ALLEGATO
Testo unificato delle proposte di legge n. 781-1212-2582-2606-2608
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CORRUZIONE
Art. 1.
(Causa di non punibilità per la corruzione).
1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Le pene stabilite nell'articolo 318, primo comma, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320, in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.
Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317 o dall'articolo 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto è subordinata alla condizione che egli, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, versi o renda comunque disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ha ricevuto ovvero dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
La non punibilità del corruttore è subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato».
Art. 2.
(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso di corruzione).
1. Dopo l'articolo 321 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 321-bis. - (Circostanza attenuante speciale).- Salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 321, le pene previste negli articoli precedenti sono ridotte della metà per il corrotto o il corruttore che denunci il fatto indicando il nome di tutti i correi, a condizione che la denuncia sia presentata prima che taluno dei correi abbia tenuto analogo comportamento e prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato a suo nome. In caso di condanna si applica sempre la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, salvo che ciò sia impossibile e l'impossibilità non sia stata determinata intenzionalmente dall'imputato. La circostanza indicata nel primo comma non si applica in caso di recidiva specifica».
Art. 3.
(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso di illecito finanziamento di partiti).
1. Le pene previste dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dal comma 6 dell'articolo 4 della
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legge 18 novembre 1981, n. 659, sono ridotte della metà per chi denunci il fatto indicando il nome di tutti i correi, a condizione che la denuncia sia presentata prima che taluno dei correi abbia tenuto analogo comportamento e prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato a suo nome.
Art. 4.
(Reati connessi).
l. Le disposizioni previste dagli articoli 321 e 321-bis del codice penale, come sostituiti rispettivamente dagli articoli i e 2 della presente legge, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano anche per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli i e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione od illecito finanziamento di partiti politici, o di assicurarne il profitto, nonché per il reato di corruzione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche per tali reati si realizzino le condizioni previste dai citati articoli 321 e 321-bis del codice penale, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 5.
(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia).
1. Il terzo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo oppure se il fatto è stato commesso attraverso la condotta prevista dagli articoli 321 e 321-bis».
Art. 6.
(Circostanza attenuante).
1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà».
Art. 7.
(Norme processuali).
1. Il pubblico ministero, quando ravvisa la causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di non luogo a procedere dandone avviso alla persona offesa dal reato che, ai sensi dell'articolo 408 del Codice di procedura penale, avrebbe diritto di essere informata.
2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere i requisiti di cui all'articolo 417, comma 1, lettere a), b), e) ed e), del codice di procedura penale.
3. Il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di accogliere la richiesta e non vi è opposizione, pronuncia sentenza. Se ritiene che la richiesta non possa essere accolta, ovvero se vi è opposizione, fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso ai soggetti interessati.
4. L'udienza ha luogo nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ed all'esito il giudice per le
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indagini preliminari, se non ritiene di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
5. La causa di non punibilità può altresì essere dichiarata con sentenza dal giudice all'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato ovvero dal giudice del dibattimento.
6. Le sentenze di cui al presente articolo sono impugnabili secondo le disposizioni vigenti in materia.
7. Quando risulti che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
8. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 7 la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria cui consti la falsità o la reticenza delle dichiarazioni informa il procuratore generale competente.
9. La cancelleria del giudice che ha pronunziato una sentenza dichiarativa della causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trasmette copia della stessa alla pubblica amministrazione interessata entro dieci giorni dal deposito.
10. I termini di decadenza previsti per i procedimenti disciplinari iniziano a decorrere dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della copia della sentenza di cui al comma 1.
11. Su richiesta dell'imputato al quale è applicabile la circostanza prevista dall'articolo 321-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, esaurite le indagini, il giudice dispone la separazione del procedimento, l'ammissione dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato; non è necessario il consenso del pubblico ministero.
12. A chi si avvale della facoltà prevista nell'articolo 321-bis del codice penale, non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere né la misura degli arresti domiciliari.
Art. 8.
(Disposizione di coordinamento).
1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - 1. Quando è presentata denuncia a norma dell'articolo 321-bis del codice penale, la segreteria della procura della Repubblica appone sul documento la data e l'ora della presentazione e rilascia analoga certificazione al denunciante».
2. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacita di con trattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, e 640-bis, commessi in danno od in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
Art. 9.
(Disposizioni transitorie).
1. La causa di non punibilità prevista dal secondo comma dell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dalla presente legge, si applica anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano stati già denunciati all'autorità giudiziaria o lo siano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano al correo che abbia denunciato per primo il fatto ovvero che per primo lo denunci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Limite all'applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in caso di denunce contemporanee.