XII Commissione - Marted́ 2 marzo 1999


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ALLEGATO 1

Testo integrale della risposta all'interrogazione Cento n. 5-04415.

Le notizie pervenute dalle competenti Autorità socio-sanitarie della regione Lazio attestano l'occasionalità, la limitatezza ed il superamento del fenomeno segnalato nell'atto parlamentare in esame.
Infatti, l'intorbidimento delle acque provenienti dall'acquedotto di Posta Fibreno (Frosinone), verificatosi nel maggio 1998, è stato causato da un movimento tellurico che ha interessato l'Abruzzo (area del Parco nazionale), da dove provengono queste acque, e l'Umbria.
La regolare erogazione delle acque veniva completamente ripristinata dopo pochi giorni, ed il grado di potabilità viene periodicamente controllato dal dipartimento di prevenzione dell'ASL di Frosinone.


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ALLEGATO 2

Testo integrale della risposta all'interrogazione Bono n. 5-01328.

I dati e le notizie raccolti dalle autorità sanitarie della regione Sicilia e, in particolare, dai competenti servizi dell'azienda USL n. 8 «provincia di Siracusa», finalmente acquisiti per il tramite del locale Commissariato dello Stato, non indicano alcun significativo aumento di patologie neoplastiche nei comuni circostanti l'area in cui è installato radar dell'Aeronautica militare ricordato nell'atto ispettivo in esame (contrada «Mezzo Gregorio», nei pressi della frazione di Noto «Testa dell'Acqua»).
L'azienda USL n. 8 disposto un'indagine epidemiologica al fine di accertare l'eventuale relazione fra mortalità e morbosità per neoplasie ed inquinamento elettromagnetico nel territorio limitrofo al 34o gruppo Rada dell'Aeronautica militare.
Tale indagine ha contemplato un arco temporale di incidenza delle patologie di 10 anni, così da poter verificare in maniera attendibile la linea di tendenza, in incremento o decremento, dei fenomeni indagati.
Nel complesso, sono state individuate 11 persone ammalate o diversi tipi di cancro.
Tuttavia, veniva riscontrato, fra essi, un solo caso di leucemia infantile (in una bambina di 5 anni), mentre era considerato come «sospetto» caso di leucemia lo stato patologico osservato in una paziente adulta.
Da un punto di vista scientifico, l'indagine epidemiologica compiuta dall'azienda USL n. 8, tra l'altro condotta entro un raggio limitato, non muta certamente le valutazioni formulate in materia, in esito alle attuali conoscenze, derivate dai numerosi studi e dalle indagini epidemiologiche condotti a livello nazionale ed internazionale sui presunti effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana.
In sintesi, taluni studi epidemiologici e sperimentali concernenti l'eventuale associazione tra esposizione a campi elettrici e magnetici a bassa frequenza ed insorgenza di patologie tumorali (in specie le leucemie), sembrano suggerire un'associazione tra l'esposizione residenziale ai campi magnetici a 50 hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile.
Tuttavia, il nesso di causalità non viene dimostrato, sia per la mancanza di un chiaro meccanismo d'azione della eventuale cancerogenicità dei campi magnetici di frequenza industriale, sia per le stesse carenze talvolta riscontrate negli studi in questione (limitazioni nel loro disegno, carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, eccetera).
A titoli di esempio, il rapporto dello statunitense National Research Council, che in tre anni ha esaminato oltre 500 studi, reso noto nel novembre 1996, si conclude con l'affermazione che le ricerche effettuate non hanno mostrato in alcun modo esauriente che i campi elettrici e magnetici comunemente riscontrabili negli ambienti residenziali possano causare problemi di salute.
D'altro canto, nel proprio rapporto tecnico denominato ISTISAN 95/29 «rischio cancerogeno di campi magnetici a 50/60 Hz», l'istituto superiore di sanità raccomanda che, pur in assenza di prove scientifiche di una relazione di causa ed effetto tra i campi magnetici e lo sviluppo del cancro, vengano adottate «... alcune misure cautelative per la riduzione dell'esposizione, quando questo sia possibile a condizioni ragionevoli...».
Al fine di delimitare i valori massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale


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(50hz), negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in base agli specifici standard internazionali riconosciuti (Direttive emanate nel 1990 dall'International Non - ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association «IRPA-INIRC»), è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.
Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, sono state definite le norme tecniche procedurali di attuazione delle disposizioni del precedente decreto del 1992, relativamente agli elettrodi.
L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strumentazioni produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del dicastero dell'ambiente, ad emanare il decreto del 2 giugno 1997.
Tale decreto ha istituito presso il Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei dicasteri di ambiente, sanità, poste e telecomunicazioni, industria, commercio e artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato-regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa C. 4816) e sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, al pari delle analoghe proposte di legge presentate, in materia, da parte di vari gruppi politici.
Lo schema di legge-quadro di iniziativa governativa ora citato, individua espressamente le competenze delle regioni per quanto concerne, fra l'altro, la definizione dei tracciati degli elettrodotti con la previsione di precipue fasce di rispetto, i cui parametri (valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici negli ambienti di vita e di lavoro) debbono essere fissati dallo Stato.
Vengono previste, altresì, le modalità di ulteriori riduzioni dell'esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.
Per completezza, si precisa, infine, che per quanto riguarda le misure cautelative di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Khz e 300 Ghz con decreto del Ministero dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, d'intesa con il Ministero della sanità e con quello delle comunicazioni, sono stati stabiliti precisi limiti di esposizione degli individui a tali radiofrequenze.


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ALLEGATO 3

Testo integrale della risposta alla interrogazione Vascon 5-03384.

I quesiti contenuti nell'atto parlamenatre investono problematiche di natura esclusivamente locale per cui il Ministero della sanità deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente regione Veneto, attraverso quel Commissariato di Governo.
Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'AULSS n. 6 di Vicenza, a seguito di un esposto a firma di un gruppo di abitanti di via Cà Brà-Albettone, effettuava controlli (sopralluogo e rilevazioni fonometriche) in merito a emissioni di polveri e rumore causato dal funzionamento di un frantoio della ditta Pierantoni.
Riferiva poi, al Sindaco proponendo l'adozione, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico della leggi sanitarie di un provvedimento con il quale, al fine di evitare le formazione e diffusione della polvere, la ditta, nello svolgimento della sua attività, fosse tenuta a mantenere adeguatamente umida la zona di frantumazione, di deposito degli inerti a quella non impermealizzata di transito degli automezzi e pulire periodicamente le zone impermealizzate di transito degli automezzi sia all'interno che all'esterno della proprietà.
Veniva, inoltre, proposta al sindaco l'adozione di un'ordinanza per la presentazione di un progetto per l'adeguamento delle emissioni di rumore ai limiti massimi previsti sulla materia della vigente normativa.
In data 25 giugno 1997 il sindaco preso anche atto che la ditta non aveva alcuna autorizzazione edilizia per il deposito del materiale frantumato, ordinava alla stessa:
a) di sospendere, con decorrenza immediata, l'accumulo sul posto del materiale frantumato;
b) di presentare il progetto di bonifica acustica entro 60 giorni;
c) di presentare l'avvio di attivazione di industria insalubre.

Inoltre, a seguito di un nuovo esposto dei residenti relativo alla presenza di polveri, il sindaco, contestato che nonostante la cessazione dell'attività di frammentazione accumulo permaneva l'emissione di polveri, adottava in data 25 settembre 1997 una nuova ordinanza che imponeva alla ditta di tenete umido il cumulo di materiale.
Si ritiene opportuno sottolineare che il suddetto servizio di igiene e sanità pubblica precisa che, contrariamente a quanto riportato nelle premesse dell'interrogazione parlamentare, il sindaco si è limitato ad ordinare solamente l'umidificazione del materiale frantumato (ordinanza del 5 settembre 1997), ma, recependo, nella sostanza le proposte della ULSS, anzi per motivi urbanistici andando oltre, già in data 25 giugno 1997 aveva ordinato alla ditta tra l'altro «di sospendere l'accumulo sul posto di materiale frantumato», cioè nella sostanza a sospendere l'attività insalubre.
Infatti la ditta ha presentato successivamente una domanda di autorizzazione edilizia in sanatoria per la lavorazione e deposito di materiali inerti.
Si soggiunge, infine, che il Servizio di igiene e di sanità pubblica, in data 3 marzo 1998 ha riferito ai carabinieri di Campiglia dei Berici ed al sindaco che, nel corso di un sopralluogo presso la ditta in parola, non sono stati evidenziati problemi igienici-sanitari.


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ALLEGATO 4

Testo integrale della risposta alla interrogazione Valpiana 5-04189.

In riferimento all'atto parlamentare in esame, si riferisce quanto segue.
Nessuna segnalazione di un evento avverso a vaccinazione nella persona di Kristin Squarcina, vaccinata contro l'epatite virale B l'ottobre 1996, risulta essere pervenuta al sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino, istituito presso il dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità. I foglietti illustrativi delle preparazioni vaccinali in commercio in Italia vengono autorizzati da questo Ministero - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - sulla base delle descrizioni delle caratteristiche del prodotto che riportano, tra l'altro, gli eventi avversi osservati dopo la somministrazione dello stesso.
Il D.M. 22 dicembre 1997, concernente il protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite B, non ha «dimezzato» le dosi del vaccino antiepatite B inoculato ai neonati ed ai dodicenni. Al contrario il decreto medesimo stabilisce che la dose pediatrica dei vaccini antiepatite B registrati in Italia possa essere usata, ai fini dell'attuazione della vaccinazione universale contro questa malattia, fino al compimento del quindicesimo anno di età, modificando sotto questo aspetto il D.M. 3 ottobre 1991, che prescriveva l'impiego della dose per adulti dei vaccini antiepatite B nei soggetti di età superiore a dieci anni.
Al sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino sono pervenute per gli anni 1991-1996, alcune segnalazioni di eventi negativi conseguenti alla somministrazione di vaccini antiepatite B; ma va precisato che il rapporto di causalità tra tali eventi e la vaccinazione non è mai stato oggetto di prove inconfutabili.
Si segnala altresì, al riguardo, quanto riportato nella nota dell'Organizzazione mondiale della sanità pubblicata sul Bollettino Epidemiologico settimanale n. 21 del 1997, che esclude l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra la somministrazione di vaccini antiepatite B e casi di reazioni neurologiche.
La vaccinazione contro l'epatite B in Italia, è stata oggetto di raccomandazioni da parte dell'OMS fin dal 1997.
Nel 1991 l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato una risoluzione che prevedeva l'inclusione della vaccinazione antiepatite B nei programmi di vaccinazione per l'infanzia entro il 1995 per i Paesi ad endemia medio-alta ed entro il 1997 in ogni Paese del globo.
A distanza di pochi anni dall'introduzione della vaccinazione contro l'epatite virale B per i nuovi nati ed i dodicenni abbiamo già potuto osservare una riduzione della morbosità particolarmente significativa proprio nelle classi più giovani: l'incidenza della malattia è diminuita complessivamente del 15 per cento rispetto al periodo 1988-1991 e, nella classe di età 0-14 e 15-24 anni, le riduzioni osservate sono state rispettivamente del 31,6 per cento e del 17,8 per cento. La classe 15-24 anni rimane la più colpita in assoluto, tanto nel Nord Italia che al centro ed al Sud.
Non meno di 600 casi all'anno di malattia sono stati prevenuti grazie alla vaccinazione, che è andata ad aggiungersi alle misure di profilassi specifica quali il miglioramento degli standard igienico-sanitari, il controllo degli emoderivati e l'uso di materiale monouso per l'iniezione, con notevole risparmio di spesa sanitaria considerando anche soltanto i costi per la sola ospedalizzazione.
Il rapporto costi-benefici si è dimostrato ampiamente, in favore di questo intervento preventivo nei confronti di una malattia che può cronicizzare in un numero rilevante di casi.


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Le infezioni da virus dell'epatite B contratte nelle prime età della vita sono in questo senso le più insidiose: infatti, cronicizza il 90 per cento delle infezioni contratte entro il primo anno di vita, dal 50 per cento al 70 per cento di quelle contratte entro i primi 5 anni e circa il 25 per cento delle infezioni contratte in età adulta.
Molti casi decorrono poi in forma inapparente o sub-clinica senza comparsa dell'ittero, che rappresenta il segno più caratteristico ed evidente di una sofferenza epatica, rendendosi evidenti, sotto forma di epatiti croniche, di cirrosi o di carcinoma epatocellulare soltanto a distanza di anni dall'infezione.
Si conferma pertanto, che la vaccinazione ha dato un notevole contributo alla diminuzione dell'epatite B in Italia e che, nonostante ciò il virus è ancora oggi una importante causa di morbosità e di mortalità.
È quindi, giustificato mantenere tale vaccino tra quelli dell'obbligo.


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ALLEGATO 5

Testo integrale della risposta alla interrogazione Saia 5-02700.

La nota 13, inserita dalla Commissione Unica del Farmaco («C.U.F.») nel provvedimento di riclassificazione del 30 dicembre 1993, tra le altre relative alla prescrizione ed alle modalità di controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella sua originaria formulazione consentiva il rimborso (classe A) dei medicinali da essa contrassegnati nei soli casi di prescrizione per «ipercolesterolemie familiari».
Con successivo provvedimento del 18 aprile 1994, la Cuf ha inteso completare ed integrare il contenuto delle note prescrittive già delineate in precedenza.
In tale occasione, anche la nota 13 venne riformulata con l'aggiunta dei criteri richiamati nell'atto parlamentare in esame.
Successivamente, la Cuf decideva di estendere le indicazioni prescrittive della nota 13 a vantaggio dei pazienti ipercolesterolemici, maggiormente esposti al rischio di incidenza delle malattie cardiovascolari, nonché dei soggetti già infartuati.
Le deliberazioni adottate dalla Cuf confluirono nel provvedimento del 2 settembre 1997.
Le indicazioni, relative alla nota 13, contenute in quest'ultimo provvedimento Cuf, sono state sostanzialmente riprodotte anche in occasione della revisione complessiva delle note riguardanti i medicinali dispensabili con oneri di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, compiuta dalla Cuf con il provvedimento del 7 agosto 1998.
Infatti, in aggiunta alle indicazioni, già delineate nella nota 13, viene ribadito che «l'indicazione è estesa, limitatamente alla Simvastatina e alla Pravastatina, a pazienti che iniziano la terapia prima dei 75 anni con documentato pregresso infarto miocardico o pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica (intervento di bypass o angioplastica coronarica) in presenza di valori di colesterolemia totale superiore a 210 mg/dl o colesterolemia LDL superiore a 130 mg/dl riscontrati dopo almeno tre mesi di dieta.
Si segnala che la riduzione del rischio globale è legata anche alla riduzione di altri fattori di rischio coronarico (fumo, ipertensione, sedentarietà, dieta, ecc.) e sembra legata all'entità della riduzione della colesterolemia.
Pertanto l'adesione alla dieta va rafforzata costantemente anche dopo l'inizio della terapia farmacologica.
La «nuova» formulazione della nota 13, inoltre, contiene l'elenco dei principi attivi (Atorvastatina, Fluvastatina, Pravastatina, Simvastatina) e delle relative specialità medicinali rimborsabili.
Dalla stessa nota è stato eliminato il principio attivo Colestiramina «che d'ora in poi è rimborsabile senza limitazioni, in quanto la sua indicazione prevalente è il controllo del prurito nella colestasi intra o extra epatica».
Infine, la nota 13 richiama diffusamente le evidenze scientifiche su cui la Cuf ha fondato le proprie determinazioni.
Tra gli studi scientifici, compare «The Scandinavian Simvastatin Survival Study» (4S), a cui fa espresso riferimento l'atto parlamentare in argomento.


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ALLEGATO 6

Testo integrale della risposta all'interrogazione Proietti n. 5-04521.

L'articolo 41 dello Statuto della Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, prevede l'indizione delle elezioni e, a tal fine, l'emanazione del regolamento elettorale.
Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).
È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.
Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.
Per quanto, poi, attiene al contestale diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.
Infatti, come previsto dall'articolo 41 - comma 3 - del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.


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ALLEGATO 7

Testo integrale della risposta all'interrogazione Gramazio n. 5-04765.

In base a quanto di recente appreso per il tramite del Commissario del Governo nella regione Lazio, risulta che l'azienda USL RM/A ha istituito due commissioni per accertare la sussistenza di eventuali carenze e responsabilità, sia organizzative che operative, riguardo all'episodio verificatosi la sera dell'11 giugno 1998 nei locali del pronto soccorso dell'ospedale «San Giacomo».
A conclusione delle proprie indagini, le commissioni hanno redatto accurate relazioni, in cui viene sottolineato che i livelli di efficienza organizzativa esistenti nel pronto soccorso dell'ospedale «San Giacomo» e nei servizi ad esso collegati apparivano, anche al momento dell'episodio, del tutto regolari.
Infatti, sia il numero degli addetti sia il materiale e le attrezzature a disposizione sono efficienti a fronteggiare la natura, le caratteristiche e l'incidenza delle prestazioni ospedaliere richieste.
Del resto, il pronto soccorso medico-chirurgico dell'ospedale «San Giacomo» agisce fin da ora, a livello organizzativo ed operativo, nel modo in cui dovrà funzionare il DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di primo livello, in quanto possiede le precipue qualità professionali e le capacità operative che derivano dalla attività assistenziale gestita in equipe (medico-chirurgo d'urgenza, medico di Chirurgia Generale, radiologo), nonché gli strumenti previsti (defibrillatore, monitor cardiologico).
A parere delle Commissioni, il comportamento del personale coinvolto nell'assistenza al dottor Dauri dopo l'incidente, risulta professionalmente corretto.
Tuttavia, sono emerse alcune lacune nella gestione dei rapporti interpersonali, a cui l'azienda USL RM/A intende far fronte con l'istituzione di appropriati corsi di preparazione per tutti gli operatori e, in specie, per quelli addetti all'emergenza.
Nei confronti di uno dei medici che hanno soccorso il dottor Dauri, sono state elevate, altresì, alcune contestazioni di addebito (mancata ed inesatta compilazione dei dati sul referto di pronto soccorso).
Pertanto, l'azienda USL RM/A, pur prendendo atto delle dichiarazioni con cui lo stesso medico ravvisava le proprie omissioni, gli ha inviato una lettera di biasimo.
Nel contempo, è stato rivolto un richiamo al personale infermieristico addetto al pronto soccorso, raccomandando la costante vigilanza nell'espletamento delle proprie incombenze.


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ALLEGATO 8

Testo integrale della risposta all'interrogazione Saia n. 5-04761.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, regolamenta le modalità e le procedure per lo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, ai fini dell'ammissione al concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario (riguardante il profilo professionale di medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi), la normativa in esame richiede ai candidati, fra i requisiti specifici, quello della «specializzazione nella disciplina oggetto del concorso».
Tale requisito è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che subordina la partecipazione ai concorsi pubblici al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario a coloro che «abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina».
La circolare del Ministero della sanità datata 27 aprile 1998 è stata emanata per consentire l'appropriata interpretazione e l'omogenea applicazione delle disposizioni regolamentari contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
Detta circolare non ha previsto alcuna riapertura di «termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli avvisi pubblici».
Inoltre, si precisa che l'ammissione di candidati «in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro-libero professionale» eccetera, non viene riservata al solo profilo professionale di sociologo, ma è riferita anche ai profili professionali di avvocato, ingegnere, architetto e geologo.
Contestualmente, infatti, la circolare fa espresso riferimento alla modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, operata dall'articolo 45, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Anche in questo caso, la circolare ha la mera funzione di informare le varie aziende ospedaliere ed aziende USL dislocate nel territorio circa l'intervenuta modifica legislativa, senza alcuna attività valutativa da parte del Ministero della sanità.
Infine, questo Ministero non ritiene opportuno adottare alcuna misura o provvedimento per permettere agli psicologi di accedere ai ruoli sanitari delle stesse Aziende, considerando che la normativa attualmente in vigore consente l'attivazione delle procedure destinate alla copertura dei posti che risultassero vacanti nel profilo professionale di psicologo.


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ALLEGATO 9

Schema di regolamento sulla ripartizione dei Fondi tra il Centro tumori di Lione e la Lega italiana tumori.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione;
richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 1o febbraio 1999;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relatore


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ALLEGATO 10

Prodotti naturali in agricoltura biologica (C. 4839 e abb.)

La XII Commissione Affari sociali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disposizioni in materia di autorizzazione all'uso dei prodotti naturali in agricoltura biologica»;
considerato che il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 con l'Obiettivo 1:
«propone di promuovere l'adozione di comportamenti e stili di vita in grado di favorire la salute», anche attraverso azioni concernenti l'alimentazione, considerata in grado di promuovere la capacità individuale di «mantenere e migliorare lo stato di salute», promuovendo «l'adozione di modelli alimentari mediterranei basati principalmente su cibi di origine vegetale»;
indica tra le azioni specifiche «interventi di promozione della conoscenza della qualità dei prodotti alimentari e di verifica della correttezza delle informazioni ai consumatori» e «attività di promozione della produzione e della diffusione di prodotti consoni ad una corretta alimentazione»;
prevede l'elaborazione di uno specifico «Progetto Obiettivo per l'alimentazione e la nutrizione»;
ricordato che l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione dei prodotti agricoli che, in considerazione dei danni alla salute prodotti dai residui fitofarmaci nei prodotti alimentari, intende promuovere una produzione alimentare naturale e di qualità;
considerata la sempre maggior richiesta da parte dei cittadini di prodotti alimentari sani, sicuri e esenti da residui chimici e tossici;
preso atto del fatto che la mancata autorizzazione in Italia, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi dell'UE, dei fitofarmaci impiegabili in agricoltura biologica ha comportato e comporta gravi problemi all'intero comparto;
valutata la necessità di pervenire ad una regolamentazione certa dei metodi dell'agricoltura biologica, consentendo ai produttori l'utilizzazione dei prodotti naturali tipici di questo metodo di coltivazione e ai consumatori italiani, analogamente a quanto avviene per quelli degli altri Paesi membri dell'UE, di utilizzare prodotti agricoli coltivati con i metodi dell'agricoltura biologica;
considerata, inoltre, la particolare necessità ed urgenza di risolvere un contenzioso nato dal fatto che il regolamento CEE n. 2092/91 del 24/6/91 prevedeva che i prodotti fitosanitari (all. II B) potessero essere utilizzati in seguito alla loro autorizzazione secondo la normativa nazionale in agricoltura generale;
sottolineata la conformità del testo unificato al decreto legislativo n. 194 del 1995 e alle sue procedure, stante il combinato disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968 e del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
ricordato ancora che il comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato prevede


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che i prodotti autorizzati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, possano legittimamente essere autorizzati per un periodo di 12 anni a decorrere dalla data del 26 luglio 1993 (notifica direttiva 91/414/CEE all'Italia) e quindi fino al 26 luglio 2003;
considerato che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 194 del 1995 i prodotti zolfo, solfato di rame e zolfi ramati, come previsto dalla circolare 17 del 1995 del Ministero della sanità, sono stati considerati leciti in agricoltura generale e, quindi, anche in agricoltura biologica, non potendo l'obbligo dell'autorizzazione diventare discriminante per gli agricoltori biologici nei confronti di chi attua agricoltura convenzionale;
ritenuto, infine che la previsione all'articolo 2 del testo unificato riguardante la necessità del parere della Commissione per i prodotti fitosanitari sia garanzia di sicurezza circa la qualità dei prodotti usati

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Relatore


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ALLEGATO 11

Nuove norme in materia di fitofarmaci (C. 106 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione Affari Sociali
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 106 e abbinate «Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei prodotti fitosanitari e dei prodotti assimilati»;
sottolineato come il testo unificato intervenga su materia che investe settori diversi - agricoltura, produzione, sanità, ambiente -: e conseguentemente quattro amministrazioni centrali dello Stato, nonché i livelli regionali e deve armonizzarsi con la normativa e le direttive comunitarie;
evidenziato come l'impianto generale sia positivamente orientato a conseguire una più alta tutela della salute dei consumatori, un più elevato grado di sicurezza per gli operatori, una produzione agricola di qualità, un minore impatto sull'ambiente, adeguando la normativa italiana alle nuove sensibilità maturate dai cittadini e rispondendo contestualmente ai richiami critici delle istituzioni comunitarie;
considerato che il testo unificato propone nuovi assetti istituzionali mentre è in corso di attuazione un riordino dell'amministrazione centrale della sanità, nonché dei compiti e delle funzioni tecnico-scientifiche e di coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro riordino previsto nell'articolo 2 della legge n. 419 del 1998, alla luce del decreto legislativo n. 112 del 1998, attuativo della legge n. 59, circa il rispetto delle competenze trasferite alle regioni;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
che l'agenzia nazionale per i prodotti fitosanitari sia prevista come struttura specifica di un agenzia nazionale per gli alimenti, nell'ambito di un riordino per agenzie tematiche del Ministero della sanità e degli Istituti superiori, in considerazione di analoghe istituzioni e modelli di altri Paesi europei;
sia chiarito che l'Autorità prevista al comma 8 dell'articolo 2 è istituita a livello di ogni singola regione e non si sovrappone al livello nazionale né sostituisce i compiti che sono propri dei livelli di governo regionali (assessorati o dipartimenti regionali);
all'articolo 4 le visite mediche periodiche siano svolte in base al decreto legislativo 626/94 e con le modalità da esso previste, che hanno in larga parte superato le norme del decreto n. 303/56 richiamato nel testo.
Relatore (seconda versione).