Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica |
Riferimenti: | AC N.1511/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 147/4 |
Data: | 29/09/2020 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Modifica all’articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica
Servizio Studi
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Dossier n. 128/4
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Progetti di legge n. 147/4
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio:
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AC0244d.docx
INDICE
Il contenuto del testo approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato
I precedenti progetti di riforma dell’elettorato attivo e passivo
I limiti di età per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo in sedici Paesi europei
Lavori preparatori (Assemblea costituente)
Il progetto di legge A. C. 1511-1647-1826-1873-B è stato approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 nel medesimo testo in sede di prima deliberazione.
Con la modifica costituzionale approvata in prima deliberazione da entrambe le camere viene ridotto il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni.
L’articolo 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (previste dagli articoli 116, 132 e 137 della Costituzione) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il progetto di legge costituzionale approvato da entrambi i rami del Parlamento in prima deliberazione si compone di un unico articolo che - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato.
Al citato primo comma dell'articolo 58, che riguarda l’elezione del Senato, si prevede infatti la soppressione delle parole: “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”.
Cosicché il testo costituzionale risultante reciterebbe: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto”.
Con tale modifica, il dettato costituzionale circa l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati (dall'articolo 56, primo comma della Costituzione: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto").
Attualmente votano per l’elezione delle due Camere[1] (elettorato attivo) i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:
- la maggiore età (18 anni) per l’elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1);
- il compimento del 25° anno di età per l’elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).
Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma). La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2).
Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).
La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l’estinzione del diritto di elettorato passivo.
Considerato che il decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica") prevede (all'articolo 13, comma 1), sulla scorta della disposizione costituzionale dell’art. 58 ad oggi vigente: "All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età", nel caso di entrata in vigore della modifica costituzionale andrà apportata, può aggiungersi in sede di commento, una conseguente modifica alla legislazione ordinaria.
In proposito, si ricorda che la proposta di legge C. 2329, recante modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato, adottato come testo base per il seguito dell’esame in sede referente dalla I Commissione della Camera nella seduta del 10 settembre 2020, modifica il suddetto articolo 13 del testo unico Senato (così come l’articolo 5 riguardante l’elettorato passivo) sostituendo un richiamo fisso all’età anagrafica con un richiamo mobile legato alla previsione costituzionale “All’elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto l’anno di età prevista dall’articolo 58, primo comma, della Costituzione”.
Aventi diritto al voto - dati elezioni 4 marzo 2018
(fonte: Ministero dell’interno, Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dossier)
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Elettori |
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Donne |
Uomini |
Totale |
Camera |
24.174.723 |
22.430.202 |
46.604.925 |
Senato |
22.361.797 |
20.509.631 |
42.871.428 |
I neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche 2018 sono stati complessivamente 584.530.
L'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge C. 1511, C. 1647, C. 1826 C. 1873 è iniziato alla Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 2019 della I Commissione Affari costituzionali.
Nella seduta del 25 giugno 2019 la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che, come ricordato, attraverso la modifica dell’articolo 58, primo comma, della Costituzione, fissa il limite di età per eleggere i componenti del Senato a 18 anni anziché a 25 anni.
La Camera dei deputati ha approvato il testo unificato proposto dalla Commissione, senza modificazioni, nella seduta del 31 luglio 2019.
Egual contenuto sostanziale, rispetto all'A.S. n. 1440 trasmesso dalla Camera dei deputati, avevano i disegni di legge costituzionale d'iniziativa di senatori - gli A.S. nn. 307, 1022, 1116 - i quali sono stati abbinati all'altro ai fini del vaglio referente, così come la petizione n. 99.
La 1a Commissione del Senato ha svolto sedute in sede referente nelle gionate del 23 e 29 ottobre 2019, deliberando lo svolgimento di audizioni informali svolte nel mese di novembre 2019. L’esame è proseguito nelle sedute dell’8 e del 15 gennaio 2020 al termine delle quali è stato proposto all’Assemblea un testo recante un’ulteriore modifica riguardante l’età anagrafica per essere eletti alla carica di senatore.
In base a tale modifica ad essere inciso sarebbe stato anche il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, il quale prevede (nel testo vigente): "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età". La modificazione proposta dalla Commissione in sede referente mutava infatti il requisito anagrafico per essere eleggibili al Senato, prevedendo il anagrafico del venticinquesimo anno d'età.
Al termine dell’esame del Senato tale previsione non è stata approvata dall’Aula ed è stato confermato il testo già approvato dalla Camera il 31 luglio 2019.
Nella seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque approvato il progetto di legge nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Per quanto riguarda la composizione della Camera e del Senato si ricorda che è stato approvato in sede parlamentare il testo di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi su cui si è svolto - il 20 e 21 settembre 2020 - il referendum confermativo ex art. 138 Cost. con esito favorevole.
Il testo di riforma fissa a 5 il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazioni della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita. La riduzione del numero dei parlamentari trova applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Articolo 58 Cost.
Costituzione |
Testo unificato |
[…] |
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Articolo 58 |
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto |
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. |
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Identico |
Negli anni passati le diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse in Parlamento hanno spesso incluso l’abbassamento del limite di età per l’elettorato attivo e passivo. Nel corso della XVI legislatura è stata presentata e discussa una proposta di riforma ad hoc.
Di seguito se ne dà conto in sintesi, procedendo dalle ipotesi di riforma più recenti.
Il testo di riforma costituzionale approvato dal Parlamento nel corso della XVII legislatura (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016), sul quale l’esito del referendum svolto ai sensi dell’art. 138 Cost. non è stato favorevole, prevedeva una Camera inalterata nella sua composizione di 630 deputati e un Senato di 95 senatori elettivi di secondo grado.
Per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda che il testo prevedeva che i senatori fossero eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Veniva al contempo disposta la soppressione dell’articolo 58 della Costituzione (dall’art. 38, comma 2). Di conseguenza non era più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto divenendo il requisito di età, sia per l’elettorato attivo che per quello passivo, corrispondente a quello delle suddette cariche territoriali, quindi pari a 18 anni.
Per la Camera, invece, l’età anagrafica per essere eletti restava fissata a 25 anni (art. 56 Cost.).
Nella XVI legislatura, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro modifiche dell’elettorato attivo e passivo delle Camere. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: A.S. n. 24 e abbinati-A) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012. Il testo fu trasmesso alla Camera dove, dopo la seduta iniziale svolta dalla I Commissione il 7 agosto 2012 si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge (A.C. n. 5386). In quella proposta, era previsto un Senato di 250 senatori (più i senatori a vita e quelli di diritto a vita) con l’abbassamento del requisito di elettorato attivo alla maggiore età e di quello di elettorato passivo a trentacinque anni. Alla Camera, composta di 508 deputati, il requisito di età per l’elettorato passivo era ridotto da 25 a 21 anni, mentre quello dell’elettorato attivo coincideva con la maggiore età.
Nel corso della stessa legislatura, inoltre, la Camera ha approvato un progetto di legge finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed a equiparare l’elettorato attivo a quello passivo (A.S. 2921). Il Senato non ha concluso l'esame del testo prima della conclusione della legislatura.
Il disegno di legge interveniva esclusivamente sull’eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l’adeguamento del secondo al primo. In tal modo, si prevedeva che fossero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (in corrispondenza con l’elettorato attivo) e al Senato di 25 anni (in corrispondenza, anche in questo caso, con l’elettorato attivo).
L’equiparazione del diritto di voto passivo e attivo costituiva una prima attuazione del nuovo articolo 31 della Costituzione, che veniva integrato dal medesimo progetto di legge: si stabiliva infatti che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale della Nazione”. Inoltre, con l'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea della Camera, si proponeva l’introduzione in Costituzione del principio della equità fra le generazioni.
Nella XV legislatura, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': A. C. n. 553 e abbinati-A), di cui iniziò l’esame in Assemblea. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.
La riforma incideva essenzialmente:
- sul sistema bicamerale e sui limiti di età per l’elettorato attivo e passivo;
- sulle modalità di esercizio della funzione legislativa dello Stato;
- sulla forma di governo e sui rapporti tra Governo e Parlamento;
- sui requisiti di età per l’elezione a Presidente della Repubblica.
In particolare, oltre a ridefinire i compiti del Senato, sostituito dal Senato federale della Repubblica, in funzione del superamento del sistema bicamerale perfetto, il progetto prevedeva (art. 3 e 7) l’abbandono dell’elezione diretta dei senatori in favore dell’elezione di secondo grado ad opera dei consigli regionali e dai consigli delle autonomie locali, nell’ambito rispettivamente dei consiglieri regionali e di quelli degli enti locali. Veniva di conseguenza abrogato l’art. 58 e il requisito dell’età minima (40 anni) per l’elezione a senatore veniva implicitamente abbassata a 18 anni, così come, modificandosi il sistema elettorale, il requisito dell’età minima per l’esercizio del diritto di voto.
L’articolo 2 del progetto di legge modificava l’art. 56 della Costituzione intervenendo sulla composizione della Camera dei deputati e sull’età per l’eleggibilità a deputato: il numero dei deputati veniva ridotto da 630 a 512 e l’età minima per poter essere candidati portata da 25 anni a 18 anni.
L’abbassamento dell’età per l’eleggibilità aveva, in primo luogo, l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica consentendo una maggiore rappresentanza delle giovani generazioni alla Camera[2]. Inoltre, la disposizione consentiva di superare il quadro dell’attuale sistema che permette ad esempio l’elezione di un cittadino di 18 anni alla carica di Presidente di regione e non anche a quella di deputato[3]. A queste motivazioni, per così dire preesistenti al progetto di riforma, si aggiungeva la necessità di equilibrare l’età della rappresentanza tra la Camera e il nuovo Senato federale come risultante dall’art. 3 del progetto di riforma. Infatti, come si è detto, l’elezione indiretta del Senato da parte dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali che eleggono i senatori al proprio interno (i primi) e tra i consiglieri degli enti locali (i secondi), apriva di fatto l’elettorato passivo ai diciottenni per questo ramo del Parlamento.
Anche il progetto di riforma della Parte II della Costituzione approvato nella XIV legislatura (ma non confermato dal referendum del 2006) interveniva sui limiti anagrafici dell’elettorato attivo e passivo[4] (A.S. n. 2544-D).
Per quanto riguarda la composizione e formazione della Camera dei deputati, il numero dei deputati era ridotto a 518; non veniva modificata la disciplina dell’elettorato attivo, per il quale restava il “suffragio universale e diretto”; mentre per quanto riguarda l’elettorato passivo, l’età minima per essere eletti si abbassava da 25 a 21 anni.
Il nuovo testo dell’art. 57 Cost. stabiliva che il Senato “federale” è composto di 252 senatori eletti a suffragio universale e diretto, quindi da tutti gli elettori che hanno superato la maggiore età.
Quanto all’elettorato passivo, “in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i 25” (non più 40) anni di età[5].
Nel testo elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella XIII legislatura[6], il limite anagrafico per l’elettorato passivo per la Camera era abbassato a 21 anni (art. 85).
Per quanto riguarda il Senato, l’esercizio del diritto di voto era equiparato a quello della Camera (18 anni), mentre l’età minima per l’eleggibilità era portata a 35 anni (art. 86).
Circa la disciplina dell’elettorato attivo, la relazione della Commissione parlamentare bicamerale istituita ad hoc nella IX legislatura (cd. 'Commissione Bozzi') auspicava la fissazione dell’elettorato attivo per il Senato al conseguimento della maggiore età, come per tutti gli altri diritti civili e politici, anche se il testo presentato non aveva previsto un modifica in tal senso dell’art. 58.
Paese |
Organo parlamentare |
Età minima per votare |
Età minima eleggibilità |
Fonti normative |
Austria[7] |
Nationalrat (Camera bassa) |
16 anni |
18 anni |
Cost. art. 26 |
Bundesrat (Camera alta) |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta |
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Belgio[8] |
Chambre des Représentants |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 61, 64, 69 |
Sénat |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta (l’età minima richiesta è 18 anni) |
||
Danimarca |
Folketing (Assemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 29-30; Parliamentary Election Act 1987, artt. 1, 4 |
Finlandia |
Eduskunta (Assemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 14, 27; Election Act 1998, artt. 2-3 |
Francia[9] |
Assemblée nationale |
18 anni |
18 anni |
Cost. art. 3; Code electoral, artt. L. 2, LO. 127, LO. 296 |
Sénat |
Elezione indiretta (18 anni) |
Elezione indiretta (24 anni) |
||
Germania[10] |
Bundestag |
18 anni |
18 anni |
Cost. art. 38; Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), artt. 12, 15 |
Bundesrat |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta |
||
Grecia |
Hellenic Parliament (Assemblea unica) |
18 anni |
25 anni |
Cost. artt. 51, 55; Presidential Decree n. 26/2012 |
Irlanda[11] |
Dáil ?ireann (Camera bassa) |
18 anni |
21 anni |
Cost. artt. 16, 18 |
Seanad ?ireann (Camera alta) |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta |
||
Lussemburgo |
Chambre des Députés (Assemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 50, 61; Representation of the People Act 2002, §§ 2-1, 3-1 |
Norvegia |
Storting (Assemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 50, 61; Representation of the People Act 2002, §§ 2-1, 3-1 |
Paesi Bassi[12] |
Tweede Kamer (Camera bassa) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 54, 56 |
Eerste Kamer (Camera alta) |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta (l’età minima richiesta è 18 anni) |
||
Portogallo |
Assembleia da República (Assemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 49, 150; Lei Eleitoral da Assembleia da República n. 14/79, artt. 1, 4 |
Regno Unito[13] |
House of Commons |
18 anni |
18 anni |
Representation of the People Act 1983, art. 1; Electoral Administration Act 2006, art. 17; Standing Orders Of The House Of Lords Relating To Public Business (Regolamento della Camera dei Lord), art. 2
|
House of Lords |
Per nomina o di diritto |
Per nomina o di diritto (l’età minima richiesta è 21 anni) |
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Spagna[14] |
Congreso de los Diputados |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 12, 68, 69; Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, artt. 2, 6 |
Senado |
Elezione in parte diretta e in parte indiretta |
Elezione in parte diretta e in parte indiretta |
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Svezia |
Riksdag (Asssemblea unica) |
18 anni |
18 anni |
Constitution, The Instrument of Government, cap. 3, art. 4 |
Svizzera[15] |
Consiglio nazionale (Camera bassa) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 136, 143 |
Consiglio degli Stati (Camera alta) |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta |
Nei grafici che seguono sono riportati i deputati e i senatori – che compongono i due rami del Parlamento in base ai risultati delle elezioni del 4 marzo 2018 - suddivisi per fasce di età (compresi, per il Senato, i senatori a vita e di diritto).
XVIII legislatura
Età media nella XVIII legislatura alla Camera: 44 anni
Età media nella XVIII legislatura al Senato: 53 anni
Di seguito è confrontata la distribuzione per fasce di età dei deputati e dei senatori eletti dalla XVI alla XVIII legislatura[16].
Aventi diritto al voto - dati elezioni 4 marzo 2018
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Elettori |
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Donne |
Uomini |
Totale |
Camera |
24.174.723 |
22.430.202 |
46.604.925 |
Senato |
22.361.797 |
20.509.631 |
42.871.428 |
I neo diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche 2018 sono stati complessivamente 584.530.
(fonte: Ministero dell’interno, Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dossier)
Lavori preparatori (Assemblea costituente)
[1] L’art. 4, co. 1, del D.P.R. 361/1957, nel testo modificato dalla L. 270/2005, riprende la dizione costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un “dovere civico”.
[2] Si vedano le relazioni illustrative delle pdl A.C. 553, 1524 e 2586.
[3] Si veda in questo senso la relazione illustrativa della pdl A.C. 2586 e l’intervento del relatore on. Bocchino nella seduta del 12 giugno 2007 della I Commissione.
[4] Si veda il Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005).
[5] Il progetto prevedeva, inoltre, che i candidati dovessero rispondere ad uno dei seguenti requisiti: avessero ricoperto o ricoprissero cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della regione; fossero stati eletti deputati o senatori nella regione; risiedessero nella regione alla data di indizione delle elezioni.
[6] A.C. 3931 – A.S. 2583, Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda della Costituzione, trasmesso dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 giugno 1997.
[7] In Austria il Bundesrat (Camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).
[8] In Belgio i senatori non sono eletti direttamente dai cittadini, ma in parte dai collegi elettorali olandese e francese, in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francese e germanofona.
[9] In Francia i membri del Sénat sono eletti a suffragio universale indiretto da collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali.
[10] In Germania il Bundesrat non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).
[11] In Irlanda, dei 60 membri che compongono il Seanad ?ireann (Camera alta), 11 sono nominati dal Primo Ministro, mentre gli altri 49 sono eletti a suffragio universale indiretto.
[12] Nei Paesi Bassi i membri della Eerste Kamer (Camera alta) sono nominati tra i membri dei consigli provinciali.
[13] Nel Regno Unito la House of Lords è un’assemblea non elettiva.
[14] In Spagna il Senato è la camera di rappresentanza delle autonomie territoriali: i senatori sono, in parte, eletti a suffragio universale dal corpo elettorale delle singole Comunità, in parte, designati dai parlamenti delle stesse.
[15] In Svizzera il Consiglio degli Stati (Camera alta) è eletto a suffragio universale indiretto ed è composto da 46 membri dei Cantoni.
[16] I dati del Senato tengono conto delle variazioni intervenute nel corso dell’intera legislatura.