Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Volume I - D.Lgs. 177/2020
Riferimenti: SCH.DEC N.225/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 225/1_Volume I
Data: 28/01/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

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Dossier n. 330/1_Volume I

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 225/1_Volume I

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

 

 

Premessa.. 3

§  La riduzione del numero di parlamentari 3

§  Il sistema elettorale. 4

La Camera dei deputati. 6

Le circoscrizioni elettorali 6

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa. 8

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa  14

Il Senato della Repubblica.. 20

Le circoscrizioni elettorali 20

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa. 23

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa  28

La procedura per l’esercizio della delega.. 33

§  La Commissione di esperti 33

§  Il parere parlamentare. 34

Il decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali. 37

I COLLEGI UNINOMINALI E PLURINOMINALI (CAMERA E SENATO)  45

Piemonte.. 49

Lombardia.. 63

Trentino-Alto Adige.. 91

Veneto.. 103

Friuli-Venezia Giulia.. 119

Liguria.. 131

Emilia-Romagna.. 141

Toscana.. 155

Umbria.. 167

Marche.. 173

Lazio.. 183

Abruzzo.. 201

Molise.. 209

Campania.. 215

Puglia.. 233

Basilicata.. 245

Calabria.. 251

Sicilia.. 261

Sardegna.. 279

Valle d’Aosta.. 289

 

 


Premessa

 

 

La legge 51 del 2019 reca, all’articolo 3, una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari, come è avvenuto con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 5 novembre 2020.

 

La legge 27 maggio 2019, n. 51 ha modificato le norme per l’elezione della Camera e del Senato, al fine di assicurarne l'applicabilità indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Le modifiche non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017, essendo volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni.

In tal modo il sistema elettorale può trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza che siano necessarie modifiche alla normativa elettorale, a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero di parlamentari.

 

Non sono oggetto della delega legislativa le disposizioni riguardanti la circoscrizione Estero, alla quale sono assegnati, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, 8 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato.

Non è inoltre oggetto di modifica quanto disposto per la regione Valle d’Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento, secondo modalità di elezione - con metodo maggioritario - disciplinate da specifiche norme[1].

 

La riduzione del numero di parlamentari

A seguito dell’esito del referendum popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale è entrata in vigore il 5 novembre 2020.

La legge costituzionale modifica gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Conseguentemente è ridotto il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero: per la Camera da 12 a 8, per il Senato da 6 a 4.

I parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono dunque 392 deputati e 196 senatori.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

 

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non è modificata la previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

 

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale delineato dalla legge 165 del 2017, non modificato dalla legge 51 del 2019, è un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale

L’elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda, recante: il nome del candidato nel collegio uninominale; il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro, indicati secondo l’ordine di presentazione - nel collegio plurinominale.

Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali.

Alla Camera, dove il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, la legge (D.P.R. 361 del 1957, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di seguito T.U. Camera) prevede la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all’unità inferiore: il risultato di tale operazione è pari a 147.

Al Senato, dove il territorio è articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, la legge (D.Lgs. 533 del 1993, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di seguito T.U. Senato) prescrive la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione; il risultato della suddetta operazione è pari a 116.

 

Nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti, applicando quindi un metodo maggioritario; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane.

 

Sia alla Camera sia al Senato il territorio è altresì suddiviso in collegi plurinominali in cui - previo riparto dei seggi con metodo proporzionale (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato) tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento - sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione.

 

La determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali è rimessa ad una delega legislativa, da attuare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 di modifica del numero dei parlamentari (quindi, come già ricordato, entro il 4 gennaio 2021), previo parere parlamentare da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto legislativo, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3 della legge 51 del 2019 e all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

Per i criteri di delega, infatti, l’articolo 3 della legge 51 del 2019, rinvia a quelli stabiliti dalla legge 156 del 2017, all’articolo 3, in particolare alla lettera b) che contiene i criteri per la costituzione dei collegi plurinominali; alle lettere c) e d) che recano i criteri comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali ed alla lettera e) che concerne la costituzione dei collegi uninominali nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

 

 

 


 

La Camera dei deputati

Le circoscrizioni elettorali

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni elettorali, individuate nella Tabella A allegata al T.U. Camera.

Per alcune circoscrizioni, dunque, il territorio coincide con quello dell'intera regione mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

 

Si ricorda che le circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, non modificate dalla legge 51 del 2019, sono quelle individuate dalla legge 165 del 2017 che ha sostituito la citata Tabella A e risultano dall'aggregazione di più collegi uninominali come definiti dal D.Lgs. n. 535 del 1993, recante la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993.

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 56 Cost. i deputati da eleggere nel territorio nazionale sono 392, essendo 8 i deputati eletti nella circoscrizione estero.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua - ai sensi dell’art. 56 Cost., comma 3 - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istat - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

La seguente Tabella mostra la ripartizione matematica di 392 seggi tra le circoscrizioni sulla base del numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento Istat, tenuto conto delle vigenti disposizioni costituzionali.

Il censimento cui si fa riferimento è il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’ISTAT nel 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (D.P.R. 6 novembre 2012).

 

 


 

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

 

L’articolo 1, comma 2, del T.U Camera, modificato dall’articolo 1 della legge 51 del 2019, stabilisce che nel territorio nazionale devono essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del numero di deputati da eleggere (392), arrotondato all’unità inferiore.

 

Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 147.

 

Tali collegi devono essere ripartiti nelle circoscrizioni elettorali, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge (art. 1, comma 2):

 

§  la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione (che sono 7), con arrotondamento all'unità pari superiore; pertanto sono 4 i collegi uninominali della circoscrizione;

 

§  le circoscrizioni cui sono assegnati 3 deputati sono ripartite in 2 collegi uninominali (art. 1, comma 2); con i numeri conseguenti la riforma costituzionale questa ipotesi non si verifica;

 

§  le circoscrizioni cui sono assegnati 2 deputati sono costituite in un collegio uninominale; è il caso della circoscrizione Molise;

 

§  nella regione Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste, che è circoscrizione elettorale, è costituito un solo collegio uninominale corrispondente al territorio dell’intera regione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario (art. 2 e Titolo VI).

 

La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall’art. 3 della legge n. 51 de 2019 (v. anche infra) dispone, quindi (comma 2, lett. a), n. 1) che - ai fini dell'elezione della Camera dei deputati - nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del T.U Camera.

 

 

 

La seguente Tabella mostra la ripartizione dei seggi da attribuire nei collegi uninominali applicando le disposizioni contenute nel T.U. Camera, all’articolo 1, comma 2, come modificato dalla legge 51 del 2019, sulla base del numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento Istat, tenuto conto delle vigenti disposizioni costituzionali.

 

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della  popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

 


 

 

 

 

 

 

 

I nuovi collegi uninominali della Camera dei deputati

 

 

 


 

Il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) della legge 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 165 del 2017.

 

Nello specifico, i criteri per la determinazione dei collegi uninominali della Camera sono contenuti nelle lettere c), d) - che contengono i criteri di delega comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali - ed e):

 

1)     la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lett. c));

2)     nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lett. d));

 

I criteri del rispetto della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, dell’omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, erano presenti anche nella delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera prevista dall’art. 4 della legge n. 52/2015 ed attuata con il decreto legislativo n. 122/2015 e nella delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali prevista dall’art. 7 della legge n. 277/1993 ed attuata con il decreto legislativo n. 536/1993. I sistemi locali del lavoro (SLL), come definiti dall’Istat sulla base delle indicazioni presenti in ambito europeo, “rappresentano una griglia territoriale i cui confini sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come proxy delle relazioni esistenti sul territorio”.

 

3)     i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lett. d));

4)     nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lett. d));

5)     nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (lett. e)).

 

La medesima lettera d) prevede che, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante “Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica”, adottato in attuazione della c.d. legge Mattarella (n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali sia effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993. Come risulta anche dalla Relazione illustrativa, tale condizione non si è verificata in alcuna circoscrizione.

 

 


 

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

 

Per l’assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (245 seggi alla Camera), il testo unico per l’elezione della Camera (non modificato al riguardo dalla legge 51 del 2019) stabilisce che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per la Camera - non inferiore a 3 e non superiore a 8 (art. 1, comma 3, T.U. Camera).

 

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso, quanto alla sua determinazione, all’esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna circoscrizione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

 

La seguente Tabella mostra per ciascuna circoscrizione, il totale dei seggi assegnati, il numero di collegi uninominali e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali, sulla base di una ripartizione matematica tenuto conto del numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento Istat e delle vigenti disposizioni legislative.

 

 

 


 

 

I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 51 del 2019, sono dettati dall’articolo 3, comma 1, della legge 165 del 2017, con riguardo alle lettere b), c) e d).

 

La disposizione di delega (lettera b) prevede in primo luogo che, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale.

 

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio è determinato in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell’ultimo censimento generale effettuato dall’Istat (che si riferisce all’anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, “in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio” (art. 3, comma 1, lett. b), legge 165 del 2017).

 

Nella Relazione illustrativa si ricorda come la Commissione di esperti abbia operato rendendo minimo tendenzialmente il numero di collegi con una numerosità di seggi inferiore a 6 (valore medio calcolato come [(8+3)/2]=5,5, arrotondato per eccesso) per la Camera dei deputati e a 5 (valore medio calcolato come [(8+2)/2=5]) per il Senato della Repubblica e, contestualmente, prediligendo la soluzione che comporta la minimizzazione del numero di collegi con una numerosità di seggi inferiore alla media della singola circoscrizione di appartenenza.

In proposito si vedano anche le Tabelle infra.

 

La medesima disposizione di delega, inoltre, contiene disposizioni specifiche per singole circoscrizioni:

 

§  alla circoscrizione Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

 

§  nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

 

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali dalle lettere c) e d) (v. supra):

 

§  la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lett. c));

 

§  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lett. d));

 

§  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lett. d));

 

§  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lett. d)).

 

 

 

Le Tabelle che seguono riepilogano i collegi plurinominali come definiti dal decreto legislativo n. 177 del 2020, Tabella A.2. (vedi infra), ed indicano, per ciascuno di essi, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale.

 


Camera dei deputati - Riepilogo del numero di collegi plurinominali per seggi attribuiti

Camera dei deputati – Collegi plurinominali


segue Camera dei deputati – Collegi plurinominali

 


 

Il Senato della Repubblica

Le circoscrizioni elettorali

Per l’elezione del Senato della Repubblica – eletto su base regionale ai sensi dell’art. 57 della Costituzione e la cui disciplina è recata dal D.Lgs. 533 del 1993 (testo unico per l’elezione del Senato, di seguito T.U. Senato) – il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Con riguardo all’elezione del Senato su base regionale, si ricorda che è in corso di esame parlamentare presso la Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge costituzionale A.C. n. 2238 a prima firma Fornaro che, all’articolo 1, modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione il quale, nella vigente formulazione, stabilisce che il Senato è eletto "a base regionale" – fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero – prevedendo che sia eletto "su base circoscrizionale".

 

Secondo quanto stabilito dalla dall’articolo 57 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, i senatori da eleggere nel territorio nazionale sono 196, essendo 4 i senatori eletti nella circoscrizione estero.

 

Come già ricordato, la riforma costituzionale è intervenuta anche nella definizione del numero minimo di senatori per ciascuna regione, definito al comma 3. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a 3 il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma.

 

Oltre a ridurre proporzionalmente il numero minimo di senatori da eleggere in ciascuna regione, la riforma aggiunge in Costituzione il richiamo alle province autonome (di Trento e di Bolzano); parallelamente, al comma 4, concernente la ripartizione dei seggi tra le regioni, dopo la parola ‘regioni’ sono aggiunte le parole ‘province autonome’.

 

Resta, invece, immutata – rispetto al testo previgente - la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).

 

La ripartizione dei seggi tra le regioni e le province autonome, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto stabilito in relazione al numero minimo di senatori per regione, si effettua – ai sensi dell’art. 57 Cost., comma 4 - in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del T.U. Senato, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istat - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

La seguente Tabella mostra la ripartizione di 196 seggi tra le regioni e le province autonome, secondo le disposizioni costituzionali e sulla base del numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento Istat.

Come già ricordato, il censimento cui si fa riferimento è il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’ISTAT nel 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (D.P.R. 6 novembre 2012).

 

Il numero minimo di senatori previsto per ciascuna regione e provincia autonoma si applica, come mostra la tabella nella colonna denominata “seggi fissi”, alle due province autonome ed alla regione Basilicata. A queste regioni, infatti, applicando la ripartizione proporzionale dei seggi sulla base della popolazione, verrebbero assegnati un numero di seggi inferiore a quello stabilito dalla Costituzione.

 

 

 


 

Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

L’articolo 1, comma 2, del T.U Senato, modificato dall’articolo 2 della legge 51 del 2019, stabilisce che nel territorio nazionale debbano essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del numero di senatori da eleggere (196), arrotondato all’unità più prossima e assicurandone uno per ogni circoscrizione. Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 74.

 

Tali collegi devono essere ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge:

 

§  in ciascuna circoscrizione, deve essere assicurata la costituzione di almeno 1 collegio uninominale (art. 1, comma 2);

 

§  le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale (art. 1, comma 3);

 

§  la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 422 del 1992, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione (art. 1, comma 4).

 

Con riguardo alla circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol si ricorda che la legge 422 del 1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della “misura 111” del cosiddetto pacchetto conseguente l’accordo De Gasperi-Gruber a favore della popolazione alto-atesina[2]; 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Bolzano e 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Trento.

 

I suddetti collegi sono stati poi ripresi nella definizione dei sei collegi uninominali previsti sia dal decreto legislativo n. 535 del 1993, che ha determinato i collegi uninominali in attuazione della legge 276 del 1993, sia dal decreto legislativo 189 del 2017 che ha determinato i collegi in attuazione della legge 165 del 2017.

 

Si rileva peraltro che, a seguito della riforma costituzionale di riduzione del numero di parlamentari, la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol elegge 6 senatori (ovvero, secondo la nuova dizione costituzionale, ciascuna provincia autonoma elegge 3 senatori) tutti nei collegi uninominali per espressa previsione della legge e 7 deputati, 4 dei quali in collegi uninominali e i restanti 3 nel collegio plurinominale costituito dal territorio dell’intera regione.

 

La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall’art. 3 della legge n. 51 de 2019 (v. anche infra) dispone, quindi (comma 2, lett. b) n. 1) che - ai fini dell'elezione del senato della Repubblica - il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del TU Senato.

 

La Tabella che segue mostra la ripartizione dei seggi da attribuire nei collegi uninominali applicando le disposizioni contenute nel TU Senato, all’articolo 1, come modificato dalla legge 51 del 2019.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter del TU per l'elezione del Senato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, determinati – entrambi - in attuazione della delega legislativa in esame.

 

 


 

Senato della Repubblica

 

 


 

 

I nuovi collegi uninominali del Senato della Repubblica

 

 

 

Applicando le disposizioni di legge, dunque, sono cinque le regioni in cui è costituito un solo collegio uninominale: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, oltre alla regione Valle d’Aosta che elegge un solo senatore nell’unico collegio uninominale.

 

Salvo i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e quelli il cui territorio coincide con l’intera regione, il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione regionale è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della legge 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge 165 del 2017.

 

I criteri direttivi per la determinazione dei collegi uninominali del Senato sono i medesimi previsti per la costituzione dei collegi uninominali della Camera e sono contenuti nelle lettere c), d) ed e):

 

§  la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

 

§  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

 

§  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

 

§  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

 

§  nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

 

Per l’assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (122 seggi al Senato), il testo unico per l’elezione del Senato (non modificato a riguardo dalla legge 51 del 2019) prevede che ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per il Senato - non inferiore a 2 e non superiore a 8 (art. 1, comma 2-bis, T.U. Senato).

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso all’esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna regione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.

 

La Tabella che segue mostra per ciascuna regione, il totale dei seggi assegnati, il numero di collegi uninominali e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter del TU per l'elezione del Senato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, determinati – entrambi - in attuazione della delega legislativa in esame.

 

 

 

 

 

 


 

I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali per l’elezione del Senato, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 51 del 2019, sono dettati dall’articolo 3, comma 2, della legge 156 del 2017, in particolare alle lettere b), c) e d).

La disposizione di delega (lettera b)) prevede in primo luogo che, fatta eccezione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale.

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell’ultimo censimento generale effettuato dall’Istat (che si riferisce quindi all’anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto “in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio” (art. 3, comma 2, lett. b), legge 165 del 2017).

 

Come già evidenziato per la Camera, nella Relazione illustrativa si ricorda come la Commissione di esperti abbia operato rendendo minimo tendenzialmente il numero di collegi con una numerosità di seggi inferiore a 6 (valore medio calcolato come [(8+3)/2]=5,5, arrotondato per eccesso) per la Camera dei deputati e a 5 (valore medio calcolato come [(8+2)/2=5]) per il Senato della Repubblica e, contestualmente, prediligendo la soluzione che comporta la minimizzazione del numero di collegi con una numerosità di seggi inferiore alla media della singola circoscrizione di appartenenza.

In proposito si vedano anche le Tabelle infra.

 

 

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali (v. supra):

 

§  la popolazione di ciascun collegio plurinominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

 

§  nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

 

§  i collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

 

§  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

 

Le Tabelle che seguono riepilogano i collegi plurinominali come definiti dal decreto legislativo n. 177 del 2020, Tabella B.2. (vedi infra) ed indicano, per ciascuno di essi, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale.

 

 

Senato della Repubblica - Riepilogo del numero di collegi plurinominali per seggi attribuiti

 

 


 

Senato della Repubblica – Collegi plurinominali

 

La procedura per l’esercizio della delega

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge 51 del 2019, per l’esercizio della delega si applicano le disposizioni contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della 165 del 2017, quindi le medesime norme che hanno disciplinato la delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali a seguito delle modifiche introdotte nel sistema elettorale dalla medesima legge 165 del 2017.

Nello specifico le norme della legge 165, articolo 3, richiamate dalla legge 51, riguardano la Commissione di esperti che coadiuva il lavoro del Governo (comma 3 e comma 6) e i tempi e le modalità dell’espressione del parere parlamentare (commi 4 e 5).

 

La Commissione di esperti

La disposizione di delega (articolo 3 della legge n. 51 del 2019) dispone che, per l’attuazione della stessa, si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 ed è fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

 

Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato il Governo si avvale dunque – in base alle previsioni legislative richiamate - di una Commissione composta dal Presidente dell’Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (legge 165/2017, art. 3, comma 3).

 

La previsione che il Governo si avvalga del supporto tecnico di una Commissione di esperti presieduta dal Presidente dell’Istat, di cui alla legge n. 165 del 2017, è analoga a quella prevista dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), in attuazione della quale il decreto legislativo n. 122 del 2015 ha determinato i 100 collegi plurinominali previsti da tale legge. La legge n. 277 del 1993 (c.d. legge Mattarella), a sua volta, prevedeva che la nomina della Commissione fosse effettuata dai Presidenti delle Camere e che la Commissione fosse presieduta dal Presidente dell’Istat e composta da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

 

Come riportato nella Relazione illustrativa la Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, cui sono seguiti il dPCM 5 dicembre 2019 e il dPCM 13 gennaio 2020. La legge n. 165 del 2017 ha previsto infatti l’istituzione della Commissione, quale organo permanente, rinnovabile ogni tre anni. La Commissione, con scadenza triennale al 15 novembre 2020, in mancanza di rinnovo resta in ogni caso in carica per ulteriori 45 giorni in base alla disciplina generale sugli organi amministrativi (art. 3 DL n. 293 del 1994).

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della legge 51 del 2019 fa salvo, inoltre, quanto stabilito sull’aggiornamento della Commissione e dei collegi dal comma 6 del citato articolo 3 della legge 165 del 2017.

Tale disposizione prevede che il Governo aggiorni con cadenza triennale la composizione della Commissione. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri previsti dalla disposizione di delega, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

 

Quanto alla procedura di aggiornamento dei collegi in base alla popolazione, si ricorda che la legge n. 277 del 1993 (c.d. legge Mattarella) prevedeva che, all'inizio di ogni legislatura, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedessero alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. L’articolo 7 di tale legge prevedeva che “dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità”, la Commissione “formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri” dettati per l’esercizio della delega, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Stabiliva altresì che alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

 

 

Il parere parlamentare

La disposizione di delega (art. 3, commi 4 e 5 della legge 165 del 2017), richiamata dalla legge 51 del 2019, prevede che lo schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni sono tenute a pronunciarsi nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione. Viene espressamente previsto che, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. È altresì specificato che in caso di mancata espressione del parere delle Commissioni parlamentari nel termine previsto di 15 giorni, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

 

Il 26 novembre 2020 è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 225) adottato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 51 del 2019.

 

In data 10 dicembre 2020, le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato hanno entrambe espresso parere favorevole con un’osservazione.

L’osservazione, in entrambi i pareri, ha riguardato la definizione dei tre collegi plurinominali della Circoscrizione Camera Lazio 1, proponendo una definizione dei tre territori (coincidente in entrambi i pareri) alternativa a quella indicata nello schema di decreto, con l'obiettivo – rappresentato nei pareri parlamentari - di rendere maggiormente omogenei, sul piano socio-economico e infrastrutturale, i territori interessati (vedi infra, la scheda sulla regione Lazio).

Il parere della I Commissione Senato contiene, inoltre, una raccomandazione inerente i collegi uninominali della regione Friuli - Venezia Giulia per l’elezione della Camera, chiedendo di valutare se soluzioni alternative rispetto a quella individuata siano suscettibili di permettere un migliore accesso alla rappresentanza dei cittadini espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

 

Il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 ha recepito l’osservazione contenuta nel parere parlamentare modificando la determinazione dei collegi plurinominali della circoscrizione Lazio 1.

Rispetto allo schema trasmesso al Parlamento (atto del Governo n. 225) non sono state apportate altre modificazioni.

 


Il decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali

Il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 29 dicembre 2020 – è composto da sei articoli e dalle Tabelle allegate recanti la determinazione dei collegi elettorali a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari.

 

L’articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella A.2.

Per la Camera sono quindi previsti 147 collegi uninominali (inclusa la Valle d’Aosta) e 49 collegi plurinominali.

 

L’articolo 2 riguarda la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella B.2.

Per il Senato sono previsti 74 collegi uninominali (inclusa la Valle d’Aosta) e 26 collegi plurinominali.

 

Le Tabelle recano, per ciascuna circoscrizione elettorale:

-          un codice alfanumerico e la denominazione della circoscrizione elettorale;

-          la denominazione del collegio;

-          la denominazione del comune o dell’area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica inclusi nel collegio;

-          la denominazione del comune o dell’area sub-comunale inclusi nel collegio.

 

L’articolo 3 specifica – analogamente a quanto era disposto dal D.Lgs. n. 189 del 2017 - che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune (comma 1).

La disposizione è dunque volta ad evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni stabilendo il criterio del collegio dove vi è il maggior numero della popolazione residente.

 

La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, compresa la creazione di nuovi comuni, è prevista dall’art. 133, primo comma, Cost. che ne attribuisce la competenza alle regioni, sentite le popolazioni interessate.

L’istituzione di un nuovo comune avviene mediante: fusione tra due o più comuni; costituzione in un comune autonomo di due o più frazioni o borgate appartenenti allo stesso comune o a comuni diversi che si distaccano dal comune di origine; incorporazione di uno o più comuni in altro comune contiguo.

 

Il comma 2 dispone inoltre in merito all’ipotesi di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad altra regione ai sensi dell’art. 132, secondo comma. Cost.

Si prevede che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l’aggregazione ad un’altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.

 

Ciò è avvenuto con la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che ha disposto – prima della convocazione dei comizi per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 (DPR 28 dicembre 2017, n. 209) - il distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il D.Lgs. n. 189 del 2017, per la determinazione dei collegi in attuazione della legge n. 165 del 2017, reca analoga disposizione.

 

Il comma 3, infine, reca una disposizione volta a precisare che le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

 

Analoga disposizione era prevista dall’art. 3 del decreto legislativo n. 189 del 2017 e dall’art. 2 del decreto legislativo n. 122 del 2015 di determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati in attuazione della legge n. 52 del 2015 e dall’art. 2 del decreto legislativo n. 535/1993 relativo alla delimitazione dei collegi uninominali sulla base della legge n. 276/1993. L’ipotesi di sezioni che interessano più collegi può verificarsi in particolare nei casi in cui i collegi dividano il territorio comunale; la disposizione pone dunque una norma di chiusura in attesa di una revisione delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.

 

L’articolo 4 dispone in ordine alla decorrenza dell’applicazione dei nuovi confini dei collegi elettorali specificando – in armonia con quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 – che le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame si applicano a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021.

 

La legge costituzionale n. 1 del 2020 prevede infatti – all’articolo 4 – che le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati da tale legge costituzionale, “si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.

 

Dal momento dell’applicazione dello schema di decreto legislativo in esame cessano di conseguenza di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, che è stato adottato sulla base della legge n. 165 del 2017 e del numero di deputati e senatori antecedente alla riduzione disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2020.

 

 

Nella Relazione illustrativa all’atto 225 si evidenzia che la previsione risponde all’esigenza di coordinare l’applicabilità delle nuove disposizioni di determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione di ciascuna Camera con l’effettiva applicazione della riduzione del numero dei parlamentari; allo stesso tempo, la previsione di cui all’articolo 4 assicura che le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 189 del 2017 siano applicabili fino alla data dalla quale decorre l’applicazione della riduzione dei componenti di ciascuna Camera. In tal modo si chiarisce l’ambito di applicazione dal punto di vista temporale sia delle vigenti disposizioni sia delle nuove disposizioni per la determinazione dei collegi elettorali, assicurando l’operatività della legislazione elettorale di riferimento, in relazione alla diversa composizione numerica delle Camere.

In questo modo, da un lato, si garantisce che, a seguito di un eventuale scioglimento delle Camere prima dell’applicabilità della riduzione del numero dei parlamentari, possano svolgersi correttamente le elezioni sulla base dei collegi elettorali predisposti dal D.Lgs. n. 189 del 2017 e, dall’altro, che nel corso dell’attuale legislatura sia possibile utilizzare i collegi elettorali previsti dal richiamato decreto legislativo ai fini di eventuali elezioni suppletive.

Viene infine ricordato che la disposizione si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 29/1987). Essa risponde alla «suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività» dell’organo costituzionale nonché all’esigenza di «scongiurare l’eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.» (sentenza n. 13/2012 e, tra le ultime, sentenza n. 1/2014).

La delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, invece, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 51 del 2019, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale. Pertanto, il decorso dei sessanta giorni per l’esercizio della delega terminerà con lo spirare del giorno 4 gennaio 2021 mentre le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2020, che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, saranno applicabili spirato tale giorno, ossia dal 5 gennaio 2021.

 

L’articolo 5 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria.

 

L’articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Nei successivi paragrafi del presente dossier solo ripercorsi, per ciascuna regione, i confini dei nuovi collegi elettorali sulla base di quanto previsto nelle Tabelle A.1, A.2 e B.1 e B.2, con i dati di riferimento.

Nei paragrafi precedenti sono stati richiamati i principi e criteri direttivi previsti dalla disposizione di delega (art. 3 della legge n. 51 del 2019 che, come ricordato, rinvia, per quanto compatibili con i nuovi “numeri”, a quelli definiti dall’art. 3 della legge n. 165 del 2017)

 

Nella Relazione illustrativa all’atto 225 allo schema di decreto legislativo in esame, viene ripercorso il procedimento operativo definito dalla Commissione di esperti, presieduta dal Presidente dell’ISTAT, ai sensi della legge n. 51 del 2019, per la formazione dei collegi uninominali e plurinominali all’interno di ciascuna circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, unitamente ai dati e alle mappe geografiche dei nuovi collegi elettorali.

In tale sede viene altresì ricordato che le soluzioni tecniche indicate nella relazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri sono state accolte dal Governo che le ha assunte come base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, ritenendo di recepire integralmente le determinazioni adottate dall’organo tecnico istituito per tale finalità. Pertanto alla Relazione illustrativa è allegata la Relazione trasmessa dal Presidente della Commissione di esperti.

 

Relativamente al procedimento operativo seguito dalla Commissione di esperti, illustrato nella Relazione allegata all’atto del Governo n. 225, tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega, viene ricordato come il risultato dei passaggi operativi vada considerato nella sua interezza; i criteri non hanno un’applicazione gerarchica e possono essere utilizzati per favorire priorità che si impongano in realtà territoriali specifiche.

In tale quadro, per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera dei deputati, è stato in primo luogo calcolato l’ammontare medio della popolazione dei collegi della circoscrizione e sono stati determinati i valori soglia (+/- 20% rispetto alla media) da rispettare.

La continuità territoriale all’interno dei collegi è assicurata garantendo che essi aggreghino sempre unità amministrative (comuni o aree sub-comunali) con parte di perimetro in comune, salvo per quelle insulari.

Il criterio relativo alla non divisibilità del territorio di un comune è rispettato, salvo i casi imposti dalla dimensione demografica come avviene per i comuni capoluogo di città metropolitana con popolazioni elevate.

È stata favorita l’integrità delle unità amministrative (province e città metropolitane) e funzionali (sistemi locali) sulle quali i collegi insistono.

In particolare:

- ovunque possibile il collegio uninominale coincide con il territorio di una provincia o città metropolitane (CM), ovvero di una sua parte, ovvero include integralmente due o più province fino a raggiungere la dimensione demografica consentita;

- qualora l’inclusione integrale delle unità amministrative non permetta di rispettare le soglie di popolazione, vengono utilizzati i sistemi locali che vi insistono, minimizzando il numero di province/città metropolitane da frazionare, procedendo alla “cessione/acquisizione” di sistemi locali interi e privilegiando la ricomposizione di quelli inter-provinciali.

Il ricorso ai sistemi locali, indicato espressamente per la Camera dei deputati, viene utilizzato, in generale, anche per il Senato della Repubblica in modo da facilitare il raccordo fra le geografie elettorali delle due Camere;

- se l’utilizzo di sistemi locali interi non è in grado di garantire il rispetto delle soglie di popolazione o di assicurare la coerenza del bacino territoriale dei collegi, vengono considerate ulteriori unità territoriali, definite e utilizzate dalle amministrazioni regionali e provinciali, dalle città metropolitane e dai comuni per l’erogazione dei servizi;

- qualora per il rispetto delle soglie demografiche sia necessario scorporare comuni appartenenti a un sistema locale si è minimizzata la numerosità della popolazione da sottrarre, tenendo altresì conto dell’omogeneità socio-economica dei territori;

- ove sia stato necessario aggregare a province/CM porzioni di altre unità amministrative si è evitato, se possibile, di includere in un collegio uninominale più di un capoluogo di provincia/CM.

Si è tenuto conto altresì dei seguenti fattori:

- dell’accessibilità viaria e/o ferroviaria ai comuni inclusi nel collegio;

- della presenza di assi infrastrutturali rilevanti per l’articolazione degli insediamenti residenziali, in particolare negli ambiti peri-urbani;

- della presenza di discontinuità morfologiche evidenti, se da questi separatori geografici naturali derivino discontinuità del tessuto insediativo e/o produttivo.

 

Per i comuni capoluogo di città metropolitana, allorché la dimensione demografica imponga la suddivisione del territorio comunale in più di un collegio, si è così proceduto:

- utilizzando le aree sub-comunali vigenti e riconosciute da ciascun comune (quali quartieri, municipi ecc. si veda il Prospetto 2 della Relazione) e tenendo conto delle loro caratteristiche morfologiche, economico-sociali e storico-culturali;

- formando il numero minimo possibile di collegi non costituiti interamente da porzioni del territorio del comune capoluogo (collegi misti).

In questo caso, per poter rispettare le soglie di popolazione, si è proceduto o includendo in tali collegi il numero minimo di comuni confinanti (se la popolazione del comune capoluogo è di poco inferiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali), o facendovi confluire la quota minima di popolazione del capoluogo (se la sua popolazione è di poco superiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali); in ogni caso, sono state considerate l’articolazione del tessuto insediativo e le relazioni funzionali fra i comuni in modo da preservare, quanto più possibile, la coerenza interna dei collegi misti.

Nel Prospetto 1 della Relazione, viene evidenziato inoltre come non si verifica in alcuna circoscrizione la coincidenza fra il numero dei collegi uninominali del Senato della Repubblica 1993 (decreto legislativo n. 535/1993) e quello dei collegi uninominali della Camera dei deputati, così come determinato in applicazione della legge n. 51/2019 e delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2020. Tuttavia, la formazione dei nuovi collegi, comunque nel rispetto dei criteri attuali, tiene conto in modo residuale delle perimetrazioni dei collegi elettorali Camera 2017, definiti in applicazione della legge n. 165/2017 la quale indica la prescrizione enunciata precedentemente.

I collegi uninominali della Camera dei deputati che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitane sono 26.

I comuni di Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Reggio di Calabria, Catania, Messina e Cagliari sono compresi interamente in un unico collegio uninominale; nel caso di Bologna e Firenze il collegio coincide con il territorio del capoluogo (collegio mono-comunale).

In ragione della loro dimensione demografica per sei comuni capoluogo di CM è stato necessario definire più di un collegio uninominale: due a Torino e Napoli e tre a Milano i quali comprendono soltanto territorio del comune e insieme lo esauriscono; sette a Roma (quattro mono-comunali e tre misti); due a Genova, entrambi misti, e due a Palermo, uno mono-comunale e uno misto.

Nel complesso, i collegi che includono esclusivamente l’intero territorio del comune capoluogo di CM o soltanto sue parti (collegi mono-comunali) sono 14 su 26.

 

Per la formazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica si è perseguita la congruenza con quelli relativi alla Camera dei deputati, aggregando questi ultimi laddove venga rispettata l’integrità delle unità amministrative.

I collegi uninominali del Senato del Repubblica (SU) che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitana sono 18.

Per Milano e Roma, a motivo della loro dimensione demografica, è stato necessario ripartire il territorio in più di un collegio uninominale. Per Genova il territorio comunale è stato suddiviso in due collegi, da formare comunque in questo numero per la collocazione intermedia del capoluogo all’interno della regione, la quale viene separata dal comune in due parti (per dettagli, si veda la parte B della relazione, regione Liguria). Complessivamente, in 5 casi su 18 è stato possibile disegnare collegi uninominali del Senato mono-comunali; in particolare, per Milano è mono-comunale uno dei due collegi, per Roma lo sono due su tre; per Torino e Napoli i confini dei rispettivi collegi SU comprendono interamente i territori dei comuni.

 

Per i collegi plurinominali considerato che – come già ricordato - la legge non ne predetermina il numero, salvo che per alcune circoscrizioni, il disegno geografico dei collegi plurinominali si è ottenuto per aggregazione di collegi uninominali contigui nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, seguendo un procedimento operativo che ha previsto:

- il rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge;

- l’assegnazione a ciascun collegio di un numero di seggi plurinominali compreso tra 3 e 8 per la Camera dei deputati e tra 2 e 8 per il Senato della Repubblica, rendendo minimo tendenzialmente il numero di collegi ai quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio di riferimento, come stabilito dalla disposizione di delega;

 - la distribuzione quanto più possibile equa dei seggi fra i collegi plurinominali all’interno di ciascuna circoscrizione.

Seguendo tale procedimento operativo descritto si è potuto pervenire, per ciascuna circoscrizione, all’individuazione di alcune possibili geografie dei collegi plurinominali sia per la Camera sia per il Senato.

Per la valutazione comparativa delle eventuali diverse soluzioni possibili sono considerate l’omogeneità dell’ampiezza demografica dei collegi (attraverso il coefficiente di variazione delle loro popolazioni) e l’integrità territoriale delle unità amministrative e funzionali incluse nei collegi stessi; si è valutata, inoltre, la compattezza della loro forma, quale indicatore di prossimità della popolazione.

Infine viene ricordato come nella formazione dei collegi, la Commissione di esperti si è costantemente attenuta al rispetto massimo possibile dell’integrità delle province/città metropolitane (CM).

Ciò comporta che l’omogeneità interna dei collegi – sui diversi piani rilevanti – ricalchi sostanzialmente quella rilevabile per le province/CM che ne fanno parte. L’inclusione di sistemi locali interi all’interno dei collegi, salvo limitate eccezioni necessitate, garantisce ulteriormente l’omogeneità economico-sociale.

Le caratteristiche storico-culturali assumono un significato importante a livello di micro-aree, molto meno a quello di provincia o di gruppo di province.

Quando specificità storico-culturali del territorio siano presenti, esse risultano sottese, generalmente, al tessuto amministrativo.

Nel disegno dei collegi è stata favorita, ovunque fosse possibile, l’inclusione integrale dei territori così connotati in un unico collegio uninominale o plurinominale.

Conclusivamente, l’omogeneità dei collegi sotto i profili precedenti è stata garantita essenzialmente rispettando la geografia amministrativa disegnata dalle province/CM, quella consolidata a livello sub-comunale per i capoluoghi di città metropolitane frazionati in più collegi e quella funzionale relativa ai sistemi locali.


I COLLEGI UNINOMINALI E PLURINOMINALI (CAMERA E SENATO)


Avvertenza

 

Le schede seguenti illustrano, regione per regione, la ripartizione del territorio in collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica.

Ogni scheda contiene, oltre una descrizione sintetica del territorio, una tabella per ciascuna tipologia di collegi. Reca inoltre la mappa geografica dei confini dei collegi plurinominali ed uninominali di ciascuna circoscrizione elettorale, tratta dalla Relazione allegata allo schema di decreto legislativo.

Per ciascun collegio uninominale, le tabelle Collegi uninominali Camera 2020 e Collegi uninominali Senato 2020, riportano:

-        il numero sequenziale;

-        la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo;

-        il comune o, nel caso delle città il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali, l’area sub-comunale con la maggior ampiezza demografica ricadente nel territorio del collegio; nel caso di collegi uninominali composti dall’aggregazione di parti del territorio di una città e altri comuni, il collegio è identificato dal nome della città, seguito dall’area sub-comunale più popolosa e dal nome del comune aggregato con la maggior ampiezza demografica;

-        la sigla della o delle provincie e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio;

-        la popolazione residente in base al censimento 2011;

-        la variazione percentuale della popolazione rispetto alla media della circoscrizione;

-        il numero di comuni compresi nel collegio.

Per ciascun collegio plurinominale, le tabelle Collegi plurinominali Camera 2020 e Collegi plurinominali Senato 2020, riportano:

-        il numero sequenziale;

-        la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo;

-        i collegi uninominali aggregati per costituire il collegio plurinominale e il numero degli stessi;

-        la sigla della o delle provincie e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio;

-        la popolazione residente in base al censimento 2011;

-        la variazione percentuale della popolazione rispetto alla media della circoscrizione;

-        il numero complessivo di seggi attribuiti nel collegio e il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale.


Piemonte

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Piemonte è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Piemonte 1, che corrisponde al territorio della città metropolitana di Torino e la circoscrizione Piemonte 2, che corrisponde al territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 15 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 14 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Piemonte 1

 

Nella circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 15 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è interamente costituita dal territorio della città metropolitana di Torino.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 1 mostra le principali caratteristiche dei 5 collegi uninominali.

(*) Il territorio del comune di Torino è diviso fra 2 collegi uninominali.

 

Il territorio del comune di Torino è diviso in 2 collegi uninominali, costituiti dall’aggregazione delle 8 circoscrizioni in cui è ripartito il comune a fini amministrativi.

Gli altri 3 collegi aggregano il territorio dei comuni che fanno parte della città metropolitana di Torino.

 

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 10 seggi. In ciascuno dei due collegi vengono attribuiti 5 seggi.

La Tabella n. 2 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1 aggrega i collegi uninominali numeri 1, 2 e 3 e comprende il comune di Torino e il suo hinterland nord-occidentale.

Il collegio plurinominale n. 2, aggrega i collegi uninominali numeri 4 e 5 e comprende il restante territorio della città metropolitana di Torino.


 

Mappa 1.4 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Piemonte 1 

 

 

Fonte: Istat

 


 

Circoscrizione Piemonte 2

 

Nella circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è costituita dal territorio delle restanti province piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 3 mostra i 5 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 4 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 2 e n. 3 e comprende quindi il territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella e Novara.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 1, n. 4 e n. 5 e comprende il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.


 

Mappa 1.6 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Piemonte 2 

 

 

Fonte: Istat

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Piemonte, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella regione sono costituiti 5 collegi uninominali, le cui principali caratteristiche sono esposte nella Tabella n. 5.

 

Il territorio della città metropolitana è ripartito in 2 collegi uninominali: il n. 1 costituito dal comune di Torino e il n. 2 costituito solo da comuni della città metropolitana; gli altri 3 collegi sono interprovinciali.

 

 

 

Collegi plurinominali

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi, mediante accorpamenti dei collegi uninominali.

 

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 4 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 1 e n. 2 e comprende la gran parte del territorio della città metropolitana di Torino: il capoluogo e il suo hinterland e parte dei comuni situati nella zona centrale e settentrionale della città metropolitana di Torino, compresa parte del canavese (tra cui Rivarolo) ad oriente e la Val Susa ad occidente.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 3, n. 4 e n. 5 e comprende il restante territorio della regione: tutte le province e la parte della città metropolitana di Torino, non compresa nel collegio plurinominale n. 1.

 

 

Mappa 1.7 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Piemonte

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Per l’elezione della Camera dei deputati, alle due circoscrizioni Piemonte 1 e Piemonte 2, erano assegnati, rispettivamente, 23 e 22 seggi.

In base al decreto legislativo n. 189 del 2017, la circoscrizione Piemonte 1 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano ciascuno 7 deputati, e in 9 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale Piemonte 1 - 01 era costituito dal territorio dei 4 collegi uninominali in cui era ripartita la città di Torino (1, 2, 3 e 4) e dal collegio uninominale Piemonte 1 - 06, Collegno che comprendeva 11 comuni ad ovest del comune di Torino fra cui Rivoli, Collegno, Venaria Reale e Grugliasco.

§  I collegi uninominali in cui era ripartita la città di Torino erano i seguenti:

?     Torino 1 che comprende le zone Centro, Cavoretto e Vanchiglia

?     Torino 2 che comprende le zone Aurora e Barca

?     Torino 3 che comprende le zone Le Vallette e San Paolo

?     Torino 4 che comprende le zone Mirafiori Nord e Mirafiori Sud

 

Il collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 era costituito dal territorio dei 4 collegi uninominali in cui era ripartito il restante territorio della città metropolitana di Torino:

?     il collegio n. 5 comprendeva Ivrea, il Canavese e la zona nord della città metropolitana di Torino;

?     il collegio n. 7 comprendeva Settimo Torinese e i comuni ad est del comune di Torino;

?     il collegio n. 8 comprendeva Moncalieri e i comuni a sud del comune di Torino;

?     il collegio n. 9 comprendeva Pinerolo e la zona ovest della città metropolitana di Torino.

 

La circoscrizione Piemonte 2 era ripartita in 2 collegi plurinominali e in 8 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale Piemonte 2 – 01, in cui venivano attribuiti 8 seggi, aggregava i collegi uninominali di Alessandria, Asti, Cuneo e Alba (n. 5, 6, 7 e 8) e corrispondeva al territorio delle province di Asti e Cuneo e ad una parte della provincia di Alessandria:

?     il collegio uninominale n. 5 di Alessandria comprende i comuni della parte sudorientale della provincia di Alessandria, fra cui il capoluogo, Novi Ligure e Tortona;

?     la parte sudoccidentale della provincia di Alessandria insieme all’intero territorio della provincia di Asti costituiva il collegio uninominale n. 6 di Asti;

?     il territorio della provincia di Cuneo era diviso in due collegi uninominali: il collegio n. 7 di Cuneo, che comprendeva i comuni della parte occidentale della provincia fra cui il capoluogo e

?     il collegio n. 8 di Alba che comprendeva i comuni della parte orientale della provincia fra cui Alba, Bra, Fossano e Mondovì.

§   

Il collegio plurinominale Piemonte 2 – 02, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi uninominali di Verbania, Biella, Novara e Vercelli e corrispondeva al territorio delle relative province e ad alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Alessandria.

?     Il collegio uninominale n. 1 di Verbania comprendeva l’intero territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e la parte settentrionale del territorio della provincia di Novara

?     la restante parte del territorio della provincia di Novara costituiva il collegio uninominale n. 2 di Novara;

?     il collegio uninominale n. 3 di Biella comprendeva l’intero territorio della provincia di Biella e la parte settentrionale del territorio della provincia di Vercelli;

?     la restante parte del territorio della provincia di Vercelli era compresa nel collegio uninominale n. 4 di Vercelli che aggregava inoltre i comuni della parte settentrionale della provincia di Alessandria fra cui Casale Monferrato e Valenza.

 

 

Per l’elezione del Senato, alla regione Piemonte erano assegnati 22 seggi, di cui 8 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 2 collegi plurinominali che corrispondevano al territorio delle due circoscrizioni previste per l’elezione della Camera dei deputati.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava infatti i 4 collegi uninominali Senato in cui era suddiviso il territorio della città metropolitana di Torino:

?     il collegio uninominale n. 1 aggregava i due collegi uninominali Camera della fascia alpina, Ivrea e Pinerolo;

?     il collegio uninominale n. 2 aggregava i due collegi uninominali Camera della fascia ad est del comune di Torino, Settimo torinese e Moncalieri;

?     il collegio uninominale n. 3 Torino 2-Collegno era costituito dalla parte del comune di Torino compresa nel collegio uninominale Camera Torino 3 e dal contiguo collegio di Collegno;

?     il collegio uninominale n. 4 Torino 1 comprendeva la parte maggiore del territorio del comune di Torino (collegi uninominali Camera Torino 1, 2 e 4).

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 8 seggi, aggregava gli altri 4 collegi uninominali Senato (n. 5, 6 7 e 8) e comprendeva il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:

?     il collegio uninominale n. 5 aggregava i due collegi uninominali Camera a nord della regione, Verbania e Novara, ricostituendo l’integrità dei rispettivi territori provinciali;

?     il collegio uninominale n. 6 aggregava i due collegi uninominali Camera di Biella e Vercelli;

?     il collegio uninominale n. 7 aggregava i due collegi uninominali Camera di Asti e Alessandria;

?     il collegio uninominale n. 8 aggregava i due collegi uninominali Camera di Cuneo e Alba, ricostituendo l’integrità territoriale della provincia di Cuneo.


Lombardia


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Lombardia è suddivisa in quattro circoscrizioni; rimangono infatti immutate le circoscrizioni definite con la legge 165 del 2017 come aggregazione dei più collegi uninominali definiti dal d. lgs.  535 del 1993, in attuazione della legge 276 del 1993:

-        la circoscrizione Lombardia 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che comprende quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano (ad eccezione di 11 comuni) e l’intero territorio della provincia di Monza e della Brianza;

-        la circoscrizione Lombardia 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35, che comprende l’intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo;

-        la circoscrizione Lombardia 3, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33, che comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione di 35 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione di 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4);

-        la circoscrizione Lombardia 4, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30, che comprende l’intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia.

 

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alle quattro circoscrizioni sono assegnati i seguenti seggi:

 

 

seggi

di cui uninominali:

da attribuire proporz.

Lombardia 1

25

9

16

Lombardia 2

14

5

9

Lombardia 3

14

5

9

Lombardia 4

11

4

7

 


 

Circoscrizione Lombardia 1

 

Nella circoscrizione Lombardia 1 sono assegnati 25 seggi, di cui 9 uninominali.

 

La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende l’intero territorio della provincia di Monza e della Brianza e quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano, ad esclusione di 10 comuni al confine con la provincia di Lodi e del comune di San Colombano al Lambro, enclave amministrativa tra le province di Lodi e Pavia, che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4.

 

Collegi uninominali

I 9 collegi uninominali sono illustrati sinteticamente nella Tabella n. 1.

(*) Il territorio del comune di Milano è diviso fra 3 collegi uninominali.

 

Il territorio della provincia di Monza e della Brianza è ripartito in due collegi uninominali (il n. 1, Monza e il n. 2 Seregno).

Il territorio del comune di Milano è diviso in 3 collegi uninominali (i numeri 7, 8 e 9), costituiti dall’aggregazione dei Nuclei di identità locale (NIL)[3] in cui è ripartito il comune a fini amministrativi.

I restanti 4 collegi aggregano il territorio dei comuni che fanno parte della città metropolitana di Milano: n. 3 (Cologno Monzese), n. 4 (Rozzano), n. 5 (Legnano) e n. 6 (Sesto San Giovanni).

 

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 16 seggi. In ciascuno dei due collegi vengono attribuiti 8 seggi.

La Tabella n. 2 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, cui sono attribuiti 8 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali del comune di Milano (n. 7, Milano – Loreto, n. 8 Milano – Bande Nere e n. 9 Milano – Buenos Aires - Venezia) e i collegi uninominali n. 4 Rozzano e n. 5 Legnano, comprendendo quindi il territorio occidentale della città metropolitana di Milano.

Il collegio plurinominale n. 2, cui sono attribuiti 8 seggi, è composto dalla parte nord-orientale della città metropolitana di Milano e dall’intera provincia di Monza e della Brianza; aggrega infatti i collegi uninominali n. 3 Cologno Monzese e n. 6 Sesto San Giovanni e i due 2 collegi uninominali della suddetta provincia (n. 1 e n. 2).


 

Mappa 3.5 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 1

 

 

Fonte: Istat

 

 


 

Circoscrizione Lombardia 2

 

Nella circoscrizione Lombardia 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35 e comprende l’intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo, situati al confine con la provincia di Lecco.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 3 mostra le principali caratteristiche dei 5 collegi uninominali.

 

 

Nel territorio della provincia di Varese sono stati costituiti 2 collegi: il n. 1 include la parte settentrionale della provincia e il capoluogo, il n. 2 include la parte meridionale. Il territorio della provincia di Como è ripartito in 2 collegi: il n. 3, interamente comasco, comprende il capoluogo e la parte sud-occidentale della provincia, il n. 4, invece aggrega la parte settentrionale della provincia e l’intera provincia di Sondrio. Il territorio della provincia di Lecco, infine, costituisce il collegio n. 5 con i comuni bergamaschi che fanno parte della circoscrizione Lombardia 2. Nel dettaglio:

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei 2 collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 4 seggi proporzionali, aggrega i 2 collegi uninominali della provincia di Varese (n. 1 e n. 2) e comprende quindi tutto il territorio provinciale.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 3 Como, n. 4 Sondrio e n. 5 Lecco ed è costituito dalle province di Sondrio, Como, Lecco e dai 35 comuni della provincia di Bergamo.

 

 

 

 

 

Mappa 3.7 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 2 

 

 

Fonte: Istat

 


 

Circoscrizione Lombardia 3

 

Nella circoscrizione Lombardia 3 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33 e comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione dei comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione dei 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4).

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 5 mostra la consistenza demografica dei 5 collegi uninominali.

 

 

Il territorio della provincia di Bergamo, compreso nella circoscrizione Lombardia 3 è stato ripartito in 2 collegi: il n. 1 include la parte meridionale della provincia, il n. 2 include il capoluogo e la parte settentrionale. Il territorio della provincia di Brescia, compreso nella circoscrizione Lombardia 3, è stato ripartito in 3 collegi: il n. 3 include la parte settentrionale della provincia, il n. 4 include il capoluogo e i comuni limitrofi, il n. 5 la parte meridionale. Nel dettaglio:

 

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei 2 collegi plurinominali.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 4 seggi proporzionali, aggrega i 2 collegi uninominali della provincia di Bergamo (n. 1 e n. 2) e comprende quindi tutto il territorio provinciale che rientra nella circoscrizione Lombardia 3.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi proporzionali, aggrega i 3 collegi uninominali della provincia di Brescia (numeri 3, 4 e 5) e comprende quindi tutto il territorio provinciale che rientra nella circoscrizione Lombardia 3.

 

 

 

 

Mappa 3.8 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 3 

 

 

Fonte: Istat

 


Circoscrizione Lombardia 4

 

Nella circoscrizione Lombardia 4 sono assegnati 11 seggi, di cui 4 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30 e comprende l’intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, nonché 11 comuni della città metropolitana di Milano (situati al confine con la provincia di Lodi) e 10 comuni della provincia di Brescia (situati al confine con le province di Cremona e Mantova).

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 7 mostra le principali caratteristiche dei 4 collegi uninominali.

 

 

Il territorio della provincia di Pavia è ripartito in 2 collegi: il n. 1 include la maggior dei comuni della provincia, compreso il capoluogo e il n. 2 che include il territorio dei comuni pavesi al confine con la provincia di Lodi, l’intero territorio della provincia di Lodi e i comuni della città metropolitana di Milano che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4. Il territorio della provincia di Cremona, unitamente ai comuni bresciani che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4, costituiscono il collegio n. 3. Il territorio della provincia di Mantova infine costituisce un collegio. Nel dettaglio:

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 


 

 

Mappa 3.9 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 4 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione della Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Lombardia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 31 seggi, di cui 11 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 11 collegi uninominali, le cui principali caratteristiche sono esposte nella Tabella n. 9.

 

(*) Il territorio del comune di Milano è diviso fra 2 collegi uninominali.

 

Il territorio delle province di Varese, di Como, di Lecco e di Sondrio è stato ripartito in 2 collegi: il collegio n. 1 che comprende tutta la provincia di Varese e parte dei comuni della provincia di Como e il collegio n. 2 costituito dai restanti comuni della provincia di Como, tra cui il capoluogo, e dalle province di Lecco e di Sondrio.

La città metropolitana di Milano è ripartita in 3 collegi: il n. 3 è costituito dalla quasi totalità del territorio del comune di Milano, ad eccezione di una limitata parte a nord della città che, aggregata ai confinanti comuni della parte settentrionale della città metropolitana, costituisce il collegio n. 4; il collegio n. 5 include la restante parte del territorio della città metropolitana.

La provincia di Monza e della Brianza costituisce il collegio n. 6.

L’insieme del territorio delle province di Bergamo e Brescia è stato ripartito in 3 collegi: il collegio n. 7 che comprende la parte settentrionale della provincia di Bergamo, incluso il capoluogo; il collegio n. 8 che include la parte settentrionale della provincia di Brescia, incluso il capoluogo e il collegio n. 9 costituito dai territori meridionali delle due province.

Il territorio delle province di Pavia e di Lodi costituisce il collegio n. 10, mentre il territorio delle province di Cremona e di Mantova costituisce il collegio n. 11.

Nel dettaglio:

 

 

 

Collegi plurinominali

Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 20 seggi.

La Tabella n. 10 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi proporzionali, include i territori delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e Monza e della Brianza.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 8 seggi proporzionali, aggrega i territori della città metropolitana di Milano e delle province di Pavia e di Lodi.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 6 seggi proporzionali, include i territori delle province di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona.


 

Mappa 3.10 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Camera dei deputati

Per l’elezione della Camera alle 4 circoscrizioni erano assegnati i seguenti seggi

 

seggi

di cui uninominali:

da attribuire proporz.

Lombardia 1

40

15

25

Lombardia 2

22

8

14

Lombardia 3

23

8

15

Lombardia 4

17

6

11

 

Lombardia 1

La circoscrizione Lombardia 1 era ripartita in 4 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 25 deputati, e in 15 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali di Seregno, Monza e Gorgonzola (n. 4, 5 e 6) e comprendeva la maggior parte del territorio della provincia di Monza e della Brianza e i 22 comuni della parte più orientale della città metropolitana di Milano.

?     il collegio n. 4 Seregno comprendeva solo comuni della provincia di Monza e della Brianza tra cui Lissone e Desio;

?     anche il collegio n. 5 Monza comprendeva solo comuni della provincia di Monza e della Brianza tra cui oltre il capoluogo Vimercate e Arcore;

?     il collegio n. 6 Gorgonzola comprendeva 15 comuni della parte orientale della provincia di Monza e della Brianza (tra cui Agrate Brianza il più popoloso) e 22 comuni della parte più orientale della città metropolitana di Milano (tra cui Cassano d’Adda e Melzo i più popolosi dopo Gorgonzola).

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi uninominali n. 3 Bollate, n. 10 Cologno Monzese, n. 7 Cinisello Balsamo e n. 9 Milano-Sesto San Giovanni; risultando quindi costituito dalla zona nord del comune di Milano, dai comuni della zona nord orientale della città metropolitana di Milano e dai 12 comuni della provincia di Monza e della Brianza:

?     il collegio n. 3 Bollate comprendeva 8 comuni della città metropolitana di Milano (tra cui Bollate il più popoloso) e 8 comuni della provincia di Monza e della Brianza tra cui Limbiate, Meda, Lentate sul Seveso;

?     il collegio n. 7 Cinisello Balsamo comprendeva 5 comuni della città metropolitana di Milano, a nord del capoluogo e i confinanti 3 comuni della provincia di Monza e della Brianza (Muggiano, Nova Milanese e Varedo);

?     il collegio n. 9 Milano – Sesto San Giovanni, era costituito dalla parte nord del comune di Milano - zone Niguarda, Bicocca, Viale Monza - e dai comuni di Bresso e Sesto San Giovanni;

?     il collegio n. 10 Cologno Monzese comprendeva 10 comuni della città metropolitana di Milano, a est del capoluogo, e il confinante comune di Brugherio della provincia di Monza e della Brianza.

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui erano attribuiti 7 seggi, aggregava i 5 collegi uninominali interamente costituiti dal territorio del comune di Milano:

?     il collegio n. 8 Milano 5, costituito dalla parte occidentale del comune di Milano, zone Lorenteggio, Baggio, Quinto Romano, Gallaratese, Bovisa, Quarto Oggiaro;

?     il collegio n. 11 Milano 3, costituito dalle zone occidentali limitrofe al centro città, dai Navigli fino a San Siro;

?     il collegio n. 12 Milano 1, costituito dalle zone centrali Duomo, Brera, Ticinese;

?     il collegio n. 13 Milano 2, costituito dalle zone orientali limitrofe al centro città, Porta Romana, Città Studi, Loreto;

?     il collegio n. 14 Milano 4, costituito dalla parte orientale del comune di Milano, zone Stadera, Rogoredo, Lambrate.

 

Il collegio plurinominale n. 4, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali di Rozzano, Abbiategrasso e Legnano, interamente costituiti da comuni della città metropolitana di Milano.

?     il collegio n. 1 Abbiategrasso comprendeva i comuni della zona sud occidentale della città metropolitana di Milano, tra cui oltre al più popoloso Abbiategrasso, Corbetta, Bareggio, Busto Garolfo, Magenta;

?     • il collegio n. 2 Legnano comprendeva alcuni comuni della zona occidentale della città metropolitana di Milano; Legnano il comune con la maggiore popolazione, seguono Rho, Parabiago, Cornaredo, Settimo Milanese;

?     il collegio n. 15 Rozzano comprendeva i comuni della zona sud della città metropolitana di Milano, tra cui oltre al più popoloso Rozzano, San Giuliano Milanese, Corsico, Buccinasco.

 

Lombardia 2

La circoscrizione Lombardia 2 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 14 deputati, e in 8 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali della provincia di Varese: il n. 2 Varese, il n. 3 Gallarate e il n. 4 Busto Arsizio.

?     il collegio n. 2 Varese comprendeva il capoluogo e i comuni della parte settentrionale della provincia;

?     il collegio n. 3 Gallarate comprendeva i comuni della parte centrale della provincia; Gallarate, Tradate, Sesto Calende i comuni più popolosi;

?     il collegio n. 4 Busto Arsizio comprendeva i comuni della parte meridionale della provincia, tra cui, oltre Busto Arsizio, Saronno, Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Samarate, Castellanza.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 8 seggi, aggregava i restanti 5 collegi uninominali e comprendeva le province di Sondrio, Como, Lecco e i 35 comuni della provincia di Bergamo.

?     il collegio n. 1 Sondrio comprende tutti i comuni della provincia di Sondrio e 49 comuni della fascia nord occidentale della provincia di Como a ridosso del confine svizzero;

?     il collegio n. 5 Como comprende il capoluogo e i comuni della parte sud occidentale della provincia;

?     il collegio n. 6 Cantù comprendeva i comuni della parte sud orientale della provincia di Como; Mariano Comense, Erba, Cermenate i comuni più popolosi oltre Cantù.

?     il collegio n. 7 Merate comprendeva i comuni della parte meridionale della provincia di Lecco, tra cui Merate il più popoloso, e i 35 comuni della provincia di Bergamo tra cui Calusco d'Adda, Brembate di Sopra, Terno d'Isola;

?     il collegio n. 8 Lecco comprendeva il capoluogo e i restanti comuni della provincia di Lecco non compresi nel collegio di Merate.

 

Lombardia 3

La circoscrizione Lombardia 3 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 15 deputati, e in 8 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava i 4 collegi uninominali interamente costituiti da comuni della provincia di Brescia: Brescia, Lumezzane, Desenzano del Garda e Palazzolo sull’Oglio:

?     il collegio n. 1 Brescia, comprendeva il capoluogo di provincia e 10 comuni limitrofi a sud ovest e a nord (dal comune di Castenedolo a sud fino al comune di Nave a Nord);

?     il collegio n. 2 Lumezzane costituito dai comuni delle valli bresciane;

?     il collegio n. 3 Desenzano del Garda, comprendeva i comuni della fascia orientale della provincia di Brescia che lambisce il Lago di Garda e alcuni comuni della fascia meridionale fino a Montichiari e Ghedi;

?     il collegio n. 4 Palazzolo sull’Oglio, costituito dai comuni della fascia occidentale della provincia di Brescia al confine con la provincia di Bergamo.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 8 seggi, aggregava i restanti 4 collegi uninominali: Bergamo, Albino e Treviglio costituiti interamente da comuni della provincia di Bergamo e il collegio interprovinciale di Romano di Lombardia.

?     il collegio n. 5 Bergamo, comprendeva il capoluogo di provincia e i comuni limitrofi che lo circondano (tra cui Seriate, Dalmine, Ponte San Pietro);

?     il collegio n. 6 Albino, comprendeva i comuni delle valli bergamasche;

?     il collegio n. 7 Treviglio, costituito dai comuni della fascia meridionale della provincia di Bergamo;

?     il collegio n. 8 Romano di Lombardia, è costituito da comuni della fascia meridionale della provincia di Bergamo (tra cui Romano di Lombardia, Caravaggio, Cologno al Serio, Martinengo i più popolosi) e della provincia di Brescia (Leno, Manerbio, Bagnolo Mella i comuni più popolosi).

 

Lombardia 4

La circoscrizione Lombardia 4 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 11 deputati, e in 6 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali della parte occidentale della circoscrizione: Vigevano, Pavia e Lodi e corrispondeva dunque al territorio delle province di Pavia e di Lodi e degli 11 comuni della città metropolitana di Milano facenti parte della circoscrizione Lombardia 4:

?     il collegio n. 1 Vigevano, costituito dai comuni della fascia occidentale della provincia di Pavia, comprendeva la Lomellina e parte dell’Oltrepò pavese fino a Vigevano;

?     il collegio n. 2 Pavia oltre al capoluogo provinciale comprendeva tutti i restanti comuni dell’Oltrepò pavese;

?     Il collegio n. 3 Lodi era costituito da tutti i comuni della provincia di Lodi e dai comuni della città metropolitana di Milano che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4: 10 comuni situati al confine con la provincia di Lodi (tra cui Melegnano, Mediglia, Paullo) e il comune di San Colombano al Lambro, enclave amministrativa tra la provincia di Pavia e la provincia di Lodi.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava i restanti 3 collegi uninominali: Cremona, Suzzara e Mantova e corrispondeva dunque al territorio delle province di Cremona e di Mantova e dei 10 comuni della provincia di Brescia facenti parte della circoscrizione Lombardia 4.

?     il collegio n. 4 Cremona era costituito dai comuni della fascia nord occidentale della provincia, tra cui il capoluogo e Crema;

?     il collegio n. 5 Suzzara era interprovinciale, costituito dai restanti comuni della provincia di Cremona, dai 10 comuni della provincia di Brescia situati al confine con le due province (tra cui Pontevico e Gambara) e dai comuni della fascia nord occidentale della provincia di Mantova, tra cui Suzzara, Viadana, Castel Goffredo, Asola.

?     il collegio n. 6 Mantova era costituito dai restanti comuni in provincia di Mantova, tra cui il capoluogo.

 

Senato della Repubblica

Per l’elezione del Senato, alla regione Lombardia erano assegnati 49 seggi, di cui 18 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 5 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 31 seggi.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 5 seggi, corrispondeva al territorio della circoscrizione Camera Lombardia 4, aggregava infatti i collegi uninominali Senato n. 16 (Pavia), n. 17 (Cremona) e n. 18 (Mantova); esso comprendeva dunque l’intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia:

?     il collegio uninominale n. 16 (Pavia) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Vigevano e Pavia ed era quindi composto dall’intera provincia di Pavia;

?     il collegio uninominale n. 17 (Cremona) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Lodi e Cremona e comprendeva tutti i comuni della provincia di Lodi, gli 11 comuni della città metropolitana di Milano che fanno parte del collegio Lodi e i comuni della fascia nord occidentale della provincia di Cremona, compreso il capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 18 (Mantova) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Suzzara e Mantova ed era composto da tutti i comuni della provincia di Mantova, da una parte dei comuni della provincia di Cremona (fascia occidentale) e dai 10 comuni della provincia di Brescia situati al confine con le province di Mantova e Cremona.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 7 seggi, corrisponde al territorio della circoscrizione Camera Lombardia 3 e aggregava i collegi uninominali Senato n. 12 (Bergamo), n. 13 (Treviglio), n. 14 (Brescia) e n. 15 (Lumezzane); esso comprende dunque la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione dei comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione dei comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4):

?     il collegio uninominale n. 12 (Bergamo) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Bergamo e Albino composti interamente da comuni della provincia di Bergamo;

?     il collegio uninominale n. 13 (Treviglio) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Treviglio e Romano di Lombardia e comprendeva i comuni della fascia meridionale della provincia di Bergamo e della provincia di Brescia;

?     il collegio uninominale n. 14 (Brescia) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Brescia e Desenzano del Garda composti interamente da comuni della provincia di Brescia (parte centro orientale, compreso il capoluogo);

?     il collegio uninominale n. 15 (Lumezzane) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Lumezzane e Palazzolo sull’Oglio composti interamente da comuni della provincia di Brescia (parte nord occidentale).

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 6 seggi, corrispondeva al territorio della circoscrizione Camera Lombardia 2 e aggregava i collegi uninominali Senato n. 8 (Lecco), n. 9 (Cantù), n. 10 (Como) e n. 11 (Varese); esso comprendeva dunque l’intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo:

?     il collegio uninominale n. 8 (Lecco) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Merate e Lecco ed era quindi composto da tutti i comuni della provincia di Lecco e dai 35 comuni della provincia di Bergamo del collegio di Merate;

?     il collegio uninominale n. 9 (Cantù) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Sondrio e Cantù ed era quindi composto da tutti i comuni della provincia di Sondrio e da comuni della fascia nord e sud orientale della provincia di Como;

?     il collegio uninominale n. 10 (Como) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Como e Busto Arsizio e comprendeva i comuni della fascia sud occidentale della provincia di Como, compreso il capoluogo, e i comuni della fascia meridionale della provincia di Varese;

?     il collegio uninominale n. 11 (Varese) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Varese composti interamente da comuni della provincia di Varese.

 

Il collegio plurinominale n. 4, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato n. 1 (Milano 1), n. 2 (Milano 2), n. 3 (Milano 3 - Legnano) e n. 4 (Rozzano) e comprendeva l’intero territorio del comune di Milano e i comuni della fascia sud occidentale della città metropolitana di Milano:

?     il collegio uninominale n. 1 (Milano 1) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Milano 1 e Milano 2 (rispettivamente zone centrali e zone orientali limitrofe al centro città del comune di Milano);

?     il collegio uninominale n. 2 (Milano 2) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Milano 3 e Milano 4 (rispettivamente zone occidentali limitrofe al centro e zone sud orientali del comune di Milano) e il territorio del comune di Milano (zona nord) compreso nel collegio Camera Milano – Sesto San Giovanni;

?     il collegio uninominale n. 3 (Milano 3 - Legnano) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Milano 5 (parte occidentale del territorio del comune di Milano) e Legnano (ex Rho) comuni della zona occidentale della città metropolitana di Milano;

?     il collegio uninominale n. 4 (Rozzano) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Abbiategrasso e Rozzano ed era quindi composto dai comuni della fascia sud occidentale della città metropolitana di Milano.

 

Il collegio plurinominale n. 5, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato n. 5 (Cologno Monzese), n. 6 (Monza) e n. 7 (Sesto San Giovanni) e comprende tutti i comuni della provincia di Monza e della Brianza e i comuni della fascia nord orientale della città metropolitana di Milano:

?     il collegio uninominale n. 5 (Cologno Monzese), interprovinciale, aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Cologno Monzese e Gorgonzola; comprendeva comuni della città metropolitana di Milano (ad est del capoluogo) e della provincia di Monza e della Brianza (zona orientale);

?     il collegio uninominale n. 6 (Monza) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Seregno e Monza composti interamente da comuni della provincia di Monza e della Brianza;

?     il collegio uninominale n. 7 (Sesto San Giovanni) aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Bollate e Cinisello Balsamo, cui si aggiunge il territorio dei comuni di Bresso e Sesto San Giovanni compresi nel collegio Camera Milano – Sesto San Giovanni; il collegio risulta perciò composto da 13 comuni della città metropolitana di Milano (situati a nord del capoluogo) e 13 comuni della provincia di Monza e della Brianza (fascia sud orientale della provincia).


Trentino-Alto Adige


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Norme specifiche per la definizione del numero di collegi uninominali da costituire nella circoscrizione, sono contenute nell’articolo 1, comma 2, del T.U Camera, modificato dall’articolo 1 della legge 51 del 2019, che stabilisce che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità pari superiore; pertanto sono 4 i collegi uninominali della circoscrizione.

La Tabella n. 1 mostra i 4 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

 

Si ricorda che uno dei criteri di delega contenuti nella legge 165 del 2017, ed espressamente richiamato dalla delega di cui all'art. 3 della legge n. 51 del 2019 cui lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione, riguarda le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute. La delimitazione dei collegi uninominali e plurinominali nei suddetti territori, anche in deroga agli altri princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare l’inclusione delle minoranze linguistiche nel minor numero possibile di collegi (legge 165 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d).

In ciascuna delle due province autonome sono stati costituiti 2 collegi uninominali.

I collegi costituiti nel territorio della provincia autonoma di Trento si basano sui confini delle comunità di valle[4], partizioni amministrative della provincia:

 

Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano i collegi sono stati costituiti, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, seguendo un approccio conservativo rispetto ai collegi definiti dalla legge n. 422 del 1991 (vedi infra) e adottati prima dal decreto legislativo n. 535 del 1993 e successivamente dal decreto legislativo n. 189 del 2017 (di seguito collegi 2017):

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 

 


 


Mappa 4.3 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

 

 

Fonte: Istat

 


 

 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base all’articolo 57 della Costituzione, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono assegnati 6 seggi, 3 in ciascuna Provincia autonoma, tutti attribuiti in collegi uninominali, definiti sulla base della legge n. 422 del 1991.

 

Collegi uninominali

L’articolo 1, comma 4, del T.U. Senato[5] stabilisce che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

La norma stabilisce, inoltre, che la restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale; in merito si ricorda che in base alle previsioni della legge costituzionale n. 1 del 2020 e tenuto conto della popolazione 2011, il numero di seggi spettanti alla regione coincide con il numero di collegi uninominali.

 

La Tabella n. 3 mostra i 6 collegi uninominali costituiti nella regione.

La citata legge 422 del 1991 ha definito i sei collegi del Senato, tre in ciascuna provincia, in attuazione della “misura 111” a favore della popolazione alto-atesina, contenuta nel cosiddetto "pacchetto" di misure attuative dell’accordo De Gasperi-Gruber[6].

L’assetto dei sei collegi è stato mantenuto nella successiva determinazione dei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige previsti, prima, dal decreto legislativo n. 535 del 1993, in attuazione della legge n. 276 del 1993 (cd. Legge Mattarella) e successivamente dal decreto legislativo n. 189 del 2017, in attuazione della legge n. 165 del 2017.

 

I 3 collegi determinati dallo schema di decreto in esame, sulla base della legge 422 del 1991, nella provincia autonoma di Trento sono i seguenti:

·         il collegio n. 1 (Trento) è composto da 69 comuni, situati nella parte nord occidentale della provincia omonima, tra i quali, oltre al capoluogo trentino, vi sono anche Lavis e Mezzolombardo; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 4 – Trento;

·         il collegio n. 2 (Rovereto) è composto da 50 comuni della provincia autonoma di Trento (collocati orientativamente a sud ovest del capoluogo della provincia autonoma), tra i quali i comuni più popolosi, oltre a Rovereto sono Arco e Riva del Garda; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 5 – Rovereto.

·         il collegio n. 6 (Pergine Valsugana) è composto dai restanti 58 comuni della provincia autonoma trentina, situati nella sua parte orientale; oltre al comune di Pergine Valsugana, altre località principali per residenti sono Levico Terme e Borgo Valsugana; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 6 - Pergine Valsugana.

 

I 3 collegi determinati dallo schema di decreto in esame, sulla base della legge 422 del 1991, nella provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti:

·         il collegio n. 4 (Bolzano) comprende 18 comuni della parte centro meridionale della omonima provincia autonoma, aggregati intorno al capoluogo. Le principali località, oltre al suddetto comune di Bolzano, sono Laives e Appiano sulla strada del vino; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 1 – Bolzano;

·         il collegio n. 5 (Merano) comprende 44 comuni della parte occidentale della provincia autonoma di Bolzano, tra i quali i più popolosi sono, oltre Merano, Lana e Sarentino; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 – Merano;

·         il collegio n. 6 (Bressanone) comprende i restanti 54 comuni della parte orientale della provincia autonoma di Bolzano, tra i quali si segnalano per popolazione, oltre al comune di Bressanone, anche Brunico e Renon; corrisponde al collegio uninominale 2017 Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 - Bressanone.

 


 

Mappa 4.4 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base alle previsioni della legge n. 165 del 2017 e del decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Südtirol era ripartita in 1 collegio plurinominale e in 6 collegi uninominali, corrispondenti ai sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993.

Nell’unico collegio plurinominale n. 1 venivano attribuiti 5 seggi e aggregava tutto il territorio regionale, come stabilito dalla legge 165/2017.

I 6 collegi uninominali in cui era ripartita la regione erano:

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 1 – Bolzano comprendeva 18 comuni della parte centro meridionale della omonima provincia autonoma, aggregati intorno al capoluogo. Le principali località, oltre al suddetto comune di Bolzano, erano Laives e Appiano sulla strada del vino.

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 - Merano comprendeva 44 comuni della parte occidentale della provincia autonoma di Bolzano, tra i quali oltre, al comune che dava il nome al collegio, vi erano anche Lana e Sarentino.

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 - Bressanone, comprendeva i restanti 54 comuni della parte orientale della provincia autonoma di Bolzano, tra i quali si segnalano, oltre al comune capofila, anche Brunico e Renon.

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 4 – Trento era composto da 69 comuni, situati nella parte nord occidentale della provincia omonima, tra i quali, oltre al capoluogo trentino, vi erano anche Lavis e Mezzolombardo.

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 5 – Rovereto era composto da 50 comuni della provincia autonoma di Trento (collocati orientativamente a sud ovest del capoluogo della provincia autonoma), tra i quali oltre al comune da cui deriva il nome del collegio, si segnalavano per popolosità anche Arco e Riva del Garda.

-          Il collegio uninominale Trentino-Alto Adige/Südtirol 6 - Pergine Valsugana era composto dai restanti 58 comuni della provincia autonoma trentina, di cui occupava prevalentemente, oltre al comune di Pergine Valsugana, altre località principali per residenti erano Levico Terme e Borgo Valsugana.

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol erano assegnati 7 seggi. La legge 165/2017 stabilisce che nella regione sono costituiti 6 collegi uninominali, definiti dalla legge n. 422 del 1991 (art. 1, comma 4, TU Senato).

La legge 422/1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della “misura 111” a favore della popolazione alto-atesina, ripresi nella definizione dei sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, che ha determinato i collegi uninominali in attuazione della legge n. 276/1993.

Come emerge dal combinato disposto dell’art. 1, comma 4, TU Senato e dall’art. 1, comma 2, TU Camera (che richiama espressamente i sei collegi del decreto legislativo n. 535 del 1993 come riportati nella Tabella A.1 allegata al TU Camera), per la regione Trentino-Alto Adige i collegi uninominali per l’elezione del Senato sono i medesimi della Camera.

Il seggio restante è attribuito con metodo del recupero proporzionale nell’unico collegio plurinominale che comprende il territorio dell’intera regione.


Veneto

 


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Veneto è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Veneto 1, che comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno; la circoscrizione Veneto 2, che comprende il territorio delle province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 19 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Veneto 1

 

Nella circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 13 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 1 mostra le principali caratteristiche dei 5 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione Veneto 1.

 

 

La città metropolitana di Venezia è ripartita in 2 collegi: il capoluogo, con la parte orientale della città metropolitana costituisce il collegio n. 1 (Venezia); la restante parte del territorio, con il comune trevigiano di Mogliano Veneto per la continuità territoriale, costituisce il collegio n. 2 (Chioggia).

La provincia di Treviso è divisa in 3 collegi (oltre al comune di Mogliano Veneto incluso nel collegio n. 2): il n. 3 (Treviso) costituito dalla parte sud-orientale della provincia, il n. 4 (Castelfranco V.) costituito dalla parte occidentale della provincia e il n. 5 (Belluno) che insieme alla parte nord-occidentale della provincia di Treviso, include l’intera provincia di Belluno. In particolare:

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 


 


Mappa 5.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione    Veneto 1 

 

 

Fonte: Istat

 

Circoscrizione Veneto 2

 

Nella circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 19 seggi, di cui 7 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende il territorio delle province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 3 mostra le principali caratteristiche dei 7 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione Veneto 2.

 

La provincia di Padova è ripartita in 3 collegi: il collegio n. 3 include il capoluogo e i comuni a sud dello stesso; il collegio n. 2 è costituito dal territorio settentrionale della provincia e il collegio n. 1 aggrega il territorio dei comuni meridionali della provincia al territorio dell’intera confinante provincia di Rovigo.

Nel territorio di ciascuna delle province di Vicenza e di Verona sono costituiti 2 collegi. Nel dettaglio:

 

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi. In ciascuno dei collegi vengono attribuiti 4 seggi proporzionali.

 

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei 3 collegi plurinominali.


 

Il collegio plurinominale n. 1 è costituito dal territorio delle province di Padova e di Rovigo; sono infatti aggregati i 3 collegi uninominali n. 1 (Rovigo), n. 2 (Selvazzano Dentro) e n. 3 (Padova).

Il collegio plurinominale n. 2 è costituito dal territorio della provincia di Vicenza; sono infatti aggregati i 2 collegi uninominali della provincia: il n. 4 (Bassano del Grappa) e il n. 5 (Vicenza).

Il collegio plurinominale n. 3 è costituito dal territorio della provincia di Verona; sono infatti aggregati i 2 collegi uninominali della provincia: il n. 6 (Verona) e il n. 7 (Villafranca di Verona).

 


 


Mappa 5.3 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione     Veneto 2 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Veneto, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 16 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 5 collegi uninominali, le cui principali caratteristiche sono esposte nella Tabella n. 5.

I collegi uninominali sono stati costituiti mantenendo l’integrità del territorio delle province venete e della città metropolitana di Venezia. In particolare:

 

 

 

 

 

Collegi plurinominali

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi uninominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 5 seggi proporzionali, include i territori delle province di Belluno, Treviso, Venezia e Rovigo.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 6 seggi proporzionali, aggrega i territori delle province di Padova, Vicenza e Verona.

 

 

 

 


 

Mappa 5.4 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Veneto 

 

 

Fonte: Istat

 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Camera dei deputati

Per l’elezione della Camera alla circoscrizione Veneto 1 erano assegnati 20 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Veneto 2 erano assegnati 30 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Veneto 1

La circoscrizione Veneto 1 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 12 deputati, e in 8 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali interamente compresi nel territorio della città metropolitana di Venezia (Venezia, San Donà di Piave e Chioggia) e il collegio interprovinciale di Castelfranco Veneto; comprendeva quindi l’intero territorio della città metropolitana di Venezia e 11 comuni della provincia di Treviso:

?     il collegio n. 1, Venezia, costituito dall’intero territorio della città di Venezia e dal comune di Spinea;

?     il collegio n. 2 San Donà di Piave comprendeva i comuni della zona nordorientale della città metropolitana di Venezia, tra cui San Donà di Piave, Portogruaro, Cavallino Treporti;

?     il collegio n. 3 Chioggia comprendeva i comuni della zona sudoccidentale della città metropolitana di Venezia tra cui Chioggia, Mira e Mirano;

?     il collegio n. 4, Castelfranco Veneto, comprendeva 11 comuni della provincia di Treviso, fra cui Castelfranco Veneto, e i comuni di Martellago, Scorzè e Noale della città metropolitana di Venezia.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi di Montebelluna, Conegliano, Belluno e Treviso e comprendeva la restante parte della provincia di Treviso e l’intero territorio della provincia di Belluno.

?     il collegio n. 5 comprendeva i comuni della zona nordoccidentale della provincia di Treviso, fra cui Montebelluna;

?     il collegio n. 6 comprendeva i comuni della zona nordorientale della provincia di Treviso, fra cui Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo;

?     il collegio n. 7 comprendeva il territorio della provincia di Belluno;

?     il collegio n. 8 comprendeva i restanti comuni della provincia di Treviso, incluso il capoluogo.

 

Veneto 2

La circoscrizione Veneto 2 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 19 deputati, e in 11 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali di Padova, Vigonza e Abano Terme accorpando il territorio della provincia di Padova:

?     il collegio n. 2, Padova, comprendeva il comune di Padova e 5 comuni limitrofi;

?     il collegio n. 3 comprendeva i comuni della provincia di Padova a nord del capoluogo fra cui Vigonza e Cittadella;

?     il collegio n. 4, Abano Terme, che comprende i restanti comuni della provincia di Padova, a sud del capoluogo.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali Vicenza, Bassano del Grappa e Schio, interamente compresi nella provincia di Vicenza:

?     il collegio n. 5, Vicenza, comprendeva 33 comuni della provincia, incluso il capoluogo;

?     il collegio n. 6, Bassano del Grappa, comprendeva i comuni della parte nordorientale della provincia di Vicenza;

?     il collegio n. 7, Schio, comprendeva i comuni della parte nordoccidentale della provincia di Vicenza.

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava i 5 collegi uninominali di Rovigo, San Bonifacio, Verona, Legnago e Villafranca di Verona accorpando il territorio delle province provincie di Verona e Rovigo:

?     il collegio n. 1, Rovigo, costituito dall’intero territorio della provincia, incluso il capoluogo;

?     il collegio n. 8 San Bonifacio, aggregava 40 comuni della provincia di Verona, situati nella parte nordorientale della provincia;

?     il collegio n. 9, Verona, costituito dal solo territorio del capoluogo di provincia;

?     il collegio n. 10, Legnago, aggregava 38 comuni situati nella parte meridionale della provincia di Verona,

?     il collegio n. 11, Villafranca di Verona, aggregava i restanti comuni della provincia di Verona, situati a sud ovest del capoluogo, tra cui, oltre Villafranca, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto, Sona, Zevio i più popolosi.

 

 

Senato della Repubblica

Per l’elezione del Senato, alla regione Veneto erano assegnati 24 seggi, di cui 9 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato n. 1 Venezia, n. 2 Belluno, n. 3 Treviso e n. 4 Rovigo e comprendeva il territorio delle rispettive provincie:

?     il collegio uninominale n. 1 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera (Veneto 1) di Venezia e San Donà di Piave, e comprendeva perciò il comune di Venezia e i comuni a nord del capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 2 accorpava il territorio dei collegi uninominali Camera (Veneto 1) di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Belluno e comprendeva l’intera provincia di Belluno, la parte occidentale della provincia di Treviso e 3 comuni della città metropolitana di Venezia (Martellago, Noale e Scorzè);

?     il collegio uninominale n. 3 aggregava i collegi uninominali Camera (Veneto 1) di Treviso e Conegliano e comprendeva la parte occidentale della provincia di Treviso, incluso il capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 4 accorpava i collegi uninominali Camera di Chioggia (Veneto 1) e Rovigo (Veneto 2) e comprendeva l’intera provincia di Rovigo e i comuni della città metropolitana di Venezia situati a sud del capoluogo.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 8 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato n. 5 Padova, n. 6 Bassano del Grappa, n. 7 Vicenza, n. 8 Verona e n. 9 Villafranca di Verona, e comprendeva il territorio delle provincie di Padova, Vicenza e Verona:

?     il collegio uninominale n. 5 aggregava i collegi uninominali Camera (Veneto 2) di Padova e Abano Terme e comprendeva la parte meridionale del territorio della provincia di Padova, incluso il capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 6 aggregava i due collegi uninominali Camera (Veneto 2) di Bassano del Grappa e Vigonza; accorpava la parte settentrionale del territorio della provincia di Padova alla parte orientale del territorio della provincia di Vicenza;

?     il collegio uninominale n. 7 aggregava i due collegi uninominali Camera (Veneto 2) di Vicenza e Schio e comprendeva la restante parte del territorio della provincia di Vicenza, incluso il capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 8 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera (Veneto 2) di Verona e San Bonifacio e comprendeva la parte nordorientale del territorio della provincia di Verona, incluso il capoluogo;

?     il collegio uninominale n. 9 aggregava i due collegi uninominali Camera (Veneto 2) di Legnago e Villafranca di Verona e comprendeva la restante parte del territorio della provincia di Verona.

 

 


Friuli-Venezia Giulia


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 8 seggi, di cui 3 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 1 mostra i 3 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

 

I 3 collegi costituiti nella circoscrizione sono così articolati:

 

Si ricorda che la legge n. 38 del 2001, che reca disposizioni per la tutela della minoranza linguistica slovena, prevede, tra le norme di principio, che le leggi elettorali per le elezioni politiche dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena (art. 26). Tale principio si esplicita nella normativa elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell’ambito dei principi di delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali.

In particolare, all’art. 3 della legge n. 165 del 2017 si prevede che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Inoltre, a specifica tutela dei cittadini di lingua slovena, si stabilisce che nella regione Friuli - Venezia Giulia uno dei collegi uninominali debba essere costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena (art. 3, L. 165/2017); si tratta di un criterio espressamente richiamato dalla delega di cui all'art. 3 della legge n. 51 del 2019 cui lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione. Al Senato tuttavia la regione costituisce un unico collegio uninominale quindi tale criterio di delega non può trovare attuazione. La Relazione illustrativa evidenzia, in proposito, che “al Senato tale principio trova una sua applicazione automatica, in quanto nella regione è costituito un unico collegio uninominale”.

 

Con decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 2007 è stata approvata la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma dell'articolo 4 della legge n. 38 del 2001. L’elenco include 32 comuni (vedi figura 1), con una popolazione complessiva di 356.433 abitanti, così divisi nelle tre ex province di Trieste, Gorizia e Udine:

?     tutti i 6 comuni della ex provincia di Trieste, con una popolazione complessiva di 232.601 abitanti;

?     8 comuni della ex provincia di Gorizia, compreso il capoluogo, con una popolazione complessiva di 87.958 abitanti;

?     18 comuni della ex provincia di Udine, con una popolazione complessiva di 35.874 abitanti.

Una ulteriore individuazione dei comuni e delle frazioni di comuni in cui è presente la minoranza linguistica slovena è stata effettuata per l’applicazione delle misure concernenti le insegne pubbliche e la toponomastica, con il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 346 (vedi figura 1). In questo caso l’elenco comprende 18 comuni considerati integralmente sloveni con una popolazione di 36.001 abitanti e altri 7 comuni (tra cui Trieste e Gorizia), in cui vengono considerate solo alcune frazioni e non l’intero territorio comunale; in particolare:

?     per la ex provincia di Trieste: 4 comuni e frazioni di Trieste e di Muggia;

?     per la ex provincia di Gorizia: 3 comuni e frazioni di altri 3 comuni (tra cui Gorizia);

?     per la ex provincia di Udine: 10 comuni e frazioni di altri 2 comuni.

 

 


 

Figura 1 - Comuni in cui si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena

 

 


 

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 5 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.


 

Mappa 6.2.1 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Friuli-Venezia Giulia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, uno dei quali attribuito nell’unico collegio uninominale costituito dall’intero territorio regionale (Tabella 3) e 3 nell'unico collegio plurinominale (Tabella 4).

 

 


 

 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Per l’elezione della Camera, alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia erano assegnati 13 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali. Per attribuire i restanti 8 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione era costituita in un unico collegio plurinominale.

Nella determinazione dei 5 collegi uninominali era stata adottata come riferimento la delimitazione dei collegi uninominali Senato 1993 per i collegi n. 1 e n. 4, la cui dimensione demografica rientrava nelle soglie previste mentre era stato modificato il collegio n. 5, dal quale erano stati spostati, al collegio n. 3, due comuni di ampiezza demografica sufficiente per riportarlo in soglia. I collegi n. 2 e n. 3 erano stati modificati con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza slovena (art. 3, comma 1, lettera e) della legge 165/2017).

 

Il collegio n. 1 Trieste ricalcava interamente il territorio dell’omonimo ex collegio Senato 1993 e comprendeva i comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle – Dolina.

Il collegio n. 2 Gorizia, interprovinciale, comprendeva l’intero territorio della provincia di Gorizia (dove insistono, tra gli altri, i comuni di Gorizia e Monfalcone), 3 comuni della provincia di Trieste (Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico) e 23 comuni della provincia di Udine (tra i quali Cervignano del Friuli). Rispetto all’ex collegio Senato 1993, alcuni comuni (Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Moimacco, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco) erano stati spostati al collegio n. 3 Udine con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di “massimizzare la presenza slovena” nel collegio di Gorizia, così da “favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena”, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del 2001.

Il collegio n. 3 Udine comprendeva 40 comuni della provincia di Udine, tra i quali Udine, Cividale del Friuli, Latisana e Tavagnacco, due comuni della provincia di Pordenone spostati dall’ex collegio Senato 1993 n. 5, Cordovado e Morsano al Tagliamento, e i suindicati comuni che facevano parte dell’ex collegio Senato 1993 n. 2 Gorizia.

Il collegio n. 4 Codroipo, il cui territorio coincideva con quello dell’omonimo ex collegio Senato 1993, comprendeva 72 comuni della provincia di Udine tra i quali Codroipo, Gemona del Friuli e Tolmezzo, nonché 13 comuni della parte nord-orientale della provincia di Pordenone, tra i quali il maggiore per popolazione residente è Sequals.

Il collegio n. 5 Pordenone comprendeva il territorio dell’ex collegio Senato 1993 di Pordenone, ad eccezione dei due comuni di Cordovado e Morsano al Tagliamento aggregati al collegio n. 3 Udine (con la finalità, già ricordata, di riportare il collegio entro la soglia del 20 per cento).

 

Per l’elezione del Senato, alla regione Friuli-Venezia Giulia erano assegnati 7 seggi (in applicazione dell’articolo 57 della Costituzione), di cui 2 attribuiti in collegi uninominali. Per l’attribuzione dei restanti 5 seggi con metodo proporzionale la regione era costituita in un unico collegio plurinominale.

 

I 2 collegi uninominali erano sono stati costituiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera, con alcune modifiche necessarie per garantire rispetto dei limiti demografici. Il collegio Friuli-Venezia Giulia 1, Trieste, aggregava i territori dei collegi uninominali Camera 2017 di Trieste e Gorizia (ad eccezione del comune di Trivignano Udinese) e i comuni di Bagnaria Arsa, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Palmanova, Pontebba, Povoletto, Remanzacco e Tarvisio; il collegio Friuli-Venezia Giulia 2, Udine accorpava i territori dei collegi uninominali Camera 2017 di Udine, Codroipo e Pordenone, da cui erano stati scorporati i comuni sopra elencati, con l’aggiunta del comune di Trivignano Udinese.

 

Il collegio uninominale n. 1 comprendeva tutti i comuni delle provincie di Trieste e Gorizia e 41 comuni della parte orientale della provincia di Udine, tra i quali vi sono Cervignano del Friuli e Cividale del Friuli.

Il collegio uninominale n. 2 comprendeva tutti i comuni della provincia di Pordenone e 94 della parte occidentale della provincia di Udine, tra i quali il capoluogo Udine ed i comuni Codroipo, Gemona del Friuli, Latisana, Tavagnacco e Tolmezzo.

Nella relazione illustrativa si evidenziava che il collegio uninominale n. 1, derivante dall'aggregazione dei collegi uninominali definiti per la Camera di Trieste e Gorizia e che garantisce la maggiore rappresentatività della popolazione di lingua slovena, e il collegio uninominale n. 2, formato dall'unione dei collegi della Camera di Udine-Pordenone-Codroipo, hanno richiesto, rispettivamente, l'aggiunta e lo scorporo di alcuni comuni, essendo il primo sotto soglia e il secondo sopra soglia. “Per garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena, se ne è massimizzata la presenza nel collegio n. 1, che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio n. 2 (Udine-Pordenone-Codroipo).

 


Liguria


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Liguria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 10 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 1 mostra i 4 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

(*) Il territorio del comune di Genova è diviso fra 2 collegi uninominali.

 

La provincia di Imperia è aggregata a gran parte della provincia di Savona a costituire il collegio n. 1.

Il territorio della città metropolitana di Genova è distribuito in tre collegi e il territorio comunale del capoluogo è distribuito in due di essi, sulla base degli otto municipi in cui è ripartito il comune a fini amministrativi. Il collegio n. 2 comprende la parte orientale del comune di Genova, i comuni della città metropolitana situati a nord-ovest del capoluogo e la confinante zona di Varazze della provincia di Savona; il collegio n. 3 include la parte centro-orientale del comune di Genova e i comuni della città metropolitana situati a nord-est del capoluogo; il collegio n. 4, infine, aggrega i restanti comuni della città metropolitana di Genova al territorio della provincia di La Spezia.

Nel dettaglio:

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 6 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 

 

Mappa 7.3 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Liguria

 

 

Fonte: Istat


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Liguria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 3 mostra i 2 collegi uninominali costituiti nella regione.

(*) Il territorio del comune di Genova è diviso fra 2 collegi uninominali.

 

I 2 collegi sono stati costituiti mediante accorpamento dei collegi uninominali Camera:

 

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 


 

Mappa 7.5 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Liguria

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Liguria era ripartita in 2 collegi plurinominali e in 6 collegi uninominali.

il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava il territorio di ponente ricompreso nei collegi uninominali 1 (San Remo), 2 (Savona) e 3 (Genova-Serra Riccò), così ricomprendendo parte del comune e della città metropolitana di Genova unitamente alle province di Savona e Imperia.

-          Il collegio uninominale Liguria 1 - San Remo comprendeva l’intero territorio della provincia di Imperia e 20 comuni dell’estremità orientale della provincia di Savona; le località più popolose erano San Remo e Imperia nella provincia imperiese e Alassio e Albenga nel savonese;

-          Il collegio uninominale Liguria 2 - Savona comprendeva la restante parte della provincia di Savona, incluso il capoluogo, cui erano aggregati 7 comuni della città metropolitana di Genova, fra cui Arenzano.

-          Il collegio uninominale Liguria 3 - Genova-Serra comprendeva i quartieri di ponente della città di Genova, fra cui Sestri, nonché 5 comuni della città metropolitana di Genova, di cui Serra Riccò è il più popoloso.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti gli altri 5 seggi, aggregava a levante i collegi uninominali 4 (Genova-Bargagli), 5 (Genova-Rapallo) e 6 (La Spezia) ricomprendendo così l’altra parte della città metropolitana e del comune di Genova e la provincia di La Spezia.

-          Il collegio uninominale Liguria 4 – Genova-Bargagli includeva parte dei quartieri di levante della città di Genova, fra cui S. Fruttuoso, cui sono aggregati i comuni di Bargagli e Davagna della città metropolitana di Genova.

-          Il collegio uninominale Liguria 5 - Genova-Rapallo aggregava la parte restante del comune e della città metropolitana di Genova, ad eccezione della estrema propaggine orientale.

-          Il collegio uninominale Liguria 6 La Spezia comprendeva l’intera provincia della Spezia e i 4 comuni più orientali della città metropolitana di Genova.

 

Per l’elezione del Senato, la regione era ripartita in un unico collegio plurinominale costituito dall’aggregazione di 3 collegi uninominali Senato, e nel quale venivano attribuiti 5 seggi. I suddetti 3 collegi uninominali erano costituiti mediante l’accorpamento dei collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

-          il collegio Liguria 1 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Liguria 1 San Remo e Liguria 2 Savona

-          il collegio Liguria 2 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Liguria 3 Genova – Serra Riccò e Liguria 4 Genova – Bargagli

-          il collegio Liguria 3 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Liguria 5 Genova – Rapallo e Liguria 6 La Spezia


Emilia-Romagna


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Emilia-Romagna costituisce un’unica circoscrizione, alla quale, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 29 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 11 collegi uninominali, le cui caratteristiche principali sono esposte nella Tabella n. 1.

 

 

Il territorio della provincia di Piacenza è incluso nel collegio n. 1, Piacenza, con i comuni parmensi della zona di Fidenza; il restante territorio della provincia di Parma costituisce il collegio n. 2 Parma, con 2 comuni della provincia di Reggio nell’Emilia. La gran parte del territorio della provincia di Reggio nell’Emilia costituisce il collegio n. 3. La provincia di Modena è ripartita in 3 collegi: il capoluogo e la zona centro meridionale insieme a 3 comuni della provincia di Reggio nell’Emilia costituiscono il collegio n. 4, Modena. Il restante territorio provinciale è aggregato al territorio della città metropolitana di Bologna a formare due collegi interprovinciali: il collegio n. 5, Imola, aggrega la parte centro meridionale della città metropolitana di Bologna e la confinate zona di Vignola della provincia di Modena; il collegio n. 7 Carpi aggrega i comuni delle zone settentrionali della provincia di Modena e della città metropolitana di Bologna. Il territorio del comune di Bologna costituisce il collegio n. 6 (il terzo della città metropolitana di Bologna).

Infine, le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, costituiscono ciascuna un collegio uninominale.

Nel dettaglio:

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 18 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione Emilia-Romagna sono stati costituiti 3 collegi plurinominali, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, nel quale sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 1 Piacenza, n. 2 Parma e n. 3 Reggio nell’Emilia ed è costituito dal territorio delle omonime province con l’esclusione, per la provincia di Reggio nell’Emilia, dei 3 comuni aggregati al collegio uninominale n. 4.

Il collegio plurinominale n. 2, nel quale sono attribuiti 7 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 4 Modena, n. 5 Imola, n. 6 Bologna e n. 7 Carpi ed è costituito dal territorio della città metropolitana di Bologna, della provincia di Modena e dei comuni di Casalgrande, Castellarano e Baiso della provincia di Reggio nell’Emilia.

Il collegio plurinominale n. 3, nel quale sono attribuiti 6 seggi, è costituito dal territorio delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; aggrega infatti i collegi uninominali numeri 8 Ravenna, 9 Ferrara, 10 Forlì e 11 Rimini, costituiti, ciascuno, dal territorio della rispettiva provincia.

 


 

Mappa 8.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Emilia-Romagna 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Emilia-Romagna, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 3 mostra i 5 collegi uninominali costituiti nella regione.

Le province di Piacenza e di Parma costituiscono il collegio n. 1 insieme ai comuni della zona settentrionale della provincia di Reggio nell’Emilia. La restante parte della provincia di Reggio nell’Emilia, aggregata alla provincia di Modena e a 2 comuni dell’Appennino Bolognese costituiscono il collegio n. 2. La quasi totalità dei comuni della città metropolitana di Bologna (ad esclusione dei 2 comuni aggregati al collegio n. 2) è inclusa nel collegio n. 3 insieme ai 7 comuni modenesi della zona di Vignola. Gli altri due collegi uniscono due province: il collegio n. 4 aggrega le province di Ravenna e di Ferrara e il collegio n. 5 aggrega le province di Rimini e di Forlì-Cesena. In particolare:

 

Collegi plurinominali

I restanti 9 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 2 collegi plurinominali costituiti nella regione, la cui composizione è esposta nella Tabella n. 4.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, nel quale sono attribuiti 4 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 1 Parma e n. 2 Modena ed è costituito dal territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio nell’Emilia e di Modena (ad esclusione dei 7 comuni della zona di Vignola); del collegio fanno parte altresì i 2 comuni dell’Appennino bolognese (Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere), aggregati al collegio uninominale n. 2.

Il collegio plurinominale n. 2, nel quale sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 3 Bologna, n. 4 Ravenna e n. 5 Rimini ed è, quindi, costituito dal territorio della città metropolitana di Bologna (ad esclusione di 2 comuni aggregati al collegio plurinominale n. 1) dei 7 comuni della zona di Vignola della provincia di Modena e dell’intero territorio delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

 

 


 

Mappa 8.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Emilia-Romagna

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Camera dei deputati

Per l’elezione della Camera alla circoscrizione Emilia-Romagna erano assegnati 45 seggi, 17 dei quali attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione era ripartita in 4 collegi plurinominali, che eleggevano complessivamente 28 deputati, e in 17 collegi uninominali.

 

Il territorio del collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti complessivamente 7 seggi proporzionali, aggregava quello dei collegi uninominali n. 2 Cesena, n. 3 Ravenna, n.15 Rimini e n. 16 Forlì ed era composto dal territorio delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini:

?     il collegio n. 2 Cesena comprendeva gran parte dei comuni della provincia di Forlì-Cesena, tra i quali Cesena e Cesenatico e due comuni della provincia di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Bellaria-Igea Marina, risultando pertanto trattarsi di un collegio interprovinciale;

?     il collegio n. 3 Ravenna comprendeva il comune di Ravenna e altri nove comuni della medesima provincia, tra cui Lugo e Cervia;

?     il collegio n. 15 Rimini comprendeva il comune di Rimini e tutti i comuni della omonima provincia, ad esclusione di Santarcangelo di Romagna e Bellaria-Igea Marina;

?     il collegio n. 16 Forlì, interprovinciale, comprendeva 6 comuni della provincia di Forlì-Cesena, tra i quali Forlì, e 8 comuni della provincia di Ravenna, tra i quali Faenza.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 7 seggi proporzionali, aggregava i collegi uninominali n. 4 Ferrara, n. 8 Cento, n. 9 Modena e n. 10 Sassuolo e si sviluppava interamente nelle provincie di Modena e Ferrara:

?     il collegio n. 4 Ferrara comprendeva oltre al comune capoluogo della provincia ferrarese, tutti i 17 comuni ad est della suddetta provincia, inclusi Comacchio, Argenta e Portomaggiore;

?     il collegio n. 8 Cento, interprovinciale, comprendeva 5 comuni della parte occidentale della provincia di Ferrara, tra cui Cento, e 14 comuni dell’estremità settentrionale della provincia di Modena, fra i quali Mirandola, Finale Emilia, Nonantola;

?     il collegio n. 9 Modena costituito dal comune capoluogo dell’omonima provincia e dai comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera;

?     il collegio n. 10 Sassuolo interamente compreso nella provincia di Modena, includeva, tra gli altri, i comuni di Sassuolo, Castelfranco Emilia, Formigine, Vignola e i restanti comuni della suddetta provincia non ricompresi nei collegi Emilia-Romagna 8 e 9.

 

Il territorio del collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 6 seggi proporzionali, aggregava quello dei 4 collegi uninominali in cui era ripartita la provincia di Bologna: n. 1 Imola, n. 5 San Giovanni in Persiceto, n. 6 Bologna - Mazzini e n. 7 Bologna – Casalecchio di Reno

?     il collegio n. 1 Imola comprendeva alcuni comuni a sud e ad est della città di Bologna e i comuni di Imola, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme e Pianoro;

?     Il collegio n. 5 San Giovanni in Persiceto comprendeva i comuni a nord della città di Bologna, tra i quali San Giovanni in Persiceto, Budrio, Castel Maggiore;

?     il collegio n. 6 Bologna - Mazzini comprendeva gran parte del territorio del comune di Bologna, incluso il centro della città;

?     Il collegio n. 7 Bologna – Casalecchio di Reno comprendeva la restante parte della città di Bologna e alcuni comuni della parte meridionale dell’entroterra bolognese, tra cui Casalecchio di Reno e Valsamoggia.

 

Il collegio plurinominale n. 4, infine, in cui venivano attribuiti 8 seggi proporzionali, comprendeva il territorio della provincia di Reggio nell’Emilia, ripartito nei 2 collegi n. 17 Reggio nell’Emilia e n. 11 Scandiano, il territorio della provincia di Parma, ripartito nei 2 collegi n. 12 Parma e n. 13 Fidenza ed il territorio della provincia di Piacenza, che costituiva un unico collegio:

?     il collegio n. 17 Reggio nell'Emilia oltre al capoluogo di provincia, comprendeva altri 4 comuni tra cui Correggio e Rubiera;

?     il collegio n. 11 Scandiano comprendeva i restanti comuni della provincia di Reggio nell’Emilia, tra cui Scandiano e Casalgrande;

?     il collegio n. 12 Parma comprendeva il capoluogo di provincia ed altri 7 comuni della zona settentrionale della provincia parmense tra cui Sorbolo e Colorno;

?     il collegio n. 13 Fidenza comprendeva i restanti comuni della provincia di Parma, tra i quali Fidenza, Salsomaggiore Terme e Collecchio;

?     il collegio n. 14 Piacenza era costituito dal territorio della provincia.

 

Senato della Repubblica

Per l’elezione del Senato, alla regione Emilia Romagna erano assegnati 22 seggi, di cui 8 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 14 seggi.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 8 seggi proporzionali, aggregava i 4 collegi uninominali Senato (n. 1, 2, 3 e 4) che comprendevano il territorio della città metropolitana di Bologna e delle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, e parte del territorio della provincia di Ferrara ricompreso nel collegio Senato n. 3:

?     il collegio n. 1 Rimini comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera n. 15 (Rimini) e n. 2 (Cesena);

?     il collegio n. 2 Ravenna comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera n. 16 (Forlì) e n. 3 (Ravenna);

?     il collegio n. 3 Ferrara comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera n. 4 (Ferrara) e n. 5 (San Giovanni in Persiceto), nonché i comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Mordano, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio del collegio uninominale Camera n. 1 (Imola);

?     il collegio uninominale n. 4 Bologna comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera n. 6 (Bologna-Mazzini) e n. 7 (Bologna-Casalecchio di Reno) e la restante parte del collegio uninominale Camera n. 1 (Imola).

§   

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 6 seggi proporzionali, aggregava gli altri 4 collegi uninominali Senato e comprendeva il territorio delle province di Modena, Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia e parte del territorio della provincia di Ferrara compreso nel collegio uninominale Senato n. 6.

?     il collegio n. 5 Modena comprende il territorio del collegio Camera n. 10 (Sassuolo) e il comune di Modena;

?     il collegio n. 6 Reggio nell’Emilia comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 8 (Cento) e n. 17 (Reggio nell’Emilia), nonché i comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera della provincia di Modena;

?     il collegio uninominale n. 7 Parma comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 11 (Scandiano) e n. 12 (Parma);

?     il collegio n. 8 Piacenza comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 13 (Fidenza) e n. 14 (Piacenza).

§   

§   

§   


Toscana


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Toscana costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 1 mostra i 9 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

Le province di Grosseto e di Siena sono aggregate a formare un unico collegio (il n. 1, Grosseto) e la sola provincia di Livorno costituisce un collegio (il n. 5). Alla provincia di Pisa è stato aggregato il comune fiorentino di Fucecchio per la costituzione del collegio n. 4.

La provincia di Massa-Carrara unita alla zona costiera della provincia di Lucca, costituisce il collegio n. 2 (Massa) mentre il collegio n. 3 (Lucca) aggrega la restante parte della provincia di Lucca alla zona confinante della provincia di Pistoia. La restante parte della provincia di Pistoia, che comprende il capoluogo, è inserita nel collegio n. 6 (Prato) insieme all’intera provincia di Prato ed alla parte settentrionale della città metropolitana di Firenze.

Nel territorio della città metropolitana di Firenze sono costituiti altri 2 collegi: il n. 7 (Firenze) costituito dal comune capoluogo e il n. 8 (Scandicci) costituito dai restanti comuni della zona centro-meridionale della città metropolitana (ad esclusione del comune inserito nel collegio n. 4, Pisa e dei 2 comuni inseriti nel collegio n. 9, Arezzo).

L’intera provincia di Arezzo, infine, costituisce il collegio n. 9, insieme a due comuni della città metropolitana di Firenze, confinanti nella parte orientale.

In particolare:

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi. In ciascuno dei 3 collegi, vengono attribuiti 5 seggi, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1 aggrega i collegi uninominali n. 2 (Massa), n. 3 (Lucca) e n. 6 (Prato); esso comprende perciò l’intero territorio delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato e la parte settentrionale della città metropolitana di Firenze.

Il collegio plurinominale n. 2 aggrega i collegi uninominali n. 1 (Grosseto), n. 5 (Livorno) e n. 9 (Arezzo) e comprende, quindi, l’intero territorio delle province di Grosseto, Siena, Livorno e Arezzo, nonché i comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello della città metropolitana di Firenze.

Il collegio plurinominale n. 3 aggrega i collegi uninominali n. 4 (Pisa), n. 7 (Firenze) e n. 8 (Scandicci) e comprende, quindi, l’intero territorio della provincia di Pisa e il territorio della città metropolitana di Firenze con l’esclusione della parte settentrionale, aggregata al collegio plurinominale n. 1 (in quanto parte del collegio uninominale n. 6, Prato) e dei due comuni aggregati al collegio plurinominale n. 2 (in quanto parte del collegio uninominale n. 9, Arezzo).

 

 

 


 

Mappa 9.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Toscana 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Toscana, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 12 seggi, di cui 4 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 4 collegi uninominali, illustrati nella Tabella n. 3.

 

I 4 collegi uninominali aggregano l’intero territorio delle province e della città metropolitana di Firenze, con una sola eccezione per la provincia di Lucca (3 comuni inseriti nel collegio n. 2 e gli altri nel collegio n. 3). In particolare:

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 


 

Mappa 9.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Toscana

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Camera dei deputati

Per l’elezione della Camera alla circoscrizione Toscana erano assegnati 38 seggi, 14 dei quali attribuiti in collegi uninominali. Per l’elezione dei restanti 24 deputati, la circoscrizione era ripartita in 4 collegi plurinominali.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1, in cui erano attribuiti 7 seggi, aggregava i collegi uninominali n. 5 Prato, n. 6 Pistoia, n. 8 Massa e n. 9 Lucca, comprendendo la parte settentrionale della regione:

?     il collegio n. 5 Prato, comprendeva l’intera provincia di Prato e 2 comuni della provincia di Pistoia (Agliana e Montale);

?     il collegio n. 6 Pistoia includeva i comuni della provincia di Pistoia, ad eccezione dei 3 comuni ricompresi nei collegi n. 4 Empoli e n. 5 Pistoia, e due comuni della provincia di Lucca (Altopascio, Montecarlo);

?     il collegio n. 8 Massa comprendeva tutti i comuni della provincia di Massa-Carrara e 5 comuni della provincia di Lucca: Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema;

?     il collegio n. 9 Lucca comprendeva i comuni della provincia di Lucca, ad eccezione dei 2 comuni rientranti nel collegio n. 6 Pistoia e i 5 comuni rientranti nel collegio n. 8 Massa.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui erano attribuiti 5 seggi, aggregava i collegi uninominali n. 10 Pisa, n. 11 Poggibonsi e n. 13 Livorno e includeva l’area centro-occidentale della regione:

?     il collegio n. 10 Pisa, comprendeva il comune di Pisa e i comuni della parte nord-est della relativa provincia, tra cui Cascina e San Giuliano Terme;

?     il collegio n. 11 Poggibonsi comprendeva i restanti comuni della provincia di Pisa (tra cui Pontedera e San Miniato), nonché 3 comuni del territorio della città metropolitana di Firenze (Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione) e 5 comuni della provincia di Siena (Casole d'Elsa, Colle di Val d’Elsa, Radicondoli, San Gimignano e Poggibonsi);

?     il collegio n. 13 Livorno, comprendeva i comuni della provincia di Livorno, ad eccezione dei comuni dell’isola d’Elba e di Piombino che facevano parte nel collegio n. 14 Grosseto.

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui erano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi di Firenze-Novoli-Peretola, Firenze-Scandicci, Sesto Fiorentino ed Empoli. In tale collegio era pertanto inclusa interamente l’area urbana di Firenze:

?     il collegio n. 1 Firenze-Novoli-Peretola, includeva l’area urbana settentrionale della città di Firenze;

?     • il collegio n. 2 Firenze-Scandicci, includeva l’area urbana meridionale del comune di Firenze e ulteriori 4 comuni (Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci e Signa) appartenenti al territorio della città metropolitana di Firenze;

?     il collegio n. 3 Sesto Fiorentino comprendeva parte dei comuni della città metropolitana di Firenze (tra cui i più popolosi oltre Sesto, Campi Bisenzio e Pontassieve) e 2 comuni in provincia di Arezzo (Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna)

?     il collegio n. 4 Empoli comprendeva i restanti comuni della città metropolitana di Firenze (tra cui oltre Empoli,  Bagno a Ripoli e Figline e Incisa Valdarno i più popolosi) ed il comune di Quarrata in provincia di Pistoia.

 

Il collegio plurinominale n. 4, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 7 Arezzo, n. 12 Siena e n. 14 Grosseto, unendo la parte sud- occidentale della regione, l’isola d’Elba, il litorale grossetano e parte della provincia di Siena.

?     il collegio n. 7 Arezzo comprendeva i comuni della provincia di Arezzo, ad eccezione dei 2 comuni inclusi nel collegio n. 3 Sesto Fiorentino e dei 5 comuni inclusi nel collegio n. 12 Siena;

?     il collegio n. 12 Siena, comprendeva i comuni della provincia di Siena, ad eccezione dei 5 comuni rientranti nel collegio n. 11 Poggibonsi, nonché alcuni comuni appartenenti alla provincia di Arezzo (Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana);

?     il collegio n. 14 Grosseto comprendeva tutti i comuni della provincia di Grosseto nonché gli 8 comuni dell’isola d’Elba e il comune di Piombino appartenenti alla provincia di Livorno.

 

 

Senato della Repubblica

Per l’elezione del Senato, alla regione Toscana erano assegnati 18 seggi, di cui 7 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, comprendeva i collegi uninominali n. 1 Firenze, n. 2 Sesto Fiorentino, n. 3 Prato, n. 5 Lucca, così aggregando l’area centro-settentrionale della regione fino al confine con la Liguria:

?     il collegio n. 1 Firenze comprendeva il territorio dei collegi Camera n. 1 Firenze-Novoli-Peretola e n. 2 Firenze-Scandicci;

?     il collegio n. 2 Sesto Fiorentino aggregava il territorio dei collegi Camera n. 3 Sesto Fiorentino n. 4 Empoli;

?     il collegio n. 3 Prato accorpava il territorio dei collegi Camera n. 5 Prato e n. 6 Pistoia;

?     il collegio n. 5 Lucca aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera n. 8 Massa e n. 9 Lucca.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 5 seggi, comprendeva i collegi uninominali n. 4 Arezzo, n. 6 Pisa e n. 7 Livorno, includendo l’area centro-meridionale della regione fino al confine con il Lazio:

?     il collegio n. 4 Arezzo comprendeva il territorio dei collegi Camera n. 7 Arezzo  e n. 12 Siena;

?     il collegio n. 6 Pisa comprendeva il territorio dei collegi Camera n. 10 di Pisa e n. 11 Poggibonsi;

?     il collegio n. 7 Livorno accorpava il territorio dei collegi Camera n.13 di Livorno e n. 14 Grosseto.

 


Umbria


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 6 seggi, di cui 2 uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 2 collegi uninominali come mostra la Tabella n. 1.

 

I nuovi collegi uninominali sono i seguenti:

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 4 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione è costituito un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.

 


Mappa 10.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione    Umbria 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione della Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Umbria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.

 

Collegi uninominali

Nella regione è costituito un collegio uninominale.

 

 

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Umbria era ripartita in un unico collegio plurinominale e in 3 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava l’intero il territorio della regione.

-         Il collegio uninominale Umbria 1 - Perugia comprendeva 15 comuni della omonima provincia, tra cui, oltre al capoluogo, quelli gravitanti intorno all’area del Parco regionale del lago Trasimeno.

-         Il collegio uninominale Umbria 2 - Foligno comprendeva 37 comuni della provincia di Perugia, tra cui, oltre al comune che dava il nome al collegio, si segnalano le popolose località di Città di Castello, Gubbio e Assisi.

-         Il collegio uninominale Umbria 3 - Terni comprendeva i restanti 7 comuni della provincia di Perugia, tra cui vie erano Spoleto e Todi, e l’intero territorio della provincia di Terni, tra cui, oltre al capoluogo, vi era anche il comune di Orvieto.

 

Per l’elezione del Senato, in applicazione dell’articolo 57 della Costituzione, alla regione spettavano 7 seggi. Il territorio era quindi ripartito in un unico collegio plurinominale (nel quale venivano attribuiti 5 seggi) e in 2 collegi uninominali.

-         Il collegio uninominale Umbria 1 – Perugia, era costituito dall’intero territorio del collegio Camera 2017 n. 1 al quale erano aggregati alcuni comuni della parte nord del collegio Camera n. 2, tra cui Gubbio e Città di Castello.

-         Il collegio uninominale Umbria 2 - Terni comprendeva l’intero territorio del collegio Camera 2017 n. 3 e la restante parte del collegio uninominale n. 2 - Foligno, di cui ricomprendeva, tra le altre, le località di Norcia e Foligno.


Marche

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Marche costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 10 seggi, di cui 4 uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella regione sono costituiti 4 collegi uninominali come mostra la Tabella n. 1.

 

 

I quattro collegi sono costituiti, nella quasi totalità, mantenendo l’integrità del territorio provinciale: un primo collegio (n. 1) è costituito dalle province di Ascoli Piceno e di Fermo; l’intera provincia di Macerata con 4 comuni della provincia di Ancona costituisce il collegio n. 2 e la restante parte del territorio della provincia di Ancona forma il collegio n. 3; la provincia di Pesaro-Urbino, infine, costituisce il collegio n 4. In particolare:

 

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 


 

Mappa 11.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Marche 

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Marche, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 3 mostra le caratteristiche principali dei 2 collegi uninominali costituiti nella regione.

 

 

I due collegi sono costituiti aggregando il territorio delle province:

 

Collegi plurinominali

I restanti 3 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

Mappa 11.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Marche 

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Camera dei deputati

Per l’elezione della Camera alla circoscrizione Marche erano assegnati 16 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. I restanti 10 seggi erano attribuiti con metodo proporzionale in 2 collegi plurinominali, 5 ciascuno.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1 aggregava i collegi uninominali n. 1 Ascoli Piceno, n. 2 Civitanova Marche e n. 3, Macerata, comprendeva la parte meridionale della regione:

?     il collegio n. 1 Ascoli Piceno comprendeva l’intero territorio della provincia di Ascoli Piceno e il territorio dei comuni della fascia meridionale della provincia di Fermo, costituitasi nel 2004;

?     il collegio n. 2 Civitanova Marche comprendeva la restante parte della provincia di Fermo, 8 comuni costieri o prossimi alla costa della provincia di Macerata, di cui il più popoloso è Civitanova Marche, e un solo comune della provincia di Ancona, Loreto.

?     il collegio n. 3 Macerata comprendeva la parte restante della provincia di Macerata, costituita dai comuni dell’entroterra, compreso il capoluogo, e tre comuni dell’anconetano (Castelfidardo, Filottrano e Osimo) a sud del Conero.

 

Il territorio del collegio plurinominale n. 2, in cui erano attribuiti 5 seggi, aggregava i collegi uninominali n. 4 Ancona, n. 5 Fano e n. 6 Pesaro, comprendeva la parte settentrionale della regione:

?     il collegio n. 4 Ancona coincideva con la fascia centrale della provincia di Ancona, comprendendo il capoluogo e la media valle dell’Esino, con Jesi, e la fascia appenninica occidentale con Fabriano;

?     il collegio n. 5 Fano comprendeva la parte restante della provincia di Ancona, a nord del capoluogo, con Falconara Marittima e Senigallia, e la parte sud-est della provincia di Pesaro e Urbino, compresi i territori dei comuni della bassa valle del Cesano e la città di Fano;

?     il collegio n. 6 Pesaro, infine, era costituito dalla restante parte della provincia di Pesaro e Urbino con la zona di Cagli a sud, la città di Pesaro e il suo entroterra, Urbino e il Montefeltro.

 

Senato della Repubblica

Per l’elezione del Senato, alla regione Marche erano assegnati 8 seggi, 3 dei quali attribuiti in collegi uninominali. Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 5 seggi, la regione era costituita in un unico collegio plurinominale.

?     il collegio uninominale n. 1, Pesaro, comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Marche 5 (Fano) e Marche 6 (Pesaro), con la sola eccezione dei 4 comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Chiaravalle (provincia di Ancona) sottratti al collegio Camera Marche 5 (Fano) e aggregati al collegio uninominale n. 2; il collegio n. 1, Pesaro, comprendeva inoltre altri 5 comuni della provincia di Ancona (Fabriano, Genga, Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Arcevia) che facevano parte del collegio uninominale Camera Marche-04 (Ancona);

?     il collegio uninominale n. 2 Ancona, comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Marche 3 (Macerata) e Marche 4 (Ancona) – ad esclusione dei 5 comuni inseriti nel collegio uninominale Senato Marche 01 – e i 4 comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Chiaravalle;

?     il collegio uninominale n. 3 Ascoli-Piceno comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Marche 1 (Ascoli Piceno) e Marche 2 (Civitanova Marche).

 

 


Lazio


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Lazio è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Lazio 1, che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale; la circoscrizione Lazio 2, che comprende l’intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 12 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Lazio 1

 

Nella circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 24 seggi, di cui 9 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori del comune di Roma e di 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 riassume le principali caratteristiche dei 9 collegi uninominali.

(*) Il territorio del comune di Roma è diviso fra 7 collegi uninominali.

Nella circoscrizione Lazio 1, il comune di Roma rappresenta per numero di residenti l’area più rilevante e interessa 7 dei 9 collegi in cui è ripartito il territorio circoscrizionale. Gli altri due collegi sono costituiti aggregando il territorio dei comuni dell’hinterland romano facenti parte della città metropolitana omonima.

·         Il collegio n. 1 (Roma, I Municipio) è il primo dei 7 collegi in cui è stata ripartita la capitale ed è costituito aggregando al territorio dei Municipi I e II anche le zone urbane di Ostiense, Valco San Paolo e Garbatella (appartenenti all’VIII Municipio). L’area interessata ricopre quindi gran parte del centro della capitale e, oltre appunto al centro storico, va dai quartieri più a est di Trieste, Nomentano e Tiburtino, a rioni più a ovest di Trastevere e Testaccio, e dai quartieri a nord Della Vittoria e Villaggio Olimpico fino a quello a sud di Ostiense.

·         Il collegio n. 2 (Roma, III Municipio) è il risultato dell’accorpamento di due Municipi della capitale, il III e il IV, e interessa l’area prevalentemente a nord est del centro città fino a confinare con i comuni di Riano e Monterotondo a nord. Tra gli altri, i principali quartieri interessati sono i periferici Bufalotta verso nord, Case Rosse verso est ed i semicentrali Montesacro e Collatino.

·         Il collegio n. 3 (Roma, V Municipio) aggrega i Municipi V e VI, situati nel quadrante est del territorio capitolino. Fra i popolosi quartieri coinvolti vi sono il Prenestino-Labicano, collocato più centralmente e i periferici Torre Angela e Borghesiana; si segnala che il territorio del collegio interessa anche l’area estremamente decentrata di San Vittorino, ai confini con diversi comuni laziali, dei quali il più distante geograficamente è Castel San Pietro Romano.

·         Il collegio n. 4 (Roma, VII Municipio - Ciampino) è composto dal territorio dei Municipi VII e VIII (da quest’ultimo sono escluse le zone urbane Ostiense, Valco San Paolo e Garbatella), della zona sud est del comune di Roma, ai quali è stato aggregato il comune di Ciampino. Per quanto riguarda la capitale le zone interessate sono, tra le altre, la centrale San Giovanni e, orientativamente, quelle dei quartieri che si sviluppano lungo il percorso delle strade consolari Appia Nuova e Tuscolana.

·         Il collegio n. 5 (Roma, X Municipio - Pomezia) riunisce la parte più meridionale di Roma e per la precisione i Municipi IX e X, ai quali è stato accorpato il comune di Pomezia, sulla costa laziale. Le zone interessate da questa aggregazione vanno dalla semicentrale EUR, passando per Torrino e Cecchignola, fino a giungere al Lido di Ostia, che sbocca sul litorale romano.

·         Il collegio n. 6 (Roma, XI Municipio - Fiumicino) aggrega i due Municipi XI e XII, collocati nel quadrante ovest del comune capitolino, ai quali è stato aggregato il comune di Fiumicino, il cui vasto territorio è situato in gran parte sul litorale. Rientrano in questo collegio, tra gli altri, i quartieri romani semicentrali di Monteverde, Portuense e Gianicolense, ma anche i più periferici Pisana e Ponte Galeria.

·         Il collegio n. 7 (Roma, XIV Municipio) riunisce il territorio di 3 Municipi di Roma, il XIII, il XIV e il XV, collocati nel quadrante nord occidentale. Le popolose zone di Balduina, Primavalle e Aurelio, oltre a quelle di Tor di Quinto e Farnesina, sono quelle più prossime alla zona centrale del comune di Roma; più defilate e periferiche si trovano, tra le altre, Casalotti, Osteria Nuova e Cesano.

·         Il collegio n. 8 (Velletri) è il primo dei due collegi della circoscrizione Lazio 1 che non coinvolge aree del comune di Roma. Questa ipotesi prevede l’aggregazione di 18 comuni della città metropolitana di Roma Capitale, che interessano il territorio laziale in parte a sud est nell’area attorno al Parco dei Castelli romani, dove si trova il più popoloso Velletri, e in parte sul litorale, dove si trovano Anzio e Nettuno.

·         Il collegio n. 9 (Guidonia Montecelio) è l’altro collegio costituito esclusivamente mediante l’accorpamento di comuni della città metropolitana capitolina, di cui interessa 63 località laziali collocate prevalentemente nell’area a est di quest’ultima. Per numero di residenti i comuni principali sono Guidonia Montecelio, Tivoli e Fonte Nuova.

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi; in ogni collegio sono attribuiti 5 seggi.

La Tabella n. 2 riporta la composizione dei collegi plurinominali, come definiti nel decreto legislativo n. 177 del 2020, che ha recepito l’osservazione formulata dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

 

 

 

·         Il collegio plurinominale n. 1 è composto dal territorio dei collegi uninominali n. 1 (Roma, Municipio I), n. 2 (Roma, Municipio III) e n. 3 (Roma, Municipio V), tutti nell’ambito del territorio del comune di Roma e comprende il centro città e la zona nord-est del territorio comunale: dal III Municipio fino al VI Municipio, con le zone di Torre Gaia e Borghesiana.

·         Il collegio plurinominale n. 2 è composto dal territorio dei collegi uninominali n. 4 (Roma, VII Municipio - Ciampino), n. 8 (Velletri) e n. 9 (Guidonia Montecelio) e comprende quindi la zona sud orientale del comune di Roma, il comune di Ciampino e la parte sud orientale della città metropolitana, costituita dai comuni compresi nei due collegi uninominali n. 8 e 9.

·         Il collegio plurinominale n. 3 è composto dal territorio dei collegi uninominali n. 5 (Roma, X Municipio - Pomezia), n. 6 (Roma, XI Municipio - Fiumicino) e n. 7 (Roma, XIV Municipio) e comprende quindi la parte occidentale del comune di Roma, dal XV Municipio fino a tutto il litorale comunale e i comuni di Fiumicino e Pomezia.

 

Come già ricordato, la composizione dei collegi plurinominali della circoscrizione Lazio 1 è stata oggetto dell’unica osservazione formulata nei pareri parlamentari, che hanno proposto una diversa definizione territoriale dei 3 collegi con l’obiettivo di ‘rendere maggiormente omogenei interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale’.

La definizione dei 3 territori contenuta nello schema di decreto era la seguente:

-          il collegio plurinominale n. 1 era composto dal territorio dei collegi uninominali n. 1 (Roma, Municipio I), n. 2 (Roma, Municipio III) e n. 7 (Roma, XIV Municipio);

-          il collegio plurinominale n. 2 era composto dal territorio dei collegi uninominali n. 3 (Roma, Municipio V), n. 4 (Roma, VII Municipio - Ciampino) e n. 9 (Guidonia Montecelio);

-          il collegio plurinominale n. 3 era composto dal territorio dei collegi uninominali n. 5 (Roma, X Municipio - Pomezia), n. 6 (Roma, XI Municipio - Fiumicino) e n. 8 (Velletri).

L’osservazione della I Commissione Senato, in particolare, sottolinea come, nella soluzione prospettata dallo schema di decreto legislativo, il collegio plurinominale P03 - costituito dall’aggregazione dei collegi uninominali U05 (Roma, X Municipio - Pomezia), U06 (Roma, XI Municipio - Fiumicino) e U08 (Velletri) e che si sviluppa quindi lungo tutta la fascia costiera da nord a sud - vedrebbe una situazione di disagio anche in considerazione delle necessità di spostamento legate alla campagna elettorale e la coesione socio-culturale, sia in termini di distanze, sia in termini di direzioni nell'asse dei trasporti. La Commissione ritiene inoltre che, anche sul piano dell'omogeneità socio-culturale, sarebbe preferibile collegare il collegio uninominale U04 (Roma, VII Municipio – Ciampino) al collegio uninominale U08 (Velletri), considerata la presenza nel collegio U04 del Comune di Ciampino, più affine ai comuni dei Castelli Romani; inoltre, l'asse di trasporto pubblico e il flusso pendolare tra l'area dei Castelli e la città di Roma suggerisce una maggiore omogeneità di problematiche sociali e politiche tra i collegi U08 e U04.

 

 

 

 

 

Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lazio 1 ai sensi del d. lgs. 177/2020

 

 

 

 


 

Circoscrizione Lazio 2

 

Nella circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 12 seggi, di cui 5 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 3 riporta le principali caratteristiche dei 5 collegi uninominali.

 

 

·         Il collegio n. 1 (Viterbo) aggrega il territorio di 54 comuni, di cui 48 appartengono alla provincia di Viterbo (la quasi totalità, ad eccezione di 12 comuni inclusi nel collegio n. 2) e 6 comuni della città metropolitana di Roma Capitale, collocati a nord di Roma. Il territorio del collegio si sviluppa nella parte nord della regione laziale e oltre al più popoloso comune di Viterbo, include tra gli altri anche i comuni di Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri.

·         Il collegio n. 2 (Rieti) interessa il territorio delle province di Rieti e Viterbo e della città metropolitana di Roma Capitale, per un totale di 115 comuni, collocati orientativamente nella parte nord est della regione. Appartengono a questa aggregazione elettorale tutti i 73 comuni della provincia di Rieti, dei quali il capoluogo è il più popoloso; vi sono poi i restanti 12 comuni della provincia di Viterbo non inclusi nel collegio n. 1, tra i quali si segnala Civita Castellana ed infine 30 comuni della città metropolitana romana, tra i quali Monterotondo è quello con più residenti.

·         Il collegio n. 3 (Latina), collocato nella parte meridionale del territorio laziale, aggrega 17 comuni della provincia di Latina, tra i quali, oltre al capoluogo omonimo, annovera anche i popolosi Aprilia e Cisterna di Latina.

·         Il collegio n. 4 (Frosinone) è composto dal territorio di 60 comuni della provincia di Frosinone, tra i quali per residenti si segnalano il capoluogo, Alatri e Sora.

·         Il collegio n. 5 (Terracina) riunisce la parte più meridionale del territorio regionale ed aggrega i restanti comuni delle provincie di Latina (16) e Frosinone (31) non inclusi negli altri collegi. Per numero di residenti si segnalano tra gli altri Cassino e Terracina.

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi. Nel collegio Lazio 2 – 01 sono attribuiti 3 seggi e nel collegio Lazio 2 – 02 sono attribuiti 4 seggi.

La Tabella n. 4 riporta la composizione dei collegi plurinominali e le loro principali caratteristiche.

 

 

·         Il collegio plurinominale n. 1 è composto dal territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 2 n. 1 e n. 2, posti a nord della capitale, e interessa integralmente il territorio delle provincie di Viterbo e Rieti e parte di quello della città metropolitana di Roma Capitale.

·         Il collegio plurinominale n. 2 è composto dal territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 2 n. 3, n. 4 e n. 5, e aggrega per intero le provincie di Frosinone e Latina.

 


 

Mappa 12.5 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lazio 2

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, alla regione Lazio sono assegnati 18 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 6 collegi uninominali.

 

La Tabella n. 5 mostra la composizione dei 6 collegi uninominali:

(*) Il territorio del comune di Roma è diviso fra 3 collegi uninominali.

 

·         Il collegio n. 1 (Viterbo) aggrega il territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 2 - 01 e Lazio 2 – 02, per un totale di 169 comuni, di cui tutti quelli delle province di Viterbo (60) e Rieti (73) e 36 posti a nord della città metropolitana di Roma capitale.

·         Il collegio n. 2 (Roma – XIV Municipio), si sviluppa unicamente sull’area comunale di Roma ed aggrega il territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 1 - 01 e Lazio 1 – 07 e la parte del collegio Camera Lazio 1 – 06 che interessa il territorio della capitale (è escluso quindi il comune di Fiumicino). È incluso nel collegio quasi tutto il centro città.

·         Il collegio n. 3 (Roma – V Municipio), interessa esclusivamente il territorio della capitale ed è collocato nella sua parte orientale, il suo territorio corrisponde a quello dei due collegi uninominali Camera Lazio 1 – 02 e Lazio 1 – 03.

·         Il collegio n. 4 (Roma – VII Municipio - Fiumicino), è composto dal territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 1 – 04 e Lazio 1 – 05 (escluso il comune di Pomezia), che si sviluppano nell’ambito del comune di Roma, ai quali è aggregato il comune di Fiumicino (oltre la Capitale, sono quindi complessivamente 2 i comuni aggregati, Ciampino e Fiumicino).

·         Il collegio n. 5 (Guidonia Montecelio) riunisce il territorio dei collegi uninominali Camera Lazio 1 – 08 e Lazio 1 – 09, ed il comune di Pomezia. la parte più meridionale del territorio regionale ed aggrega quindi i restanti 82 comuni della città metropolitana di Roma capitale, tra i quali, oltre a quello da cui deriva la definizione del collegio, si segnalano Pomezia, Tivoli e Velletri.

·         Il collegio n. 6 (Latina) riunisce tutti i 124 comuni delle provincie di Latina (33) e Frosinone (91), e corrisponde al territorio di 3 collegi uninominali Camera Lazio 2, i nn. 3, 4 e 5.

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi (6 seggi ciascuno).

 

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

·         Il collegio plurinominale n. 1 è composto dal territorio dei collegi uninominali Senato nn. 2, 3 e 4, ed include tutto il territorio della capitale e i comuni di Fiumicino e Ciampino.

·         Il collegio plurinominale n. 2 è composto dal territorio dei collegi uninominali Senato nn. 1, 5 e 6, e aggrega per intero le provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, più i restanti comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

 

Mappa 12.6 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lazio

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D.Lgs. 189 del 2017)

 

Per l’elezione della Camera dei deputati, alle due circoscrizioni Lazio 1 e Lazio 2 erano assegnati, rispettivamente, 38 e 20 seggi.

In base al decreto legislativo n. 189 del 2017, la circoscrizione Lazio 1 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano, rispettivamente, 8 deputati ciascuno.

 

Il collegio plurinominale Lazio 1 - 01, cui erano attribuiti 8 seggi, era costituito dall’aggregazione del territorio della zona nord e nordorientale di Roma Capitale incluso nei 5 collegi uninominali di Roma-Quartiere Trionfale, Roma-Quartiere Montesacro, Roma-Zona Castel Giubileo, Roma-Quartiere Collatino, Roma-Zona Torre Angela.

 

I collegi uninominali in cui era ripartito il collegio erano i seguenti:

?     il collegio uninominale n. 1 - Roma-Quartiere Trionfale che comprendeva le zone del centro e del Nord della città di Roma, inclusi il quartiere Flaminio ed i rioni Monti, Prati e Trastevere e si estendeva da Testaccio e San Saba fino al quartiere che dava il nome al collegio

?     il collegio uninominale n. 2 - Roma-Quartiere Montesacro interessava il quadrante nord est del comune di Roma e includeva tra gli altri i quartieri Tor di Quinto, Parioli Salario e Nomentano, oltre al quartiere omonimo

?     il collegio uninominale n. 3- Roma-Zona Castel Giubileo si collocava esattamente nella fascia di territorio a Nord di Roma ed era costituito da diverse zone periferiche tra le quali, oltre a Castel Giubileo, si segnalano Val Melaina, Settecamini e Ottavia, il suburbio Della Vittoria e la più defilata zona di Cesano

?     il collegio uninominale n. 4 – Roma-Quartiere Collatino interessava la periferia a est della capitale e si estendeva dai popolosi e semi periferici quartieri Collatino e Pietralata fino alla più lontana e meno urbanizzata zona di San Vittorino;

?     il collegio uninominale n. 5 – Roma-Zona Torre Angela, che corrispondeva ad una fascia di territorio a est della città metropolitana, comprendeva i più centrali quartieri della zona Prenestina fino al periferico quartiere della Borghesiana, passando dal territorio più popoloso del collegio, il quartiere di Torre Angela.

 

 

Il collegio plurinominale Lazio 1 - 02 aggregava il territorio di 5 collegi uninominali della zona sudoccidentale di Roma Capitale (oltre al comune di Fiumicino): Roma - Quartiere Tuscolano, Roma - Quartiere Ardeatino, Roma - Quartiere Gianicolense, Roma - Quartiere Primavalle, Roma - Fiumicino.

 

In particolare, i collegi uninominali in cui era ripartito il collegio erano i seguenti:

?     il collegio uninominale n. 6 – Roma - Quartiere Tuscolano, a sud della capitale, si estendeva prevalentemente lungo la via consolare Tuscolana, nell’area delimitata da altre due importanti arterie viarie quali l’Appia e la Casilina, fino ad interessare i quartieri di Torre Maura verso est e Appio Claudio verso sud, la porzione di territorio più popolosa era quella che dava il nome al collegio;

?     il collegio uninominale n. 8 – Roma - Quartiere Ardeatino comprendeva una porzione di territorio situata a sud est del comune di Roma e si sviluppava dalla più centrale area dei quartieri Ostiense e Appio Latino fino ad arrivare alla più lontana zona di Mezzocamino, passando dal popoloso quartiere Ardeatino da cui il collegio prende il nome;

?     il collegio uninominale n. 9 - Roma - Fiumicino aggregava al comune di Fiumicino, sul litorale laziale, diversi quartieri e zone periferiche del quadrante ovest della capitale, tra cui i più popolosi Lido di Ostia Ponente e Acilia Sud.

?     il collegio uninominale n. 10 - Roma - Quartiere Gianicolense oltre al quartiere omonimo includeva i quasi centrali quartieri Portuense e Aurelio e si allungava verso sud est fino alla periferica zona di Magliana Vecchia.

?     il collegio uninominale n. 11 - Roma - Quartiere Primavalle, si sviluppava prevalentemente a Nord Ovest della capitale romana e si estendeva dalla zona La Pisana, a ovest, fino alla zona di Casalotti e al quartiere di Primavalle, a nord, passando per i suburbi Gianicolense e Aurelio.

 

Il collegio plurinominale Lazio 1 - 03 aggregava la restante zona a sud di Roma capitale e gli altri comuni della città metropolitana ed era costituito dai 4 collegi uninominali di Roma - Pomezia, Guidonia - Montecelio, Velletri, Marino.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 7 – Roma – Pomezia era costituito da un’aggregazione del territorio di numerose aree della periferia a sud della capitale, tra le quali le popolose zone di Casal Morena e Tor de’ Cenci, con quello di 2 comuni dell’hinterland romano, Pomezia a sud ovest e Ciampino a sud est;

?     il collegio uninominale n. 12 - Guidonia - Montecelio comprendeva 49 comuni della città metropolitana di Roma, collocati prevalentemente a est di questa verso il confine con il vicino Abruzzo. Tra i principali, oltre al comune da cui derivava il nome del collegio, si segnalano Tivoli, Fonte Nuova e Mentana;

?     il collegio uninominale n. 13 – Velletri includeva, a sud di Roma, il territorio di 9 comuni, di cui 6 erano in prossimità del Parco dei Castelli romani, tra i quali il comune capofila, e 3 erano situati sul litorale basso laziale, tra cui Anzio e Nettuno;

?     il collegio uninominale n. 14 – Marino, situato anch’esso a sud di Roma, aggregava il territorio di 23 comuni laziali e si sviluppava a partire dall’area del Parco dei Castelli romani, dove erano situati i più popolosi Marino e Frascati, e si allungava, includendo Colleferro, verso sud est fino ad interessare il comune di Carpineto romano;

 

 

 

La circoscrizione Lazio 2 era ripartita in 2 collegi plurinominali, che eleggevano rispettivamente 6 deputati il collegio Lazio 2 – 01 e 7 deputati il collegio Lazio 2 – 02, e in 7 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale Lazio 2 – 01, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali a nord della circoscrizione, che corrispondono al territorio delle province di Viterbo e Rieti e dei 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale facenti parte della circoscrizione.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 01 - Viterbo comprendeva 57 comuni della omonima provincia (la quasi totalità) situata a nord del territorio laziale, tra i quali oltre al comune da cui deriva la definizione del collegio, i più popolosi erano Civita Castellana, Vetralla e Montefiascone

?     il collegio uninominale n. 02 – Civitavecchia si sviluppava in minor parte sul territorio della parte costiera della provincia di Viterbo (i 3 comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Canino) e in gran parte sul territorio a nord, nord ovest della città metropolitana di Roma Capitale (19 comuni, tra i quali ii più popolosi erano Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri);

?     il collegio uninominale n. 03 – Rieti comprendeva tutti 73 comuni della provincia omonima (Rieti e Fara in Sabina i più grandi) e 17 comuni della zona nord est della città metropolitana di Roma Capitale (fra cui Monterotondo, Fiano Romano e Palombara Sabina erano i più popolosi)

 

 

Il collegio plurinominale Lazio 2 – 02, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava i 4 collegi che interessavano la parte sud della regione Lazio ricompresa nella circoscrizione Lazio 2, ed interessava integralmente il territorio delle province di Frosinone e Latina;

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 4 - Frosinone si sviluppava prevalentemente intorno al capoluogo omonimo, nella parte occidentale della provincia frusinate, e aggregava il territorio di 33 comuni, tra i quali oltre appunto a Frosinone vi erano Alatri, Ceccano e Anagni;

?     il collegio uninominale n. 5 - Cassino, includeva la restante parte della provincia di Frosinone, sviluppandosi a est del capoluogo includeva 58 comuni, tra i quali, per numero di abitanti, si segnalano Cassino, Sora e Pontecorvo;

?     il collegio uninominale n. 6 - Terracina si sviluppava prevalentemente sul litorale laziale meridionale della provincia di Latina, di cui ricomprendeva i 19 comuni, Terracina, Fondi, Formia e Gaeta tra gli altri;

?     il collegio uninominale n. 7 - Latina includeva i restanti 14 comuni della omonima provincia, situati nella parte centro meridionale della regione laziale verso la costa tirrenica, dei quali, oltre al comune capoluogo che dava il nome al collegio, i più popolosi erano Aprilia, Cisterna di Latina e Sezze.

 

 

Per l’elezione del Senato, alla regione Lazio erano assegnati 28 seggi, dei quali 10 erano attribuiti in collegi uninominali, ed i restanti 18 in 3 collegi plurinominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato 1, 2 e 3, tutti relativi al comune di Roma:

 

?     il collegio uninominale n. 1 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Roma - Quartiere Trionfale e Roma - Quartiere Montesacro, cui sono stati aggiunti i quartieri Gianicolense e Aurelio per garantire la soglia di popolazione prevista; nella nuova composizione il collegio era indicato come Roma - Quartiere Gianicolense dal nome dell’area subcomunale più popolosa

?     il collegio uninominale n. 2 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera Roma - Zona Torre Angela e Roma - Quartiere Tuscolano

?     il collegio uninominale n. 3 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Roma - Quartiere Ardeatino, Roma - Quartiere Primavalle, Roma - Quartiere Gianicolense, meno i quartieri Gianicolense e Aurelio (spostati nel collegio n. 1); nella nuova composizione il collegio è indicato come Roma - Quartiere Portuense dal nome dell’area subcomunale più popolosa

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi uninominali Senato 4, 5 e 6 includendo parte del comune e della città metropolitana di Roma e le provincie di Rieti e Viterbo

 

?     il collegio uninominale n. 4 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Roma - Zona Castel Giubileo, Roma - Quartiere Collatino

?     il collegio uninominale n. 5 era costituito dal territorio dei due collegi uninominali Camera di Viterbo e Civitavecchia

?     il collegio uninominale n. 6 aggregava i due collegi uninominali Camera di Guidonia-Montecelio e Rieti

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggrega i restanti collegi uninominali Senato 7, 8, 9 e 10, includendo parte del comune e della città metropolitana di Roma e le provincie di Frosinone e Latina.

?     il collegio uninominale n. 7 accorpava il territorio dei due collegi uninominali Camera di Frosinone e Cassino, ricostituendo l’integrità territoriale della provincia di Frosinone

?     il collegio uninominale n. 8 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Roma-Pomezia e Roma-Fiumicino;

?     il collegio uninominale n. 9 comprendeva i due collegi uninominali Camera di Latina e Terracina, ricostituendo l’integrità territoriale della provincia di Latina;

?     il collegio uninominale n. 10 aggregava i due collegi uninominali Camera di Velletri e Marino.

 


Abruzzo


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Abruzzo costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella regione sono costituiti 3 collegi uninominali come mostra la Tabella n. 1.

 

 

I tre collegi sono stati costituiti mantenendo l’integrità di tre delle quattro province abruzzesi. La provincia di Teramo è, infatti, suddivisa in due collegi: la zona costiera costituisce, insieme alla provincia di Pescara, il collegio n. 2 e la zona interna, aggregata alla provincia di L’Aquila costituisce il collegio n. 3. La sola provincia di Chieti costituisce il collegio n. 1. In particolare:

 

 

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 


 

Mappa 13.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Abruzzo 

 

 

Fonte: Istat


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Abruzzo, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, 1 dei quali attribuito nell’unico collegio uninominale costituito dall’intero territorio regionale e 3 nell'unico collegio plurinominale.

 

Collegi uninominali

Nel territorio della regione è costituito un unico collegio uninominale.

 

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera, la circoscrizione elettorale Abruzzo era ripartita in 2 collegi plurinominali e in 5 collegi uninominali.

Al collegio plurinominale n. 1 erano assegnati 5 seggi e vi erano ricompresi i collegi uninominali 3, 4 e 5. Tale collegio plurinominale comprendeva l’intero territorio delle provincie di Pescara e Chieti, alcuni comuni della provincia dell’Aquila e un comune della provincia di Teramo.

Il collegio uninominale n. 3 Pescara comprendeva la parte settentrionale della provincia di Pescara, compreso il capoluogo, e il comune di Silvi in provincia di Teramo.

Il collegio uninominale n. 4 Chieti comprendeva parte della provincia di Chieti, compreso il capoluogo, la parte meridionale e orientale della provincia di Pescara e i comuni della Valle Peligna della provincia dell’Aquila.

Il collegio uninominale n. 5 Vasto comprendeva la parte restante della provincia di Chieti, fra cui i comuni di Lanciano e Vasto (attualmente il più popoloso).

Il collegio plurinominale n. 2, in cui erano assegnati 4 seggi e vi erano ricompresi i collegi uninominali 1 e 2, comprendeva il restante territorio delle provincie dell’Aquila e di Teramo.

Il collegio uninominale n. 1 L’Aquila comprendeva gran parte del territorio della provincia dell’Aquila ad esclusione dei comuni della Valle Peligna (Sulmona) che sono aggregati al collegio n. 4.

Il collegio uninominale n. 2 Teramo comprendeva l’intero territorio della provincia di Teramo ad eccezione del comune di Silvi (aggregato al collegio n. 3 Pescara).

 

Per l’elezione del Senato, la regione Abruzzo era ripartita in 2 collegi uninominali, mentre i 5 seggi erano attribuiti in un unico collegio plurinominale, coincidente con il territorio dell’intera regione.

Il collegio uninominale Abruzzo 01 - Pescara accorpava il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 n. 3 Pescara, n. 4 Chieti e n. 5 Vasto, e comprendeva l’intero territorio delle provincie di Pescara e Chieti, alcuni comuni della provincia dell’Aquila e un comune della provincia di Teramo

Il collegio uninominale Abruzzo 02 – L’Aquila era costituito dal territorio dei collegi uninominali Camera 2017 n. 1 L’Aquila e n. 2 Teramo e comprendeva il restante territorio delle rispettive provincie.


Molise


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Molise costituisce un’unica circoscrizione, alla quale sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 2 seggi.

Nel territorio della circoscrizione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Camera (articolo 1, comma 2, ultimo periodo), secondo il quale le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

L’altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell’ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio coincide anch’esso con l’intero territorio regionale.

 

 

 

 

 


 

I collegi per l’elezione della Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base all’articolo 57, comma 3, della Costituzione, alla regione Molise sono assegnati 2 seggi.

Nel territorio della regione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Senato (articolo 1, comma 2), secondo cui in ciascuna circoscrizione deve essere assicurato almeno un collegio uninominale. L’altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell’ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio equivale a quello del collegio uninominale.

 

 

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Molise era ripartita in un unico collegio plurinominale e in 2 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui veniva attribuito 1 seggio, aggregava l’intero il territorio della regione.

-         Il collegio uninominale Molise 1 – Isernia, era interprovinciale e comprendeva l’intero territorio della provincia omonima e 39 comuni della provincia di Campobasso, tra cui si segnala Bojano.

-         Il collegio uninominale Molise 2 - Campobasso comprendeva i restanti 45 comuni della omonima provincia, tra cui, oltre al capoluogo di regione, vi era anche Termoli.

 

Per l’elezione del Senato, in applicazione dell’articolo 57 della Costituzione, alla regione spettavano 2 seggi. Il territorio era quindi ripartito in un unico collegio uninominale; l’altro seggio era quindi attribuito con metodo proporzionale nell’ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio coincideva con quello del collegio uninominale.


Campania


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Campania è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Campania 1, che comprende il territorio della provincia di Napoli; la circoscrizione Campania 2, che comprende il territorio delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

 

Circoscrizione Campania 1

 

Nella circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, di cui 7 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Napoli.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 riassume le principali caratteristiche dei 7 collegi uninominali.

(*) Il territorio del comune di Napoli è suddiviso fra 2 collegi uninominali.

Tutto il territorio della circoscrizione si sviluppa nell’ambito della città metropolitana di Napoli. Il capoluogo partenopeo risulta invece diviso in due collegi uninominali (il n. 2 e il n.3).

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi, di cui 6 sono attribuiti nel collegio Campania 1 – 01 e 7 nel collegio Campania 1 – 02.

La Tabella n. 2 riporta la composizione dei collegi plurinominali ed i principali indicatori che li contraddistinguono.

 

 


 

Mappa 15.3 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Campania 1

 

 

Fonte: Istat

 


 

Circoscrizione Campania 2

 

Nella circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, di cui 7 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 3 riporta le principali caratteristiche dei 7 collegi uninominali.

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Campania 2 – 01 sono attribuiti 5 seggi e nel collegio Campania 2 – 02 sono attribuiti 6 seggi.

La Tabella n. 4 riporta la composizione dei collegi plurinominali e le loro principali caratteristiche.

 

 


 

Mappa 15.5 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Campania 2

 

 

Fonte: Istat

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Campania sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 7 collegi uninominali.

 

La Tabella n. 5 mostra la composizione dei 7 collegi uninominali e le loro principali caratteristiche:

 

Le province di Caserta, Avellino e Benevento mantengono la loro integrità territoriale; la prima inoltre costituisce un collegio a sé stante, mentre le altre due risultano aggregate a formare il collegio n. 2. Il territorio del comune di Napoli costituisce da solo il collegio uninominale n. 4.

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

 

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali Senato nn. 4, 5, 6 e 7, interessando integralmente il territorio della città metropolitana di Napoli e 21 comuni della provincia di Salerno.

il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega gli altri 3 collegi uninominali Senato, i nn. 1, 2 e 3 e comprende integralmente il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta, e la gran parte della provincia di Salerno (137 comuni).

 


 

Mappa 15.6 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Campania

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Per l’elezione della Camera dei deputati, alle due circoscrizioni Campania 1 e Campania 2 erano assegnati, rispettivamente, 32 e 28 seggi.

In base al decreto legislativo n. 189 del 2017, la circoscrizione Campania 1 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano, rispettivamente, 6 deputati ciascuno.

 

Il collegio plurinominale Campania 1 - 01, cui erano attribuiti 8 seggi, era costituito dalla aggregazione del territorio dei 4 collegi uninominali a nord di Napoli (1 Giugliano in Campania, 3 Acerra, 4 Casoria e 9 Pozzuoli).

 

I collegi uninominali in cui era ripartito il collegio erano i seguenti:

?     il collegio uninominale n. 1 - Giugliano in Campania che comprendeva le zone a Nord Ovest della città metropolitana di Napoli, ed aggregava 8 comuni, tra i quali i più rilevanti per numero di residenti erano Giugliano in Campania, Melito di Napoli e Mugnano di Napoli

?     il collegio uninominale n. 3 - Acerra che includeva 11 comuni della città metropolitana, collocati prevalentemente nell’area a Nord Est di Napoli, tra loro, oltre al più popoloso Acerra, si segnalavano Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco e Caivano

?     il collegio uninominale n. 4 - Casoria si collocava esattamente a Nord del capoluogo campano ed era costituito dal territorio di 9 comuni della città metropolitana, tra i quali oltre al comune capofila, che dava anche il nome al collegio, vi erano Afragola, Arzano e Frattamaggiore

?     il collegio uninominale n. 9 – Pozzuoli, che corrispondeva alla parte flegrea a Est della città metropolitana, comprendeva 12 comuni tra i quali Marano di Napoli e i comuni isolani di Ischia e Procida, oltre ovviamente a Pozzuoli.

 

 

Il collegio plurinominale Campania 1 - 02 aggregava il territorio dei 4 collegi uninominali che interessavano integralmente il territorio del comune di Napoli, in particolare i collegi 5 - Napoli - San Carlo all'Arena, 6 - Napoli – Ponticelli, 7 - Napoli - San Lorenzo e 8 - Napoli – Fuorigrotta.

 

In particolare, i collegi uninominali in cui era ripartito il collegio erano i seguenti:

?     il collegio uninominale n. 5 – San Carlo all'Arena, conformato grossolanamente a ferro di cavallo, comprendeva a Ovest i quartieri Vomero e Arenella e a Est i quartieri Piscinola, Miano e San Carlo all’Arena, includendo anche il rione Capodimonte

?     il collegio uninominale n. 6 – Ponticelli comprendeva la fascia più esterna ad Est e a Nord del comune napoletano e si sviluppava dalla zona costiera di San Giovanni a Teduccio fino a Scampia, passando, tra gli altri, per i quartieri Barra, Ponticelli, Poggioreale, l’aeroporto di Capodichino e Secondigliano;

?     il collegio uninominale n. 7 – San Lorenzo aggregava alla zona centrale della città (da Materdei fino ai i Quartieri Spagnoli e al Porto di Napoli) una lunga fascia urbana prospicente il mare che si estendeva da Chiaia fino a Marechiaro, passando per Posillipo e Mergellina.

?     il collegio uninominale n. 8 – Fuorigrotta, si sviluppava prevalentemente a Ovest del comune di Napoli ed andava dal quartiere di Bagnoli fino a quello di Chiaiano, passando per Fuorigrotta, Soccavo e Pianura.

 

Il collegio plurinominale Campania 1 - 03 aggregava il territorio dei collegi n. 2 – Nola, n. 10 – Portici, n. 11 - Torre del Greco e n. 12 - Castellammare di Stabia, situati prevalentemente nella area orientale e meridionale della città metropolitana di Napoli.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 2 – Nola aggregava 20 comuni dell’hinterland partenopeo, collocati ad Est e a Nord del Vesuvio, tra i quali si segnalano per popolosità, oltre all’omonimo Nola, anche San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano;

?     il collegio uninominale n. 10 – Portici comprendeva 8 comuni della città metropolitana, collocati immediatamente a Sud del comune di Napoli e a Nord delle pendici del Vesuvio. Tra questi vi erano Portici, San Giorgio a Cremano e Somma Vesuviana;

?     il collegio uninominale n. 11 – Torre del Greco, situato sulla costa campana collocata a Sud Est del Vesuvio, era costituito dal territorio di 7 comuni: Torre del Greco, Ercolano, Torre Annunziata, Boscoreale, Pompei, Boscotrecase e Trecase;

?     il collegio uninominale n. 12 – Castellammare di Stabia, situato quasi integralmente sulla penisola sorrentina, includeva 16 comuni, tra i quali si evidenziano per numero di residenti Castellammare di Stabia, Gragnano, Vico Equense, oltre alle rinomate località di Sorrento e capri;

 

 

 

La circoscrizione Campania 2 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano 5 deputati il collegio Campania 2 – 01, 6 deputati il collegio Campania 2 – 02 e 7 il collegio Campania 2 – 03, e in 10 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale Campania 2 – 01, in cui venivano attribuiti 5 seggi, era costituito dal territorio dei collegi uninominali n. 1 – 1 – Benevento, 2 - Ariano Irpino e 6 - Avellino, includendo integralmente il territorio delle province di Benevento ed Avellino e parte del territorio della provincia di Salerno.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 1 - Benevento comprendeva 59 comuni della parte occidentale dell’omonima provincia, tra i quali oltre al capoluogo, vi erano Montesarchio, Sant'Agata de' Goti e San Giorgio del Sannio;

?     il collegio uninominale n. 2 – Ariano Irpino si sviluppava sul territorio di tre province (Benevento, Avellino e Salerno) e comprendeva 18 comuni beneventani minori, tra i quali vi era Apice, 67 comuni della provincia di Avellino, tra i quali oltre al comune che dà il nome al collegio, vi era anche Grottaminarda, ed infine 7 comuni della provincia di Salerno, tra i quali il più popoloso era Oliveto Citra;

?     il collegio uninominale n. 6 – Avellino comprendeva i restanti comuni della provincia omonima, fra cui il capoluogo e Montoro, e la piccola enclave del comune di Pannarano della provincia di Benevento

 

 

Il collegio plurinominale Campania 2 – 02, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi che interessavano la provincia di Caserta (il n. 3 - Caserta, il n. 4 - S.M. Capua Vetere e il n. 5 - Aversa);

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 3 – Caserta si sviluppava prevalentemente intorno al capoluogo omonimo, nella parte sud orientale della provincia casertana, e aggregava il territorio 19 comuni, tra i quali oltre appunto a Caserta vie erano Marcianise e Maddaloni;

?     il collegio uninominale n. 4 - Santa Maria Capua Vetere, includeva la parte geograficamente più estesa della provincia di Caserta, sviluppandosi a nord del capoluogo includeva, oltre al comune omonimo, anche Mondragone, Sessa Aurunca, Capua e Teano

?     il collegio uninominale n. 5 – Aversa comprendeva i restanti 24 comuni della provincia di Caserta, sviluppandosi a ovest di quest’ultima e, oltre al comune omonimo, aggregava tra gli altri i comuni di Orta di Atella, Castel Volturno e Casal di Principe.

 

Il collegio plurinominale Campania 2 – 03, in cui venivano attribuiti 7 seggi,  aggregava i collegi n. 7 – Scafati, n. 8 – Salerno, n. 9 - Battipaglia e n. 10 – Agropoli, che comprendevano quasi integralmente il territorio della provincia di Salerno, se si escludono i 7 comuni aggregati al collegio di Ariano Irpino.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 7 – Scafati, che interessava 14 comuni della provincia salernitana adiacenti alla penisola sorrentina (fra cui il comune omonimo, Nocera Inferiore e Pagani);

?     il collegio uninominale n. 8 – Salerno era costituito da 19 comuni, tra i quali si segnalano Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, limitrofi al capoluogo omonimo, e Vietri sul Mare, Amalfi e Positano, sulla penisola sorrentina;

?     il collegio uninominale n. 9 – Avola comprendeva i restanti 3 comuni della città metropolitana di Catania, 4 comuni della provincia di Ragusa, fra cui Pozzallo e Ispica, nonché 12 comuni della provincia di Siracusa fra cui Lentini e Noto.

?     il collegio uninominale n. 10 – Agropoli includeva i restanti comuni della provincia di Salerno, nella parte meridionale della regione campana, e, oltre al comune che dava il nome al collegio, i più popolosi erano Sala Consilina, Vallo della Lucania e Castellabate.

 

 

Per l’elezione del Senato, alla regione Campania, costituita in un’unica circoscrizione regionale, erano assegnati 29 seggi, di cui 11 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 3 collegi plurinominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali Senato n. 1 - Benevento, n. 2 - Caserta e n. 3 – Avellino, comprendendo così per intero le province di Caserta, di Benevento e di Avellino, oltre a quei comuni della provincia di Salerno aggregati al collegio uninominale di Ariano Irpino:

 

?     il collegio uninominale n. 1 aggregava i due collegi uninominali Camera di Benevento e Santa Maria Capua Vetere e interessava parte del territorio delle province di Benevento e Caserta.

?     il collegio uninominale n. 2 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera di Caserta e Aversa, comprendendo il resto del territorio della provincia di Caserta

?     il collegio uninominale n. 3 aggregava i due collegi uninominali Camera di Avellino e Ariano Irpino e si sviluppava sul territorio di 3 province (Avellino, Benevento e Salerno)

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui erano attribuiti 7 seggi, aggregava 4 collegi uninominali Senato e comprendeva l’intero territorio del comune di Napoli (collegi uninominali Senato nn. 7 e 8), la parte del territorio della città metropolitana di Napoli corrispondente al collegio uninominale n. 4 - Giugliano in Campania e il collegio uninominale n. 6 - Casoria.

 

?     il collegio uninominale n. 4 aggregava i due collegi uninominali Camera della fascia ad ovest del comune di Napoli, Pozzuoli e Giugliano in Campania, della città metropolitana di Napoli

?     il collegio uninominale n. 6 era costituito dal territorio dei collegi uninominali Camera di Acerra e Casoria a nord della città metropolitana di Napoli

?     il collegio uninominale n. 7 aggregava i collegi Camera Napoli - San Carlo dell’Arena e Napoli – Ponticelli;

?     il collegio uninominale n. 8 aggregava i due collegi uninominali Camera di Napoli – San Lorenzo e Napoli - Fuorigrotta;

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i restanti 4 collegi uninominali Senato, comprendendo la parte orientale e meridionale della città metropolitana di Napoli e l’intera provincia di Salerno, ad eccezione dei comuni ricompresi nel collegio di Ariano Irpino.

?     il collegio uninominale n. 5 accorpava il territorio dei due collegi uninominali Camera ad est della città metropolitana di Napoli, Nola e Portici;

?     il collegio uninominale n. 9 aggregava i due collegi uninominali Camera dell’area sud della città metropolitana di Napoli, Torre del Greco e Castellamare di Stabia;

?     il collegio uninominale n. 10 comprendeva i due collegi uninominali Camera di Salerno e Scafati della provincia di Salerno;

?     il collegio uninominale n. 11 aggregava i due collegi uninominali Camera della restante parte della provincia di Salerno, Agropoli e Battipaglia;


Puglia


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Puglia costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 27 seggi, 10 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 10 collegi uninominali, le cui principali caratteristiche sono riassunte nella tabella n. 1.

 

La composizione dei dieci collegi uninominali della regione consente solo alla provincia di Brindisi di conservare l’integrità territoriale, tutte le altre risultano ripartite in due collegi (in 3 la città metropolitana di Bari)

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 17 seggi.

I principali parametri dei collegi plurinominali sono sintetizzati nella tabella n. 2.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono assegnati 4 seggi proporzionali, è costituito dall’accorpamento del territorio dei collegi uninominali nn. 1, 2 e 3.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono assegnati 4 seggi proporzionali, è costituito dall’accorpamento del territorio dei collegi uninominali nn. 4 e 5.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui sono assegnati 4 seggi proporzionali, è costituito dall’accorpamento del territorio dei collegi uninominali nn. 6 e 8

Il collegio plurinominale n. 4, in cui sono assegnati 5 seggi proporzionali, è costituito dall’accorpamento del territorio dei collegi uninominali nn. 7, 9 e 10


 

Mappa 16.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Puglia

 

 

Fonte: Istat

 

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 5 collegi uninominali; le loro principali caratteristiche sono riassunte nella tabella n. 3.

 

Le province di Brindisi, Foggia e Lecce mantengono l’integrità territoriale; quella di Lecce costituisce un collegio a sé stante. Le altre due confluiscono integralmente in due collegi interprovinciali.

Il collegio n. 1 (Foggia) è costituito dall’intero territorio della provincia di Foggia (61 comuni) al quale sono stati aggregati i comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il collegio n. 2 (Andria) aggrega i restanti 8 comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, 15 comuni dell’entroterra della provincia barese ed il comune di Martina Franca della provincia di Taranto. Oltre al comune da cui deriva la definizione del collegio, si segnalano per numero di residenti anche Altamura, Bisceglie e Gravina di Puglia.

Il collegio n. 3 (Bari) aggrega i restanti 26 comuni della provincia di Bari, tra i quali molti sono quelli con più di ventimila abitanti; oltre al capoluogo si evidenziano per popolosità Molfetta, Bitonto, Monopoli e Corato.

Il collegio n. 4 (Taranto) è costituito dall’intero territorio delle provincie di Taranto (escluso il comune di Martina Franca) e Brindisi. I centri più popolosi oltre ai due capoluoghi sono Fasano e Francavilla Fontana

Il collegio n. 5 (Lecce) è costituito dall’intero territorio della provincia di Lecce. Oltre al capoluogo, i comuni principali in base alla popolazione sono Nardò e Galatina.

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale, riportato nella tabella n. 4

 


 

Mappa 16.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Puglia

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Puglia era ripartita in 4 collegi plurinominali e in 16 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, era costituito dal territorio dei collegi uninominali di Bari-Libertà-Marconi, Bari-Bitonto, Molfetta e Altamura (1, 2, 3, e 5) e comprendeva, perciò, la maggior parte dei comuni della città metropolitana di Bari e 3 comuni della provincia Barletta-Andria-Trani.

Il collegio uninominale Puglia 1 - Bari-Libertà-Marconi comprendeva gran parte del territorio del comune di Bari, incluso il centro della città.

Il collegio uninominale Puglia 2 - Bari-Bitonto comprendeva la restante parte della città di Bari e alcuni comuni dell’entroterra barese.

Il collegio uninominale Puglia 3 Molfetta, comprendeva i comuni settentrionali della città metropolitana di Bari (compreso il comune di Molfetta) e il comune di Bisceglie (BT);

Il collegio uninominale Puglia 5 Altamura comprendeva 13 comuni della città metropolitana di Bari (tra cui Altamura) e due della provincia di Barletta-Andria-Trani;

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 7 seggi, aggregava a sud i collegi uninominali di Lecce, Nardò, Casarano e Francavilla Fontana (7, 8, 9 e 12); esso era perciò costituito dall’intera provincia di Lecce ed alcuni comuni delle province di Brindisi e di Taranto.

Il collegio uninominale Puglia 7 Lecce, che comprende i comuni settentrionali della provincia di Lecce, ivi incluso il suo capoluogo;

Il collegio uninominale Puglia 8 Nardò che comprende i comuni centrali della provincia di Lecce, tra cui Nardò;

Il collegio uninominale Puglia 9 Casarano che comprende i comuni meridionali della provincia di Lecce, incluso Casarano;

Il collegio uninominale Puglia 12 Francavilla Fontana che comprende diversi comuni della provincia di Brindisi (tra cui Francavilla Fontana) e 5 comuni a sud della provincia di Taranto;

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 7 seggi, coincideva con il territorio dei collegi uninominali 6, 10, 11 e 13 (Monopoli, Taranto, Martina Franca e Brindisi) e comprendeva la gran parte dei comuni della provincia di Taranto e alcuni comuni delle province di Brindisi e di Bari.

Il collegio uninominale Puglia 6 Monopoli, comprendeva i restanti 14 comuni della città metropolitana di Bari, tra cui Monopoli.

Il collegio uninominale Puglia 10 Taranto comprendeva il comune di Taranto e 5 comuni limitrofi.

Il collegio uninominale Puglia 11 Martina Franca costituito dai comuni della parte settentrionale della provincia di Taranto, tra cui Martina Franca.

Il collegio uninominale Puglia 13 Brindisi comprendeva il territorio del comune di Brindisi e la restante parte della provincia.

 

Il collegio plurinominale n. 4, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava a nord i collegi uninominali di Andria, San Severo, Cerignola e Foggia (4, 14, 15 e 16); esso era perciò costituito dall’intero territorio della provincia di Foggia e dalla gran parte dei comuni della provincia Barletta-Andria-Trani.

Il collegio uninominale Puglia 4 Andria, comprendeva i comuni di Andria, Trani, Barletta e Canosa di Puglia;

Il collegio uninominale Puglia 14 San Severo comprendeva i comuni occidentali della provincia di Foggia, tra cui San Severo;

Il collegio uninominale Puglia 15 Cerignola (ex collegio Senato 1993 di Manfredonia) comprendeva i comuni a sud-est della provincia di Foggia tra cui il più popoloso è Cerignola, nonché 3 comuni della provincia di BAT;

Il collegio uninominale Puglia 16 Foggia comprendeva la città di Foggia e i comuni della parte settentrionale della penisola del Gargano.

 

Per l’elezione del Senato, la regione era ripartita in 2 collegi plurinominali costituiti dall’aggregazione di 8 collegi uninominali Senato:

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 4 collegi uninominali Senato (Bari, Altamura, Andria e Foggia) che comprendevano il territorio delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e la maggior parte dei comuni della città metropolitana di Bari:

Il collegio uninominale n. 1 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 1 (Bari-Libertà-Marconi) e Puglia 2 (Bari Bitonto);

Il collegio uninominale n. 2 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 3 (Molfetta) e Puglia 5 (Altamura);

Il collegio uninominale n. 3 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 4 (Andria) e Puglia 15 (Cerignola);

Il collegio uninominale n. 8 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 14 (San Severo) e Puglia 16 (Foggia).

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggrega gli altri 4 collegi uninominali Senato (Brindisi, Lecce, Nardò e Taranto) e comprendeva il territorio delle province di Lecce, Brindisi, Taranto, nonché i comuni meridionali della città metropolitana di Bari.

Il collegio uninominale n. 4 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 6 (Monopoli) e Puglia 13(Brindisi).

Il collegio uninominale n. 5 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 7 (Lecce) e Puglia 12 (Francavilla Fontana).

Il collegio uninominale n. 6 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 8 (Nardò) e Puglia 9 (Casarano).

Il collegio uninominale n. 7 comprendeva il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Puglia 10 (Taranto) e Puglia 11 (Martina Franca).


Basilicata

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Basilicata costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 4 seggi, dei quali 1 è attribuito in un collegio uninominale.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione è costituito un collegio uninominale.

 

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base all’articolo 57 della Costituzione, alla regione Basilicata sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.

 

Collegi uninominali

Nella regione è costituito un collegio uninominale.

 

 

·         Il collegio n. 1 (Potenza) corrisponde all’intero territorio regionale

 

 

Collegi plurinominali

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Basilicata era ripartita in un unico collegio plurinominale e in 2 collegi uninominali.

il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava l’intero il territorio della regione.

-         Il collegio uninominale Basilicata 1 - Potenza comprendeva 74 comuni della omonima provincia, tra cui, oltre al capoluogo, si segnalano anche Lauria, Avigliano e la località tirrenica di Maratea.

-         Il collegio uninominale Basilicata 2 - Matera comprendeva i restanti 26 comuni della provincia di Potenza, tra cui Melfi, Lavello e Rionero in Vulture, e l’intero territorio della provincia di Matera (31 comuni), tra le località più popolose cui oltre al capoluogo, vi erano anche Pisticci e Policoro.

 

Per l’elezione del Senato, la regione era ripartita in un unico collegio plurinominale, costituito dall’intero territorio regionale, e nel quale venivano attribuiti 6 seggi. Un seggio era invece attribuito nell’unico collegio uninominale.

-         Il collegio uninominale Basilicata 1 - Potenza comprendeva l’intero territorio regionale.


Calabria


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Calabria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 5 collegi uninominali.

La Tabella n. 1 riassume le principali caratteristiche dei collegi uninominali.

 

 

La provincia di Cosenza e la città metropolitana di Reggio Calabria risultano suddivise in due collegi uninominali ciascuna, mentre la provincia di Catanzaro costituisce un collegio uninominale a sé stante; l’intera provincia di Crotone risulta aggregata ad alcuni comuni della provincia di Cosenza nella formazione del collegio n. 1; lo stesso avviene per la provincia di Vibo Valentia, che insieme ad alcuni comuni reggini forma il collegio n.4.

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita nell’unico collegio plurinominale, Calabria - 01.

 

 


 

Mappa 18.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Calabria 

 

 

Fonte: Istat

 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Calabria costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 6 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 2 collegi uninominali, riportati nella seguente tabella n. 3.

 

I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono composti dai territori aggregati dei collegi uninominali Camera e, risultano altresì contestualmente accorpate nel collegio n. 1 le intere province di Cosenza e Crotone; mentre le province di Catanzaro e Vibo Valentia e la città metropolitana di Reggio Calabria sono aggregate a formare il collegio n. 2.

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 4 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

La tabella n. 4 ne riepiloga le caratteristiche.


 

Mappa 18.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Calabria 

 

 

Fonte: Istat

 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Calabria era ripartita in 2 collegi plurinominali e in 8 collegi uninominali.

il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i collegi uninominali n. 1 - Castrovillari, n. 2 - Corigliano Calabro, n. 3 - Cosenza e n. 5 – Crotone e comprendeva per intero i territori delle province di Cosenza e Crotone e alcuni comuni della parte nord-occidentale della provincia di Catanzaro.

Il collegio uninominale Calabria 1 – Castrovillari comprendeva 63 comuni della parte occidentale della provincia di Cosenza, estendendosi dal versante calabrese del massiccio del Pollino fino ad includere tutti i comuni della fascia costiera tirrenica della suddetta provincia, i principali dei quali, oltre all’omonimo comune di Castrovillari, erano Paola, Amantea, Bisignano, Cetraro e Scalea.

Il collegio uninominale Calabria 2 - Corigliano Calabro comprendeva 42 comuni della parte orientale della provincia di Cosenza (sul versante jonico e su parte del Parco della Sila), tra i quali oltre, al comune che dava il nome al collegio, vi erano anche Rossano, Acri, San Giovanni in Fiore e Cassano all'Ionio.

Il collegio uninominale Calabria 3 - Cosenza, comprendeva 46 comuni della parte meridionale della provincia di Cosenza (orientativamente collocati attorno al versante occidentale del Parco della Sila), tra i quali si segnalano, oltre al capoluogo Cosenza, anche Rende, Montalto Uffugo e Casali del Manco.

Il collegio uninominale Calabria 5 – Crotone era composto da 51 comuni, includendo tutti i 27 comuni della provincia omonima, e 24 comuni della provincia di Catanzaro (la parte nord orientale di quest’ultima), tra i quali Sellia Marina e Botricello.

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti gli altri 6 seggi, aggregava a sud i collegi uninominali n. 4 - Catanzaro, n. 6 - Vibo Valentia, n. 7 - Gioia Tauro e n. 8 - Reggio di Calabria; esso era perciò costituito dai territori dalle intere province di Reggio Calabria e Vibo Valentia e da alcuni comuni della provincia di Catanzaro.

Il collegio uninominale Calabria 4 – Catanzaro, comprendeva 29 comuni della provincia omonima e si estendeva dal capoluogo Catanzaro (sul versante Jonico) al comune di Lamezia Terme (sulla costa tirrenica calabrese).

Il collegio uninominale Calabria 6 - Vibo Valentia aggregava 5 comuni della provincia di Reggio Calabria (tra i quali Laureana di Borrello), 27 comuni della provincia di Catanzaro (tra i quali Soverato e Chiaravalle Centrale) e tutti i 50 comuni dell’omonima provincia di vibonese.

Il collegio uninominale Calabria 7 - Gioia Tauro includeva 63 comuni della provincia di Reggio Calabria, tra i quali Siderno, Locri e Gioiosa Ionica sul versante Jonico e Rosarno, Gioia Tauro e Palmi sulla costa tirrenica

Il collegio uninominale Calabria 8 - Reggio di Calabria si sviluppava sulla estremità meridionale della regione e includeva 29 comuni, tra i quali, oltre all’omonimo capoluogo, anche Villa San Giovanni, Melito di Porto Salvo e Bagnara Calabra.

 

Per l’elezione del Senato, la regione era ripartita in un unico collegio plurinominale costituito dall’aggregazione di 4 collegi uninominali Senato, e nel quale venivano attribuiti 6 seggi. I suddetti 4 collegi uninominali erano costituiti mediante l’accorpamento dei collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

il collegio uninominale n. 1 era costituito, sul versante ionico, dal territorio del collegio uninominale Camera Corigliano Calabro e dal contiguo collegio uninominale Camera Crotone

il collegio uninominale n. 2 comprendeva, sul versante tirrenico, il territorio dei due collegi uninominali Camera Castrovillari e Cosenza

il collegio uninominale n. 3 aggregava i due collegi uninominali Camera della fascia centrale della regione tra i due litorali, Catanzaro e Vibo Valentia

il collegio uninominale n. 4 aggregava i due collegi uninominali Camera di Gioia Tauro e Reggio di Calabria.

 


Sicilia


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Sicilia è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Sicilia 1, che comprende il territorio delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (ad eccezione di un comune); la circoscrizione Sicilia 2, che comprende il territorio delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, nonché un comune della provincia di Caltanissetta.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 15 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 17 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Sicilia 1

 

Nella circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 15 seggi, di cui 6 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Palermo e delle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, escluso il comune di Niscemi che fa parte della circoscrizione Sicilia 2.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 riassume le principali caratteristiche dei 6 collegi uninominali.

 

La città metropolitana di Palermo è ripartita in 3 collegi (1, 2 e 3), dei quali due interessano il territorio del comune capoluogo (i nn, 1 e 2). L’intera provincia di Trapani costituisce un collegio a sé stante (il n. 6), mentre la provincia di Agrigento è ripartita in due collegi, il n. 4 (che aggrega anche tutti i comuni della provincia di Caltanissetta inclusi nella circoscrizione) e il n.5.

 

· il collegio n. 6 (Marsala) comprende il territorio di tutti i 24 comuni della provincia di Trapani, situata sull’estremità occidentale dell’isola, ed include quindi anche Pantelleria e le isole Egadi. Per numero di residenti il comune più popoloso è Marsala, seguono, oltre al capoluogo provinciale, anche Mazara del Vallo e Alcamo.

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi. Nel collegio Sicilia 1 – 01 sono attribuiti 5 seggi, nel collegio Sicilia 1 – 02 sono attribuiti 4 seggi.

La Tabella n. 2 riassume la composizione dei collegi plurinominali ed i principali parametri che li contraddistinguono.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali numeri 1, 2 e 3 e comprende la città di Palermo e l’intero territorio della città metropolitana omonima, per complessivamente 82 comuni.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 4 seggi, aggrega i collegi uninominali numeri 4, 5 e 6 e comprende integralmente il territorio delle provincie di Agrigento e Trapani, nonché quello di Caltanissetta ad eccezione del comune di Niscemi, per un totale di 88 comuni.


 


Mappa 19.3 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Sicilia 1 

 

 

Fonte: Istat

 


 

Circoscrizione Sicilia 2

 

Nella circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 17 seggi, di cui 6 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori delle città metropolitane di Messina e Catania, e delle province di Enna, Siracusa e Ragusa, nonché il comune di Niscemi della provincia di Caltanissetta.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 3 riporta le principali caratteristiche dei 6 collegi uninominali della circoscrizione Sicilia 2.

 

La città metropolitana di Catania è ripartita in 3 collegi (1, 2 e 3), dei quali il n. 2 include il comune capoluogo. L’intera provincia di Siracusa costituisce un collegio a sé stante (il n. 4), mentre la provincia di Ragusa e il comune di Niscemi (CL) sono aggregati in un unico collegio (il n. 1) insieme ad alcuni comuni della provincia di Catania. La città metropolitana di Messina è ripartita in due collegi, i nn. 5 e 6, di cui il primo aggrega anche l’intero territorio della provincia di Ragusa e l’altro, il n. 6, include il comune di Messina.

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Sicilia 2 – 01 sono attribuiti 3 seggi, nel collegio Sicilia 2 – 02 sono attribuiti 4 seggi e altrettanti sono attribuiti nel collegio Sicilia 2 – 03.

La Tabella n. 4 riporta la composizione dei collegi plurinominali e le loro principali caratteristiche.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 5 e n. 6 e comprende le città di Enna e Messina e l’intero territorio rispettivamente della provincia e della città metropolitana omonime, per complessivi 128 comuni.

Nel collegio plurinominale n. 2 sono attribuiti 4 seggi; esso è composto dall’aggregazione dei i collegi uninominali n. 2 e n. 3 e comprende parte del territorio della città metropolitana di Catania, incluso il comune omonimo, e tutta l’area del Parco dell’Etna, per un totale di 43 comuni.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui sono attribuiti 4 seggi, aggrega i collegi uninominali n. 1 e n. 4, ricomprendendo integralmente il territorio delle province di Ragusa e Siracusa, il comune di Niscemi (Caltanissetta), e parte meridionale del territorio della provincia di Catania (15 comuni).


 

Mappa 19.5 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Sicilia 2 

 

 

Fonte: Istat

 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sicilia sono assegnati 16 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 6 collegi uninominali, la cui composizione, unitamente alle principali caratteristiche, è esposta nella Tabella n. 5.

 

L’ipotesi di collegi uninominali delineata conserva l’integrità del territorio di tutte le province, nonché della città metropolitana di Messina; fanno eccezione le città metropolitane di Palermo e Catania, ciascuna suddivisa in due collegi. I comuni di Palermo e Catania sono confluiti, rispettivamente, nel collegio n. 1 e nel collegio n. 4.

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 10 seggi.

I territori dei 2 collegi plurinominali per l’elezione del Senato corrispondono a quelli delle due circoscrizioni previste per l’elezione della Camera dei deputati, ad eccezione del comune di Niscemi:

 

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali Senato nn. 1, 2 e 3 in cui è suddiviso il territorio delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta

il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega gli altri 3 collegi uninominali Senato (nn. 4, 5 e 6) e comprende il territorio delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.


 

Mappa 19.6 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Sicilia 

 

 

Fonte: Istat

 


 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

Per l’elezione della Camera dei deputati, alle due circoscrizioni Sicilia 1 e Sicilia 2 erano assegnati, rispettivamente, 25 e 27 seggi.

In base al decreto legislativo n. 189 del 2017, la circoscrizione Sicilia 1 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano, rispettivamente, 4 deputati il collegio Sicilia 1 – 01 e 6 deputati ciascuno i collegi Sicilia 1 – 02 e Sicilia 1 – 03, e in 9 collegi uninominali.

 

Il collegio plurinominale Sicilia 1 - 01 era costituito dal territorio dei 3 collegi uninominali in cui era ripartita la città di Palermo (nn. 1, 2 e 3), ai quali (e più specificamente al collegio n. 1) erano aggregati 4 comuni della città metropolitana (Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica).

 

I collegi uninominali in cui era ripartita la città di Palermo erano i seguenti:

?     il collegio uninominale n. 1 - Palermo-Resuttana-San Lorenzo che comprendeva le zone a Nord e a Ovest della città, tra le quali anche Boccadifalco, Zen e Mondello, e i 4 comuni sopra menzionati

?     il collegio uninominale n. 2 - Palermo-Libertà che includeva sostanzialmente gran parte della zona centrale della città, quindi oltre al Centro storico anche le zone di Zisa, Uditore e Borgo Vecchio

?     il collegio uninominale n. 3 - Palermo-Settecannoli che corrispondeva alla parte Sud ed Est della città di Palermo e comprendeva tra le altre le zone di Settecannoli, Brancaccio e Villagrazia

 

Il collegio plurinominale Sicilia 1 - 02 aggregava il territorio dei collegi di Marsala, Monreale e Bagheria e comprendeva la restante parte della città metropolitana di Palermo, la parte settentrionale della provincia di Trapani nonché il comune di Resuttano della provincia di Caltanissetta.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 5 – Bagheria comprendeva 35 comuni della parte Est della città metropolitana di Palermo, tra i quali, appunto, Bagheria, ma anche Termini Imerese, Cefalù e l’intera area del Parco delle Madonie, nonché il comune di Resuttano della provincia di Caltanissetta;

?     il collegio uninominale n. 6 – Monreale comprendeva 42 comuni della parte Ovest della città metropolitana di Palermo, annoverando oltre all’omonimo comune di Monreale, anche San Giuseppe Jato, Corleone, Partinico e Punta Raisi;

?     il collegio uninominale n. 8 – Marsala, situato all’estremità occidentale dell’isola, comprendeva 16 comuni di parte del territorio della provincia Trapani, tra i quali, oltre a Marsala e Trapani, anche Alcamo, Calatafimi e San Vito lo Capo.

 

 

Il collegio plurinominale Sicilia 1 - 03 aggregava il territorio dei collegi di Gela, Agrigento e Mazara del Vallo e comprendeva l’intera provincia di Agrigento, la quasi totalità della provincia di Caltanissetta (ad eccezione del comune di Niscemi) e la restante parte della provincia di Trapani non ricompresa nel collegio n. 8 – Marsala.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 4 – Gela interessava tutti i comuni del territorio della provincia di Caltanissetta (ad eccezione del comune di Niscemi), tra i quali, oltre a Gela e al capoluogo di provincia, anche Mussomeli e Mazzarino;

?     il collegio uninominale n. 7 – Agrigento comprendeva 21 comuni di parte della provincia di Agrigento (l’area ad est del territorio provinciale), tra cui il capoluogo omonimo, Licata, Canicattì e Favara;

?     il collegio uninominale n. 9 – Mazara del Vallo, situato nella zona occidentale dell’isola, era costituito da parte del territorio della provincia Trapani, inclusi i comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Campobello di Mazara, e da parte del territorio della provincia di Agrigento, che ricomprendeva, tra gli altri, i comuni di Sciacca, Menfi e Santa Margherita di Belice.

 

La circoscrizione Sicilia 2 era ripartita in 3 collegi plurinominali, che eleggevano 5 deputati ciascuno i collegi Sicilia 2 – 01 e Sicilia 2 – 02, mentre il collegio Sicilia 2 – 03 eleggeva 7 deputati, e in 10 collegi uninominali.

Il collegio plurinominale Sicilia 2 - 01 era costituito dal territorio dei collegi uninominali n. 1 – Messina, n. 2 Barcellona Pozzo di Gotto e n. 3 Enna, che comprendono il territorio della città metropolitana di Messina e della provincia di Enna.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 1 – Messina comprendeva il comune omonimo e altri 13 comuni dell’hinterland messinese;

?     il collegio uninominale n. 2 – Barcellona Pozzo di Gotto comprendeva 80 comuni della provincia di Messina, tra i quali oltre al comune che dà il nome al collegio, anche Milazzo, Taormina, Patti e Capo d’Orlando

?     il collegio uninominale n. 3 – Enna comprendeva i restanti comuni della provincia di Messina, fra cui Sant’Agata di Militello, Caronia e Santo Stefano di Camastra, e l’intera provincia di Enna.

 

Il collegio plurinominale Sicilia 2 - 02 aggregava il territorio dei collegi di Acireale, Catania e Misterbianco, che comprendevano la maggior parte del territorio della città metropolitana di Catania, incluso il capoluogo.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 4 – Acireale, che interessava gran parte dell’area del Parco dell’Etna, comprendeva il comune omonimo e altri 20 comuni della città metropolitana catanese, fra i quali si segnalano Giarre e Bronte;

?     il collegio uninominale n. 5 – Catania era costituito dal solo comune omonimo

?     il collegio uninominale n. 6 – Misterbianco comprendeva, oltre al comune omonimo, i restanti comuni della città metropolitana catanese, fra cui Gravina di Catania, Aci Castello, Motta Sant’Anastasia e Sigonella.

 

Il collegio plurinominale Sicilia 2 - 03 aggregava i collegi di Paternò, Ragusa, Avola e Siracusa, che comprendevano il territorio delle provincie di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa nonché i restanti comuni della città metropolitana di Catania.

 

In particolare:

?     il collegio uninominale n. 7 – Paternò, che interessava 18 comuni della città metropolitana di Catania (fra cui il comune omonimo nella parte settentrionale del territorio del collegio, Palagonia e Mineo nella parte centrale ed infine Caltagirone nella parte meridionale) ed il comune di Niscemi della provincia di Caltanissetta;

?     il collegio uninominale n. 8 – Ragusa era costituito da 8 comuni della provincia di Ragusa, incluso il capoluogo, nonché i comuni di Vittoria e Modica

?     il collegio uninominale n. 9 – Avola comprendeva i restanti 3 comuni della città metropolitana di Catania, 4 comuni della provincia di Ragusa, fra cui Pozzallo e Ispica, nonché 12 comuni della provincia di Siracusa fra cui Lentini e Noto.

?     il collegio uninominale n. 10 – Siracusa includeva i restanti comuni della provincia di Siracusa, incluso il capoluogo, Augusta e Priolo.

 

Per l’elezione del Senato, alla regione Sicilia, costituita in un’unica circoscrizione regionale,  erano assegnati 25 seggi, di cui 9 attribuiti in collegi uninominali. Nella regione erano costituiti 3 collegi plurinominali.

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava i 3 collegi uninominali Senato n. 7 - Acireale, n. 8 - Catania e n. 9 - Siracusa:

 

?     il collegio uninominale n. 7 aggregava i due collegi uninominali Camera di Acireale e Paternò e comprendeva parte del territorio della città metropolitana di Catania e un comune della provincia di Caltanissetta

?     il collegio uninominale n. 8 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera di Catania e Misterbianco e quello di 7 comuni del collegio di Avola, comprendendo il resto del territorio della città metropolitana di Catania, incluso il capoluogo, e 4 comuni della provincia di Siracusa

?     il collegio uninominale n. 9 aggregava i due collegi uninominali Camera di Siracusa e Ragusa e il resto del territorio del collegio di Avola, comprendendo il resto del territorio della provincia di Siracusa e l’intera provincia di Ragusa

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava 3 collegi uninominali Senato, rispettivamente il n. 4 - Agrigento, n. 5 - Gela e n. 6 - Messina

 

?     il collegio uninominale n. 4 aggregava i collegi uninominali Camera di Mazara del Vallo e Agrigento e comprendeva il resto del territorio della provincia di Trapani e l’intera provincia di Agrigento;

?     il collegio uninominale n. 5 aggregava i collegi uninominali Camera di Gela ed Enna e comprende l’intera provincia di Enna, la quasi totalità della provincia di Caltanissetta, incluso il capoluogo e 14 comuni della città metropolitana di Messina;

?     il collegio uninominale n. 6 aggregava i due collegi uninominali Camera di Asti e Alessandri i due collegi uninominali Camera di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e comprende il resto del territorio della città metropolitana di Messina, incluso il capoluogo;

 

Il collegio plurinominale n. 3, in cui venivano attribuiti 5 seggi, aggregava gli altri 3 collegi uninominali Senato (n. 1 - Palermo, n. 2 - Bagheria e n. 3 – Marsala):

?     il collegio uninominale n. 1 aggregava il territorio dei collegi uninominali Camera Palermo-Resuttana-S. Lorenzo e Palermo-Libertà e comprendeva parte del comune di Palermo e 4 comuni della città metropolitana

?     il collegio uninominale n. 2 accorpava il territorio dei collegi uninominali Camera Palermo-Settecannoli e Bagheria e includeva la restante parte del comune di Palermo, 35 comuni della città metropolitana di Palermo e 1 comune della provincia di Caltanissetta;

?     il collegio uninominale n. 3 era costituito dal territorio dei collegi uninominali Camera di Marsala e Monreale e comprendeva il resto del territorio della città metropolitana di Palermo e parte del territorio della provincia di Trapani.


Sardegna


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Sardegna costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi uninominali.

La tabella n. 1 ne riporta le principali caratteristiche.

 

La popolazione delle province sarde consente la conservazione dell’integrità territoriale; quelle di Cagliari (è una città metropolitana), Sud Sardegna e Sassari costituiscono ciascuna un collegio uninominale a sé stante; la provincia di Oristano e quella di Nuoro sono state aggregate in un unico collegio.

·         Il collegio n. 1, Cagliari, è costituito dall’intero territorio della città metropolitana di Cagliari (17 comuni); oltre al capoluogo, per popolazione si evidenziano le località di Quartu Sant'Elena, Selargius e Assemini.

·         Il collegio n. 2, Carbonia, è costituito dall’intero territorio della provincia del Sud Sardegna (107 comuni). Tra i pochi comuni che si possono evidenziare per popolosità vi sono Carbonia e Iglesias, entrambi con poco meno di 30.000 abitanti.

·         Il collegio n. 3, Nuoro, è costituito dall’intero territorio delle province di Nuoro (74 comuni) e Oristano (87 comuni), nella fascia centrale della regione. I due capoluoghi sono i principali centri abitati del territorio del collegio.

·         Il collegio n. 4, Sassari, è costituito dall’intero territorio della provincia di Sassari, a nord della regione, che annovera 92 comuni (il capoluogo, Olbia e Alghero i più popolosi)

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale, riassunto nella tabella n. 2.

 


 

Mappa 20.2 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali  della Circoscrizione Sardegna

 

 

Fonte: Istat

 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sardegna sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 2 collegi uninominali, riassunti nella tabella n. 3.

 

Anche per l’elezione del Senato, la popolazione residente consente la conservazione dell’integrità territoriale delle province sarde; la città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna sono state aggregate nel primo dei due collegi uninominali; mentre il secondo è composto dall’intero territorio delle province di Sassari, Oristano e Nuoro.

·         Il collegio n. 1, Cagliari, è costituito dall’intero territorio della città metropolitana di Cagliari (17 comuni) e da tutti i 107 comuni della provincia del Sud Sardegna, nella parte meridionale dell’isola; oltre al capoluogo cagliaritano, per popolazione si evidenziano le località di Quartu Sant'Elena, Carbonia e Selargius.

·         Il collegio n. 2, Sassari, è costituito dall’intero territorio delle province di Nuoro, Oristano e Sassari. I comuni aggregati sono ben 253 e, oltre ai tre capoluoghi delle provincie interessate, si possono evidenziare per popolosità anche Olbia e Alghero.

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale, riassunto nella tabella n. 4.

Mappa 20.3 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Sardegna

 

 

La precedente ripartizione del territorio (D. Lgs. 189 del 2017)

 

In precedenza, in base al decreto legislativo n. 189 del 2017, per l’elezione della Camera dei deputati, la circoscrizione elettorale Sardegna era ripartita in 2 collegi plurinominali e in 6 collegi uninominali.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui venivano attribuiti 6 seggi, aggregava a sud i collegi uninominali n. 1 - Cagliari, n. 3 - Carbonia, e n. 6 – Oristano e comprendeva per intero il territorio della città metropolitana di Cagliari e parte dei comuni delle province del Sud Sardegna e di Oristano.

Il collegio uninominale Sardegna 1 - Cagliari comprendeva 6 comuni della omonima città metropolitana, tra cui, oltre al capoluogo, anche Quartu Sant'Elena, e 2 comuni della provincia del Sud Sardegna, Burcei e Villasimius.

Il collegio uninominale Sardegna 3 - Carbonia comprendeva 11 comuni della città metropolitana di Cagliari, tra i quali i più popolosi erano Selargius e Assemini, e 35 comuni della provincia del Sud Sardegna, tra cui Carbonia, Iglesias e Sant'Antioco

Il collegio uninominale Sardegna 6 - Oristano, comprendeva 61 comuni dell’omonima provincia, tra i quali oltre al capoluogo, anche Terralba e Cabras, e 55 comuni della provincia del Sud Sardegna, il cui territorio si estendeva, tra gli altri, dai comuni di Villaputzu e Castiadas sulla costa orientale al comune di Arbus sulla costa occidentale, e includeva inoltre i più popolosi Villacidro e Guspini. 

 

Il collegio plurinominale n. 2, in cui venivano attribuiti gli altri 5 seggi, aggregava a nord i collegi uninominali n. 2 - Nuoro, n. 4 - Sassari e n. 5 - Olbia; esso era quindi costituito dai territori dalle intere province di Nuoro e Sassari e da alcuni comuni delle province del Sud Sardegna e di Oristano.

Il collegio uninominale Sardegna 2 – Nuoro annoverava il capoluogo omonimo, oltre ai popolosi Tortolì, Macomer e Dorgali, tra i 60 comuni della provincia omonima ricompresi in questa ripartizione elettorale (la quasi totalità della provincia, se si eccettua una porzione di territorio a nord est della costiera nuorese); erano inoltre inclusi 26 comuni della provincia di Oristano (tra i quali Bosa e Ghilarza) e 15 comuni minori della provincia del Sud Sardegna (Isili il piò ampio per numero di residenti).

Il collegio uninominale Sardegna 4 - Sassari aggregava 26 comuni della provincia omonima ed era situato alla estremità nord occidentale dell’isola; il centro principale era il capoluogo della provincia sassarese, oltre ad Alghero, Porto Torres e Sorso.

Il collegio uninominale Sardegna 5 - Olbia includeva 66 comuni della provincia di Sassari, tra i quali Olbia e Arzachena sul versante costiero nord-occidentale, La Maddalena, Santa Teresa Gallura e Castelsardo sulla estremità settentrionale dell’isola e Ozieri nell’entroterra sassarese e 17 comuni della provincia di Nuoro, tra i quali i più popolosi erano le località costiere di Siniscola e Orosei.

 

Per l’elezione del Senato, la regione era ripartita in un unico collegio plurinominale costituito dall’aggregazione di 3 collegi uninominali Senato, e nel quale venivano attribuiti 5 seggi. I suddetti 3 collegi uninominali erano costituiti mediante l’accorpamento dei collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

Il collegio uninominale n. 1 era costituito, sulla parte meridionale dell’isola, dal territorio del collegio uninominale Camera 01 - Cagliari e dal contiguo collegio uninominale Camera 03 - Carbonia

il collegio uninominale n. 2 aggregava i due collegi uninominali Camera della fascia centrale della regione sarda, il n. 2 - Nuoro e il n. 6 - Oristano.

il collegio uninominale n. 3 comprendeva il territorio dei due collegi uninominali Camera della porzione settentrionale della Sardegna, il n. 4 – Sassari e il n. 5 – Olbia.

 


Valle d’Aosta


 

 

 

Il T.U. Camera, articolo 2 e Titolo VI, stabilisce che per l’elezione della Camera dei deputati nella regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituito un collegio uninominale corrispondente al territorio dell’intera regione, e quindi della relativa circoscrizione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario.

 

 

 

Anche per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione spetta un seggio (art. 57 Costituzione, comma 3) attribuito in un unico collegio uninominale (art. 1, comma 3, TU Senato).

 

 



[1] Titolo VI del DPR 361/57 - TU Camera e Titolo VII del TU Senato.

[2]     La misura 111 è uno dei 137 provvedimenti del cosiddetto Pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine, definite nel 1969 al fine di dare attuazione dell’accordo internazionale De Gasperi-Gruber, siglato il 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e il Governo austriaco. La misura 111 prevedeva la “modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi”.

[3]     I Nuclei di identità locale (NIL) sono 88 aree funzionali, identificate dall’amministrazione comunale per la programmazione dei servizi e definite sulla base di indicatori statistici; sono identificate da un numero e dal nome della zona o del quartiere.

[4]     Le comunità di valle sono enti amministrativi intermedi, tra la provincia e i comuni, istituiti con la legge provinciale n. 3 del 2006 per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata; il consiglio e il presidente sono gli organi elettivi di secondo grado, eletti dai  rappresentanti dei comuni compresi nella comunità di valle.

[5]     L’articolo 1, comma 4, del T.U. Senato prevede, in alternativa, la possibilità che il numero di collegi uninominali possa essere “individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione”.

[6]     L’accordo internazionale, intervenuto fra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946, noto come accordo De Gasperi-Gruber, è volto alla tutela degli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento. Su tale accordo, richiamato dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, si fonda la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino-Alto Adige (sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 1989). Le numerose controversie insorte nell’attuazione dell’accordo De Gasperi-Gruber hanno trovato composizione in un nuovo accordo sul cosiddetto "pacchetto" di misure a favore delle popolazioni alto-atesine. Si tratta di un insieme di misure alla cui attuazione lo Stato italiano si è impegnato sulla base dei suggerimenti della Commissione dei 19 (1961-1964), di trattative dirette tra Italia ed Austria e di colloqui tra rappresentanti del Governo italiano e della popolazione alto-atesina. Il Pacchetto contiene 137 misure a tutela della popolazione altoatesina, la maggior parte delle quali da attuare con la modifica dello Statuto di autonomia del 1948 (avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971). Altre misure richiedono l’intervento della legge ordinaria dello Stato, altre ancora norme di attuazione dello Statuto o provvedimenti amministrativi. Nel 1992 uno scambio di note italo-austriaco ha dato atto del pieno soddisfacimento degli impegni assunti dall'Italia.

Tra le misure da attuare in via di legge ordinaria, figura la misura 111, che prevede la “Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi”. In attuazione di tale misura è stata adottata la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina” con la quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato.

[7]     Nella regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della riforma statutaria del 2016 (legge costituzionale n. 1 del 2016 di modifica dello statuto adottato con Decreto legislativo n. 1 del 1963), le province, in quanto enti amministrativi, sono state soppresse (legge regionale n. 20 del 2016). Le rispettive circoscrizioni territoriali, tuttavia, sono state inserite nello statuto quale elemento costitutivo della Regione (“La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste” art. 2, comma 1) e continuano ad essere utilizzate a fini statistici.

[8]     Vignola, Spilamberto, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro, Guiglia.