II Commissione - Mercoledì 17 dicembre 1997


Pag. 24

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»

SCHEMA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del giudice unico di primo grado;
evidenziato l'assoluto rilievo del provvedimento nel contribuire sostanzialmente al funzionamento del sistema giustizia italiano;
rilevato che l'istituzione del giudice unico di primo grado comporta la soppressione degli uffici di pretura ed il trasferimento delle relative attribuzioni in capo al tribunale;
rilevato inoltre che in tale modello processuale è previsto in via generalizzata il rito previsto dinanzi al giudice monocratico, che determina l'applicazione del procedimento già pretorile per lo svolgimento dei processi presso il tribunale in composizione monocratica;
considerato altresì che il rito pretorile si caratterizza per la prevalenza degli elementi di speditezza del procedimento rispetto a quelli di garanzia per le parti, in particolare in materia penale per effetto della mancanza dell'udienza preliminare;
ritenuta l'urgente necessità della ridefinizione del rito penale dinanzi al giudice monocratico, in modo da assicurare un livello adeguato di garanzie, tra l'altro per procedimenti che comunque riguardano fattispecie di non secondaria gravità;
condivisa l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 187 che, disciplinando il procedimento relativo alla richiesta di giudizio abbreviato, anche dopo il rinvio a giudizio, nei giudizi penali incorso alla data di efficacia del decreto, dà seguito al principio della legge delega in base a cui la disciplina transitoria deve assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti;
richiamata la necessità che la riforma in esame si realizzi appieno in parallelo con altre riforme in corso d'esame presso il Parlamento - quali quelle concernenti la competenza penale del giudice di pace, la depenalizzazione dei reati minori, la riforma del Ministero di grazia e giustizia, incentivi al magistrati, oblazione - di cui si auspica la rapida e definitiva approvazione, al fine di alleggerire il carico di lavoro che il giudice unico sarà chiamato a svolgere;
considerata l'esigenza di evitare la contestualità della realizzazione del giudice unico di primo grado e del previsto trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione in materia di pubblico impiego;
rilevato che la natura delle funzioni attualmente attribuite al giudice tavolare nelle zone del territorio nazionale in cui è utilizzato il sistema tavolare, è espressione di attività di volontaria giurisdizione e che si tratta, pertanto, di funzioni non trasferibili alle amministrazioni interessate;
condivisa l'opportunità di prevedere espressamente l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale della competenza in materia di responsabilità contro


Pag. 25

gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali ed i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (articolo 64 dello schema di decreto legislativo, che precisa quanto già indicato in via generale dal nuovo articolo 50-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 40 dello schema di decreto, in quanto si tratta di rapporti sociali e non di prestazioni d'opera continuativa e coordinata) e dei procedimenti per falso in materia successoria;
considerato che i profili organizzativi della dirigenza degli uffici giudiziari implicati dalla istituzione del giudice unico di primo grado sono strettamente connessi con la riforma del Ministero di grazia e giustizia, già esaminata dalla Commissione Giustizia in sede referente ed attualmente in stato di relazione per l'Assemblea, e che pertanto tali questioni potranno trovare una migliore definizione all'interno di quel provvedimento; allo stato, appare quindi opportuno non modificare l'assetto dirigenziale degli uffici;
considerata l'opportunità di intervenire compiutamente in riferimento alla disciplina delle azioni possessorie, peraltro in sede diversa dall'esercizio della delega sul giudice unico;
auspicata la modifica della disciplina degli incarichi direttivi, nel senso della loro temporaneità e rotazione;
sottolineato il carattere indispensabile dei magistrati onorari, ai fini della realizzazione compiuta della riforma in esame e rilevato peraltro che tali magistrati debbono esaurire la loro funzione nel medio periodo, in modo che rimangano nell'ordinamento solamente i magistrati onorari aggregati alle sezioni stralcio ed i giudici di pace (in alternativa: rilevato che i magistrati onorari debbono svolgere le loro funzioni per affari individuati e che la loro disciplina per l'accesso e delle incompatibilità deve essere ispirata a criteri meno severi rispetto a quelli contenuti nello schema di decreto);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
sia previsto il riferimento ai delitti sia tentati che consumati per i reati da attribuire alla cognizione del tribunale in composizione collegiale;
all'articolo 9, articolo 47, siano soppresse le parole: «sorveglia altresì l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e»;
in ordine ai magistrati onorari sia previsto che la nuova disciplina delle incompatibilità entri a regime gradualmente, per giungere nel medio termine alloro superamento; (in alternativa: in ordine ai magistrati onorari sia previsto che svolgono le loro funzioni per affari individuati e che la loro disciplina per l'accesso e delle incompatibilità deve essere ispirata a criteri meno severi rispetto a quelli contenuti nello schema di decreto);
in riferimento ancora ai magistrati onorari, sia previsto che i viceprocuratori onorari saranno chiamati a svolgere le loro funzioni limitatamente a quelle relative alla camera di consiglio e con esclusione delle misure cautelari personali e reali, nei procedimenti penali;
sia previsto, in riferimento al processo civile, che i giudici onorari di tribunale svolgono le loro funzioni con esclusione dei procedimenti cautelari;
sia previsto che possono svolgere le funzioni di viceprocuratori onorari anche i frequentanti il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, nell'ambito delle attività pratiche, condotte presso sedi giudiziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
in ordine all'articolo 18, comma 2, sui magistrati di Cassazione che svolgono le loro funzioni presso le preture, sia specificato che i magistrati in questione


Pag. 26

possono svolgerle sia come Presidenti di sezione presso le corti di appello sia presso la corte di cassazione;
in riferimento all'articolo 22, sia previsto che i consiglieri pretori dirigenti ovvero i procuratori della Repubblica presso la pretura, perdenti posto in conseguenza della soppressione dell'ufficio di pretura e delle procure della Repubblica presso le preture, svolgano funzioni direttive di coordinamento in specifici settori, individuati in apposite tabelle transitorie, in rapporto di diretta collaborazione rispettivamente con il Presidente del tribunale e con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale; sia altresì previsto che tali funzioni cesseranno con il progressivo riassorbimento dei suddetti pretori o procuratori presso altri uffici direttivi;
rilevata l'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio di professionalità proprio dei magistrati delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture cui attualmente sono affidati incarichi semidirettivi si auspica, di conseguenza, l'attribuzione a detti magistrati di funzioni corrispondenti a quelle già svolte presso le preture e le procure;
sia prevista l'istituzione di sezioni per l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, di sezioni per i procedimenti in materia fallimentare e di sezioni per i procedimenti in materia di rapporto di lavoro, nei tribunali in cui i magistrati addetti a tali sezioni siano in numero tale da consentire l'articolazione in più sezioni, indicativamente nel prospettato rapporto di dieci magistrati per sezione ovvero con un numero inferiore di magistrati, tenuto conto delle concrete esigenze dell'ufficio;
per gli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale sia previsto un Procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti;
si valuti l'opportunità, per i tribunali con un rilevante organico di magistrati, di introdurre la figura del Presidente aggiunto;
all'articolo 40, comma 1, l'articolo 50-quater sia sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla competenza o alla costituzione del giudice. La violazione di esse è rilevabile anche d'ufficio non oltre il giudizio di primo grado, salva l'applicazione dell'articolo 161, primo comma»;
all'articolo 51, all'articolo 281-sexies sia soppresso l'ultimo periodo del primo comma e, dopo il terzo comma, sia inserito il seguente: «Dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice singolo, su istanza di parte o d'ufficio, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza ovvero, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e di una concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria»;
all'articolo 51, comma 1, all'articolo 281-septies, dopo la parola: «rimette» siano inserite le seguenti: «, con ordinanza non impugnabile,»;
all'articolo 58, comma 1, al terzo comma dell'articolo 351, le parole: «Il Presidente della corte d'appello» siano sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del collegio»;
all'articolo 74, comma 1, lettera a), le parole: «primo comma» siano sostituite con le seguenti: «secondo comma»;
all'articolo 192, comma 1, il secondo periodo sia riformulato in maniera tale da prevedere che la soppressione di funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali riguarda esclusivamente quelle funzioni attualmente attribuite in via alternativa anche al pretore;
nella materia civile, non vengano ampliate le materie di competenza del giudice collegiale, mantenendo l'impostazione seguita dallo schema di decreto, ad


Pag. 27

eccezione: dei procedimenti in materia di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali ed i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (articolo 64 dello schema di decreto legislativo); dei procedimenti per falso in materia successoria; dei procedimenti relativi alle delibere assembleari di società; tali procedimenti dovranno quindi essere attribuiti alla competenza collegiale del tribunale;
sia prevista la collegialità del giudice dell'esecuzione penale, quando sia già stato in composizione collegiale il giudice che ha pronunciato la sentenza o una delle sentenze oggetto di esecuzione;
sia previsto, nel regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, che le funzioni di giudice tavolare, svolte dal pretore, sono attribuite al tribunale in composizione monocratica; conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente: «Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare»; e conseguentemente, negli articoli 130-bis, 132 e 133 del medesimo regio decreto, dopo la parola: «tribunale» siano rispettivamente aggiunte le seguenti: «in composizione collegiale»; sia altresì previsto che il coordinamento delle funzioni relative all'impianto ed alla tenuta dei libri fondiari ed a quelle del giudice tavolare è disciplinato con norma di attuazione da adottarsi ai sensi dei relativi Statuti speciali, anche mediante delega delle funzioni del giudice tavolare di primo grado a conservatori degli uffici regionali del libro fondiario.