Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni a sottoporre ad intercettazione i membri del Parlamento
Riferimenti: AC N.2755/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 398
Data: 13/01/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali, II Giustizia


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Ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni a sottoporre ad intercettazione i membri del Parlamento

13 gennaio 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 2755 (on. Delmastro delle Vedove ed altri) interviene sul tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine a richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e più precisamente sulla competenza a esaminare le richieste relative a deputati e senatori in carica per intercettazioni effettuate allorquando ricoprivano la carica parlamentare nell'altro ramo del Palramento.
 La proposta di legge modifica, in particolare, l'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», in merito alla ripartizione della competenza relativa alle deliberazioni parlamentari riferite al citato articolo 68, terzo comma, che attualmente prevede che la competenza ad autorizzare l'utilizzo di comunicazioni già effettuate spetta alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

Viene in proposito specificato che il giudice per le indagini preliminari richiede l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate (art. 6, comma 2).

Come ricordato nella relazione illustrativa alla proposta di legge, la questione dell'interpretazione dell'articolo 6 della stessa legge si è più volte presentata nel corso del tempo.

In particolare, la problematica è stata oggetto di un'ampia discussione nella XVII legislatura che ha portato all'applicazione di una prassi interpretativa, condivisa dalle Giunte dei due rami del Parlamento competenti in materia di autorizzazioni (Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica), volta ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare (si veda la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 ottobre 2013 e la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 30 ottobre 2013).
  La questione - prosegue la relazione illustrativa -  si è posta nuovamente, nella corrente legislatura, in relazione a due diverse richieste di autorizzazione, formulate dall'autorità giudiziaria, all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, relative a senatori in carica, avvenute quando essi ricoprivano la carica di deputato. Si tratta di due fattispecie identiche (un senatore che era deputato all'epoca dei fatti) con riferimento alle quali i competenti giudici per le indagini preliminari, rispettivamente del tribunale di Napoli e del tribunale di Lecce, hanno indirizzato la richiesta di autorizzazione in un caso al Senato della Repubblica e nell'altro alla Camera dei deputati.
  Le Giunte parlamentari competenti si sono inizialmente espresse in senso opposto: quella della Camera dei deputati si è espressa in senso conforme ai precedenti della scorsa legislatura, dichiarandosi, quindi, incompetente perché la richiesta era relativa a un senatore attualmente in carica; quella del Senato della Repubblica si è espressa in senso difforme, dichiarandosi incompetente perché la richiesta era relativa a un'epoca nella quale il parlamentare ricopriva la carica di deputato.
  Anche alla luce di tali precedenti, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno invitato i Presidenti delle rispettive Giunte, nel rispetto dell'autonomia delle due Camere, a concordare indirizzi interpretativi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che definiscano in modo condiviso la ripartizione della competenza tra le Camere, allo scopo di prevenire conflitti e di assicurare l'economia e la speditezza non solo delle procedure parlamentari ma anche dei procedimenti giurisdizionali che riguardano tali procedure. Pertanto, in data 13 giugno 2019 si è svolta una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, sul tema della ripartizione della competenza in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. In tale occasione, le incertezze interpretative relative all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 sono state illustrate e discusse dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nelle omologhe Giunte, i quali - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - hanno convenuto sul fatto che occorra adoperarsi affinché la questione sia concordemente definita nelle sedi parlamentari in via legislativa.

Nel primo dei due casi riportati sopra (Gip Lecce, Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti), la Camera dei deputati si è dichiarata incompetente perché la richiesta era relativa a un senatore in carica che era deputato al momento dei fatti. Nella seduta del 5 novembre 2019 l'Assemblea della Camera si è espressa su questa richiesta nel senso della restituzione degli atti per incompetenza. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce, pertanto, ha inoltrato la richiesta al Senato (Doc, IV, n. 8) e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ne ha iniziato l'esame il 15 ottobre 2020.

Nell'altro caso (Gip Napoli, Doc. IV, n. 1, nei confronti del sen. Cesaro, deputato al momento dei fatti) la Giunta del Senato nella seduta del 23 gennaio 2019 ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto al caso in esame, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati. L'Assemblea del Senato, nella seduta del 31 ottobre 2019, ha deliberato il rinvio in Giunta del documento in questione. La Giunta ha riesaminato la domanda a partire dal 13 novembre 2019.

Si ricorda infine  che il testo della pdl in esame riprende quanto già previsto nella proposta di legge (A.C. 2261) presentata nella XIV legislatura, assorbita dalla proposta di legge (A.C. 185) approvata in via definitiva e diventata la legge n. 140 del 2003. Nella proposta di legge A.C. 2261 si prevedeva che il giudice per le indagini preliminari richiedesse «l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate». Tale previsione non confluì nel testo definitivamente approvato.


Relazioni allegate o richieste

Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 68 della Costituzione prevede che "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

La legge 20 giugno 2003, n. 140, che si compone di 9 articoli e su cui interviene la proposta di legge, reca le disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

L'articolo 4 prevede, in particolare, che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

L'articolo 6 dispone a sua volta che, fuori dalle ipotesi previste dal suddetto articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di legge, ritenga necessario utilizzare le suddette intercettazioni o i predetti tabulati , il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione di tali previsioni devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.