I Commissione - Resoconto di marted́ 2 giugno 1998


Pag. 9


Martedì 2 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 9,15.

Comunicazioni del Presidente su modifiche al programma e al calendario dei lavori.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, comunica che in sede di aggiornamento del programma in corso è stato previsto - a segùito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 28 maggio 1998 - l'inserimento in programma per il mese di giugno il seguito della discussione, in sede legislativa, della proposta di legge Garra C. 3981, in materia di trasparenza dell'affidamento delle consulenze da parte di enti pubblici. È stato inoltre predisposto il calendario dei lavori per il periodo 1-18 giugno 1998:

Martedì 2 giugno 1998

Ore 9,05 - Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.
Schema di decreto concernente variazioni compensative tra le unità previsionali di base 2.1.1.1. e 1.1.1.0 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio (Rel. Bielli).

Ore 9,30 - Sede consultiva.
Alla XII Commissione: Procreazione medicalmente assistita (seguito esame testo unificato C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549 - Rel. Jervolino Russo).

Al termine - Sede referente.
DL 151/98 Agevolazioni postali per le consultazioni elettorali (seguito esame C. 4890 Governo - Rel. Bielli).
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).

Ore 12 - Sede legislativa.
Trasparenza dell'affidamento delle consulenze da parte di enti pubblici (seguito della discussione C. 3981 Carra - Rel. Corsini).

Al termine - Comitato dei nove.
Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (esame emendamenti C. 169-300-396-918-1867-2086-2973/A - Rel. Maselli).


Pag. 10

Mercoledì 3 giugno 1998

Ore 9 - Interrogazioni.
5-04471 Gasparri: Sul potere del procuratore nazionale antimafia di avvalersi dei servizi centrali delle forze di polizia a fini investigativi.
5-02524 Bielli: Ritardata operatività dei nuovi distaccamenti permanenti dei vigili del fuoco.
5-02692 Cento: Trasferimenti all'interno dell'amministrazione dei vigili del fuoco.
02757 Del Mastro Delle Vedove: Valorizzazione del ruolo dei vigili del fuoco volontari.
5-02826 Contento: Boicottaggio di una manifestazione sindacale dei vigili del fuoco da parte dell'amministrazione dell'interno.
5-03270 Ballaman: Infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia.
5-03354 Bielli: Rimpatrio dei profughi albanesi.
5-03414 Cento: Convegno della federazione monarchica italiana ad Imperia.

Ore 9,45 - Sede referente.
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).

Al termine - Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ore 11 - Comitato dei nove.
Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (esame emendamenti C. 169-300-396-918-1867-2086-2973/A - Rel. Maselli).

Al termine - Comitato ristretto.
Esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (esame C. 104 Tremaglia, C. 212 Collavini, C. 223 Caveri, C. 981 Teresio Delfino, C. 2364 Cascio, C. 2554 Martusciello, C. 2863 Pezzoni e C. 3320 Brunetti - Rel. Cerulli Irelli).

Al termine - Comitato ristretto.
Ordinamento della polizia locale (esame abbinate C. 3962 Ascierto, C. 1644 Negri, C. 3219 e C 3221 iniziativa popolare, C. 3444 Gambale, C. 3663 Poli Bortone, C. 4283 Soro - Rel. Massa).

Al termine - Comitato ristretto.
Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (esame abbinati C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie - Rel. Cananzi).

Ore 13 - Comitato permanente per i pareri.
Alla IV Commissione: Istituzione dell'Ordine del Tricolore (esame nuovo testo C. 2681 - Rel. Di Bisceglie).
Alla VII Commissione: Proroga delle concessioni televisive (esame C. 4855, approvato dal Senato - Rel. Corsini).
Alla VIII Commissione:
Risarcimento dei danni relativi all'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali (esame C. 4763 Governo, approvato dal Senato - Rel. Schmid).
Disciplina locazioni e rilascio immobili (esame nuovo testo unificato C. 790 e abbinate C. 806, C. 825, C. 1222 bis, C. 1718, C. 2382, C. 4146, C. 4161, C. 4476 - Rel. Massa).
Alla IX Commissione:
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni (esame nuovo testo C. 4102 Governo - Rel. Corsini).
Finanziamento mobilità ciclistica (esame nuovo testo unificato C. 1216 e C. 2654 - Rel. Schmid).
Alla X Commissione: Pubblicità e commercializzazione acque minerali e derivati


Pag. 11

(esame nuovo testo C. 2662 - Rel. Schmid).
Alla XII Commissione: Professioni sanitarie (esame nuovo testo C. 4216 Governo, approvato dal Senato - Rel. Cananzi).
Alla XIII Commissione: Disciplina della pesca marittima (esame emendamenti nuovo testo C. 2071/A Governo - Rel. Cananzi).

Martedì 9 giugno 1998

Ore 9 - Sede referente.
Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Al termine - Comitato ristretto.
Voto degli italiani all'estero (C. 104 e abb.).

Ore 12,30 - Sede legislativa.
Trasparenza dell'affidamento delle consulenze da parte di enti pubblici (eventuale seguito discussione C. 3981 Garra - Rel. Corsini).

Mercoledì 10 giugno 1998

Ore 9 - Interrogazioni.

Ore 9,30 - Audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento Giorgio Bogi sulle iniziative intraprese dal Governo ai fini dell'attuazione delle modifiche del regolamento della Camera e sulle connesse attività di coordinamento nei rapporti tra Governo e Parlamento.

Al termine - Sede referente.
Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Ore 11,30 - Comitato ristretto.
Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (esame abbinati C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie - Rel. Cananzi).

Al termine - Comitato ristretto.
Istituzione del difensore civico (C. 169 e abb.).

Ore 12 - Comitato ristretto.
Ordinamento della polizia locale (esame abbinate C. 3962 Ascierto, C. 1644 Negri, C. 3219 e C. 3221 iniziativa popolare, C. 3444 Gambale, C. 3663 Poli Bortone, C. 4283 Soro - Rel. Cerulli Irelli).

Ore 12,45 - Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 11 giugno 1998

Ore 9 - Sede referente.
Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).
Norme per la redazione dei testi legislativi (C. 1665)
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).
Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (C. 1563).


Pag. 12

Ore 10 - Interrogazioni a risposta immediata.

Al termine - Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Al termine - Comitato ristretto.
Disposizioni sull'uso delle armi (C. 619 e abb.).

Martedì 16 giugno 1998

Ore 9 - Sede referente.
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 245 1 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).
Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).
Norme per la redazione dei testi legislativi (C. 1665).
Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (C. 4421).

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Al termine - Comitato ristretto.
Voto degli italiani all'estero (C. 104 e abb.).

Mercoledì 17 giugno 1998

Ore 9 - Sede referente.
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).
Norme sulla libertà religiosa (C. 3947).
Norme per la redazione dei testi legislativi (C. 1 665).
Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (C. 1563).
Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (C. 4421).

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Al termine - Comitato ristretto.
Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (esame abbinati C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie - Rel. Cananzi).

Al termine - Comitato ristretto.
Ordinamento della polizia locale (esame abbinate C. 3962 Ascierto, C. 1644 Negri, C. 3219 e C. 3221 iniziativa popolare, C. 3444 Gambale, C. 3663 Poli Bortone, C. 4283 Soro - Rel. Cerulli Irelli).

Ore 12,45 - Comitato permanente per i pareri

Giovedì 18 giugno 1998

Ore 9 - Sede referente.
Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione politica (seguito esame C. 784 Pecoraro Scanio, C. 2451 Mammola, C. 4470 Gasparri, C. 4676 Pisanu e C. 4844 Giovanardi - Rel. Soda).
Norme per la redazione dei testi legislativi (C. 1665).

Al termine - Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi

Al termine - Comitato ristretto.
Autonomie locali (4493).

Al termine - Comitato ristretto.
Disposizioni sull'uso delle armi (C. 619 e abb.).


Pag. 13

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9,20.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 9,20.

Schema di decreto concernente variazioni compensative tra le unità previsionali di base 2.1.1.1. e 1.1.1.0 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione procede all'esame dello schema di decreto.

Valter BIELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, rileva che lo schema di decreto ministeriale reca una variazione compensativa da apportare allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, mediante storno dal capitolo 1133 al capitolo 1176. Il parere si rende necessario in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453 che, al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio, ed esclusivamente per il 1998, consente variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
In questo caso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede, ai sensi della normativa in oggetto, una variazione di competenza di lire 40 milioni, al fine di poter fronteggiare le ulteriori spese sia per la gestione dell'alloggio, sia per esigenze di lavoro derivanti dai continui impegni istituzionali del Presidente del Consiglio.
La conseguenza sarà, in termini di competenza e di cassa, una diminuzione di lire 40 milioni dell'unità previsionale di base 2.1.1.1., capitolo 1133 (spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.) e un aumento di lire 40 milioni al Centro di responsabilità 1 (Gabinetti ed Uffici di diretta collaborazione, ecc.), unità previsionale di base 1.1.1.0, capitolo 1176 (spese di varia natura relative alla conduzione dell'alloggio).
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole da parte della Commissione.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI si rimette alle considerazioni del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 9,35.

Testo unificato:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).


Pag. 14

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, sospeso, da ultimo, il 28 maggio 1998.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che, oltre alla proposta di parere favorevole con condizioni da lei presentata, sono state presentate tre proposte di parere alternativo (vedi allegato). In particolare, il deputato Giovanardi ha presentato una proposta di parere contrario, mentre il deputato Garra ha presentato una proposta di parere favorevole con tre condizioni ed il deputato Scoca ha presentato una proposta di parere favorevole nella quale, aderendo alle condizioni già inserite nella proposta di parere da lei predisposta, sono inserite ulteriori condizioni specificamente formulate.
Illustrando, quindi, la sua proposta di parere, fa presente di avere poco altro da aggiungere rispetto a quanto già da lei affermato nel corso della relazione introduttiva e della replica. In tale proposta di parere si muove dalla constatazione della necessità di una rapida approvazione del provvedimento in esame e della insostenibilità dell'attuale situazione di vuoto normativo, mettendo in luce le numerose positività contenute nel provvedimento in esame. Più in particolare, la prima condizione inserita nella sua proposta di parere è riferita all'articolo 4, in materia di procreazione assistita di tipo eterologo, in relazione al quale si chiede di evitare l'inserimento di previsioni che possano dar luogo a fenomeni di selezione eugenetica. La seconda condizione riguarda, poi, la nozione di coppia «stabilmente legata da convivenza», presente nell'articolo 5 del provvedimento in esame, con riferimento alla quale si sottolinea la necessità di indicare validi sistemi di verifica della situazione di stabile convivenza, al fine di evitare raggiri della legge che portino a superare il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita da parte di soggetti singoli.
Si sofferma, quindi, sulla terza condizione inserita nella sua proposta di parere, sulla quale si è registrato nel corso del dibattito un vasto consenso e che mira a richiedere il riconoscimento dello status di figlio legittimo anche per i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che avvengono al di fuori delle procedure previste dal provvedimento in esame, non essendo ammissibile che si facciano ricadere sui figli le conseguenze dell'inosservanza della legge da parte dei genitori, sui quali ultimi soltanto deve gravare una eventuale sanzione, come già rilevato anche dalla Commissione giustizia in sede di espressione del parere di competenza sul testo unificato in esame. Al riguardo, sottolinea come una siffatta condizione abbia lo scopo di evitare conseguenze dannose per i bambini nati mediante l'applicazione illegittima delle tecniche di fecondazione assistita e non di depotenziare il valore cogente delle prescrizioni del provvedimento in esame. La quarta condizione inserita nella sua proposta di parere attiene, infine, alla necessità di rafforzare le norme poste a tutela dell'embrione, nella logica dell'articolo 1 della legge n. 194 del 1978, che prevede la «tutela della vita umana fin dal suo inizio».
Più in generale, fa presente di avere ritenuto doveroso tenere conto nella sua proposta di parere dei rilievi di costituzionalità formulati da alcuni deputati nel corso del dibattito con riferimento ai temi della fecondazione eterologa, dell'accesso alle tecniche di procreazione assistita da parte delle coppie di fatto e della tutela dell'embrione. Altri deputati hanno, inoltre, invocato il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, intendendo la fecondazione assistita come oggetto di un vero e proprio diritto di natura individuale non subordinabile ad uno status personale e sostenendo, per tale via, l'inammissibilità del divieto per i single di accedere alle tecniche in parola. Al riguardo, pur avendo fatto cenno nella sua proposta di parere a tale possibile motivo di incostituzionalità, non ritiene che sussista alcun contrasto tra il provvedimento in esame e la Costituzione sotto


Pag. 15

il profilo da ultimo richiamato, ravvisando, in proposito, il concreto rischio di un indebolimento del principio che individua nella famiglia una società naturale fondata sul matrimonio.
Quanto, infine, alla raccomandazione contenuta nell'ultimo periodo della sua proposta di parere, sottolinea che uno dei problemi che ha maggiormente preoccupato la I Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva è quello riguardante i diritti dell'embrione. A tale proposito, a seguito di colloqui da lei avuti con esperti del settore ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di una nuova tecnica di fecondazione assistita che non richiede un intervento sull'embrione - come tale dotato di un suo compiuto patrimonio genetico umano - ma sugli ovociti, mediante una loro estrazione e conservazione tali da renderli utilizzabili qualora il primo intervento di fecondazione assistita non avesse successo. È evidente, pertanto, che, nel caso in cui si seguisse questa nuova tecnica di fecondazione assistita, non si porrebbero più i problemi di natura etica e giuridica che il provvedimento in esame solleva, in quanto negli ovociti la vita non può considerarsi ancora nata. Sulla base di tali considerazioni, la sua proposta di parere invita espressamente la Commissione di merito ad approfondire le concrete possibilità scientifiche di fare ricorso alle tecniche da ultimo richiamate, anche in vista di futuri interventi legislativi sulla materia in esame.

Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), illustrando la sua proposta di parere sul provvedimento in esame, giudica indubbio il contrasto tra quest'ultimo ed il dettato costituzionale. Manifesta, inoltre, alcune perplessità in ordine al fatto che la proposta di parere presentata dal deputato Scoca sia una proposta di parere favorevole, per quanto in più punti essa non manchi di evidenziare il contrasto con specifiche norme costituzionali.
Nel dettaglio, anche la proposta di parere predisposta dal relatore contiene il riconoscimento del rischio che il provvedimento in esame possa dar vita ad un vero e proprio mercato della genetica. È, infatti, facilmente prevedibile che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, gli aspiranti genitori decidano liberamente di scegliere i caratteri genetici che più preferiranno nei figli da far nascere con le tecniche di fecondazione assistita. Quanto, poi, alla questione delle coppie di fatto, è praticamente certo che l'attuale formulazione dell'articolo 5 del provvedimento in esame finirà per riconoscere anche alle coppie instabili la facoltà di accedere alle tecniche di procreazione assistita. Il provvedimento in esame si pone, del resto, in contrasto anche con il principio della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e con il valore della dignità umana, comportando esso il rischio della legittimazione di tecniche di riproduzione proprie del mondo animale e non degli uomini.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), illustrando la sua proposta di parere, confessa di essere stato incerto fino all'ultimo istante se presentare una proposta di parere contrario ovvero una proposta di parere favorevole con condizioni. Peraltro, la sua proposta di parere non intende ostacolare l'iter parlamentare del provvedimento in esame ma è volta a individuare alcune condizioni, da lui ritenute pregiudiziali per il prosieguo dell'esame. Esistono, d'altra parte, significative analogie tra la prima, la seconda e la quarta condizione inserita nella proposta di parere del relatore e le condizioni contenute nella proposta di parere da lui presentata. Sottolinea, poi, di non aver voluto formulare una specifica condizione circa la necessità di riconoscere ai bambini dall'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita lo status di figlio legittimo, in quanto si tratta, a suo parere, di una conseguenza ovvia, quanto meno per le coppie legate da matrimonio.


Pag. 16


Rileva, più in generale, che la sua proposta di parere si poggia su espliciti riferimenti all'articolo 2 della Costituzione, relativo alle società naturali che, come tali, preesistono anche allo Stato e alla Costituzione, nonché agli articoli 29 e 30 della Costituzione, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle famiglie fondate sul matrimonio e l'affermazione del dovere dei genitori di mantenere, di istruire ed educare i figli, tale da far ritenere il ruolo dei genitori medesimi non riducibile all'assolvimento della sola funzione di donatori di gameti. La sua proposta di parere contiene, inoltre, un esplicito riferimento all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, il cui significato più profondo risiede, a suo giudizio, nella sostanziale equivalenza tra protezione della maternità e protezione dell'embrione, dal momento che la maternità inizia già dal radicamento dell'embrione nell'utero materno.
Riferendosi, quindi, alla prima condizione inserita nella proposta di parere del relatore - che, di fatto, contiene un giudizio negativo sulla procreazione eterologa -, ritiene scontato che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 4, si affermino rapidamente in seno alla società fenomeni di selezione eugenetica. Su tale punto, la sua proposta di parere contiene un giudizio più netto, nel senso di un assoluto divieto della fecondazione eterologa, e non di una sua sostanziale legittimazione. Quanto, poi, alla seconda condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, ne condivide l'impostazione di fondo, ma non comprende per quali motivi si debba privare il nascituro del diritto ad avere una coppia genitoriale. I termini assai sfumati con i quali è formulata la relativa condizione nella proposta di parere del relatore dovrebbero, pertanto, essere, a suo giudizio, mutati, nel senso di richiedere l'introduzione di un vero e proprio divieto di accedere alle tecniche di fecondazione assistita per le coppie di fatto.
Dopo aver dichiarato di concordare sulla terza condizione inserita nella proposta di parere del relatore, rileva, infine, in relazione alla quarta condizione presente nella medesima proposta di parere, che il diritto alla vita è stato riconosciuto da alcune sentenze della Corte costituzionale, quali la sentenza 18 febbraio 1975, n. 27 e la sentenza 10 febbraio 1997, n. 35. Non giudica, inoltre, ammissibile che nell'articolo 17 del provvedimento in esame manchi del tutto qualunque previsione sanzionatoria per coloro i quali si rendano responsabili di violazioni del divieto di congelamento degli embrioni soprannumerari.
Nel ribadire di avere deciso soltanto all'ultimo momento di presentare, d'intesa con il suo gruppo, una proposta di parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di alcune condizioni, giudica sfumate, se non addirittura reticenti, le condizioni inserite nella proposta di parere del relatore.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, interrompendo il deputato Garra, fa presente che non intende consentire ad alcuno di dare giudizi sulle motivazioni di coscienza che l'hanno indotta a predisporre la sua proposta di parere.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), pur ritirando il giudizio di reticenza indirizzato al modo con cui è formulata la proposta di parere del relatore, tiene a ribadire che le condizioni in essa inserite gli paiono eccessivamente prudenti. Auspica, in conclusione, che non si arrivi ad una votazione il cui esito sia già precostituito da parte di una maggioranza silenziosa.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, rivolgendosi nuovamente al deputato Garra, ritiene inaccettabile che si emettano giudizi relativi agli stati d'animo.

Vincenzo CERULLI IRELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime


Pag. 17

pieno apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale preannuncia il suo voto convintamente favorevole, in quanto è assolutamente necessario disciplinare con legge il fenomeno della procreazione medicalmente assistita, trattandosi di pratiche già oggi assai diffuse e, tuttavia, non assistite dalle opportune garanzie a favore dei nati a seguito dell'applicazione di tali tecniche e dei genitori che alle medesime tecniche decidano di ricorrere. Sottolinea, in particolare, che il provvedimento in esame non liberalizza comportamenti oggi vietati - come, invece, da più parti si richiede in relazione all'uso delle droghe - bensì regolamenta una pratica attualmente libera e molto diffusa nella società italiana, sebbene ad essa facciano solitamente ricorso soltanto le coppie più facoltose, il che costituisce ulteriore motivo di intervento legislativo idoneo ad evitare il prodursi di sperequazioni sociali ed economiche.
Quanto ai profili di legittimità costituzionale, giudica insussistente l'asserito contrasto con gli articoli 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, in quanto la Costituzione implicitamente ammette - e la legislazione ordinaria ampiamente utilizza - l'istituto della famiglia di fatto, a condizione che si tratti di un vero nucleo di amore in grado di assicurare ai figli adeguate condizioni di crescita affettiva. Quanto ai figli, essi sono anche quelli nati fuori dal matrimonio, come espressamente prevede il primo comma dell'articolo 30 della Costituzione, il che è, del resto, ulteriormente confermato dalla possibilità, prevista nel nostro ordinamento, di ricorrere all'istituto dell'adozione. Con riferimento, poi, alla questione del diritto alla procreazione assistita per i single, ritiene che debba essere comunque assicurata la permanenza di una comunità familiare, non ritenendo ancora maturi i tempi per riconoscere anche al singolo i diritti alla procreazione artificiale. Osserva, in conclusione, che - pur non condividendo personalmente la previsione della fecondazione eterologa - i rilievi formulati dal Presidente nella sua proposta di parere sono del tutto equilibrati e meritevoli di essere condivisi.

Federico ORLANDO (gruppo rinnovamento italiano) confessa di non avere ancora maturato una propria convinzione sulla materia in esame, che non tollera dogmatiche certezze di parte cattolica, né di parte laica. Per disciplina di coalizione esprimerà, tuttavia, un sofferto voto favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore. Si dichiara, peraltro, interamente d'accordo con quanto affermato da un liberale come Ernesto Galli della Loggia, laddove ha di recente denunciato i limiti di una cultura che si autodefinisce liberale, ma che tenta ciò nondimeno di modificare la stessa identità biologica dell'uomo. Non concorda, invece, con Galli della Loggia laddove egli afferma che una cultura laica deve comunque ascoltare il grido d'allarme levato dai concittadini cattolici, poiché un analogo obbligo di ascolto dovrebbe allora valere per le grida di allarme che provengono dal mondo laico. Condivide, poi, pienamente i timori manifestati dal deputato Scoca in ordine al rischio di degenerazioni eugenetiche, nel senso che la fecondazione eterologa dovrebbe essere ammessa soltanto per le malattie più gravi.
Nel condividere tutte le condizioni inserite dal Presidente nella sua proposta di parere, sottolinea la necessità di prestare estrema attenzione al fine di evitare di costruire una società di diritti fondati sulla tecnica: i diritti si costruiscono, infatti, sull'etica e sulla cultura. Lavorano, invece, a favore della cultura e della tecnica tutti coloro che appaiono inclini al permissivismo. Auspica, ad ogni modo, l'approvazione di una legge che, lungi dall'essere demagogica, miri ad allargare la sfera delle libertà personali non sulla base delle acquisizioni della tecnica ma sulla base delle coscienze individuali.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) fa presente che l'intervento del deputato Cerulli Irelli, nel quale ha potuto notare l'assenza di qualunque dubbio in ordine


Pag. 18

alla costituzionalità del provvedimento in esame, lo induce a ritirare la sua proposta di parere e a dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta di parere contrario presentata dal deputato Giovanardi.

Maretta SCOCA (gruppo UDR-CDU/CDR), illustrando la sua proposta di parere, rileva la sussistenza di vizi di legittimità costituzionale nelle disposizioni riguardanti l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto e la tutela dei nascituri. In merito, ritiene preferibile che il consenso dei genitori venga regolamentato diversamente rispetto a quanto previsto nel codice civile, il quale prevede l'annullabilità del consenso qualora esso sia viziato da errore, violenza o dolo. In caso di annullamento, infatti, verrebbe meno la figura del genitore eterologo, con conseguente scomparsa dei diritti al mantenimento.
Riferendosi, poi, all'articolo 11, comma 2, del provvedimento in esame, sottolinea come in esso si ammetta sostanzialmente il disconoscimento della paternità in caso di adulterio: trattandosi di inseminazione eterologa, bisognerebbe, dunque, trovare un meccanismo in grado di accertare la provenienza del seme. Quanto, poi, ai divieti previsti dall'articolo 16 in ordine alla sperimentazione sugli embrioni, fa notare che l'articolo 2 del provvedimento in esame consente, al contrario, le sperimentazioni disposte a fini terapeutici.
Nell'articolo 20, relativo ai casi di rilevazione dell'identità del donatore, non si fa, poi, alcun riferimento all'esigenza di tutelare la salute psicologica del nato, essendo previsto soltanto che l'identità del donatore possa essere rilevata qualora sussistano circostanze che comportino un grave pericolo per la salute fisica del bambino. Attendere, in ogni caso, una decisione del giudice che autorizzi la rilevazione dell'identità del donatore significherebbe negare il diritto all'informazione. In tal senso, il medico dovrebbe, pertanto, poter accedere direttamente alle informazioni in casi di urgenza.
Soffermandosi, quindi, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, al quale è riferita una specifica condizione della sua proposta di parere, sottolinea come esso esprima concetti sostanzialmente privi di contenuto, in quanto non sono affatto previsti meccanismi atti a prevenire l'insorgenza di cause di infertilità. A tale riguardo, l'azione di prevenzione dovrebbe, anzi, essere compiuta, a suo giudizio, dall'intero Governo e non dal solo ministro della sanità. Quanto, poi, all'articolo 3, i servizi sociali dovrebbero già oggi esercitare le relative funzioni di informazione in ordine alle procedure per la adozione e l'affidamento familiare.
Per quanto riguarda, poi, i soggetti chiamati ad essere depositari del consenso manifestato dagli aspiranti genitori, ritiene che il medico sia senz'altro la figura maggiormente adatta a fornire informazioni specialistiche, ma ciò non dovrebbe escludere la necessità del supporto proveniente da una figura professionale competente in materia giuridica.
Nella sua proposta di parere è, peraltro, evidenziato come non possa considerarsi esistente un diritto alla procreazione al di fuori della famiglia, trattandosi semplicemente di un dato di fatto che la legge è chiamata a regolamentare. Quanto alla procreazione eterologa, la donazione di gameti non può che essere effettuata in una sola battuta, anche perché, in caso contrario - potendosi trattare tanto di donazione di parte maschile, quanto di donazione di parte femminile - esiste il concreto rischio che possano nascere fratelli germani.
Non sono, inoltre, previsti tempi di congelamento degli embrioni, anche se, al riguardo, sarebbe preferibile congelare direttamente i gameti. Riformula, in conclusione, la sua proposta di parere, nel senso di integrarla con ulteriori condizioni rispetto a quelle già contenute nella formulazione originaria (vedi allegato).

Maura COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) pur non essendo componente della I Commissione, ritiene opportuno, in sede di dichiarazione


Pag. 19

di voto, esprimere alcune considerazioni. Rileva innanzitutto la necessità di un ulteriore approfondimento sul testo in esame sia da parte della I che della XII Commissione. L'approfondimento è non solo utile, ma necessario soprattutto avendo riguardo alla recente evoluzione delle tecniche genetiche. Si richiama quindi alle considerazioni del Presidente circa le tesi del professor Flamigni.
Fa inoltre presente che in merito al provvedimento in esame vi sono culture di riferimento diverse: da un lato, la cultura cattolica, dall'altro, culture diverse da quella cattolica.
Condivide poi le considerazioni del Presidente circa la normativa in materia di adozione e affidamento: il problema è infatti costituito dal fatto che il provvedimento in esame verrà adottato prima che venga riformata tale materia. Ritiene quindi che nel provvedimento sia presente una cultura dell'accoglienza del desiderio di maternità, rispetto ad una nuova cultura di aggiornamento della legge sulle adozioni e sull'affidamento. La tutela del desiderio di maternità dovrebbe essere accompagnata anche dall'affermazione di ulteriori necessità, come ad esempio una maggiore tutela della maternità in sede di esplicazione dell'attività lavorativa.
Dopo aver osservato che la questione che nessuna legge può risolvere è il ruolo della scienza nella società, rileva che in ordine alla proposta di legge in esame si è registrato un palese conflitto tra il diritto alla maternità, il diritto alla salute e i diritti del nascituro. Si tratta di una tematica di grande rilievo. Sebbene da alcune parti siano stati sottolineati, in particolare, i diritti del nascituro in termini soprattutto di identità e di conoscenza del proprio patrimonio genetico, non condivide tale modo di concepire il dibattito. È infatti contraria alla configurazione di un conflitto tra la scelta della donna a procreare e i futuri diritti del nascituro. Tale conflitto, peraltro, non è legittimato dal testo della Costituzione vigente. Ci si appella da parte di alcuni al rispetto letterale della Costituzione che, tuttavia, dovrebbe costituire un punto di riferimento ideale, nel cui ambito sono sanciti i princìpi e i diritti fondamentali. Rileva, infatti, che qualora si accedesse ad un'interpretazione letterale di essa non dovrebbero neanche ammettersi i finanziamenti statali alla scuola privata.
Non ritiene quindi possibile risolvere attraverso l'espressione di un parere di costituzionalità i problemi concernenti la bioetica. In conclusione, dichiara il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista, sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) nel massimo rispetto di quanti hanno opinioni diverse, esprimerà talune considerazioni. Rileva la necessità di un intervento legislativo in materia: il «far west» in tale settore non può essere consentito. Il legislatore è però tenuto ad approvare non una qualsiasi legge, ma la legge migliore: il Parlamento può infatti adoperarsi per migliorare quanto più possibile il testo in esame.
Un'interpretazione del portato costituzionale come tavola di valori etici induce ad affermare che i diritti dei quali si discute sono diritti vitali (diritti alla vita, alla famiglia, all'identità personale) la cui normazione incide sul futuro dell'umanità e sull'umanizzazione dell'umanità stessa. Occorre quindi elaborare un quadro di preminenza dei valori in gioco: il diritto predominante, a suo giudizio, è quello del nascituro. Il fondamento etico-storico del diritto ad essere figlio è preponderante rispetto al diritto alla procreazione. Questa circostanza era ben presente ai costituenti quando fecero riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo nell'articolo 2 della Costituzione. Tale preponderanza può essere rilevata anche nell'ambito delle convenzioni ONU e delle risoluzioni del Parlamento europeo. Con il provvedimento in esame, invece, si dà vita ad uno scenario di individui senza identità, di uomini e donne senza un passato e quindi senza un futuro. Si va quindi verso la «costruzione» non di persone, ma di semplici individui. La vita umana non può essere ridotta alla mera somiglianza fisica, ma


Pag. 20

occorre tener conto del dato bio-psichico. Si rischia di dar vita ad una società instabile. Occorre quindi chiedersi se i progressi scientifici possano essere accettati in toto. L'evoluzione scientifica può considerarsi tale se è a favore dell'uomo, altrimenti si sostanzia in una involuzione del costume. Occorre una ragione «ragionevole», fondata sul complesso delle istanze umane. Il legislatore non è né al di fuori, né al di sopra di tale contesto. Non valgono schieramenti, né ideologie. L'inalienabilità dei diritti inviolabili dell'uomo, ex articolo 2 della Costituzione, è un dato oggettivo, trattandosi di istanze «sacre». Occorre quindi fare in modo che tutti siano considerati eguali dinanzi alla legge. Il dato essenziale risiede, a suo giudizio, negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Pertanto i due rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati nei suoi precedenti interventi sono da ritenersi fondati. Da tali considerazioni, tuttavia, non farebbe derivare come conseguenza la necessità di esprimere parere contrario, quanto piuttosto l'opportunità che i suoi rilievi costituiscano altrettante condizioni. Non potrà quindi votare a favore di nessuno dei pareri presentati, poiché neppure la proposta di parere formulata dal relatore contempla le condizioni da lui considerate necessarie.

Elio VELTRI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) intende svolgere due precisazioni. Evidenzia innanzitutto che la fecondazione eterologa e la procreazione medicalmente assistita riguardano in egual misura sia la paternità, sia la maternità. Ritiene opportuno sottolinearlo, in quanto in un precedente intervento si è fatto un riferimento quasi ossessivo alla sola maternità.
Quanto alla disciplina di coalizione richiamata dal collega Orlando, non la ritiene possibile in tale materia. Fa poi riferimento ad una pubblicazione del grande umanista e patologo francese, Jean Bernard, da lui conosciuto nel periodo in cui era presidente della commissione di bioetica in Francia, il quale definì la rivoluzione biologica la più grande rivoluzione di questo secolo. Occorre quindi affrontare le questioni sul tappeto facendo riferimento all'etica nella biologia.
Si dichiara convinto che la legge sia assolutamente necessaria in tale materia in quanto l'attuale situazione è da considerarsi amorale: tale considerazione proviene da un individuo, come lui, laico e non cattolico. Non conoscendo il testo in esame nei dettagli, dichiara voto di astensione sulle proposte di parere. Pur apprezzando lo sforzo desumibile dal contenuto del testo unificato, esprime, tuttavia, talune perplessità in merito ad esso. Si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 8, in cui si prevede che i responsabili dei centri di raccolta e di conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tal riguardo vorrebbe capire meglio quali siano le modalità di conservazione dei gameti.
La legge è necessaria, al di là della compatibilità costituzionale. Rileva altresì che il desiderio di paternità e di maternità pone al Governo e a tutti i parlamentari la necessità di riflettere anche sulla legge relativa alle adozioni. Pur auspicando che il progetto di legge in esame prosegua rapidamente il suo iter, ribadisce la propria astensione sulle proposte di parere, augurandosi peraltro che il suo voto di astensione non comprometta la rapida approvazione del provvedimento.

Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) esprime la difficoltà di trovare un confine netto tra parere di costituzionalità e merito della questione. Ha molto apprezzato lo sforzo del Presidente nell'elaborare la proposta di parere, ma occorre ulteriormente approfondire i profili di costituzionalità. Ritiene anzitutto che la scelta prioritaria nel varo di una legge pur necessaria sia la salvaguardia degli interessi del figlio. La situazione ideale per un


Pag. 21

bambino è nascere da una coppia eterosessuale, legata in matrimonio. Si trova poi in perfetta consonanza con il deputato Cananzi quando afferma che la scienza e la tecnica possono dare scarsa identità al nascituro. L'assenza del matrimonio, infatti, rende anche statisticamente meno stabile il vincolo di coppia. Nella fecondazione eterologa è presente il rischio che la diversa natura della genitorialità porti ad una crisi della coppia. Diventa quindi pregnante un'espressione contenuta nella Dichiarazione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1959, in cui si afferma che «la società e lo Stato devono dare al fanciullo il meglio di sé stessi». Nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come questa posizione non sia pregiudiziale, poichè la parte politica che rappresenta ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul testo unificato in esame. Il suo gruppo non ha un aprioristico rifiuto a discutere sul tema in oggetto, ma ritiene che la Commissione di merito dovrebbe apportare sostanziali modifiche ai punti sui quali si è soffermato anche il deputato Cananzi. Al riguardo ritiene che il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione determini forti dubbi in merito alla fecondazione eterologa, qualora non sia circondata da tutte le necessarie garanzie. Dallo stesso titolo del testo unificato in esame («Procreazione medicalmente assistita») può nascere il rischio che l'assistenza medica - pur nel rispetto degli operatori sanitari - dia luogo a violazioni della dignità umana.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che le sono stati rivolti numerosi inviti da parte dei presenti a limitare la durata delle dichiarazioni di voto. Non volendo tuttavia comprimere d'autorità gli interventi dei membri della Commissione, si rimette alla prudente autoregolamentazione dei colleghi.

Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) non ritiene opportuno soffermarsi ulteriormente sulle questioni già esaminate nel corso del dibattito e, soprattutto, sul contrasto vero o presunto con la Costituzione. Crede invece che lo stesso articolo 32 della Costituzione debba essere interpretato in senso evolutivo. Una lettura tradizionale, forse anche arcaica, rispetto alla coscienza popolare, si porrebbe in contrasto con un'interpretazione evolutiva della Costituzione e delle esigenze democratiche della società moderna.
Quanto al testo, rileva che esso ha posto una serie di interrogativi alla cultura laica. In particolare, si è chiesto se la natura è considerata res nullius dal mondo laico. A tal proposito rileva che la scelta di disciplinare legislativamente la materia è la risposta più forte alle questioni che si stanno affrontando.
Il secondo interrogativo attiene invece alla problematica concernente il desiderio di maternità e di paternità. Al riguardo rileva che la procreazione medicalmente assistita è prevista non come metodo alternativo alla procreazione naturale, ma come rimedio alla sterilità. L'identità del nascituro si forma alla luce della sua aspirazione ad avere radici che possono essere anche più forti, anche se non basate su dati biologici. La storia è infatti ricca di siffatti esempi. Anche il rapporto adottivo deve considerarsi infatti un vero e proprio rapporto filiale.
Il terzo interrogativo riguarda invece il rischio che i gameti diventino oggetto di speculazione. A questo proposito ritiene che in assenza di una disciplina normativa della materia ciò sarebbe più facile. Sottolinea peraltro il positivo equilibrio raggiunto nel testo a tal riguardo.
Il quarto interrogativo posto è se la cultura laica ascolti il grido di allarme dei cattolici. A questo proposito ritiene che la tutela del nascituro, il divieto di accesso a tali tecniche da parte dei single, la necessità del consenso informato, le cautele in merito alla conservazione e donazione dei gameti, la previsione dell'acquisizione dello status di figlio legittimo da parte del nascituro, il divieto di disconoscimento della paternità nonché il divieto di anonimato della madre, costituiscano valide


Pag. 22

risposte a quell'interrogativo. Le previsioni richiamate stanno infatti a significare che si è cercato di raggiungere un equilibrio, liberando il campo da logiche di mercato e tutelando incisivamente la genitorialità e la filiazione.
In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco BOATO (gruppo misto-Verdi-l'Ulivo), nell'esprimere apprezzamento per il livello molto alto del dibattito, cui peraltro non ha potuto partecipare, invita a non esasperare il tono della polemica politica, in quanto anche nell'odierna seduta ha colto delle esasperazioni che non reputa necessarie. Non condivide quindi i toni esasperati di alcuni colleghi che rendono più difficile un dibattito costruttivo.
Fa presente che si sta intervenendo in presenza di un assoluto vuoto normativo, come sottolineato anche dal deputato Migliori nelle precedenti sedute. Non condivide poi il richiamo alla cultura cattolica e laica. Essendo infatti cattolico, considera aberrante ritenere che esista una cultura cattolica: esiste la fede ed esiste un'interpretazione culturale della fede che, tuttavia, è pur sempre laica. In caso contrario, esiste solo l'integralismo e nessuno crede che si voglia scendere su questo terreno. Non c'è divisione infatti tra cultura cattolica e cultura laica. Esprime poi solidarietà, anche umana, nonché condivisione per la proposta di parere formulata dal relatore, sebbene anche lui abbia qualche riserva sul merito del provvedimento. Evidenzia altresì che i valori insiti nel testo unificato in esame sono quelli della cultura della vita e della cultura del limite: quest'ultimo richiamo non può tuttavia considerarsi restrittivo di quei valori fondamentali. Occorre quindi trovare un equilibrio ragionevole, non dettare comportamenti: le leggi infatti sono chiamate a regolare comportamenti che esistono indipendentemente dall'esistenza di una disciplina legislativa. In conclusione dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di presentare eventuali emendamenti sul merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) rileva che la convivenza democratica si basa fondamentalmente sul rispetto della Costituzione vigente. La sua parte politica ritiene che il testo pervenuto dalla XII Commissione contenga rilevanti aspetti di incostituzionalità. Non essendosi riscontrata la volontà di inserire nella proposta di parere i rilievi concernenti il comma 1 dell'articolo 4, il comma 1 dell'articolo 5, nonché le specificazioni in merito agli articoli 16 e 17, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulle proposte di parere del relatore e del deputato Scoca, dichiarando voto favorevole sulla proposta di parere del deputato Giovanardi.

Maretta SCOCA (gruppo UDR-CDU/CDR), nel rilevare che nella sua proposta di parere ha recepito le condizioni apposte alla proposta di parere favorevole formulata dal presidente, auspica che si possa trovare un punto di incontro, ritenendo che ciascuno, in tale materia, prenderà in considerazione anche le ragioni degli altri. Apprezza poi i toni sereni dell'odierno dibattito. Dichiara di nutrire invidia per quei colleghi che, come Boato, hanno certezze in una materia così delicata, in merito alla quale occorre considerare invece anche il punto di vista degli altri.
Ritiene quindi opportuno trovare un punto di equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti nella fecondazione medicalmente assistita. Si sta infatti disciplinando una situazione nuova; pertanto non appare opportuna alcuna pregiudiziale ideologica tra cattolici e non cattolici, così come affermato dal deputato Boato. Ribadisce inoltre di avere aggiunto alla proposta di parere da lei presentata talune ulteriori condizioni, invitando i colleghi a prenderne visione. In conclusione dichiara voto di astensione sulle altre proposte di parere.


Pag. 23

Claudia MANCINA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) esprime un certo sconcerto per un dibattito che appare inquietante perché distante dalla realtà, costituita dalle sofferenze delle persone sterili e dall'appartenenza delle conoscenze tecniche al patrimonio dell'umanità. Non si è trattato di un confronto tra diverse concezioni delle stesse ispirazioni religiose. Si è manifestata una cultura laica tutt'altro che liberista, ma fondata sul senso di responsabilità e di realtà volti a trovare un ragionevole equilibrio tra libertà individuale e coscienza sociale. Condivide quindi quanto affermato dal collega Cerulli: si tratta di dare ordine all'attuale situazione. L'obiettivo, infatti, non è quello di introdurre in Italia la procreazione assistita, ma di regolare - come in tutti i paesi europei - un fenomeno che già esiste. Chiudere gli occhi non è una soluzione. Non condivide la prima e la seconda condizione contenute nella proposta di parere del relatore. Non si può, infatti, parlare di eugenetica a «cuor leggero»; inoltre, la scelta di limitare l'accesso a tali tecniche alle coppie di fatto non può essere interpretato come se nascondesse una volontà di inganno. Dichiara tuttavia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, in quanto considera insostenibili le obiezioni di costituzionalità. Infatti, la Corte costituzionale si è già espressa chiaramente in merito alla problematica concernente la famiglia di fatto. Per quanto riguarda invece la fecondazione eterologa, trova pretestuoso pensare che un tipo di filiazione fondata su un fortissimo investimento affettivo non dia origine ad una famiglia, ma che possa addirittura incrinare il rapporto di coppia. Il valore della tradizione occidentale consiste nel trasformare ciò che è naturale in qualcosa di morale ed affettivo.

Rolando FONTAN (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) rileva che l'odierno dibattito ha messo in luce che la questione in esame ricade in schematismi ideologici ai quali la lega nord non è interessata. Esprime preoccupazione in merito alle conseguenze di tale provvedimento: si chiede infatti dove possa condurre. Non condivide poi il contenuto della prima condizione della proposta di parere del relatore, esprimendo parimenti dubbi in ordine alla problematica concernente la convivenza. Concorda invece sulla terza e sulla quarta condizione, ricordando a tal riguardo che il suo gruppo aveva presentato un emendamento in tal senso nel corso dell'esame presso la XII Commissione.
Ritiene quindi concreto il pericolo del «far west» soprattutto in riferimento alla prima condizione; occorre infatti verificare come verrà disciplinata in concreto tale «materia». Il dibattito odierno evidenzia, peraltro, una logica di schieramento tra maggioranza e opposizione che non condivide. Sarebbe anche disposto a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, qualora venisse eliminata la prima condizione e qualora fossero recepite le ulteriori condizioni proposte dal deputato Scoca. Dichiara, infatti, di preferire la coscienza, piuttosto che la scienza.

Giovanni CREMA (gruppo misto-socialisti italiani) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Gli interventi dei deputati Soda, Boato e Mancina lo esimono dall'entrare nel merito. Nel sottolineare il rispetto delle diverse sensibilità nell'ambito della proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che nell'ulteriore corso dell'esame di merito sarà possibile apportare le necessarie correzioni al provvedimento.

Diego NOVELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ricorda di aver presentato insieme a colleghi di diversa estrazione culturale una proposta di legge volta a disciplinare la materia in esame. Pur non condividendo nel merito il testo unificato elaborato dalla XII Commissione, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto non sussistono profili di incostituzionalità.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che la sua proposta di


Pag. 24

parere verrà posta in votazione nella sua originaria formulazione.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere formulata dal relatore, risultando pertanto precluse le altre proposte di parere.

La seduta termina alle 12.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 2 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Ernesto Bettinelli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni.

La seduta comincia alle 12,10.

Proposta di legge:
C. 3981 Garra.
Trasparenza dell'affidamento delle consulenze da parte di enti pubblici.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge, sospesa, da ultimo, il 26 maggio 1998.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, ricorda che nella seduta del 26 maggio 1998 si è chiusa la discussione sulle linee generali. Avverte, inoltre, che sono stati presentati alcuni emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame (vedi allegato).

Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), intervenendo per un richiamo al regolamento, ricorda che era andato maturando in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione l'orientamento ad interpretare le recenti modifiche regolamentari - che riconoscono, tra l'altro, ai gruppi dissenzienti un quinto del tempo o degli argomenti da inserire nel programma e nel calendario dei lavori delle Commissioni - nel senso di riconoscere l'opportunità di nominare, per l'esame dei provvedimenti segnalati dalle opposizioni in sede di programmazione dei lavori, relatori appartenenti alle opposizioni medesime, salva la necessità di nominare nuovi relatori di maggioranza per la discussione in Assemblea e di consentire agli originari relatori di svolgere in Aula le funzioni di relatori di minoranza. Chiede, pertanto, che in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si proceda alle opportune verifiche circa il grado di effettiva condivisione dell'orientamento interpretativo sopra prospettato.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, ritiene ragionevole l'orientamento interpretativo cui ha accennato il deputato Armaroli, che del resto ha già trovato una prima applicazione in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi. È evidente, tuttavia, che non si tratta di un orientamento tassativo e che su di esso si renderà opportuna una pronuncia della Giunta per il regolamento.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), precisa che la proposta di legge in discussione fu inserita nel calendario dei lavori della Commissione già nel dicembre 1997 e, dunque, ad essa non sono applicabili le nuove norme regolamentari.

Si passa, quindi, alla discussione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 1.1, dal momento che gli enti pubblici statali sono già oggetto di specifica normativa in materia. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Frattini 1.2 e 1.3 del Governo, il quale doverosamente tiene conto della disciplina in materia di tutela della privacy di cui alla legge n. 675 del 1996.


Pag. 25

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si dichiara d'accordo con il relatore in relazione agli emendamenti Zeller 1.1 e Frattini 1.2, mentre l'emendamento 1.3 del Governo dovrebbe, a suo parere, rappresentare una norma di chiusura dell'intera disciplina, previa una sua riformulazione come emendamento aggiuntivo di un comma 6 all'articolo 1 e non sostitutivo dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI concorda con i pareri espressi dal relatore sull'emendamento Zeller 1.1, la cui approvazione provocherebbe una lesione del principio di trasparenza in senso verticale, nonché sull'emendamento Frattini 1.2, per quanto in esso vi sia una specificazione già implicita nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 1.3 del Governo, volto ad introdurre testualmente nel provvedimento in esame la medesima disciplina già presente nel decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal recente decreto legislativo n. 80 del 1998. Al riguardo, assicura che il Governo non ha inteso effettuare alcuna operazione di tipo riduttivo, essendo sua intenzione soltanto quella di evitare una sovrapposizione di discipline sostanzialmente identiche.

Vincenzo CERULLI IRELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) sottolinea la necessità di definire meglio l'oggetto del provvedimento in esame e la conseguente natura degli enti pubblici cui le norme in esso previste debbono applicarsi. Personalmente, riterrebbe opportuno prevedere l'applicazione della disciplina in esame a tutti gli enti pubblici, statali e non statali, anche di natura economica. Occorrerebbe, quindi, fare riferimento, all'articolo 2, alle «società a prevalente partecipazione pubblica», in luogo di utilizzare l'espressione «società a prevalente partecipazione statale», che di per sé finirebbe, ad esempio, per escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame le fondazioni pubbliche bancarie. Non comprende, infine, appieno il motivo in base al quale si è deciso di introdurre una specifica disposizione relativa alle università, considerato che queste sono enti pubblici al pari degli altri ed una loro specifica considerazione nel provvedimento in esame potrebbe creare problemi interpretativi.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI, pur concordando con l'osservazione da ultimo formulata dal deputato Cerulli Irelli, sottolinea come già l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 disciplini separatamente le università, il che pone, quindi, il problema di mantenere una coerenza di disciplina.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) prende atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Bettinelli in ordine all'emendamento 1.3 del Governo, ma chiede una riformulazione del medesimo emendamento nel senso di trasformarlo in emendamento sostitutivo dei soli commi 3 e 5 dell'articolo 1 e non anche del comma 4, il cui contenuto si pone, tra l'altro, in coerenza con il contenuto dell'emendamento 2.2 del Governo.

Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che la estensione a tutti gli enti pubblici dell'ambito di applicazione del provvedimento in esame invocata dal deputato Cerulli Irelli dovrebbe intendersi nel senso di ritenere applicabile la normativa in esame agli enti pubblici che agiscano come privati. Pur concordando, inoltre, con il sottosegretario Bettinelli circa il fatto che il comma 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è già di per sé comprensivo dei profili inerenti al provvedimento in esame, riterrebbe preferibile evitare rinvii a disposizioni legislative già vigenti, esplicitando testualmente la relativa previsione normativa nel provvedimento in esame. Concorda, infine, con il deputato Garra circa l'impossibilità di considerare ricompreso nel comma 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del


Pag. 26

1998, anche il contenuto del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Johann Georg WIDMANN (gruppo misto-SVP) ritira l'emendamento 1.1, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI fa presente che l'obbligo di allegare ai conti consuntivi gli elenchi nominativi dei consulenti è già previsto da vari atti normativi in vigore. Non opporrà, comunque, ostacoli qualora il deputato Garra continui a ritenere opportuno il mantenimento del comma 4 dell'articolo 1.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ritiene che non vi sia altra soluzione al di fuori di quelle consistenti nella riproduzione del contenuto del comma 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, ovvero di un rinvio ad esso. Rilevato che la normativa in vigore si riferisce già agli enti territoriali, suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.3 del Governo, nel senso di trasformarlo in emendamento sostitutivo dei soli commi 3 e 5. Concorda, infine, con il deputato Cerulli Irelli in ordine alla opportunità di fare riferimento, nell'articolo 2, alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, e non alle società di capitali a prevalente partecipazione statale.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce di rinviare la votazione finale del provvedimento in esame ad altra seduta.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI concorda con il deputato Garra.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, nel giudicare condivisibile la proposta del deputato Garra e ritenendo necessario un momento di approfondimento che consenta di individuare una soluzione in ordine alla necessità di operare un rinvio al comma 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, propone l'accantonamento dell'emendamento 1.3 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 1.2 e delibera di accantonare l'emendamento 1.3 del Governo.

Si passa, quindi, alla discussione dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del Governo, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola «statale» con la parola «pubblica».

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI riformula l'emendamento 2.2 del Governo nel senso suggerito dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.2 del Governo (nuova formulazione).

Si passa, quindi, alla discussione degli articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frattini 2.01.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI si associa al relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Frattini 2.01.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Frattini 2.02, considerato che il comma 15 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 già contiene in qualche misura la previsione di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 2.02, ivi compresi i meccanismi di natura sanzionatoria.


Pag. 27

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI si associa al relatore.

Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) rileva che la sospensione del pagamento dei compensi non è prevista come sanzione dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Sarebbe, pertanto, opportuno mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Frattini 2.02

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) osserva che se si procedesse ad una votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Frattini 2.02, la Commissione potrebbe approvare il comma 1 e respingere il comma 2.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, dopo aver richiamato il contenuto del comma 15 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Frattini 2.02 non sanziona l'amministrazione, bensì il professionista, che, tuttavia, non ha alcuna responsabilità nell'omissione. Per tale motivo ritiene, dunque, preferibile la formulazione del comma 15 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) osserva che l'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Frattini 2.02 coinvolge anche il professionista.

Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, nel ribadire di non ravvisare alcuna necessità di penalizzare ulteriormente i professionisti, fa presente che in caso di mancato pagamento dei compensi il professionista potrebbe rivalersi sull'amministrazione.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI concorda con il relatore, anche perché l'eventuale violazione da parte dell'amministrazione di quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 finirebbe paradossalmente per produrre un danno a carico di chi deve ricevere un compenso.

Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Frattini 2.02.

Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che l'obbligo cui si fa riferimento è quello avente ad oggetto la trasmissione degli elenchi dei nominativi dei consulenti, che possono essere consultati da tutti i cittadini ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI richiama l'attenzione sul fatto che l'inadempimento è riferito all'obbligo di trasmissione degli elenchi e che un inadempimento parziale potrebbe essere quello consistente nella trasmissione di elenchi incompleti.

La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Frattini 2.02.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, rinvia, infine, il seguito della discussione ad altra seduta, nel corso della quale si concluderà la discussione dell'articolo 1 e si procederà alla votazione finale.

Sui lavori della Commissione.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, avverte che la riunione del Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti al nuovo testo della proposta di legge n. 169-A, recante norme per la tutela delle minoranze linguistiche, già prevista al termine del seguito della discussione in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 3981, avrà luogo al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13,05.

N.B.: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.