II Commissione - Marted́ 19 maggio 1998


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ALLEGATO

Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari nonché in materia di emissione di cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari.

TESTO UNIFICATO, PREDISPOSTO DAL RELATORE, DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 455, 770, 1157, 2527 E 4391.

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Il debitore che esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario o dell'assegno bancario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto e per il processo esecutivo eventualmente promosso o minacciato, nel termine di otto mesi dalla levata del protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, o, nel caso in cui il suddetto registro non sia ancora operativo, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 4 della presente legge. A tal fine, l'interessato propone al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge e corredata dal titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché dalla quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Analoga istanza può essere presentata dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente ed erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, l'accoglie e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla pronuncia di esso, mediante la rimozione definitiva dal registro informatico o, qualora esso non sia ancora operativo, dagli elenchi dei protesti, dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione della istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 al 438 del codice di procedura civile.
5. Per la proposizione dell'istanza di cui al comma 1, è dovuto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutato annualmente, con


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decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con la eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazioni delle cambiali.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili a fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.
L'autorizzazione è conferita alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale regola anche la facoltà di ammettere ditte commerciali, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze».

Art. 3.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:
«La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione».

Art. 4.

1. Il numero 3, il numero 6 e il numero 8 del primo comma dell'articolo 1 dei regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«3) il nome del codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
6) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
8) il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente)».

2. Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente:
«La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento) e deve contenere il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante».

3. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente:
«È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente. La espressione di tale forma di garanzia deve contenere il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell'avallante».

4. Il numero 5 e il numero 7 del primo comma dell'articolo 100 del regio decreto


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14 dicembre 1993, n. 1669, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«5) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente)».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:
«La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento) e deve contenere il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante».

2. Il secondo comma dell'articolo 29 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:
«È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente. La espressione di tale forma di garanzia deve contenere il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell'avallante».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:
«Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono abrogati».

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.