CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse


Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse

SOMMARIO

Giovedì 29 ottobre 1998


Sulla pubblicità dei lavori. ... 233

Seguito dell'esame ed approvazione del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (relatore: deputato Franco Gerardini). ... 233

Comunicazioni del Presidente. ... 243


Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse - Resoconto di giovedì 29 ottobre 1998


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Giovedì 29 ottobre 1998. - Presidenza del Presidente Massimo SCALIA.

La seduta comincia alle 13,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (relatore: deputato Franco Gerardini).

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che, nelle sedute dell'8 e del 21 ottobre scorsi, il documento in titolo è stato illustrato e si è chiusa su di esso la discussione; nell'odierna seduta si procederà all'esame ed alla votazione delle proposte emendative presentate, nonché all'approvazione del documento nel suo complesso.
Ricorda che il documento in esame è del seguente tenore:

«Incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile
(Relazione introduttiva)

Nella sua più recente evoluzione lo sviluppo industriale ha avuto come obiettivo l'adozione di tecnologie sempre più sofisticate per abbattere il costo di fabbricazione dei prodotti, migliorarne la qualità e introdurne di nuovi per soddisfare i crescenti bisogni di consumo della società.
I costi esterni delle imprese sono in realtà a carico di tutta la società e sono stati valutati in una percentuale non trascurabile dei PIL sia dei Paesi dell'OCSE sia, in maniera ancora maggiore, dei Paesi in via di sviluppo.
Questo tipo di sviluppo, sotto la spinta della conquista del mercato, ha portato al limite lo sfruttamento delle risorse naturali, il cui consumo, nel conto economico dell'impresa, è stato finora considerato a costo nullo.
Nel corso degli ultimi decenni tuttavia, sulla base della constatazione delle condizioni di acuto degrado dell'ambiente naturale, sia a livello locale, sia a livello planetario, si è manifestata da parte dei cittadini, con un'intensità gradualmente crescente e specialmente nei confronti dell'industria, una forte domanda di protezione e salvaguardia dell'ambiente.


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Si è di fatto imposto il criterio che le risorse naturali debbano essere, nella misura più ampia possibile, restituite all'ambiente nelle stesse condizioni di prelievo e che l'inquinamento residuo debba rientrare nelle capacità di autorigenerazione della natura. L'utilizzo dell'aria, dell'acqua, del territorio, delle materie prime, dell'energia entra quindi con i suoi costi nel conto economico delle imprese che devono operare per ridurne il peso ai fini di preservare la loro competitività.
Inoltre, è da considerare la necessità di ridurre l'utilizzo preponderante delle risorse naturali da parte dei Paesi sviluppati, consentendo ai Paesi in via di sviluppo una disponibilità crescente delle risorse stesse.
Nei Paesi dell'Unione europea, così come in Italia, per ottenere questo cambiamento di atteggiamento da parte delle imprese, le autorità preposte hanno adottato negli ultimi anni una legislazione ambientale sempre più rigida, basata sulla regolamentazione dei singoli aspetti della protezione dell'ambiente: emissioni nell'atmosfera di sostanze inquinanti, scarichi idrici, rifiuti, rumori, eccetera.
Ciò ha creato, per le imprese, la necessità di modificare gli impianti ed i relativi sistemi di monitoraggio per soddisfare requisiti sempre più numerosi e qualificati; alle autorità preposte, invece, è attribuito il compito di svolgere controlli difficili e complessi, spesso concretamente eseguibili solo in maniera episodica ed incompleta.
I risultati di questa impostazione della politica ambientale ed industriale non sono stati e non sono tuttora soddisfacenti. Anche se si registrano progressi sul fronte della difesa dell'ambiente, la situazione locale e globale è lungi dall'essere ottimale. Si sta quindi affermando una nuova politica che, più che contare sullarepressione del mancato rispetto dei limiti ambientali imposti dalle leggi, affida un ruolo importante all'azione di prevenzione, sollecitando un comportamento volontario e responsabile di tutti gli operatori e degli stessi cittadini.
Si deve utilizzare a tal fine lo stesso stimolo della competitività e del mercato, verso il quale la sensibilità delle imprese è massima. Occorre, in altre parole, modificare la situazione generale in modo che, per conquistare il mercato e sopravvivere, le imprese non debbano solo più fornire buoni prodotti a basso costo, ma debbano spontaneamente rendere le loro tecnologie ed i loro metodi di produzione, nonché i loro prodotti, nell'intero ciclo di vita,compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali e quindi dell'ambiente.
Il sistema europeo EMAS (Environmental management and audit scheme), istituito nel 1993 con il regolamento 1836, è forse l'espressione più evidente di questo nuovo indirizzo che l'UE ha fornito ai Paesi membri.
Esso si propone l'obiettivo di favorire una riorganizzazione ed una razionalizzazione della gestione ambientale dell'azienda basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma su un rapporto nuovo tra la stessa impresa, le istituzioni ed il pubblico.
I nuovi elementi di riferimento, che devono sostituire il vecchio rapporto conflittuale e repressivo tra il potere pubblico ed il mondo produttivo, sono quindi l'adesione volontaria delle imprese al progetto di miglioramento dell'ambiente, la cooperazione con l'amministrazione, il supporto reciproco e la trasparenza dei comportamenti nei confronti del pubblico.
Essi rappresentano la nuova linea, fortemente innovativa, secondo cui dovrebbe evolvere la politica industriale ed ambientale dell'Europa e quindi anche dell'Italia.
Già nell'attuale regolamento 1836/93 dell'UE, all'articolo 13, è riportato che «Gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di ecogestione ed audit in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), organizzando o promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza ed il sostegno necessari per l'osservanza delle regole, delle condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento,


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in particolare per l'introduzione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente, per eseguire l'audit e predisporre le dichiarazioni e la relativa convalida».
Questa disposizione assume particolare importanza per l'Italia, dove le PMI rappresentano una quota molto alta del sistema produttivo e costituiscono una specificità rispetto ad altri Paesi.
La Commissione dell'UE, nell'ambito della revisione in corso del regolamento EMAS, ha esteso l'invito a considerare la rilevanza dell'argomento, chiedendo agli Stati membri di inserire nella legislazione nazionale semplificazioni normative a favore delle imprese EMAS. Essi devono, infatti, adoperarsi per una grande diffusione dei sistemi di certificazione ambientale, perché solo attraverso un'applicazione generalizzata di tali sistemi è possibile conseguire reali vantaggi sull'intero ambiente e non solo miglioramenti locali.
Lo scopo evidente di tale invito è quello di attribuire alla registrazione EMAS, ancorché ottenuta su base volontaria, un valore che sia preso in considerazione dalle autorità preposte al controllo ed alle autorizzazioni in campo ambientale, al fine di concedere semplificazioni procedurali e tempi più certi alle imprese EMAS, nonché ogni altro beneficio che possa costituire un concreto incentivo alla diffusione del sistema EMAS.
L'altro aspetto da non sottovalutare, emerso chiaramente nel corso dell'audizione svolta nella Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, è il contributo che EMAS può fornire in termini di deterrenza nei confronti della criminalità o, più in generale, di comportamenti poco rispettosi, se non illeciti, sul lato della protezione ambientale. Un elemento essenziale di EMAS è, infatti, la trasparenza verso l'esterno circa le proprie prestazioni ambientali e l'impegno alla ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problemi ambientali riscontrati. Questo sistema favorisce l'apertura di canali di comunicazione tra impresa, pubblico ed autorità di controllo in uno spirito di reciproca fiducia. Tutto ciò è in evidente contrasto con le attività criminali, che per loro natura trovano alimento in situazioni di poca chiarezza e di scarso rispetto per la popolazione.
Il Parlamento italiano già con la legge n. 70 del 1994, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito che «il Ministero dell'industria può promuovere accordi di programma con le organizzazioni di categoria interessate per l'applicazione del regolamento CEE 1836/93 (EMAS) al fine di introdurre semplificazioni procedurali ed agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario rivedere la legislazione vigente nell'ambito di un provvedimento quadro che risponda in maniera completa alle esigenze evidenziate dall'UE.
Nell'istituire questo tipo di incentivazione va tenuto conto del fatto che in altri Paesi dell'Unione europea già molte imprese hanno registrato i loro siti produttivi secondo il regolamento 1836/93/CE, adottando nella loro politica aziendale gli indirizzi di politica ambientale dei rispettivi governi. Al riguardo, si ricorda che il nostro Paese ha aderito al protocollo di Kyoto sottoscrivendo l'impegno, in particolare, per la riduzione del CO2 e quindi dei consumi di energia di origine fossile. Anche le piccole imprese dovranno adottare nei loro programmi di ottimizzazione ambientale specifici miglioramenti quantitativi compatibili con gli obiettivi nazionali.
Merita inoltre di essere considerato ed incentivato anche il sistema di etichettatura ecologica dei prodotti introdotto con il regolamento n.880/92/CE (Ecolabel). Il sistema Ecolabel si propone di «promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale e di fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti, senza compromettere la sicurezza degli stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso».


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Il sistema Ecolabel è volto, quindi, ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti puliti e prende in considerazione la vita del prodotto «dalla culla alla tomba»: dalla produzione, compresa la selezione delle materie prime, alla distribuzione, al consumo ed all'uso, fino all'eliminazione dopo l'utilizzo.
Il sistema ha effetti positivi per l'ambiente, per i consumatori e per le imprese, creando una convergenza ed un circolo virtuoso del tutto particolare. In un mercato complesso, in cui il consumatore si trova in una situazione di difficoltà nel valutare obiettivamente le caratteristiche del prodotto, l'Ecolabel è una fonte di informazione attendibile e valida in tutta Europa, e può rappresentare, quindi, un importante fattore di sviluppo e concorrenza per le imprese.

Incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile
(Articolato)

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di agevolare l'applicazione in Italia del regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) e del regolamento CE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel), con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e dei prodotti, e di ridurre il loro impatto ambientale.

2. Per piccola impresa si intende, in conformità alla disciplina comunitaria, quella così definita dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, articolo 1, comma 1, secondo capoverso, lettere a), b) e c), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1997, n. 229.

Art. 2.
(Informazione).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, in accordo con la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit, campagne informative sul sistema di ecogestione e audit sul marchio europeo e nazionale di qualità ecologica, con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sia attraverso programmi televisivi mirati, sia mediante comunicazioni specifiche da pubblicare sui principali quotidiani, e ne cura l'attuazione. Tali campagne informative possono essere anche estese agli standards internazionali di qualità ISO 9000 e ISO 14001.

Art. 3.
(Sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane).

1. Qualora le piccole imprese e le imprese artigiane abbiano la necessità di rivolgersi ad organizzazioni di consulenza ambientale aziendale o a singoli professionisti in materia ambientale, di seguito indicati come »consulenti ambientali», per ottenere l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento delle varie fasi previste dal citato regolamento CEE 1836/93 - ed in particolare effettuazione dell'analisi ambientale iniziale, definizione del programma di miglioramento ambientale, introduzione di un sistema di gestione ambientale dell'impresa, svolgimento di cicli di audit ambientale per il controllo del corretto funzionamento del sistema di gestione ambientale, stesura della dichiarazione ambientale - possono ottenere un cofinanziamento, secondo quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5.


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2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il supporto dell'ENEA, con la collaborazione delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane e sentita la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit, provvedea definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi e di indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che si debbono possedere. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, provvedono a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali che rispondono oggettivamente ai requisiti stabiliti dall'ANPA.

2-bis. L'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, senza oneri, i risultati di tale attività.

3. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, integrato con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane ai consulenti ambientali di cuial comma 2, per i servizi di consulenza ambientale di cui al comma 1, nonché dei costi sostenuti dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane all'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso, ivi compresi quelli per la convalida della dichiarazione ambientale.

3-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 3 è altresì utilizzabile per contributi per le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'implementazione del sistema Ecolabel nel suo complesso, ivi comprese quelle per l'introduzione o adattamento di nuove tecnologie a minore impatto ambientale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e pro- cessi a minore impatto ambientale, e per le analisi di mercato relative all'Ecolabel.

3-ter. Le regioni comunicano al comitato Ecolabel-Ecoaudit le iniziative finanziate per la promozione dei sistemi Ecolabel ed EMAS.

4. Le summenzionate agevolazioni sono cumulabili con le agevolazioni previste ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale e per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, mediante apposita sezione del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che abbiano predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 3.

Art. 3-bis.
(Incentivi alle imprese).

1. Le regioni, a valere sui propri bilanci, possono istituire incentivi per promuovere l'applicazione, a titolo sperimentale, di EMAS a tutte le imprese piccole, medie o grandi, operanti in settori diversi da quello industriale.

2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare, prioritariamente, incentivi per l'adesione ad EMAS delle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.

3. I crediti d'imposta di cui alla legge n.449 del 1997 (legge finanziaria 1998), articolo 4, comma 9, possono essere incrementati


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di tre milioni di lire qualora le imprese beneficiarie:
a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit previsto dal regolamento CEE n. 1836 del Consiglio del 29 giugno 1993;
b) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

Art. 4.
(Semplificazioni amministrative).

1. Tutta la documentazione tecnica predisposta dalle imprese piccole, medie o grandi, il cui sito produttivo sia stato registrato secondo il regolamento CEE n.1836/93, può essere utilizzata ed esibita dalle imprese stesse alle autorità preposte alle autorizzazioni, alle ispezioni ed ai controlli ambientali, le quali sono tenute ad esprimere un giudizio sulla loro conformità alle norme vigenti, prima di richiedere un'ulteriore documentazione. Ciò in modo specificoper le materie regolate dalle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, ai fini degli obblighi di comunicazione e delle richieste di autorizzazione nei confronti della pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente.

2. La documentazione, di cui al comma 1, può essere utilizzata dalle imprese al fine di garantire le condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti, di cui all'articolo 5 della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, e di predisporre la sintesi non tecnica di cui all'articolo 6, comma 1, della citata direttiva 96/61/CE, nonché può sostituire, per le imprese i cui stabilimenti rientrano tra quelli indicati all'articolo 2 della direttiva 96/82/CE in relazione alle specifiche materie trattate nella documentazione stessa:
a) le informazioni previste per la notifica di cui all'articolo 6 della direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, purché da essa sia possibile individuare le sostanze pericolose, o le categorie di sostanze pericolose, avere indicazioni sulla quantità o forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose, sull'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito e sull'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento (elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze);
b) il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 7 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva sia coerente ai princìpi contenuti nell'allegato III della direttiva stessa;
c) il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva contenga almeno gli elementi di cui all'allegato II della direttiva stessa;
d) il documento relativo al piano di emergenza di cui all'articolo 11 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva contenga le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva stessa.

3. Le modifiche agli impianti esistenti, in siti industriali registrati ai sensi del citato regolamento CEE n. 1836/93, che siano state esplicitamente previste nel programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto dall'impresa responsabile del sito e riportate nella dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato, ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93, sono comunicate dall'impresa all'autorità che si pronuncia entro 90 giorni dalla data della comunicazione.

4. La realizzazione di un nuovo impianto in un sito registrato ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93, qualora sia


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stata prevista nel programma di miglioramento ambientale del sito ed esplicitamente indicata nella dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato secondo il citato regolamento CEE n. 1836/93, non richiede una nuova valutazione di impatto ambientale. Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente le informazioni circa i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto, potendo far riferimento alla documentazione prodotta ai fini della registrazione del sito secondo il regolamento CEE n. 1836/93, con particolare riguardo agli effetti diretti ed indiretti dovuti al nuovo impianto, sui seguenti fattori: l'uomo, la flora e la fauna; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; l'interazione tra i precedenti fattori. L'autorità competente, qualora non ritenga sufficiente la documentazione prodotta, può richiedere, entro i termini di cui al comma 4, specifiche integrazioni.

Art. 5.
(Superamento delle non conformità ambientali).

1. Qualora un'impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni, rilevi e renda noto alla competente autorità una non conformità del sito stesso rispetto alla normativa vigente in materia ambientale, l'autorità di controllo è autorizzata a concordare i tempi e le modalità per il superamento della non conformità e degli eventuali danni ambientali già prodotti. A fronte dell'impegno assunto, l'impresa rilascia una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo rapportata alla gravità della non conformità, all'impegno finanziario ed al tempo necessario al suo superamento. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto dall'impresa, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. La fideiussione è in questo caso incamerata dall'autorità preposta al controllo a titolo di penalità aggiuntiva.

2. La fideiussione viene stabilita anche in riferimento alle dimensioni dell'impresa e non può superare il valore del progetto di adeguamento.

Art. 5-bis.
(Appalti, lavori, forniture e servizi pubblici).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un atto di indirizzo destinato alle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, con la finalità di considerare, tra i requisiti richiesti alle imprese, per appalti, lavori, forniture e servizi pubblici, a parità delle altre condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il regolamento CEE n.1836/93 (EMAS) e, per i prodotti, il possesso dell'etichettatura secondo il regolamento CEE n.880/93 (Ecolabel), ovvero il marchio ecologico nazionale.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1998-2000, si provvede mediante un corrispondente incremento dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 5, pari a 20 miliardi per il triennio 1998-2000, si provvede tramite il corrispondente utilizzo, nei medesimi anni, delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46.»

Invita il relatore a prendere la parola.

Il deputato Franco GERARDINI, relatore, avverte che al documento sono state presentate numerose proposte emendative.
Illustra quelle da lui presentate, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
3. Per imprese artigiane si intendono quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.


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All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «La Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere «in collaborazione con il Ministero dell'ambiente».

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole «in accordo con la sezione EMAS-Italia» con le parole «sentite le sezioni Ecolabel ed EMAS».

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola «audit,» aggiungere la congiunzione «e».

All'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole «dal citato regolamento CEE 1836/93 - ed in particolare» il segno di interpunzione «:».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «3 marzo 1997» aggiungere la parola «nonché».

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole «al fine di garantire le» con le parole «al fine di dimostrare il possesso delle».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole da «non richiede ...» sino a «Nella comunicazione il», con le parole «richiede un'integrazione alla valutazione di impatto ambientale precedentemente effettuata per il sito in questione e sulla quale è stato già espresso parere positivo da parte dell'autorità competente. Il....».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole «Nella comunicazione il committente dovrà fornire» con le parole «Nella comunicazione il committente dovrà trasmettere».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole « Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente le» con le parole «Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente tale integrazione, fornendo».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole «i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto, potendo» con le parole «i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto e potendo».

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole «, entro i termini di cui al comma 4,».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «Qualora un'impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni,» aggiungere le parole «nell'ambito dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale volti al miglioramento dell'impatto sull'ambiente,».

All'articolo 5, comma 1, aggiungere la virgola dopo le parole «rilascia una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo».

Illustra quindi le proposte emendative presentate dal Presidente Scalia, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola «agevolare» con la parola «incentivare».

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole «in conformità alla disciplina comunitaria».

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da «sia attraverso» a «principali quotidiani».

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole «in accordo con la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit».

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «La Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le parole «, su proposta del Ministero dell'ambiente in accordo con il Ministero dell'industria,».

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per


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l'introduzione e l'attuazione di un sistema di gestione e audit ambientale, in conformità al regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836, possono essere assistite da un cofinanziamento secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni ed attività, quali risultano meglio definite dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836:
a) introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai siti dove è svolta l'attività d'impresa;
b) valutazione sistematica, obiettiva e periodica, dell'efficienza di tali elementi;
c) informazione al pubblico sull'efficienza ambientale.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole da «ai consulenti ambientali» fino alle parole «all'implementazione», con le parole «per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
6. Il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ANPA e con la collaborazione dell'ENEA, del comitato EMAS-Italia, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane, provvede a definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi ed indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che devono possedere. Quota parte dei cofinanziamenti di cui all'articolo 3 può essere destinata alle spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per la consulenza, destinata alla promozione ed all'attuazione delle attività di cui al comma 2 del citato articolo 3, da parte di organizzazioni o di singoli professionisti inseriti nella lista nazionale dei consulenti ambientali prevista dal successivo comma 7.
7. L'ANPA provvede a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali.

All'articolo 3-bis, comma 2, sopprimere la parola «prioritariamente».

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

1. Il rispetto delle norme legislative e regolamentari che regolano l'esercizio delle attività produttive e degli obblighi derivanti dalle stesse è accertato dalle competenti autorità amministrative, in sede di istruttoria dei procedimenti autorizzativi e di controllo, utilizzando la documentazione tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836.
2. Ai fini di cui al comma 1, le competenti autorità verificano l'effettiva attuazione degli obiettivi ambientali previsti ai sensi del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836, che perseguano livelli di efficienza ambientale dell'impresa superiori a quelli previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
3. La documentazione tecnica di cui al comma 1 può essere utilizzata dalle imprese ai fini delle procedure di valutazione e verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, ed al comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi, modifiche ed integrazioni, a condizione che sia conforme alle disposizioni che regolano le suddette procedure.

Illustra in seguito le due proposte emendative presentate dal senatore Iuliano, che sono del seguente tenore:

Sopprimere l'articolo 4.


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Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

La procedura tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato secondo il regolamento CEE n. 1836/93 può essere utilizzata nell'ambito delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti esistenti e delle procedure di modifica di cui all'articolo 6 della direttiva 96/82/CE, secondo le modalità definite in sede di recepimento della corrispondente normativa comunitaria, sulla base dei criteri di cui agli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Illustra infine la proposta emendativa, da lui presentata insieme al Presidente Scalia, riferita all'articolo 5. Essa è del seguente tenore:

Stralciare l'articolo 5 per considerarlo, in un testo modificato, un documento autonomo connesso all'articolato contenuto nel documento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse XXIII n.5, approvato il 26 marzo 1998. Il testo modificato dell'articolo 5 è il seguente:
1. Qualora un'impresa autodenunci una sua non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale alla competente autorità, quest'ultima dispone d'accordo con l'impresa stessa i tempi e le modalità per il superamento della non conformità.
2. L'autorità di controllo accerta l'entità dell'eventuale danno ambientale prodotto dall'attività d'impresa nonché la gravità della non conformità.
3. All'avvio delle opere necessarie al superamento della non conformità l'impresa versa una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo in rapporto all'entità del danno ambientale accertato, alla gravità della non conformità, all'impegno finanziario ed al tempo necessario al suo superamento. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dal titolo VI-bis del codice penale e la fideiussione viene incamerata dall'autorità competente a titolo di penalità aggiuntiva.
4. In ogni caso, l'autorità di controllo incamera una percentuale della somma versata a titolo di fideiussione, tenendo conto del danno ambientale prodotto e del periodo di attività dell'impresa in violazione della normativa ambientale. Tale quota non può essere superiore al 40 per cento dell'intera somma versata.
5. Le somme a diverso titolo incamerate vengono versate in un fondo per le bonifiche, da istituirsi presso il Ministero dell'ambiente.
6. Al momento del versamento della fideiussione, l'azione penale relativa alle violazioni della normativa ambientale a carico dell'impresa autodenunciatasi è sospesa fino all'esito del procedimento amministrativo di cui al presente articolato.
7. Il rispetto dell'impegno assunto dall'impresa autodenunciatasi con la competente autorità di controllo estingue i reati connessi alla non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sole imprese che autodenuncino la non conformità, di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.
9. Sono escluse dalla disciplina dettata dalla presente norma le imprese con partecipazione di capitale pubblico.

Ritiene, dopo aver attentamente valutato il contenuto di tutte le proposte emendative testé illustrate, di mantenere fra quelle da lui presentate soltanto quella relativa all'articolo 1 e quella relativa all'articolo 2, comma 1, volta ad aggiungere la congiunzione «e» dopo la parola «audit». Ritira quindi tutte le altre proposte emendative da lui presentate.
Per quanto riguarda le proposte emendative del Presidente Scalia, ritiene di poterle accettare, ad eccezione di quella relativa al comma 2 dell'articolo 3-bis, di cui propone la seguente nuova formulazione:


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2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare incentivi per l'adesione ad EMAS prioritariamente alle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.

Il Presidente Massimo SCALIA accetta la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3-bis proposta dal relatore.

Il deputato Franco GERARDINI, relatore, chiede al senatore Iuliano di ritirare le due proposte emendative presentate all'articolo 4.

Il senatore Giovanni IULIANO, in considerazione del contenuto delle altre proposte emendative all'articolo 4, ritira quelle da lui presentate.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione la relazione introduttiva, che viene approvata all'unanimità.
Passa quindi all'articolato. Pone in votazione, in successione, le proposte emendative in precedenza illustrate ed i relativi articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5-bis e 6. Essi vengono approvati all'unanimità.
Per quanto riguarda l'articolo 5, esso sarà valutato dopo la votazione sul complesso del documento.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, parlando per dichiarazione di voto sul complesso del documento, ringrazia innanzitutto il Vicepresidente Gerardini, nonché i consulenti e gli uffici di segreteria della Commissione, per l'ottimo lavoro svolto, in una materia complessa che attende da tempo una sistemazione legislativa organica.
Esprime tuttavia perplessità sul contenuto di alcune parti del documento, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri previsti nell'articolo 3-bis per gli incentivi alle imprese nonché nei confronti della procedura prevista per i consulenti ambientali, su cui auspica un approfondimento nel corso dell'eventuale futuro iter legislativo; analoghe perplessità mostra nei confronti delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3-bis.
Nonostante tali perplessità, ritiene che il documento sia da condividere e quindi preannunzia il voto favorevole della sua parte politica.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione il documento nel suo complesso, riservandosi il coordinamento formale del testo. Esso viene approvato.
Passa quindi all'articolo 5, riguardante il superamento delle non conformità ambientali per le imprese. Ricorda che in precedenza è stata illustrata la proposta emendativa, da lui presentata insieme al Vicepresidente Gerardini, volta a considerarlo, in un testo modificato, quale norma transitoria dell'articolato contenuto nel documento XXIII n.5, approvato il 26 marzo scorso, relativo all'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente.

Il deputato Franco GERARDINI, relatore, ritiene che tale soluzione riferita all'articolo 5, anche considerando le tematiche finora affrontate dalla Commissione, sia sicuramente accettabile.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione la proposta emendativa riferita all'articolo 5, che viene approvata.
Ritiene, di conseguenza, che il testo approvato possa formare oggetto di un autonomo documento, da considerare connesso al predetto documento XXIII n. 5.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che mercoledì prossimo, 4 novembre 1998, alle ore 12,30, si riunirà il gruppo di lavoro da lui coordinato che si occupa dei traffici illeciti di rifiuti nazionali ed internazionali.
Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 novembre 1998, alle ore 13, per ascoltare il sottosegretario Barberi.

La seduta termina alle 14,30.

N.B.: Il resoconto stenografico sarà pubblicato in un fascicolo a parte.