (come se ciò bastasse a legittimare la situazione di fatto) (realizzatasi contra legem).
15 dicembre 1993 - La regione diffida la Sistemi Ambientali ad intraprendere azioni tali da impedire ai tests di cessione sui rifiuti di superare i limiti di norma.
20 gennaio 1994, 10 febbraio 1994 - Le analisi su campioni di percolato effettuate dal presidio multizonale evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente a cloruri, azoto, BOD e COD.
4 marzo 1994, 16 maggio 1994, 17 maggio 1994, 26 maggio 1994 - Le analisi su campioni di acqua allo scarico del tubo a valle della discarica nel torrente Canalone evidenziano il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, COD, cadmio, ferro, piombo e rame.
14 aprile 1994 - Delibera regionale in cui si dà atto che la Contenitori Trasporti non ha realizzato le richieste modifiche progettuali dell'impianto d'incenerimento FC10 e che la Sistemi Ambientali, a sua volta, non ha realizzato gli interventi modificativi approvati con delibera regionale del 3 settembre 1990 riguardanti il forno DA5; viene espressamente detto che l'attività posta in essere, nel suo complesso, dalla Contenitori Trasporti era sottoposta a valutazione d'impatto ambientale.
Per queste ragioni, con la citata delibera, in particolare si sospende l'esame del progetto presentato dalla Sistemi Ambientali e con riferimento alle varianti progettuali; inoltre, si diffida la società dalla realizzazione degli interventi sul forno DA5, a suo tempo approvati dalla regione con delibera del 1990.
22 aprile 1994 - Il presidio multizonale preleva sette campioni (vasche 2 e 3, discarica forno, fronte vasca 3) che, ai risultati analitici, evidenziano il superamento dei parametri di cui alla legge 319/76 relativamente a piombo, rame e cadmio; un campione della vasca 3 presenta fibre di amianto in forma legata.
17 maggio 1994 - Annotazione del nucleo operativo della compagnia carabinieri di La Spezia, in cui si evidenzia che al momento del sopralluogo presso il canalone cosiddetto «Vescovo» a valle della discarica di Pitelli - sollecitato dal coordinatore del comitato di cittadini - scorreva un liquido di colore nerastro proveniente dalla discarica; liquido che, sottoposto ad analisi, presentava elementi inquinanti. Aggiungono i militari di essere più volte intervenuti nella zona a seguito delle lamentele di vicini abitanti per «l'odore nauseabondo che si diffondeva nell'aria dovuto ai lavori di smaltimento e bruciatura dei rifiuti, effettuati in ore notturne».
27 maggio 1994 - La provincia accerta, a circa 150 metri dall'argine di valle della discarica, la presenza di un tubo interrato con evidenti funzioni di drenaggio dell'acqua superficiale, la cui provenienza risulta incerta. Dal tubo fuoriesce dell'acqua, le cui analisi evidenziano un alto contenuto di cloruri e segni di inquinamento organico.


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La regione, perciò, diffida la Sistemi Ambientali dall'abbancamento di rifiuti che possono dar luogo ad emissioni diverse dalle polveri derivanti da materiali inerti o comunque inorganici e, successivamente (il 10 giugno), la diffida a fornire un programma di lavori finalizzati alla soluzione del problema riscontrato, nonché alla regimazione delle acque superficiali e di fondo della discarica.
10 giugno 1994 - Il sindaco di La Spezia ordina alla Sistemi Ambientali di installare una vasca per l'intercettazione e la raccolta del percolato in uscita al piede della discarica; di sospendere il conferimento in discarica di qualsivoglia rifiuto che, per sua natura, possa aumentare l'apporto di liquidi al corpo della discarica, sino a che il presidio multizonale non accerti la provenienza delle acque reflue riscontrate al piede della discarica il 27 maggio 1994.
23 giugno 1994 - Presidio multizonale e provincia, dalla lettura dei registri di carico e scarico, evidenziano che sono stati smaltiti in discarica rifiuti che potrebbero dare origine a formazioni di biogas e/o odori particolarmente molesti.
14 luglio 1994 - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di La Spezia emette decreto di archiviazione nei confronti del presidente della Sistemi Ambientali, Motta Giancarlo, in relazione al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, così accogliendo la richiesta e le motivazioni addotte dal PM il 5 luglio 1984, poiché «non vi è dubbio che l'attività di occupazione di terreni adiacenti la discarica di Pitelli sia avvenuta sulla base di rituali immissioni in possesso esecutivi della procedura di espropriazione per pubblica utilità, finalizzata all'ampliamento e adeguamento della discarica». Rimane però da chiarire, secondo l'organo d'accusa, «come si sia potuto verificare che i medesimi terreni siano stati oggetto sia di espropriazione ai fini dell'ampliamento della discarica che di espropriazione da parte del comune di La Spezia, finalizzata alla realizzazione di strutture di pertinenza PEEP (comparto di S. Bartolomeo)»; se «tale inspiegabile situazione sia il frutto di semplici e grossolani errori di calcolo o piuttosto espressione di abusi di poteri di ufficio da parte dell'amministrazione interessata».
27 luglio 1994 - Apertura di un fascicolo a seguito dell'esposto inoltrato dagli abitanti dei quartieri di Ruffino e S. Bartolomeo, in cui si lamenta in particolare: l'ubicazione della discarica di Pitelli in zona sottoposta a vincolo ex legge 1497/39; il mancato rispetto da parte della società Contenitori Trasporti di alcune prescrizioni imposte dall'autorizzazione; l'errata procedura seguita per l'approvazione - nel 1989 - del progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica (competente a deliberare non era la regione, ai sensi della legge 441/87); la non conformità dell'area agli strumenti urbanistici vigenti (destinazione a parco attrezzato ed a parco naturale); l'immissione di fumi «irrespirabili», in specie dagli impianti di incenerimento, più volte denunciati dai cittadini agli organi competenti ed alla magistratura spezzina, anche per le «preoccupanti manifestazioni cutanee, cefalea, nausea, vomito» da essi riportate e documentate da relazioni mediche.
Si chiede l'accertamento delle fattispecie di reato e la sospensione delle attività degli impianti di Pitelli.
10 agosto 1994 - Gli accertamenti analitici effettuati dalla USL, su campioni dell'acqua di percolato della discarica, evidenziano un «notevole» stato di inquinamento della stessa.
7 settembre 1994 - Il comune ordina la sospensione temporanea della coltivazione della terza vasca a causa di un incendio ivi sviluppatosi.
14 settembre 1994 - Il sindaco ordina l'immediata sospensione del conferimento di nuovi rifiuti speciali, l'utilizzazione del forno per la termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi e lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi.


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Il sindaco chiede inoltre alla provincia, USL e regione di conoscere: la produzione di biogas da parte della discarica; se esista una relazione tra l'incendio e lo sviluppo di biogas; se la parte di vapori che investono l'abitato sia attribuibile alla discarica.
(Dalla mancata ottemperanza alla citata ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 da parte della società, e dalla conseguente immissione di fumi e odori atti a molestare le persone, originano il procedimento n.5544/94 RGNR - n.4164/94 RG.GIP, e quello n.5228/94 RGNR - n.1502/95 RG.GIP).
17 settembre 1994 - Il sindaco dispone di utilizzare solo una porzione della discarica per il conferimento di rifiuti speciali inerti e/o inorganici.
Novembre 1994 - settembre 1995 - I risultati analitici su alcuni campioni di percolato raccolti in questo lasso di tempo danno il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, cadmio, ferro, rame, BOD e COD.
12-30 novembre 1994 - Il sindaco, in revoca dell'ordinanza del 14 settembre, autorizza la riapertura della discarica e la riaccensione dell'impianto di termodistruzione, nel rispetto delle prescrizioni.
26 novembre 1994 - La provincia relaziona che i rifiuti conferiti all'impianto sono speciali non tossico-nocivi, con percolato inferiore ai limiti di legge relativamente ad alcuni metalli, e rifiuti speciali assimilabili agli urbani comprendenti anche i fanghi biologici derivanti dalla depurazione delle acque.
10 dicembre 1994, 2 gennaio 1995 - Il Ministero per i beni culturali e ambientali denuncia la presenza «preoccupante» della discarica di Pitelli in una zona che, per il suo valore paesaggistico, è sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1497/39, richiamando gli esposti inoltrati alla procura e chiedendo alla soprintendenza di compiere una serie di accertamenti volti a chiarire se la zona della discarica di Pitelli di cui è previsto l'ampliamento si trovi o meno nella zona vincolata ed in quale posizione relativamente allo stesso perimetro di vincolo, quale sia l'attuale e quali le ragioni di una sua modifica.
Chiede, inoltre, una verifica sulle discariche insistenti nell'area complessiva.
Si sottolinea, infatti, oltre alla vicinanza di diverse discariche a zone abitate, anche il grave dissesto ambientale e paesaggistico dovuto al concentrarsi, in una zona già naturalmente accidentata e ristretta, di un numero eccessivo di discariche, che vengono ad incidere sull'assetto paesaggistico, favorendo anche l'abbattimento di alberature e la conseguente riduzione della vegetazione.
Chiede, ancora, chiarimenti sulla legittimità della realizzazione di discariche in zone rese non boscate dal prodursi di incendi.
19 dicembre 1994 - La provincia comunica alla regione Liguria che il 15 dicembre 1994 il fronte della discarica era stato spianato e ricoperto di ceneri dell'ENEL. Inoltre, era possibile distinguere solo pulpier di cartiera, alcune zolle di terreno di bonifica e rifiuti assimilabili agli urbani.
(La provincia evidenzia, dunque, che la gestione della discarica è avvenuta in violazione della diffida regionale che imponeva alla società solo lo smaltimento di rifiuti che non avrebbero dato luogo ad emissioni diverse da polveri di materiali inerti ed inorganici).
30 dicembre 1994 - La regione diffida la Sistemi Ambientali ad effettuare la completa revisione del progetto approvato con delibera del 1989, anche per evitare ulteriori inconvenienti; nonché a presentare un protocollo di gestione ed accogliere altri rifiuti speciali oltre quelli specificati.
Il 9 gennaio successivo, sempre la regione diffida la società ad ottemperare ad una serie di prescrizioni ( quali i limiti di contenuto di carbonio nelle ceneri, la conservazione delle ceneri e le modalità di smaltimento imposte).
(Le citate diffide regionali si basano, in particolare, sui seguenti elementi: la discarica


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ha dato luogo ad inconvenienti sotto il profilo ambientale, perché ha prodotto la fuoriuscita di biogas e di liquidi di percolamento; tale inconveniente è riconducibile allo smaltimento in discarica di rifiuti non autorizzati; il controllo dei rifiuti conferiti all'impianto ha evidenziato che gli eluati non rispettano i limiti prescritti; non è stata realizzata la canalizzazione del torrenteCanalone).
28 marzo 1995 - La regione rinnova alla Sistemi Ambientali la diffida del 30 dicembre 1994, assegnando all'8 maggio 1995 la data ultima per la presentazione della revisione del progetto e del protocollo di gestione per l'individuazione specifica dei rifiuti come da codifica nazionale. Amplia la tipologia dei rifiuti speciali conferibili e rinvia ogni decisione relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto dopo gli opportuni approfondimenti.
20 aprile 1995 - Il pubblico ministero presso la pretura di La Spezia richiede decreto penale di condanna nei confronti di Cozzani Ettore, in qualità di responsabile dell'inceneritore di rifiuti tossici di Pitelli, per aver cagionato immissioni di fumi e odori atti a molestare le persone (fatto accertato il 15 settembre 1994 dalla polizia municipale, intervenuta su segnalazione di alcuni abitanti del comune di Ruffino, articolo 674 cp). Il decreto penale di condanna viene emesso il 22 marzo 1996. Segue l'opposizione del Cozzani ed il decreto di citazione a giudizio dello stesso in data 11 aprile 1997.
31 marzo 1995 - La provincia rileva che la maggior parte dei rifiuti degli ultimi tempi è costituita da ceneri provenienti dalla combustione del carbone delle centrali ENEL di Vado Ligure e Genova.
8 maggio 1995 - La Sistemi Ambientali inoltra alla regione il progetto revisionato ed il protocollo di gestione della discarica.
30 maggio 1995 - La regione conclude l'istruttoria sul progetto di revisione e protocollo di gestione della discarica presentato dalla società, chiedendo la reiterazione della diffida ed integrazioni al progetto da depositare entro il 13 luglio successivo.
23 giugno 1995 - Nell'ambito di un procedimento penale presso il tribunale di La Spezia per i reati di cui agli articoli 328 e 323 cp il pubblico ministero dottor Scirocco dispone una consulenza per accertare la procedura seguita per la realizzazione della discarica e degli impianti di Pitelli; per la verifica di un'utilizzazione dell'area conforme alle sue destinazioni d'uso; per il controllo della legittimità e correttezza degli atti amministrativi adottati, anche in riferimento alle esigenze di sistemazione del territorio.
Deve notarsi che: l'incarico viene conferito ai consulenti il 23 giugno 1995; nel verbale si indica il termine massimo di novanta giorni per l'espletamento della consulenza; si indica nel 26 giugno 1995 la data di inizio delle operazioni.
Seguono una serie di autorizzazioni da parte del pubblico ministero ai consulenti per l'accesso e l'acquisizione della documentazione esistente presso gli uffici della pubblica amministrazione provinciale e regionale. La consulenza viene depositata solo in data 30 dicembre 1996: evidenzia una serie di illegittimità degli atti amministrativi che hanno interessato la discarica e gli impianti di Pitelli sin qui descritte.
Al detto procedimento viene riunito il procedimento n. 59/96/44 RGNR della procura presso il tribunale, che origina dall'esposto di tale Meneghini Giancarlo, il quale - per essere stato uno dei soggetti espropriati del terreno sito a Pitelli, da asservire al piano di edilizia popolare - denuncia l'illegittimità degli atti amministrativi autorizzativi della realizzazione e gestione della discarica e degli impianti di Pitelli da parte della Contenitori Trasporti.
Del 25 novembre 1996 è il sequestro di porzioni dell'area di stoccaggio di rifiuti della ditta IPODEC Italia srl a Pitelli, dove il Corpo forestale dello Stato rappresenta l'avvenuto interramento di rifiuti potenzialmente pericolosi.


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Il presente procedimento è stato riunito a quello n. 1213/96 RGNR della procura presso il tribunale di La Spezia, pubblico ministero dottor Franz (che proviene dal procedimento n.235/96 della procura presso il tribunale di Asti), cui sono stati riuniti gli altri, e che attualmente è in fase di perizia per incidente probatorio.
2 settembre 1995 - Il pretore di La Spezia emette decreto penale di condanna del Cozzani in relazione al reato di cui all'articolo 650 cp per avere disatteso - nella qualità di responsabile tecnico della conduzione degli impianti di incenerimento di via Pitelli - l'ordinanza del sindaco del 14 settembre 1994 che ingiungeva alla Sistemi Ambientali di sospendere immediatamente l'attività di conferimento di nuovi rifiuti speciali. I vigili urbani avevano, infatti, accertato che il 15 settembre 1994 era stato conferito alla discarica ed era in fase di incenerimento un ingente quantitativo di rifiuti speciali, pari a circa 3.5 tonnellate. Il procedimento si conclude con sentenza del 26 novembre 1997, di assoluzione del Cozzani dal reato contestato «per non aver commesso il fatto» e contestuale trasmissione degli atti alla locale procura «per l'identificazione del responsabile». Motiva, infatti, il pretore (dottor Cipolletta) che il Cozzani all'epoca dei fatti non era il responsabile dell'impianto, né aveva ricevuto una tale investitura a seguito delle dimissioni del responsabile tecnico - tale Bertusi Attilio - né vi è prova che egli abbia ricevuto formale comunicazione dell'ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 che imponeva l'immediata sospensione dell'attività svolta presso la discarica di Pitelli. Per queste ragioni, egli non può essere ritenuto responsabile del fatto che la società non abbia ottemperato all'ordinanza medesima.
(Il Bertusi era dimissionario dal 6 settembre 1994 e non vi era stata sostituzione; secondo il pretore, dunque, la responsabilità ricadeva sugli organi direttivi della società, in particolare sul legale rappresentante. È agli atti l'ordine di servizio n.1, secondo il quale, a far data dall'8 giugno 1994, il Cozzani, in qualità di capo impianto, in particolare «controlla....la documentazione dei rifiuti in arrivo, predispone l'eventuale documentazione per i rifiuti in transito....verifica scrupolosamente che i carichi siano compatibili alle caratteristiche degli impianti).
Del 22 giugno 1998 è altra sentenza di assoluzione emessa dal pretore di La Spezia nei confronti del Cozzani, in qualità di responsabile dell'inceneritore di Pitelli, in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 674 e 590 cp. Il 9 settembre, infatti, si era sviluppato un incendio dei materiali accumulati nella discarica ed alcune persone avevano riportato danni dall'emissione dei fumi prodotti dall'incendio stesso. Motiva, però, il pretore che il Cozzani all'epoca dei fatti svolgeva solo normali attività di gestione presso l'impianto, senza alcuna responsabilità.
7 settembre 1995 - La polizia municipale rileva che, in merito alla movimentazione di terra all'interno dell'area, sono stati effettuati lavori di edilizia nel 1992, in difformità dall'autorizzazione regionale.
28 settembre 1995 - Delibera regionale di approvazione del progetto di variante al progetto approvato con delibera regionale del 1989.
(Con tale delibera viene modificata la categoria della discarica, che passa a II B super, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della «legge Merli», nonostante gli esiti dell'attività di controllo avessero evidenziato che la discarica era causa di forti inconvenienti dal punto di vista ambientale, come dichiarato nelle diffide regionali e nelle ordinanze del sindaco a tutela della salute pubblica.
Si dà, altresì, atto che tale approvazione costituisce variante al PRG di La Spezia per quanto concerne il perimetro della discarica.
Ebbene, è evidente la contraddizione con la precedente delibera regionale (1989), che dichiarava l'area della discarica conforme al piano; ed è altrettanto evidente la difformità di quanto realizzato


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abusivamente prima dalla Contenitori Trasporti e, successivamente, dalla Sistemi Ambientali.
E ancora, c'è da rilevare che la stessa variante al PRG viene deliberata nell'assunto che essa non altera in maniera sostanziale il progetto approvato con la delibera regionale del 1989, sopra richiamata. Ora, rispetto alle due ipotesi prospettate, se si ritiene che i progetti sono simili, non è comprensibile allora come il primo fosse conforme al PRG ed il secondo, «sostanzialmente» uguale al primo, fosse tale da richiedere la variante al PRG.
Con tale delibera viene stabilito che l'autorizzazione alla gestione della discarica, in capo alla Sistemi Ambientali, sia valida sino al 25 luglio 1997, data di scadenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda.
Viene inoltre prevista la realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di un tratto di canalizzazione del torrente Canalone all'interno della zona PEEP.
Non risulta se la delibera in oggetto sia stata inviata alla soprintendenza per l'esercizio del controllo).
20 dicembre 1995 - Ingiunzione del sindaco di La Spezia con cui si ordina alla Contenitori Trasporti, nonché alla Sistemi Ambientali in qualità di gestore, «di realizzare immediatamente, entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione, tutte le opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose per la sistemazione del torrente Canalone».
23 e 24 gennaio 1996 - Le analisi su campioni di ceneri danno il superamento dei parametri normativi relativamente a piombo, cadmio e rame.
19 aprile 1996 - Le analisi su campioni di percolato danno il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, BOD e COD.
26 agosto 1996 - Le analisi su campioni di rifiuto in arrivo in discarica danno il superamento dei parametri normativi relativamente a rame, cadmio e piombo.
28 ottobre 1996 - Sequestro del sito di Pitelli nell'ambito del procedimento penale della procura presso il tribunale di Asti (n. 235/96) da cui origina il procedimento attualmente pendente alla procura presso il tribunale di La Spezia.
13 dicembre 1996 - Accordo di programma presentato dalla regione a provincia, comune di La Spezia, consorzio intercomunale rifiuti, dipartimento della marina militare, capitaneria di porto, autorità portuali, Ministero delle finanze - direzione compartimentale ligure - sezione di La Spezia. Secondo tale «programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo3 del decreto legge 397/88, convertito nella legge 475/88», la discarica e gli impianti di Pitelli vengono cancellati e si prevede la chiusura e messa in sicurezza del sito, da bonificare con apposito progetto, ripristinandolo con minor apporto possibile di inerti e terre; il forno realizzato va comunque chiuso e smantellato, con apposito progetto di bonifica del sito con inerti e terre.
Si stabilisce, tra l'altro, che: «si dovrà operare per il pieno recupero ambientale e territoriale .....attraverso la messa in sicurezza, la bonifica e il completo ripristino dei vecchi siti di discarica, di quelli attualmente in chiusura e di quelli per i quali la chiusura è programmata nei prossimi anni....»; si prevedono, in tale direzione, una serie di interventi del comune di La Spezia.
14 dicembre 1996 - La Sistemi Ambientali chiede di partecipare agli incontri indetti dalla prefettura, dalla provincia, dal comune, dalla regione e dagli altri enti al fine di discutere le questioni relative agli impianti di sua gestione.
24 febbraio 1997 - L'assessore all'ambiente della regione solleva perplessità sulle proposte definite nell'accordo sopra citato, relative alla chiusura definitiva della discarica e degli impianti di Pitelli, «....anche al fine di non precludere al bacino industriale di La Spezia una possibile soluzione di smaltimento dei rifiuti


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prodotti nell'ambito della provincia stessa».
(Non è dato sapere l'esito delle osservazioni dell'assessore all'ambiente e se la regione abbia, quindi, sottoscritto l'accordo di programma siglato in precedenza dagli altri enti richiamati).
10 giugno 1998 - La regione contesta alla Sistemi Ambientali la disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti di aziende non autorizzate e la diffida a concedere disponibilità di accesso al proprio impianto senza la preventiva autorizzazione di legge, nonché a verificare il titolo autorizzatorio indispensabile per conferire rifiuti in discarica.
(Va notato che la citata diffida prende spunto da una segnalazione della USL, che risale addirittura al 29 aprile 1993.
Essa peraltro risulta incomprensibile, atteso che la discarica di Pitelli era sottoposta a sequestro e non poteva esplicare alcuna attività).

Proposta emendativa presentata dal Presidente

Alla fine del documento aggiungere il seguente paragrafo:

«Conclusioni

L'analisi dei fatti connessi alla discarica di Pitelli, così come delineati nel corso di questo documento, evidenzia tre distinte problematiche, dai connotati senz'altro rilevanti.
Anzitutto si deve porre l'accento sulla situazione ambientale: all'interno della discarica di Pitelli sono state smaltite nel corso degli anni ingenti e non calcolabili quantità di rifiuti pericolosi. Le analisi condotte hanno infatti accertato la presenza di sostanze - quali diossine, silani, xilene, benzene e idrocarburi - di elevata pericolosità qualora non smaltite (ed è questo il caso) in maniera corretta. Esiste pertanto l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica di quella parte di territorio: la Commissione ricorda che proprio Pitelli, insieme alla costiera domizio-flegrea, è l'unica area non industriale per la quale il Parlamento ha previsto stanziamenti per il recupero ambientale nell'ambito della legge 426 del 1998. Si tratta di fondi insufficienti all'intera attività di bonifica, ma senz'altro utili per avviare i primi passi in tempi che la Commissione ritiene debbano essere quanto mai rapidi, compatibilmente con le esigenze processuali.
La seconda problematica riguarda l'attività della pubblica amministrazione riguardo al funzionamento della discarica. Si è visto come già l'atto di nascita amministrativo della discarica sia formalmente e sostanzialmente viziato. Ciò basterebbe ad affermare che tutti gli atti successivi, su quello poggianti, siano ugualmente viziati in quanto basati sugli stessi presupposti del primo. Ma il quadro emerso fa emergere una realtà più grave, in cui convergono interessi e complicità ad ogni livello che hanno di fatto consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento ad evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati).
La Commissione ha già in altre occasioni segnalato l'insufficienza dei controlli amministrativi, dovuta anche ad un eccessivo frazionamento ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni del settore. Ma nel caso di Pitelli tale spiegazione da sola non basta, poiché l'insufficienza dei controlli si è congiunta con un'attività politico-amministrativa che a tutti i livelli ha in maniera continuativa agevolato le attività del Duvia.
Peraltro, passando alla terza problematica, anche quando i controlli amministrativi hanno segnalato l'esistenza di illiceità nella gestione della discarica, questi hanno avuto come unico esito l'applicazione di singole e deboli sanzioni penali. Non vi è stata insomma, a livello giudiziario, una lettura globale di ciò che


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accadeva a Pitelli, nonostante esistessero tutti i presupposti per un'attività organica da parte della magistratura.
Non è compito della Commissione andare oltre tale valutazione dell'attività giudiziaria, ma anche quanto accaduto riguardo a Pitelli mostra la necessità di concrete forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, nonché tra i diversi uffici giudiziari, per azioni più tempestive ed incisive, che, purtroppo, ancora oggi rimangono in larga parte affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.
Ma ciò da solo non basta a realizzare la piena operatività del sistema giudiziario, per garantire la quale si rendono necessari gli interventi legislativi già sollecitati dalla Commissione per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca ed acquisizione della prova».