Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Riferimenti: AC N.3489/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 563
Data: 27/04/2022
Organi della Camera: I Affari costituzionali, II Giustizia

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Tutela giurisdizionale

nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche

A.C. 3489

 

 

 

 

 

 

 

n. 563

 

 

 

27 aprile 2022

 


Servizio responsabile:

 

Servizio Studi -

Dipartimento Istituzioni

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File: AC0585.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Premessa                                                                                                        3

§  Art. 1 (Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)         4

§  Art. 2 (Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)           7

§  Art. 3 (Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche) 9

§  Art. 4 (Disposizioni di coordinamento e modifica art. 129 del Codice del processo amministrativo)                                                                                              13

§  Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)                                                     14

Il calendario elettorale (elezioni politiche) comprensivo delle modifiche previste dalla pdl A.C. 3489                                                                                                           15

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il progetto di legge A.C. 3489, approvato dal Senato il 23 febbraio 2022 (A.S. 2390), disciplina il giudizio presso il giudice amministrativo per il procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche, tema su cui è intervenuta di recente la pronuncia della Corte costituzionale n. 48 del 2021.

In tal sentenza ‘monito’ la Corte ha infatti evidenziato "la necessità, anche per le elezioni politiche, della previsione di un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva". "In questo specifico ambito, è giocoforza riconoscere che si è in presenza di una zona franca della giustizia costituzionale, e della giustizia tout court, quanto meno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto".

La Corte ha altresì evidenziato che al riconoscimento di un diritto (quale l'elettorale passivo) deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, posto che, nella prospettiva della Corte, il diritto alla tutela giurisdizionale figura tra i "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale. A fronte, "le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale".

 

Per un approfondimento della suddetta pronuncia si può consultare la Rassegna costituzionale trimestrale redatta dai Servizi Studi di Senato e Camera dei deputati, dal titolo "Il controllo di costituzionalità delle leggi", in cui si dà conto, con cadenza periodica, delle pronunce con valenza monitoria e dell’attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia (per la pronuncia in oggetto si veda la Rassegna n. 1).

 

In seguito a tale pronuncia della Corte costituzionale, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame di tale sentenza in sede di affare assegnato (n. 802). La Commissione ha quindi svolto un ciclo di audizioni informali di esperti della materia (il 20 e 27 maggio, 3 giugno 2021). Al termine, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro informale che ha portato alla definizione di un progetto di legge sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari. Dopo l’esame in sede referente (5 e 20 ottobre 2021) il progetto di legge, con le modifiche approvate dalla Commissione, è stato approvato dall'Assemblea del Senato il 23 febbraio 2022.         


Art. 1
(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)

 

L’articolo 1 modifica gli articoli 126, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo, ampliando la definizione dell’ambito di giuri­sdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo.

Tenuto conto delle previsioni dell’articolo 66 della Costituzione, si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia riferito al procedimento elettorale preparatorio.

La disciplina delineata si fonda sulla necessità di speditezza dei tempi procedimentali – pari nel complesso a otto giorni; sei giorni per la circoscrizione Estero – al fine di non interferire con lo svolgimento delle elezioni delle nuove Camere nel lasso temporale (settanta giorni) costituzionalmente previsto rispetto alla fine delle precedenti.

 

L’articolo 1 interviene, in primo luogo, sull’articolo 126 del Codice del processo amministrativo prevedendo che “ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell’elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

Sono altresì modificati agli articoli 133 e 135 del medesimo co­dice del processo amministrativo, inserendo le controversie oggetto del rito che si introduce nell’elenco, rispettiva­mente, delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e di quelle oggetto di competenza funzionale del TAR del Lazio, sede di Roma.

L’integrazione degli articoli 133 e 135 è stata definita nel corso dell’esame in sede referente svolto al Senato, a seguito del parere espresso dalla Commissione giustizia.

 

Per le elezioni politiche nazionali si interviene dunque sulla tutela del diritto elettorale passivo.

Il diritto elettorale attivo resta tutelato, per fattispecie quale la mancata inclusione dell'elettore nella lista elettorale, dal diritto di agire davanti al giudice ordinario (art. 42 del D.P.R. n. 223 del 1967, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"), con la procedura regolata dal rito sommario di cognizione e con trattazione della controversia in ogni grado in via d'urgenza (art. 24, rispettivamente comma 1 e comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione"), con sollevabili nel corso del giudizio di questioni di legittimità costituzionale circa la disciplina legislativa che regoli l'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, fin con riferimento non ad una lesione immediata del diritto bensì ad un'incertezza circa la sua pienezza e la conformità ai principi costituzionali, quale conseguenza della formula elettorale (come la Corte ha rilevato, in particolare, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017).

 

La proposta di legge interviene, in particolare, sul procedimento preparatorio - in cui si collocano, tipicamente, la dichiarazione d'invalidità di candidature e la ricusazione di liste sulle cui controversie è attualmente esperibile dall'interessato la via amministrativa (ossia il ricorso presso l'Ufficio centrale nazionale, avverso le decisioni di esclusione assunte dagli Uffici centrali circoscrizionali: cfr. l'articolo 23 del D.P.R. n. 361 del 1957, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", che si applica anche per le elezioni del Senato, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico recato dal decreto legislativo n. 533 del 1993), con giudizio spettante alle Camere (cfr. l'articolo 87, comma 1 del citato D.P.R. n. 361 del 1957), in ossequio alla riserva parlamentare enunciata dall'articolo 66 della Costituzione, secondo cui "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti".

Il ricorso amministrativo e il giudizio della singola Camera si estende, in particolare, anche agli atti del procedimento elettorale preparatorio, tuttavia solo per controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti, a presidio della regolare composizione dell'organo elettivo parlamentare.

 

Il consolidato orientamento delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato, costantemente affermato almeno dalla XIII legislatura, infatti, ha ritenuto sussistente la competenza parlamentare a pronunciare giudizio definitivo (ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957) sui ricorsi e reclami, compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, esclusivamente al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti, rimanendo così escluse controversie che siano state decise prima dello svolgimento delle elezioni. A fronte, l'orientamento giurisprudenziale (sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo) ritiene, per quest'ultime controversie, il proprio difetto di giurisdizione. Ne segue, da tale orientamenti concretanti un "diritto vivente", un "vuoto di tutela" - rilevato dalla Corte costituzionale - circa il contenzioso pre-elettorale per i non eletti alle elezioni politiche.

Come ricordato per tali soggetti, che non hanno preso parte quindi alla competizione politica nazionale, è attualmente prevista la facoltà del ricorso (da parte dei delegati di lista) contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati, all'Ufficio centrale nazionale. In proposito, la Corte costituzionale ha evidenziato come l’attività di controllo svolta da tali collegi abbia natura amministrativa, non giurisdizionale. Il fatto che essi siano collocati presso le Corti d’appello e la Corte di cassazione "non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell’apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti".

 

Si ricorda inoltre che in base al vigente l'articolo 129 del Codice del processo amministrativo (allegato al decreto legislativo n. 104 del 2010) per le tipologie di elezioni diverse da quelle politiche - quelle per gli enti territoriali e per il Parlamento europeo - un giudizio e un giudice vi siano, avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio. Tale giudice è il giudice amministrativo (con un procedimento 'accelerato', tale da consumarsi - tra primo grado innanzi al tribunale amministrativo regionale competente e secondo grado innanzi al Consiglio di Stato - in undici giorni dalla pubblicazione o comunicazione del provvedimento presunto lesivo).

 

Nel dettaglio, le disposizioni dell’articolo 1 incidono dunque sul Titolo VI ("Contenzioso sulle operazioni elettorali") del Libro IV ("Ottemperanza e riti speciali") del Codice del processo amministrativo.

Il vigente articolo 126 ("Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale") prevede che il giudice amministrativo abbia giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si introduce dunque un aggiuntivo preliminare comma, secondo cui il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica?- beninteso ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti. Quella così attribuita al giudice amministrativo è materia di giurisdizione esclusiva.

Questo profilo è evidenziato dalla novella all'articolo 133 del Codice del processo amministrativo, mediante l'inclusione in esso - che enumera appunto le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salvo ulteriori previsioni di legge) - delle controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato.

L'articolo 135 del Codice enumera, per suo conto, le controversie su cui abbia competenza funzionale inderogabile il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Anche tale articolo è modificato, così da ricomprendervi (per il giudizio in primo grado) le controversie relative al procedimento preparatorio delle elezioni politiche.


Art. 2
(Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)

 

 

L’articolo 2 inserisce un nuovo capo I-bis nel titolo VI del libro quarto del Codice del processo amministrativo, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche.

Il capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la proce­dura prevede un termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento – unico per tutti gli atti del procedimento preparato­rio – per l’impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, con celebrazione dell’udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno.

I termini per l’appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l’intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato.

La disposizione si applica anche ai ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, con la differenza che i termini sono ridotti di un giorno.

 

L'ambito di applicazione della disposizione comprende in particolare gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità.

Si tratta degli atti conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012.

L’accertamento dell’incandidabilità è svolto dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale per il Senato, dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, con ricorribilità presso l'Ufficio centrale nazionale e ne consegue la cancellazione dalla lista dei candidati.

 

Il rito del giudizio è articolato in quattro giorni per il primo grado - che si svolge inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - e in quattro giorni per il secondo grado, innanzi al Consiglio di Stato. Complessivamente sono dunque otto giorni (per la circoscrizione Estero i termini sono ulteriormente ridotti, v. infra).

Più in particolare, il termine per il ricorso è di due giorni, a pena di decadenza, così per il primo come per il secondo grado, a decorrere dalla pubblicazione degli atti impugnati, o loro comunicazione se prevista, o della sentenza di primo grado.

Questo termine per il ricorso sia in primo grado sia in appello è, per la circoscrizione Estero, abbreviato a un giorno, dunque il giorno successivo alla pubblicazione degli atti che si impugnano o della sentenza di primo grado.

Il termine per lo svolgimento dell'udienza di discussione e decisione del giudizio e pubblicazione lo stesso giorno della sentenza, è di due giorni dal deposito del ricorso, così per il primo come per il secondo grado.

L'udienza di discussione si celebra senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, la notifica del quale avviene con le forme previste per il ricorso principale. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie.

Si prevede che la notifica avvenga esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, il quale lo rende pubblico mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati sempre accessibili al pubblico nonché mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, che ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati. La notifica è consegnata anche al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati. Il ricorso è depositato in copia presso la segreteria del giudice di primo o secondo grado e pubblicato sul sito internet della giustizia amministrativa.

Le parti indicano, nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

Alcune delle previsioni così poste - vale a dire la notifica del ricorso mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, escludendo così la possibilità finora prevista di utilizzare in alternativa l'invio per fax; il termine per il ricorso in primo grado di due giorni (anziché tre giorni, per il primo grado; per il secondo grado, è di due giorni già nella disposizione vigente); il termine per la decisione in giudizio anch'esso di due giorni (anziché tre giorni, anche in tal caso) in ambedue i gradi del giudizio - sono trasposte anche all'interno dell'articolo 129 del Codice amministrativo.

Pertanto esse vengono a valere anche per il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni degli enti territoriali e del Parlamento europeo (per effetto delle novelle introdotte dall'articolo 4 del progetto di legge, modificativo appunto dell'articolo 129 del Codice).

 


 

Art. 3
(Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)

 

L’articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all’estero, al fine di evitare che l’introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni.

Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l’indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni.

Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l’Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un’eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un’uniformazione ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee.

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato sono stati abbreviati di un giorno alcuni termini, limitatamente al procedimento preparatorio per le elezioni nella circoscrizione Estero, al fine di consentire il rispetto del termine del ventiseiesimo giorno antecedente le elezioni, previsto dall’articolo 12 della legge n. 459 del 2001, per l’invio, da parte del Ministero dell’interno, delle liste elettorali e dei fac-simile delle schede alle rappresentanze diplomatiche e consolari, che dovranno poi provvedere autonomamente alla stampa e alla spedizione agli elettori.

 

In particolare, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali e di convocazione delle nuove Camere, da riunirsi entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno (anziché quarantacinquesimo giorno, come stabilito dall'articolo 11, terzo comma del D.P.R. n. 361 del 1957 e dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993) antecedente il giorno della votazione.

Inoltre, si prevede che gli Uffici centrali circoscrizionali comunichino l'elenco delle liste ammesse (con un esemplare del relativo contrassegno) entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Tale comunicazione (oggetto dell'articolo 14-bis, comma 5 del d.P.R. n. 361 del 1957) è indirizzata all'Ufficio centrale nazionale, il quale, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione (termine non modificato dalla novella), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi, tra partiti o gruppi politici organizzati.

L'anticipazione di cinque giorni è disposta anche per il deposito del contrassegno. Secondo la vigente disposizione (recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 361 del 1957) tale deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione (a persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Secondo la novella, invece, il deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

Analogamente, è anticipato di cinque giorni il termine - quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentaseiesimo - per la comunicazione da parte del Ministero dell'interno a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale delle designazioni del rappresentante effettivo e del supplente del partito o del gruppo politico organizzato incaricato di effettuare il deposito del contrassegno. Ed in caso di impedimento dei designati, il termine per la designazione di altro o altri due rappresentanti supplenti incaricati del deposito è anch'esso anticipato, al trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentatreesimo (art. 17 del D.P.R. n. 361 del 1957).

Medesima anticipazione di cinque giorni è disposta - mediante novella all'articolo 20, comma 1 del D.P.R. n. 361 del 1957 - per la presentazione alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo delle liste dei candidati o dei nominativi dei candidati nei collegi uninominali.

Il termine diviene ricompreso dalle ore 8 del quarantesimo (anziché trentacinquesimo) giorno alle ore 20 del trentanovesimo (anziché trentaquattresimo) giorno, antecedenti quello della votazione.

Tale novella vale anche per la dichiarazione di candidatura per l'unico seggio spettante alla Valle d'Aosta (articolo 92 del D.P.R. n. 361).

Immodificato rimane il termine - ossia il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati - posto dall'articolo 22 del D.P.R. n. 361 del 1957 per l'Ufficio centrale circoscrizionale, onde ricusare le liste o cancellare dalle liste nomi di candidati o dichiarare non valide le candidature nei collegi uninominali (i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista; l'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito).

Modificato è invece il termine - posto dall'articolo 23 del D.P.R. n. 361 – entro il quale i delegati di lista possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, prese dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il termine per tale ricorso all'Ufficio centrale nazionale diviene di 24 ore - anziché 48 ore - dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Immodificato rimane il termine per la decisione dell'Ufficio centrale nazionale, nei due giorni successivi il deposito del ricorso.

 

In via riepilogativa può dirsi che l'anticipazione di cinque giorni delle fasi inerenti al procedimento elettorale preparatorio (riguardo al deposito del contrassegno ed alla presentazione di liste e candidati) più la riduzione di un giorno per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale, liberino una 'finestra' di sei giorni (la modifica ricalca i termini previsti dalla legge n. 18 del 1979 per le elezioni per il Parlamento europeo).

Il contenzioso innanzi al giudice amministrativo che si introduce per le elezioni politiche ha una durata massima, considerati i due gradi di giudizio, di complessivi otto giorni.

Pertanto, rispetto alla disciplina vigente, nella quale la decisione ultima amministrativa spetta all'Ufficio centrale nazionale, la nuova disciplina è articolata in modo tale da 'allungare' i tempi complessivi di due giorni consentendo l’intervento della decisione ultima del giudice amministrativo e dando seguito al monito della Corte costituzionale al riguardo.

 

Infine, l’articolo in esame interviene sul procedimento elettorale preparatorio relativo al voto degli italiani all’Estero. Tale procedimento prevede che il Ministero dell'interno consegni al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni, affinché poi le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedano alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico da inviare agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12 della legge n. 459 del 2001 che disciplina l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero).

Per mantenere ferma la scadenza del ventiseiesimo giorno, sono disposte alcune anticipazioni temporali del procedimento preparatorio, attraverso la modifica dell'articolo 8 della legge n. 459 del 2001.

In particolare, si prevede anche per la circoscrizione Estero che la presentazione delle liste dei candidati (alla cancelleria della corte di appello di Roma) avvenga dalle ore 8 del quarantesimo giorno (anziché trentacinquesimo) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (anziché trentaquattresimo), antecedenti quello delle votazioni.

Seguono specifiche disposizioni relative alla sola circoscrizione Estero.

Si riducono a ventiquattro ore i termini previsti sia per le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza, o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile, sia per la correlativa decisione da parte dell'Ufficio centrale nazionale.

Diversamente, l'articolo 16, quarto comma del D.P.R. n. 361 del 1957 prevede, per i seggi da assegnare sul territorio nazionale, un duplice termine ciascuno di quarantotto ore.

Inoltre, viene ridotto di metà non solo il termine per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (dunque, ventiquattro ore, anziché quarantotto) ma anche il termine per la decisione del medesimo Ufficio centrale nazionale (nel giorno successivo, anziché nei due).

 

Si ricorda inoltre che in base all’articolo 2, comma 9, della proposta di legge per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero (concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell’incandidabilità) i termini di cui ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 128-bis del codice del processo amministrativo (inserito dall’art. 2 della proposta di legge in esame – v. supra) sono tutti ridotti di un giorno.


Art. 4
(Disposizioni di coordinamento e modifica art. 129 del Codice del processo amministrativo)

 

L’articolo 4 detta alcune disposizioni di modifica dell’articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall’articolo 2 della proposta di legge; dall’altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che la proposta di legge propone di introdurre.


 

 

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle misure previste dalla proposta di legge.


Il calendario elettorale (elezioni politiche) comprensivo delle modifiche previste dalla pdl A.C. 3489

 

In colore rosso i nuovi termini previsti dalla proposta di legge A.C. 3489

 

 

Termine

Adempimento

Riferimento
normativo

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Entro 180 giorni antecedenti la data di scadenza del quinquennio di durata delle Camere

 

Cessazione dell’esercizio di funzioni costituenti causa di ineleggibilità in caso di scadenza naturale della legislatura: coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l’esercizio delle rispettive funzioni. Il quinquennio decorre dalla data di prima riunione delle Camere.

In caso di scioglimento anticipato, coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l’esercizio delle rispettive funzioni entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Ai fini dell’ineleggibilità, lo scioglimento non si considera anticipato ove intervenga nei 120 giorni che precedono la scadenza naturale.

Art. 7, T.U. Camera

Art. 5, T.U. Senato

Non oltre il 90° giorno prima della data fissata per l’elezione

Rilascio dei certificati del casellario giudiziale dei candidati: entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato, e il relativo certificato del casellario giudiziale, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Art. 1, comma 14 della L. 3/2019

Entro 75 giorni dallo svolgimento delle elezioni

Trasmissione alla Commissione antimafia delle liste delle candidature provvisorie: i rappresentanti dei partiti che aderiscono alle norme del Codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali possono trasmettere alla Commissione le liste delle candidature provvisorie per le elezioni ai fini della verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature.

Art. 1, comma 3-bis della L. 99/2018, come mod. dall’art. 38-bis del D.L. 77/2021

Non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione

Non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (A.C.3489, art. 3, co. 1)

Pubblicazione del DPR di convocazione dei comizi elettorali

Art. 11, 3° comma, T.U. Camera

Art. 4, comma 2, T.U. Senato

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

 

Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la Corte di cassazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale.

Per la Camera, entro il medesimo termine sono costituiti gli uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione.

Per il Senato, la corte di appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione si costituisce in ufficio elettorale regionale.

Artt. 12 e 13, T.U. Camera





Art. 7, T.U. Senato

Entro il 45° giorno antecedente quello della votazione

 

Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’interno del fac-simile della documentazione: il Ministero dell'interno mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti.

art. 20, ultimo comma, T.U. Camera

Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione

Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 47° giorno antecedente quello della votazione

 

Deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione, del programma elettorale, recante anche l’indicazione del capo della forza politica, e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza: devono essere depositati presso il Ministero dell’interno, anche su supporto digitale, i contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni




Artt. 14 e 15, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

 

All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.

Art. 14-bis, co. 1 e 2, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

 

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica

Art. 14-bis, co. 3, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

 

All’atto del deposito del contrassegno deve essere presentata anche la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito presso l’Ufficio centrale circoscrizionale, per l’elezione della Camera, ovvero presso l’Ufficio elettorale regionale per il Senato, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Art. 17, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni

 

Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell’interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all’art. 14, T.U. Camera, invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l’invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l’Ufficio centrale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell’interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l’Ufficio centrale nazionale. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.

Art. 16, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

 

Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità è proposto, entro due giorni, innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma. L'udienza si celebra entro due giorni dal deposito del ricorso. La sentenza è pubblicata lo stesso giorno del giudizio. Entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza è possibile presentare il ricorso di appello al Consiglio di Stato, che decide nei due giorni successivi.

Art. 2, A.C. 3489

Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione

Entro il 41° giorno antecedente quello della votazione

 

Comunicazione del Ministero dell’interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell’interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell’effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Art. 17, co. 1°, T.U. Camera

 

Analoga comunicazione viene fatta, nello stesso termine, agli Uffici elettorali regionali per quanto concerne i nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l’elezione del Senato.

Art. 8, T.U. Senato

Dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione

Dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedente quello della votazione

 

 

Presentazione delle liste e delle candidature: per l’elezione della Camera, le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, anche in formato digitale, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. Entro 24 ore dalla richiesta devono essere rilasciati sia i certificati elettorali cartacei rilasciati dai sindaci, sia quelli in formato digitale rilasciati dall’ufficio elettorale.

Art. 20, co. 1°-3°, T.U. Camera

Art. 38-bis, comma 3 e 4, D.L. 77/2021

 

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Art. 18-bis, co. 1, T.U. Camera

 

Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime.

Art. 18-bis, co. 2, T.U. Camera

 

 

Per l’elezione del Senato, la presentazione delle liste dei candidati va fatta per ciascuna circoscrizione regionale, nei medesimi termini stabiliti per la Camera e con le stesse modalità.

Art. 9, T.U. Senato

 

Per l’elezione del collegio Valle d’Aosta la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta

Art. 92, 1° comma, n. 3)

Entro il 33° giorno antecedente quello della votazione

Entro il 38° giorno antecedente quello della votazione

 

Designazione di altri rappresentanti supplenti incaricati di effettuare il deposito delle candidature: con le stesse modalità previste per la designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici da effettuarsi all’atto del deposito dei contrassegni, possono essere indicati altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti, nel caso in cui i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell’interno dà immediata comunicazione delle designazioni a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale cui le stesse si riferiscono.

Art. 17, co. 2°, T.U. Camera

 

Analogamente si procede per il Senato.

Art. 8, T.U. Senato

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Entro il 35° giorno antecedente quello della votazione

 

Comunicazione delle liste ammesse all’Ufficio centrale nazionale: gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse all’Ufficio centrale nazionale.

Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera

Entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste

 

Verifica della regolarità delle liste e delle candidature: ciascun Ufficio centrale circoscrizionale verifica la regolarità di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 22, T.U. Camera. Entro la stessa giornata i delegati delle liste possono prendere cognizione delle eventuali contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni da questo apportate alle liste.

Art. 22, co. 2°, T.U. Camera

 

Il giorno successivo l’Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 per deliberare in merito alla ammissibilità delle liste per l’elezione della Camera, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti.

Art. 22, co. 3°, T.U. Camera

 

Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Art. 23, co. 1°, T.U. Camera

 

Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati.

Art. 10, T.U. Senato

 

Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità è proposto, entro due giorni, innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma. L'udienza si celebra entro due giorni dal deposito del ricorso. La sentenza è pubblicata lo stesso giorno del giudizio. Entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza è possibile presentare il ricorso di appello al Consiglio di Stato, che decide nei due giorni successivi.

Art. 2, A.C. 3489

Entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio circoscrizionale

Entro 24 ore dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio circoscrizionale

 

 

Ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati: i delegati delle liste, presentate per l’elezione della Camera, possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presso l’Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto Ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all’Ufficio centrale nazionale nella stessa giornata. L’Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 23, T.U. Camera

 

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l’elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all’Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell’elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi della Camera.

Art. 10, co. 6 e 7, T.U. Senato

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni

 

Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’interno della sezione “Elezioni trasparenti”: in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Art. 4, co. 1, L. 165/2017

Entro il trentesimo giorno precedente la votazione

 

Nomina dei presidenti di seggio: i presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d’appello competente per territorio tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge

Artt. 35 e 38, T.U. Camera e art. 1 L. 53/1990

Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati, ovvero, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale

Determinazione del numero d’ordine da assegnare alle coalizioni, alle liste non collegate, e, per ciascuna coalizione, alle liste della coalizione: per l’elezione della Camera, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. L’Ufficio procede quindi immediatamente a trasmettere alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni e provvede, per mezzo della medesima prefettura, alla stampa dei manifesti riproducenti le liste dei candidati con i relativi contrassegni.

Art. 24, T.U. Camera

 

Analoga procedura si applica per il Senato.

Art. 11, T.U. Senato

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni

 

Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all’apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall’art. 38, T.U. Camera.

Art. 6, L. 95/1989; art. 38, T.U. Camera

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati

 

Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’interno nella sezione “Elezioni trasparenti” delle liste dei candidati: sono pubblicate, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 4, co. 2, L. 165/2017

Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione

 

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti in una coalizione delle liste: l’Ufficio centrale nazionale, ricevuto l’elenco delle liste ammesse dagli Uffici centrali circoscrizionali ed accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera

Entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni

 

Pubblicazione dei manifesti elettorali: i manifesti riproducenti le liste con i relativi contrassegni sono trasmessi da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per mezzo della prefettura ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 24, co. 1°, n. 5), T.U. Camera.

 

Analoga procedura si applica per il Senato.

Art. 11, co. 1, lett. c), n. 2), T.U. Senato

Entro il 14° giorno precedente la data delle elezioni

 

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati: i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Art. 1, comma 14, L. 3/2019, come mod. dall’art. 38-bis D.L. 77/2021

Entro il giovedì precedente l’elezione ovvero il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni

 

Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l’atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

Art. 25, co. 1°, T.U. Camera

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni

 

Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli Uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.

Art. 41, T.U. Camera

 

Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell’insediamento dell’ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2, L. 53/1990

 

Gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all’apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite nella stessa legge, nonché dall’art. 38, T.U. Camera.

Art. 6, L. 95/1989; art,. 38, T.U. Camera

Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione

 

Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali circoscrizionali: l’atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato alla Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale.

Art. 25, co. 2°, T.U. Camera

Dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione

 

Votazione degli elettori: il presidente, dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell’art. 50, T.U. Camera.

Gli elettori che all’ora di chiusura delle operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 1, comma 399, L. 147/2013

Artt. 46, co. 1 e 3, e 64-bis T.U. Camera

Subito dopo la chiusura della votazione ed entro le ore 14 del giorno seguente

 

Apertura e chiusura delle operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all’articolo 67, T.U. Camera. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le ore 14 del lunedì. Si procede preliminarmente alle operazioni di scrutinio per l’elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l’elezione della Camera.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere le operazioni e sigillare la cassetta, l'urna ed il plico, che, con il verbale e le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

Art. 73, co. 1°, T.U. Camera

Non oltre il 20° giorno dalle elezioni

 

Prima riunione delle nuove Camere: la prima riunione delle nuove Camere ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni, nel giorno fissato dal DPR recante la convocazione dei comizi elettorali.

Art. 61, co. 1°, Cost.; art. 11, co. 2°, T.U. Camera

VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia

 

Comunicazione dell’elenco provvisorio dei residenti all’estero: il Ministero dell’interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 5, co. 8, D.P.R. 104/2003

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione della legislatura (in caso di scadenza naturale)

Entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni (in caso di scioglimento anticipato)

 

Esercizio dell’opzione per il voto in Italia da parte degli elettori residenti all’estero: gli elettori residenti all’estero possono esercitare l’opzione per votare in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.

In caso di scioglimento anticipato, l’elettore può esercitare l’opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni.

Art. 4, co.1 e 2, L. 459/2001

Entro il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni

 

Reiscrizione nell’AIRE degli elettori residenti all’estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto in Italia: gli elettori residenti all’estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità, che chiedono di essere reiscritti nell’AIRE, possono anche scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine.

Art. 1, co. 2, L. 104/2002; art. 16, co. 4, D.P.R. 104/2003

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

 

Spedizione agli elettori residenti all’estero di una cartolina-avviso recante l’indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale: i comuni di iscrizione elettorale inviano una cartolina-avviso, recante l’indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, agli elettori residenti all’estero che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia o che si trovino in Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ovvero in Stati la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

Art. 6. L. 40/1979; art. 23, D.P.R. 104/2003

Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione

Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 47° giorno antecedente quello della votazione

 

 

Presentazione dei contrassegni di lista per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero e verifica della regolarità dei contrassegni: si osservano i termini e le modalità stabilite in materia dal testo unico delle leggi per l’elezione della Camera e le disposizioni specifiche dettate dall’articolo 8 della L. 459/2001.

Per il voto degli italiani all’Estero la pdl A.C. 3489 (art. 3, co. 3)  riduce da 48 a 24 ore il termine per la presentazione all’Ufficio centrale nazionale, da parte del depositante il contrassegno, le opposizioni avverso l’invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza, e per la presentazione da parte dei depositanti di altro contrassegno delle opposizioni avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile. Analogamente sono ridotti a 24 ore i termini per la decisione da parte dell'Ufficio centrale nazionale.

Art. 8, co. 1, L. 459/2001

 

Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità è proposto, entro un giorno, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma. Entro un giorno dalla pubblicazione della sentenza è possibile presentare il ricorso di appello al Consiglio di Stato.

Art. 2, co. 9, A.C. 3489

Tra le ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione

Tra le ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedente quello della votazione

 

Presentazione delle liste per la circoscrizione Estero: le liste sono presentate per ciascuna ripartizione della Circoscrizione Estero.

Per il voto degli italiani all’Estero la pdl A.C. 3489 (art. 3, co. 3) riduce da due giorni a un giorno il termine entro cui l’Ufficio centrale decide in ordine ai ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Per il ricorso giurisdizionale innanzi il giudice amministrativo si veda sopra: Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio.

Art. 8, co. 1, L. 459/2001

Entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale

 

Esercizio dell’opzione per il voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero e dei loro familiari conviventi, ossia dei cittadini che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti. L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il termine previsto. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.

 

Art. 4-bis, co. 1 e 2, L. 459/2001

Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale

 

Comunicazione del Ministero dell’interno al Ministero egli affari esteri dell’elenco degli elettori temporaneamento all’estero: il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Art. 4-bis, co.  3, L. 459/2001

Entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale

 

Invio da parte del Ministero dell’interno alle rappresentanze diplomatiche e consolari delle liste elettorali e dei fac-simile delle schede: tali soggetti provvedono autonomamente alla stampa e alla spedizione agli elettori all’estero.

Art. 12, L. 459/2001

Non oltre 18 giorni prima delle data stabilita per le votazioni in Italia

 

Invio agli elettori residenti all’estero del plico contenente il certificato e la scheda elettorale: gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche le indicazioni sulle modalità per l’espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.

Art. 12, co. 3, L. 459/2001

A 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia

 

Termine entro cui il plico elettorale deve pervenire agli elettori all’estero: gli elettori residenti all’estero che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare.

Art. 12, co. 5, L. 459/2001

Entro l’11° giorno antecedente la data delle votazioni

 

Reiscrizione nell’AIRE degli elettori residenti all’estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto per corrispondenza: gli elettori residenti all’estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono presentarsi all’ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell’AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza.

Art. 16, D.P.R. 104/2003

 

Dopo che l’ufficio consolare, attraverso il comune che ha effettuato la cancellazione, ha accertato entro 48 ore la mancanza di impedimenti al godimento del diritto di elettorato attivo da parte dell’interessato, gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco e ricevono dall’ufficio consolare il plico contenente il certificato, la scheda elettorale e l’ulteriore materiale per l’esercizio del voto per corrispondenza.

 

Non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia

 

Invio all’ufficio consolare, da parte degli elettori residenti all’estero, della busta contenente la scheda e il tagliando comprovante l’esercizio del diritto di voto: una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore residente all’estero la spedisce nell’apposita busta, unitamente al tagliando, staccato dal certificato elettorale e comprovante l’esercizio del diritto di voto, all’ufficio consolare.

Art. 12, co. 6, L. 459/2001

Non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia

 

Termine entro cui la busta con la scheda elettorale votata deve pervenire all’ufficio consolare: i responsabili degli uffici consolari inviano all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza dall’estero. Le buste sono inviate con spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

Dopo l’invio i responsabili degli uffici consolari provvedono all’immediato incenerimento delle schede pervenute oltre la scadenza del termine e di quelle stampate e non utilizzate.

Art. 12, co. 7 e 8, L. 459/2001

 

Operazioni di scrutinio dei voti della circoscizione Estero: le operazioni di scrutinio dei voti inviati per corrispondenza dagli elettori residenti all’estero si svolgono contemporaneamente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale.

Art. 14, co. 1, L. 459/2001