II Commissione - Mercoledì 1° ottobre 1997


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente la modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali.

Nella proposta di parere del relatore, dopo le parole: osserva inserire quanto segue:
«L'articolo 3 disciplina le prove concorsuali, ma omette di indicare tra le prove scritte e orali il diritto tributario, mentre sembra relegare in una posizione secondaria fra le prove orali, dopo il diritto internazionale e prima degli elementi di statistica, il diritto comunitario. Sul punto rileva che, a seguito della legislazione e della giurisprudenza intervenute negli ultimi venticinque anni, il diritto tributario ha assunto una portata pratica tale da non poter essere ignorato da chi si appresta a esercitare le funzioni giudiziarie; il giudice ordinario ha giurisdizione in materia di diritto penale tributario, è giudice dell'esecuzione fiscale, compone quale presidente le commissioni tributarie di primo e di secondo grado, è competente in sede di legittimità, nell'ultimo grado del giudizio: non può rimettersi alla sua buona volontà la conoscenza e l'approfondimento di una materia che acquista sempre maggiore complessità, e deve essere in grado di distinguere, fin dall'immissione nelle funzioni, fra un ricavo e una plusvalenza, fra il credito e il debito di imposta, fra l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo. Egualmente insoddisfacente è la collocazione marginale del diritto comunitario, nell'ambito di materie sulle quali ordinariamente la prova orale si limita ad esigere una preparazione generica e sommaria: una parte non irrilevante delle norme oggi in vigore in Italia rappresentano recezione di disposizioni comunitarie; dal magistrato si deve pretendere la conoscenza delle norme che hanno immediata efficacia nel diritto interno, quelle che richiedono l'intervento del legislatore nazionale, quelle che hanno valore di raccomandazione. Infine, appare opportuno sostituire la prova sugli "elementi di statistica", la cui utilità è alquanto dubbia, con quella sugli "elementi di informatica giuridica".
L'articolo 6 dispone la non ammissione al concorso da parte del Consiglio superiore della magistratura dei candidati che non risultino di moralità e di condotta incensurabili. La norma per un verso è troppo generica e conferisce eccessiva discrezionalità in ordine all'ammissione al concorso, per altro verso rischia di lasciare spazi aperti per l'inserimento nella magistratura di soggetti che dovrebbero restarne fuori; quanto a quest'ultimo aspetto, è ben vero che la Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del 31 marzo del 1994 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 124 - comma 3 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941 nella parte in cui tale norma prevedeva l'esclusione di coloro che "non risultano (...) appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa", ravvisando una limitazione alla posizione garantita a ogni cittadino dall'articolo 51 - comma 1 della Costituzione, ma è altrettanto vero che la censura afferiva alla omissione, in quel tipo di valutazione, della considerazione di fatti specifici e verificabili obiettivamente. Limitare oggi l'esame della condotta e della moralità al solo candidato appare eccessivo nella direzione opposta: con la previsione che viene proposta nulla impedisce l'ingresso in magistratura al figlio o al fratello di un esponente di rilievo della criminalità organizzata, purché incensurato; pertanto, è opportuno estendere la valutazione quanto meno ai parenti in


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linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo grado, precisando che l'impedimento riguarda la condanna o il rinvio a giudizio di costoro per delitti particolarmente gravi. Andrebbe eliminato il riferimento alla "moralità", che suona impreciso, permanendo quello alla "condotta incensurabile".
Si pone il problema della individuazione della fonte delle informazioni sul candidato. Si tratta di un aspetto delicato, che non può essere affidato esclusivamente ai comandi di polizia; si ravvisa l'opportunità che gli elementi raccolti da costoro siano vagliati dal consiglio giudiziario competente - quello del distretto nel cui territorio risiede il candidato - prima della trasmissione al CSM.
Tema altrettanto delicato è quello della verifica del pieno equilibrio psico-fisico del soggetto che aspira a entrare in magistratura. Al fine di evitare un inconveniente talora lamentato, e cioè che il concorso sia superato da persone preparate ma non equilibrate, appare opportuno prevedere, quale requisito per l'ammissione, l'esito positivo di una visita medica accurata, che si articoli nella predisposizione di test psico-attitudinali e di proiezione della personalità. I parametri di riferimento e i test saranno elaborati dal Consiglio superiore della magistratura, con validità per l'intero territorio nazionale, mentre la loro concreta organizzazione verrà curata dal consiglio giudiziario nel cui territorio risiede il candidato.
L'articolo 14, al comma 2, non specifica in che cosa consiste l'integrazione di "esperienze pratiche" rispetto all'approfondimento teorico ai fini della formazione comune dei laureati in giurisprudenza; appare opportuno prevedere una sorta di equivalente dell'attuale piano di tirocinio per gli uditori giudiziari, nel quale siano inserite la redazione di atti derivanti dalla frequentazione di uno studio di notaio, e la redazione di atti giudiziari - sentenze, ordinanze, requisitorie - derivanti dall'affiancamento al lavoro di uno o più magistrati. Il concorso per accedere alla scuola, menzionato dal comma 4 dello stesso articolo, deve inoltre comprendere anche la sottoposizione del candidato alla visita medica che si propone di inserire all'articolo 6.

Alla proposta di parere del relatore aggiungere le seguenti condizioni:
che venga ripristinata la prova scritta comprendente il Diritto Romano;
che venga confermata la prova orale di Diritto Ecclesiastico.
Meloni.

Nella proposta di parere del relatore, dopo le parole: con le seguenti condizioni inserire quanto segue:
all'articolo 3, al comma 1 dell'articolo 123-ter, sostituire le parole «a) diritto civile» con le parole «a) diritto civile con elementi di diritto tributario»;
all'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 123-ter, dopo la lettera d) inserire la lettera «d-bis) diritto tributario;» e la lettera«d-ter) diritto comunitario;», sopprimere le parole «, diritto comunitario» dalla lettera g) e sostituire le parole «elementi di statistica» con le parole «elementi di informatica giuridica»;
all'articolo 6, comma 2, sostituire l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1994, n. 12, con il seguente: «Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte dal consiglio giudiziario nel cui territorio risiede il candidato, non risultino di condotta incensurabile e i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo abbiano riportato condanne o siano stati citati a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 407 - comma 2 - lettera a) del codice di procedura penale. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che non abbiano superato positivamente la visita medica di carattere psico-attitudinale e di proiezione della personalità, effettuata secondo parametri di riferimento e test elaborati dallo stesso Consiglio per l'intero territorio


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nazionale, la cui concreta organizzazione è curata dal consiglio giudiziario nel cui territorio risiede il candidato»;
dopo il comma 2 dell'articolo 14 inserire il seguente comma 2-bis: «Le esperienze pratiche consistono nella redazione, d'intesa tra le scuole di cui al comma 1 e gli ordini professionali degli avvocati e dei notai, di atti derivanti dalla frequentazione di uno studio di avvocato, di atti derivanti dalla frequentazione di uno studio di notaio, e di atti giudiziari derivanti dall'affidamento a uno o più magistrati in servizio»;
al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole «L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame», inserire le parole «previa sottoposizione del candidato alla visita medica di cui all'articolo 6, da effettuare secondo le modalità ivi previste».
Mantovano.

Alla proposta di parere del relatore sia aggiunta la seguente condizione:
all'articolo 6, comma 1, cancellare le parole «a decorrere dall'anno accademico 1998-1999» e sostituirle con le parole «a decorrere dall'anno accademico successivo a quello nel quale risulteranno approvati e funzionanti i corsi di specializzazione in tutte le sedi universitarie della Repubblica».
Neri.

Allo schema di parere del relatore sia aggiunta la seguente condizione:
all'articolo 6, comma 1, capoverso, sostituire le parole:
anno accademico 1998/1999 con le seguenti: anno accademico 2001/2002.
Giuliano, Tarditi.

Condizione aggiuntiva allo schema di parere del relatore:
sia inserito, all'articolo 14, comma 2, alla fine, la seguente disposizione:
L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, in numero inferiore a due, designati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Giuliano, Tarditi.

Aggiungere la seguente condizione:

Art. 14.

Al comma 4, sostituire le parole da: in misura pari fino a: ricettività delle scuole con le seguenti: e gli ordini professionali interessati.
Giuliano, Tarditi.

Sostituire la proposta di parere del relatore con la seguente:
Lo schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina del concorso per uditore giudiziario e istituisce la scuola di specializzazione per l'accesso alle professioni legali, è del tutto condivisibile nelle sue finalità per due ordini di motivi.
In primo luogo, è nelle cose l'esigenza di un ulteriore percorso formativo, dopo la laurea in giurisprudenza. In atto, chiunque intenda prendere parte, con ragionevoli speranze di successo, al concorso per la magistratura o per il notariato o voglia sostenere gli esami di procuratore legale fa ricorso ad informali integrazioni delle sue conoscenze tecniche.
In secondo luogo, l'appesantimento dei concorsi a causa dell'elevato numero di partecipanti è divenuto un problema da risolvere. Il debito formativo non sembra, infatti, scoraggiare molti dal partecipare ai concorsi, con il risultato certo di allungarne i tempi.
La disciplina prevista a regime dallo schema di decreto legislativo non richiede particolari affinamenti, purché sia condiviso che, in sede di regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione,


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debbano essere adottati criteri uniformi, validi per tutte le Università che le istituiranno. Criteri che debbano riguardare sia i titoli sia le prove che dovranno sostenere i candidati.
Sarebbe, anzi, preferibile che le prove per l'ammissione alle scuole di specializzazione fossero previste come selezioni informatizzate.
Condivisa la prospettiva verso la quale conduce lo schema di decreto legislativo, e condivisa la soluzione per il regime transitorio, individuata nella preselezione informatizzata, le norme previste nel primo regime transitorio, quello che precede, in altre parole, l'attivazione della preselezione informatizzata, sono all'origine di non poche perplessità.
Queste norme, infatti, prevedono una selezione preliminare, da effettuarsi mediante un elaborato da redigere in tre ore, senza l'ausilio di testi normativi, facendo ricorso a mezzi di collegamento audiovisivi tra la sede principale di Roma e quelle decentrate.
Tale sistema non sembra garantire una valutazione univoca dei partecipanti al concorso. Valutazione uniforme che, per altro, non sembra essere assicurata neppure dal prospettato ampliamento della commissione esaminatrice. È, infatti, evidente che più cresce il numero degli esaminatori, più aumentano, parallelamente i criteri di valutazione.
Questo primo regime di transizione dovrebbe essere, quindi, rigidamente contenuto allo stretto periodo temporale necessario a realizzare l'archivio informatico e si dovrebbe prevedere che, in ogni caso, non potrà superare un anno.
L'esigenza di razionalizzare i concorsi per l'accesso in magistratura, di scremare all'origine i troppi concorrenti, non deve, tuttavia, portare ad una forzosa restrizione della base di selezione.
Cosi come non è auspicabile che l'istituenda scuola di specializzazione porti a restringere eccessivamente lo spettro di selezione per gli sbocchi al notariato ed alla professione forense.
Una base di selezione troppo ristretta accentua i rischi di corporativizzazione, di trasmissione per via ereditaria di professioni e di funzioni pubbliche estremamente importanti e delicate.
Non può, pertanto, essere condiviso quanto lo schema di decreto legislativo dispone al comma 4 dell'articolo 15 e, cioè, la riduzione progressiva alla prova preliminare fino al raggiungimento di un numero pari a quello dei posti messi a concorso.
Per poter scegliere i migliori candidati e per ragioni di equità, gli ammessi al concorso di uditore, dopo la preselezione, devono essere almeno il doppio dei posti da coprire.
Se si arrivasse ad ammettere al concorso, dopo la preselezione, un numero di candidati pari ai posti da coprire, si svuoterebbe lo stesso concorso di qualsivoglia valore e il vero concorso sarebbe la preselezione.
Senza considerare il caso, sempre possibile, di un candidato che supera la preselezione ma non il concorso. Se il numero dei concorrenti fosse pari a quello dei posti messi a concorso, per coprire il posto o i posti lasciati scoperti dai candidati non idonei si dovrebbe bandire un nuovo concorso e si avrebbe, dunque, un esito opposto a quello prefigurato dalla schema di decreto legislativo anche per i tempi di svolgimento dei concorsi.
Li Calzi.