Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Riferimenti: AC N.2002/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 140
Data: 05/08/2024
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

5 agosto 2024
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

L'A.C. 2002, assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 92 del 2024, approvato dal Senato, che prevede misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.


Contenuto

Il provvedimento è costituito da 22 articoli ripartiti in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1 autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

L'articolo 2 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

L'articolo 2-bis prevede – a decorrere dal 1°ottobre 2024 - l'incremento di una unità della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 2-ter riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una indennità annua lorda, aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

L'articolo 2-quater stabilisce che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e dal D.P.C.M. 1° aprile 2008, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del S.S.N, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali.

L'articolo 2-quinquies consente agli enti e ad aziende del Servizio sanitario nazionale di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici (e il conseguente accesso dei medesimi alla dirigenza medica) con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle medesime procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché essi siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari. Resta fermo il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 autorizza lo scorrimento, limitato al biennio 2024-2025, delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria e riguarda, nello specifico, i concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti del Ministero della giustizia del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 volte a ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

 

Il Capo II (articoli 4-bis-10-bis) introduce misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 4-bis prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione delinea, inoltre, le funzioni, le attività, il compenso e i casi di revoca del Commissario.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. La disposizione introduce altresì una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

L'articolo 6 demanda ad un regolamento l'introduzione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute e prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 6-bis detta una disciplina specifica in materia di trattamento e condivisione dei dati sanitari e di natura giudiziaria presenti nelle banche dati dei Ministeri della salute e della giustizia, con riferimento ai detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate.

L'articolo 7 preclude espressamente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis o.p.

L'articolo 8 incide sulla disciplina dell'accesso alle misure penali di comunità, istituendo presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, per lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Si prevedono, inoltre, disposizioni volte a stabilire le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture e i requisiti di accesso alle stesse.

L'articolo 9 introduce nel codice penale l'articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). La nuova fattispecie delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. È altresì previsto che si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100 mila euro. La disposizione modifica infine il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali è comminata una sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina relativa alla avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procedimento di sorveglianza; contiene inoltre disposizioni in materia di misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS), nonché modifiche alla disciplina concernente le squadre investigative comuni, costituite ai sensi del decreto legislativo n. 34 del 2016, di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002.

L'articolo 10-bis modifica l'articolo 47 o.p., dedicato all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, inserendo un nuova disposizione, in forza della quale il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità (dettate dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili), nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

 

Il Capo III (articoli 11-13) reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché modifiche al codice civile.

L'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri.  I relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti.

L'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, modificando l'art. 49, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

L'articolo 13 reca una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo, eliminando una ripetizione contenuta nel testo dell'articolo 2506.1 del codice civile.

 

 

Il Capo IV (articoli 14 e 15) contiene, infine, disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 14 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8.

L'articolo 15 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 5 luglio 2024.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento civile e penale", attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché alla materia "ordine pubblico e sicurezza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.