Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Le relazioni alle Camere nella XVII legislatura
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 1
Data: 02/08/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

NELLA XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2018

 


 

INDICE

 

 

 

Nota introduttiva. 1

SEZIONE I. 8

LE NUOVE RELAZIONI ALLE CAMERE.. 8

TABELLA DI SINTESI. 8

RELAZIONI GOVERNATIVE.. 10

Presidenza del Consiglio dei Ministri 10

Relazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità. 15

Relazioni la cui fonte istitutiva prevede la trasmissione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 16

Relazioni la cui fonte istitutiva prevede la trasmissione da parte di commissari straordinari di Governo. 17

Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015. 17

Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”  18

Commissario per la progettazione e realizzazione delle opere connesse all’adeguamento degli impianti sciistici e alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021. 19

Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021. 20

Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie. 21

Commissario straordinario di Governo sulla spending review.. 22

Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania. 23

Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche  24

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. 25

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 27

Ministro per lo sport 28

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 30

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 34

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 40

Ministero della difesa. 43

Ministero dell’economia e delle finanze. 45

Ministero della giustizia. 91

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 94

Ministero dell’interno. 101

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 105

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 108

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 116

Ministero della salute. 119

Ministero dello sviluppo economico. 124

Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 130

Commissari del Gruppo ILVA S.p.A. 131

RELAZIONI NON GOVERNATIVE... 133

Aggiudicatario ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, del DL 347/2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto  133

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 134

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 135

ANAS S.p.A. 136

Autorità garante della concorrenza e del mercato (ANTITRUST) 137

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 138

Banca d’Italia. 139

Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo. 140

Corte dei conti 141

Federazione italiana golf 142

Fondazione Italia Sociale. 143

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 144

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 145

Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 146

Presidente della regione Campania. 147

Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per la ricostruzione. 148

Presidente della Regione siciliana. 149

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 150

Roma Capitale. 151

Società italiana degli autori ed editori (SIAE) 152

SEZIONE II. 153

OBBLIGHI DI RELAZIONE CONCLUSI. 153

TABELLA DI SINTESI. 153

RELAZIONI GOVERNATIVE.. 154

Presidenza del Consiglio dei Ministri 154

Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania. 157

Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie. 158

Ministro per gli affari regionali 159

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. 160

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 161

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 163

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 165

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 166

Ministero della difesa. 167

Ministero dell’economia e delle finanze. 169

Ministero della giustizia. 176

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 177

Ministero dell’interno. 179

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. 180

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 181

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 183

Ministero della salute. 185

Ministero dello sviluppo economico. 187

RELAZIONI NON GOVERNATIVE... 190

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 190

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 190

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (AVCP) 191

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 191

Roma Capitale. 192

 


Nota introduttiva

 

 

1)      Premessa

Le relazioni trasmesse dal Governo al Parlamento in forza di specifiche disposizioni di legge rappresentano uno strumento di controllo sull’attività dell’Esecutivo e di verifica sull’attuazione delle leggi il cui numero è costantemente cresciuto negli ultimi decenni, contribuendo a determinare un assetto normativo assai complesso e a tratti disorganico.

L’esigenza di ricostruire un quadro chiaro degli adempimenti da attuare e delle relative scadenze, ha evidenziato nel tempo l’opportunità di passare da un’attività di mera ricezione e archiviazione dei documenti (la cui trasmissione, ancorché obbligatoria per legge, nella pratica era rimessa esclusivamente all’iniziativa del soggetto tenuto a presentarli) ad un monitoraggio sistematico degli obblighi da adempiere, fin dal momento della loro introduzione nell'ordinamento con l’entrata in vigore della norma di legge che li prevede. Si è inteso così fornire gli strumenti per appurare lo “stato dell’arte” in merito sia alle relazioni previste sia alla loro effettiva trasmissione o, viceversa, al loro mancato invio al Parlamento nei termini e nei tempi prescritti dalla legge.

La definizione dei nuovi obblighi e l’accertamento di quelli conclusi, con le relative problematiche interpretative e metodologiche, costituisce pertanto il fulcro dell’attività di monitoraggio svolta dal Servizio per il controllo parlamentare. Il presente dossier intende fornire un consuntivo di tale attività con specifico riferimento alle risultanze emerse nel corso della legislatura appena conclusasi; pertanto tali dati non rappresentano il totale degli obblighi di relazione attualmente in carico al Governo e agli altri soggetti monitorati, dal momento che tale complesso è costituito anche dagli obblighi di relazione previsti da norme di legge introdotte nelle legislature precedenti. L’ammontare degli obblighi di relazione a carico di ciascun soggetto è infatti un dato in continua evoluzione, che risulta incrementato dall’entrata in vigore di nuove leggi che li prevedono, a fronte dell’avvenuto superamento di taluni degli obblighi preesistenti.

La pubblicazione è articolata in due distinte sezioni nelle quali sono riportati, rispettivamente, gli obblighi di relazione introdotti da disposizioni di legge entrate in vigore nel corso della XVII Legislatura e gli obblighi conclusisi nel medesimo arco temporale

 

2)      Relazioni al Parlamento e controllo parlamentare

Il sistematico inserimento nei testi normativi di disposizioni volte a prevedere l'acquisizione di elementi conoscitivi da parte delle Camere attraverso la trasmissione di relazioni, può intendersi come un sintomo dell'esigenza per il Parlamento di recuperare centralità in una fase storica e politica nella quale la funzione legislativa risulta da tempo compressa dall’esercizio dei poteri normativi attribuiti all'Esecutivo e dalla natura multilivello degli ordinamenti contemporanei.

La trasmissione delle relazioni alle Camere è stata via via considerata non più solo una modalità di acquisizione di dati e notizie, ma anche uno strumento funzionale all'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo parlamentare sull'azione dell'Esecutivo. Più recentemente, la relazione al Parlamento viene percepita anche come uno dei mezzi necessari per affermare e rendere maggiormente incisivo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione, ossia per verificare se una legge sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati ovvero se sia necessario un nuovo intervento normativo.

            Se questo è il contesto di riferimento in cui si inquadra la relazione al Parlamento, può essere utile tenere presente alcuni aspetti problematici che sono emersi nel corso di una attività di monitoraggio condotta sistematicamente ormai da più legislature. Tali profili possono ricondursi a due versanti: uno attinente alla formulazione e all’interpretazione delle disposizioni di legge recanti obblighi di relazione; l’altro concernente invece l’utilizzo della relazione stessa come strumento dell’azione parlamentare.

 

3)      Problematiche interpretative

Per quanto attiene al primo profilo, è utile sottolineare come l’attività di monitoraggio risulti ostacolata dalla frequente insorgenza di dubbi interpretativi derivanti dalla non chiara formulazione delle disposizioni di legge che prevedono la trasmissione al Parlamento di una relazione. In particolare, si dimostra spesso non agevole per l’interprete individuare con certezza: il soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo di trasmissione; il perimetro dell’oggetto della relazione da trasmettere; i termini temporali (decorrenza iniziale, frequenza e termine conclusivo) entro i quali l’obbligo deve essere adempiuto.

Per quanto specificamente riguarda l’identificazione del soggetto tenuto a trasmettere la relazione, è frequente che la disposizione di legge lo indichi genericamente nel “Governo”, nelle “amministrazioni competenti” o nei “Ministeri di spesa” senza ulteriori specificazioni, con la conseguenza di rendere non agevole - e talvolta non incontestabile – l'individuazione del titolare dell'obbligo al quale indirizzare – ove necessario – il sollecito a darvi attuazione.

Per quanto concerne invece l’oggetto dell’obbligo, è il caso di evidenziare come talvolta le disposizioni di legge si limitino a prescrivere che un determinato soggetto “riferisca” “alle Camere” o “alle competenti Commissioni parlamentari”, senza quindi specificare se tale attività debba concretizzarsi, come di fatto avviene spesso in via di prassi, con la trasmissione di una relazione, ovvero se l’obbligo possa considerarsi assolto attraverso lo svolgimento di una audizione formale o informale. Ciò comporta evidentemente un’ulteriore difficoltà nell’accertare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di legge, considerato che spesso le audizioni possono riguardare ambiti più vasti e più generici dell’oggetto della relazione; quest’ultimo, di contro, non è sempre delimitato con chiarezza dalla norma che ha introdotto l’obbligo di riferire al Parlamento oppure risulta dal combinato disposto di differenti fonti legislative.

Altre questioni interpretative conseguono poi alla non chiara identificazione del termine iniziale di decorrenza dell’obbligo di relazione. In alcuni casi detto termine non è affatto indicato; in altri casi la decorrenza è subordinata all’effettivo svolgimento di una ulteriore attività rimessa all’iniziativa di uno o più soggetti pubblici, come nell’ipotesi in cui l’obbligo di trasmissione decorra trascorso un certo periodo di tempo dall’adozione di un determinato atto (quale l’approvazione dello statuto di un nuovo ente, la costituzione di un determinato organismo, ovvero l’adozione di un decreto da parte di uno o più ministeri).

Ancora più complessa risulta sovente la determinazione del termine finale dell’obbligo di relazione, ovvero l’accertamento dell’avvenuto venir meno dell’obbligo a riferire al Parlamento. Ciò rileva ad esempio nelle fattispecie in cui il soggetto tenuto debba riferire alla conclusione di un periodo di commissariamento o di sperimentazione, anch’esso non sempre chiaramente delimitato in termini temporali. Altra ipotesi problematica è costituita dall’obbligo di relazione soppresso e successivamente riprodotto, pressoché con il medesimo contenuto, da altra disposizione di legge: ne consegue che, in assenza di specifiche previsioni, risulta incerto ai sensi di quale delle due norme l’obbligo debba essere attuato e quindi con quale scadenza temporale, con inevitabili ripercussioni sull’attivazione o meno di una eventuale azione di sollecito.

A tali problematiche, riconducibili alla formulazione della norma, si aggiungono questioni interpretative di diverso tenore, derivanti dalla necessità di stabilire quando un determinato obbligo debba ritenersi concluso pur in assenza di una esplicita abrogazione della norma che lo prevede, in quanto in tal caso la conclusione dell'obbligo deve essere desunta in via di fatto. Si pensi all'ipotesi di una norma di legge che chieda di riferire in merito all'utilizzo di fondi disposti per un arco di tempo determinato o con un ammontare predefinito. Oppure si pensi all’obbligo per un Ministero di riferire sull’attività di un ente pubblico sottoposto alla propria vigilanza che sia stato soppresso da una sopravvenuta disposizione di legge[1].

Più complessa è l'ipotesi in cui, a fronte del mancato adempimento di un obbligo, occorra valutare se ciò sia conseguenza del suo superamento “sostanziale”, dovuto cioè all'inattualità dell'oggetto: si pensi alla previsione di riferire sull’attuazione di una determinata riforma in materia pensionistica resa anacronistica dall'adozione di sostanziali modifiche successive. In tali casi, se da un lato la percezione dell'inattualità della previsione iniziale non può prescindere dalla consapevolezza che ad essere disatteso è un obbligo ancora formalmente vigente, dall'altro lato l'opera di sollecitazione che venisse effettuata nei confronti dell'amministrazione competente non potrebbe tradursi in una richiesta di carattere meramente “burocratico”, che non tenesse cioè conto della mutata realtà in cui viene a collocarsi la norma che ha istituito l'obbligo. È del tutto evidente infatti l'opportunità di ridurre, ove del caso, il novero degli obblighi e di focalizzare l’attenzione e gli sforzi delle amministrazioni coinvolte sugli adempimenti realmente oggetto di un interesse concreto ed attuale.

La necessità di valutare il superamento in via di fatto diviene ancora più evidente nel caso di relazioni “una tantum”, ossia nell’ipotesi in cui l’obbligo dovrebbe esaurirsi con la trasmissione di un unico documento, con il quale ad esempio si chiede di riferire al termine di una importante manifestazione culturale o sportiva, avente una chiara collocazione temporale, e sui relativi oneri per la finanza pubblica. La mancata attuazione dell’obbligo dopo un determinato periodo di tempo pone all’interprete il problema di stabilire se risulti ancora opportuna e ragionevole l’azione di sollecito ai fini dell’ottenimento del documento nei confronti del soggetto tenuto a trasmetterlo[2].

Altri profili problematici scaturiscono da quanto disposto dall’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che prevede la trasmissione annuale al Parlamento, da parte di ogni Ministero, di una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici di ciascun ente pubblico non economico sottoposto alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Nella prassi tale disposizione, come allora formulata, comporta oggi la difficoltà di determinare - specialmente alla luce dei numerosi provvedimenti di riordino che hanno nel frattempo interessato la platea degli enti pubblici - la natura pubblica o privata, economica o non economica, di tutti gli enti vigilati, soprattutto di quelli di nuova istituzione od oggetto di processi di riorganizzazione che possano aver inciso sulla loro qualificazione giuridica.

In altri casi tale problematica investe anche l'accertamento della stessa natura dell'organismo in esame quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Questa difficoltà si presenta ad esempio per i soggetti denominati “Agenzia”: mentre infatti le Agenzie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sprovviste di tale requisito, in taluni casi la mera denominazione di Agenzia non esclude di per sè la natura di ente pubblico, con la possibilità quindi che si tratti di un soggetto rientrante tra quelli sulla cui attività il Ministero vigilante deve riferire ai sensi della legge n. 70 del 1975 sopra ricordata. La corretta interpretazione della natura giuridica di tali enti comporta quindi la possibilità di sollecitare legittimamente la trasmissione al Parlamento di relazioni aventi ad oggetto l’attività e i bilanci di strutture amministrative che svolgono rilevanti attività di interesse pubblico.

 

4)      Le relazioni come strumento dell’azione parlamentare

Per quanto attiene alle problematiche inerenti la relazione alle Camere come uno degli strumenti funzionali all’espletamento dell’azione parlamentare, si è precedentemente osservato come l’incremento costante degli obblighi di relazione confermerebbe l’intento del Parlamento di rafforzare la propria funzione di controllo, in primo luogo sull’attività dell’Esecutivo.

Sembrerebbe quindi che il Parlamento cerchi in tal modo di recuperare un ruolo centrale nei processi decisionali, intervenendo non solo all'interno del procedimento legislativo, ma anche nell'ambito delle procedure di indirizzo e di controllo, nonché attraverso la valutazione dei dati sulla congruità e l'efficacia della disciplina introdotta, forniti dal Governo nelle relazioni trasmesse alle Camere.

Una riprova di tale dinamica può desumersi anche dal fatto che nella XVII Legislatura, come già riscontrato in quella precedente, i nuovi obblighi di riferire alle Camere sono stati in larga misura introdotti in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, attraverso l'approvazione di specifiche proposte emendative del testo predisposto dal Governo.

Tuttavia, se l’intendimento è effettivamente quello di passare da un rafforzamento della funzione di controllo ad un progressivo sviluppo di una azione di valutazione degli effetti conseguiti dalle singole leggi, sarebbe necessario strutturare lo strumento della relazione al Parlamento secondo una logica più consapevole e maggiormente finalizzata a tale scopo.

Ciò richiederebbe, dal punto di vista della tecnica legislativa, un ripensamento delle formulazioni più frequentemente utilizzate (quale ad esempio la generica formula per cui “il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge”), che appaiono ancora funzionali non tanto a una valutazione degli effetti dei singoli interventi legislativi, quanto piuttosto alla mera documentazione della loro fase di attuazione.

Ovviamente la riformulazione dell’obbligo di relazione costituirebbe solo un aspetto di una costruzione del testo legislativo che dovrebbe essere interamente improntata ad agevolare la valutazione degli effetti da esso effettivamente prodotti. A tal fine il testo legislativo dovrebbe, ad esempio, contenere l’esplicita formulazione di clausole e parametri valutativi ai quali la relazione al Parlamento dovrebbe opportunamente ricollegarsi. Tali clausole e parametri dovrebbero costituire quindi degli indicatori utili ad agevolare una misurazione degli effetti prodotti dalla legge quanto più possibile oggettiva proprio perché basata su criteri predeterminati. La costruzione del testo legislativo dovrebbe pertanto essere ispirata nel complesso da una vera e propria logica valutativa, diversa e ulteriore da quella del controllo, oggi ancora lontana dall’essersi affermata.

Se dunque l’obbligo di relazione non deve essere inteso solo come un mero adempimento formale, quanto piuttosto come una previsione direttamente connessa allo sviluppo dell’azione parlamentare, occorre tuttavia rilevare come, ancora per la XVII Legislatura, risultino assai limitati i casi in cui singole relazioni siano state effettivamente oggetto di discussione e di esame da parte degli organi parlamentari[3].

Per inciso va altresì osservato che un più frequente esame da parte del Parlamento delle relazioni ad esso trasmesse in attuazione di obblighi di legge, potrebbe avrebbe ricadute positive sulla qualità di tali documenti, oltre a favorire un puntuale riscontro dell’effettiva rispondenza tra il contenuto normativamente prescritto e il testo trasmesso. Inoltre, ove la discussione delle relazioni divenisse una prassi consolidata, ciò potrebbe altresì favorire una formulazione di tali documenti maggiormente funzionale all’esame parlamentare: ad esempio le relazioni, spesso assai ponderose, potrebbero essere corredate da uno schema riassuntivo che ne illustrino i dati salienti e le principali risultanze.

 

5)      Riepilogo dei dati

Premesso che gli obblighi di relazione introdotti e conclusi nella XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018) sono singolarmente indicati nelle tabelle che compongono le due sezioni in cui è articolata la presente pubblicazione, si osserva che nel periodo di tempo considerato sono state censite 256 nuove disposizioni di legge che prevedono la trasmissione di relazioni al Parlamento.

Di tali nuovi obblighi, 235 devono essere attuati da parte dell’Esecutivo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, Ministri senza portafoglio e Commissari del Governo); altri 21 ad opera di soggetti non governativi (Autorità amministrative indipendenti e altri soggetti non immediatamente riconducibili all’Esecutivo).

Fra i nuovi obblighi a carico del Governo, 85 hanno carattere eventuale: si tratta cioè di relazioni la cui trasmissione è prevista solo nel caso in cui si verifichino scostamenti dalle previsioni di spesa (o di entrata) individuate dalla stessa legge cui tali obblighi si riferiscono[4].

Per fornire alcuni elementi di raffronto, si fa presente che nel corso della XVI Legislatura erano stati introdotti 166 nuovi obblighi di relazione al Parlamento, di cui 153 governativi (24 dei quali relativi ad eventuali scostamenti da previsioni di spesa) e 13 di competenza di altri soggetti istituzionali. Si precisa che 28[5] di tali obblighi riproducevano adempimenti già previsti da disposizioni previgenti contestualmente abrogate, ad esempio in occasione del riordino o della novellazione di specifici ambiti normativi, fattispecie che nella XVII Legislatura si è verificata solo in 6 casi.

Nel corso della XVII Legislatura possono considerarsi conclusi 70 obblighi, di cui 65 in carico al Governo[6] e 5 in capo a soggetti non governativi. Si precisa che 18 obblighi conclusi erano stati introdotti nel corso della stessa Legislatura, 16 a carico di soggetti governativi[7] e 2 in capo a soggetti non governativi, mentre gli altri obblighi conclusi erano stati introdotti nel corso delle Legislature precedenti.

Nel corso della XVI Legislatura invece erano stati considerati conclusi 63 obblighi, di cui 60 in carico al Governo e 3 a soggetti non governativi.


 

SEZIONE I

LE NUOVE RELAZIONI ALLE CAMERE

 

TABELLA DI SINTESI[8]

 

PRESENTATORE

NUOVE RELAZIONI DI COMPETENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri[9]

28

MINISTERI

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

6

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

15

Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo

8

Ministero della difesa

4

Ministero dell’economia e delle finanze

24

Ministero della giustizia

8

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

17

Ministero dell’interno

11

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca

6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

19

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

8

Ministero della salute

12

Ministero dello sviluppo economico[10]

17

 

 


 

SOGGETTI NON GOVERNATIVI

 

Aggiudicatario ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, del DL 347/2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

1

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

1

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1

ANAS S.p.A.

1

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust)

1

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

2

Banca d'Italia

1

Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo

1

Corte dei conti

1

Federazione italiana golf

1

Fondazione Italia Sociale

1

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

1

Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)

1

Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

1

Presidente della regione Campania

1

Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per la ricostruzione

1

Presidente della Regione siciliana

1

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

1

Roma Capitale

1

Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

1

 

 


 

RELAZIONI GOVERNATIVE

                Le tabelle che seguono, suddivise per soggetto tenuto alla presentazione delle singole relazioni, indicano, per ciascuna di esse, le disposizioni che ne hanno introdotto l’obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione e il termine per l’invio alle Camere. Si indicano inoltre i dati identificativi dell’ultima relazione trasmessa nel corso della XVII Legislatura, vale a dire la data dell’annuncio in Assemblea dell’avvenuto invio[11] e, ove possibile, l’arco temporale cui si riferisce la relazione stessa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

D.P.R. 76/1998,

art. 2-bis, co. 5[12]

Interventi sui quali sono state concentrate le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale in deroga ai criteri generali di ripartizione e ragioni della deroga medesima

 

Eventuale

Relazione concernente la delibera del Consiglio dei ministri 23 settembre 2017 di assegnazione delle risorse relative agli interventi di conservazione dei beni culturali, per gli anni 2017 e 2018, agli interventi di ricostruzione e restauro dei beni culturali danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, in deroga ai criteri di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale

 

Annunciata il 23/3/2018

decreto legislativo 128/2003

art. 21, co. 6,

lett. q)[13]

Attività e risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale

(da predisporsi da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

Annuale

- 30 giugno -[14]

 

legge

234/2012,

art. 45-bis, co. 1[15]

Adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale e sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

Biennale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2016[16]

 

 


 

decreto-legge

90/2014,

art. 18, co. 1-bis[17]

Assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali

Una tantum

Attesa entro il 28/2/2015

CONCLUSA[18]

legge

52/2015,

art. 4, co. 3[19]

Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in ordine al decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati

Eventuale

Una tantum

Annunciata l’8/9/2015

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

 

CONCLUSA


 

legge

232/2016,

art. 1, co. 193[20]

Esiti dell'applicazione in via sperimentale dell’istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE), dell'indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale) e della rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA)

Una tantum

Attesa entro il 10/9/2018

 

legge

30/2017,

art. 1, co. 7[21]

Ragioni degli interventi integrativi o correttivi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 30 del 2017, che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni

Eventuale

 

 


 

 

legge

161/2017,

art. 35, co. 3[22]

Attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante misure in materia di prevenzione antimafia e di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Una tantum

Attesa entro il 19/3/2018

 

legge

165/2017,

art. 3, co. 4[23]

Ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo, di cui all’articolo 3 della legge n. 165 del 2017, recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Eventuale

Una tantum

Annunciata il 20/12/2017

(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

 

CONCLUSA

decreto legislativo

1/2018

art. 5, co. 3[24]

Attività di protezione civile e modalità di utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

Relazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

in materia di pari opportunità[25]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 93/2013,

art. 5, co. 3[26]

Attuazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Annuale

Attesa entro il 31/12/2016[27]

 

decreto-legge 93/2013,

art. 5-bis, co. 7[28]

Stato di utilizzo delle risorse stanziate, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, per azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2015[29]

 

 


 

 

Relazioni la cui fonte istitutiva prevede la trasmissione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

79/2016,

art. 4, co. 5[30]

Stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018[31]

 

 

 


 

 

Relazioni la cui fonte istitutiva prevede la trasmissione da parte di commissari straordinari di Governo

 

Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

112/2008,

art. 14, co. 2.2[32]

Attività svolta, stato di attuazione delle opere e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015

Una tantum

Attesa al termine della gestione commissariale

(31/12/2019)[33]

 

 


 

 

Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

43/2013,

art. 4, co. 1-bis,

primo periodo[34]

Attività svolte, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2013

e al termine della gestione commissariale

(31/12/2018)[35]

 

 

 


 

 

Commissario per la progettazione e realizzazione delle opere connesse all’adeguamento degli impianti sciistici e alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

50/2017,

art. 61, co. 10[36]

Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

e al termine dell’incarico[37]

 

 

 


 

 

Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

50/2017,

art. 61, co. 22[38]

Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

e al termine dell’incarico (comunque

non oltre il 30/6/2020)

 

 

 

 

 


 

Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie[39]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

78/2013,

art. 4, co. 3,

terzo periodo

Attività svolta

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2014[40]

Doc. CCIX, n. 1

(Primi dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

annunciata l’8/1/2014

(PRIMA RELAZIONE)

 

CONCLUSA

decreto-legge

78/2013,

art. 4, co. 3,

quarto periodo[41]

Attività programmatica

 

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2014

Doc. CCIX, n. 1

(Primi dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

annunciata l’8/1/2014

(PRIMA RELAZIONE)

 

CONCLUSA

 


 

 

Commissario straordinario di Governo sulla spending review[42]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

147/2013,

art. 1, co. 427[43]

Stato di adozione delle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

(Dati relativi al periodo 2014-2016) Illustrata alla Camera

dal commissario Gutgeld il 20/6/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

 


 

 

Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

73/2014,

art. 3, co. 1-bis,

primo periodo[44]

Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale

Una tantum

Al termine dell’incarico commissariale

Attesa entro il 30/11/2014

 

 

CONCLUSA[45]

 


 

 

Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

113/2016,

art. 22, co. 6[46]

Stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

 

 

 


 

 

RELAZIONI AVENTI AD OGGETTO MATERIE DELEGATE A MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno[47]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[48]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per la coesione territoriale[49]

Annuale

Attesa entro il 31/7/2016

 


 

decreto-legge 243/2016

art. 7-bis, co 3[50]

Attuazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive in favore  delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 


 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione[51]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

101/2013,

art. 1,

co. 5-quater

Dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato

Una tantum[52]

 

Doc. CCXXIX, n. 1

Annunciata il 23/7/2015

 

CONCLUSA

 

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[53]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[54]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

 


 

Ministro per lo sport[55]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975

art. 30,

co quinto[56]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato italiano paralimpico (CIP)

Annuale

Attesa entro il 31/7/2018[57]

 

 

 

DPCM

21/12/2013,

art. 3, co. 2[58]

 

Iniziative realizzate dal Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario
dell’Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) di Siracusa

 

Una tantum

Attesa al termine delle celebrazioni

 

 


legge

63/2014,

art. 4, co. 3[59]

Iniziative promosse per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri

Una tantum

Attesa al termine delle celebrazioni

 

 

 


 

 

 

decreto-legge

185/2015,

art. 15, co. 4[60]

 

Utilizzo del Fondo “Sport e Periferie” e stato di avanzamento degli interventi volti a favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018[61]

 

Doc. CCLIX, n. 1

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2017)

Predisposta dal Comitato olimpico nazionale italiano

annunciata il 23/3/2018

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

 

legge

188/2017,

art. 3, co. 3[62]

 

Iniziative realizzate per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini e utilizzazione dei contributi ricevuti

 

Una tantum

Attesa entro il 1°/4/2020

 

 

legge

226/2017,

art. 3, co. 3[63]

 

Iniziative realizzate per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone e rendiconto sull’utilizzazione dei contributi ricevuti

 

Una tantum

Attesa entro il 31/12/2018

 

 

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale[64]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[65]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[66]

 

 

decreto-legge 91/2013,

art. 5-bis, co. 4[67]

Attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna ed utilizzo dei contributi pubblici ricevuti

Annuale

- 15 febbraio -

Attesa entro il 15/2/2016

Doc. CCXII, n. 2

(Dati relativi all’anno 2014)

Predisposta dal Centro Pio Rajna

annunciata il 14/4/2015[68]

 


 

legge

125/2014,

art. 12, co. 4[69]

Attività di cooperazione allo sviluppo

Annuale

- 31 marzo -

Attesa entro il 31/3/2019

(Dati relativi all’anno 2016)

annunciata il 23/3/2018[70]

legge

125/2014,

art. 14, co. 2[71]

Risultati conseguiti nelle attività di cooperazione allo sviluppo ed utilizzo dei relativi stanziamenti

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018

Allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

parte I, volume VIII

(Dati relativi all’anno 2016)

annunciata l’11/7/2017[72]

 

(PRIMA RELAZIONE)


 

legge

145/2016,

art. 3, co. 1[73]

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

Doc. CCL-bis, n. 1

(Dati relativi alle missioni svolte

nell’anno 2017)

(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

annunciata il 9/1/2018

 

(PRIMA RELAZIONE)


 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[74]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 


 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[75]

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria

Annuale

Attesa entro il 31/7/2018[76]

 

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Ente parco nazionale del Matese[77]

Annuale

- 31 luglio –[78]

 

 

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Ente parco nazionale di Portofino

Annuale

- 31 luglio -

 

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Ente geopaleontologico di Pietraroja[79]

Annuale

- 31 luglio –

 

 

 


 

decreto legislativo

152/2006,

art. 72-bis, co. 8[80]

 

legge

221/2015,

art. 52, co. 1

Stato di attuazione degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero esposti a rischio idrogeologico

Data di trasmissione non indicata dalla norma istitutiva dell’obbligo

 

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[81]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[82]

 

 

 


 

decreto-legge

61/2013,

art. 1, co. 13-bis

Stato dei controlli ambientali sulle imprese di interesse strategico nazionale e adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2016

Doc. CCIV, n. 6[83]

(Dati aggiornati al 31 gennaio 2016)

annunciata il 18/7/2016

decreto-legge

101/2013,

art. 11, co. 13[84]

Attività svolta dal Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI

Semestrale

31/12/2016

 

 


 

 

decreto-legge

136/2013,

art. 2, co. 4

 

DPCM

18/9/2014,

art. 2, co. 1,

lett. c)[85]

Quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati nei territori della regione Campania, stato di avanzamento dei lavori e dei progetti, rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2015

 


decreto-legge

1/2015,

art. 2, co. 4-bis

Stato di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e risultanze dei controlli ambientali effettuati[86]

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2016

Doc. CCIV, n. 6[87]

(Dati aggiornati al 31 gennaio 2016)

annunciata il 18/7/2016

decreto legislativo

145/2015,

art. 25, co. 3[88]

Effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

Doc. CCLI, n. 1

(Dati relativi al 2016)

annunciata il 16/2/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

legge

221/2015,

art. 68, co. 2[89]

Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi

Annuale

- 31 luglio -

Attesa entro il 31/7/2017

Doc. CCLII, n. 1

(Dati relativi al 2015)

annunciata il 16/2/2017

(PRIMA RELAZIONE)

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[90]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[91]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

decreto legge

243/2016,

art. 2, co. 2[92]

Stato di attuazione degli interventi per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione conseguenti alle sentenze di condanna dell'Italia pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e criticità eventualmente riscontrate

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[93]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 


 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[94]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[95]

 

 

decreto-legge

91/2013,

art. 1, co. 1,

lett. f-bis)

Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei ed eventuali aggiornamenti del cronoprogramma[96]

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2017

Doc. CCXX, n. 7

(Dati aggiornati al 30 giugno 2017)

Predisposta dal direttore generale del Grande Progetto Pompei

annunciata il 13/9/2017

 

decreto-legge

83/2014,

art. 7, co. 1[97]

Interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”

Annuale

- 31 marzo -

Attesa entro il 31/3/2018

Doc. CCXXXVII, n. 3

(Dati riferiti all’anno 2016)

annunciata l’11/4/2017

decreto legislativo 42/2004,

art. 84, co. 3,

prima parte

 

decreto legislativo 2/2016,

art. 1, co. 8, lett. c)[98]

Stato di attuazione del Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali

Triennale

Attesa entro il 31/12/2018

 

decreto legislativo 42/2004,

art. 84, co. 3, seconda parte

 

decreto legislativo 2/2016, art. 1, co. 8, lett. c)[99]

Stato di attuazione della direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente del territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE)

n. 1024/2012

Quinquennale

Attesa entro il 18/12/2020

 

 


 

 

legge

220/2016,

art. 12, co. 6[100]

Stato di attuazione degli interventi previsti dalla

legge n. 220 del 2016,

recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”

Annuale

- 30 settembre -[101]

 

legge

205/2017

art. 1, co. 335[102]

Attività svolta dall’Accademia Vivarium novum e utilizzo dei contributi pubblici ricevuti

Annuale

- 15 febbraio -

Attesa entro il 15/2/2019

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[103]

 

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

 

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 

 

 


 

 

Ministero della difesa

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[104]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[105]

 

 

decreto-legge

7/2015,

art. 5, co. 3-bis[106]

Sviluppi della situazione e misure adottate e misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale

Una tantum

Attesa entro il 15/6/2015

Annunciata il 2/7/2015

 

CONCLUSA

 


 

decreto legislativo

177/2016,

art. 19, co. 2[107]

Stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 177 del 2016

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[108]

 

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

 

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 


 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 10,

co. 10-ter

 

legge

163/2016

art. 1, co. 6,

lett. g)[109]

Evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)

Annuale

- 15 febbraio -

Attesa entro il 15/2/2019

Doc. CCLVIII, n. 1

Dati relativi al 2018

annunciata il 23/3/2018

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

legge

196/2009,

art. 10-bis,

co. 5-bis

 

decreto legislativo

160/2015,

art. 1, co. 1[110]

 

Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali

Annuale

Attesa entro il 27/9/2018[111]

Doc. LVII, n. 5-bis

(Allegato II alla Nota di aggiornamento al DEF 2017)

annunciato il 25/9/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

 


 

legge

196/2009,

art. 10-bis.1,

co. 1 e 3

 

 

decreto legislativo 160/2015,

art. 2, co. 1[112]

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva

e

Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva

Annuale

Attesa entro il 27/9/2018[113]

Doc. LVII, n. 5-bis

(Allegati III e IV

alla Nota di aggiornamento al DEF 2017)

annunciata il 25/9/2017[114]

 

legge

196/2009,

art. 10-ter, co. 3

 

decreto legislativo 54/2014,

art. 2, co. 1,

lett. d)[115]

Ragioni dello scostamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria rispetto alle risultanze di consuntivo e eventuali azioni da intraprendere

Eventuale

 

 


 

legge

196/2009,

art. 21,

co. 11-bis[116]

 

decreto legislativo

160/2015,

art. 1, co. 3,

lett. b)

Rapporto sulle spese fiscali

Annuale

Attesa entro il 20/10/2018[117]

Dati relativi al 2017

(Allegato al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,

stato di previsione dell’entrata,

Tab. 1, parte seconda, A.S. 2960)

Annuncio del 31/10/2017[118]

legge

196/2009,

art. 25-bis,

co. 8[119]

 

decreto legislativo 90/2016,

art. 2, co. 2

Sperimentazione dell’introduzione nel bilancio dello Stato delle azioni in luogo dei capitoli di spesa

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018

 


 

legge

196/2009,

art. 38-septies,

co. 3-bis[120]

 

legge 163/2016,

art. 2, co. 7, lett. b)

Sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere

Una tantum

Attesa entro il 30/9/2017[121]

 

Doc XXVII, n. 31

annunciata il 10/11/2017

 

CONCLUSA

decreto-legge

35/2013,

art. 5 co. 6[122]

Cause dell'adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, di un piano parziale di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dell'economia e delle finanze per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e situazioni debitorie non ancora soddisfatte

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

 

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo)

annunciata il 24/7/2013

 

CONCLUSA

 


 

decreto-legge

35/2013,

art. 6, co. 1-bis[123]

Risultati del monitoraggio, effettuato a seguito di convenzioni stipulate con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, sull'impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti scaduti a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo

Annuale

Attesa entro l’8/6/2014

 

decreto-legge

35/2013,

art. 7, co. 9-bis

Relazione sui debiti delle pubbliche amministrazioni

Una tantum

20/9/2013[124]

annunciata il 23/9/2013[125]

 

CONCLUSA

 

decreto-legge

35/2013,

art. 12, co. 10[126]

Monitoraggio delle misure introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e misure necessarie per la rimodulazione delle spese da questo autorizzate

Una tantum

Eventuale

Attesa entro il 20/9/2013

CONCLUSA[127]

 


 

decreto-legge

69/2013,

art. 52, co. 3-bis[128]

Effetti delle misure previste dall'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 in favore dei contribuenti in situazione di difficoltà economica

Una tantum

Attesa entro il 21/5/2014

Doc. XXVII, n. 14

annunciata il 14/10/2014

 

CONCLUSA

 

decreto-legge

69/2013,

art. 56-ter,

co. unico[129]

Disciplina, esperienze e prospettive dell'azionariato diffuso

Una tantum

Attesa entro il 30/9/2013

 

decreto ministeriale

166/2013,

art. 4, co. 4[130]

Stato di attuazione del decreto 24 dicembre 2013, n. 166, relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze

Annuale

- 31 ottobre -

Attesa entro il 31/10/2015

(Dati riferiti all’anno 2013)

annunciata il 21/1/2015

 

(PRIMA RELAZIONE)

decreto-legge

66/2014,

art. 6, co. 1[131]

Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nel 2014

Una tantum

Attesa entro il 23/6/2014

Doc. XXVII, n. 13

annunciata il 7/10/2014

 

CONCLUSA

 

 


 

decreto-legge

133/2014,

art. 43,

co. 5-quater[132]

Ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario

Eventuale

(Relazione concernente l’atto del Governo sottoposto a parere n. 284)[133]

annunciata il 18/5/2016

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

decreto-legge

78/2015,

art. 9, co. 11[134]

Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018

Doc. CCXLI, n. 2

(Dati aggiornati al 12 giugno 2017)

annunciata il 4/7/2017

 

 

 


 

decreto legislativo

128/2015,

art. 7, co. 4[135]

Stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo

Annuale

Attesa entro il 31/7/2018[136]

Doc. CCLVI, n. 1

(Dati aggiornati al mese di giugno 2017)

annunciata l’11/10/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

legge

208/2015

art. 1, co. 29-bis[137]

Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e funzionamento dello schema perequativo

Biennale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 


 

legge

208/2015,

art. 1, co. 677[138]

Impatto economico, industriale e occupazionale derivante dall'eventuale alienazione di quote o da un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa

Una tantum Eventuale

Attesa entro il 31/12/2016

 

decreto legislativo

93/2016,

art. 9, co. 4[139]

Rapporto sulla sperimentazione dell’attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2016

Una tantum

(Attesa al termine della sperimentazione)

 

decreto legislativo

177/2016,

art. 19, co. 2[140]

Stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 177 del 2016

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 


 

decreto-legge

237/2016,

art. 9, co. 1[141]

Funzionamento del regime previsto dal Capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in materia di garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banche aventi sede legale in Italia

Trimestrale

Attesa entro il 31/3/2017

 

decreto-legge

237/2016,

art. 23-bis, co. 1[142]

Istanze presentate e interventi effettuati ai sensi del Capo II, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito

Quadrimestrale

Attesa entro il 30/4/2017

 

 


 

 


decreto-legge

237/2016,

art. 24-bis, co. 5[143]

Stato di attuazione della “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”

Annuale

- 31 luglio –[144]

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1019, primo periodo[145]

Stato di attuazione e risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1019, secondo periodo[146]

Stato di attuazione dei commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

2018-2020”

Annuale

- 20 settembre -

Attesa entro il 20/9/2018

 

 



legge

205/2017

art. 1, co. 1075[147]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1106[148]

 

Stato di attuazione del comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che istituisce il Fondo di ristoro finanziario in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto

La disposizione istitutiva dell’obbligo non indica né la cadenza temporale né il termine per la trasmissione della relazione

 

 

 


 

Relazioni di carattere eventuale sulle cause degli scostamenti finanziari rispetto alle previsioni di spesa (o di entrata) quantificate da disposizioni legislative

 

          Le disposizioni di seguito elencate riproducono nella sostanza, con riferimento a specifiche previsioni di spesa, il testo del comma 12 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) vigente anteriormente alle modifiche ad esso apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163.

          Il comma 12 nel testo originario prevedeva che, nel caso si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria degli oneri dalle stesse previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un apposito monitoraggio, adottasse, sentito il Ministro competente, le misure per farvi fronte e riferisse alle Camere con una relazione, avente quindi carattere eventuale, che esponesse le cause che avevano determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati. La quasi totalità di tali disposizioni si rinviene in leggi di ratifica di trattati internazionali.

          A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha sostituito il predetto comma 12 con gli attuali commi 12, 12-bis, 12-ter e 12-quater, le cause che hanno determinato gli scostamenti dall’andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa devono ora essere esposte nelle relazioni che si prevede corredino gli schemi di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far fronte ai medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni competenti, relazioni che quindi non si configurano più come documenti autonomi.

          Nonostante la modifica intervenuta, nel corso della XVII legislatura il testo previgente del comma 12 è stato comunque riprodotto da più disposizioni di legge, entrate in vigore anche successivamente alla novella introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

 

legge

97/2013,

art. 13, co. 4[149]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 13, comma 2, della legge n. 97 del 2013, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

legge

100/2013,

art. 3, co. 3[150]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 100 del 2013, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

113/2013,

art. 7, co. 3[151]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 7, comma 1, della legge n. 113 del 2013, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

decreto-legge 149/2013,

art. 11, co. 10[152]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni indicate all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 149 del 2013, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto-legge

66/2014,

art. 16-bis, co. 4[153]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

decreto-legge

90/2014,

art. 53, co. 3[154]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto-legge 91/2014,

art. 18, co. 9[155]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto-legge

92/2014,

art. 9, co. 3[156]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

113/2014,

art. 3, co. 3[157]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 113 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

125/2014,

art. 33, co. 3[158]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 33 del la legge n. 125 del 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto-legge

132/2014,

art. 22, co. 3[159]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di minori entrate di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

155/2014,

art. 3, co. 3[160]

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 155 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

 

 

legge

167/2014,

art. 3, co. 3[161]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 167 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 


legge

173/2014,

art. 1, co. 3[162]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 173 del 2014, recante “Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

174/2014,

art. 3, co. 3[163]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 174 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

179/2014,

art. 3, co. 3[164]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 179 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

5/2015,

art. 3, co. 3[165]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 5 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

13/2015,

art. 3, co. 3[166]

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 13 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

14/2015,

art. 3, co. 3[167]

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 14 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

legge

17/2015,

art. 3, co. 3[168]

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

50/2015,

art. 3, co. 3[169]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 50 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

57/2015,

art. 3, co. 3[170]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 57 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

63/2015,

art. 3, co. 5[171]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 63 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

64/2015,

art. 3, co. 3[172]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 64 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

decreto-legge

65/2015,

art. 6, co. 3-ter[173]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

79/2015,

art. 3, co. 3[174]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 79 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggiore onere

Eventuale

 

 


 

decreto legislativo

80/2015,

art. 27, co. 1[175]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto legislativo

81/2015,

art. 56, co. 2[176]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di minori entrate contributive di cui all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

89/2015,

art. 3, co. 3[177]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 89 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

90/2015,

art. 3, co. 3[178]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 90 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

93/2015,

art. 3, co. 3[179]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 93 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

94/2015,

art. 3, co. 3[180]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 94 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

97/2015,

art. 3, co. 3[181]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

98/2015,

art. 3, co. 3[182]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 98 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

115/2015,

art. 18, co. 9[183]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

120/2015,

art. 3, co. 3[184]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 120 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

138/2015,

art. 3, co. 3[185]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 138 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

decreto legislativo

148/2015,

art. 43,

co. 4-quater[186]

 

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

decreto legislativo

158/2015,

art. 33, co. 2[187]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di minor gettito derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 158 del 2015, recante “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23” e misure adottate per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica

Eventuale

 

legge

161/2015,

art. 3, co. 3[188]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 161 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

165/2015,

art. 3, co. 3[189]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

169/2015,

art. 3, co. 3[190]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 169 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

200/2015,

art. 3, co. 3[191]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 200 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

213/2015,

art. 3, co. 3[192]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 213 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

214/2015,

art. 3, co. 3[193]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 214 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

215/2015,

art. 3, co. 3[194]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 215 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

216/2015,

art. 3, co. 3[195]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 216 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

217/2015,

art. 3, co. 3[196]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 217 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 


legge

218/2015,

art. 3, co. 3[197]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 218 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

legge

52/2016,

art. 3, co. 2[198]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 52 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

54/2016,

art. 3, co. 3[199]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 54 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

legge

55/2016,

art. 3, co. 3[200]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 55 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

56/2016,

art. 3, co. 3[201]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

legge

62/2016,

art. 3, co. 3[202]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 62 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

64/2016,

art. 3, co. 3[203]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 64 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

76/2016,

art. 1, co. 68[204]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 76 del 2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 


legge

77/2016,

art. 3, co. 4[205]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 77 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

79/2016,

art. 7, co. 6[206]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 79 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

decreto-legge

113/2016,

art. 21-ter, co. 7[207]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 5, del decreto-legge n. 113 del 2016, come convertito, recante “ Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

legge

139/2016,

art. 3, co. 3[208]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 139 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

legge

147/2016,

art. 3, co. 4[209]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 147 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

legge

152/2016,

art. 3, co. 3[210]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 152 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

155/2016,

art. 3, co. 3[211]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 155 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

167/2016,

art. 6, co. 4[212]

 

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016, recante “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

186/2016,

art. 3, co. 3[213]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 186 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

188/2016,

art. 3, co. 3[214]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 188 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

191/2016,

art. 3, co. 3[215]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 191 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

192/2016,

art. 3, co. 3[216]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 192 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

209/2016,

art. 3, co. 3[217]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 209 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

211/2016,

art. 4, co. 3[218]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 211 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

213/2016,

art. 3, co. 3[219]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 213 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

215/2016,

art. 3, co. 3[220]

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 215 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

232/2016,

art. 1, co. 575[221]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di entrata di cui al comma 575 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, derivanti dal  rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz), e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 

legge

232/2016,

art. 1, co. 636[222]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di entrata di cui al comma 633 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, e misure adottate ai sensi del comma 634 del medesimo articolo 1

Eventuale

 

legge

235/2016,

art. 3, co. 3[223]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 235 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

241/2016,

art. 3, co. 3[224]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

246/2016,

art. 3, co. 3[225]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 246 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

247/2016,

art. 3, co. 3[226]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 247 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

249/2016,

art. 3, co. 2[227]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 249 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 ”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

 

legge

250/2016,

art. 3, co. 3[228]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 250 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

252/2016,

art. 3, co. 3[229]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 252 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

258/2016,

art. 3, co. 3[230]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 258 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

 


 

legge

10/2017,

art. 3, co. 3[231]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2017, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

11/2017,

art. 3, co. 3[232]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 11 del 2017, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

legge

12/2017,

art. 3, co. 3[233]

Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 2017 , n. 12 recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

Eventuale

 

Ministero della giustizia

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[234]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[235]

 

 

decreto legislativo

28/2010,

art. 5, co. 1-bis[236]

 

Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

decreto-legge 211/2011,

art. 3-ter,

co. 8-bis[237]

Stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Una tantum

Attesa entro il 30/11/2013

Doc. XXVII, n. 7

(Trasmessa dai Ministri della giustizia e della salute)

annunciata il 17/12/2013

CONCLUSA

 

legge

67/2014,

art. 7, co. 1[238]

Modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna in relazione alle esigenze di attuazione delle misure in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Eventuale

 

legge

67/2014,

art. 7, co. 2[239]

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato

Annuale

- 31 maggio -

Attesa entro il

31/5/2018

Doc. CCXXVIII, n. 3

(Dati aggiornati al 31 maggio 2017)

annunciata il 10/7/2017

decreto-legge

132/2014,

art. 11, co. 2-bis[240]

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita

Annuale

Attesa entro il 31/12/2015

 

legge

47/2015,

art. 15, co. 1[241]

Applicazione delle misure cautelari personali

Annuale

- 31 gennaio -

Attesa entro il 31/1/2017

Doc. CCXXXIX, n. 1

(Dati riferiti al 2015)

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

annunciata il 15/7/2016

 

(PRIMA RELAZIONE)


 

decreto legislativo

116/2017,

art. 34, co. 5[242]

Stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto

legislativo n. 116 del 2017, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[243]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

238/1993,

art. 1, co. 2-bis[244]

Informativa concernente gli aggiornamenti dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa che non comportino modifiche sostanziali

Eventuale

 

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[245]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[246]

 

 

decreto legislativo

7/2010,

art. 6, co. 1-ter[247]

Pedaggi sulla rete stradale transeuropea

Quadriennale

(Primo invio atteso entro il 16/10/2014)

 

 

decreto-legge 35/2013,

art. 5, co. 6[248]

Cause della mancata copertura finanziaria di una parte dei debiti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

 

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo

annunciata il 6/9/2013

 

CONCLUSA

 

decreto-legge

69/2013,

art. 18, co. 1[249]

Utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013, finalizzato a consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2013

 

decreto-legge 69/2013,

art. 18,

co. 14-bis[250]

Stato di attuazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2013

 

 


 

decreto-legge 104/2013,

art. 10, co. 1-bis[251]

Stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e andamento della spesa destinata ai medesimi interventi

Annuale

Attesa entro il 31/12/2014

 

decreto-legge

47/2014,

art. 4, co. 9-bis[252]

Stato di attuazione del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica

Semestrale

(Primo invio atteso entro il 16/9/2015)[253]

 

decreto-legge

47/2014,

art. 11, co. 1[254]

Attuazione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante, “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”

Una tantum

Attesa entro il 31/12/2014

 


 

legge

190/2014,

art. 1, co. 231[255]

Risorse finanziarie effettivamente contabilizzate, stato di avanzamento dei lavori e consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società Rete ferroviaria italiana (RFI) ed eventuali scostamenti registrati rispetto al programma medesimo

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2015

 

legge

208/2015,

art. 1, co. 871[256]

Stato di attuazione del contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Annuale

Attesa entro il 31/12/2016

 

decreto-legislativo

50/2016,

art. 201, co. 6[257]

Stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP)

Annuale

- 10 aprile –[258]

 

 


 

decreto-legge

193/2016,

art. 11, co. 3-bis[259]

Criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale

Annuale

- 1° settembre -

Attesa entro il 1°/9/2017

 

decreto-legislativo

201/2016,

art. 8, co. 2,

lett. d)[260]

Attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di promozione della crescita sostenibile delle economie marittime, dello sviluppo sostenibile delle zone marine e dell'uso sostenibile delle risorse marine, in attuazione della direttiva 2014/89/UE

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

decreto-legislativo

221/2016,

art. 9, co. 3[261]

Monitoraggio degli effetti sul settore marittimo del decreto legislativo n. 221 del 2016

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018[262]

 

 


 

 

decreto-legislativo

98/2017,

art. 4, co. 1[263]

Effetti e risultati conseguiti a seguito dell’adozione del documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati

Una tantum

Attesa entro il 1°/1/2020

 

legge

205/2017

art. 1, co. 585[264]

Rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[265]

 

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

 

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 


 

 

legge

2/2018

art. 11, co. 1[266]

 

Stato di attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

 

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

 

 


 

 

Ministero dell’interno

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[267]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[268]

 

 

decreto-legge 35/2013,

art. 5, co. 6[269]

Cause della mancata adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, del decreto ministeriale recante il piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dell'interno per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

 

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo

annunciata il 5/9/2013

 

CONCLUSA

 

 


 

decreto-legge 120/2013,

art. 1, co. 2-bis[270]

Stato di utilizzo ed effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

Una tantum

Attesa entro il 31/3/2014

Doc. XXVII, n. 24

annunciata il 10/2/2016

 

CONCLUSA

 

decreto-legge

136/2013,

art. 2-bis, co. 6[271]

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, ai fini dei controlli antimafia

Annuale

Attesa entro il 31/12/2014

 

decreto-legge 119/2014,

art. 6, co. 2[272]

Utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2014 e risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

Una tantum

Attesa entro il 30/6/2015

 

 


 

 

decreto-legge 119/2014,

art. 6, co. 2-bis[273]

 

decreto legislativo

142/2015,

art. 20, co. 4[274]

 

Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018

Doc. CCXXXVI, n. 3

(Dati riferiti al 2016)

annunciata il 9/1/2018

decreto-legge 113/2016,

art. 5, co. 3-bis[275]

 

Utilizzo delle risorse destinate alla stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno

Annuale

Attesa entro il 31/12/2016

 

decreto legislativo

177/2016,

art. 19, co. 2[276]

Stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 177 del 2016

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 


 

decreto-legge 13/2017,

art. 20, co. 1[277]

Stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 13 del 2017,

recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”,

effetti prodotti e risultati conseguiti

Annuale

- 30 giugno –

Attesa entro il 30/6/2018

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[278]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

legge

6/2018

art. 27, co. 1[279]

Modalità generali di applicazione e efficacia delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia di cui alla legge n. 6 del 2018

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2018

 

 


 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[280]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[281]

 

 

legge

107/2015,

art. 1 co. 152[282]

Esiti delle attività di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

Annuale

Attesa entro il 31/12/2016

 

 


 

decreto-legislativo

218/2016

art. 2, co. 6[283]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[284]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

decreto-legislativo

65/2017

art. 11, co. 1[285]

Stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Biennale

Attesa entro il 31/12/2019

 


 

legge

71/2017,

art. 3 co. 6[286]

Esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[287]

 

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

 

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 


 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[288]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Annuale

Attesa entro il 31/7/2017

 

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[289]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

Annuale

Attesa entro il 31/7/2017

 


 

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[290]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[291]

 

 

decreto-legge 34/2014,

art. 1, co. 2-bis[292]

Andamenti occupazionali ed entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato

 

Una tantum

Attesa dal 20/5/2015

 

decreto-legge

34/2014,

art. 4, co. 5-bis[293]

Risultanze delle misure di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Una tantum

Attesa dal 1°/7/2016[294]

Doc. XXVII, n. 25

annunciata il 27/7/2016

 

CONCLUSA

 

 


 

legge

147/2014,

art. 2, co. 5

 

legge

208/2015,

art. 1, co. 269[295]

 

Attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

Doc. CCXXX, n. 3

(Dati aggiornati al 31 ottobre 2017)

annunciata il 14/11/2017

 

legge

208/2015,

art. 1, co. 281[296]

Regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

Doc. CCXLVIII, n. 2

(Dati aggiornati al 31 agosto 2017)

annunciata il 14/11/2017

 

legge

106/2016,

art. 12, co. 1[297]

Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore e stato di attuazione del Registro unico nazionale del Terzo settore

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2017

 

 


 

legge

112/2016,

art. 8, co. 1[298]

Stato di attuazione della legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e utilizzo delle relative risorse

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

Doc. CCLVII, n. 1

(Dati riferiti agli anni 2016 e 2017)

Annunciata il 30/11/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

legge

199/2016,

art. 9, co. 2[299]

Stato di attuazione del piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

Annuale

 

 

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[300]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[301]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

legge

232/2016,

art. 1, co. 247[302]

Stato di attuazione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), suo funzionamento e tasso di adesione al Fondo medesimo

Una tantum

Attesa entro il 31/10/2017

 

decreto

legislativo

40/2017,

art. 23, co. 1[303]

Organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile universale

Annuale

- 30 giugno -[304]

 

decreto-legge

50/2017,

art. 54-bis,

co. 21[305]

Sviluppo delle prestazioni lavorative occasionali

Annuale

- 31 marzo –

Attesa entro il 31/3/2018

 

decreto legislativo

117/2017,

art. 92, co. 1,

lett. c)[306]

Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018

 

decreto legislativo

147/2017,

art. 16, co. 6,

lett. a)[307]

Rapporto sulla povertà

Biennale[308]

 

 

decreto legislativo

147/2017,

art. 24, co. 13[309]

Rapporto sulle politiche sociali

Annuale

- 30 giugno –[310]

 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 155[311]

Esiti dell’attività svolta dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici

Una tantum

Attesa entro l’11/10/2018

 

 


 

legge

205/2017

art. 1, co. 158[312]

Esiti dell’attività svolta dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali

Una tantum

Attesa entro l’11/10/2018

 

 


 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[313]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[314]

 

 

decreto-legge 35/2013,

art. 5, co. 6[315]

Cause della mancata adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, del decreto ministeriale recante il piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

annunciata il 24/7/2013

 

CONCLUSA

 


 

decreto-legge 51/2015,

art. 6 co. 1[316]

Gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Trimestrale

Attesa entro il 30/6/2016

(Dati riferiti al periodo giugno-dicembre 2015)

annunciata il 7/3/2016

 

(PRIMA RELAZIONE)

legge

194/2015,

art. 8, co. 6[317]

Attività del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

Doc. CCLX, n. 1

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2017)

annunciata il 23/3/2018

 

(PRIMA RELAZIONE)

legge

166/2016,

art. 8, co. 2[318]

Attività del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, finalizzate alla riduzione degli sprechi di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti[319]

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

decreto legislativo

177/2016,

art. 19, co. 2[320]

Stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 177 del 2016

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

 

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[321]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[322]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[323]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 

 


 

Ministero della salute

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[324]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[325]

 

 

decreto-legge

24/2013,

art. 2, co. 4-bis[326]

Esiti delle attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per le terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica

Semestrale

Doc. CCXXV, n. 1

(Dati aggiornati al 1° ottobre 2014)

annunciata il 20/3/2015[327]

 

(PRIMA RELAZIONE)

CONCLUSA

 


 

decreto legislativo

38/2014,

art. 19, co. 2[328]

Stato di attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

Biennale

Attesa entro il 31/12/2016

 

decreto-legge

52/2014,

art. 1, co. 2-bis[329]

Stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Trimestrale

Attesa entro il

31/12/2016

Doc. CCXVII, n. 5

(Dati aggiornati al 30 giugno 2016)

annunciata il 5/9/2016

legge

208/2015,

art. 1, co. 554[330]

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui ai commi da 553 a 565 dell'articolo unico della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017[331]

 

 


 

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[332]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[333]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

decreto-legge

243/2016,

art. 1, co. 3[334]

Attività svolte nell'ambito del progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 243 del 2016, finalizzato all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari all'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, risorse utilizzate e interventi realizzati

Annuale

- 31 gennaio-

Attesa entro il 31/1/2019[335]

 

 

legge

24/2017,

art. 3, co. 3[336]

Attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018[337]

 

decreto-legge

73/2017,

art. 1, co. 1-ter[338]

Ragioni della mancata presentazione alle Camere dello schema di decreto con cui si dispone la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2017,

dati epidemiologici delle eventuali reazioni o eventi avversi e inerenti le coperture vaccinali raggiunte

Eventuale

 

 


 

decreto-legge

73/2017,

art. 1, co. 3-bis[339]

Risultati del sistema di farmacovigilanza e dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[340]

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

legge

219/2017

art. 8, co. 1[341]

Applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

Annuale

- 30 aprile -

Attesa entro il 30/4/2019

 

legge

3/2018

art. 3, co. 5[342]

Azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

177/2005,

art. 49,

co. 1-quinquies

 

legge

198/2016,

art. 9, co. 1[343]

Esiti della consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

 

Una tantum

(Da trasmettersi unitamente allo schema di DPCM e allo schema di convenzione)

attesa entro il 31/1/2017

Trasmessa unitamente allo schema

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione

(Atto del Governo n. 399)

il 10/3/2017[344]

 

CONCLUSA

legge

196/2009,

art. 22-bis, co.5[345]

Grado di raggiungimento dei risultati degli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa e motivazioni dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi

Annuale

Attesa entro il 10/4/2019[346]

 

 

 

legge

147/2013,

art. 1, co. 58[347]

Effetti dell'applicazione delle misure a sostegno delle imprese che si riuniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di imprese

Una tantum

attesa entro il 30/6/2014[348]

 

decreto-legge

133/2014,

art. 15, co 6[349]

Attività della Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e monitoraggio delle iniziative in corso

Annuale

Attesa entro il 31/12/2016[350]

 

 


 

decreto-legge

133/2014,

art. 30, co 3-bis[351]

 

legge

190/2014,

art. 1, co. 202,

terzo periodo

Stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

Annuale

Attesa entro il 30/9/2018

Doc. CCXXXI, n. 3

(Presentata dall’ICE)

(Dati aggiornati al 1° settembre 2017)

annunciata il 15/11/2017

decreto-legge

133/2014,

art. 30, co. 8[352]

Stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

Annuale

Attesa entro il 31/12/2015

 

legge

190/2014,

art. 1, co. 202,

secondo periodo[353]

Linee guida relative al piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

Una tantum

Attesa entro il 30/6/2015

Doc. XXVII, n. 23

annunciata il 4/11/2015

 

CONCLUSA

 


 

decreto legislativo

145/2015,

art. 8, co. 10[354]

Attività di regolamentazione e di vigilanza svolta dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017[355]

 

decreto legislativo

218/2016,

art. 2, co. 6[356]

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)[357]

Annuale

- 30 settembre -

Attesa entro il 30/9/2018

 

legge

232/2016,

art. 1, co. 58[358]

Utilizzazione delle somme destinate al potenziamento delle azioni di promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

decreto legge

243/2016,

art. 1, co. 2,

lett. a)[359]

Attività relative alla predisposizione e realizzazione del Piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di cui al comma 8.5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016, e al trasferimento delle risorse occorrenti

Semestrale[360]

 

 

 

legge

317/1986

art. 8, co. 3

 

decreto legislativo 223/2017

art.1, co. 1,

lett m)[361]

 

Modalità di utilizzo da parte dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo

 

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

 

 


 

 

legge

205/2017

art. 1, co. 1075[362]

 

Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse

 

Annuale

- 15 settembre -

Attesa entro il 15/9/2018

 

 


 

 

Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 73/2014,

art. 2, co. 2,

primo periodo[363]

Attività svolte, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto

Semestrale e al termine della gestione commissariale

Attesa entro il 31/3/2018[364]

Doc. CCXIX, n. 9

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2017)

annunciata il 17/1/2018

 

 

 

 


 

Commissari del Gruppo ILVA S.p.A.

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 1/2015,

art. 3, co. 3[365]

Utilizzo delle risorse delle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014[366]

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2018[367]

 


 

decreto-legge

191/2015,

art. 1, co. 6-bis

Criteri di scelta utilizzati per l'aggiudicazione nell'ambito delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA

Una tantum

Attesa entro il 30/7/2016[368]

 

 

decreto-legge

191/2015,

art. 1, co. 10-bis

 

decreto-legge 243/2016

art. 1, co. 1,

lett. b) [369]

Attività posta in essere con riguardo al materiale radioattivo o contenente amianto presente presso lo stabilimento ILVA di Taranto

Irregolare

(attesa entro il 31/3/2019)

Doc. XXVII, n. 26

annunciata il 5/8/2016

 

RELAZIONI NON GOVERNATIVE

 

Aggiudicatario ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, del DL 347/2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

191/2015,

art. 1, co. 8-bis [370]

 

decreto-legge 98/2016,

art. 1, co. 2[371]

Stato di riconversione industriale e attività di tutela ambientale e sanitaria relativi allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

Semestrale[372]

 

 

 

 

 


 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[373]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo

177/2005,

art. 44-quinquies, co. 4[374]

Assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, provvedimenti adottati e sanzioni irrogate

Annuale

- 31 marzo -

Attesa entro il 31/3/2018

 

 


 

 

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo 50/2016,

art. 84, co. 3[375]

Ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA)

Una tantum

Attesa a decorrere dal 19/7/2016

annunciata il 2/8/2016

 

CONCLUSA

 


 

ANAS S.p.A.[376]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 69/2013,

art. 18, co. 10[377]

Attuazione del

programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2014

 

 


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato (ANTITRUST)

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

220/2016,

art. 31, co. 4[378]

Stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

 

 


 

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico[379]

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

152/2006,

art. 172,

co. 3-bis

 

decreto-legge 133/2014

art. 7, co. 1,

lett. i) [380]

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato

Semestrale

Attesa entro il 30/6/2018

Doc. CCXXXII, n. 5

(Dati riferiti al secondo semestre 2017)

annunciata il 9/1/2018

decreto legislativo

102/2014,

art.11, co. 2[381]

Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

Annuale

-31 dicembre-

Attesa entro il 31/12/2015

 

 


 

Banca d’Italia

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 133/2013,

art. 4, co. 6-bis[382]

Operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018

Doc. CCXXXIII, n. 3

(Dati riferiti al 2017)

annunciata il 17/1/2018

 


 

Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 91/2014,

art. 6,

co. 4-quater[383]

Attività svolta dalla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

 

 


 

 

Corte dei conti

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo 50/2016,

art. 162, co. 5[384]

Risultanze sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

Doc. CCLV, n. 1

(Dati aggiornati al 30 giugno 2017)

Annunciata il 5/7/2017

 

Assegnata alle Commissioni I, V e VIII

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

 


 

Federazione italiana golf

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

50/2017,

art. 63, co. 2[385]

Attività svolte e rendicontazione analitica dell’utilizzo delle somme assegnate

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

 

 

 

 


 

Fondazione Italia Sociale

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

106/2016,

art. 10, co. 8[386]

Attività svolta, risultati conseguiti e utilizzo della dotazione finanziaria conferita alla Fondazione Italia sociale

Annuale

- 31 dicembre -

Attesa entro il 31/12/2018[387]

 

 

 

 

 

 

 


 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale[388]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 146/2013,

art. 7, co. 5,

lett. g)

Attività svolta

Annuale

Attesa entro il 31/12/2017

Doc. CCLIV, n. 1

(Dati aggiornati al mese di febbraio 2017)

annunciata l’11/4/2017

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

 


 

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)[389]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo

45/2014,

art. 6, co. 4,

lett. h)[390]

Attività svolta e stato della sicurezza nucleare sul territorio

Annuale

Attesa entro il 31/12/2018[391]

 

 


 

Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)[392]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

132/2016,

art. 10, co. 3[393]

Attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

 

 

 

 

 

 


 

Presidente della regione Campania

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

43/2013,

art. 3, co. 3-bis[394]

Stato di attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2013

 

 

 


 

Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per la ricostruzione

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

74/2014

art. 1,

co. 9-quater[395]

Stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014, ed utilizzo delle risorse stanziate

Annuale

Attesa entro il 30/6/2015

 

 

 


 

Presidente della Regione siciliana

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge[396]

43/2013,

art. 2, co. 2

Stato di avanzamento dei lavori inerenti la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo ed utilizzo delle risorse a tal fine stanziate

Semestrale

Attesa entro il 31/12/2013

 

 

 


 

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

schema di Convenzione di cui al d.P.C.M.

28/4/2017,

 art. 13, co. 3[397]

Stato di attuazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, nonché del piano editoriale e osservanza delle norme in materia di affollamento pubblicitario, nonché di distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e di imputazione dei costi da parte della società concessionaria

Annuale

Attesa entro il 30/6/2018[398]

 

Roma Capitale[399]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

16/2014,

art. 16,

 co. 1 e 2[400]

Rapporto sulle cause della formazione del disavanzo pregresso di bilancio di parte corrente e piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio

Una tantum

Attesa entro il 4/7/2014

Doc. XXVII, n. 12

annunciata l’8/7/2014

 

CONCLUSA

 

 


 

Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

35/2017,

art. 28, co. 5[401]

Risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza

Annuale

- 30 giugno -

Attesa entro il 30/6/2018

 

 

 

 


 

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RELAZIONE CONCLUSI

 

TABELLA DI SINTESI[402]

 

 

PRESENTATORE

OBBLIGHI CONCLUSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri[403]

13

MINISTERI

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

4

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

2

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

3

Ministero della difesa

4

Ministero dell’economia e delle finanze

12

Ministero della giustizia

2

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3

Ministero dell’interno

1

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca

1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

4

Ministero della salute

4

Ministero dello sviluppo economico

6


SOGGETTI NON GOVERNATIVI

 

Autorità per le garanzie per le comunicazioni (AGCOM)

1

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (AVCP)

 

1

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),

già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

 

1

Roma Capitale

1

 

 


 

RELAZIONI GOVERNATIVE

Le tabelle che seguono, suddivise per soggetto tenuto alla presentazione delle singole relazioni, indicano, per ciascuna di esse, le disposizioni che ne hanno introdotto l’obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione e il termine per l’invio alle Camere. Si indicano inoltre i dati identificativi dell’ultima relazione trasmessa nel corso della XVII Legislatura, vale a dire la data dell’annuncio in Assemblea dell’avvenuto invio[404] e, ove possibile, l’arco temporale cui si riferisce la relazione stessa.

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

225/1992,

art. 5,

co. 4-quinquies[405]

 

Attività di protezione civile

 

Annuale

 

Doc. CCXXXVIII, n. 1

Dati riferiti agli anni 2014 e 2015

annunciata il 13/7/2016

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

 

(PRIMA RELAZIONE)

decreto legislativo

82/2005,

art. 50-bis,

co. 2[406]

Soluzioni di continuità operativa definite dalle Amministrazioni pubbliche

Annuale

 

 


 

decreto legislativo

82/2005,

art. 52, co. 8[407]

Stato di attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

Annuale

 

decreto-legge

52/2012,

art. 4, co. 1[408]

Attività di razionalizzazione della spesa pubblica

Semestrale

 

decreto-legge

90/2014,

art. 18, co. 1-bis[409]

Assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali

Una tantum

Attesa entro il 28/2/2015

 

legge

52/2015,

art. 4, co. 3[410]

Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in ordine al decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati

Eventuale

Una tantum

annunciata l’8/9/2015

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

 

 

legge

165/2017,

art. 3, co. 4[411]

Ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo, di cui all’articolo 3 della legge n. 165 del 2017, recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Eventuale

Una tantum

annunciata il 20/12/2017

(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

 

 

 


 

Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento

e di depurazione nella regione Campania

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

73/2014,

art. 3, co. 1-bis,

primo periodo[412]

Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale

Una tantum

Attesa entro il 30/11/2014[413]

 

 

 


 

 

Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie[414]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

78/2013,

art. 4, co. 3,

terzo periodo[415]

Attività svolta

 

Annuale

 

Doc. CCIX, n. 1

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

annunciata l’8/1/2014

(PRIMA RELAZIONE)

decreto-legge

78/2013,

art. 4, co. 3,

quarto periodo[416]

Attività programmatica

 

Semestrale

 

Doc. CCIX, n. 1

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

annunciata l’8/1/2014

(PRIMA RELAZIONE)

 


 

 

RELAZIONI AVENTI AD OGGETTO MATERIE DELEGATE A MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Ministro per gli affari regionali[417]

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

76/2000,

art. 29, co. 2

Decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione

Annuale

- 30 settembre con integrazione entro il 15 novembre[418] -

 

Doc. LXXXVI, n. 1

(Dati aggiornati al 30 settembre 2013)

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo)

annunciata il 21/11/2013

 


 

 

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno[419]

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

196/2009,

art. 21, co. 13[420]

Destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale delle spese di investimento[421]

Annuale

- 20 ottobre[422] -

 

Allegata al disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

annunciata il 18/4/2011

 

(PRIMA RELAZIONE)

 

 

 

 


 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione[423]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

296/2006,

art. 1, co. 591[424]

Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società

Annuale

 

Doc. CIII, n. 2

(Dati relativi all'anno 2013,

aggiornati al mese di settembre 2014)

annunciata il 18/12/2014

decreto-legge

179/2012

art. 1, co. 1[425]

Stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente l'Agenda digitale italiana, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti

Annuale

- 30 giugno -

(prima trasmissione attesa entro il 17/2/2013)

 

 


 

 

decreto-legge

101/2013,

art. 1,

co. 5-quater

Dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato

Una tantum[426]

 

Doc. CCXXIX, n. 1

Annunciata il 23/7/2015

 

 

 

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

49/1987,

art. 2, co. 2[427]

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo

Annuale

- 15 ottobre -

 

(Dati relativi alla previsione per il 2015)

Trasmessa come allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2015, Tab. 6

annunciata il 27/10/2014

legge

49/1987,

art. 3, co. 6,

lett. c)[428]

Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo

 

Annuale

- 15 ottobre -

 

Doc. LV, n. 2

(Dati relativi all'anno 2013)

annunciata il 18/12/2014

 

 

 

legge

49/1987,

art. 4, co. 2-bis[429]

Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi

Annuale

- 31 marzo -

Doc. LV, n. 3-bis

(Dati relativi all'anno 2014)

Predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze[430]

annunciata il 16/4/2015

legge

231/2003,

art. 14, co. 1[431]

Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso

Semestrale

Doc. LXX, n. 9

(Dati relativi al secondo semestre 2016)

Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa

annunciata il 21/12/2017

 

 


 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

151/2005,

art. 17, co. 2[432]

Stato di attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 recante attuazione delle direttive relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento

dei rifiuti

Triennale

- 30 settembre –

 

Doc. CCXII, n. 1

(Dati relativi al triennio 2004-2006)

annunciata l’8/1/2009

decreto-legge

195/2009,

art. 17, co. 1[433]

Relazioni dei Commissari straordinari delegati per l'attuazione degli accordi di programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

Annuale

Doc. XXVII, n. 19

(Relazioni dei Commissari riferite all'anno 2013 e di fine mandato)

annunciata l’11/2/2015

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[434]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Agenzia nazionale del turismo – ENIT

Annuale

- 31 luglio -

 

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013 e nell’anno 2015[435], corredati dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi e dalla dotazione organica riferiti alle medesime annualità

annunciate il 2/8/2017

legge

352/1997,

art. 10, co. 8[436]

Attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa

Annuale

 

Doc. CCX, n. 5

Dati relativi al trimestre gennaio – marzo

2016

annunciata il 9/1/2018

legge

206/2012,

art. 3, co. 4[437]

Iniziative realizzate dal Comitato promotore delle celebrazioni verdiane ed utilizzazione dei contributi assegnati

Una tantum

Attesa dal 31/12/2013

Doc. XXVII, n. 10

(Relazione conclusiva predisposta dal Comitato promotore delle celebrazioni verdiane)

annunciata il 6/2/2014

 


 

 

Ministero della difesa

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione nazionale ufficiali in congedo - UNUCI[438]

Annuale

- 31 luglio -

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2012, corredati dal bilancio di previsione per l'anno 2013 nonché dalla pianta organica e dal conto consuntivo per l'anno 2012)

annunciata il 30/7/2013

legge

770/1986,

art. 12, co. 1[439]

 

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1

lett. e)

Stato di attuazione dei programmi concernenti acquisizione di beni ad alta tecnologia, attuati ai sensi della legge n. 770 del 1986

Annuale

- 20 ottobre -

 

Ultimi dati (effettivamente trasmessi) [440] relativi al 2008, allegati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, disegno di legge di bilancio per il 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 - A.S. 1790) annunciato nella seduta dell’Assemblea del Senato del 29 settembre 2009

 


 

decreto-legge 107/2011,

art. 9, co. 2[441]

Relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia

Annuale o semestrale[442]

Doc. LI, n. 4

(Dati relativi all'anno 2015,

corredata dai relativi documenti di sintesi operative)

(Presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento)

annunciata il 7/7/2016

decreto-legge

7/2015,

art. 5, co. 3-bis[443]

Sviluppi della situazione e misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale

Una tantum

Attesa entro il 15/6/2015

 

Annunciata il 2/7/2015

 


 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

203/2005,

art. 3, co. 14

 

Stato dell’attività di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia Spa[444]

Annuale

 

Doc. CI, n. 2

(Dati aggiornati al 2012)

annunciata il 30/7/2014

legge

196/2009,

art. 10-bis,

co. 6[445]

 

Ragioni dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero degli scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi ed illustrazione dei relativi interventi correttivi

Eventuale

Doc. LVII-bis, n. 3

(Dati relativi agli effetti finanziari sugli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'applicazione dei princìpi contenuti

nella sentenza della Corte costituzionale

n. 70 del 2015)

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri)

annunciata il 9/6/2015

 

 

legge

196/2009,

art. 12, co. 1[446]

Relazione generale sulla situazione economica del Paese

Annuale

- 30 aprile -

Doc. XI, n. 1

Dati riferiti al 2012

annunciata il 19/2/2014

legge

196/2009,

art. 14, co. 4[447]

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

- 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre –

Doc. XXV, n. 10

Dati aggiornati al 31 marzo 2016, comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio

annunciata il 22/7/2016

legge

196/2009,

art. 17, co. 12[448]

Cause degli scostamenti verificatisi o in procinto di verificarsi nel corso dell'attuazione di leggi rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria

Eventuale

 

legge

196/2009,

art. 38-septies,

co. 3-bis[449]

 

legge 163/2016,

art. 2, co. 7, lett. b)

Sperimentazione dell’adozione

di un bilancio di genere

Una tantum

Attesa entro il 30/9/2017[450]

 

Doc XXVII, n. 31

annunciata il 10/11/2017

 

legge

196/2009,

art. 41, co. 4[451]

Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

Triennale

- 20 luglio -[452]

Doc. CCXLVIII, n. 1

annunciato il 5/9/2012

 

(PRIMO RAPPORTO)

decreto legislativo 91/2011,

art. 25, co. 1

 

Risultati dell'attività di sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria[453]

Semestrale

 

Doc. XXVII, n. 33

annunciata il 13/12/2017

 

decreto legislativo 118/2011,

art. 78, co. 2

 

Risultati della sperimentazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi[454]

Semestrale

Doc. CCIII, n. 4

(Dati riferiti al secondo semestre 2014)

annunciata il 6/3/2015

decreto-legge 138/2011,

art. 2 co. 36.1[455]

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale

Annuale

- 20 settembre -

Doc. LVII, n. 3-bis

Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 – Dati aggiornati al 2014

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

annunciato il 21/9/2015[456]

legge

243/2012,

art. 21, co. 1[457]

Risultati della sperimentazione di un bilancio dello Stato “a base zero”

Una tantum

30/6/2014

Doc. XXVII, n. 17

annunciata il 15/1/2015

decreto-legge 35/2013,

art. 5 co. 6[458]

Cause dell'adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, di un piano parziale di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dell'economia e delle finanze per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e situazioni debitorie non ancora soddisfatte

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo)

annunciata il 24/7/2013

 

decreto-legge 35/2013,

art. 7 co. 9-bis[459]

Relazione sui debiti delle pubbliche amministrazioni

Una tantum

Attesa entro il 20/9/2013

annunciata il 23/9/2013[460]

decreto-legge 35/2013,

art. 12, co. 10[461]

Monitoraggio delle misure introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e misure necessarie per la rimodulazione delle spese da questo autorizzate

Una tantum

Eventuale

 

 

decreto-legge

69/2013,

art. 52,

co. 3-bis[462]

Effetti delle misure previste dall'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 in favore dei contribuenti in situazione di difficoltà economica

Una tantum

Attesa entro il

21/5/2014

Doc. XXVII, n. 14

annunciata il 14/10/2014

 

decreto-legge

66/2014,

art. 6, co. 1[463]

Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nel 2014

Una tantum

Attesa entro il 23/6/2014

Doc. XXVII, n. 13

annunciata il 7/10/2014

 

 


 

 

Ministero della giustizia

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 211/2011,

art. 3-ter,

co. 8-bis[464]

Stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Una tantum

Attesa entro il 30/11/2013

 

Doc. XXVII, n. 7

(Trasmessa dai Ministri della giustizia e della salute)

annunciata il 17/12/2013

 

legge

3/2012,

art. 20, co. 4[465]

Stato di attuazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Annuale

(Dati riferiti all'anno 2012)

annunciata il 25/6/2013

 

 

 


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

449/1997,

art. 59, co. 6[466]

Esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa

Annuale

 

Doc. XXVII, n. 18

(Dati relativi al 2013)

Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

annunciata il 15/1/2015

legge

289/2002,

art. 71, co. 6[467]

Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, e successive modificazioni

Annuale

(da trasmettersi in allegato al DEF)

Doc. LVII, n. 4

Annunciato l’11/4/2016,

Allegato VI (Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica),

al Documento di economia e finanza 2016

(Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

 


 

decreto legislativo

188/2003,

art. 37,

co. 1-bis[468]

Attività svolta dall'Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)

Annuale

 

Doc. XXVII, n. 11

(Dati relativi agli anni 2012 e 2013)

annunciata il 28/3/2014

 

decreto-legge 35/2013,

art. 5, co. 6[469]

Cause della mancata copertura finanziaria di una parte dei debiti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo

annunciata il 6/9/2013

 

 


 

Ministero dell’interno

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge 35/2013,

art. 5, co. 6[470]

Cause della mancata adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, del decreto ministeriale recante il piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dell'interno per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo

annunciata il 5/9/2013

 

decreto-legge 120/2013,

art. 1, co. 2-bis[471]

Stato di utilizzo ed effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

Una tantum

Attesa entro il 31/3/2014

Doc. XXVII, n. 24

annunciata il 10/2/2016

 

 


 

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

297/1999,

art. 8, co. 2[472]

Efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)

Annuale

 

Doc. CXXXVII, n. 2

(Dati relativi al 2008)

annunciata il 23/6/2010

 

 

 


 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

335/1995,

art. 1, co. 46

Aspetti economico finanziari e attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla legge n. 335 del 1995[473]

Biennale

 

Doc. n. CXXXVII, n. 1

(Dati relativi al 2001)

annunciata il 24/7/2002

legge

438/1998,

art. 3, co. 2[474]

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

 

Annuale

- 31 luglio –

 

Doc. CCV, n. 5

(Dati relativi al 2016)

annunciata il 17/1/2018

 

decreto-legge

112/2008,

art. 21, co. 4[475]

Effetti delle modifiche del contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all’articolo 21 del

decreto-legge

n. 112 del 2008

Una tantum

Attesa entro il

25/9/2010

 

 


 

decreto-legge

5/2012,

art. 16, co. 2[476]

Stato di completamento del Casellario dell'assistenza di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e fruibilità dei dati da parte delle istituzioni pubbliche

Annuale

- 28 febbraio -

 

 

decreto-legge

5/2012,

art. 16, co. 3[477]

Relazione sulle politiche sociali e assistenziali

Annuale

 

decreto-legge

34/2014,

art. 4, co. 5-bis[478]

Risultanze delle misure di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Una tantum

Attesa dal 1°/7/2016[479]

Doc. XXVII, n. 25

annunciata il 27/7/2016

 


 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30,

co. quinto[480]

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (ex UNIRE) [481]

Annuale

- 31 luglio -

(Dati relativi all’attività svolta nel 2012, con allegato il conto consuntivo riferito alla medesima annualità)

annunciata l’11/11/2013

legge

70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN[482]

Annuale

- 31 luglio -

(Dati relativi all’attività svolta nel 2012, con allegato il conto consuntivo riferito alla medesima annualità)

annunciata l’11/11/2013

legge

70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale di economia agraria – INEA[483]

Annuale

- 31 luglio -

(Dati relativi all’attività svolta nel 2014, con allegato il conto consuntivo riferito alla medesima annualità)

annunciata il 22/1/2016

 


 

decreto-legge

147/2003,

art. 8, co. 19[484]

Attività svolta dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI ex UNIRE) e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico

Annuale

- 31 marzo -

 

Doc. XXVII, n. 43

(Dati relativi all'anno 2012)

annunciata il 27/9/2013

decreto-legge 35/2013

art. 5, co. 6[485]

Cause della mancata adozione, entro il previsto termine del 15 giugno 2013, del decreto ministeriale recante il piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali

Eventuale

Una tantum

Attesa entro il 15/7/2013

annunciata il 24/7/2013

 


 

Ministero della salute

 

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

519/1973,

art. 25[486]

 

 

Risultati dell’attività svolta dall'Istituto superiore di sanità

 

Annuale

Doc. XXIX, n. 4

(Dati relativi al 2015)

annunciata il 15/3/2017

legge

713/1986,

art. 2, co. 10[487]

Stato di attuazione della legge n. 713 del 1986, recante norme per l'attuazione delle direttive europee sulla produzione e la vendita dei cosmetici

Annuale

 

Doc. LIX, n. 1

(Dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013)

annunciata il 5/7/2016

decreto legislativo

219/2006,

art. 129, co. 2,

lett. f)[488]

Farmacovigilanza

Annuale

(attesa entro il 31/12/2015)

 

Doc. CLXXXV, n. 2

(Dati relativi al 2013, predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco – AIFA)

annunciata il 12/3/2015

 

decreto-legge

24/2013,

art. 2, co. 4-bis[489]

Esiti delle attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per le terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica

Semestrale

Doc. CCXXV, n. 1

(Dati aggiornati al 1° ottobre 2014)

annunciata il 20/3/2015[490]

 

 


 

Ministero dello sviluppo economico

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

legge

70/1975,

art. 30, co. quinto[491]

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto)[492]

Annuale

- 31 luglio –[493]

 

 

(Dati riferiti all'anno 2016, corredati dai conti consuntivi delle gestioni della Cassa Conguaglio e del Fondo bombole metano, nonché dalla dotazione organica per il medesimo anno )

annunciata il 6/12/2017

decreto legislativo

387/2003,

art. 3, co. 3[494]

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Biennale

Attesa entro 30/6/2005[495]

 

decreto-legislativo

177/2005,

art. 49,

co. 1-quinquies[496]

Esiti della consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

 

Una tantum

(Da trasmettersi unitamente allo schema di DPCM e allo schema di convenzione)

attesa entro il 31/1/2017

Trasmessa unitamente allo schema di

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione

(Atto del Governo n. 399)

il 10/3/2017[497]

legge

99/2009,

art. 29, co. 8[498]

Sicurezza nucleare

 

Annuale

 

 

decreto-legge

78/2010,

art. 10-bis,

co. 4[499]

Attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto

Annuale

 

 

 


 

 

legge

190/2014,

art. 1, co. 202,

secondo periodo[500]

Linee guida relative al piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

Una tantum

Attesa entro il 30/6/2015

Doc. XXVII, n. 23

annunciata il 4/11/2015

 


 

RELAZIONI NON GOVERNATIVE

 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[501]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo

261/1999,

art. 2, co. 21[502]

Attività di regolamentazione del settore postale

Annuale

- 31 marzo -

 

Doc. CCXLIX, n. 1

(Dati relativi al 2011)

(Prima relazione)

(Trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico)

annunciata il 23/10/2012[503]

 

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legislativo 50/2016,

art. 84, co. 3[504]

Ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA)

 

Una tantum

Attesa dal 19/7/2016

annunciata il 2/8/2016

 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (AVCP)[505]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto legislativo

163/2006,

art. 6,

co. 7, lett. h)[506]

Attività svolta

Annuale

 

Doc. XLIII, n. 2

(Dati relativi al 2013)

annunciata il 3/10/14

 

 

 

 

 

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

 

decreto-legge

112/2008,

art. 81, co. 18[507]

Attività di vigilanza svolta dall'Autorità sul divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta (cosiddetta Robin Hood Tax) sui prezzi al consumo

Annuale

 

Doc. XXVII, n. 16

(Dati relativi al 2014)

annunciata il 9/1/2015

 

Roma Capitale[508]

 

FONTE

OGGETTO

FREQUENZA OBBLIGO

---

SCADENZA

ULTIMA

RELAZIONE PERVENUTA

decreto-legge

16/2014,

art. 16,

co. 1 e 2[509]

Rapporto sulle cause della formazione del disavanzo pregresso di bilancio di parte corrente e piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio

Una tantum

Attesa entro il 4/7/2014

Doc. XXVII, n. 12

annunciata l’8/7/2014

 



[1] A tale questione se ne sovrappone un’ulteriore: a seguito della soppressione di un ente l’obbligo di riferire sull’attività dello stesso dovrebbe concludersi con la trasmissione della relazione recante i dati relativi al periodo finale di operatività dell’ente in questione. In caso di inerzia del Ministero vigilante si pone il problema se sia opportuno sollecitare la trasmissione della relazione sull’attività dell’ente soppresso. Di fatto, si è verificato in alcuni casi che i dati relativi  all’ultimo periodo di attività dell’ente siano stati trasmessi al Parlamento a distanza di anni dal termine previsto, quando l’obbligo era stato nel frattempo considerato ormai concluso.

[2] Per tale ragione nella presente pubblicazione gli obblighi a carattere una tantum introdotti nella XVII Legislatura e non attuati con la trasmissione della prevista relazione non sono stati inseriti tra gli obblighi conclusi. Sono stati invece ritenuti conclusi gli obblighi espressamente indicati come tali dal Ministero tenuto all’adempimento, con l’indicazione delle relative motivazioni.

[3] Come è noto, infatti, le relazioni trasmesse sono annunciate dalle Presidenze delle Camere e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 124 del Regolamento della Camera prevede che la Commissione competente possa nominare un relatore e procedere all'esame della relazione entro un mese dall'assegnazione, ovvero entro il termine assegnato alle Commissioni nell'ambito della sessione di bilancio, se si tratta di documenti programmatici o connessi all'esame del bilancio (oppure entro i termini di esame previsti per  il disegno di legge di approvazione del conto consuntivo). Nel primo caso la procedura può concludersi con l'approvazione di una risoluzione, nel secondo caso con l'approvazione di una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa di competenza della Commissione. Al Senato, si fa riferimento al combinato disposto degli articoli 34 e 50 del Regolamento che consentono alle Commissioni di approvare risoluzioni a conclusione dell'esame degli affari assegnati, intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione.

[4] Possono altresì aggiungersi ulteriori 15 nuovi obblighi, anch’essi di carattere eventuale ma subordinati al verificarsi di condizioni diverse dallo scostamento da previsioni di spesa o di entrata, 8 dei quali sono stati effettivamente adempiuti almeno una volta.

[5] Dei quali 27 governativi e 1 non governativo.

[6] Ai quali possono aggiungersi ulteriori 9 obblighi conclusi di carattere eventuale.

[7] Ai quali possono aggiungersi ulteriori 7 obblighi conclusi di carattere eventuale

[8] Nel corso della XVII Legislatura sono state censite quattro disposizioni di legge (l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 218 del 2016; l’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017; l’articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009; l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016) ciascuna delle quali prevede la trasmissione di una relazione da parte di più Ministeri. Pertanto, la somma aritmetica degli obblighi posti in capo ai singoli Ministeri risulta maggiore del totale dei nuovi obblighi governativi.

Si precisa che i dati riportati non considerano le relazioni di carattere eventuale, ossia quelle relazioni da trasmettersi solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate dalla disposizione introduttiva dell’obbligo. Si tratta di 100 relazioni, 85 delle quali in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, riportate in uno specifico paragrafo, hanno ad oggetto le ragioni di eventuali scostamenti dalle previsioni di entrata (o di spesa) stabilite dalle leggi che hanno introdotto l’obbligo.

[9] Il numero riportato comprende le nuove relazioni da presentarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Commissari straordinari di Governo, dei Ministri senza portafoglio e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

[10] Il dato riportato comprende le nuove relazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Commissario “ad acta” di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei Commissari del Gruppo ILVA S.p.a.

[11] Si prendono pertanto in considerazione le relazioni annunciate non oltre la seduta dell’Assemblea del 23 marzo 2018.

[12] L'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 5 dell’articolo 2-bis, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, prevede che, ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri possa, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

[13] L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, interamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, anche con riferimento ai servizi operativi correlati. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 21 il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I..

Il comma 6 dell’articolo 21, alla lettera q), prevede che il Comitato predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

[14] La data di prima trasmissione della relazione deve essere valutata alla luce dell’effettiva costituzione del Comitato.

[15] L’articolo 45-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stato inserito dall’articolo 15, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Il comma 1 dell'articolo 45-bis dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e che le relazioni siano trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Da ultimo nell’ambito del Governo Gentiloni la competenza in materia di politiche e affari europei è stata delegata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sandro Gozi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017.

[16] Il comma 3 dell'articolo 45-bis demanda i termini di attuazione dei commi 1 e 2 (quindi anche dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle relazioni) ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (18 agosto 2015) del medesimo articolo 45-bis. Le modalità operative per la redazione delle relazioni periodiche in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono ora disciplinate dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2015. Detto articolo prevede che il Dipartimento per le politiche europee trasmetta alla Commissione europea una relazione per le compensazioni SIEG in regime di esenzione, ed una relazione per le compensazioni SIEG soggette alla previa notifica alla Commissione europea, con cadenza biennale, a decorrere dal 2016, entro il 30 giugno. La relazione biennale del 2016 deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.

[17] Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dispone che entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenti alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprenda un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. La medesima disposizione prevede inoltre che alla relazione sia allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Il comma 1-bis è stato abrogato dall’articolo 20, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[18] Il comma 1-bis è stato abrogato dall’articolo 20, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[19] Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dispone che lo schema del decreto legislativo, che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sia trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (23 maggio 2015) della stessa legge n. 52, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, deve inviare al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione.

Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (atto del Governo n. 189) in data 30 luglio 2015 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; nella medesima data la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto legislativo n. 122 del 7 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, è stato abrogato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.

[20] Il comma 193 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, stabilisce che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 10 settembre 2018, una relazione nella quale si dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formuli proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

I commi da 166 a 186 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

I commi da 188 a 192 prevedono, ancora in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio (cd. RITA).

[21] L'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2017, n. 30, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 4 gennaio 2018), uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

In attuazione della delega prevista dall’articolo 1 è stato adottato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”.

Il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

[22] Il comma 3 dell’articolo 35 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 19 marzo 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere una relazione sulla sua attuazione.

[23] L’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017), ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 165, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a e) dei commi 1 e 2. Il comma 4 dell’articolo 3 prevede che lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480), le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno espresso entrambe pareri favorevoli con osservazioni, quest’ultime non completamente coincidenti, in data 7 dicembre 2017.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2017, n. 295, S.O.

[24] L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali regolati dal Capo VI del suddetto codice, così riproducendo testualmente quanto disposto dall'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, abrogata dall'articolo 48, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

[25] Da ultimo nell’ambito del Governo Gentiloni la competenza in materia di promozione dei diritti della persona, di pari opportunità e di parità di trattamento è stata delegata alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2017.

[26] Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

[27] Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015.

[28] Il comma 7 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013.

[29] La ripartizione delle risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 e per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016.

[30] L'articolo 4 della legge 3 maggio 2016, n. 79, stabilisce che la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), fatta a New York il 9 maggio 1992. La Strategia è adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Il comma 5 dell’articolo 4 prevede che il CIPE predisponga e invii alle Camere, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che illustri i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

[31] La legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (cosiddetto collegato ambientale), all'articolo 3, ha previsto l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera 2 agosto 2002, n. 57, e inclusa nell'allegato alla delibera stessa. La stessa disposizione ha previsto, in sede di prima attuazione, l'aggiornamento della Strategia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 2 maggio 2016). Il Ministero dell'ambiente ha predisposto una bozza di strategia, che è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017. La versione definitiva del documento è stata approvata dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017.

[32] L'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter.

Il comma 2.2 prevede che il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invii al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

[33] Il Commissario unico delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, articolo 2, comma 1, fino al 31 dicembre 2016, ha presentato le proprie dimissioni il 15 gennaio 2016. Al fine di garantire l’adeguato completamento delle attività amministrative connesse alla chiusura di Expò Milano 2015 e allo smantellamento del sito espositivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2016, i poteri e le funzioni, in particolar modo di garanzia e controllo, già attribuiti al Commissario unico delegato del Governo, ad esclusione della facoltà di adottare ordinanze in deroga alla legislazione vigente, sono stati attribuiti fino al 31 dicembre 2016, a Giovanni Confalonieri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Confalonieri è stato confermato Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. fino al 31 dicembre 2019. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’incarico è rinnovabile.

[34] Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, prevede che il Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (poi soppressa dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha ulteriormente previsto che il rapporto riferisca anche sull'entità dei lavori ancora da eseguire.

[35] L’articolo 1, comma 1137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto che in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, già più volte prorogata, da ultimo dal comma 11 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al 31 dicembre 2017, continui ad operare fino al 31 dicembre 2018.

[36] Il comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che il Commissario, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 61, con il compito di provvedere al piano di interventi finalizzato ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico. Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 61 stabilisce che il commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che, ai sensi del comma 6, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

[37] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017 Luigivalerio Sant'Andrea è stato nominato Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021 fino al 30 giugno 2018.

[38] Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Dal 23 gennaio 2018 Ennio Cascetta riveste la carica di presidente di ANAS S.p.A. gruppo Ferrovie dello Stato.

Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).

Il comma 22 dell’articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

[39] Il prefetto Angelo Sinesio era stato nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2013. L'attività del Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie, prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è cessata anticipatamente il 31 luglio 2014 per effetto della modifica apportata al suddetto comma 1, dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.

[40] Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, prevede che il Commissario trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. L'ultimo periodo del comma 3 ha altresì previsto che, in sede di prima applicazione, la relazione debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013: il Doc. CCIX, n. 1, annunciato nella seduta dell'Assemblea dell'8 gennaio 2014, è stato inviato alle Camere con lettera del 20 dicembre 2013.

[41] Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all’articolo 4, comma 3, quarto periodo, prevede che il Commissario trasmetta semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. L'obbligo è stato assolto con l'invio alle Camere del Doc. CCIX n. 1, che ha adempiuto anche alla previsione di cui al terzo periodo del comma 3.

[42] Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto, ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Carlo Cottarelli, nominato commissario straordinario per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2013, ha lasciato l'incarico il 31 ottobre 2014. I rapporti dei gruppi di lavoro della Revisione della Spesa ed il documento con le Proposte per una Revisione della Spesa Pubblica (2014-16) presentato dal Commissario Cottarelli nel marzo del 2014 sono pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo http://revisionedellaspesa.gov.it.

Al posto di Cottarelli sono stati nominati nel marzo 2015 Yoram Gutgeld e Roberto Perotti. Quest'ultimo ha lasciato l'incarico nel mese di novembre 2015.

[43] Il comma 427 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successivamente dall'articolo 1, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che il Commissario straordinario sulla spending review di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riferisca alle Camere, con una apposita relazione annuale, in ordine allo stato di adozione delle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

 

[44] Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, recante “Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche”, dispone che, nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento della gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima, continuino a produrre effetti, fino al 30 novembre 2014 e che, decorso tale termine, gli effetti dell'ordinanza cessino comunque.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 3 prevede che il Commissario delegato ai sensi della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (soppressa dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

[45] La Giunta regionale della Campania, con la delibera n. 146 del 28 marzo 2015, nelle more della piena operatività dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale regionale individuato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare la sicurezza delle persone e delle cose, ha disposto la gestione commissariale degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Nicola Dell’Acqua, nominato Commissario per la gestione commissariale con DPGR n. 110 del 10 giugno 2015, ha rassegnato le dimissioni in data 20 ottobre 2015. Con ordinanza di protezione civile 29 ottobre 2015 n. 294 la regione Campania è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività finalizzate alla chiusura della gestione commissariale istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012.

[46] L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 dicembre 2016, ha conferito i poteri straordinari di Commissario governativo per la gestione e la soluzione dell’emergenza legata alla mancata regolarizzazione di numerose discariche non conformi alle regole europee tuttora presenti nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto a Donato Monaco. In sostituzione di quest’ultimo, dimessosi per motivi personali a gennaio 2017, è stato nominato Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017 Giuseppe Vadalà.

 

[47] Da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, articolo 1, comma 1, la materia delle politiche per la coesione territoriale è stata delegata, con decorrenza 12 dicembre 2016, al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

[48] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede genericamente che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Trattandosi di una previsione generica, il nuovo obbligo insorge a seguito dell’istituzione e successivamente dell’effettiva costituzione di un nuovo ente pubblico che, in quanto non economico, rientra nell’ambito di applicazione del quinto comma del citato articolo 30.

[49] L'Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del proprio statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore generale dell'Agenzia è stato nominato con decreto del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 all'Agenzia (oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri) sono state trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali. Il collegio dei revisori dei conti è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2015 e si è insediato il 19 giugno 2015.

[50] Il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno curi l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l’Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, siano stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni sopra indicate un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata. In attuazione di quanto disposto dal comma 2 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, il cui articolo 2, al comma 1, dispone che il decreto medesimo si applica, con riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale, ivi compresi i programmi di investimento finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal bilancio per l'anno 2018 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Il comma 3 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come convertito, stabilisce quindi che, a seguito dell’avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenti annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dallo stesso articolo 7-bis, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

[51] Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, la materia delle politiche della pubblica amministrazione è stata delegata, con decorrenza 12 dicembre 2016, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

[52] Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 1, comma 5-quater, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

In data 30 marzo 2018 il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che “da un’esegesi attenta alla sistematica del dato normativo richiamato e alla ratio legis sottesa al complesso di disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell’articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013 si desume che l’obbligo di relazione di cui al comma 5-quater dispiega effetti per i soli dati trasmessi entro il 31 dicembre 2013 e può pertanto ritenersi assolto dalla relazione trasmessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione annunciata il 23 luglio 2015”.

[53] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[54] Nell’ambito dei 20 enti di ricerca individuati dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sull’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’attuazione del decreto legislativo n. 322 è stata delegata alla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, articolo 1, comma 4, lett. g).

[55] Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, al Ministro per lo sport Luca Lotti sono state delegate, a decorrere dal 12 dicembre 2016, le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di sport, di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale.

[56] Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al CIP viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato italiano paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, in via generale, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70: tale comma stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[57] La prima elezione del Presidente, della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori del Comitato italiano paralimpico successiva al suo riconoscimento quale ente autonomo di diritto pubblico si è svolta il 24 gennaio 2018. Luca Pancalli è stato nominato presidente del Comitato italiano paralimpico con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 2018.

[58] Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2013 prevede che il Comitato promotore per le celebrazioni del centenario dell’INDA, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del medesimo decreto, rimanga in carica fino al 30 marzo 2015 e predisponga, al termine delle celebrazioni, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.

[59] L’articolo 4, comma 3, della legge 14 aprile 2014, n. 63, prevede che il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Alberto Burri (12 marzo 1915), istituito dal comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge, trasmetta alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

[60] L'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, istituisce il Fondo “Sport e Periferie”, finalizzato alla realizzazione di interventi per il potenziamento dell'attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, di cui al comma 2.

Per il triennio 2015-2017 è stata autorizzata una spesa complessiva di 100 milioni di euro.

Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 dell'articolo 15 dispone che il CONI presenti annualmente all'autorità vigilante, ossia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, e che l'autorità vigilante trasmetta la relazione alle Camere.

[61] Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016.

Il Piano pluriennale degli interventi relativo al Fondo sport e periferie, proposto dal CONI in attuazione dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2015, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.

Le proposte di intervento per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi 2018-2020 sono state presentate dal CONI con comunicazione dell’8 novembre 2017.

[62] L’articolo 3, al comma 1, istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane e, al comma 3, stabilisce che entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.

[63] L'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato - con il compito, ai sensi del comma 2, di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il Comitato promotore rimanga in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale esso è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. Ai sensi del comma 5 la relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comitato.

[64] Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha sostituito il numero 1), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero degli affari esteri ha pertanto assunto la denominazione di “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della stessa legge n. 125 del 2014.

[65] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[66] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[67] L'articolo 5-bis prevede che il Centro Pio Rajna, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli affari esteri, i quali la trasmettono alle Camere entro il 15 febbraio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2, inerenti lo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, nonché all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI).

[68] La relazione con i dati 2014 (Doc. CCXII, n. 2) è stata trasmessa anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera in data 26 febbraio 2015 ed annunciata nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 2015.

[69] La legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, all'articolo 12, comma 4, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali; la relazione deve indicare, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione deve riferire in maniera dettagliata in merito ai progetti finanziati e il loro esito nonché a quelli in corso di svolgimento, ai criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e alle imprese e alle organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione devono essere altresì riportate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 12 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 15 della stessa legge n. 125, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

[70] La data riportata è quella dell'annuncio in Assemblea della richiesta di parere parlamentare sullo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2017-2019 (atto del Governo n. 512), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo riferita all'anno 2016.

[71] Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ossia allo stato di previsione per il 2016). Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti all’anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125.

[72] Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016” (A.S. 2874) è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del Senato dell’11 luglio 2017 e trasmesso alla Camera in data 14 settembre 2017.

[73] Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso. La relazione deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, nonché con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, pace e sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il comma 1-bis dell’articolo 3 (introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge n. 148 del 2017) stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016 dispone che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione (comma 2).

La relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Doc. CCL-bis, n. 1) e la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali da avviare nell'anno 2018 (Doc. CCL, n. 3), entrambe adottate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 dicembre 2017, sono state discusse nella seduta dell'Assemblea della Camera del 17 gennaio 2018.

Nella risoluzione Garofani, Cicchitto, Santerini, Locatelli, Quintarelli ed altri n. 6-00382, con cui si è autorizzata la prosecuzione nell'anno 2018 delle missioni internazionali in corso, si auspica che la Relazione analitica riferita al 2018 preveda i dati relativi alla presenza delle donne all'interno del personale impiegato in tutte e ciascuna delle missioni internazionali, in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000, delle ulteriori risoluzioni dell'ONU in tema di donne, pace e sicurezza, dei piani di azione nazionali sulla medesima materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 145 del 2016 e degli strumenti internazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani; si evidenzia inoltre l'esigenza che un ulteriore sforzo di approfondimento informativo possa in futuro caratterizzare le schede concernenti gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ad oggi aggregati per tipologie e per estese aree geografiche, al fine di consentire, là dove possibile, una trattazione integrata, scenario per scenario, del contestuale impegno di natura militare e di natura civile rivolto alla soluzione o prevenzione delle crisi.

[74] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[75] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[76] L’ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2016. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018 Salvatore Gabriele è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dello stesso Ente; il consiglio direttivo è stato nominato con decreto ministeriale in data 4 aprile 2018.

[77] I parchi nazionali del Matese e di Portofino sono stati istituiti, rispettivamente, dalla lettera f-bis e f-ter dell’articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), inserite dall’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

[78] L’obbligo di trasmissione della relazione decorrerà dall’effettiva costituzione dei nuovi parchi.

Per l'esercizio finanziario 2018 l'istituzione e il primo avviamento del parco del Matese e del parco di Portofino sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 300.000 euro ciascuno; a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, il funzionamento dei due parchi è finanziato, rispettivamente, con 2.000.000 di euro e con 1.000.000 di euro.

[79] L’Ente geopaleontologico di Pietraroja è stato istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 28 settembre 2017. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto l’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che l’Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[80] L'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall’articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un capitolo per il finanziamento degli interventi di cui trattasi. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di accesso ai finanziamenti previsti e la priorità degli interventi, sulla base di apposito elenco elaborato con cadenza trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Il comma 8 del nuovo articolo 72-bis prescrive che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione dell'articolo medesimo, in cui siano indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.

[81] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[82] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[83] Il decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, all’articolo 1, comma 13-bis, dispone che al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

L'obbligo è stato adempiuto con la trasmissione del documento dal titolo “Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento” (Doc. CCIV n. 6) che ottempera congiuntamente anche agli obblighi introdotti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, e dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”.

[84] Il comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013 (31 ottobre 2013), sia costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministro, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, che provvede ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2016. Il presidente del Tavolo tecnico è stato nominato con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 luglio 2016.

[85] Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, prevede che la relazione sia predisposta, con cadenza semestrale, dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato, con il compito di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni o interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, di monitoraggio, di tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania. Ai lavori del Comitato partecipa di diritto il presidente della regione Campania.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2014 ha ricostituito il Comitato affidandone la presidenza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 2, comma 1, lett. c), di tale decreto ha ribadito l'obbligo per il Comitato di presentazione alle Camere della relazione con cadenza semestrale.

[86] Si ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è stato fissato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.

Si ricorda altresì che le modifiche al Piano sono state approvate, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, inserito dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.

[87] L'obbligo è stato adempiuto per la prima volta con la trasmissione del documento dal titolo “Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento” (Doc. CCIV n. 6) che ottempera congiuntamente anche agli obblighi introdotti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, e dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”.

[88] Il comma 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2015 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.

[89] L'articolo 68, al comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 68, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento.

[90] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[91] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016 sono individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Ai sensi della disposizione richiamata, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

[92] L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il Commissario straordinario del Governo incaricato della realizzazione e dell'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, conseguenti alle sentenze di condanna dell'Italia pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea a seguito dell'avvio, rispettivamente, delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, presenti annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di propria competenza e sulle criticità eventualmente riscontrate al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede, a sua volta ad inviarla alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017 Enrico Rolle è stato nominato, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue per un triennio a decorrere dalla data del decreto di nomina.

[93] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[94] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[95] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[96] L’articolo 1, comma 1, lett. f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma.

Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono confluite nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’. Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 ha attribuito alla Soprintendenza la nuova denominazione di “Parco Archeologico di Pompei”.

Il generale Mauro Cipolletta è stato nominato direttore generale del Grande progetto Pompei sino al 31 dicembre 2019, in sostituzione del generale Luigi Curatoli, il cui incarico è scaduto il 31 dicembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018.

[97] Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Il Piano ha preso operativamente avvio con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 maggio 2015 con il quale sono state programmate le risorse dell'annualità 2014 e con i decreti 1° settembre 2015 e 2 dicembre 2016 attraverso i quali sono stati definiti, rispettivamente, i Piani per le successive annualità 2015-2016 e 2017-2018.

[98] Il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2, dà attuazione, sulla base della delega conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), alla direttiva 2014/60/UE, finalizzata a rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, superando i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/UE. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016, al comma 8, lettera c), modifica l'articolo 84 del decreto legislativo n. 42: il comma 3 di tale articolo, nella formulazione originaria, prevedeva che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse ogni tre anni una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi anche al Parlamento, sull'applicazione degli atti comunitari concernenti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. La relazione in adempimento di tale previsione, avente ad oggetto il regolamento CEE n. 3911/92 e successive modificazioni e la direttiva 93/7/CEE e successive modificazioni, riferita agli anni 2008, 2009 e 2010, è stata da ultimo trasmessa nel mese di febbraio 2012 (Doc. XX, n. 1). L’articolo 1, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 2 del 2016 ha differito da tre a cinque anni la cadenza temporale della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la Commissione europea, da trasmettersi anche alle Camere. La relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio (da trasmettersi anch'essa al Parlamento) mantiene invece cadenza triennale. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 prescrive inoltre che relazione quinquennale sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.

[99] Cfr. nota precedente.

[100] L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

[101] L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato “Finanziamento e Fiscalità”, che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.

[102] Il comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per garantire il funzionamento e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell’Accademia Vivarium novum. Il comma in esame dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’ente trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità indicate dal comma 335. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.

[103] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[104] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[105] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[106] Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, ha autorizzato la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, stabilendo che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate.

[107] Il comma 2 dell'articolo 19 dispone che le amministrazioni interessate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, trasmettano annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati dal comma 1 dell'articolo 19.

[108] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[109] Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto, unitamente al comma 10-bis, dall'articolo 1, comma 6, lettera g) della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze predisponga una relazione, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, in cui sia evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), di cui al comma 10-bis dell'articolo 10, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

[110] Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

[111] L’articolo 1, comma 3, lett. a), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato la lett. b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fissando il termine di presentazione della Nota di aggiornamento al 27 settembre di ogni anno.

[112] L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo “si avvale della ‘Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’, predisposta da un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”, in conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016.

[113] L’articolo 1, comma 3, lett. a), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato la lett. b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fissando il termine di presentazione della Nota di aggiornamento al 27 settembre di ogni anno.

[114] Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha trasmesso l'aggiornamento per gli anni 2010-2015 della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[115] L'articolo 10-ter è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54. Il comma 3 prevede che il Governo, qualora le valutazioni e le verifiche effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, evidenzino un errore significativo delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, trasmetta una relazione al Parlamento sulle ragioni dello scostamento e sulle eventuali azioni che intende intraprendere.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente.

[116] Il comma 11-bis dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 11-bis dispone che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015, al comma 4, dispone che per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali il Governo si avvalga di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2016 (modificato dal DM 22 giugno 2016).

[117] L’articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio al 20 ottobre di ogni anno.

[118] La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della presentazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, A.S. 2960).

[119] L'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

L'articolo 25-bis prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle “azioni” come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase di sperimentazione che avrà inizio con l'esercizio 2017 e si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale valutazione, il comma 8 dell'articolo 25-bis stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato, di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009.

Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016.

[120] L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha previsto, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Il comma 2 dell’articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lett. b), della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.

[121] L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”, ha disposto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.

[122] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[123] Il comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che il Governo promuova la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo; il medesimo comma dispone quindi che ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore (8 giugno 2013) della legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, il Governo trasmetta alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.

[124] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, da presentare alle Camere entro il 20 settembre 2013.

[125] La data riportata è quella della trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), in cui è contenuta la relazione (cap. VI).

[126] Il comma 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che qualora dal monitoraggio, di cui al comma 9, effettuato dal Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione delle misure previste dal medesimo decreto n. 35 ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze disponga con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto-legge n. 35, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (da presentare entro il 20 settembre).

[127] L’obbligo deve ritenersi concluso in quanto non si sono verificate le condizioni per la trasmissione della relazione: possibile rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto-legge per il pagamento dei debiti pregressi; applicazione della clausola di salvaguardia in caso di sfondamento degli obiettivi.

[128] L'articolo 52, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) della legge di conversione del decreto medesimo, il Governo riferisca alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui all'articolo 52. La relazione è stata predisposta da Equitalia, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

[129] Il comma 1 dell’articolo 56-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentino al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.

[130] L'articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, prevede che ogni anno le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presentino al Ministero medesimo una relazione in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe e che, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero trasmetta alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del decreto n. 166 del 2013.

[131] Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 66, ossia entro il 23 giugno 2014, presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno 2014, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

[132] L'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale. Il comma 5-quater stabilisce che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto, il decreto può comunque essere adottato. L'ultimo periodo del comma 5-quater prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui indica le ragioni della mancata conformità.

[133] Lo schema di decreto ministeriale (atto Governo sottoposto a parere n. 284) rappresenta un aggiornamento della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, approvate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015. La necessità dell'aggiornamento viene individuata nei cambiamenti in materia di IMU/TASI introdotti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e nell'esigenza di allineare la base dati delle capacità fiscali all'anno 2013 per realizzare la corrispondenza della stessa con la base dati relativa ai fabbisogni standard stimati per il medesimo anno.

Sullo schema di decreto (atto Governo n. 284) è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016; successivamente lo schema di decreto – trasmesso alle Camere il 3 marzo 2016 - è stato assegnato, in data 8 marzo 2016, in sede consultiva, alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato ed alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale affinché fosse esaminato entro il 7 aprile 2016 per l'espressione del prescritto parere. La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole con condizione ed osservazioni in data 7 aprile 2016; la V Commissione della Camera e la 5ª Commissione del Senato hanno espresso, rispettivamente, il 20 ed il 27 aprile 2016, parere favorevole con un'osservazione e un “parere di nulla osta, con richiamo alle condizioni poste dalla Commissione bicamerale, che si dichiarano pienamente condivisibili”.

[134] Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Ciò anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

[135] L'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, disciplina la procedura per l’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il comma 4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del suddetto regime.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2016 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128, è stato fissato al 31 dicembre 2019.

[136] L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015 stabilisce che la prima relazione annuale sia trasmessa entro il 31 luglio 2017.

[137] Il comma 29-bis dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è stato introdotto dall’articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Il nuovo comma 29-bis prevede che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al comma 29, presenti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, una relazione in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II (Rapporti finanziari Stato-regioni), III (Finanza degli enti locali), IV (Finanziamento delle città metropolitane) e VI (Coordinamento dei diversi livelli di Governo) della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

Si ricorda che il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 208. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.

[138] Il comma 677 dell'articolo unico della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, qualora entro il 31 dicembre 2016, si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione che evidenzi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione così realizzata.

Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. (Atto n. 251), la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 19 gennaio 2016; La VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha formulato, nella medesima data, parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, nel corso dell’audizione svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati il 12 gennaio 2016 nell'ambito dell'esame dello schema di decreto sopraricordata, ha chiarito che l’audizione medesima non sostituiva la trasmissione della relazione ex comma 677.

[139] Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione, da avviarsi a partire dal 1° ottobre 2016 e della durata massima di 24 mesi, finalizzata all'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 93. Nel nuovo testo dell'articolo 34 viene ridefinita la nozione di impegno di spesa, già contenuta nel testo previgente, aggiungendo ad essa la definizione della nozione di pagamento, anche allo scopo di ridurre il fenomeno della formazione dei residui.

[140] Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dispone che le amministrazioni interessate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, trasmettano annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati dal comma 1 dell'articolo 19.

[141] Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, dispone che al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 237 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime delineato dal Capo I del medesimo decreto-legge n. 237 in materia di garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche aventi sede legale in Italia. La relazione deve fornire informazioni circa ciascuna emissione di strumenti garantiti, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

[142] L’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, al comma 2, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Capo II del decreto-legge n. 237.

L'articolo 23-bis del medesimo decreto, al comma 1, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del suddetto Capo II, in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, nella quale siano indicati l’ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Il comma 2 precisa che nella relazione devono essere fornite, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l’emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’uno per cento del patrimonio netto.

[143] Il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”; il comma 3 detta altresì i principi ispiratori a cui la suddetta strategia deve conformarsi. Il comma 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3.

[144] Per l'attuazione della Strategia è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 3 agosto 2017, il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Sullo schema di programma per una “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” (Atto del n. 497) le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 17 gennaio e del 7 febbraio 2018; la 5a Commissione (Bilancio) del Senato ha formulato parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2018.

La bozza della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è sottoposta a consultazione pubblica dal 16 aprile 2018 al 31 maggio 2018.

[145] Il comma 1019 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, al primo periodo, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018.

[146] Il comma 1019 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, al secondo periodo, prevede che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenti una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

[147] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[148] Il comma 1106 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione.

L’ultimo periodo del comma 1106 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo comma.

[149] Il comma 2 dell’articolo 13 quantifica l’onere derivante dall’attuazione delle previsioni di cui al comma 1 della legge n. 97 del 2013 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e dispone la relativa copertura; il comma 4 del medesimo articolo prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[150] Il comma 1 dell’articolo 3 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della legge n. 100 del 2013 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e dispone la relativa copertura; il comma 3 del medesimo articolo prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[151] Il comma 1 dell’articolo 7 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della legge n. 100 del 2013 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno) e dispone la relativa copertura; il comma 3 del medesimo articolo prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[152] Il comma 9 dell’articolo 11 quantifica le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e dispone la relativa copertura; il comma 10 del medesimo articolo prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[153] Il comma 4 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri relativi alla rideterminazione del contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come quantificati dal comma 3 del medesimo articolo 16-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure necessarie per la copertura finanziaria del maggior onere.

[154] Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[155] Il comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 9, derivanti dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'attribuzione di credito d'imposta a soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[156] Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge n. 92 e provvede alla relativa copertura. Il comma 3 dell’articolo 9 stabilisce che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[157] Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2014, n. 113, prevede che qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa quantificati al comma 1 del medesimo articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure necessarie per la copertura finanziaria del maggior onere.

[158] L'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, quantifica gli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19 e dispone la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[159] L'articolo 22, al comma 1, quantifica le minori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge n. 132 del 2014: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

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[160] Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 2014, n. 155, dispone che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure assunte.

[161] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 167 del 2014: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[162] L'articolo 1, al comma 2, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 173 del 2014: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[163] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 174 del 2014: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[164] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 179 del 2014: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[165] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 5 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[166] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 13: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[167] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 14: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[168] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 17: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[169] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 50 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[170] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 57 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[171] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 63 del 2015: il comma 5 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[172] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 64 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[173] Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109,  sostituisce il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS. Il comma 2 del medesimo articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[174] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 79 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[175] L'articolo 26 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24: l'articolo 27 stabilisce che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda con proprio decreto, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 10, e riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

[176] L'articolo 56 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, quantifica le minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del medesimo decreto n. 81: il comma 2 dell’articolo 56 indica le misure da adottarsi nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e prevede che, in tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

[177] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 89 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[178] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 90 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[179] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 93 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[180] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 94 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[181] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 97 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[182] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 98 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[183] Il comma 9 dell’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo 18, che dispone in materia di cumulo di periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali: il medesimo comma 9 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[184] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 120 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[185] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 138 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[186] Il comma 4-ter dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste dal comma 4-bis: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 4-quater stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[187] Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) e l'Agenzia delle entrate monitorino gli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 158: nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un'apposita relazione indicante le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[188] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 161 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[189] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 165 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[190] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 169 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[191] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 200 del 2015: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

[192] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 213 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[193] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 214 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[194] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 215 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[195] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 216 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[196] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 217 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[197] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 218 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[198] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 52 del 2016: il comma 2 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[199] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 54 del 2016: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[200] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 55 del 2016: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[201] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 56 del 2016: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[202] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 62 del 2016: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[203] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 64 del 2016: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[204] L'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, al comma 66, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del medesimo articolo 1: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 68 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[205] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 77 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[206] L'articolo 7 della legge 3 maggio 2016, n. 79, ai commi 1 e 2, quantifica gli oneri finanziari previsti per le spese di missione e per le spese rimanenti relative all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto nonché per le spese di missione relative al Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[207] L'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 5, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, che ampliano la platea dei soggetti affetti da sindrome da talidomide beneficiari di indennizzo: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 7 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[208] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 139 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[209] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 147 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere, con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[210] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 152 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[211] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 155 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[212] L'articolo 6 della legge n. 167 del 2016, al comma 2, quantifica gli oneri derivanti dall'inserimento nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[213] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 186 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[214] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 188 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[215] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 191 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[216] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 192 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[217] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 209 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[218] L'articolo 4, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 211 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[219] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 213 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[220] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 215 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[221] Il comma 575 della legge n. 232 del 2016 quantifica in 2.010 milioni di euro i maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574, che prevedono il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con l’autorizzazione al cambio di tecnologia e il rinnovo fino al 2029 con pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

Qualora gli introiti previsti non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente, per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano d’importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. L'ultimo periodo del comma 575 prevede che, in caso si verifichino le eventualità indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 575.

[222] Il comma 633 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 quantifica in 1.600 milioni di euro, per il 2017, le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, prevista dall'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. I commi 634 e 635 definiscono le misure da adottarsi nel caso in cui all'esito del monitoraggio previsto sulle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consente la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633. In tale ipotesi il comma 636 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure e misure adottate ai sensi del comma 634 del medesimo articolo 1.

[223] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 235 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[224] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 241 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[225] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 246 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[226] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 247 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[227] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 249 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[228] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 250 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[229] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 252 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[230] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 258 del 2016: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

 

[231] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 10 del 2017: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[232] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 11 del 2017: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[233] L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 12 del 2017: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

[234] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[235] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[236] Il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

[237] Il comma 8-bis dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. d)-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57. Tale comma prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunichino alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 novembre 2013, lo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.

[238] L’articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, al comma 1, dispone che qualora in relazione alle esigenze di attuazione delle misure in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna, il Ministro della giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

[239] Il comma 2 dell’articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato entro il 31 maggio di ciascun anno.

[240] Il comma 2-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014. n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita e che tale relazione contenga, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

[241] La legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, all'articolo 15, comma 1, dispone che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

L’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha integrato il disposto del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 47 del 2015. Conseguentemente, tale comma prevede ora che la relazione contenga altresì i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

[242] Il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) una relazione concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 116, svolta in conformità delle prescrizioni recate dallo stesso articolo 34.

[243] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[244] Il comma 2-bis dell’articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, è stato inserito dal comma 1-bis, lett. b), dell’articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il nuovo comma 2-bis prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un’informativa.

[245] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[246] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[247] Il comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 (Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture), prevede che entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi quelli in concessione. Il comma 1-ter del medesimo articolo 6, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, stabilisce che contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione sia trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

[248] L'articolo 5 prevede (comma 4) che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[249] Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo, istituito dal medesimo comma nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

Il Fondo, di cui al comma 1 dell’articolo 18 è stato rideterminato fino al 2020 dall’articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, con riferimento alla dotazione 2016, dall’articolo 1, comma 644, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[250] Il comma 14-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti di propria competenza, di cui al comma 2 dell’articolo 18, con cui si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1, istituito per assicurare la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

[251] Il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongano congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. L'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 10 prevede che ai fini dell'elaborazione della predetta relazione siano altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

[252] Il comma 1 dell'articolo 4 ha disposto che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (ossia entro il 29 luglio 2014), i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvino con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari; il comma 9-bis dell'articolo 4 ha quindi previsto che, decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente con cadenza semestrale, il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 è stato emanato il decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie 16 marzo 2015.

[253] In attuazione di quanto disposto dal comma 1 è stato emanato il decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie 16 marzo 2015.

[254] Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dispone che entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca in merito all'attuazione del medesimo decreto-legge n. 47.

[255] La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, comma 231, prevede che, entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo delle attività dell'anno precedente, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) presenti al Ministero vigilante (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società Rete ferroviaria italiana (RFI), e ad eventuali scostamenti registrati rispetto al programma medesimo.

[256] Il comma 871 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ANAS Spa trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmetta tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

[257] Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'articolo 201, comma 1, prevede l'utilizzo di due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP) che i Ministeri sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che il documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenga l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 6 dell'articolo 201 prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP da allegare al Documento di economia e finanza.

[258] L’allegato III al DEF 2017 (Doc. LVII, n. 5) “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” anticipa le linee di indirizzo strategico per l’individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030, che costituirà parte integrante del primo DPP e sulla base delle quali saranno individuate le priorità, coerentemente con il quadro strategico delineato nello stesso allegato.

[259] Il comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dispone che entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

[260] L'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, istituisce, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico.

L'articolo 8, al comma 1, individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità competente ai sensi del decreto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/89/UE, indicandone (comma 2) i compiti, tra i quali quello (lett. d) di relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto.

[261] L'articolo 9, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, al comma 3, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicuri il monitoraggio sugli effetti per il settore marittimo del medesimo decreto, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese armatoriali nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica, e invii al Parlamento una relazione annuale sugli esiti di tale monitoraggio.

[262] Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che le imprese armatoriali si adeguino alle disposizioni contenute nel decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (ossia entro il mese di giugno 2018). Il successivo comma 2 subordina l’efficacia del decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

[263] L'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al comma 1, come modificato dall’ articolo 1, comma 1140, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. L'articolo 4, al comma 1, dispone che, decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi realizzati per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[264] Il comma 585 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Il comma 585 dispone altresì che il Partenariato presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.

[265] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[266] L'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, al comma 1, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 2 del 2018 e della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Nella relazione, in particolare, devono essere indicate: a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla citata legge n. 2 del 2018;

b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);

c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;

d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica;

e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;

f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;

g) un’analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Il comma 3 dell’articolo 11 prevede inoltre che la relazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[267] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[268] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[269] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

Il decreto ministeriale concernente l'adozione del piano di rientro è stato trasmesso dal Ministro dell'interno con lettera in data 2 ottobre 2013.

[270] Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, all’articolo 1, comma 2-bis, prevede che al fine di assicurare la trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell’interno presenti alle Camere, entro il 31 marzo 2014, una relazione per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2013, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

[271] Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, all’articolo 2-bis, comma 6, stabilisce che per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche sia prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Le modalità attuative del comma 6 saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (9 febbraio 2014) della legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013. Con il medesimo decreto è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. L’ultimo periodo del comma 6 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del medesimo comma.

[272] Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, prevede che al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale sia istituito, per le esigenze del Ministero dell'interno, nel relativo stato di previsione, un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il comma 2 prevede altresì che entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

[273] Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. In particolare, la disposizione richiamata, stabilisce che la prima relazione debba riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014 e debba contenere “dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi”.

[274] Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

[275] Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all’articolo 5, comma 3-bis, dispone che, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenti alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno (ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 113 del 2016) per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno.

[276] Il comma 2 dell'articolo 19 dispone che le amministrazioni interessate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, trasmettano annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati dal comma 1 dell'articolo 19.

[277] L'articolo 20 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, al comma 1, dispone che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni (2018, 2019 e 2020) successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge medesimo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

[278] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[279] L'articolo 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, prevede al comma 1 che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. Il successivo comma 2 specifica che nella relazione il Ministro dell'interno debba indicare il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specificare anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

[280] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[281] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[282] Il comma 152 dell'articolo unico della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 13 novembre 2015), un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Il penultimo periodo del comma 152 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica.

 

[283] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[284] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016 sono individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Ai sensi della disposizione richiamata il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca esercita la vigilanza sui seguenti enti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE.

[285] L'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti ogni due anni al Parlamento, sulla base dei rapporti che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere annualmente al medesimo Ministero, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8.

Il Piano deve essere adottato dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 65 del 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, è stato adottato con delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2018, n. 20. Il Piano ha un’articolazione triennale.

[286] L'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, al comma 1, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (ossia entro il 18 luglio 2017), sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Il comma 6 del medesimo articolo 3 dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 71, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmetta alle Camere una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

[287] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[288] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro; il comma 3 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica di diritto pubblico e lo sottopone alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per il quale pertanto insorge l'obbligo a riferire in merito all'Ispettorato, una volta costituitosi.

Il direttore dell’Ispettorato è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015. Il Consiglio di amministrazione dell'ente, nominato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 giugno 2016, si è insediato il 15 settembre.

[289]Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'articolo 4, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 2 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica e lo sottopone alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per quest'ultimo, pertanto, insorge l'obbligo a riferire in merito all'Agenzia in adempimento del comma quinto dell'articolo 30, una volta costituitasi.

Il presidente dell’ANPAL è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2016.

Il consiglio di amministrazione dell’ANPAL è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2016.

[290] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[291] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[292] Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, all’articolo 1, comma 2-bis, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, presenti alle Camere una relazione evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d’età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

[293] L’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, al comma 5-bis, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, presenti una relazione alle Camere ai fini della verifica delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di semplificazione del Documento unico di regolarità contributiva.

[294] In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 è stato emanato il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, entrato in vigore il 1° luglio 2015.

[295] Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, disponeva originariamente che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmettesse alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine agli esiti delle disposizioni di salvaguardia destinate alle categorie di lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, sulla base dei dati del monitoraggio attuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del comma 4. Il comma 269 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha successivamente previsto che la relazione sia redatta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, differendo altresì il termine di trasmissione dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Il comma 217 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha disposto che ai fini della predisposizione della relazione siano utilizzati i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS, ai sensi del comma 216, sulle domande di pensione presentate in conformità dei commi da 214 a 218 (ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Fornero).

[296] Il comma 281 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estende la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, relativa alla facoltà di accesso anticipato al trattamento pensionistico, prevista per le lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, anche alle lavoratrici che abbiamo maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Il medesimo comma 281 stabilisce quindi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio effettuato dall'INPS, trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della sperimentazione, come disciplinata anche ai sensi dello stesso comma 281, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.

[297] Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. m).

[298] L'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa e sull'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri che ne conseguono, di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

[299] L'articolo 9 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, al comma 1, prevede che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 (4 novembre 2016), un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i suddetti Ministeri predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

[300] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[301] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016 sono individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Ai sensi della disposizione richiamata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sull’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL , a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP.

[302] Il comma 247 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), istituito dal comma 244, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione al Fondo medesimo.

[303] L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Parlamento una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale. Tale disposizione riproduce testualmente quanto previsto con riferimento al servizio civile “nazionale” dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), abrogata, ad eccezione degli articoli 8, 10, 19 e 20, dall'articolo 2268, comma 1, n. 951, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Da ultimo, nell'ambito del Governo Gentiloni la competenza in materia di Servizio civile nazionale è stata delegata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, a decorrere dalla medesima data.

[304] Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 stabilisce che fino all'approvazione del primo Piano triennale per la programmazione del servizio civile universale, il servizio si attuerà, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale. La relazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, riferita all’anno 2016 è stata trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento in data 15 dicembre 2017.

[305] L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, introduce una nuova disciplina lavoristica inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Il comma 21 di tale articolo dispone che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmetta alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali disciplinate all’articolo 54-bis.

[306] La lett. c) del comma 1 dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore, da predisporre anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b) del suddetto comma 1.

Si ricorda che l’articolo 95 del decreto legislativo n. 177, al comma 1, stabilisce che la funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli allo scopo di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che entro il 15 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti. Il comma 3 dell’articolo 95 stabilisce che l’Organismo nazionale di controllo, disciplinato dall’articolo 64, trasmetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo 64, ossia entro il 31 maggio.

[307] L’articolo 16 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al comma 4, istituisce un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all’articolo 21. L'Osservatorio, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile, è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Osservatorio è finalizzato a promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del reddito d’inclusione (ReI), nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il comma 6 dell’articolo 16, che elenca i compiti dell’Osservatorio, alla lett. a), prevede che esso predisponga un Rapporto biennale sulla povertà, da trasmettersi alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema.

[308] L’obbligo decorrerà dalla costituzione dell’Osservatorio.

[309] L’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), al comma 1, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore decreto medesimo (14 ottobre 2017), sia istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, il comma 13 dell’articolo 24 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni del SIUSS, presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

[310] Il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), istituito dal comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi (comma 2 dell’articolo 24). Il comma 3 dell’articolo 24 prevede che il SIUSS si articoli nelle seguenti componenti:

a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati delle prestazioni sociali;

2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:

1) Banca dati dei servizi attivati;

2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.

Il comma 6 dell’articolo 24 stabilisce che le modalità attuative del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali di cui al comma 3, lettera a), siano disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali: alla conclusione della XVII legislatura il decreto non risulta emanato.

[311] Il comma 155 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, al primo periodo, prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge n. 205, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, dovrà concludere i propri lavori entro il 30 settembre 2018. Entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

La Commissione è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2018.

[312] Il comma 158 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, al primo periodo, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205, sia istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Il comma in esame dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

La Commissione è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018.

[313] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[314] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[315] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[316] Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dispone che siano trasmesse anche alle Camere le relazioni trimestrali al CIPE sulle attività dell'ex AGENSUD trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già affidate alla gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, soppressa dallo stesso comma 1.

[317] Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8.

La composizione del Comitato è stata definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2016.

[318] L'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, al comma 1, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano integrate le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che le attività del Tavolo siano rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscano oggetto di una relazione annuale alle Camere.

[319] Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45 (articolo 1, comma 1,  lettera e), il Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012 è stato ridenominato “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare”.

[320] Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dispone che le amministrazioni interessate dal decreto medesimo, trasmettano annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati dal comma 1 dell'articolo 19.

[321] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[322] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016, sono individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Ai sensi della disposizione richiamata il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita la vigilanza sul Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

[323] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[324] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[325] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[326] Il comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ha previsto che il Ministero della salute, con cadenza almeno semestrale, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Il comma 409 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha integralmente sostituito l’articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2013 senza reintrodurre l’obbligo di relazione.

[327] L’unico documento pervenuto alle Camere ha riferito in merito a tutto l’arco della sperimentazione, che si è conclusa il 1° gennaio 2015, e che, stando anche all’esito dell’ultimo parere del Comitato scientifico, istituito ai fini della sperimentazione medesima, non avrà seguito.

[328] Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”, all’articolo 19, comma 2, prevede che il Ministero della salute trasmetta al Parlamento, ogni due anni, una relazione concernente lo stato di attuazione del decreto medesimo.

[329] L’articolo 1, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, al comma 2-bis, prevede l’attivazione presso il Ministero della salute di un organismo di coordinamento (composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine l’organismo di coordinamento si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008. Il comma 2-bis prevede altresì che ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 52, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettano alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative.

[330] Il comma 554 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 205 (legge di stabilità 2016), prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565. I commi richiamati introducono nuove norme procedurali per l’adozione del provvedimento di revisione dei livelli essenziali di assistenza ed istituiscono una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, alla quale spetta anche il compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste.

[331] La Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale è stata costituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016 e si è insediata l’11 ottobre 2016 al Ministero della salute.

[332] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[333] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016 sono individuati dall’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Ai sensi delle disposizioni richiamate, il Ministero della salute esercita la vigilanza sull’Istituto Superiore di Sanità – ISS e, insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali – INAIL, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[334] La lett. b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, stabilisce che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede quindi che il progetto di cui alla lett. b) del comma 2, inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, sia trasmesso dalla regione Puglia e venga approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. Il comma 3 prevede altresì che la regione Puglia presenti al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell’anno precedente. La relazione deve essere inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

[335] Il progetto presentato dalla regione Puglia ha ottenuto, in data 16 ottobre 2017, il parere favorevole dell’Istituto superiore della sanità ed è stato sottoposto all’esame della Direzione generale della programmazione sanitaria.

[336] Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito dal comma 1 del suddetto articolo 3.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l'Osservatorio acquisisca dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituiti ai sensi dell’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso. Il comma 2 prevede, inoltre, che l'Osservatorio individui idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al successivo articolo 5. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvalga anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

[337] L’Osservatorio è stato istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017. L’articolo 2, comma 1, lett. g), del citato decreto prevede che l’Osservatorio trasmetta al Ministro della salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta.

[338] Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, all’articolo 1, comma 1-ter, prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle eventuali reazioni avverse, segnalate in attuazione delle disposizioni di legge vigenti e delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge di conversione del decreto-legge n. 73, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni elencate dal comma 1-bis dell’articolo 1. Il comma 1-ter prevede altresì che in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmetta alle Camere medesime una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

[339] Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.

[340] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[341] L'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, una relazione sulla sua applicazione. Il medesimo comma prevede altresì che le regioni siano tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

[342] L'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dispone che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo articolo, anche attraverso l'istituzione presso gli enti vigilati dal Ministero della salute di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere.

 

[343] Il comma 1-quinquies dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è stato inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Il comma 1-bis dell'articolo 49 stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies, la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, insieme ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica.

[344] Sull’Atto del Governo n. 399, divenuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso parere favorevole con condizioni in data 11 aprile 2017.

[345] L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Il comma 5 dispone che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e finanza.

[346] Gli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017. Il comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto dispone che entro il 1° marzo 2019 ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

[347] Il comma 58 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2014)”, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 30 giugno 2014), il Ministro dello sviluppo economico invii alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

[348] Con lettera del 23 ottobre 2014 il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che la disposizione non ha avuto attuazione in ragione dell'incertezza interpretativa e dell’esiguità delle risorse rese disponibili per l'intervento. Pertanto l’obbligo di relazione potrebbe intendersi superato. Va tuttavia evidenziato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 6, lett. a) e b) ha modificato i commi 56 e 57, elevando la dotazione del Fondo, per l’anno 2015, da 5 a 10 milioni di euro e stabilendo che sia destinato “al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive”. I commi 641 e 642 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) hanno ulteriormente modificato i commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2013, riducendo tra l’altro da 15 a 5 il numero minimo dei soggetti necessari per dare vita a un RTI e stabilendo che i programmi debbano avere almeno durata biennale (nella formulazione originaria la durata minima prevista era triennale).

[349] L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è stato integralmente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

L'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, nel nuovo testo, dispone che il Governo promuova l’istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale dovrà essere interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, finalizzata ad intraprendere iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. Il comma 6 dell'articolo 15 specifica che obiettivo della Società è la cessione delle partecipate, ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento, entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine stabilito dallo statuto, prevedendo all'ultimo periodo, che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

[350] La Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato, in data 29 maggio 2015, un annuncio per la ricerca di soggetti interessati a partecipare al capitale della società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in qualità di investitori garantiti. Al riguardo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2015 prevede che le condizioni economiche della garanzia in favore degli investitori della citata Società siano definite mediante procedura indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[351] L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per i profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole e forestali

Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”.

[352] L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 8, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 30, e sui risultati raggiunti.

[353] La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, co. 202, secondo periodo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunichi con apposito rapporto alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno 2015, le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Stante la natura una tantum dell’obbligo, la trasmissione della relazione ne determina la conclusione.

[354] L'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), al comma 10, dispone che, il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito dal comma 1 dell’articolo 8, relazioni annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta.

[355] Il Comitato si è costituito con la nomina del suo presidente avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2017.

[356] L'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dall'articolo 1, comma 1, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

[357] Gli enti pubblici di ricerca ai quali si applica il decreto legislativo n. 218 del 2016 sono individuati dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Ai sensi della disposizione richiamata, il Ministero dello sviluppo economico esercita la vigilanza sull’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA.

[358] L'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), al comma 58, stabilisce che per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia incrementato, per l'anno 2017, di 1 milione di euro. Il medesimo comma dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

[359] L’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, al comma 1, lett. b), inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 un nuovo comma 8.5. Tale comma prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, deve essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13. In particolare, la lett. a) del comma 2 dispone che dette risorse, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, vengano destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del piano di sostegno di cui al sopracitato comma 8.5. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) dispone che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

[360] Nel mese di marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che il piano, che dovrà essere predisposto e attuato a cura dei Commissari straordinari, non è stato ancora adottato. I soggetti beneficiari saranno selezionati mediante avviso pubblico, d’intesa con i comuni interessati. La misura è finanziata con trenta milioni di euro nel triennio 2017/2019. Il piano sarà approvato dal Ministero dello sviluppo economico, in sede di approvazione del programma integrativo dell’amministrazione straordinaria relativo all’esecuzione degli ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale di competenza dell’amministrazione straordinaria, introdotti anch’essi con l’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016. Il Ministero dello sviluppo economico si occuperà anche del monitoraggio dei relativi stati di avanzamento.

[361] L'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha sostituito l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317. Il comma 3 dell’articolo 8, nella nuova formulazione, dispone che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale che illustri l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo.

[362] Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Al riparto del fondo si è provveduto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

[363] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

L’articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2017 l'incarico del Commissario “ad acta”.

Il termine di cui all’articolo 49 è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 1139, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[364] In base a quanto preannunciato nella prima relazione alle Camere, annunciata l'8 ottobre 2014, le scadenze per l’adempimento dell’obbligo sono da intendersi al 31 marzo ed al 30 settembre.

[365] L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, il Commissario straordinario per ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale. Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che il Commissario rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

I commissari dell’ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria sono stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015.

[366] Si ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è stato fissato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023. Si ricorda altresì che il Piano è stato modificato, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.

[367] Il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato che le contabilità speciali, intestate all’organo commissariale di Ilva S.p.A. in A.S., di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 1 del 2015 sono state attivate in data 13 giugno 2017.

In particolare, in tale data, in conformità alla normativa di riferimento, i Commissari straordinari hanno attivato, presso la tesoreria di Stato, la contabilità speciale n. 6055, denominata “COMM STRAORD ILVA DL 1-2015”, sulla quale sono confluite le risorse finanziarie rinvenienti dal prestito obbligazionario emesso dall’organo commissariale di Ilva, sempre nel mese di giugno 2017, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015. Tali risorse sono state utilizzate, per la prima volta, nel mese di dicembre 2017, al fine di dare corso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, alla restituzione del finanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 e successive modificazioni. La restituzione del suddetto finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall’operazione di prestito obbligazionario, è stata poi completata nel corso del mese di gennaio 2018.

Quanto all’informativa in merito alla rendicontazione sugli utilizzi delle somme giacenti sulla contabilità speciale prevista dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, si conferma che la stessa sarà resa alle Camere nel rispetto del termine di 6 mesi ivi previsto. Si prevede, pertanto, che la prima relazione informativa sarà formalizzata nel corso del mese di giugno 2018, nel rispetto del termine di 6 mesi dal primo utilizzo delle risorse giacenti su detta contabilità speciale, intervenuto, come detto sopra, nel mese di dicembre 2017.

[368] Il comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dispone che i commissari del Gruppo ILVA indichino i criteri utilizzati nella scelta dell'aggiudicatario nell'ambito delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. Ai fini della valutazione della scadenza fissata dalla norma si segnala che i Commissari straordinari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria sono stati autorizzati a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. ad Am Investco Italy S.r.l. con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017. Si segnala altresì che i commissari straordinari di ILVA S.p.A. hanno riferito sull'aggiornamento delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo nel corso di audizioni informali svoltesi presso la X Commissione (Attività produttive) nelle sedute del 25 febbraio 2016, del 21 settembre 2016 e dell’11 luglio 2017, nonché sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda nell’audizione informale tenutasi presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 20 settembre 2017.

[369] Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (ossia entro il 3 agosto 2016), i commissari del Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo. In adempimento di tale previsione è stato trasmesso, in data 25 luglio 2016, il Doc. XXVII, n. 26.

Il comma 8.4 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, stabilisce che entro il termine ultimo per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell’ambito del ciclo produttivo. Il nuovo comma 8.4 stabilisce altresì l’obbligo per i Commissari straordinari di specificare nella relazione prevista dal comma 10-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, nonché lo stato di attuazione degli interventi stessi. I commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare gli ulteriori interventi su cui si chiede di riferire entro il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria che, ai sensi dello stesso comma 8.4, si intende esteso fino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, o altra norma di legge. Le modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono state approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.

Si ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi di cui al Piano è stato fissato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 8.4 - secondo la quale i Commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al successivo comma 10-bis, gli ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione - posto che l'obbligo di presentazione della relazione di cui al predetto comma 10-bis (relativa all'attività svolta con riferimento al materiale radioattivo e contenente amianto dello stabilimento ILVA S.p.A.) è stato già adempiuto nei termini di legge ad agosto 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che si deve ritenere, anche dalla lettura della norma nel suo complesso, che detti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale siano, appunto, “ulteriori” ed integrativi rispetto a quelli contenuti nel programma dell’amministrazione straordinaria, pertanto degli stessi i Commissari dovranno relazionare alle Camere, ad integrazione di quanto già fatto ai sensi del comma 10-bis articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015.

[370] Il comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), prevede che, per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, debba presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato di riconversione industriale e sulle attività di tutela ambientale e sanitaria.

[371] Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, che interviene in materia di affitto di azienda o di rami di azienda con obbligo di acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali, stabilisce che qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario, non trovino applicazione i commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetto decreto Marzano). Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge e anche di inviare alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario. La previsione di relazione semestrale, stando anche alla dizione testuale della norma (resta fermo l'obbligo... anche di inviare...), sembrerebbe sostanzialmente ribadire quanto disposto dall'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), come convertito.

[372] I Commissari straordinari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria sono stati autorizzati a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A. ad Am Investco Italy S.r.l con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017. La stipula del contratto di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA è intervenuta in data 28 giugno 2017. Nel mese di marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha tuttavia evidenziato che il contratto in parola è sottoposto a diverse condizioni sospensive di efficacia (adozione piano ambientale, attualmente oggetto di impugnativa – controllo antitrust – adozione accordo sindacale) e, quindi, in pendenza di avveramento di dette condizioni, non è efficace. Di conseguenza, l’aggiudicatario non è ancora entrato nel possesso dello stabilimento e fino a quel momento non potrà redigere la relazione sullo stato di riconversione industriale e sulle attività di tutela ambientale e sanitaria.

[373] L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un’autorità indipendente istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste.

L’articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, cui erano state trasferite le funzioni di regolamentazione del settore postale, in precedenza affidate al Ministero dello sviluppo economico dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e le ha attribuite all’AGCOM; conseguentemente, all’Autorità competono gli obblighi informativi nei confronti del Parlamento inerenti al settore postale.

[374] L’articolo 44-quinquies è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha integralmente sostituito il Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in precedenza costituito dal solo articolo 44, con gli attuali articoli da 44 a 44-septies. Il nuovo articolo 44-quinquies definisce le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente e stabilisce, al comma 4, che l’AGCOM presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione deve, altresì, fornire i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.

 

[375] Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che entro 3 mesi dall’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al medesimo decreto n. 50 - ossia entro il 19 luglio 2016 - l'ANAC effettui una ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle società organismi di attestazione (SOA) attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Il comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere.

[376] L'ANAS è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. Già società per azioni con socio unico il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal 18 gennaio 2018 ANAS S.p.A. è sottoposta al controllo totalitario di Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. a seguito del parere positivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’operazione è stata disposta dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha dettato una disciplina speciale volta a determinare il trasferimento della partecipazione totalitaria in Anas S.p.a., detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze, a Ferrovie dello Stato italiane S.p.a.

[377] L'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 10, come modificato dall’articolo 1, comma 70, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che la società ANAS S.p.A. presenti semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A., con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. per l'attuazione del programma medesimo nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie 2013-2015 è stata presentato dall’ANAS l’8 luglio 2013.

La delibera 6 agosto 2015, n. 63, con cui il CIPE ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2015, comprensivo del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296.

Con il decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588, è stato approvato il Contratto di Programma 2016 – 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A., sottoscritto in data 21 dicembre 2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, di approvazione dello schema di contratto, che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere NARS n. 3 del 4 agosto 2017.

[378] La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

[379] L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte. L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

[380] Il comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152.

[381] L'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, al comma 2, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA) -, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, rediga una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, e la sottoponga al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.

[382] L’articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, al comma 6-bis, prevede che la Banca d'Italia riferisca alle Camere, con cadenza annuale, in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale come disciplinate dal medesimo articolo 4.

[383] L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1, istituisce presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale, ai sensi del comma 2, sovraintende una Cabina di regia. Il comma 4-quater dell'articolo 6, introdotto (unitamente ai commi 4-bis e 4-ter) dall'articolo 8, comma 1, lett. e), della legge 29 ottobre 2016, n. 199, prevede che la Cabina di regia trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti ad essa affidati, indicati dal comma 4 dell’articolo 6, e, in particolare, sul risultato dei monitoraggi, su base trimestrale, dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma 4, nonché sul rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

[384] L'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti secretati), al comma 5, dispone che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo (in precedenza non previsto) sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

[385] L’articolo 63 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 1 prevede, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, la concessione per il periodo 2017-2027, a favore di Ryder Cup Europe LLP, della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, relativamente alla parte non coperta dai contributi statali. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la Federazione italiana golf provveda a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un’analitica rendicontazione dell’utilizzo delle somme assegnate.

[386] Il comma 8 dell'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016.

[387] Lo statuto della Fondazione Italia sociale è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017. I componenti del Comitato di gestione sono stati nominati con decreto del Ministro del lavoro 21 dicembre 2017.

[388] L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (commi 1 e 2), prevede che il Garante sia istituito presso il Ministero della giustizia e sia costituito in collegio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sia composto dal presidente e da due membri, scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, per la durata di cinque anni.

Il comma 5 dell’articolo 7, che elenca i compiti del Garante, alla lettera g), prevede che il Garante trametta annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

Il regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36. L'obbligo di trasmissione della relazione è stato ribadito dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del decreto n. 36. Tale articolo prevede che la relazione contenga l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti e sia pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.

Con decreti del Presidente della Repubblica del 1° febbraio e del 3 marzo 2016 sono stati nominati, rispettivamente, Mauro Palma (Presidente) e Emilia Rossi e Daniela De Robert (componenti).

[389] L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la sicurezza nucleare e la radio protezione espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. L'Ispettorato ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 e soppressa, prima ancora di divenire operativa, dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[390] L’articolo 6, comma 4, lett. h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, prevede che il direttore dell'ISIN trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, ha disposto l’inserimento nell'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del comma 5-bis. La nuova disposizione così introdotta prevede che ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettano all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto n. 230, comunicate dagli organi di vigilanza, e sui provvedimenti adottati.

[391] Con decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016,  Maurizio Pernice è stato nominato direttore dell'ISIN, e Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), Laura Porzio e Vittorio D'Oriano componenti della consulta dell'ISIN. La Consulta dell’Ispettorato si è insediata il 18 dicembre 2017.

 

[392] L'ISPRA è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto. La legge 28 giugno 2016, n. 132, all'articolo 4, qualifica l'ISPRA quale persona giuridica di diritto pubblico e ne disciplina i profili di autonomia, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dall'articolo 1 della medesima legge n. 132.

[393] Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dispone che il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale (di cui all'articolo 13), entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Stefano Laporta è stato nominato presidente dell’ISPRA con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2017.

[394] Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevede che il Presidente della regione Campania trasmetta semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione avente ad oggetto: lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1 dell’articolo 3 (impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo); il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; le attività svolte in relazione allo stato di attuazione delle opere; le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti, i monitoraggi ambientali sulle aree a monte e a valle degli impianti indicando altresì gli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

[395] L'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario per la ricostruzione, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50), limitatamente a quelli già colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui all'articolo 1, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5 del medesimo articolo, si applicano anche ai territori colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013. Il comma 9-quater dell'articolo 1 prevede che il presidente della regione Emilia Romagna trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dall'articolo 1 e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

[396] Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevede che il Presidente della Regione siciliana riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, nonché in maniera dettagliata sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

[397] Il comma 1-bis dell'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo), da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto e l’annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, insieme ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull’esito della consultazione pubblica.

In attuazione di quanto disposto dal comma 1-quinquies è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”.

L’articolo 13 dello “schema di convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, al comma 2, stabilisce che ai fini di una corretta individuazione dei costi rilevanti anche per la determinazione annuale dell'ammontare del canone di abbonamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le rispettive competenze, verificano annualmente la realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, l'attuazione del piano editoriale, il rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, nonché la distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e la corretta imputazione dei costi, secondo quanto previsto dall’articolo 14 della convenzione, da parte della società concessionaria.

Il comma 3 dell’articolo 13 della convenzione dispone che la società concessionaria informi annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2.

[398] La dizione testuale del comma 3 dell’articolo 13 (“La società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2”), dello schema di Convenzione di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 induce a ritenere che l’informativa di cui trattasi possa essere fornita attraverso l’audizione dei rappresentanti della RAI, analogamente alla prassi seguita per l’attuazione del comma 12-ter dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), inserito dall’articolo 2, comma 1, lett. e), della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo). Per completezza si fa presente che l’articolo 27 del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., stipulato il 21 febbraio 2018, al comma 2 reitera quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 13 della convenzione, mentre al comma 3 prevede che, al fine di fornire una informativa completa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno, la RAI è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione sui risultati economico-finanziari dell’esercizio precedente, recante informazioni anche in merito alla ripartizione del mercato pubblicitario, ai ricavi pubblicitari della RAI, agli indici di affollamento pubblicitario.

[399] La legge 5 maggio 2009, n. 42, all'articolo 24, ha introdotto in sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale, configurato quale ente territoriale, i cui confini sono quelli del comune di Roma, dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. In attuazione della delega di cui al comma 5 dell'articolo 24 a disciplinare l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, sono intervenuti: il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che individua gli organi di governo dell'ente (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco), il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che regola il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dalla legge delega sul federalismo, nonché il decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51, che ha apportato talune modifiche al decreto legislativo n. 61. Ferme restando le disposizioni dei decreti legislativi già adottati su Roma capitale, da ultimo è intervenuta la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha disposto un’ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo anche l’istituzione (articolo 1, commi 101-103) della città metropolitana di Roma capitale, e rinvia allo statuto di tale ente la disciplina dei rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, al fine di garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

[400] Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16, ossia entro il 4 luglio 2014, Roma Capitale trasmetta al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5. Stante la natura una tantum dell’obbligo, l’avvenuta trasmissione del rapporto ne ha determinato la conclusione.

Per completezza si ricorda che il comma 2 dell’articolo 16 ha stabilito inoltre che contestualmente al rapporto Roma Capitale trasmetta un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, (da inviare anch'esso alle Camere, ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze ed alla Corte dei conti), al cui interno siano indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative. Ai sensi del comma 4 il piano triennale di cui al comma 2 è approvato, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014, recante “Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale”.

 

[401] L'articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, al comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.

 

[402] Nella presente tabella si riporta, per ogni presentatore, il numero complessivo delle relazioni di competenza per le quali l’obbligo di presentazione si è concluso nel corso della XVII legislatura.

[403] Il dato indicato si riferisce alle relazioni concluse di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Commissari straordinari di Governo e dei Ministri senza portafoglio.

[404] Si prendono pertanto in considerazione le relazioni annunciate non oltre la seduta dell’Assemblea del 23 marzo 2018.

[405] Il comma 4-quinquies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), numero 7, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. c-bis) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Governo “riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali”. La legge n. 225 del 1992 è stata abrogata dall’articolo 48, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo (ossia dal 6 febbraio 2018). Si evidenzia che l’obbligo di relazione è stato riprodotto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

[406] L’articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato abrogato dall’articolo 64, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

L'articolo 50-bis, introdotto dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, al comma 2, prevedeva che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicurasse l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informasse con cadenza almeno annuale il Parlamento.

[407] L'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), al comma 8 prevedeva che il Presidente del Consiglio - o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica - riferisse annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 52, in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni: il comma 8 è stato abrogato dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

[408] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro da lui delegato - riferisca ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, ed invii altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività.

L'articolo 4 è stato abrogato dall'articolo 49-bis, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

[409] Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dispone che entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenti alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprenda un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. La medesima disposizione prevede inoltre che alla relazione sia allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Il comma 1-bis è stato abrogato dall’articolo 20, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[410] Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dispone che lo schema del decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 sia trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (23 maggio 2015) della stessa legge n. 52, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, deve inviare al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione.

Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (atto n. 189) in data 30 luglio 2015 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; nella medesima data la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto legislativo n. 122 del 7 agosto 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015.

[411] L’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017), ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 165, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a e) dei commi 1 e 2. Il comma 4 dell’articolo 3 prevede che lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480), le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno espresso entrambe pareri favorevoli con osservazioni, quest’ultime non completamente coincidenti, in data 7 dicembre 2017.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2017, n. 295, S.O.

[412] Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, recante “Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche”, dispone che, nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento della gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima, continuino a produrre effetti, fino al 30 novembre 2014 e che, decorso tale termine, gli effetti dell'ordinanza cessino comunque.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 3 prevede che il Commissario delegato ai sensi della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ((soppressa dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

[413] La Giunta regionale della Campania, con la delibera n. 146 del 28 marzo 2015, nelle more della piena operatività dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale regionale individuato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare la sicurezza delle persone e delle cose, ha disposto la gestione commissariale degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Nicola Dell’Acqua, nominato Commissario per la gestione commissariale con DPGR n. 110 del 10 giugno 2015, ha rassegnato le dimissioni in data 20 ottobre 2015. Con ordinanza di protezione civile 29 ottobre 2015 n. 294 la regione Campania è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività finalizzate alla chiusura della gestione commissariale istituita ai  sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012.

[414] Il prefetto Angelo Sinesio era stato nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, fino al 31 dicembre 2013. L'attività del Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie, prorogata al 31 dicembre 2014, dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è cessata anticipatamente il 31 luglio 2014 per effetto della modifica apportata al suddetto comma 1, dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.

[415] Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, prevede che il Commissario trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. L'ultimo periodo del comma 3 ha altresì previsto che, in sede di prima applicazione, la relazione debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013: il Doc. CCIX, n. 1, annunciato nella seduta dell'Assemblea dell'8 gennaio 2014, è stato inviato alle Camere con lettera del 20 dicembre 2013. 

[416] Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all’articolo 4, comma 3, quarto periodo, prevede che il Commissario trasmetta semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. L'obbligo è stato assolto con l'invio alle Camere del Doc. CCIX n. 1, che ha adempiuto anche alla previsione di cui al terzo periodo del comma 3.

[417] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, articolo 2, comma 1, lett. d), l’esame delle leggi regionali e delle province autonome ai sensi e per gli effetti dell’articolo 127 della Costituzione, è stato delegato, con decorrenza 12 dicembre 2016, al Ministro per gli affari regionali Enrico Costa. Le dimissioni di Enrico Costa dalla carica di Ministro senza portafoglio sono state accettate con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017. Conseguentemente, le deleghe del Ministro degli affari regionali sono state riprese dal Presidente del Consiglio dei ministri.

[418] Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenti al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione deve esporre i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

Il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla lett. c) dal comma 1 dell’articolo 77 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

 

[419] Da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, articolo 1, comma 1, la materia delle politiche per la coesione territoriale è stata delegata, con decorrenza 12 dicembre 2016, al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

[420] Il comma 13 dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 è stato soppresso dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In proposito la relazione del Governo illustrativa del decreto fa presente che i medesimi dati oggetto della relazione abrogata sono contenuti nella relazione, da trasmettersi in allegato al DEF, prevista dall'articolo 10, comma 7, sempre della legge n. 196 del 2009.

Il comma 13 disponeva che il Ministro dello sviluppo economico presentasse alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

[421] La competenza in materia di politiche di coesione è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri - o al ministro delegato - dall'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le funzioni relative alla politica di coesione sono state da ultimo ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale sono state delegate da ultimo al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti con DPCM 25 febbraio 2016.

[422] Scadenza indicata al 20 ottobre in quanto la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata alle Camere in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione. Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.

[423] Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, la materia delle politiche della pubblica amministrazione è stata delegata, con decorrenza 12 dicembre 2016, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

[424] Il comma 591 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dal comma 5 dell’articolo 17, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

[425] L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che nella relazione sia fornita dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere. Il medesimo comma prevede altresì che la prima relazione venga presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto (ossia entro il 17 febbraio 2013) e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

In data 30 marzo 2018 il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato che la relazione non è più sorretta da un obbligo di legge in quanto i commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 aventi ad oggetto l’istituzione, la composizione e i compiti della cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana sono stati abrogati dall’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, del medesimo decreto n. 179.

[426] Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 1, comma 5-quater, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

In data 30 marzo 2018 il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che “da un’esegesi attenta alla sistematica del dato normativo richiamato e alla ratio legis sottesa al complesso di disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell’articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013 si desume che l’obbligo di relazione di cui al comma 5-quater dispiega effetti per i soli dati trasmessi entro il 31 dicembre 2013 e può pertanto ritenersi assolto dalla relazione trasmessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione annunciata il 23 luglio 2015”.

[427] Il comma 2 dell’articolo 2 della legge della legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevede che annualmente sia allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente, fra l'altro, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e l’indicazione degli strumenti di intervento. Il medesimo comma dispone altresì che il Parlamento discuta la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della legge n. 49.

L'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, ha disposto l’abrogazione della legge n. 49 a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 125, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 25 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta del regolamento con cui viene adottato lo statuto disciplinante le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dal medesimo articolo 17, comma 1. Detto regolamento è stato adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, entrato in vigore il 31 luglio 2015: la legge n. 49 è pertanto abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Con riferimento alla sottoposizione al Parlamento degli indirizzi programmatici in materia di cooperazione internazionale, si ricorda che l’articolo 12 della citata legge n. 125 stabilisce che l’indicazione della visione strategica, degli obiettivi di azione e dei criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi e dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, nonché l’esplicitazione degli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali sia demandata al Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che il Consiglio dei ministri deve approvare entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, della legge n. 125. Sullo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2017-2018 (Atto Governo n. 414) la Commissione affari esteri della Camera ha espresso parere favorevole il 30 maggio 2017 e la Commissione affari esteri  del Senato parere favorevole con osservazioni nella seduta del 31 maggio 2017.

Lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2017-2019 (atto del Governo n. 512), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo riferita all'anno 2016, è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del 23 marzo 2018.

[428] Per l'abrogazione della legge n. 49 del 1987 v. nota precedente.

Si segnala che l'articolo 12 della legge n. 125 del 2014, al comma 4, ha disposto che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, che dia conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali: la nuova disposizione ha così sostanzialmente riprodotto gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, lett. c), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 49 del 1987 (v. nota successiva). La prima relazione in attuazione dell’articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014 è stata allegata, come prescritto, allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2015-2017 (Atto Governo n. 187), trasmesso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 18 giugno 2015.

[429] Per l'abrogazione della legge n. 49 del 1987 v. note precedenti.

Nelle more dell'abrogazione della legge n. 49 del 1987 disposta dall'articolo 31, comma 1, lett. b) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la legge 24 novembre 2014, n. 173, all'articolo 3, comma 1, lett. b), ha sostituito l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 49 del 1987, disponendo che la relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, sia trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno e non più, come originariamente previsto, in allegato alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, prevista dall’articolo 3, comma 6, lett. c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, da presentarsi prima dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Si ricorda che il contenuto della relazione prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 49 del 1987 è ora trasfuso in quello della relazione da trasmettersi alle Camere ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014.

[430] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

[431] L’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, è stato abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2016, dall’articolo 3, comma 2, lett. a), della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”. La disposizione abrogata prevedeva che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri (attualmente degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e della difesa riferissero al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto con la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2016 l’obbligo si è concluso.

[432] Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, prevede che il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmetta alla Commissione europea e al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del decreto medesimo relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.

L'articolo 17 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è stato abrogato dall’articolo 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (12 aprile 2014).

[433] Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all’articolo 17, comma 1, prevede che in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 195, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’ultimo periodo del comma 1 dispone che ciascun commissario presenti al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dei DD.P.C.M. di nomina dei Commissari, le relazioni sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto che nelle funzioni dei Commissari (i cui mandati sono scaduti, in date diverse, nel corso del 2014) subentrino, relativamente al territorio di competenza, i Presidenti delle regioni. Pertanto, con l’invio delle relazioni di fine mandato l’obbligo si è concluso.

[434] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico “economico”; il comma 4 del medesimo articolo 16 ha inoltre stabilito che l'attività di ENIT prosegua nel regime giuridico vigente fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato. Il consiglio di amministrazione del nuovo ente economico si è insediato l’8 ottobre 2015. Con la trasmissione della relazione sull’attività svolta nel 2015, ossia riferita al periodo conclusivo dell’attività dell’ENIT quale ente non economico, l’obbligo s’intende concluso.

[435] La relazione sull’attività svolta nel 2014 è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 13 luglio 2016.

[436] Il comma 322 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha disposto la fusione per incorporazione della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, nella società “ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.”, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Ai sensi del comma 324 la fusione ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all’iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel registro delle imprese. Lo statuto della società ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016. La società ARCUS è pertanto venuta meno, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica, in data 19 marzo 2016.

[437] Il Comitato è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che il Comitato rimanga in carica fino alla data del 31 dicembre 2013 e che, al termine delle celebrazioni, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

Nell’ambito del Governo Letta lo svolgimento delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste dalla legge n. 206 del 2012, compresa la presidenza del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, è stato delegato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2013, articolo 3, comma 1.

[438] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che ogni anno, entro il 31 luglio, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'obbligo deve ritenersi concluso in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50, l'UNUCI è stato trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato.

[439] La legge 11 novembre 1986, n. 770, è stata abrogata dall’articolo 217, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’articolo 129, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva originariamente che la relazione fosse inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero. L'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il comma 1 dell’articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), disponendo l’invio della relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, termine differito al 20 ottobre di ogni anno dall’articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha modificato l’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[440] Con lettera del 21 ottobre 2016 il Ministro della difesa ha comunicato che, analogamente a quanto avvenuto per gli anni precedenti, la relazione non è stata predisposta in quanto nel 2015 non è stato eseguito alcun programma.

[441] Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, con cui si è disposta la proroga delle missioni internazionali al 30 giugno 2014, all'articolo 3-bis, comma 1, prevede che, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione autorizzata, la relazione analitica sulle missioni debba essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del decreto-legge n. 2, che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. Si stabilisce inoltre che la relazione sia integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Analoga previsione era già stata introdotta dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 13, con il quale le missioni erano state prorogate al 31 dicembre 2013.

L’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono stati abrogati, a decorrere dal 31 dicembre 2016, dall’articolo 3, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”.

[442] Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto sarebbe dovuta essere trasmessa una relazione con i dati riferiti al 2016. In proposito si ricorda peraltro che il Ministero ha riferito sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso con riferimento al I e al II semestre 2016 con i Doc. LXX n. 8 e n. 9, trasmessi in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, anch’esso abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2016, dall’articolo 3, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145).

[443] Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, ha autorizzato la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, stabilendo che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate.

[444] L’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1 sopprime a decorrere dal 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società «Riscossione S.p.a.», di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento.

Il comma 14 dell’articolo 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze renda annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell’attività di coordinamento prevista dal comma 1.

Il 12 marzo 2007 l’assemblea di Riscossione S.p.a. ha deliberato il cambio di denominazione sociale in Equitalia S.p.A.

L’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 1, ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Il comma 2 riattribuisce l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, stabilendo che sia svolto dall'ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, istituito, a far data dal 1° luglio 2017, dal comma 3 quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia).

[445] Il comma 6 dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato interamente sostituito dall'articolo 1, comma 7, lett. d), della legge 4 agosto 2016, n. 163. L'articolo 10-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevedeva al comma 6 che qualora il Governo intendesse aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendessero necessari interventi correttivi, dovesse trasmettere al Parlamento una relazione nella quale fossero indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevedeva di adottare. Il comma 6, come riformulato dall'articolo 1, comma 7, lett. d), della legge 4 agosto 2016, n. 163, dispone che qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF.

[446] L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2016, n. 163. Il comma 1 dell’articolo 12 prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze presentasse alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

[447] L'articolo 1, comma 9, lett. a), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 14 della legge 196 del 2009. Il nuovo testo del suddetto comma, che sostanzialmente riproduce il previgente, dispone tuttavia che la relazione sia pubblicata dal Ministero dell’economia e delle finanze senza più prevederne la trasmissione alle Camere.

Il comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 196 del 2009 prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre, presentasse alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lett. b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre doveva riportare l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura.

[448] Il comma 12 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come formulato anteriormente alla sua integrale sostituzione con gli attuali commi 12, 12-bis, 12-ter e 12-quater, operata dall’articolo 3, comma 1, lett. f), della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevedeva che, nel caso si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria degli oneri dalle stesse previste, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un apposito monitoraggio, adottasse, sentito il Ministro competente, le misure per farvi fronte e riferisse alle Camere con una relazione, avente quindi carattere eventuale, che esponesse le cause che avevano determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati.

Il nuovo comma 12-bis stabilisce che qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lett. a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lett. a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

[449] L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha previsto, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Il comma 2 dell’articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.

[450] L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”, ha disposto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.

[451] L'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato integralmente abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

[452] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che il Rapporto fosse predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio, a partire dall'anno successivo all'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

[453] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sui relativi risultati. Il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha stabilito che la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, fosse avviata a partire dal 2015. La conclusione al 31 dicembre 2016 del periodo di sperimentazione, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata sancita con un'apposita determina del Ragioniere generale dello Stato adottata in data 20 dicembre 2016.

[454] Il comma 2 dell’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha previsto che al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto legislativo n. 118 alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, fosse avviata, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I in materia di princìpi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale, di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere una relazione sui relativi risultati. Il Doc. CCIII n. 4 espone gli esiti dell’ultimo semestre della sperimentazione conclusasi, come ricordato dal medesimo documento, il 31 dicembre 2014.

[455]Il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Il comma 36.1 è stato abrogato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[456] La data riportata è quella dell'annuncio alle Camere della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis).

[457] Il comma 1 dell’articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), autorizza una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato “a base zero” e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il medesimo comma prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio “a base zero”.

[458] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[459] Il comma 9-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che la relazione sia allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, da presentare alle Camere entro il 20 settembre.

[460] La data riportata è quella della trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n.1-bis), in cui è contenuta la relazione (cap. VI).

[461] Il comma 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che qualora dal monitoraggio, di cui al comma 9, effettuato dal Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione delle misure previste dal medesimo decreto n. 35 ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze disponga con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto-legge n. 35, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (da presentare entro il 20 settembre). L’obbligo è concluso in quanto non si sono verificate le condizioni per la trasmissione della relazione: possibile rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto-legge per il pagamento dei debiti pregressi; applicazione della clausola di salvaguardia in caso di sfondamento degli obiettivi.

[462] L'articolo 52, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) della legge di conversione del decreto medesimo, il Governo riferisca alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui all'articolo 52. La relazione è stata predisposta da Equitalia, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

[463] Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 66, ossia entro il 23 giugno 2014, presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno 2014, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

[464] Il comma 8-bis dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. d)-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57), prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunichino alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 novembre 2013, lo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.

[465] Il comma 4 dell’articolo 20 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aveva previsto che il Ministro della giustizia trasmettesse alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge n. 3. Nelle more della prima trasmissione, tuttavia, l'articolo 18, comma 1, lett. t), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la sostituzione degli originari articoli da 15 a 20 della legge n. 3 con gli attuali articoli 15 e 16; l'articolo 20 non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione e pertanto l'obbligo di presentare la relazione di cui trattasi è venuto meno.

[466] Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati soppressi dall'articolo 3, comma 47, lett. d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, la trasmissione della relazione, di cui al sesto periodo del comma 6, riferita all'esercizio 2013 conclude l'obbligo.

[467] Il comma 6 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, ha previsto che il Governo proceda annualmente ad una verifica, e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La prima relazione in attuazione dell’obbligo richiamato è stata trasmessa alle Camere nel mese di dicembre 2004 (Doc. CCXI, n. 1). A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è stato assolto, in via di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF (ora DEF), predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, in quanto in tale Allegato si dà conto anche dello stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 non è stata più trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha poi previsto espressamente che il programma di cui alla legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fossero trasmessi in allegato al DEF.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), all’articolo 217, comma 1, lett. d) ha disposto l’abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge n. 443 del 2001, riguardanti il programma delle infrastrutture strategiche, il cui stato di attuazione costituisce l’oggetto dell’obbligo a riferire al Parlamento in attuazione dell’articolo 71, comma 6, della legge n. 289 del 2002, obbligo che pertanto risulta superato.

[468] L'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti e ha previsto (comma 6-bis) che l'URSF fosse soppresso dalla data di entrata in operatività dell'Autorità stessa, determinata con delibera di quest'ultima del 19 dicembre 2013, n. 13, a decorrere dal 15 gennaio 2014. L'obbligo di cui al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, si è pertanto concluso con la trasmissione dei dati relativi agli anni 2012 e 2013.

[469] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

[470] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

Il decreto ministeriale concernente l'adozione del piano di rientro è stato trasmesso dal Ministro dell'interno con lettera in data 2 ottobre 2013.

[471] Il comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ha previsto che al fine di assicurare la trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell’interno presenti alle Camere, entro il 31 marzo 2014, una relazione per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2013, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

[472] L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono individuate le spese ammissibili per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e industriale, previsto dall'articolo 62 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012. Tale decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato emanato il 19 febbraio 2013 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ossia il 28 maggio 2013).

[473] Nel mese di febbraio 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che il susseguirsi, nel corso degli anni, di numerosi provvedimenti in materia pensionistica e gli interventi recati dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. riforma Fornero), hanno reso non più attuale l’analisi degli aspetti economico-finanziari ed attuativi della riforma previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto l’obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riferire al Parlamento, con periodicità biennale, sugli aspetti economico-finanziari e attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla legge n. 335, di cui al comma 46 dell’articolo 1 della medesima legge, deve intendersi superato.

[474] L’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, è stato abrogato dall’articolo 102, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 104, comma 3, del medesimo decreto legislativo. n. 117 del 2017.

[475] Nel mese di febbraio 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato che la relazione - da predisporsi ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato, deve ritenersi superata a seguito delle ulteriori modifiche apportate a questa tipologia di contratto di lavoro dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e, successivamente, dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

[476] Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche. Il comma 2 è stato abrogato dall'articolo 26, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017.

[477] Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente. Il comma 3 è stato abrogato dall'articolo 26, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017.

[478] Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, presenti una relazione alle Camere ai fini della verifica delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di semplificazione del Documento unico di regolarità contributiva.

[479] In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 è stato emanato il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, entrato in vigore il 1° luglio 2015.

[480] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[481] L'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto la soppressione dell'ASSI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione dello stesso decreto-legge n. 95 (15 agosto 2012). L'obbligo, pertanto, si è concluso con la trasmissione della relazione sull'attività svolta nel 2012, con allegato il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, annunciata nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2013.

[482] L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso l'INRAN a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 95 (7 luglio 2012). Le funzioni e i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999 sono stati attribuiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA (ora CREA); le competenze acquisite dall'INRAN nel settore delle sementi elette sono state conferite all'Ente risi, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA sono state soppresse.

L'obbligo, pertanto, si è concluso con la trasmissione della relazione sull'attività svolta nel 2012, con allegato il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, annunciata nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2013.

[483] Il comma 381 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che conserva la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione e assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria” (CREA).

[484] Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, dispone che, entro il 31 marzo di ciascun anno il Governo trasmetta al Parlamento una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

Sulla soppressione dell’ASSI v. supra.

[485] Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che per la eventuale quota dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non soddisfatta con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013) ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscano con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Il comma 6 stabilisce quindi che, in caso di mancata adozione del suddetto piano entro i termini previsti, il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invii apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[486] La legge 7 agosto 1973, n. 519, è stata abrogata dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 106. Lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti del Ministro della salute 24 ottobre 2014 e 2 marzo 2016: pertanto, l’obbligo si è concluso con la trasmissione dei dati relativi all’anno 2015.

[487] La legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), è stata abrogata dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”. Nel Doc. LIX n. 1, annunciato nella seduta dell’Assemblea del 5 luglio 2016, si rappresenta che dal 2014 non si è più provveduto all'aggiornamento degli elenchi della direttiva 76/768/CEE considerato che detti elenchi sono stati trasferiti nel Regolamento (CE) n. 1223/2009, al cui adeguamento procede la Commissione europea con propri regolamenti che sono direttamente applicabili e non necessitano di recepimento nazionale. Pertanto la trasmissione dei dati relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013 conclude l’obbligo.

[488] Ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), l'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui al comma 344, di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con cui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), devono essere individuate le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza. Il decreto ministeriale 30 aprile 2015, recante “Procedure operative e soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”, è entrato in vigore l’8 luglio 2015.

[489] Il comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ha previsto che il Ministero della salute, con cadenza almeno semestrale, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Il comma 409 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha integralmente sostituito l’articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2013 senza reintrodurre l’obbligo di relazione.

[490] L’unico documento pervenuto alle Camere ha riferito in merito a tutto l’arco della sperimentazione, che si è conclusa il 1° gennaio 2015, e che, stando anche all’esito dell’ultimo parere del Comitato scientifico, istituito ai fini della sperimentazione medesima, non avrà seguito.

[491] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[492] La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto la soppressione della Cassa conguaglio GPL a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il conferimento delle relative funzioni all'Acquirente unico S.p.A., per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all’OCSIT della titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

[493] Il Ministero potrebbe ancora trasmettere la relazione sull’attività svolta dall’ente soppresso nell’anno 2017.

[494] L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la relazione sia trasmessa al Parlamento e alla Conferenza unificata la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, dal Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia (di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003).

[495] Con lettera del 7 settembre 2012 il Ministero ha comunicato che l'unica relazione prodotta è stata trasmessa nel 2009 a cura dell'Osservatorio, ma tale relazione non risulta ufficialmente pervenuta alle Camere.

Con lettera del 23 ottobre 2014 il Ministero ha poi comunicato che l'obbligo deve ritenersi superato in quanto le esigenze informative in materia sono soddisfatte dalla relazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

 

[496] Il comma 1-quinquies dell'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è stato inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Il comma 1-bis dell'articolo 49 stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies, la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, insieme ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica.

[497] Sull’Atto del Governo n. 399, divenuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso parere favorevole con condizioni in data 11 aprile 2017.

[498] Il comma 8 dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevedeva che il Governo trasmettesse annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia per la sicurezza nucleare.

L'Agenzia, costituita con DPR 11 febbraio 2011, è stata soppressa dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni sono state trasferite, dal comma 20-bis del medesimo articolo 21, in via transitoria e sino alla definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Da ultimo l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Si segnala che l'articolo 6, comma 4, lett. h), del decreto legislativo n. 45 prevede che il direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), istituito dal comma 1 del medesimo articolo 6 quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, trasmetta al Governo ed al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

[499] Il comma 4 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti l’attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 10-bis e ne riferisca al Parlamento con relazione annuale. Tale previsione non è stata mai adempiuta. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 27, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (prima Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

[500] La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 202, secondo periodo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunichi con apposito rapporto alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno 2015, le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

[501] L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un’autorità indipendente istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste. L’articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, cui erano state trasferite le funzioni di regolamentazione del settore postale, in precedenza affidate al Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, e le ha attribuite all’AGCOM; conseguentemente, a quest’ultima competono gli obblighi informativi nei confronti del Parlamento inerenti al settore postale.

[502] Il comma 21 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), è stato abrogato dall’ articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il comma 21 così soppresso prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico trasmettesse al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia di regolamentazione per il settore postale sull'attività da essa svolta nell'anno precedente. In merito all’attribuzione all’AGCOM degli obblighi informativi riguardanti il settore postale v. nota precedente.

[503] Per l'anno 2011, le funzioni di regolamentazione del settore postale sono state svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni. Per tale ragione la relazione riferita all’anno 2011 è stata predisposta dal suddetto Ministero.

[504] Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che entro 3 mesi dall’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al medesimo decreto n. 50 - ossia entro il 19 luglio 2016 - l'ANAC effettui una ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle società organismi di attestazione (SOA) attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Il comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere.

[505] L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), in base al quale l'Autorità è organo collegiale vigilante sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, commi 1 e 2, ha disposto la soppressione dell'Autorità e ha trasferito i compiti e le funzioni da essa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è stata pertanto ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione”.

[506] Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato interamente abrogato dall'articolo 217, comma 1, lett. e), del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50.

[507] Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 81, comma 18, ha previsto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (poi Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ora ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- ARERA ai sensi del comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), presenti al Parlamento, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai sensi di tale disposizione è stato trasmesso, in data 30 dicembre 2008, il Doc. XXVII, n. 4. L'Autorità ha ritenuto di reiterare la trasmissione di una relazione sugli stessi profili anche negli anni successivi.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2015, n. 10 (Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2015, n. 6 – Prima serie speciale) corretta con Ordinanza 15-24 aprile 2015, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2015, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della medesima sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

[508] La legge 5 maggio 2009, n. 42, all'articolo 24, ha introdotto in sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale, configurato quale ente territoriale, i cui confini sono quelli del comune di Roma, dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. In attuazione della delega di cui al comma 5 dell'articolo 24 a disciplinare l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, sono intervenuti: il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che individua gli organi di governo dell'ente (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco), il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che regola il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dalla legge delega sul federalismo, nonché il decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51, che ha apportato talune modifiche al decreto legislativo n. 61. Ferme restando le disposizioni dei decreti legislativi già adottati su Roma capitale, da ultimo è intervenuta la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha disposto un’ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo anche l’istituzione (articolo 1, commi 101-103) della città metropolitana di Roma capitale, e rinvia allo statuto di tale ente la disciplina dei rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, al fine di garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

[509] Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16, ossia entro il 4 luglio 2014, Roma Capitale trasmetta al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5. Stante la natura una tantum dell’obbligo, l’avvenuta trasmissione del rapporto ne ha determinato la conclusione.

Per completezza si ricorda che il comma 2 dell’articolo 16 ha stabilito inoltre che contestualmente al rapporto Roma Capitale trasmetta un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, (da inviare anch'esso alle Camere, ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze ed alla Corte dei conti), al cui interno siano indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative. Ai sensi del comma 4 il piano triennale di cui al comma 2 è approvato, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014, recante “Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale”.