VI Commissione - Resoconto di mercoledì 19 marzo 1997


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SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 marzo 1997. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le Finanze Giovanni Marongiu e Pierluigi Castellani, e per il tesoro Roberto Pinza.

La seduta comincia alle 10,30.

5-01508 Molgora e Fontan: Mancato allargamento rete raccolta giocate lotto.

Il Sottosegretario Giovanni MARONGIU risponde all'interrogazione all'ordine del giorno, con cui sono stati posti taluni quesiti in relazione allo stato delle procedure di istituzione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, previsti dal comma 1 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1995. Al riguardo osserva, in via preliminare, che le domande presentate per le concessioni in parola sono pervenute agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato in numero di circa 25.000. L'Amministrazione finanziaria, in linea con i criteri e i parametri oggettivi fissati dal menzionato decreto ministeriale, ha stabilito di ripartire i 9450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nell'ambito di tre distinte fasi temporali.
La prima delle predette fasi si è conclusa con l'assegnazione dei punti di raccolta, per un numero complessivo di 1.715, a quei comuni totalmente sprovvisti di ricevitorie e nei quali era prevista l'assegnazione di un unico punto di raccolta, sulla base dell'anzianità di servizio nella rivendita tabacchi del richiedente.
La seconda fase, anch'essa completata, ha permesso di assegnare, in conformità ai criteri di ripartizione indicati dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale (rapporto tra popolazione residente e numero dei punti di raccolta esistenti), 1.914 punti di raccolta per l'ampliamento della rete delle grandi città soggette a ripartizione circoscrizionale, cioè Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, Verona e Venezia.
L'ultima fase riguarda l'assegnazione di 5.822 ricevitorie in tutti i Comuni che non rientrano nei precedenti criteri, la cui attivazione deve essere effettuata (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1995) seguendo l'ordine con il quale sono state automatizzate le singole ruote (cioè Cagliari, Bari, Roma, Genova, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Firenze, Palermo).
Quest'ultima fase presenta caratteri di particolare complessità e tempi più lunghi delle precedenti poiché prevede l'intervento dei Comuni interessati, i quali devono


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evidenziare le zone del territorio comunale dove localizzare le ricevitorie e individuare conseguentemente sia i punti in cui sono già presenti delle ricevitorie del lotto, sia quelli in cui occorre insediarne di nuove.
Soltanto al ricevimento dei predetti dati, infatti, si può dar corso agli adempimenti di predisposizione delle graduatorie per ogni singolo Comune. Allo stato attuale la complessiva procedura di assegnazione dei 9450 nuovi punti di raccolta risulta completata relativamente alle ruote di Cagliari, Bari e Roma con l'assegnazione di circa 5.400 nuove ricevitorie nelle province che insistono sulle predette ruote.
Delle ruote residue, mentre sono in avanzato stato di trattazione Milano, Torino, Napoli e Venezia, risultano nella fase di avvio le procedure riguardanti Genova, Firenze e Palermo.
Evidenzia, peraltro, che la concreta attivazione delle nuove ricevitorie con l'installazione dei sistemi di raccolta informatizzati sarebbe stata possibile sin dalla fine del mese di maggio 1996. Tuttavia, la Società concessionaria si è trovata nell'impossibilità di dar corso ai relativi investimenti per l'ampliamento della rete, in attesa della definizione del contenzioso avviato dinanzi alla Commissione dell'Unione Europea relativamente all'affidamento del servizio di automazione in concessione e che finora aveva impedito all'Amministrazione finanziaria la possibilità di autorizzare i predetti investimenti. Peraltro, poiché è in corso di formalizzazione la liberatoria da parte dell'Esecutivo Comunitario in merito al contenzioso in parola, la Società concessionaria (Lottomatica S.p.A.) potrà, in tempi brevi, potenziare la rete di raccolta del gioco con l'attivazione delle nuove ricevitorie.

Daniele MOLGORA (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), replicando, rileva che nonostante il contenuto del decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995, l'attuazione dell'allargamento della rete di raccolta del lotto è assolutamente ferma allo stato iniziale poiché tale processo risulta ostacolato. Pertanto l'ottimismo manifestato dal presentante del Governo non è confermato dalla realtà dei fatti. Invita pertanto il Governo a verificare le realtà locali attraverso un adeguato monitoraggio, rilevando che i problemi della società concessionaria Lottomatica S.p.A. non possono rappresentare un ostacolo all'allargamento della rete di raccolta del lotto.

5-01362 Bocchino: Banca di credito cooperativo di San Marcellino.

Il sottosegretario Roberto PINZA, rispondendo all'interrogazione all'ordine del giorno, fa presente che il Governo non potrà in questa occasione che dare una risposta interlocutoria, dal momento che le iniziative da esso attivate, in ordine alle questioni sollevate, presso la Banca d'Italia allo scopo di acquisire i necessari elementi informativi, non si sono ancora completate: infatti, la complessità dei quesiti posti e il breve tempo a disposizione non hanno consentito sinora all'organo di vigilanza di disporre delle notizie necessarie a fornire una risposta esauriente.
In questa sede può comunque comunicare che il Governo sta operando per assicurare il subentro di un'altra banca nella posizione della Banca di credito cooperativo di San Marcellino, allo scopo di garantire la continuità dei rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima; analogamente, si sta cercando di assicurare anche l'intervento del fondo interbancario di garanzia e di altre banche di credito cooperativo. Il Governo sta inoltre procedendo nelle iniziative necessarie a definire la posizione dei precedenti amministratori della Banca di credito cooperativo di San Marcellino e conta di pervenire al più presto alla definizione degli interventi più idonei per una definitiva soluzione delle questioni evidenziate nell'interrogazione.


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Italo BOCCHINO (gruppo di Alleanza Nazionale), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che appare incongrua rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione: infatti, con l'interrogazione stessa si chiedeva di conoscere le risultanze dell'attività di ispezione effettuata relativamente alla gestione ed alla situazione contabile della Banca di credito cooperativo di San Macellino, ed in particolare relativamente all'accertamento della massa del passivo. La risposta del Governo non fornisce invece alcun elemento in tal senso; quindi, se possono apparire comprensibili le ragioni che stanno alla base di una risposta soltanto interlocutoria, resta comunque molto grave che dal 28 novembre 1996, data della sospensione dei pagamenti disposta dalla Banca d'Italia, i correntisti ed i soci della Banca in questione non siano stati posti in grado di conoscere l'effettiva situazione dei conti della Banca, mentre i commissari liquidatori nominati dal Ministro del tesoro non hanno tuttora fornito alcuna notizia circa il loro operato. Ribadisce quindi la propria insoddisfazione per la risposta del Governo, auspicando che ulteriori informazioni in merito alle questioni oggetto dell'interrogazione possano essere fornite in un secondo momento.

Sui lavori della Commissione.

Giorgio BENVENUTO, Presidente, comunica che il Ministro delle finanze ha chiesto che, in considerazione del fatto che è stata recentemente presentata una risoluzione sulla medesima materia, tra i cui firmatari figura il deputato Saia, lo svolgimento dell'interrogazione 5-01037 all'ordine del giorno, a firma dello stesso deputato Saia, concernente il regime tributario delle pensioni conseguite da ex-emigranti italiani, sia rinviato ad altra seduta, in modo da abbinarlo alla discussione della predetta risoluzione.

Antonio SAIA (gruppo di rifondazione comunista-progressisti) accede alla richiesta di rinvio formulata dal Governo sottolineando l'opportunità che la questione della richiesta del pagamento degli arretrati IRPEF agli ex-emigranti sia affrontata tempestivamente dal Governo vista l'urgenza del problema e le rilevanti vertenze in atto. In tal senso auspica che la sua interrogazione n. 5-01037 e la risoluzione di cui è firmatario, insieme con il Presidente Benvenuto, siano svolte e discusse in tempi brevi.

Giorgio BENVENUTO, Presidente, si dichiara d'accordo con le considerazioni testé svolte dal deputato Saia, anche per quanto riguarda la necessità di affrontare la questione in tempi brevi; comunica a questo proposito che ha già fatto presente al Ministro delle finanze l'opportunità che la discussione della predetta risoluzione abbia inizio al più presto.
Propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione 7-00154 Pistone ed altri in materia di applicazione dell'ICIAP su cinema, teatri e sale da ballo. Propone altresì un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori della seduta in corso, nel senso di procedere preliminarmente all'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, delle proposte di nomina del dottor Padoa Schioppa a Presidente della Consob e del dottor Cardia e del professor Rodorf a componenti della stessa, per poi procedere all'esame in sede referente del disegno di legge n. 3391, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 1997, recante disposizioni tributarie urgenti.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle 10,50.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 marzo 1997. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. -


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Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Roberto Pinza.

La seduta comincia alle 10,50.

Proposta di nomina del dott. Tommaso PADOA SCHIOPPA a Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (ai sensi dell'articolo 1 decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216).
Proposta di nomina del dott. Lamberto CARDIA a componente della Commissione (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216).
Proposta di nomina del prof. Renato RODORF a componente della Commissione (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216).
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e richiesta di proroga del termine).

Giorgio BENVENUTO, Presidente, propone di rinviare l'esame delle proposte di nomina, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, del dottor Tommaso Padoa Schioppa a Presidente della Consob e del dottor Lamberto Cardia e del professor Renato Rodorf a componenti della stessa. Peraltro non appare possibile che la Commissione possa pervenire all'espressione dei prescritti pareri entro il termine ordinario del 31 marzo, in considerazione sia dell'andamento dei lavori dell'Assemblea della giornata di domani, sia della settimana di chiusura dei lavori parlamentari nel periodo 24-28 marzo 1997. Per tali motivi propone di richiedere al Presidente della Camera la proroga, prevista dal regolamento, di 10 giorni del termine per l'espressione dei suddetti pareri.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di rinviare ad altra seduta l'inizio dell'esame delle proposte di nomina e di richiedere al Presidente della Camera la proroga di 10 giorni del termine per l'espressione dei relativi pareri.

La seduta termina alle 10,55.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 marzo 1997. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi Castellani.

La seduta comincia alle 10,55.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (3391).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XIII Commissione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giorgio BENVENUTO, Presidente, relatore, illustrando il provvedimento all'ordine del giorno, osserva che esso si compone di 5 articoli, di cui 4 recano disposizioni di carattere tributario, mentre l'ultimo riguarda l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di misure delle tariffe elettriche.
Più precisamente, l'articolo 1 stabilisce che, per l'anno 1997, il limite di eccedenza massima per le richieste di rimborsi da presentare ai concessionari della riscossione da parte degli intestatari di conto fiscale, è di 500 milioni di lire. Nella relazione che illustra il contenuto del provvedimento viene sottolineato che, essendo venuto meno il limite già previsto dall'articolo 78, comma 37, della legge n. 413 del 1991, si poteva prospettare il rischio di un blocco dell'attività degli uffici. Ciò a seguito dell'elevato numero di richieste di rimborso, nonché per le «cautele che stanno adottando gli stessi uffici


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per evitare danni all'erario derivanti dagli inefficaci controlli sui rimborsi concessi». In proposito ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in primo luogo riguardo alla disciplina della materia, nonché circa l'opportunità della misura adottata.
Sotto il primo profilo si può ricordare che, in attuazione della citata disposizione della legge n. 413 del 1991, era stato adottato, da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il decreto n. 567 del 1993. Tale decreto prevedeva, all'articolo 25, che le richieste di rimborsi presentati dagli intestatari di conto fiscale ai concessionari del Servizio della riscossione, non potevano superare i seguenti limiti:
lire 20 milioni nel 1994;
lire 40 milioni nel 1995;
lire 60 milioni nel 1996;
lire 80 milioni nel 1997.

Si può in proposito rilevare che gli ammontari richiamati non sembrano corrispondere a quelli previsti dalla legge n. 413; inoltre, a differenza di tale legge, il decreto ministeriale fissava un limite anche per il 1997. Occorre allora chiarire se il Governo ha tenuto conto della esistenza del decreto ministeriale, dovendosi ritenere, in caso affermativo, che l'esecutivo ha preferito portare la misura del limite da 80 a 500 milioni. In subordine, non si può escludere l'ipotesi che il Governo nutrisse dei dubbi sulla legittimità del decreto ministeriale laddove, come si è ricordato, esso stabiliva un limite di eccedenza anche per il 1997, a differenza della legge n. 413, in attuazione della quale era stato adottato. Comunque, appare necessario acquisire le valutazioni del Governo per chiarire questo aspetto.
Quanto alla opportunità della misura recata all'articolo 1 del decreto-legge in esame, ritiene che il Governo debba spiegare più chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a stabilire in 500 milioni il tetto dei rimborsi, e precisare meglio il riferimento, contenuto nella relazione illustrativa, in ordine alle cautele che stanno adottando gli uffici. In altri termini, si tratta di sapere se vi è stata qualche iniziativa della magistratura contabile relativamente a rimborsi concessi sulla base di una istruttoria inadeguata.
Al medesimo articolo 1 si precisa che il limite di 500 milioni si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 13 marzo scorso, purché per tali richieste non siano scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso. Si stabilisce altresì che il rimborso si applica anche alle richieste già parzialmente accolte per la quota non rimborsata.
Il comma 2 prevede che il contribuente interessato ai rimborsi possa sostituire la garanzia prestata con altra relativamente al minore importo rimborsabile, mentre l'imposta già pagata sarà oggetto di conguaglio.
All'articolo 2, i commi 1 e 3 contengono alcune disposizioni in materia di regime di esonero per i produttori agricoli. Le disposizioni recate dal provvedimento in esame provvedono, come è precisato nella relazione del Governo, a coordinare due disposizioni introdotte recentemente relativamente a tale materia, vale a dire l'articolo 3, comma 172, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria), e l'articolo 2, comma 1, lettera c-ter, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Sostanzialmente la disposizione recata all'articolo 2, commi 1 e 3, consente ai produttori agricoli che abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire di non versare l'IVA, esentandoli altresì dall'obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Nei loro confronti viene invece stabilito l'assolvimento degli obblighi documentali e contabili con le modalità previste all'articolo 3, comma 172, della legge n. 662 del 1996; si tratta, in sostanza di una rilevante semplificazione. Sotto il profilo della redazione formale del provvedimento, si può peraltro rilevare che la norma recata al comma 1 dell'articolo 2, che sostituisce, nell'ultimo periodo del quarto comma


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dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: «10 milioni» con «20 milioni», sembra pleonastica, avendo già provveduto in tal senso il citato decreto-legge n. 669.
Il comma 2 dell'articolo 2 riguarda il regime IVA da applicare alle rese dei prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Non è il caso di ricostruire la normativa vigente in materia; occorre invece ricordare che, in sede di esame del citato decreto legge n. 669, al Senato era stata introdotta una disposizione in forza della quale la riduzione a titolo di forfettizzazione della resa, su cui si calcola l'IVA da corrispondere, veniva portata, a partire dal 1996, dal 50 al 53 per cento per tutti i prodotti editoriali, vale a dire i quotidiani, i periodici, i supporti integrativi e i libri, inclusi quelli scolastici. In sede di esame del decreto-legge alla Camera emerse immediatamente il fatto che la modifica introdotta al Senato non corrispondeva alle finalità che si intendevano perseguire. In altri termini, la formulazione di quella disposizione riguardava erroneamente tutti i prodotti editoriali, penalizzando in tal modo l'intero settore. In proposito, occorre ricordare che fu presentato alla Camera l'ordine del giorno 9/3181/13 che impegnava il Governo a rimediare all'errore compiuto al Senato, in modo da mantenere la riduzione forfettaria nella misura precedente per i quotidiani, i periodici e i supporti integrativi. L'ordine del giorno, sottoscritto da vari deputati, fu accolto dal Governo.
Si può quindi ritenere che la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, sia stata adottata dal Governo sulla base dell'indicazione contenuta nell'ordine del giorno cui ha fatto riferimento. Va peraltro considerato che tale disposizione recepisce soltanto parzialmente il contenuto dell'ordine del giorno; infatti, come ha già avuto modo di precisare, si dispone che la riduzione della misura della forfettizzazione sia stabilita al 53 per cento, a partire dal 1998, con riferimento ai soli libri, ivi inclusi quelli scolastici, e non, come era stato indicato, al 60 per cento. Si tratta comunque di un indubbio progresso rispetto al testo del decreto-legge n. 669.
L'articolo 3 prevede una integrazione riferita all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, già modificato con il provvedimento collegato alla finanziaria, in materia di ICI. Occorre in proposito rilevare che la formulazione della norma suscita perplessità, non essendone pienamente condivisibile la finalità. Infatti, non è chiaro se la facoltà di cui trattasi, vale a dire quella di ridurre fino al 50 per cento l'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale ovvero aumentare la detrazione da 200 mila fino a 500 mila lire, debba riferirsi, a seguito della modifica disposta all'articolo 3 del provvedimento in esame, esclusivamente a «categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale», essendo evidente che, in base ad una interpretazione letterale, la norma non avrebbe alcun significato innovativo. Infatti, la facoltà cui ha fatto riferimento è attribuita ai comuni relativamente alla generalità dei contribuenti, ivi compresi quelli che si trovino in situazioni di particolare disagio. Occorre quindi che il Governo chiarisca le sue intenzioni, tanto più che in proposito la relazione non fornisce alcun elemento utile giacché sembra riferirsi a tutt'altra fattispecie. Peraltro, se l'obiettivo del Governo è quello, al quale ha fatto cenno, di consentire ai comuni di limitare l'agevolazione dell'abbattimento dell'imposta ovvero, in alternativa, dell'aumento delle detrazioni, ai soli soggetti in situazioni di grave disagio, la disposizione recata all'articolo 3 dovrà essere parzialmente riformulata allo scopo di evitare possibili equivoci in sede applicativa.
L'articolo 4 stabilisce che nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, compresi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute su redditi altrui, che gravano sui soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime sono adempiuti dagli stessi soggetti


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fino alla data di efficacia della fusione o scissione, secondo quanto stabilito dagli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
Secondo quanto riporta la relazione governativa, la disposizione risponde alla finalità di evitare flessioni nel gettito erariale in caso di fusione o scissione societarie, escludendo la compensazione in materia di versamento delle imposte e delle ritenute che la disciplina previgente di fatto consentiva.
Infine, l'articolo 5 riguarda la materia delle tariffe elettriche, e quindi esula dalle competenze specifiche della Commissione finanze. Si può comunque rilevare che la disposizione intende garantire la legittimità delle tariffe applicate in base alla normativa in vigore alla data del 31 dicembre scorso fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà provveduto a determinare le nuove tariffe da applicare. In proposito occorre ricordare che con una sentenza del 13 febbraio scorso, il TAR del Lazio aveva accolto un ricorso di alcune associazioni di consumatori che contestavano il provvedimento n. 15/93, adottato dal CIP, che aveva aumentato le tariffe per il 1993. Peraltro, l'esecutività della sentenza del TAR è stata sospesa dal Consiglio di Stato che si dovrà successivamente pronunciare sul merito del ricorso.
Occorre infine ricordare che secondo alcune stime, l'annullamento in via definitiva del citato provvedimento del CIP comporterebbe a carico dell'Enel l'obbligo di rimborsare gli utenti per i maggiori importi versati in una misura compresa tra i 4.500 e i 5.000 miliardi.
In conclusione, ribadisce la opportunità di acquisire dal Governo alcune precisazioni, e si riserva di valutare gli ulteriori elementi e i suggerimenti che saranno avanzati nel prosieguo dell'esame del provvedimento.
Concordando la Commissione, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del decreto-legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11,05.