Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica
Riferimenti: AC N.799/XIX AC N.988/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 143/1
Data: 26/01/2024
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

26 gennaio 2024
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Premessa|Contenuto|


Premessa

Il testo in esame, che reca "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", è composto di 17 articoli. Esso deriva dall'adozione, quale testo base, del testo unificato A.C. 799-988 adottato il 16 novembre 2023, e dall'approvazione di  emendamenti nella seduta della VII Commissione del 29 novembre 2023. Su tale testo si sono espresse favorevolmente la I Commissione, con osservazioni, l'VIII Commissione, la IX Commissione, la X Commissione, la XII Commissione, la XIV Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Vi è stato, inoltre, il parere con condizione e osservazioni del Comitato per la legislazione, espresso il 21 novembre 2023. La V Commissione bilancio ha richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo nella seduta del 16 gennaio 2024.

Nella seduta della VII Commissione del 24 gennaio 2024 sono stati approvati due ulteriori emendamenti, come recepimento delle osservazioni espresse nel parere della I Commissione del 16 gennaio 2024 e alcune correzioni di forma.


Contenuto

L'articolo 1 reca i principi generali della proposta di legge.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133.

Si ricorda che il citato art. 167 del TFUE prevede, in particolare, che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune e che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

L'articolo 2 reca le definizioni.

In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.

Il comma 2 poi prevede che, sempre ai fini del testo in esame, si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche ; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità attrattiva nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e coprogrammazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con ricadute economicamente sostenibili.

L'articolo 3 regola l'attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo: a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale; b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello locale, nazionale e internazionale; c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa; d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi; e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio; f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storicoculturale del Paese; g) la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

L'articolo 4 disciplina l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Il suo unico comma prevede che sia istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti: a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi del successivo art. 5, comma 2, lettera h); b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 5 è relativo al Comitato tecnico-scientifico.

In particolare, il comma 1 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del successivo art. 11, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due funzionari del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'Università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'Istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'Interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Ai sensi del comma 2, Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti: a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni; c) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero; d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche; e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;  f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento; g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente proposta di legge, di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-scientifiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso; h) adottare linee guida per determinare i criteri di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

Il comma 3, poi, prevede che il Comitato valuti e verifichi, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.

A mente del comma 4, il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore, in corrispondenza delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.

Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato (comma 5).

L'articolo 6 prevede il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

A mente del comma 2, al calendario di cui sopra è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

L'articolo  7 regola le iniziative didattiche nelle scuole.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

L'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

Nel dettaglio, il suo unico comma reca una novella all'art.  4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto di armi o di oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle appartenenze di esse, che prevede anche le relative sanzioni in caso di trasgressione delle prescrizioni ivi contenute.

La disposizione in esame, nello specifico, aggiunge un comma al predetto art. 4 della legge n. 110 del 1975, prevedendo che, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.

A tale proposito si rammenta che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse". Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che "dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti".

Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento italiano, di un diritto di portare armi, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109 la Corte ha aggiunto che "deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi".

L'articolo 9 del provvedimento in esame prevede i compiti della Conferenza unificata.

Nello specifico, esso prevede, al suo unico comma, che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere i prescritti pareri sugli atti regolamentari dello Stato concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge; b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche; c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali; d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione; e) promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno legate alle rievocazioni storiche; f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università; g) definire linee di indirizzo comuni per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale, regionale e locale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

L'articolo 10, dal canto suo, prevede i compiti dello Stato

Nel dettaglio, il suo unico comma dispone che, ai fini dell'attuazione del progetto di legge in esame, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti: a) stabilire la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi carattere multidisciplinare; c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea; e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero; f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

L'articolo 11, inoltre, indica i compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Il suo unico comma, nello specifico, prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente proposta di legge e in particolare: a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge; b) valorizzano la cultura, la storia e le tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli; c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie territoriali di promozione a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle manifestazioni di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti; d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato; e) istituiscono, con legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

L'articolo 12 prevede un regolamento di attuazione.

In particolare, il suo unico comma prevede che il regolamento per l'attuazione della presente proposta di legge sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), del presente provvedimento.

L'articolo 13 concerne i princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale.

Nel dettaglio, il suo comma unico prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ll comma 1, in particolare, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle "espressioni di identità culturale collettiva" di cui all'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A mente del comma 2i decreti legislativi di cui sopra sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;

h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;

i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;

l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;

m) prevedere percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.

Il comma 3, poi, prevede che i decreti legislativi di cui sopra abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Ai sensi del comma 4, i medesimi decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità Alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui sopra, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui all'articolo in esame, intenda esercitare la facoltà di cui all'art. 14, numero 2 , del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 5, infine, prevede che i decreti legislativi di cui al provvedimento in esame sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che il Comitato per la legislazione, nella seduta del 21 novembre 2023, ha espresso un parere con condizioni e osservazioni, principalmente riconducibili alla formulazione dei principi e criteri direttivi e al procedimento di adozione della delega di cui all'articolo in commento. In particolare - nel rinviare alla lettura integrale del parere - la condizione posta è la seguente: "provveda la Commissione di merito a sostituire il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 14 con il seguente: «I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato»". 

L'articolo 15 istituisce il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, sia istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (un ufficio del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale, regolamentato dal DM n. 46 del 3 febbraio 2022) il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti: a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale; b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione del patrimonio culturale immateriale censito a livello nazionale e regionale; d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni; e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero; f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario; g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

Ai sensi del comma 2, il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.

A mente del comma 3, il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.

Il comma 4, poi, dispone che il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, possa avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico scientifiche di settore.

Il comma 5, infine, prevede che all'attuazione del medesimo art. 15 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia.

Nello specifico, il suo unico comma dispone che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuito speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 17, infine, concerne la copertura finanziaria.

Il suo unico comma prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame (non quantificati), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Si ricorda che il citato art. 1, comma 627 della legge n. 232 del 2016 prevede che, nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), sia istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Si ricorda, altresì, che l'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2019 (legge n. 8 del 2020) ha disposto che le modalità di accesso e i criteri di riparto del suddetto fondo di cui all'art. 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fossero determinati con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. E' stato quindi adottato il decreto ministeriale n. 294 del 24 giugno 2020.