Comunicazioni del Presidente su una richiesta di revisione dei risultati elettorali.
Il Presidente Elio VITO comunica che è stato notificato alla Camera dei deputati (in persona del Presidente) un atto con il quale si chiede l'annullamento e la revoca di una delibera della Giunta delle elezioni di archiviazione per manifesta infondatezza di un ricorso elettorale, nonché della successiva presa d'atto, ad opera dell'Assemblea, della proposta di convalida dell'elezione del deputato interessato dal ricorso.
L'atto, apparentemente configurabile come un ricorso in opposizione, richiama le ragioni a sostegno dell'originario ricorso elettorale e ripercorre le fasi del procedimento svoltosi avanti la Giunta. Tale procedimento si è articolato, in conformità alla delibera in materia di contraddittorio adottata all'inizio dell'attuale legislatura dalla Giunta medesima e approvata dalla Giunta per il regolamento, in una fase preliminare di revisione delle
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schede delle sezioni elettorali citate nel ricorso, nella conseguente proposta del relatore di rettifica di attribuzione di voti, nella delibera di reiezione di una proposta di ulteriori atti preistruttori, nonché infine nella delibera di archiviazione del ricorso con proposta di convalida dell'elezione del deputato interessato.
L'atto contesta, in punto di diritto, che le deliberazioni della Giunta possano essere insindacabili e sostiene l'ammissibilità di un loro riesame, in ossequio a princìpi fondamentali in materia di tutela dei diritti e sul presupposto di una illegittimità costituzionale del regolamento interno della Giunta delle elezioni.
Più specificamente l'atto contesta la motivazione in fatto dell'archiviazione del ricorso (in ordine al modesto distacco di 32 voti tra ricorrente ed eletto e alla sua rilevanza in proiezione sul totale); la reiezione immotivata della proposta di alcuni membri della Giunta di effettuare ulteriori accertamenti preistruttori; la violazione dei princìpi generali in materia di procedimento elettorale; la violazione del doppio grado di giurisdizione; la violazione del principio di terzietà del giudice; la violazione del principio del contraddittorio, anche in riferimento all'articolo 17 del regolamento della Camera dei deputati.
Sulla base di tali premesse l'atto chiede che il procedimento sia riaperto e che si pervenga a un supplemento di istruttoria con ogni conseguenza del caso. Nello stesso tempo l'atto diffida la Camera dei deputati a dare riscontro alle doglianze entro trenta giorni, con riserva in caso contrario di adire le Autorità giurisdizionali, e in primo luogo la Corte europea dei diritti dell'uomo, con ogni conseguenza risarcitoria.
Tanto premesso, rileva che l'atto in questione si presenta come un ricorso in opposizione extra ordinem (in quanto rivolto alla stessa Camera dei deputati e non previsto da alcuna norma), ma in realtà risulta essere un mero esposto, poiché non incardina un rapporto processuale né ha natura di gravame, atteso che le deliberazioni della Camera conclusive della verifica dei poteri non hanno natura formalmente giurisdizionale e non sono impugnabili (in quanto assunte nell'esercizio di un potere costituzionalmente previsto in via esclusiva e non sottoponibili a giudizi di secondo grado, di cui non è traccia nelle norme regolamentari).
Nel merito osserva che tale esposto non appare produrre alcun fatto nuovo o di nuovo accertamento, e si sostanzia nel revocare in dubbio la legittimità del regolamento interno della Giunta delle elezioni, contestare la procedura seguita e il merito delle deliberazioni, lamentare la violazione di princìpi giuridici. Conclude rilevando che a sostegno della tesi favorevole alla possibilità di riaprire il procedimento milita l'articolo 9 del regolamento interno della Giunta delle elezioni (laddove questo prevede che la Giunta possa «sempre» procedere alla revisione dei risultati elettorali), mentre in senso contrario va ricordato un precedente, seppur su caso diverso, nel quale la Giunta per il regolamento negò la possibilità di riapertura.
Il deputato Pasquale GIULIANO, richiamate le ragioni istituzionali e democratiche dell'autodichia in materia di verifica dei poteri, si sofferma sulle condizioni necessarie per ipotizzare una revisione di quanto deciso e sottolinea le esigenze di disporre di un congruo termine per approfondire la questione.
Il deputato Rocco MAGGI invita la Giunta ad accertare la sussistenza di eventuali elementi nuovi e diversi recati dall'atto in esame, avendo ben chiaro come non sia possibile procedere ad un nuovo giudizio in assenza di fatti nuovi.
Il deputato Luigi MASSA ritiene il ricorso irricevibile, in quanto irrituale e pervenuto successivamente alla chiusura della verifica dei poteri, la quale peraltro prevede importanti effetti sulla quota proporzionale degli accertamenti svolti per i collegi uninominali.
Il Presidente Elio VITO rileva, come già chiarito, che nella sostanza il ricorso
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rappresenta un mero esposto, per il quale non vi è quindi questione di ricevibilità: la Giunta sulla base di tale atto può quindi procedere o non ad una riapertura della verifica in relazione alle valutazioni effettuate in ordine alla sussistenza del potere di riesame e dei presupposti per il suo esercizio.
Il deputato Angelo MUZIO solleva un problema di principio sulla procedura seguita con particolare riferimento alla possibilità di riapertura del procedimento a fronte di una richiesta irrituale. In particolare, registra il rischio del formarsi di una prassi in materia di riapertura del procedimento di verifica, e ritiene che la Presidenza della Camera, ricevuto l'atto, avrebbe potuto effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un intervento della Giunta delle elezioni, procedendo in caso negativo ad una dichiarazione di irricevibilità. Richiama anch'egli i cospicui effetti sul proporzionale degli accertamenti svolti con riferimento ai collegi uninominali.
Il deputato Donato BRUNO ritiene che il Presidente della Camera avrebbe potuto dichiarare l'atto irricevibile, e che la Giunta non lo dovrebbe considerare, in particolare perché privo di elementi nuovi.
Dopo un intervento del deputato Giacomo GARRA, relativo all'omogeneità dei criteri utilizzati per le decisioni nell'ambito della verifica dei poteri, il deputato Luigi MASSA ribadisce l'ottimo lavoro svolto dalla Giunta, rispetto al quale, una volta assunte decisioni definitive, seppur non sempre con avviso unanime, è opportuno non andare oltre. Conclude rilevando che la Presidenza della Camera avrebbe potuto valutare autonomamente e pregiudizialmente l'atto in questione.
Il Presidente Elio VITO rileva che il Presidente della Camera, anche in relazione alle posizioni della dottrina in materia di riesame delle deliberazioni adottate a seguito della verifica dei poteri, e nel rispetto del ruolo della Giunta delle elezioni, non poteva non porsi il problema dell'organo chiamato a valutare la sussistanza dei presupposti per l'esercizio del riesame.
Dopo che il deputato Angelo MUZIO ha concordato con il Presidente circa la correttezza del Presidente della Camera, la Giunta delibera di rinviare le decisioni in ordine all'atto in esame alla seduta di mercoledì 25 giugno alle ore 12, onde consentire un approfondimento dell'intera questione.
La seduta termina alle 12,30.